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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/04/2025, n. 6403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6403 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
Bruni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29980 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, assunta in decisione in data 08.01.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) elettivamente domiciliati in Roma, via della Colonna
[...] C.F._2
Antonina n. 41, presso lo studio dell'avv. Maria Antonietta Lamazza che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione attori
E
Controparte_1
(C.F. e P.IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Vincenzo Giangiacomo
e Pietro Cavasola ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, via A.
Depretis n. 84 in virtù di procura in calce all'atto di costituzione convenuta oggetto: responsabilità sanitaria;
morte. conclusioni: le parti hanno concluso come da note sostitutive per l'udienza del 07.01.2025 da intendersi qui riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 03.06.2020 e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, l'
[...] [...]
per ivi sentir accertare la responsabilità dello stesso Controparte_1 nella causazione dell'evento morte del de cuius nato a [...] il Persona_1
03.10.1951 e deceduto in Roma il 07.09.2015, con conseguente condanna di parte convenuta al
1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda parte attrice esponeva che:
- il giorno 20.08.2015 (marito di e Persona_1 Parte_1 affidatario/adottante di ) veniva portato d'urgenza presso Parte_2
l' di Roma per dolori addominali diffusi, febbre, Controparte_1 tremori e difficoltà respiratorie;
- in tale occasione, i medici, dopo aver eseguito RX addome e torace e TC torace con diagnosi di “neoformazione polmonare sinistra di n.d.d.” ne disponevano il ricovero presso il reparto di medicina d'urgenza;
- nei giorni a seguire il paziente continuava a presentare dolori addominali acuti e, in data 24.08.2015, a causa di “addome acuto da occlusione intestinale da tumefazione stenosante del sigma” veniva sottoposto ad intervento chirurgico (il primo) di “peritonite da perforazione di diverticolo angolo colico sinistro” al termine del quale veniva trasferito nel reparto di rianimazione;
- veniva eseguito l'esame istopatologico sul resecato che andava a refertare diagnosi di
“adenocarcinoma di tipo colico del grosso intestino, scarsamente differenziato (G3), infiltrante la parete del viscere alla tonaca sottosierosa”;
- il giorno 01.09.2015 veniva sottoposto ad intervento chirurgico (il secondo) per “addome acuto da deiscenza di anastomosi colo-rettale in pz, con pregressa emicolectomia sinistra e resezione ileale per perforazione di diverticolo colon discentente”;
- il giorno 03.09.2015 veniva sottoposto ad ulteriore intervento (il terzo) di “relaparotomia mediana ombelico-pubica”;
- le condizioni cliniche non miglioravano e in data 07.09.2015 veniva dichiarato il suo decesso;
- le condizioni del paziente durante tutta la degenza ospedaliera non erano mai migliorate. L'atroce sofferenza fisica dal medesimo patita (dolori addominali lancinanti, tremori, difficoltà respiratorie, vomito, gonfiore) era stata accompagnata da altrettanta sofferenza psichica perché sempre vigile e cosciente, aveva avuto percezione della sua morte imminente;
- per i predetti fatti, essi attori si rivolgevano al prof. il quale Persona_2 evidenziava degli elementi di criticità nell'operato dei sanitari nella gestione del
; Per_1
- in data 20.12.2019 veniva inviata richiesta di risarcimento danni all'Ospedale convenuto;
2 - in data 02.03.2020 veniva avviato procedimento di mediazione obbligatoria innanzi all'Organismo di Mediazione Forense di Roma.
Gli attori rilevavano la condotta negligente e imperita dei sanitari dell' convenuto CP_1 per una serie di errori e omissioni, che avevano concorso nel determinare la morte del paziente , quali: la non corretta lettura delle immagini TC del 20.08.2015 da parte del Per_1 radiologo, il quale non si avvedeva e non descriveva la presenza di franco evento perforativo intestinale che avrebbe meritato un approccio più precoce;
la non corretta gestione del paziente nei giorni successivi da parte del personale del Reparto di Medicina d'Urgenza, prima, e di Chirurgia, dopo, che a fronte di una clinica di allarme, tardavano ad assumere provvedimenti diagnostico-terapeutici; l'imprudente tattica chirurgica da parte dell'equipe operatoria all'intervento del 24.08.2015 che non prendeva in considerazione la grave aterosclerotica ad interessamento dei vasi addomino-pelvici creando le premesse alla complicanza anastomotica che si verificò.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'
[...]
impugnando e contestando tutto quanto Controparte_1 dedotto da controparte perché infondato e non provato.
In particolare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva di per Parte_2 insussistenza del diritto del medesimo al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale non essendo legato al de cuius da alcun rapporto di parentela. Contestava, dunque, sia l'an che il quantum debeatur evidenziando all'uopo la correttezza dell'operato dei sanitari nella gestione del paziente e l'assenza del nesso di causalità tra la condotta e il decesso.
3. La causa veniva istruita mediante espletamento di CTU medico-legale con i dott.ri
[...]
(medico-legale) e (specialista in chirurgia toracica, apparato Per_3 Persona_4 digerente) e prova testimoniale.
4. Dopo alcuni rinvii e cambiato l'organo giudicante, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'08.01.2025 ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Nel merito la domanda attorea risulta fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
6. In base al contenuto degli atti introduttivi, il thema decidendum verte sull'accertamento della dedotta responsabilità della struttura sanitaria convenuta in relazione alle prestazioni sanitarie rese in favore di in occasione del ricovero e Persona_1 dell'intervento a cui è stato sottoposto presso l' Controparte_1
, odierno convenuto.
[...]
Entrambi gli attori agiscono iure proprio per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, mentre agisce iure hereditatis per il risarcimento dei danni subiti Parte_1
3 dal de cuius (i.e. danno biologico terminale e danno catastrofale) e trasmessi alla stessa (unica erede), nonché per il danno patrimoniale (i.e. spese economiche affrontate a causa della morte del ). Per_1
6.1 Appare opportuno premettere che la presente controversia è sottratta all'applicazione della Legge n. 17 dell'8 marzo 2017 (cd. Legge Gelli Bianco), ciò in conformità a quanto affermato di recente dalla Cassazione civile, Sez. III, che con la sentenza n. 28994 dell'11.11.2019, nell'affrontare la natura e il regime della responsabilità medico-sanitaria successiva alla riforma del 2017, avuto particolare riguardo al diritto intertemporale, aderisce all'indirizzo interpretativo espresso dai giudici di merito, affermando il principio di diritto per cui le norme sostanziali contenute nella Legge n. 24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca antecedente alla loro entrata in vigore.
Nel caso di specie, i fatti si collocano nel periodo temporale concernente l'anno 2015.
È bene precisare, a questo punto, che non incide sui principi giurisprudenziali sin qui esposti, elaborati dalla Suprema Corte, il disposto dell'art. 3 del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189; ed invero, come chiarito dalla
Suprema Corte, l'art. 3, comma 1, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile", non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito,
l'irrilevanza della colpa lieve (così Cass., sez. VI-III, ord. 17 aprile 2014, n. 8940; in senso conforme, Cass., sez. VI-III, ord. 24 dicembre 2014, n. 27391).
In tali casi sia la responsabilità della struttura sanitaria (contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria) sia la responsabilità del medico (contratto d'opera professionale) derivano da inadempimento e sono disciplinate dall'art. 1218 c.c., ed è indifferente che il creditore/danneggiato agisca per ottenere il risarcimento del danno nei confronti della sola struttura, del solo medico o di entrambi.
6.2 In particolare, sono in rilievo diversi titoli di responsabilità della struttura sanitaria convenuta e del medico, a seconda che si tratti dei danni maturati direttamente in capo alla de cuius e fatti valere iure hereditatis ovvero dei danni subiti e azionati iure proprio da parte degli attori nella loro qualità di soggetti aventi legami con il paziente.
Invero, solo con riguardo ai primi può trovare applicazione il regime della responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 c.c., trattandosi di pregiudizi subiti direttamente dalla vittima primaria dell'illecito, nei cui confronti la struttura ha assunto tutti gli obblighi derivanti dal
4 c.d. contratto di spedalità. Di converso, con riguardo ai danni subiti iure proprio dagli attori, viene in rilievo una responsabilità di natura extracontrattuale (ex art. 2043 c.c. donde l'eccepita prescrizione quinquennale), non essendo quest'ultima titolare di un interesse giuridico – bensì solo di un interesse di fatto - protetto dal contratto di spedalità intercorso unicamente tra la struttura sanitaria e il paziente.
Infatti, per giurisprudenza consolidata, «il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti "iure hereditario", senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale "iure proprio" per i danni da loro patiti. In particolare, non è configurabile, in linea generale, in favore di detti congiunti, un contratto con effetti protettivi del terzo, ipotesi che va circoscritta al contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione che, per la peculiarità dell'oggetto, è idoneo ad incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti» (cfr. Cass. n.
14615/2020).
Ne discende che, secondo le regole di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., per i danni iure hereditatis, versandosi nell'ambito di una responsabilità da inadempimento della prestazione sanitaria, chi agisce può limitarsi ad allegare e dimostrare il rapporto con la struttura ospedaliera (il contratto di spedalità), il danno subito e il nesso di causalità tra quest'ultimo e la condotta dei sanitari, mentre grava sul medico o sulla struttura l'onere di provare di aver correttamente adempiuto la prestazione ovvero che l'inadempimento è dipeso da causa ad essi sanitari non imputabile. Viceversa, per i danni patiti iure proprio (nella specie, il danno morale da perdita del rapporto parentale o assimilato), grava sulla parte attrice l'onere di allegazione e prova (anche in via presuntiva in caso di stretta parentela) di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità.
7. Passando alla disamina della consulenza tecnica d'ufficio, depositata nel presente giudizio in data 20.04.2022 e svolta dai dott.ri (medico-legale) e Persona_3 Persona_4
(specialista in chirurgia toracica, apparato digerente), sono emerse delle censure in ordine all'operato dei sanitari nella gestione del caso clinico di . Persona_1
Invero, il collegio peritale – dopo aver ricostruito la vicenda clinica per cui è causa – ha chiarito in sede di discussione tecnico-chirurgica di interesse medico-legale che “- non condivisibile è l'inerzia specificamente del giorno 23.08.2015, in cui il Paziente risulta evidentemente occluso ma, per il necessario trattamento chirurgico si attende la successiva giornata di lunedì
24.08.2015, per il vero fino alle ore 16.00; - non condivisibile è la mancata realizzazione di una diversione intestinale (del tipo di una ileostomia laterale su bacchetta) a monte della sutura colo-rettale, considerando l'ambiente settico in cui questa deve giacere nei giorni successivi. In conseguenza del
5 primo punto si instaura uno stato settico evidentemente non suscettibile di regressione nei giorni successivi. In conseguenza del secondo punto (anche ricordando la sottostante, diffusa patologia vascolare) si produce una deiscenza anastomotica (non protetta da derivazione a monte), con successiva peritonite stercoracea ed ulteriore aggravamento dello stato settico, da cui a sua volta deriva l'exitus.”
In risposta ai quesiti, sebbene la diagnosi di addome acuto da occlusione intestinale da tumefazione stenosante del sigma sia stata corretta e tempestiva, il Collegio peritale ha censurato la scelta e l'esecuzione del trattamento osservando che “la tempestività nell'esecuzione del trattamento chirurgico risulta inadeguata, per ingiustificato ritardo. non è condivisibile l'inerzia specificamente del giorno 23.08.2015, in cui il Paziente risulta evidentemente occluso, ma per il necessario trattamento chirurgico si attende la successiva giornata di lunedì
24.08.2015. Si ravvisa quindi un ritardo non giustificabile nell'esecuzione del trattamento chirurgico, con la conseguenza di uno stato settico irreversibile. In merito alla procedura chirurgica eseguita non è condivisibile la mancata realizzazione di una diversione intestinale (del tipo di una ileostomia laterale su bacchetta) a monte della sutura colo-rettale. Come conseguenza, il prodursi di una deiscenza anastomotica (non protetta da derivazione a monte), provoca una peritonite stercoracea ed ulteriore aggravamento dello stato settico, fino all'exitus.”
Pertanto, i cc.tt.uu. hanno riconosciuto il nesso di causalità tra l'atteggiamento ingiustificatamente attendista nell'esecuzione del trattamento chirurgico e la scelta di una procedura non adeguata rispetto al caso di specie e la morte del paziente.
In replica alle osservazioni critiche mosse dal ctp di parte convenuta con riferimento all'incidenza della situazione clinica preesistente, i cc.tt.uu. hanno evidenziato che “Presa visione delle note a firma dello stimato collega Dott. il quale nulla obietta in merito Testimone_1 alla sussistenza di elementi di responsabilità professionale da parte dei sanitari che ebbero in cura il
Sig. in occasione del ricovero del 20.8.2015, si osserva che la malattia Persona_1 aterosclerotica dalla quale era affetto il de cuius sostanzialmente non rileva ai fini del giudizio prognostico. Per quanto attiene le patologie neoplastiche, rappresentate da non meglio precisate neoformazioni polmonari e da adenocarcinoma del grosso intestino G3, si evidenzia che per le prime
(neoformazioni polmonari) non risulta accertata la natura maligna e pertanto nulla è possibile affermare rispetto a una eventuale perdita di chances di sopravvivenza, per la seconda (adenocarcinoma del grosso intestino G3), il tasso di sopravvivenza può essere orientativamente stimato nel 70% dei casi
a cinque anni.”
Il Collegio peritale ha accertato che “in caso di tempestivo/corretto trattamento terapeutico,
l'aspettativa di vita deve ritenersi conforme alle probabilità statistiche di sopravvivenza relative all'età ed alla classe di rischio di un Paziente affetto da un adenocarcinoma del colon G3.”
