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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/03/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1223/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 1223/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._4 Parte_5
), con il patrocinio degli avv.ti GUARISO ALBERTO, BERGONZI C.F._5
DANIELE, NERI LIVIO e CASTRONUOVO EUGENIO
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio delle Controparte_1 P.IVA_1 dr.sse e CP_2 Controparte_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5/12/2023, , , Parte_2 Parte_3 Parte_6
e , insegnanti precari di religione cattolica che nell'a.s. 2023/24 Parte_5 Parte_1
e in quelli precedenti, avevano stipulato un contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico, lamentavano la loro reiterazione per un periodo superiore a 36 mesi e chiedevano la condanna del al risarcimento del danno, da calcolare in base all'art 28 co D Controparte_1
Lgs 81/2015. e chiedevano anche di accertare il diritto alla Parte_6 Parte_5 corresponsione del contributo statale cd. “carta del docente”.
Si costituiva il che contestava il fondamento del ricorso e ne chiedeva il Controparte_1 rigetto, evidenziando comunque, che per dare esecuzione all'obbligo previsto dalla l. 186/2003 e a rimediare ai pregressi inadempimenti, era stato indetto, per l'insegnamento della religione cattolica, oltre a un concorso ordinario per coprire il 30 per cento dei posti vacanti e disponibili negli anni pagina 1 di 4 scolastici dal 2022/23 al 2024/25, anche una procedura straordinaria, per coprire il 70 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio dal 2022/2023 al 2024/2025 e per gli anni scolastici successivi, fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
La reiterazione dei contratti a termine
La questione relativa alla reiterazione dei contratti a termine degli insegnanti di religione cattolica è stata risolta da Cass. 18698/2022 che ha affermato che “nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla l. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità, sorgendo, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 (poi, art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”.
Il fatto che con decreto n. 9/2024 il abbia provveduto ad attuare la disciplina prevista dall'art. CP_1
1-bis d.l. 126/2019 che lo ha autorizzato a bandire – non solo un concorso ordinario per la copertura del
30% dei posti vacanti e disponibili – ma anche “una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica…che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali” con assegnazione del “70% dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito”, non pare sufficiente a escludere il diritto al risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione dei contratti a termine, in mancanza per i docenti precari, come i ricorrenti, della “certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego”, ravvisabile invece, secondo Cass. 22552/2016, nel totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, previsto dall'art. 1 comma 109 l. 107/2015, che consentiva di qualificare tale misura come
“proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione”.
In ogni caso, secondo la giurisprudenza (Cass. 18698/2022, 14815/2021), “chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso, il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario e la successiva indizione del concorso interrompe l'inadempimento datoriale “solo per il futuro e per le tre annualità successive.”
Inoltre, il diritto al risarcimento resta indifferente all'eventuale successiva immissione nel ruolo dei docenti a tempo indeterminato mediante concorso (Cass. 14815/2021 cit.). pagina 2 di 4 Dello stesso indirizzo è anche la Corte di appello di Milano (sent. n. 801/2024).
Per il risarcimento del danno, si applicano i criteri di cui all'art. 28 co. 2 D. Lgs. 81/2015, che richiama ai fini del calcolo dell'indennità, l'art 8 l. 604/1966.
Ciò premesso, in considerazione del numero dei contratti a termine conclusi dai ricorrenti, ben oltre il limite dei 36 mesi, in applicazione dei criteri di cui all'art. 28 co. 2 cit., in base al quale occorre valorizzare gli anni di servizio e le dimensioni del datore di lavoro, l'indennità risarcitoria può essere determinata nella misura di una mensilità per ciascun anno di servizio dopo il limite dei 36 mesi, e quindi 4 mensilità per e 5 mensilità per il massimo di 12 mensilità per Pt_6 Pt_5 Parte_2 [...]
e Pt_3 Pt_1
Tale indennità, come precisato da Cass. 18698/2022 cit., deve ritenersi esaustiva rispetto ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria.
La carta docenti
Per quanto concerne l'ulteriore domanda di riconoscimento della “carta docenti”, svolta solo da e occorre osservare che il 14/6/2023 è entrato in vigore il dl 69/2023, conv. in l. Pt_6 Pt_5
103/2023, che all'art 15 co 1 prevede che “la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma
121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
La norma costituisce un riconoscimento, seppur indiretto e privo di effetto retroattivo, del fondamento del diritto fatto valere dai ricorrenti, stante la mancanza di una plausibile ragione per un diverso trattamento dei docenti non di ruolo sull'utilizzo della cd. “carta del docente”.
Ciò premesso, i ricorrenti negli a.s. 2022/23 e nei quattro precedenti hanno sottoscritto un contratto a tempo determinato, fino al termine dell'anno scolastico, come si è già detto.
