CA
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 26/03/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel.
Decidendo all'indomani della scadenza del termine per note concesso alle parti fino al
25 marzo 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 884/2023 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Angela Paladina appellante contro
in persona del legale rappr. pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Monoriti per mandato generale alle liti, elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio di Messina, via Armeria n. 1; appellato
Avente ad oggetto: cessazione della materia del contendere, soccombenza virtuale, spese
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con sentenza del 19.04.23 n. 1278/23 il Tribunale di Patti dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda proposta dal sig. nei confronti dell' per il Pt_1 CP_1 pagamento dell'assegno mensile di inabilità e per l'indennità di accompagnamento a seguito di decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c. del 15.06.21 (successivamente posto a correzione il 04.10.21 poiché non era stata indicata correttamente la pensione di inabilità) poiché l'istituto, con atto del 15.02.22 aveva già posto in liquidazione la prestazione richiesta. Il giudice di prime cure compensava inoltre le spese processuali, sottolineando la circostanza che l' aveva adempiuto spontaneamente al pagamento delle CP_1 provvidenze economiche;
invero il sig. aveva trasmesso all' il modello Pt_1 CP_1
AP70, comprovante la sussistenza dei requisiti socio reddituali, in data 22.10.21 e la liquidazione del pagamento era avvenuta il 15.02.2022, sicché, secondo il decidente, le parti avrebbero potuto evitare l'insorgere della controversia non essendo trascorsi più di
120 giorni dalla trasmissione del modello AP70 ed il pagamento.
Con ricorso depositato il 13.12.23, proponeva appello il sig. dolendosi Pt_1 dell'erroneità della sentenza in punto di compensazione delle spese del giudizio di primo grado e chiedendo la liquidazione delle stesse per l'intero, quantificate in €
9.257,00.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda avversaria. CP_1
Esaminati gli atti di causa e disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in esito al deposito di note dell'appellante, la causa, all'indomani della scadenza del termine del 25 marzo 2025 fissato in sostituzione dell'udienza, è stata decisa come da separato dispositivo depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l'appellante lamenta la mancata applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Assume che il tribunale avrebbe errato nel ritenere non trascorso il termine di 120 giorni previsto ex lege, computandone la decorrenza dall'invio del modello AP70 anziché dalla notifica del decreto di omologa.
Peraltro, a suo dire, il termine finale di adempimento non sarebbe da individuare nella liquidazione della prestazione, bensì nel momento dell'effettivo pagamento della stessa, sicché tra la notifica del decreto di omologa ed il concreto pagamento delle provvidenze economiche, avvenute nel mese di aprile 2022, sarebbero trascorsi ben oltre 120 giorni.
L'appello è infondato.
La giurisprudenza di legittimità ormai consolidata indica che il termine di 120 giorni ex art. 445 bis c.p.c., superato il quale l'ente è da considerarsi in ritardo rispetto al pagamento delle provvidenze economiche da erogare, deve intendersi operativo non dalla data di notifica del decreto di omologa ma dalla notifica del modello AP70, invio
Pag. 2 di 3 che, sebbene non obbligatorio, rientra nel novero delle pratiche atte ad agevolare la macchina burocratica e snellire il procedimento volto alla più immediata erogazione delle suddette provvidenze (così Cass. Sez. Lav. sent. N. 22089/2021)
Nel caso di specie è emerso che il sig. aveva inviato a mezzo pec il modello Pt_1
AP70 il 22.10.21 e depositato il ricorso di primo grado il 14.02.22, ovvero prima dello scadere dei 120 giorni dalla trasmissione del modello AP70, mentre l' ha CP_1
provveduto a liquidare la prestazione in data 15.02.22, sempre entro i termini di legge sopra descritti.
Alla luce di tali considerazioni il ricorso può dirsi infondato poiché nel caso di specie non può dirsi che l' abbia ritardato il soddisfacimento del diritto al pagamento del CP_1
dovuto, comunque effettuato entro il termine dei 120 giorni dalla data di trasmissione del modello AP70 mentre, come dimostrato dai documenti offerti in comunicazione, il ricorrente ha iscritto al ruolo il giorno prima dell'avvenuta liquidazione senza attendere lo spirare dei 120 giorni, che sarebbero effettivamente trascorsi il 22 ottobre 2022, di guisa che questo Collegio non può che confermare la sentenza del giudice di prime cure.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante alle spese del presente grado che si liquidano in complessivi euro 1984 avuto riguardo ai compensi minimi, in considerazione della semplicità delle questioni trattate, nonché tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria e del fatto che l'appello è stato posto solo sulle spese e, dunque, va ad esse commisurato il valore della controversia.
P. Q. M.
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
CP_ Pone a carico dell'appellante le spese del presente grado che liquida in favore dell' in complessivi euro 1984.
Dà atto dell'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater T.U. n° 115 del 2002 ai fini del contributo unificato, se dovuto, a carico dell'appellante principale.
Messina, 26 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Alessandra Santalucia) (dott. Beatrice Catarsini)
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il funzionario UPP dott.ssa Luisa
Paternò
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel.