8. Ed allora, alla luce delle conclusioni cui è giunto il Collegio peritale ritenute condivisibili dall'odierno decidente e in ragione delle repliche alle osservazioni delle parti, deve ritenersi
6 sussistente la responsabilità della struttura convenuta per l'operato dei suoi sanitari a causa di un ritardato e non corretto trattamento chirurgico con conseguente sviluppo di stato settico irreversibile, laddove con un corretto e tempestivo trattamento terapeutico il paziente avrebbe mantenuto un'aspettativa di vita da ritenersi "conforme alle probabilità statistiche di sopravvivenza all'età e alla classe di rischio di un paziente affetto da un adenocarcinoma del colon G3".
8.1 L'Ente convenuto, peraltro, non ha fornito prova dell'esistenza di fattori causali alternativi.
Anzi, contrariamente a quanto ritenuto dallo stesso, già nella giornata del 22.08.2015 era emersa una situazione tale da motivare una esplorazione chirurgica già in quelle ore
(“L'insieme di questi rilievi, cioè la neoplasia colica stenosante con disomogeneità ed apparente interessamento per contiguità di alcuni tratti ileali, la leucocitosi ed il liquido libero in addome potrebbero indubbiamente motivare una esplorazione chirurgica già in quelle ore. Invece nel Diario clinico, ricordando che il Paziente è ormai alle cure dei Sanitari del Reparto di Chirurgia, si legge solo della presenza di una “… subocclusione da tumefazione vegetante e stenosante (biopsie endoscopiche in corso) …”. Se si volesse ipotizzare che l'attesa del riscontro istologico condizioni la scelta dei tempi, si può precisare che il referto del relativo esame (n. 2015B07680) viene validato alla data del giorno
26.08.2015. Peraltro, solo per doverosa precisione, le prese bioptiche risultano tutte negative per neoplasia. Nel Diario clinico del giorno successivo, domenica 23.08.2015, si legge ugualmente che si tratta di un “… quadro subocclusivo da neoplasia stenosante del colon …”, ma con la suggestiva precisazione “… Non canalizzato ai gas. Addome disteso, lievemente dolente. Si eseguono gli esami programmati per intervento chirurgico …”. Il Paziente è, quindi, occluso, in una situazione quindi definibile in termini di addome acuto. Quale utile conferma si può osservare la figura qui a lato, in cui la freccia rossa evidenzia gli spazi in cui gli Infermieri in turno indicano la chiusura dell'alvo ai gas
(segno di spunta a sinistra) e alle feci (segno di spunta poco più a destra). Senonché tra gli appunti si legge solo che la strategia sanitaria non è più di “… Domani probabile S.O. con riserva …”. Tale risoluzione appare decisamente non condivisibile, pur in considerazione della giornata festiva, poiché è piuttosto evidente e documentato il quadro addominale mutato, nel volgere delle ore, da sostanziali limiti della norma, fino alla chiusura ai gas oltre che alle feci;
a ciò si aggiunge l'elevato valore di procalcitoninemia e la leucocitosi già osservata: anche se la leucometria rientra a 9.400 GB/mm3 , permane una vistosa neutrofilia, pari a 87.7% al controllo di quel giorno, come si rileva pure nello specchietto riportato più sopra.”). Tuttavia, l'intervento veniva eseguito solo in data 24.08.2015
(con inizio alle ore 16.00 e termine alle ore 18.30) e quindi con ritardo non giustificabile tenuto conto del quadro clinico del paziente già a partire dal 22.08.2015.
8.2 Del pari, la procedura chirurgica non è risultata corretta.
Sul punto, il Collegio peritale evidenzia che nel relativo referto, dopo una diagnosi di “…
Peritonite da perforazione diverticolo angolo colico sn …”, si legge “… Descrizione intervento.
7 Laparotomia mediana x-p. Esiste peritonite da raccolta ascessuale localizzata ipocondrio sn da perforazione di diverticolo angolo colico sn. Difficile liberazione della fessura. Legatura della arteria e
VMI all'origine. Sezione del retto intraperitoneale con Contour e sezione del colon a livello del tratto distale del colon trasverso previo distacco coloepiploico. Si constata la presenza di alcune anse ileali fortemente sofferenti come per difetto di vascolarizzazione distrettuale. Si procede a resezione delle stesse ed anastomosi ileo-ileale L-L con stapler e chiusura della porta di servizio con Vicry1 3/0 duplice strato. Anastomosi colo rettale L-T sec Knight·Griffen con circolare n 29. Emostasi accurata. Toilette del cavo con abbondanti soluzioni antisettiche. Due drenaggi tubulari in cavita nello scavo pelvico,
Chiusura per piani e dell'incisione …”. Tuttavia, come accertato dai cc.tt.uu “L'angolo colico sinistro, nella sua condizione alla data del giorno 20.08.2015, è ben mostrato tra le scansioni riportate più sopra. In quel momento non v'è indubbiamente alcuna complicanza locale, oltretutto appare piuttosto insolito che un diverticolo isolato dell'angolo colico sinistro vada incontro a perforazione.
Anzi, “il concomitare di “… stratificazioni grigio-verdastre …” sia nel colon, sia nel tenue, lascia dedurre una immediata prossimità a livello della perforazione descritta dal Patologo, a configurare una intensa adesione tra tenue e colon a circoscrivere una perforazione di quest'ultimo. Ciò non può che essere piuttosto lontano dall'angolo colico sinistro, semplicemente perché, come si vede pure nelle immagini riportate più sopra, a quel livello non v'è intestino tenue. L'insieme dei rilievi, peraltro, può spiegare pienamente il quadro addominale: la neoformazione va progressivamente incontro a perforazione e attrae le anse tenuali più prossime, cosicché quando la perforazione si completa essa è già circoscritta e non v'è peritonite stercoracea, bensì solo fibrinosa con vistoso versamento liquido;
allo stesso tempo l'intensa adesione tra i tratti viscerali ne condiziona il decorso verso l'occlusione, che il giorno 23.08.2015 è già presente. Pertanto, pur in assenza di perforazione libera, il complesso dei rilievi clinici ed intraoperatori è inopinabilmente suggestivo di uno stato di contaminazione peritoneale, cosicché il confezionamento di una anastomosi che giace in territorio settico, in difetto di una diversione a monte, appare decisamente non condivisibile. La Letteratura dell'epoca (2,3), così come in attualità (4 ), raccomanda infatti il confezionamento, in caso di contaminazione peritoneale, di una diversione intestinale (solitamente una ileostomia laterale su bacchetta) al fine di escludere il passaggio del contenuto intestinale a livello dell'anastomosi che, in questo caso, è maggiormente a rischio di deiscenza. La derivazione intestinale a monte esclude, in sintesi, una nuova peritonite in caso di
(probabile) deiscenza anastomotica.”.
Né assumono rilievo le censure di parte resistente, avanzate solamente in sede di comparsa conclusionale (testualmente “il moncone rettale questo sarebbe stato talmente a rischio di sofferenza vascolare che si sarebbe in ogni caso aperto dando luogo ad una peritonite stercoracea che avrebbe portato comunque a morte il paziente. Inoltre, è doveroso evidenziare lo stato di shock del paziente che ha richiesto l'impiego di farmaci vasopressori e quindi vasocostrittori per il distretto splancnico che ulteriormente hanno aggravato la situazione di circolo collaterale precario” pag.3 della comparsa
8 conclusionale) e neanche rappresentate nelle osservazioni del ctp dott. essendo del Tes_1 tutto sfornite di evidenza scientifica rispetto a quanto invece argomentato dai cc.tt.uu.
Del pari, i cc.tt.uu hanno escluso che i precedenti morbosi del paziente possono avere concorso al decesso del dal momento che “la malattia aterosclerotica dalla quale era Per_1 affetto il de cuius sostanzialmente non rileva ai fini del giudizio prognostico. Per quanto attiene le patologie neoplastiche, rappresentate da non meglio precisate neoformazioni polmonari e da adenocarcinoma del grosso intestino G3, si evidenzia che per le prime (neoformazioni polmonari) non risulta accertata la natura maligna e pertanto nulla è possibile affermare rispetto a una eventuale perdita di chances di sopravvivenza, per la seconda (adenocarcinoma del grosso intestino G3), il tasso di sopravvivenza può essere orientativamente stimato nel 70% dei casi a cinque anni.”
9. Ed allora, alla luce delle conclusioni cui è giunto il Collegio peritale - la cui coerenza argomentativa, accuratezza delle indagini svolte e delle repliche alle osservazioni delle Parti, ne rendono condivisibili le conclusioni - e in considerazione dell'avvenuta dimostrazione di parte attrice della negligenza e imprudenza nella condotta adottata dai sanitari dell' CP_1 convenuto consistente nel ritardo dell'esecuzione del trattamento e nella errata esecuzione del trattamento, deve riconoscersi la responsabilità della struttura convenuta nella la causazione dell'evento morte di . Persona_1
10. Passando alla disamina dei danni risarcibili, entrambi gli attori agiscono iure proprio per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, mentre agisce Parte_1 iure hereditatis per il risarcimento dei danni subiti dal de cuius (i.e. danno biologico terminale e danno catastrofale) e trasmessi alla stessa (unica erede), nonché iure proprio per il danno patrimoniale (i.e. spese economiche affrontate a causa della morte del ). Per_1
11. Danni non patrimoniali iure hereditatis
Con riguardo alla domanda formulata iure hereditatis da che ha allegato di Parte_1 essere coniuge ed erede del defunto, giova premettere che nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede (Cass.
26/06/2018, n. 16814; specificamente e da ultimo Cass. civ. n. 22223/2014 “Il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma essere erede 'ab intestato', ove non sia stato
9 contestato il rapporto di discendenza con il 'de cuius', non deve ulteriormente dimostrare, al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, l'esistenza di tale rapporto producendo l'atto dello stato civile, attestante la filiazione, ma è sufficiente, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, che abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, di cui costituisce atto idoneo l'esercizio stesso dell'azione”).
Al fine di supportare la dichiarata qualità di coniuge ed erede -comunque non contestata da controparte-, in sede di costituzione, parte attrice ha depositato il certificato di matrimonio da cui risulta che era coniuge di per avere Parte_1 Persona_1 contratto matrimonio in data 11.09.1996 unitamente al certificato storico di stato di famiglia.
11.1 Ciò posto, si rammenta che: a) in caso di lesione dell'integrità fisica con esito letale, un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, trasmissibile agli eredi, è configurabile solo se la morte sia intervenuta dopo un apprezzabile lasso di tempo, sì da potersi concretamente configurare un'effettiva compromissione dell'integrità psicofisica del soggetto leso, non già quando la morte sia sopraggiunta immediatamente o comunque a breve distanza dall'evento, giacché essa non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma lesione di un bene giuridico diverso, e cioè del bene della vita (v. Cass. SU n. 15350 del 22/07/2015 che ha definitivamente chiarito che "in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo"); b) che parimenti il danno cosiddetto catastrofale - e cioè la sofferenza patita dalla vittima durante l'agonia - è risarcibile e può essere fatto valere iure hereditatis unicamente allorché essa sia stata in condizione di percepire il proprio stato, abbia cioè avuto l'angosciosa consapevolezza della fine imminente, mentre va esclusa quando all'evento lesivo sia conseguito immediatamente il coma e il danneggiato non sia rimasto lucido nella fase che precede il decesso (Cass.,
n. 13537 del 13/06/2014; Cass., 24 marzo 2011, n. 6754); c) che non è risarcibile il danno tanatologico, da perdita del diritto alla vita, fatto valere iure successionis dagli eredi del de cuius, per l'impossibilità tecnica di configurare l'acquisizione di un diritto risarcitorio derivante dalla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del titolare, e da questo fruibile solo in natura” (vedi Cass. SU
15350/2015 e Cass., 24 marzo 2011, n. 6754; Cass., 16 maggio 2003, n. 7632).
La Corte di cassazione (sez. III civile, sentenza nr. 2118/2019) ha ribadito come la persona che, ferita, sopravviva quodam tempore, e poi muoia a causa delle lesioni sofferte, può patire un danno non patrimoniale. Questo danno può teoricamente manifestarsi in due modi: il primo è
10 il pregiudizio derivante dalla lesione della salute;
il secondo è costituito dal turbamento dell'animo e dalla sofferenza derivanti dalla consapevolezza della morte imminente.
Ambedue questi pregiudizi hanno natura non patrimoniale, come non patrimoniali sono tutti i pregiudizi che investono la persona in sé e non il suo patrimonio. Quel che li differenzia non
è la natura giuridica, ma la consistenza reale: infatti il primo (lesione della salute) - ha fondamento medico legale;
-consiste nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo della invalidità; - sussiste anche quando la vittima sia stata incosciente. Il secondo, invece: - non ha fondamento medico Legale;
- consiste in un moto dell'animo; - sussiste solo quando la vittima sia stata cosciente e consapevole.
In definitiva, il c.d. danno terminale ricomprende, al suo interno, sia gli aspetti biologici (c.d. danno biologico terminale) che di sofferenza connessi alla percezione della morte imminente
(c.d. danno morale terminale o danno da lucida agonia o catastrofale: v. Cassazione 16 febbraio 2023 n. 4998: "In tema di danno non patrimoniale risarcibile, iure haereditatis, in caso di morte causata da un illecito, la tassonomia invalsa che distingue tra varie voci di danno (danno biologico terminale, danno morale terminale, danno catastrofale o catastrofico, danno da lucida agonia) risponde ad una esigenza meramente descrittiva e non viene a configurare delle categorie giuridiche. A tal fine, infatti, ciò che rileva è la reale fenomenologia del pregiudizio ed è sotto tale profilo che, pur nell'unitarietà della liquidazione del danno non patrimoniale, si diversificano le conseguenze dannose risarcibili, le quali, dunque, se effettivamente sussistenti, sono tutte da riconoscere, senza che si verifichi una duplicazione risarcitoria ingiustamente locupletativa. In siffatta prospettiva, la giurisprudenza di questa Corte (tra le molte: Cass. n. 26727/2018; Cass. n. 18056/2019; Cass. n.