Lamentano pertanto, di non aver ricevuto alcun accredito per l'adempimento degli obblighi di formazione cui sono sottoposti in base al ccnl, al pari dei docenti di ruolo i quali invece, hanno diritto alla cd. carta docenti, cioè al bonus previsto dall'art. 1 co. 121 e 122 l. 107/2015, corrisposto dall'a.s.
2016/17 mediante il rilascio di un'apposita carta di credito elettronica.
La questione è stata di recente definita da Cass. 29961/2023 cit. che, come già affermato dalla precedente giurisprudenza di merito, ha stabilito che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.
1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
Di conseguenza, la carta docente di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo, che abbiano ricevuto incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, cioè fino al 30 giugno e ancora interni al sistema scolastico, come i ricorrenti, che anche pagina 3 di 4 nell'a.s. in corso hanno sottoscritto un altro contratto a tempo determinato.
Ai ricorrenti dev'essere pertanto riconosciuto per l'a.s. 2022/23 e per i quattro precedenti, l'accredito sulla carta docente della somma di € 500,00 annui.
Le somme liquidate ai ricorrenti devono essere incrementate del maggiore importo tra interessi legali o rivalutazione monetaria in base all'art 16 co 6 l. 412/1991, richiamato dall'art 22 co 36 l. 724/1994, dal dovuto al saldo.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo in considerazione della natura seriale del contenzioso
(quarto scaglione, valore medio ridotto del 50%, senza la fase istruttoria e/o trattazione, non svolta, +
30% per ciascuno dei ricorrenti dopo il primo), seguono la soccombenza del . Controparte_1
P.Q.M.
1. dichiara l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, reiterati per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e conseguentemente, condanna il al pagamento di Controparte_1 un'indennità omnicomprensiva, pari a:
• 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per e Parte_6 [...]
Parte_5
• 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per , Parte_2
• 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per e Parte_3 [...]
Pt_1 oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo;
2. dichiara il diritto di e all'assegnazione della carta di cui Parte_6 Parte_5 all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 con l'accredito della somma di € 2.500,00 ciascuno, oltre al maggiore importo tra interessi legali o rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo;
3. condanna il al pagamento delle spese di giudizio, da distrarre in favore Controparte_1 dei difensori dei ricorrenti ex art 93 cpc, che liquida in € 259,00 per spese ed € 8.115,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 431 cpc.
Como, 19/3/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 1223/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._4 Parte_5
), con il patrocinio degli avv.ti GUARISO ALBERTO, BERGONZI C.F._5
DANIELE, NERI LIVIO e CASTRONUOVO EUGENIO
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio delle Controparte_1 P.IVA_1 dr.sse e CP_2 Controparte_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5/12/2023, , , Parte_2 Parte_3 Parte_6
e , insegnanti precari di religione cattolica che nell'a.s. 2023/24 Parte_5 Parte_1
e in quelli precedenti, avevano stipulato un contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico, lamentavano la loro reiterazione per un periodo superiore a 36 mesi e chiedevano la condanna del al risarcimento del danno, da calcolare in base all'art 28 co D Controparte_1
Lgs 81/2015. e chiedevano anche di accertare il diritto alla Parte_6 Parte_5 corresponsione del contributo statale cd. “carta del docente”.
Si costituiva il che contestava il fondamento del ricorso e ne chiedeva il Controparte_1 rigetto, evidenziando comunque, che per dare esecuzione all'obbligo previsto dalla l. 186/2003 e a rimediare ai pregressi inadempimenti, era stato indetto, per l'insegnamento della religione cattolica, oltre a un concorso ordinario per coprire il 30 per cento dei posti vacanti e disponibili negli anni pagina 1 di 4 scolastici dal 2022/23 al 2024/25, anche una procedura straordinaria, per coprire il 70 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio dal 2022/2023 al 2024/2025 e per gli anni scolastici successivi, fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
La reiterazione dei contratti a termine
La questione relativa alla reiterazione dei contratti a termine degli insegnanti di religione cattolica è stata risolta da Cass. 18698/2022 che ha affermato che “nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla l. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità, sorgendo, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 (poi, art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”.
Il fatto che con decreto n. 9/2024 il abbia provveduto ad attuare la disciplina prevista dall'art. CP_1
1-bis d.l. 126/2019 che lo ha autorizzato a bandire – non solo un concorso ordinario per la copertura del
30% dei posti vacanti e disponibili – ma anche “una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica…che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali” con assegnazione del “70% dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito”, non pare sufficiente a escludere il diritto al risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione dei contratti a termine, in mancanza per i docenti precari, come i ricorrenti, della “certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego”, ravvisabile invece, secondo Cass. 22552/2016, nel totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, previsto dall'art. 1 comma 109 l. 107/2015, che consentiva di qualificare tale misura come
“proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione”.