Decidendo all'indomani della scadenza del termine per note concesso alle parti fino al
25 marzo 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 884/2023 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Angela Paladina appellante contro
in persona del legale rappr. pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Monoriti per mandato generale alle liti, elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio di Messina, via Armeria n. 1; appellato
Avente ad oggetto: cessazione della materia del contendere, soccombenza virtuale, spese
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con sentenza del 19.04.23 n. 1278/23 il Tribunale di Patti dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda proposta dal sig. nei confronti dell' per il Pt_1 CP_1 pagamento dell'assegno mensile di inabilità e per l'indennità di accompagnamento a seguito di decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c. del 15.06.21 (successivamente posto a correzione il 04.10.21 poiché non era stata indicata correttamente la pensione di inabilità) poiché l'istituto, con atto del 15.02.22 aveva già posto in liquidazione la prestazione richiesta. Il giudice di prime cure compensava inoltre le spese processuali, sottolineando la circostanza che l' aveva adempiuto spontaneamente al pagamento delle CP_1 provvidenze economiche;
invero il sig. aveva trasmesso all' il modello Pt_1 CP_1
AP70, comprovante la sussistenza dei requisiti socio reddituali, in data 22.10.21 e la liquidazione del pagamento era avvenuta il 15.02.2022, sicché, secondo il decidente, le parti avrebbero potuto evitare l'insorgere della controversia non essendo trascorsi più di
120 giorni dalla trasmissione del modello AP70 ed il pagamento.
Con ricorso depositato il 13.12.23, proponeva appello il sig. dolendosi Pt_1 dell'erroneità della sentenza in punto di compensazione delle spese del giudizio di primo grado e chiedendo la liquidazione delle stesse per l'intero, quantificate in €
9.257,00.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda avversaria. CP_1
Esaminati gli atti di causa e disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in esito al deposito di note dell'appellante, la causa, all'indomani della scadenza del termine del 25 marzo 2025 fissato in sostituzione dell'udienza, è stata decisa come da separato dispositivo depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l'appellante lamenta la mancata applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Assume che il tribunale avrebbe errato nel ritenere non trascorso il termine di 120 giorni previsto ex lege, computandone la decorrenza dall'invio del modello AP70 anziché dalla notifica del decreto di omologa.
Peraltro, a suo dire, il termine finale di adempimento non sarebbe da individuare nella liquidazione della prestazione, bensì nel momento dell'effettivo pagamento della stessa, sicché tra la notifica del decreto di omologa ed il concreto pagamento delle provvidenze economiche, avvenute nel mese di aprile 2022, sarebbero trascorsi ben oltre 120 giorni.
L'appello è infondato.
La giurisprudenza di legittimità ormai consolidata indica che il termine di 120 giorni ex art. 445 bis c.p.c., superato il quale l'ente è da considerarsi in ritardo rispetto al pagamento delle provvidenze economiche da erogare, deve intendersi operativo non dalla data di notifica del decreto di omologa ma dalla notifica del modello AP70, invio
Pag. 2 di 3 che, sebbene non obbligatorio, rientra nel novero delle pratiche atte ad agevolare la macchina burocratica e snellire il procedimento volto alla più immediata erogazione delle suddette provvidenze (così Cass. Sez. Lav. sent. N. 22089/2021)
Nel caso di specie è emerso che il sig. aveva inviato a mezzo pec il modello Pt_1
AP70 il 22.10.21 e depositato il ricorso di primo grado il 14.02.22, ovvero prima dello scadere dei 120 giorni dalla trasmissione del modello AP70, mentre l' ha CP_1
provveduto a liquidare la prestazione in data 15.02.22, sempre entro i termini di legge sopra descritti.
Alla luce di tali considerazioni il ricorso può dirsi infondato poiché nel caso di specie non può dirsi che l' abbia ritardato il soddisfacimento del diritto al pagamento del CP_1
dovuto, comunque effettuato entro il termine dei 120 giorni dalla data di trasmissione del modello AP70 mentre, come dimostrato dai documenti offerti in comunicazione, il ricorrente ha iscritto al ruolo il giorno prima dell'avvenuta liquidazione senza attendere lo spirare dei 120 giorni, che sarebbero effettivamente trascorsi il 22 ottobre 2022, di guisa che questo Collegio non può che confermare la sentenza del giudice di prime cure.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante alle spese del presente grado che si liquidano in complessivi euro 1984 avuto riguardo ai compensi minimi, in considerazione della semplicità delle questioni trattate, nonché tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria e del fatto che l'appello è stato posto solo sulle spese e, dunque, va ad esse commisurato il valore della controversia.
P. Q. M.
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
CP_ Pone a carico dell'appellante le spese del presente grado che liquida in favore dell' in complessivi euro 1984.
Dà atto dell'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater T.U. n° 115 del 2002 ai fini del contributo unificato, se dovuto, a carico dell'appellante principale.
Messina, 26 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Alessandra Santalucia) (dott. Beatrice Catarsini)
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il funzionario UPP dott.ssa Luisa
Paternò
Pag. 3 di 3