21837/2019), assumendo a fondamento la reale fenomenologia dei pregiudizi alla persona, ha comunque tradotto l'anzidetta esigenza meramente descrittiva nei seguenti termini: a) il "danno biologico terminale" è un pregiudizio alla salute, da invalidità temporanea sebbene massimo nella sua entità ed intensità, da accertarsi con criteri medico-legali e da liquidarsi comunque, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, se tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo;
b) il "danno catastrofale" (o anche detto: "danno morale terminale", "danno da lucida agonia"), consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando, ai fini della liquidazione in via equitativa in base alle specificità del caso concreto, soltanto l'intensità della sofferenza medesima").
11.2 Orbene, nel caso in esame, , quale moglie ed erede di Parte_1 [...]
, ha formulato domanda iure hereditatis sia con riguardo al danno biologico Persona_1 terminale sia con riferimento al danno morale da c.d. lucida agonia.
Sulla base dei sovra richiamati principi, può essere innanzitutto riconosciuto a Parte_1
il c.d. danno biologico terminale sofferto dal per il periodo intercorrente
[...] Per_1
11 dalla data del 23.08.2015 in cui i sanitari sarebbero dovuti intervenire chirurgicamente in quanto il paziente risultava “evidentemente occluso” con conseguente causazione di uno stato settico irreversibile fino alla data del decesso intervenuto il 07.09.2015 per un totale di gg. 15.
Tale danno può essere liquidato tenuto conto del criterio stabilito (nelle Tabelle 2023 in uso presso questo Tribunale) per l'inabilità temporanea assoluta (pari ad Euro 128,07 * 15 giorni), per un totale di Euro 1.921,05 somma questa da quintuplicarsi, in via equitativa, a euro
9.605,25 perché tale danno, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, ed è relativo agli ultimi giorni di vita del paziente che ha subito un Persona_1 susseguirsi drammatico di trattamenti e terapie sino alla morte.
Quanto al danno morale terminale (o da lucida agonia o catastrofale o catastrofico), occorre ribadire che, affinché tale danno sia risarcibile, è necessaria la prova della percezione della morte imminente da parte del soggetto leso.
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione medica in atti (v. doc. 11 atto di citazione) nonché dalla c.t.u. può ritenersi raggiunta la prova della percezione della morte imminente da parte del soggetto leso a partire dal 23.08.2015 in cui i sanitari sarebbero dovuti intervenire chirurgicamente in quanto il paziente risultava “evidentemente occluso” al giorno
31.08.2015, ultimi giorni in cui il paziente si mostrava vigile e collaborante potendo così percepire le proprie condizione cliniche oramai scadute.
Invero, dal 01.09.2015, quando si presenta una improvvisa instabilità emodinamica e i dati di laboratorio mostrano una nuova, vistosa leucocitosi (16.900 GB/mm3) a maggior quota neutrofila (N 81.1%), il consenso informato non risulta più firmato dal paziente, ma dalla moglie del , a dimostrazione dell'impossibilità del paziente di apporre alcuna Per_1 sottoscrizione in ragione delle sue condizioni.
In merito alla determinazione del quantum debeatur si deve evidenziare che le Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale adottate dal Tribunale di Roma nel 2023 hanno proposto di ricorrere, anche per la liquidazione del danno terminale, ad un meccanismo tabellare fondato sia su una analisi delle liquidazioni precedentemente effettuate nel distretto, sia sul dato di esperienza medico legale secondo il quale, sovente, la sofferenza si manifesta con maggiore intensità al momento del suo insorgere, per poi attenuarsi progressivamente fino a cessare.
Per tale ragione è stato dunque previsto per i primi cinque giorni possa essere liquidato equitativamente un importo sino a euro 11.580,00 per ogni giorno di sopravvivenza per l'acquisizione della consapevolezza della concreta probabilità del decesso fino a 5 giorni e un ulteriore importo di euro 5.790,00 giornalieri per i successivi 10, euro 2.316,00 al giorno per i successivi 15 giorni ed euro 1.158,00 al giorno per i giorni eccedenti i primi trenta.
12 Pertanto, considerando il periodo tra il 23.08.2025 e il 31.08.2025 (pari a n. 8 giorni) tale danno deve liquidarsi equitativamente nella misura di euro 75.270,00 (di cui euro 11.580 x 5 giorni
-57.900,00, euro 5.790,00 x 3 giorni=17.370,00).
Il complessivo danno non patrimoniale che si trasmette in favore di è Parte_1 quindi pari a complessivi euro 84.875,25 (9.605,25+75.270,00).
Vanno altresì riconosciuti sulla somma di euro 84.875,25 dovuta a titolo risarcitorio gli interessi - quale ristoro per il mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) - dalla data del fatto lesivo (07.09.2015) alla sua liquidazione, in ossequio ai principi dettati dalla Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 1712/1995), ovvero in ragione dei seguenti criteri: la base di calcolo degli interessi non può essere costituita dalla somma liquidata a titolo di risarcimento per equivalente e già rivalutata, ma dalla somma corrispondente alla sorte capitale, come sopra liquidata, svalutata all'epoca del fatto illecito e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT;
su tale importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali
12. Danni non patrimoniali iure proprio
Entrambi gli attori, e , hanno rispettivamente Parte_1 Parte_2 domandato il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del rapporto parentale, che spetta ai congiunti per la lesione della relazione parentale che li legava al defunto.
12.1 Preliminarmente, è destituita di fondamento l'eccezione del difetto di legittimazione attiva sollevata da parte convenuta nei confronti di per assenza di Parte_2 un rapporto di parentela intercorrente con il de cuius.
Sul punto parte attrice ha allegato e dimostrato che:
- il 17.04.1997, il Tribunale per i Minorenni di Roma affidava, l'allora minore Parte_2
ai coniugi e dichiarava decaduti dalla potestà i genitori
[...] Controparte_2 naturali;
- il 03.08.2011 i coniugi avviavano la pratica per l'adozione di Controparte_2 Pt_2 ormai maggiorenne, che aveva vissuto ininterrottamente con loro;
- la pratica dell'adozione veniva completata solo nel 2016 (essendo stato adottato dalla di cui prendeva il cognome) e, quindi successivamente al decesso del Parte_1
; Per_1
13 - sebbene non sia potuto comparire nell'asse ereditario del , quest'ultimo - Pt_2 Per_1 per diciotto anni- lo aveva cresciuto e amato, al pari di un figlio.
È stata acquista, infatti, tutta la documentazione concernente la procedura di affidamento preadottivo oltre al certificato storico di famiglia (docc. nn. 4 e 5 del fascicolo attoreo) da cui risulta che l'allora minore veniva affidato – il 17.04.1997- ai coniugi Pt_2 Persona_5 con cui iniziava a convivere al punto che con provvedimento del Giudice Tutelare di Roma
(decreto n. 39679) emesso in data 06.04.2002 il veniva nominato tutore e la Per_1 Parte_1 protutore di Inoltre, dal certificato storico di famiglia risulta iscritto nello stato di Pt_2 Pt_2 famiglia assieme ai coniugi sino dalla data del 10.04.2002. Parte_3
Sono state espletate anche le prove orali: il testimone – al capitolo di prova Testimone_2
n. 22 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice alla domanda: “vero è che
sin dall'anno 1997, ha sempre vissuto ininterrottamente con il sig. Parte_2
e la sig.ra ” ha risposto: “E' vero, lo so perché avevo Persona_1 Parte_1 ed ho rapporti molto stretti con mia cognata, sin dall'anno 1979 circa, abitando entrambe sin da allora nella stessa città; ci vedevamo almeno una volta a settimana;
i miei figli e il figlio di giocavano Pt_1 insieme da piccoli”; – al capitolo di prova n. 23 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice alla domanda: “vero è che il sig. passava la maggior parte Persona_1 del tempo con e, quando questi era piccolo, lo portava a scuola, lo lavava, lo Parte_2 vestiva, gli preparava da mangiare, giocava con lui?” ha risposto: “E' vero, anche perché mia cognata lavorava. Lo so in quanto mi veniva riferito da mia cognata e poi lo vedevo quando andavo a casa sua”;
– al capitolo di prova n. 24 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice alla domanda: “vero è che quando il sig. parlava del sig. Persona_1 Parte_2 lo chiamava “mio figlio?” ha risposto: “E' vero, me lo diceva anche quando parlavamo al
[...] telefono”; – al capitolo di prova n. 25 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice alla domanda: “vero è che il sig. ha sempre chiamato il sig. Pt_2 Parte_2
“papà” e la sig.ra “mamma”?” ha risposto: “E' vero, Persona_1 Parte_1 lo sentivo chiamarli così ogni volta che parlavo con mio nipote al telefono”; il testimone sig.
: - al capitolo di prova n. 22 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. Testimone_3 di parte attrice alla domanda: “vero è che sin dall'anno 1997, ha sempre Parte_2 vissuto ininterrottamente con il sig. e la sig.ra ” ha Persona_1 Parte_1 risposto: “ E' vero. Lo in quanto frequentavo mia sorella quasi una volta a settimana, o a casa sua o a casa mia, e quindi vedevo che viveva con il signor ” ; - al capitolo di prova n. 23 della Per_1 memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice alla domanda: “vero è che il sig. passava la maggior parte del tempo con e, Persona_1 Parte_2 quando questi era piccolo, lo portava a scuola, lo lavava, lo vestiva, gli preparava da mangiare, giocava con lui?” ha risposto: “E' vero, perché mia sorella lavorava e era poco presente a casa, mentre il sig.
14 non aveva una occupazione stabile. Lo so perché lo vedevo e comunque mi sentivo con mia Per_1 sorella ogni giorno di sera”; - al capitolo di prova n. 24 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c. di parte attrice alla domanda: “vero è che quando il sig. parlava Persona_1 del sig. lo chiamava “mio figlio?” ha risposto: “ E' vero, per lui era un Parte_2 figlio, lo so perché lo sentivo esprimersi in questi termini”; - al capitolo di prova n. 25 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice alla domanda: “vero è che il sig. Pt_2 ha sempre chiamato il sig. “papà” e la sig.ra Parte_2 Persona_1 [...]
“mamma”?” ha risposto: “E' vero, lo so perché lo sentivo quando si chiamavano in casa tra Parte_1 loro;
inoltre chiamava me e mia moglie zio e zia”.
Ebbene, sulla base delle evidenze processuali raccolte, deve ritenersi provato il rapporto di affetto filiale intrattenuto da circa diciott'anni dal con per la dedizione e Per_1 Pt_2 assistenza morale oltre che materiale protrattasi per una convivenza durata circa diciotto anni ossia sin dal provvedimento di affidamento preadottivo emesso nell'anno 1997 che dispose il sostegno del servizio sociale del Comune di Roma con contestuale dichiarazione di decadenza della responsabilità dei genitori naturali.
Invero, il ha assunto il ruolo di "padre di fatto" nei confronti di considerata Per_1 Pt_2
l'assenza di quello biologico. A tal riguardo si rammenta che il vincolo di sangue non è un elemento imprescindibile ai fini del riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale, dovendo esso essere riconosciuto in relazione a qualsiasi tipo di rapporto che abbia le caratteristiche di una stabile relazione affettiva, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto sia intrattenuto con un parente di sangue o con un soggetto che non sia legato da un vincolo di consanguineità naturale, ma che ha con il danneggiato analoga relazione di affetto, di consuetudine di vita e di abitudini, e che infonda nel danneggiato quel sentimento di protezione e di sicurezza insito nel rapporto padre figlio (Cassazione civile sez. III, 15.11.2023,
n. 31867; conf. Cassazione civile sez. III, 06/03/2025, n.5984).
12.2 Passando al merito della domanda di risarcimento dei danni iure proprio, la fattispecie prospettata da parte attrice rientra di tutta evidenza nell'ambito applicativo dell'art. 2043 c.c.
Invero, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalla nota sentenza n.
9801 del 2005, l'inviolabilità del diritto al rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, costituisce il presupposto logico della responsabilità civile di ogni componente del nucleo familiare laddove la lesione sia posta in essere da parte di un componente della famiglia. Pertanto, la responsabilità extracontrattuale, che discende dal compimento dell'illecito civile secondo le regole generali di cui all'art. 2043 c.c. trova fondamento nella violazione degli obblighi familiari da parte dei predetti componenti del nucleo, purché determini la lesione di diritti costituzionalmente rilevanti e la compromissione degli stessi ecceda una soglia minima di tollerabilità.
15 Ciò premesso, l'illecito aquiliano de quo, come prospettato da parte attrice, deve essere sottoposto al vaglio di valutazione in ordine alla sussistenza degli elementi strutturali dell'illecito civile che, com'è noto, consistono nella condotta illecita, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno (connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela), nell'elemento soggettivo (dolo o colpa) e nel danno risarcibile, c.d. danno-conseguenza.
Ebbene, all'esito della disamina dell'attività istruttoria, ritiene questo giudice che parte attrice abbia assolto all'onere della prova sulla stessa gravante.
Risulta, invero, provata la condotta illecita della struttura convenuta alla luce del fatto che le circostanze allegate da parte attrice hanno trovato riscontro oltre che nella documentazione versata in atti, anche nell'espletata CTU. È infatti emerso il comportamento colpevole dei sanitari operanti presso la struttura convenuta consistente sia nel ritardo dell'intervento sia nell'erronea esecuzione dello stesso.