In ogni caso, secondo la giurisprudenza (Cass. 18698/2022, 14815/2021), “chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso, il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario e la successiva indizione del concorso interrompe l'inadempimento datoriale “solo per il futuro e per le tre annualità successive.”
Inoltre, il diritto al risarcimento resta indifferente all'eventuale successiva immissione nel ruolo dei docenti a tempo indeterminato mediante concorso (Cass. 14815/2021 cit.). pagina 2 di 4 Dello stesso indirizzo è anche la Corte di appello di Milano (sent. n. 801/2024).
Per il risarcimento del danno, si applicano i criteri di cui all'art. 28 co. 2 D. Lgs. 81/2015, che richiama ai fini del calcolo dell'indennità, l'art 8 l. 604/1966.
Ciò premesso, in considerazione del numero dei contratti a termine conclusi dai ricorrenti, ben oltre il limite dei 36 mesi, in applicazione dei criteri di cui all'art. 28 co. 2 cit., in base al quale occorre valorizzare gli anni di servizio e le dimensioni del datore di lavoro, l'indennità risarcitoria può essere determinata nella misura di una mensilità per ciascun anno di servizio dopo il limite dei 36 mesi, e quindi 4 mensilità per e 5 mensilità per il massimo di 12 mensilità per Pt_6 Pt_5 Parte_2 [...]
e Pt_3 Pt_1
Tale indennità, come precisato da Cass. 18698/2022 cit., deve ritenersi esaustiva rispetto ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria.
La carta docenti
Per quanto concerne l'ulteriore domanda di riconoscimento della “carta docenti”, svolta solo da e occorre osservare che il 14/6/2023 è entrato in vigore il dl 69/2023, conv. in l. Pt_6 Pt_5
103/2023, che all'art 15 co 1 prevede che “la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma
121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
La norma costituisce un riconoscimento, seppur indiretto e privo di effetto retroattivo, del fondamento del diritto fatto valere dai ricorrenti, stante la mancanza di una plausibile ragione per un diverso trattamento dei docenti non di ruolo sull'utilizzo della cd. “carta del docente”.
Ciò premesso, i ricorrenti negli a.s. 2022/23 e nei quattro precedenti hanno sottoscritto un contratto a tempo determinato, fino al termine dell'anno scolastico, come si è già detto.
Lamentano pertanto, di non aver ricevuto alcun accredito per l'adempimento degli obblighi di formazione cui sono sottoposti in base al ccnl, al pari dei docenti di ruolo i quali invece, hanno diritto alla cd. carta docenti, cioè al bonus previsto dall'art. 1 co. 121 e 122 l. 107/2015, corrisposto dall'a.s.
2016/17 mediante il rilascio di un'apposita carta di credito elettronica.
La questione è stata di recente definita da Cass. 29961/2023 cit. che, come già affermato dalla precedente giurisprudenza di merito, ha stabilito che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.
1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
Di conseguenza, la carta docente di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo, che abbiano ricevuto incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, cioè fino al 30 giugno e ancora interni al sistema scolastico, come i ricorrenti, che anche pagina 3 di 4 nell'a.s. in corso hanno sottoscritto un altro contratto a tempo determinato.
Ai ricorrenti dev'essere pertanto riconosciuto per l'a.s. 2022/23 e per i quattro precedenti, l'accredito sulla carta docente della somma di € 500,00 annui.
Le somme liquidate ai ricorrenti devono essere incrementate del maggiore importo tra interessi legali o rivalutazione monetaria in base all'art 16 co 6 l. 412/1991, richiamato dall'art 22 co 36 l. 724/1994, dal dovuto al saldo.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo in considerazione della natura seriale del contenzioso
(quarto scaglione, valore medio ridotto del 50%, senza la fase istruttoria e/o trattazione, non svolta, +
30% per ciascuno dei ricorrenti dopo il primo), seguono la soccombenza del . Controparte_1
P.Q.M.
1. dichiara l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, reiterati per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e conseguentemente, condanna il al pagamento di Controparte_1 un'indennità omnicomprensiva, pari a:
• 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per e Parte_6 [...]
Parte_5
• 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per , Parte_2
• 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per e Parte_3 [...]
Pt_1 oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo;
2. dichiara il diritto di e all'assegnazione della carta di cui Parte_6 Parte_5 all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 con l'accredito della somma di € 2.500,00 ciascuno, oltre al maggiore importo tra interessi legali o rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo;
3. condanna il al pagamento delle spese di giudizio, da distrarre in favore Controparte_1 dei difensori dei ricorrenti ex art 93 cpc, che liquida in € 259,00 per spese ed € 8.115,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 431 cpc.
Como, 19/3/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
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