12.3 Va ricordato che da tempo la Suprema Corte, sulla scorta di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., secondo la quale nel caso di compromissione di valori della persona di rango costituzionale il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti assoluti della persona ha il suo referente normativo direttamente nella carta costituzionale senza il limite della riserva di legge dell'art. 185 c.p., ha ritenuto risarcibile il danno non patrimoniale prodottosi in capo agli stretti congiunti della vittima primaria, posto che in tal caso il bene attinto dall'illecito trova la sua
“copertura” costituzionale negli artt. 2, 29 e 30 Cost. che tutelano l'interesse “all'integrità degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia” (Cass. 8827 e 8828/03).
Con riferimento specifico alla risarcibilità del danno patito dai congiunti della vittima deceduta a seguito del fatto illecito altrui e rispetto all'accertamento del nesso causale tra detto danno e il fatto lesivo, gli stessi giudici di legittimità hanno affermato che in tal caso il medesimo fatto lede in pari tempo le situazioni giuridiche dei diversi soggetti legati dal vincolo parentale, in virtù della semplice considerazione per cui la morte causa non solo il massimo danno configurabile in capo al soggetto direttamente attinto, ma anche – e simultaneamente - l'estinzione del rapporto “parentale” con i congiunti, che quindi a loro volta subiscono, immediatamente e direttamente, la compromissione del loro interesse all'intangibilità degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare.
Il danno in questione non coincide con la lesione dell'interesse protetto, ma consiste in una perdita, nella irreversibile privazione di un valore non economico ma personale, costituito dal
16 rapporto personale con il congiunto, nella definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali esse normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare;
perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto. Per tale ragione l'onere probatorio grava sul danneggiato e tuttavia anche la gravità delle lesioni e l'intensità del legame parentale possono valere come prova presuntiva del pregiudizio (Cass. 11001/03, 2888/03, 7629/03, 10986/03,
20667/2010), essendo ammesso a tal fine il ricorso alle presunzioni fondate sul normale atteggiarsi delle relazioni all'interno della famiglia, specie nucleare, non potendo considerarsi quella presuntiva una prova deminuta, subordinata o più debole di quella c.d. diretta o rappresentativa.
Non occorre, dunque, la specifica enunciazione assertiva dei riflessi per così dire ordinari di tale lesione e può farsi ricorso a presunzioni semplici e al notorio quanto alla prova dei profili oggettivi e soggettivi del pregiudizio normalmente insiti nella perdita di un familiare (Cass.
Civ. sez. III, 4253/12, 7272/12).
Viceversa, rispetto alle conseguenze specifiche ed ulteriori che giustifichino una personalizzazione della liquidazione modulata sulle specifiche, più intense ripercussioni della perdita del congiunto sia in termini di dolore e turbamento soggettivo sia in relazione agli aspetti latu sensu esistenziali, occorre la prova del tipo di rapporto esistente con il defunto, della sua intensità, della sua continuità, delle rispettive abitudini di vita, delle ripercussioni della perdita sulle normali attività quotidiane, sulla vita di relazione e lavorativa, sull'esplicazione della personalità del superstite.
Nessuna presunzione può, tuttavia, essere ammessa rispetto al danno alla salute che i superstiti asseriscano di aver risentito in conseguenza della privazione del rapporto affettivo e solidale con il congiunto, occorrendo, per tale pregiudizio, secondo la definizione offertane dagli artt. 138 e 139 D. Lgs. 209/05, cui è stata riconosciuta portata generale, l'accertamento e la valutazione medico – legali, che ne presuppongono la compiuta allegazione e la dimostrazione attraverso documenti (in primis, referti e certificazioni sanitarie) o testimonianze (che tendenzialmente riguarderanno le manifestazioni esteriori, la sintomatologia delle affezioni fisiche o psichiche).
Venendo, ora, ai criteri di liquidazione di tale pregiudizio, va ricordato che, in un recente passato, il danno da lesione del rapporto parentale veniva identificato nella irreversibile e permanente privazione della reciprocità affettiva e, dalla sua ontologica proiezione nel futuro, si faceva discendere la possibilità che ad esso si affiancasse e coesistesse il danno morale subiettivo contingente, inteso quale sofferenza morale, interiore, indotta dall'ingiustizia patita.
17 Poiché entrambi concorrevano a delineare il pregiudizio non patrimoniale complessivamente sofferto dal superstite, la riparazione dell'uno e dell'altro – volta, la prima, a risarcire la lesione dell'interesse protetto di rango costituzionale all'integrità del vincolo familiare, la seconda a ristorare lo stato di afflizione, di turbamento anche profondo, di dolore cagionato dalla morte del proprio caro – delineava l'unico risarcimento concesso alla vittima dell'illecito, così che la loro attribuzione congiunta richiedeva l'attenta ponderazione delle poste risarcitorie onde evitare il rischio di duplicazioni del risarcimento (S.U. 8823/03).
Per tale ragione, costituendo nel contempo funzione e limite del risarcimento del danno alla persona, unitariamente considerata, la riparazione del pregiudizio effettivamente subito, il giudice di merito, nel caso di attribuzione congiunta del danno morale soggettivo e del danno da perdita del rapporto parentale, doveva considerare, nel liquidare il primo, la più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente che gli era riconosciuta, atteso che, diversamente, sarebbe stato concreto il rischio di una duplicazione.
La questione è stata però affrontata funditus nelle sentenze del novembre 2008, nelle quali – nell'ottica dell'unitarietà del danno patrimoniale e della unicità ed omnicomprensività del relativo risarcimento - le Sezioni Unite della S.C. hanno affermato che non può più trovare spazio una duplice liquidazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, perché la sofferenza patita nel momento della perdita del congiunto, sia nel momento in cui viene percepita sia nell'arco delle propria esistenza, costituisce una forma di pregiudizio suscettibile di un unico integrale ristoro (nozione ripresa da SS.UU. sent. n° 557/09).
In definitiva, nella nuova sistematica del danno non patrimoniale delineata dalle Sezioni
Unite, la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale.
È, perciò, inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e del danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale (cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 11 novembre 2008, n.
26972). In altri termini, il danno qualificabile come edonistico per la perdita del rapporto parentale (o coniugale) dev'essere valutato unitamente al risarcimento del danno morale iure proprio (dello stesso congiunto).
Del pari, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che
18 ne costituisce una componente intrinseca (Cass. civ. n. 13786/2024; Cass. civ. n. 28989 del 2019;
Cass. civ. n. 30997/2018).
Infatti, il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. preclude un risarcimento separato ed autonomo per ogni tipo di sofferenza patita dalla persona (Cass. nn. 30997/2018 e 28989/2019), sec, fermo l'obbligo del Giudice di tenere conto, nel caso concreto, di tutte le peculiari modalità di manifestazione del danno non patrimoniale così da assicurare la personalizzazione della liquidazione (Cass. 15491/2014).
Sofferenza interiore e compromissione della relazione affettiva costituiscono, infatti, le due facce della stessa medaglia, l'una riguardante le conseguenze soggettive che derivano al danneggiato dalla privazione del vincolo parentale inciso (dispiacere, strazio, angoscia, insomma tutti gli sconvolgimenti dell'animo che è costretto a vivere il soggetto che abbia subito la perdita e che non si esauriscono in quelle provate dall'interessato al momento del fatto (vecchio danno morale soggettivo "transeunte"), ma comprendono anche i patimenti soggettivi dell'individuo capaci di durare nel tempo e protrarsi negli anni a decorrere dal fatto illecito (secondo la nuova configurazione del danno morale da sofferenza elaborata dalle
S.U. 2008); l'altra inerente i riflessi oggettivi della lesione, consistenti nelle compromissioni e negli effetti negativi che l'individuo subisce nell'ambito della sua sfera familiare, dotati di un loro autonomo disvalore a prescindere dalla sofferenza soggettiva cagionata alla sfera interiore (vecchio danno da perdita di rapporto parentale).
Il pregiudizio di cui si discorre, quale danno per sua natura privo del carattere della patrimonialità, ben può essere liquidato, in ragione di tale sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di danaro, in tal caso, assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico, secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., avendo riguardo all'intensità del vincolo familiare, alla situazione di convivenza e ad ogni ulteriore utile circostanza, quali ad es. la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi rimaste definitivamente compromesse (S.U. 6572/06, 13546/06), tenendo conto che la riparazione mediante dazione di una somma di denaro assolve, in tal caso, ad una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico.
L'applicazione di criteri equitativi di liquidazione deve tuttavia consentirne – sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di criteri predeterminati e standardizzati (in tal caso previa definizione di una regola ponderale commisurata al caso specifico) – la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento;
l'eventuale
19 adozione di criteri standardizzati dovrà pertanto in ogni caso garantire anche la c.d. personalizzazione del danno.
La Suprema Corte ha ripetutamente ricordato che l'equità assolve anche alla fondamentale funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale, con eliminazione delle disparità di trattamento e delle ingiustizie, a tale stregua venendo ad assumere il significato di “adeguatezza” e di
“proporzione” (Cass. 18641/2011).
In tal senso la Suprema Corte ha affermato che “l'esigenza di uniformità di trattamento nella liquidazione del danno non patrimoniale, se può ritenersi certamente garantita dal riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, ampiamente diffuso sul territorio nazionale e da cui la Suprema Corte, in applicazione dell'art.3 Cost., riconosce la valenza in linea generale di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt.1226 e 2056 c.c., tuttavia non può considerarsi automaticamente pregiudicata dall'utilizzo di differenti criteri tabellari, come nel caso di specie delle tabelle del Tribunale di Roma, ove il giudice ritenga che ricorrano elementi di valutazione atti a giustificare l'abbandono delle tabelle milanesi e reputi congruo l'importo risarcitorio, anche in confronto al risultato ottenibile mediante applicazione di queste ultime” (Cass. n.8580/2019).
12.4. Orbene prendendo in considerazione la qualità di moglie e di figlio “di fatto” del de cuius, la convivenza e l'età e tenuto conto dei criteri equitativi introdotti dalla Tabella 2023 di questo Tribunale – ritenuti più congrui e rispondenti alle esigenze del caso concreto – potranno riconoscersi i seguenti importi a titolo di danno da perdita del rapporto parentale:
- € 323.650,28 – moglie convivente di anni 57 al momento del decesso del de Parte_1 cuius;
- € 317.972,20 – figlio convivente di anni 27 al momento del Parte_2 decesso del de cuius.
Gli importi sopra calcolati non vanno ridotti in ragione delle comorbilità del quale era affetto il paziente tenuto conto di quanto affermato dal Collegio peritale che ha escluso una loro relazione di concorso con il decesso del . Per_1
Vanno altresì riconosciuti sulle somme sovra dette a titolo risarcitorio gli interessi - quale ristoro per il mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) - dalla data del fatto lesivo (07.09.2015) alla sua liquidazione, in ossequio ai principi dettati dalla Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 1712/1995), ovvero in ragione dei seguenti criteri: la base di calcolo degli interessi non può essere costituita dalla somma liquidata a titolo di risarcimento per equivalente e già rivalutata, ma dalla somma corrispondente alla sorte capitale, come sopra liquidata, svalutata all'epoca del fatto illecito e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT;
su tale importo, in difetto di elementi che consentano di
20 ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
13. Danni patrimoniali iure proprio
La domanda è infine fondata anche con riguardo alle spese funerarie sostenute da CP_3
per l'importo complessivo di euro 3.602,00 (cfr. fattura n. 527 del 11.09.2015), stante
[...]
l'accertamento della responsabilità della struttura convenuta per la morte del paziente
. Per_1
La mancata prova del pagamento di tali somme non osta al riconoscimento della posta risarcitoria in esame, atteso che ciò che rileva è il sorgere dell'obbligazione in capo al danneggiato, che deriva dall'esecuzione della prestazione.
Il danno, infatti, si concretizza nel momento in cui sorge l'obbligazione a carico del danneggiato, e non quando questi paga il proprio debito.
Vanno altresì riconosciuti sulla somma sovra detta a titolo risarcitorio gli interessi - quale ristoro per il mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) - dalla data del fatto lesivo (07.09.2015) alla sua liquidazione, in ossequio ai principi dettati dalla Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 1712/1995), ovvero in ragione dei seguenti criteri: la base di calcolo degli interessi non può essere costituita dalla somma liquidata a titolo di risarcimento per equivalente e già rivalutata, ma dalla somma corrispondente alla sorte capitale, come sopra liquidata, svalutata all'epoca del fatto illecito e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT;
su tale importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
13. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza si liquidano come in dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 così come modificati dal DM 147/2022 (pubblicato sulla
G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022), tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa, non già il disputatum (Cassazione sez. un. n. 19014/2007, Cassazione n. 3996/2010, Cassazione n. 226/2011).
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
21 Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la responsabilità dell' Controparte_1
per il decesso di;
[...] Persona_1
- per l'effetto, condanna l' Controparte_1
a pagare rispettivamente:
[...]
a l'importo di € 84.875,25 a titolo di danni iure hereditatis e di € Parte_1
327.252,28 a titolo di danni iure proprio, oltre interessi come specificato in parte motiva;
a l'importo di € 317.972,20 a titolo di danno iure proprio, Parte_2 oltre interessi come specificato in parte motiva;
- condanna l' alla Controparte_1 refusione delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in complessivi €
29.193,00 oltre spese generali al 15 %, Iva e Cpa secondo legge nonché rimborso delle spese vive (contributo unificato per euro 518,00 e marca da bollo per euro 27,00).
- pone definitivamente il pagamento delle spese di CTU a carico dell'
[...]
. Controparte_1
Così deciso il Roma, 30.04.2025
Il Giudice
Lucia Bruni
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
Bruni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29980 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, assunta in decisione in data 08.01.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) elettivamente domiciliati in Roma, via della Colonna
[...] C.F._2
Antonina n. 41, presso lo studio dell'avv. Maria Antonietta Lamazza che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione attori
E
Controparte_1
(C.F. e P.IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Vincenzo Giangiacomo
e Pietro Cavasola ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, via A.
Depretis n. 84 in virtù di procura in calce all'atto di costituzione convenuta oggetto: responsabilità sanitaria;
morte. conclusioni: le parti hanno concluso come da note sostitutive per l'udienza del 07.01.2025 da intendersi qui riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 03.06.2020 e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, l'
[...] [...]
per ivi sentir accertare la responsabilità dello stesso Controparte_1 nella causazione dell'evento morte del de cuius nato a [...] il Persona_1
03.10.1951 e deceduto in Roma il 07.09.2015, con conseguente condanna di parte convenuta al
1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda parte attrice esponeva che:
- il giorno 20.08.2015 (marito di e Persona_1 Parte_1 affidatario/adottante di ) veniva portato d'urgenza presso Parte_2
l' di Roma per dolori addominali diffusi, febbre, Controparte_1 tremori e difficoltà respiratorie;
- in tale occasione, i medici, dopo aver eseguito RX addome e torace e TC torace con diagnosi di “neoformazione polmonare sinistra di n.d.d.” ne disponevano il ricovero presso il reparto di medicina d'urgenza;
- nei giorni a seguire il paziente continuava a presentare dolori addominali acuti e, in data 24.08.2015, a causa di “addome acuto da occlusione intestinale da tumefazione stenosante del sigma” veniva sottoposto ad intervento chirurgico (il primo) di “peritonite da perforazione di diverticolo angolo colico sinistro” al termine del quale veniva trasferito nel reparto di rianimazione;
- veniva eseguito l'esame istopatologico sul resecato che andava a refertare diagnosi di
“adenocarcinoma di tipo colico del grosso intestino, scarsamente differenziato (G3), infiltrante la parete del viscere alla tonaca sottosierosa”;
- il giorno 01.09.2015 veniva sottoposto ad intervento chirurgico (il secondo) per “addome acuto da deiscenza di anastomosi colo-rettale in pz, con pregressa emicolectomia sinistra e resezione ileale per perforazione di diverticolo colon discentente”;
- il giorno 03.09.2015 veniva sottoposto ad ulteriore intervento (il terzo) di “relaparotomia mediana ombelico-pubica”;
- le condizioni cliniche non miglioravano e in data 07.09.2015 veniva dichiarato il suo decesso;
- le condizioni del paziente durante tutta la degenza ospedaliera non erano mai migliorate. L'atroce sofferenza fisica dal medesimo patita (dolori addominali lancinanti, tremori, difficoltà respiratorie, vomito, gonfiore) era stata accompagnata da altrettanta sofferenza psichica perché sempre vigile e cosciente, aveva avuto percezione della sua morte imminente;
- per i predetti fatti, essi attori si rivolgevano al prof. il quale Persona_2 evidenziava degli elementi di criticità nell'operato dei sanitari nella gestione del
; Per_1
- in data 20.12.2019 veniva inviata richiesta di risarcimento danni all'Ospedale convenuto;
2 - in data 02.03.2020 veniva avviato procedimento di mediazione obbligatoria innanzi all'Organismo di Mediazione Forense di Roma.
Gli attori rilevavano la condotta negligente e imperita dei sanitari dell' convenuto CP_1 per una serie di errori e omissioni, che avevano concorso nel determinare la morte del paziente , quali: la non corretta lettura delle immagini TC del 20.08.2015 da parte del Per_1 radiologo, il quale non si avvedeva e non descriveva la presenza di franco evento perforativo intestinale che avrebbe meritato un approccio più precoce;
la non corretta gestione del paziente nei giorni successivi da parte del personale del Reparto di Medicina d'Urgenza, prima, e di Chirurgia, dopo, che a fronte di una clinica di allarme, tardavano ad assumere provvedimenti diagnostico-terapeutici; l'imprudente tattica chirurgica da parte dell'equipe operatoria all'intervento del 24.08.2015 che non prendeva in considerazione la grave aterosclerotica ad interessamento dei vasi addomino-pelvici creando le premesse alla complicanza anastomotica che si verificò.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'
[...]
impugnando e contestando tutto quanto Controparte_1 dedotto da controparte perché infondato e non provato.
In particolare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva di per Parte_2 insussistenza del diritto del medesimo al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale non essendo legato al de cuius da alcun rapporto di parentela. Contestava, dunque, sia l'an che il quantum debeatur evidenziando all'uopo la correttezza dell'operato dei sanitari nella gestione del paziente e l'assenza del nesso di causalità tra la condotta e il decesso.
3. La causa veniva istruita mediante espletamento di CTU medico-legale con i dott.ri
[...]
(medico-legale) e (specialista in chirurgia toracica, apparato Per_3 Persona_4 digerente) e prova testimoniale.
4. Dopo alcuni rinvii e cambiato l'organo giudicante, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'08.01.2025 ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Nel merito la domanda attorea risulta fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
6. In base al contenuto degli atti introduttivi, il thema decidendum verte sull'accertamento della dedotta responsabilità della struttura sanitaria convenuta in relazione alle prestazioni sanitarie rese in favore di in occasione del ricovero e Persona_1 dell'intervento a cui è stato sottoposto presso l' Controparte_1
, odierno convenuto.
[...]
Entrambi gli attori agiscono iure proprio per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, mentre agisce iure hereditatis per il risarcimento dei danni subiti Parte_1
3 dal de cuius (i.e. danno biologico terminale e danno catastrofale) e trasmessi alla stessa (unica erede), nonché per il danno patrimoniale (i.e. spese economiche affrontate a causa della morte del ). Per_1
6.1 Appare opportuno premettere che la presente controversia è sottratta all'applicazione della Legge n. 17 dell'8 marzo 2017 (cd. Legge Gelli Bianco), ciò in conformità a quanto affermato di recente dalla Cassazione civile, Sez. III, che con la sentenza n. 28994 dell'11.11.2019, nell'affrontare la natura e il regime della responsabilità medico-sanitaria successiva alla riforma del 2017, avuto particolare riguardo al diritto intertemporale, aderisce all'indirizzo interpretativo espresso dai giudici di merito, affermando il principio di diritto per cui le norme sostanziali contenute nella Legge n. 24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca antecedente alla loro entrata in vigore.
Nel caso di specie, i fatti si collocano nel periodo temporale concernente l'anno 2015.
È bene precisare, a questo punto, che non incide sui principi giurisprudenziali sin qui esposti, elaborati dalla Suprema Corte, il disposto dell'art. 3 del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189; ed invero, come chiarito dalla
Suprema Corte, l'art. 3, comma 1, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile", non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito,
l'irrilevanza della colpa lieve (così Cass., sez. VI-III, ord. 17 aprile 2014, n. 8940; in senso conforme, Cass., sez. VI-III, ord. 24 dicembre 2014, n. 27391).
In tali casi sia la responsabilità della struttura sanitaria (contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria) sia la responsabilità del medico (contratto d'opera professionale) derivano da inadempimento e sono disciplinate dall'art. 1218 c.c., ed è indifferente che il creditore/danneggiato agisca per ottenere il risarcimento del danno nei confronti della sola struttura, del solo medico o di entrambi.
6.2 In particolare, sono in rilievo diversi titoli di responsabilità della struttura sanitaria convenuta e del medico, a seconda che si tratti dei danni maturati direttamente in capo alla de cuius e fatti valere iure hereditatis ovvero dei danni subiti e azionati iure proprio da parte degli attori nella loro qualità di soggetti aventi legami con il paziente.
Invero, solo con riguardo ai primi può trovare applicazione il regime della responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 c.c., trattandosi di pregiudizi subiti direttamente dalla vittima primaria dell'illecito, nei cui confronti la struttura ha assunto tutti gli obblighi derivanti dal
4 c.d. contratto di spedalità. Di converso, con riguardo ai danni subiti iure proprio dagli attori, viene in rilievo una responsabilità di natura extracontrattuale (ex art. 2043 c.c. donde l'eccepita prescrizione quinquennale), non essendo quest'ultima titolare di un interesse giuridico – bensì solo di un interesse di fatto - protetto dal contratto di spedalità intercorso unicamente tra la struttura sanitaria e il paziente.
Infatti, per giurisprudenza consolidata, «il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti "iure hereditario", senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale "iure proprio" per i danni da loro patiti. In particolare, non è configurabile, in linea generale, in favore di detti congiunti, un contratto con effetti protettivi del terzo, ipotesi che va circoscritta al contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione che, per la peculiarità dell'oggetto, è idoneo ad incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti» (cfr. Cass. n.
14615/2020).
Ne discende che, secondo le regole di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., per i danni iure hereditatis, versandosi nell'ambito di una responsabilità da inadempimento della prestazione sanitaria, chi agisce può limitarsi ad allegare e dimostrare il rapporto con la struttura ospedaliera (il contratto di spedalità), il danno subito e il nesso di causalità tra quest'ultimo e la condotta dei sanitari, mentre grava sul medico o sulla struttura l'onere di provare di aver correttamente adempiuto la prestazione ovvero che l'inadempimento è dipeso da causa ad essi sanitari non imputabile. Viceversa, per i danni patiti iure proprio (nella specie, il danno morale da perdita del rapporto parentale o assimilato), grava sulla parte attrice l'onere di allegazione e prova (anche in via presuntiva in caso di stretta parentela) di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità.
7. Passando alla disamina della consulenza tecnica d'ufficio, depositata nel presente giudizio in data 20.04.2022 e svolta dai dott.ri (medico-legale) e Persona_3 Persona_4
(specialista in chirurgia toracica, apparato digerente), sono emerse delle censure in ordine all'operato dei sanitari nella gestione del caso clinico di . Persona_1
Invero, il collegio peritale – dopo aver ricostruito la vicenda clinica per cui è causa – ha chiarito in sede di discussione tecnico-chirurgica di interesse medico-legale che “- non condivisibile è l'inerzia specificamente del giorno 23.08.2015, in cui il Paziente risulta evidentemente occluso ma, per il necessario trattamento chirurgico si attende la successiva giornata di lunedì
24.08.2015, per il vero fino alle ore 16.00; - non condivisibile è la mancata realizzazione di una diversione intestinale (del tipo di una ileostomia laterale su bacchetta) a monte della sutura colo-rettale, considerando l'ambiente settico in cui questa deve giacere nei giorni successivi. In conseguenza del
5 primo punto si instaura uno stato settico evidentemente non suscettibile di regressione nei giorni successivi. In conseguenza del secondo punto (anche ricordando la sottostante, diffusa patologia vascolare) si produce una deiscenza anastomotica (non protetta da derivazione a monte), con successiva peritonite stercoracea ed ulteriore aggravamento dello stato settico, da cui a sua volta deriva l'exitus.”
In risposta ai quesiti, sebbene la diagnosi di addome acuto da occlusione intestinale da tumefazione stenosante del sigma sia stata corretta e tempestiva, il Collegio peritale ha censurato la scelta e l'esecuzione del trattamento osservando che “la tempestività nell'esecuzione del trattamento chirurgico risulta inadeguata, per ingiustificato ritardo. non è condivisibile l'inerzia specificamente del giorno 23.08.2015, in cui il Paziente risulta evidentemente occluso, ma per il necessario trattamento chirurgico si attende la successiva giornata di lunedì
24.08.2015. Si ravvisa quindi un ritardo non giustificabile nell'esecuzione del trattamento chirurgico, con la conseguenza di uno stato settico irreversibile. In merito alla procedura chirurgica eseguita non è condivisibile la mancata realizzazione di una diversione intestinale (del tipo di una ileostomia laterale su bacchetta) a monte della sutura colo-rettale. Come conseguenza, il prodursi di una deiscenza anastomotica (non protetta da derivazione a monte), provoca una peritonite stercoracea ed ulteriore aggravamento dello stato settico, fino all'exitus.”
Pertanto, i cc.tt.uu. hanno riconosciuto il nesso di causalità tra l'atteggiamento ingiustificatamente attendista nell'esecuzione del trattamento chirurgico e la scelta di una procedura non adeguata rispetto al caso di specie e la morte del paziente.
In replica alle osservazioni critiche mosse dal ctp di parte convenuta con riferimento all'incidenza della situazione clinica preesistente, i cc.tt.uu. hanno evidenziato che “Presa visione delle note a firma dello stimato collega Dott. il quale nulla obietta in merito Testimone_1 alla sussistenza di elementi di responsabilità professionale da parte dei sanitari che ebbero in cura il
Sig. in occasione del ricovero del 20.8.2015, si osserva che la malattia Persona_1 aterosclerotica dalla quale era affetto il de cuius sostanzialmente non rileva ai fini del giudizio prognostico. Per quanto attiene le patologie neoplastiche, rappresentate da non meglio precisate neoformazioni polmonari e da adenocarcinoma del grosso intestino G3, si evidenzia che per le prime
(neoformazioni polmonari) non risulta accertata la natura maligna e pertanto nulla è possibile affermare rispetto a una eventuale perdita di chances di sopravvivenza, per la seconda (adenocarcinoma del grosso intestino G3), il tasso di sopravvivenza può essere orientativamente stimato nel 70% dei casi
a cinque anni.”
Il Collegio peritale ha accertato che “in caso di tempestivo/corretto trattamento terapeutico,
l'aspettativa di vita deve ritenersi conforme alle probabilità statistiche di sopravvivenza relative all'età ed alla classe di rischio di un Paziente affetto da un adenocarcinoma del colon G3.”
8. Ed allora, alla luce delle conclusioni cui è giunto il Collegio peritale ritenute condivisibili dall'odierno decidente e in ragione delle repliche alle osservazioni delle parti, deve ritenersi
6 sussistente la responsabilità della struttura convenuta per l'operato dei suoi sanitari a causa di un ritardato e non corretto trattamento chirurgico con conseguente sviluppo di stato settico irreversibile, laddove con un corretto e tempestivo trattamento terapeutico il paziente avrebbe mantenuto un'aspettativa di vita da ritenersi "conforme alle probabilità statistiche di sopravvivenza all'età e alla classe di rischio di un paziente affetto da un adenocarcinoma del colon G3".
8.1 L'Ente convenuto, peraltro, non ha fornito prova dell'esistenza di fattori causali alternativi.
Anzi, contrariamente a quanto ritenuto dallo stesso, già nella giornata del 22.08.2015 era emersa una situazione tale da motivare una esplorazione chirurgica già in quelle ore
(“L'insieme di questi rilievi, cioè la neoplasia colica stenosante con disomogeneità ed apparente interessamento per contiguità di alcuni tratti ileali, la leucocitosi ed il liquido libero in addome potrebbero indubbiamente motivare una esplorazione chirurgica già in quelle ore. Invece nel Diario clinico, ricordando che il Paziente è ormai alle cure dei Sanitari del Reparto di Chirurgia, si legge solo della presenza di una “… subocclusione da tumefazione vegetante e stenosante (biopsie endoscopiche in corso) …”. Se si volesse ipotizzare che l'attesa del riscontro istologico condizioni la scelta dei tempi, si può precisare che il referto del relativo esame (n. 2015B07680) viene validato alla data del giorno
26.08.2015. Peraltro, solo per doverosa precisione, le prese bioptiche risultano tutte negative per neoplasia. Nel Diario clinico del giorno successivo, domenica 23.08.2015, si legge ugualmente che si tratta di un “… quadro subocclusivo da neoplasia stenosante del colon …”, ma con la suggestiva precisazione “… Non canalizzato ai gas. Addome disteso, lievemente dolente. Si eseguono gli esami programmati per intervento chirurgico …”. Il Paziente è, quindi, occluso, in una situazione quindi definibile in termini di addome acuto. Quale utile conferma si può osservare la figura qui a lato, in cui la freccia rossa evidenzia gli spazi in cui gli Infermieri in turno indicano la chiusura dell'alvo ai gas
(segno di spunta a sinistra) e alle feci (segno di spunta poco più a destra). Senonché tra gli appunti si legge solo che la strategia sanitaria non è più di “… Domani probabile S.O. con riserva …”. Tale risoluzione appare decisamente non condivisibile, pur in considerazione della giornata festiva, poiché è piuttosto evidente e documentato il quadro addominale mutato, nel volgere delle ore, da sostanziali limiti della norma, fino alla chiusura ai gas oltre che alle feci;
a ciò si aggiunge l'elevato valore di procalcitoninemia e la leucocitosi già osservata: anche se la leucometria rientra a 9.400 GB/mm3 , permane una vistosa neutrofilia, pari a 87.7% al controllo di quel giorno, come si rileva pure nello specchietto riportato più sopra.”). Tuttavia, l'intervento veniva eseguito solo in data 24.08.2015
(con inizio alle ore 16.00 e termine alle ore 18.30) e quindi con ritardo non giustificabile tenuto conto del quadro clinico del paziente già a partire dal 22.08.2015.
8.2 Del pari, la procedura chirurgica non è risultata corretta.
Sul punto, il Collegio peritale evidenzia che nel relativo referto, dopo una diagnosi di “…
Peritonite da perforazione diverticolo angolo colico sn …”, si legge “… Descrizione intervento.
7 Laparotomia mediana x-p. Esiste peritonite da raccolta ascessuale localizzata ipocondrio sn da perforazione di diverticolo angolo colico sn. Difficile liberazione della fessura. Legatura della arteria e
VMI all'origine. Sezione del retto intraperitoneale con Contour e sezione del colon a livello del tratto distale del colon trasverso previo distacco coloepiploico. Si constata la presenza di alcune anse ileali fortemente sofferenti come per difetto di vascolarizzazione distrettuale. Si procede a resezione delle stesse ed anastomosi ileo-ileale L-L con stapler e chiusura della porta di servizio con Vicry1 3/0 duplice strato. Anastomosi colo rettale L-T sec Knight·Griffen con circolare n 29. Emostasi accurata. Toilette del cavo con abbondanti soluzioni antisettiche. Due drenaggi tubulari in cavita nello scavo pelvico,
Chiusura per piani e dell'incisione …”. Tuttavia, come accertato dai cc.tt.uu “L'angolo colico sinistro, nella sua condizione alla data del giorno 20.08.2015, è ben mostrato tra le scansioni riportate più sopra. In quel momento non v'è indubbiamente alcuna complicanza locale, oltretutto appare piuttosto insolito che un diverticolo isolato dell'angolo colico sinistro vada incontro a perforazione.
Anzi, “il concomitare di “… stratificazioni grigio-verdastre …” sia nel colon, sia nel tenue, lascia dedurre una immediata prossimità a livello della perforazione descritta dal Patologo, a configurare una intensa adesione tra tenue e colon a circoscrivere una perforazione di quest'ultimo. Ciò non può che essere piuttosto lontano dall'angolo colico sinistro, semplicemente perché, come si vede pure nelle immagini riportate più sopra, a quel livello non v'è intestino tenue. L'insieme dei rilievi, peraltro, può spiegare pienamente il quadro addominale: la neoformazione va progressivamente incontro a perforazione e attrae le anse tenuali più prossime, cosicché quando la perforazione si completa essa è già circoscritta e non v'è peritonite stercoracea, bensì solo fibrinosa con vistoso versamento liquido;
allo stesso tempo l'intensa adesione tra i tratti viscerali ne condiziona il decorso verso l'occlusione, che il giorno 23.08.2015 è già presente. Pertanto, pur in assenza di perforazione libera, il complesso dei rilievi clinici ed intraoperatori è inopinabilmente suggestivo di uno stato di contaminazione peritoneale, cosicché il confezionamento di una anastomosi che giace in territorio settico, in difetto di una diversione a monte, appare decisamente non condivisibile. La Letteratura dell'epoca (2,3), così come in attualità (4 ), raccomanda infatti il confezionamento, in caso di contaminazione peritoneale, di una diversione intestinale (solitamente una ileostomia laterale su bacchetta) al fine di escludere il passaggio del contenuto intestinale a livello dell'anastomosi che, in questo caso, è maggiormente a rischio di deiscenza. La derivazione intestinale a monte esclude, in sintesi, una nuova peritonite in caso di
(probabile) deiscenza anastomotica.”.
Né assumono rilievo le censure di parte resistente, avanzate solamente in sede di comparsa conclusionale (testualmente “il moncone rettale questo sarebbe stato talmente a rischio di sofferenza vascolare che si sarebbe in ogni caso aperto dando luogo ad una peritonite stercoracea che avrebbe portato comunque a morte il paziente. Inoltre, è doveroso evidenziare lo stato di shock del paziente che ha richiesto l'impiego di farmaci vasopressori e quindi vasocostrittori per il distretto splancnico che ulteriormente hanno aggravato la situazione di circolo collaterale precario” pag.3 della comparsa
8 conclusionale) e neanche rappresentate nelle osservazioni del ctp dott. essendo del Tes_1 tutto sfornite di evidenza scientifica rispetto a quanto invece argomentato dai cc.tt.uu.
Del pari, i cc.tt.uu hanno escluso che i precedenti morbosi del paziente possono avere concorso al decesso del dal momento che “la malattia aterosclerotica dalla quale era Per_1 affetto il de cuius sostanzialmente non rileva ai fini del giudizio prognostico. Per quanto attiene le patologie neoplastiche, rappresentate da non meglio precisate neoformazioni polmonari e da adenocarcinoma del grosso intestino G3, si evidenzia che per le prime (neoformazioni polmonari) non risulta accertata la natura maligna e pertanto nulla è possibile affermare rispetto a una eventuale perdita di chances di sopravvivenza, per la seconda (adenocarcinoma del grosso intestino G3), il tasso di sopravvivenza può essere orientativamente stimato nel 70% dei casi a cinque anni.”
9. Ed allora, alla luce delle conclusioni cui è giunto il Collegio peritale - la cui coerenza argomentativa, accuratezza delle indagini svolte e delle repliche alle osservazioni delle Parti, ne rendono condivisibili le conclusioni - e in considerazione dell'avvenuta dimostrazione di parte attrice della negligenza e imprudenza nella condotta adottata dai sanitari dell' CP_1 convenuto consistente nel ritardo dell'esecuzione del trattamento e nella errata esecuzione del trattamento, deve riconoscersi la responsabilità della struttura convenuta nella la causazione dell'evento morte di . Persona_1
10. Passando alla disamina dei danni risarcibili, entrambi gli attori agiscono iure proprio per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, mentre agisce Parte_1 iure hereditatis per il risarcimento dei danni subiti dal de cuius (i.e. danno biologico terminale e danno catastrofale) e trasmessi alla stessa (unica erede), nonché iure proprio per il danno patrimoniale (i.e. spese economiche affrontate a causa della morte del ). Per_1
11. Danni non patrimoniali iure hereditatis
Con riguardo alla domanda formulata iure hereditatis da che ha allegato di Parte_1 essere coniuge ed erede del defunto, giova premettere che nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede (Cass.
26/06/2018, n. 16814; specificamente e da ultimo Cass. civ. n. 22223/2014 “Il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma essere erede 'ab intestato', ove non sia stato
9 contestato il rapporto di discendenza con il 'de cuius', non deve ulteriormente dimostrare, al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, l'esistenza di tale rapporto producendo l'atto dello stato civile, attestante la filiazione, ma è sufficiente, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, che abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, di cui costituisce atto idoneo l'esercizio stesso dell'azione”).
Al fine di supportare la dichiarata qualità di coniuge ed erede -comunque non contestata da controparte-, in sede di costituzione, parte attrice ha depositato il certificato di matrimonio da cui risulta che era coniuge di per avere Parte_1 Persona_1 contratto matrimonio in data 11.09.1996 unitamente al certificato storico di stato di famiglia.
11.1 Ciò posto, si rammenta che: a) in caso di lesione dell'integrità fisica con esito letale, un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, trasmissibile agli eredi, è configurabile solo se la morte sia intervenuta dopo un apprezzabile lasso di tempo, sì da potersi concretamente configurare un'effettiva compromissione dell'integrità psicofisica del soggetto leso, non già quando la morte sia sopraggiunta immediatamente o comunque a breve distanza dall'evento, giacché essa non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma lesione di un bene giuridico diverso, e cioè del bene della vita (v. Cass. SU n. 15350 del 22/07/2015 che ha definitivamente chiarito che "in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo"); b) che parimenti il danno cosiddetto catastrofale - e cioè la sofferenza patita dalla vittima durante l'agonia - è risarcibile e può essere fatto valere iure hereditatis unicamente allorché essa sia stata in condizione di percepire il proprio stato, abbia cioè avuto l'angosciosa consapevolezza della fine imminente, mentre va esclusa quando all'evento lesivo sia conseguito immediatamente il coma e il danneggiato non sia rimasto lucido nella fase che precede il decesso (Cass.,
n. 13537 del 13/06/2014; Cass., 24 marzo 2011, n. 6754); c) che non è risarcibile il danno tanatologico, da perdita del diritto alla vita, fatto valere iure successionis dagli eredi del de cuius, per l'impossibilità tecnica di configurare l'acquisizione di un diritto risarcitorio derivante dalla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del titolare, e da questo fruibile solo in natura” (vedi Cass. SU
15350/2015 e Cass., 24 marzo 2011, n. 6754; Cass., 16 maggio 2003, n. 7632).
La Corte di cassazione (sez. III civile, sentenza nr. 2118/2019) ha ribadito come la persona che, ferita, sopravviva quodam tempore, e poi muoia a causa delle lesioni sofferte, può patire un danno non patrimoniale. Questo danno può teoricamente manifestarsi in due modi: il primo è
10 il pregiudizio derivante dalla lesione della salute;
il secondo è costituito dal turbamento dell'animo e dalla sofferenza derivanti dalla consapevolezza della morte imminente.
Ambedue questi pregiudizi hanno natura non patrimoniale, come non patrimoniali sono tutti i pregiudizi che investono la persona in sé e non il suo patrimonio. Quel che li differenzia non
è la natura giuridica, ma la consistenza reale: infatti il primo (lesione della salute) - ha fondamento medico legale;
-consiste nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo della invalidità; - sussiste anche quando la vittima sia stata incosciente. Il secondo, invece: - non ha fondamento medico Legale;
- consiste in un moto dell'animo; - sussiste solo quando la vittima sia stata cosciente e consapevole.
In definitiva, il c.d. danno terminale ricomprende, al suo interno, sia gli aspetti biologici (c.d. danno biologico terminale) che di sofferenza connessi alla percezione della morte imminente
(c.d. danno morale terminale o danno da lucida agonia o catastrofale: v. Cassazione 16 febbraio 2023 n. 4998: "In tema di danno non patrimoniale risarcibile, iure haereditatis, in caso di morte causata da un illecito, la tassonomia invalsa che distingue tra varie voci di danno (danno biologico terminale, danno morale terminale, danno catastrofale o catastrofico, danno da lucida agonia) risponde ad una esigenza meramente descrittiva e non viene a configurare delle categorie giuridiche. A tal fine, infatti, ciò che rileva è la reale fenomenologia del pregiudizio ed è sotto tale profilo che, pur nell'unitarietà della liquidazione del danno non patrimoniale, si diversificano le conseguenze dannose risarcibili, le quali, dunque, se effettivamente sussistenti, sono tutte da riconoscere, senza che si verifichi una duplicazione risarcitoria ingiustamente locupletativa. In siffatta prospettiva, la giurisprudenza di questa Corte (tra le molte: Cass. n. 26727/2018; Cass. n. 18056/2019; Cass. n.
21837/2019), assumendo a fondamento la reale fenomenologia dei pregiudizi alla persona, ha comunque tradotto l'anzidetta esigenza meramente descrittiva nei seguenti termini: a) il "danno biologico terminale" è un pregiudizio alla salute, da invalidità temporanea sebbene massimo nella sua entità ed intensità, da accertarsi con criteri medico-legali e da liquidarsi comunque, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, se tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo;
b) il "danno catastrofale" (o anche detto: "danno morale terminale", "danno da lucida agonia"), consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando, ai fini della liquidazione in via equitativa in base alle specificità del caso concreto, soltanto l'intensità della sofferenza medesima").
11.2 Orbene, nel caso in esame, , quale moglie ed erede di Parte_1 [...]
, ha formulato domanda iure hereditatis sia con riguardo al danno biologico Persona_1 terminale sia con riferimento al danno morale da c.d. lucida agonia.
Sulla base dei sovra richiamati principi, può essere innanzitutto riconosciuto a Parte_1
il c.d. danno biologico terminale sofferto dal per il periodo intercorrente
[...] Per_1
11 dalla data del 23.08.2015 in cui i sanitari sarebbero dovuti intervenire chirurgicamente in quanto il paziente risultava “evidentemente occluso” con conseguente causazione di uno stato settico irreversibile fino alla data del decesso intervenuto il 07.09.2015 per un totale di gg. 15.
Tale danno può essere liquidato tenuto conto del criterio stabilito (nelle Tabelle 2023 in uso presso questo Tribunale) per l'inabilità temporanea assoluta (pari ad Euro 128,07 * 15 giorni), per un totale di Euro 1.921,05 somma questa da quintuplicarsi, in via equitativa, a euro
9.605,25 perché tale danno, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, ed è relativo agli ultimi giorni di vita del paziente che ha subito un Persona_1 susseguirsi drammatico di trattamenti e terapie sino alla morte.
Quanto al danno morale terminale (o da lucida agonia o catastrofale o catastrofico), occorre ribadire che, affinché tale danno sia risarcibile, è necessaria la prova della percezione della morte imminente da parte del soggetto leso.
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione medica in atti (v. doc. 11 atto di citazione) nonché dalla c.t.u. può ritenersi raggiunta la prova della percezione della morte imminente da parte del soggetto leso a partire dal 23.08.2015 in cui i sanitari sarebbero dovuti intervenire chirurgicamente in quanto il paziente risultava “evidentemente occluso” al giorno
31.08.2015, ultimi giorni in cui il paziente si mostrava vigile e collaborante potendo così percepire le proprie condizione cliniche oramai scadute.
Invero, dal 01.09.2015, quando si presenta una improvvisa instabilità emodinamica e i dati di laboratorio mostrano una nuova, vistosa leucocitosi (16.900 GB/mm3) a maggior quota neutrofila (N 81.1%), il consenso informato non risulta più firmato dal paziente, ma dalla moglie del , a dimostrazione dell'impossibilità del paziente di apporre alcuna Per_1 sottoscrizione in ragione delle sue condizioni.
In merito alla determinazione del quantum debeatur si deve evidenziare che le Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale adottate dal Tribunale di Roma nel 2023 hanno proposto di ricorrere, anche per la liquidazione del danno terminale, ad un meccanismo tabellare fondato sia su una analisi delle liquidazioni precedentemente effettuate nel distretto, sia sul dato di esperienza medico legale secondo il quale, sovente, la sofferenza si manifesta con maggiore intensità al momento del suo insorgere, per poi attenuarsi progressivamente fino a cessare.
Per tale ragione è stato dunque previsto per i primi cinque giorni possa essere liquidato equitativamente un importo sino a euro 11.580,00 per ogni giorno di sopravvivenza per l'acquisizione della consapevolezza della concreta probabilità del decesso fino a 5 giorni e un ulteriore importo di euro 5.790,00 giornalieri per i successivi 10, euro 2.316,00 al giorno per i successivi 15 giorni ed euro 1.158,00 al giorno per i giorni eccedenti i primi trenta.
12 Pertanto, considerando il periodo tra il 23.08.2025 e il 31.08.2025 (pari a n. 8 giorni) tale danno deve liquidarsi equitativamente nella misura di euro 75.270,00 (di cui euro 11.580 x 5 giorni
-57.900,00, euro 5.790,00 x 3 giorni=17.370,00).
Il complessivo danno non patrimoniale che si trasmette in favore di è Parte_1 quindi pari a complessivi euro 84.875,25 (9.605,25+75.270,00).
Vanno altresì riconosciuti sulla somma di euro 84.875,25 dovuta a titolo risarcitorio gli interessi - quale ristoro per il mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) - dalla data del fatto lesivo (07.09.2015) alla sua liquidazione, in ossequio ai principi dettati dalla Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 1712/1995), ovvero in ragione dei seguenti criteri: la base di calcolo degli interessi non può essere costituita dalla somma liquidata a titolo di risarcimento per equivalente e già rivalutata, ma dalla somma corrispondente alla sorte capitale, come sopra liquidata, svalutata all'epoca del fatto illecito e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT;
su tale importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali
12. Danni non patrimoniali iure proprio
Entrambi gli attori, e , hanno rispettivamente Parte_1 Parte_2 domandato il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del rapporto parentale, che spetta ai congiunti per la lesione della relazione parentale che li legava al defunto.
12.1 Preliminarmente, è destituita di fondamento l'eccezione del difetto di legittimazione attiva sollevata da parte convenuta nei confronti di per assenza di Parte_2 un rapporto di parentela intercorrente con il de cuius.
Sul punto parte attrice ha allegato e dimostrato che:
- il 17.04.1997, il Tribunale per i Minorenni di Roma affidava, l'allora minore Parte_2
ai coniugi e dichiarava decaduti dalla potestà i genitori
[...] Controparte_2 naturali;
- il 03.08.2011 i coniugi avviavano la pratica per l'adozione di Controparte_2 Pt_2 ormai maggiorenne, che aveva vissuto ininterrottamente con loro;
- la pratica dell'adozione veniva completata solo nel 2016 (essendo stato adottato dalla di cui prendeva il cognome) e, quindi successivamente al decesso del Parte_1
; Per_1
13 - sebbene non sia potuto comparire nell'asse ereditario del , quest'ultimo - Pt_2 Per_1 per diciotto anni- lo aveva cresciuto e amato, al pari di un figlio.
È stata acquista, infatti, tutta la documentazione concernente la procedura di affidamento preadottivo oltre al certificato storico di famiglia (docc. nn. 4 e 5 del fascicolo attoreo) da cui risulta che l'allora minore veniva affidato – il 17.04.1997- ai coniugi Pt_2 Persona_5 con cui iniziava a convivere al punto che con provvedimento del Giudice Tutelare di Roma
(decreto n. 39679) emesso in data 06.04.2002 il veniva nominato tutore e la Per_1 Parte_1 protutore di Inoltre, dal certificato storico di famiglia risulta iscritto nello stato di Pt_2 Pt_2 famiglia assieme ai coniugi sino dalla data del 10.04.2002. Parte_3
Sono state espletate anche le prove orali: il testimone – al capitolo di prova Testimone_2
n. 22 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice alla domanda: “vero è che
sin dall'anno 1997, ha sempre vissuto ininterrottamente con il sig. Parte_2
e la sig.ra ” ha risposto: “E' vero, lo so perché avevo Persona_1 Parte_1 ed ho rapporti molto stretti con mia cognata, sin dall'anno 1979 circa, abitando entrambe sin da allora nella stessa città; ci vedevamo almeno una volta a settimana;
i miei figli e il figlio di giocavano Pt_1 insieme da piccoli”; – al capitolo di prova n. 23 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice alla domanda: “vero è che il sig. passava la maggior parte Persona_1 del tempo con e, quando questi era piccolo, lo portava a scuola, lo lavava, lo Parte_2 vestiva, gli preparava da mangiare, giocava con lui?” ha risposto: “E' vero, anche perché mia cognata lavorava. Lo so in quanto mi veniva riferito da mia cognata e poi lo vedevo quando andavo a casa sua”;
– al capitolo di prova n. 24 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice alla domanda: “vero è che quando il sig. parlava del sig. Persona_1 Parte_2 lo chiamava “mio figlio?” ha risposto: “E' vero, me lo diceva anche quando parlavamo al
[...] telefono”; – al capitolo di prova n. 25 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice alla domanda: “vero è che il sig. ha sempre chiamato il sig. Pt_2 Parte_2
“papà” e la sig.ra “mamma”?” ha risposto: “E' vero, Persona_1 Parte_1 lo sentivo chiamarli così ogni volta che parlavo con mio nipote al telefono”; il testimone sig.
: - al capitolo di prova n. 22 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. Testimone_3 di parte attrice alla domanda: “vero è che sin dall'anno 1997, ha sempre Parte_2 vissuto ininterrottamente con il sig. e la sig.ra ” ha Persona_1 Parte_1 risposto: “ E' vero. Lo in quanto frequentavo mia sorella quasi una volta a settimana, o a casa sua o a casa mia, e quindi vedevo che viveva con il signor ” ; - al capitolo di prova n. 23 della Per_1 memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice alla domanda: “vero è che il sig. passava la maggior parte del tempo con e, Persona_1 Parte_2 quando questi era piccolo, lo portava a scuola, lo lavava, lo vestiva, gli preparava da mangiare, giocava con lui?” ha risposto: “E' vero, perché mia sorella lavorava e era poco presente a casa, mentre il sig.
14 non aveva una occupazione stabile. Lo so perché lo vedevo e comunque mi sentivo con mia Per_1 sorella ogni giorno di sera”; - al capitolo di prova n. 24 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c. di parte attrice alla domanda: “vero è che quando il sig. parlava Persona_1 del sig. lo chiamava “mio figlio?” ha risposto: “ E' vero, per lui era un Parte_2 figlio, lo so perché lo sentivo esprimersi in questi termini”; - al capitolo di prova n. 25 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice alla domanda: “vero è che il sig. Pt_2 ha sempre chiamato il sig. “papà” e la sig.ra Parte_2 Persona_1 [...]
“mamma”?” ha risposto: “E' vero, lo so perché lo sentivo quando si chiamavano in casa tra Parte_1 loro;
inoltre chiamava me e mia moglie zio e zia”.
Ebbene, sulla base delle evidenze processuali raccolte, deve ritenersi provato il rapporto di affetto filiale intrattenuto da circa diciott'anni dal con per la dedizione e Per_1 Pt_2 assistenza morale oltre che materiale protrattasi per una convivenza durata circa diciotto anni ossia sin dal provvedimento di affidamento preadottivo emesso nell'anno 1997 che dispose il sostegno del servizio sociale del Comune di Roma con contestuale dichiarazione di decadenza della responsabilità dei genitori naturali.
Invero, il ha assunto il ruolo di "padre di fatto" nei confronti di considerata Per_1 Pt_2
l'assenza di quello biologico. A tal riguardo si rammenta che il vincolo di sangue non è un elemento imprescindibile ai fini del riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale, dovendo esso essere riconosciuto in relazione a qualsiasi tipo di rapporto che abbia le caratteristiche di una stabile relazione affettiva, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto sia intrattenuto con un parente di sangue o con un soggetto che non sia legato da un vincolo di consanguineità naturale, ma che ha con il danneggiato analoga relazione di affetto, di consuetudine di vita e di abitudini, e che infonda nel danneggiato quel sentimento di protezione e di sicurezza insito nel rapporto padre figlio (Cassazione civile sez. III, 15.11.2023,
n. 31867; conf. Cassazione civile sez. III, 06/03/2025, n.5984).
12.2 Passando al merito della domanda di risarcimento dei danni iure proprio, la fattispecie prospettata da parte attrice rientra di tutta evidenza nell'ambito applicativo dell'art. 2043 c.c.
Invero, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalla nota sentenza n.
9801 del 2005, l'inviolabilità del diritto al rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, costituisce il presupposto logico della responsabilità civile di ogni componente del nucleo familiare laddove la lesione sia posta in essere da parte di un componente della famiglia. Pertanto, la responsabilità extracontrattuale, che discende dal compimento dell'illecito civile secondo le regole generali di cui all'art. 2043 c.c. trova fondamento nella violazione degli obblighi familiari da parte dei predetti componenti del nucleo, purché determini la lesione di diritti costituzionalmente rilevanti e la compromissione degli stessi ecceda una soglia minima di tollerabilità.
15 Ciò premesso, l'illecito aquiliano de quo, come prospettato da parte attrice, deve essere sottoposto al vaglio di valutazione in ordine alla sussistenza degli elementi strutturali dell'illecito civile che, com'è noto, consistono nella condotta illecita, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno (connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela), nell'elemento soggettivo (dolo o colpa) e nel danno risarcibile, c.d. danno-conseguenza.
Ebbene, all'esito della disamina dell'attività istruttoria, ritiene questo giudice che parte attrice abbia assolto all'onere della prova sulla stessa gravante.
Risulta, invero, provata la condotta illecita della struttura convenuta alla luce del fatto che le circostanze allegate da parte attrice hanno trovato riscontro oltre che nella documentazione versata in atti, anche nell'espletata CTU. È infatti emerso il comportamento colpevole dei sanitari operanti presso la struttura convenuta consistente sia nel ritardo dell'intervento sia nell'erronea esecuzione dello stesso.
12.3 Va ricordato che da tempo la Suprema Corte, sulla scorta di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., secondo la quale nel caso di compromissione di valori della persona di rango costituzionale il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti assoluti della persona ha il suo referente normativo direttamente nella carta costituzionale senza il limite della riserva di legge dell'art. 185 c.p., ha ritenuto risarcibile il danno non patrimoniale prodottosi in capo agli stretti congiunti della vittima primaria, posto che in tal caso il bene attinto dall'illecito trova la sua
“copertura” costituzionale negli artt. 2, 29 e 30 Cost. che tutelano l'interesse “all'integrità degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia” (Cass. 8827 e 8828/03).
Con riferimento specifico alla risarcibilità del danno patito dai congiunti della vittima deceduta a seguito del fatto illecito altrui e rispetto all'accertamento del nesso causale tra detto danno e il fatto lesivo, gli stessi giudici di legittimità hanno affermato che in tal caso il medesimo fatto lede in pari tempo le situazioni giuridiche dei diversi soggetti legati dal vincolo parentale, in virtù della semplice considerazione per cui la morte causa non solo il massimo danno configurabile in capo al soggetto direttamente attinto, ma anche – e simultaneamente - l'estinzione del rapporto “parentale” con i congiunti, che quindi a loro volta subiscono, immediatamente e direttamente, la compromissione del loro interesse all'intangibilità degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare.
Il danno in questione non coincide con la lesione dell'interesse protetto, ma consiste in una perdita, nella irreversibile privazione di un valore non economico ma personale, costituito dal
16 rapporto personale con il congiunto, nella definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali esse normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare;
perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto. Per tale ragione l'onere probatorio grava sul danneggiato e tuttavia anche la gravità delle lesioni e l'intensità del legame parentale possono valere come prova presuntiva del pregiudizio (Cass. 11001/03, 2888/03, 7629/03, 10986/03,
20667/2010), essendo ammesso a tal fine il ricorso alle presunzioni fondate sul normale atteggiarsi delle relazioni all'interno della famiglia, specie nucleare, non potendo considerarsi quella presuntiva una prova deminuta, subordinata o più debole di quella c.d. diretta o rappresentativa.
Non occorre, dunque, la specifica enunciazione assertiva dei riflessi per così dire ordinari di tale lesione e può farsi ricorso a presunzioni semplici e al notorio quanto alla prova dei profili oggettivi e soggettivi del pregiudizio normalmente insiti nella perdita di un familiare (Cass.
Civ. sez. III, 4253/12, 7272/12).
Viceversa, rispetto alle conseguenze specifiche ed ulteriori che giustifichino una personalizzazione della liquidazione modulata sulle specifiche, più intense ripercussioni della perdita del congiunto sia in termini di dolore e turbamento soggettivo sia in relazione agli aspetti latu sensu esistenziali, occorre la prova del tipo di rapporto esistente con il defunto, della sua intensità, della sua continuità, delle rispettive abitudini di vita, delle ripercussioni della perdita sulle normali attività quotidiane, sulla vita di relazione e lavorativa, sull'esplicazione della personalità del superstite.
Nessuna presunzione può, tuttavia, essere ammessa rispetto al danno alla salute che i superstiti asseriscano di aver risentito in conseguenza della privazione del rapporto affettivo e solidale con il congiunto, occorrendo, per tale pregiudizio, secondo la definizione offertane dagli artt. 138 e 139 D. Lgs. 209/05, cui è stata riconosciuta portata generale, l'accertamento e la valutazione medico – legali, che ne presuppongono la compiuta allegazione e la dimostrazione attraverso documenti (in primis, referti e certificazioni sanitarie) o testimonianze (che tendenzialmente riguarderanno le manifestazioni esteriori, la sintomatologia delle affezioni fisiche o psichiche).
Venendo, ora, ai criteri di liquidazione di tale pregiudizio, va ricordato che, in un recente passato, il danno da lesione del rapporto parentale veniva identificato nella irreversibile e permanente privazione della reciprocità affettiva e, dalla sua ontologica proiezione nel futuro, si faceva discendere la possibilità che ad esso si affiancasse e coesistesse il danno morale subiettivo contingente, inteso quale sofferenza morale, interiore, indotta dall'ingiustizia patita.
17 Poiché entrambi concorrevano a delineare il pregiudizio non patrimoniale complessivamente sofferto dal superstite, la riparazione dell'uno e dell'altro – volta, la prima, a risarcire la lesione dell'interesse protetto di rango costituzionale all'integrità del vincolo familiare, la seconda a ristorare lo stato di afflizione, di turbamento anche profondo, di dolore cagionato dalla morte del proprio caro – delineava l'unico risarcimento concesso alla vittima dell'illecito, così che la loro attribuzione congiunta richiedeva l'attenta ponderazione delle poste risarcitorie onde evitare il rischio di duplicazioni del risarcimento (S.U. 8823/03).
Per tale ragione, costituendo nel contempo funzione e limite del risarcimento del danno alla persona, unitariamente considerata, la riparazione del pregiudizio effettivamente subito, il giudice di merito, nel caso di attribuzione congiunta del danno morale soggettivo e del danno da perdita del rapporto parentale, doveva considerare, nel liquidare il primo, la più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente che gli era riconosciuta, atteso che, diversamente, sarebbe stato concreto il rischio di una duplicazione.
La questione è stata però affrontata funditus nelle sentenze del novembre 2008, nelle quali – nell'ottica dell'unitarietà del danno patrimoniale e della unicità ed omnicomprensività del relativo risarcimento - le Sezioni Unite della S.C. hanno affermato che non può più trovare spazio una duplice liquidazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, perché la sofferenza patita nel momento della perdita del congiunto, sia nel momento in cui viene percepita sia nell'arco delle propria esistenza, costituisce una forma di pregiudizio suscettibile di un unico integrale ristoro (nozione ripresa da SS.UU. sent. n° 557/09).
In definitiva, nella nuova sistematica del danno non patrimoniale delineata dalle Sezioni
Unite, la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale.
È, perciò, inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e del danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale (cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 11 novembre 2008, n.
26972). In altri termini, il danno qualificabile come edonistico per la perdita del rapporto parentale (o coniugale) dev'essere valutato unitamente al risarcimento del danno morale iure proprio (dello stesso congiunto).
Del pari, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che
18 ne costituisce una componente intrinseca (Cass. civ. n. 13786/2024; Cass. civ. n. 28989 del 2019;
Cass. civ. n. 30997/2018).
Infatti, il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. preclude un risarcimento separato ed autonomo per ogni tipo di sofferenza patita dalla persona (Cass. nn. 30997/2018 e 28989/2019), sec, fermo l'obbligo del Giudice di tenere conto, nel caso concreto, di tutte le peculiari modalità di manifestazione del danno non patrimoniale così da assicurare la personalizzazione della liquidazione (Cass. 15491/2014).
Sofferenza interiore e compromissione della relazione affettiva costituiscono, infatti, le due facce della stessa medaglia, l'una riguardante le conseguenze soggettive che derivano al danneggiato dalla privazione del vincolo parentale inciso (dispiacere, strazio, angoscia, insomma tutti gli sconvolgimenti dell'animo che è costretto a vivere il soggetto che abbia subito la perdita e che non si esauriscono in quelle provate dall'interessato al momento del fatto (vecchio danno morale soggettivo "transeunte"), ma comprendono anche i patimenti soggettivi dell'individuo capaci di durare nel tempo e protrarsi negli anni a decorrere dal fatto illecito (secondo la nuova configurazione del danno morale da sofferenza elaborata dalle
S.U. 2008); l'altra inerente i riflessi oggettivi della lesione, consistenti nelle compromissioni e negli effetti negativi che l'individuo subisce nell'ambito della sua sfera familiare, dotati di un loro autonomo disvalore a prescindere dalla sofferenza soggettiva cagionata alla sfera interiore (vecchio danno da perdita di rapporto parentale).
Il pregiudizio di cui si discorre, quale danno per sua natura privo del carattere della patrimonialità, ben può essere liquidato, in ragione di tale sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di danaro, in tal caso, assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico, secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., avendo riguardo all'intensità del vincolo familiare, alla situazione di convivenza e ad ogni ulteriore utile circostanza, quali ad es. la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi rimaste definitivamente compromesse (S.U. 6572/06, 13546/06), tenendo conto che la riparazione mediante dazione di una somma di denaro assolve, in tal caso, ad una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico.
L'applicazione di criteri equitativi di liquidazione deve tuttavia consentirne – sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di criteri predeterminati e standardizzati (in tal caso previa definizione di una regola ponderale commisurata al caso specifico) – la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento;
l'eventuale
19 adozione di criteri standardizzati dovrà pertanto in ogni caso garantire anche la c.d. personalizzazione del danno.
La Suprema Corte ha ripetutamente ricordato che l'equità assolve anche alla fondamentale funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale, con eliminazione delle disparità di trattamento e delle ingiustizie, a tale stregua venendo ad assumere il significato di “adeguatezza” e di
“proporzione” (Cass. 18641/2011).
In tal senso la Suprema Corte ha affermato che “l'esigenza di uniformità di trattamento nella liquidazione del danno non patrimoniale, se può ritenersi certamente garantita dal riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, ampiamente diffuso sul territorio nazionale e da cui la Suprema Corte, in applicazione dell'art.3 Cost., riconosce la valenza in linea generale di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt.1226 e 2056 c.c., tuttavia non può considerarsi automaticamente pregiudicata dall'utilizzo di differenti criteri tabellari, come nel caso di specie delle tabelle del Tribunale di Roma, ove il giudice ritenga che ricorrano elementi di valutazione atti a giustificare l'abbandono delle tabelle milanesi e reputi congruo l'importo risarcitorio, anche in confronto al risultato ottenibile mediante applicazione di queste ultime” (Cass. n.8580/2019).
12.4. Orbene prendendo in considerazione la qualità di moglie e di figlio “di fatto” del de cuius, la convivenza e l'età e tenuto conto dei criteri equitativi introdotti dalla Tabella 2023 di questo Tribunale – ritenuti più congrui e rispondenti alle esigenze del caso concreto – potranno riconoscersi i seguenti importi a titolo di danno da perdita del rapporto parentale:
- € 323.650,28 – moglie convivente di anni 57 al momento del decesso del de Parte_1 cuius;
- € 317.972,20 – figlio convivente di anni 27 al momento del Parte_2 decesso del de cuius.
Gli importi sopra calcolati non vanno ridotti in ragione delle comorbilità del quale era affetto il paziente tenuto conto di quanto affermato dal Collegio peritale che ha escluso una loro relazione di concorso con il decesso del . Per_1
Vanno altresì riconosciuti sulle somme sovra dette a titolo risarcitorio gli interessi - quale ristoro per il mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) - dalla data del fatto lesivo (07.09.2015) alla sua liquidazione, in ossequio ai principi dettati dalla Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 1712/1995), ovvero in ragione dei seguenti criteri: la base di calcolo degli interessi non può essere costituita dalla somma liquidata a titolo di risarcimento per equivalente e già rivalutata, ma dalla somma corrispondente alla sorte capitale, come sopra liquidata, svalutata all'epoca del fatto illecito e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT;
su tale importo, in difetto di elementi che consentano di
20 ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
13. Danni patrimoniali iure proprio
La domanda è infine fondata anche con riguardo alle spese funerarie sostenute da CP_3
per l'importo complessivo di euro 3.602,00 (cfr. fattura n. 527 del 11.09.2015), stante
[...]
l'accertamento della responsabilità della struttura convenuta per la morte del paziente
. Per_1
La mancata prova del pagamento di tali somme non osta al riconoscimento della posta risarcitoria in esame, atteso che ciò che rileva è il sorgere dell'obbligazione in capo al danneggiato, che deriva dall'esecuzione della prestazione.
Il danno, infatti, si concretizza nel momento in cui sorge l'obbligazione a carico del danneggiato, e non quando questi paga il proprio debito.
Vanno altresì riconosciuti sulla somma sovra detta a titolo risarcitorio gli interessi - quale ristoro per il mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) - dalla data del fatto lesivo (07.09.2015) alla sua liquidazione, in ossequio ai principi dettati dalla Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 1712/1995), ovvero in ragione dei seguenti criteri: la base di calcolo degli interessi non può essere costituita dalla somma liquidata a titolo di risarcimento per equivalente e già rivalutata, ma dalla somma corrispondente alla sorte capitale, come sopra liquidata, svalutata all'epoca del fatto illecito e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT;
su tale importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
13. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza si liquidano come in dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 così come modificati dal DM 147/2022 (pubblicato sulla
G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022), tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa, non già il disputatum (Cassazione sez. un. n. 19014/2007, Cassazione n. 3996/2010, Cassazione n. 226/2011).
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
21 Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la responsabilità dell' Controparte_1
per il decesso di;
[...] Persona_1
- per l'effetto, condanna l' Controparte_1
a pagare rispettivamente:
[...]
a l'importo di € 84.875,25 a titolo di danni iure hereditatis e di € Parte_1
327.252,28 a titolo di danni iure proprio, oltre interessi come specificato in parte motiva;
a l'importo di € 317.972,20 a titolo di danno iure proprio, Parte_2 oltre interessi come specificato in parte motiva;
- condanna l' alla Controparte_1 refusione delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in complessivi €
29.193,00 oltre spese generali al 15 %, Iva e Cpa secondo legge nonché rimborso delle spese vive (contributo unificato per euro 518,00 e marca da bollo per euro 27,00).
- pone definitivamente il pagamento delle spese di CTU a carico dell'
[...]
. Controparte_1
Così deciso il Roma, 30.04.2025
Il Giudice
Lucia Bruni
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