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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/07/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
APPELLO D'CORTE D I L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere avv. Antonietta Monaco Consigliere ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 572\2022, trattenuta in decisione all'udienza del
23.04.2025 e promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Di Mattia, Cristian Carpineta, Parte_1 in forza di procura allegata all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
- appellante -
CONTRO rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Di Lizio, giusta procura allegata CP_1 alla comparsa di costituzione di primo grado
- appellato ed appellante incidentale -
- in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Ciccone, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
- , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Ferrari e Antonio D'Ovidio, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
- in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vitantonio Piemonte, in forza di
1 procura generale alle liti per atto a rogito Notaio allegata alla comparsa di costituzione in Per_1 appello
- appellate -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Chieti n. 236\2022, depositata in data
04.05.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, respinta ogni contraria istanza, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.
236/2022 emessa dal Tribunale di Chieti, Giudice Dott.Cozzolino nel giudizio recante il R.G. n.
642/2017, pubblicata il 4.5.2022 e notificata a mezzo PEC in data 5.5.2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure da aversi per qui integralmente riportate e per l'effetto condannare l e il dr. in solido tra loro, odierni Parte_2 CP_1 appellati, al risarcimento di tutti i danni come richiesti e specificati nel corso del primo grado di giudizio da aversi per qui integralmente richiamati e riportati e come quantificati nella comparsa conclusionale in complessivi €. 424.121,30 o nella somma minore ritenuta di giustizia e/o comunque, per i motivi suesposti, da liquidarsi in via equitativa per le singole voci di danno biologico (congruamente personalizzato), danno patrimoniale e danno per mancato consenso, al netto delle somme liquidate con la sentenza di primo grado (€. 25.678,63 per danno biologico, €.
5.000,00 per danno morale, €. 1.220,00 per danno patrimoniale) di cui si chiede pertanto la parziale riforma, e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli odierni appellati dinanzi al Tribunale di Chieti per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio”.
Per l'appellato ed appellante incidentale CP_1
“previa disponenda rinnovazione della C.T.U. medico legale, come richiesta in atti, contrariis reiectis, gradatamente così provvedere:*in via principale e in accoglimento del motivo sub1) dell'appello incidentale, assorbente di tutti gli altri motivi principali e incidentali, ritenere e dichiarare la infondatezza della domanda proposta dall'attrice e per conseguenza con totale riforma della sentenza appellata;
*in subordine, rigettare l'avverso appello principale, siccome infondato in fatto e in diritto;
*in caso di rigetto della conclusione sub1), in ogni caso e in accoglimento del motivo sub3) dell'appello incidentale, disporsi la integrale compensazione delle spese e competenze del primo grado di giudizio e, in ulteriore subordine, la rideterminazione dei compensi tenendo conto dei richiamati criteri. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio”.
Per l'appellata Controparte_5
2 “- dichiarare inammissibili e/o comunque infondate le domande svolte dall'appellante per tutte le ragioni su esposte e per l'effetto rigettare integralmente l'appello proposto dalla stessa avverso la sentenza n. 236/2022, emessa dal Tribunale Civile di Chieti il 04.05.2022. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Per l'appellata : Controparte_3
“In via principale, con riguardo al rapporto assicurativo, nella denegata ipotesi di conferma circa l'accertamento di una responsabilità risarcitoria del dott. confermare il capo della CP_1 sentenza del Tribunale di Chieti n. 236/2022 che ha riconosciuto la l'inoperatività della polizza di per tutti i motivi svolti in primo grado, assorbiti dal rigetto delle domande Controparte_3 attoree e riproposti in questa sede anche ex art. 346 c.p.c.; accertare e dichiarare comunque la operatività in primo rischio della polizza stipulata dall' e rigettare la domanda Controparte_6 di rivalsa svolta dall in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata;
Controparte_7
Sempre in via principale con riferimento al rapporto assicurativo tra il convenuto ed
[...]
accertare e dichiarare la inoperatività della polizza per tutti i motivi svolti. In via Controparte_3 subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande precedenti, accertare e dichiarare la sussistenza di tutti gli ulteriori limiti di operatività della polizza di cui al contratto prodotto e da considerarsi parte integrale dell'atto. In via subordinata e in surroga nei diritti del
Dott. sempre per il caso in cui venisse accertata una sua responsabilità, accertare e CP_1
Part dichiarare la responsabilità risarcitoria della e comunque il diritto del medico ad essere tenuto indenne dall' in forza del ccnl;
accertare e dichiarare infine la sussistenza Controparte_2 dei limiti di polizza, in particolare con riferimento alla violazione dell'obbligo di salvataggio e all'indennizzabilità della sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato; con vittoria di spese, competenze e onorari del presente grado, nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Per l'appellata CP_4
“- dato atto che la sentenza è passata in giudicato nei confronti del dott. per CP_1 quanto concerne la statuizione sul rigetto della domanda di garanzia;
- dato atto, senza accettazione del contraddittorio nei confronti del dott. che, nel caso dovesse costituirsi CP_1 riproponendo la domanda di manleva, l'esponente richiama integralmente le difese come formulate negli scritti difensivi di primo grado, da intendersi per qui richiamati e ritrascritti;
- dato atto che si rimette in merito alle domande formulate dall'appellante nei Controparte_4 confronti degli altri appellati;
per la denegata ipotesi di formulazioni di domande del dott. nei confronti di - accertare l'intervenuto passaggio in giudicato CP_1 Controparte_4 della sentenza n. 236/2022 pubblicata il 4.05.2022 in merito alla statuizione riguardante il rapporto processuale e sostanziale tra ed il dott. ; IN OGNI Controparte_4 CP_1
CASO (senza che ciò equivalga a remissione in termini del dott. né accettazione del CP_1
3 possibile contraddittorio); - dato atto del fondamento delle eccezioni formulate da
[...] volte a negare l'operatività della garanzia per intervenuta decadenza di Controparte_4 controparte e/o per le ulteriori inadempienze ed omissioni commesse;
- dato atto che la domanda attorea appare infondata per le ragioni in fatto e diritto sostenute dalle altre parti convenute direttamente coinvolte con la sig.ra - dato in ogni caso atto che il prof. nulla può Pt_1 CP_1 rivendicare nei confronti di per spese legali in forza della operatività della Controparte_4
Polizza RC;
- dato perciò atto della inutilità della chiamata in causa di Controparte_4 potendo il dott. assumere ogni determinazione all'esito del giudizio in cui v'è già CP_1 coinvolgimento della Garante per RC, tenuta in via prioritaria ed esclusiva al pagamento delle spese legali;
- dichiarare che alcuna somma è dovuta dall' - Assicurazione Spese Legali e CP_4
Peritali per le ragioni di cui all'atto di chiamata in causa avversario;
IN VIA SUBORDINATA - nel denegato caso in cui si dovesse ritenere fondata l'azione avversaria, e non decaduta la controparte per violazione dell'art. 1910 c.c., escludere ogni concorso ai sensi dell'art. 1917, Contr comma 3 c.c. e per l'effetto dichiarare la carenza di legittimazione passiva di;
IN VIA
ULTERIORMENTE SUBORDINATA - dichiarare sospesa ogni obbligazione di
[...]
Part
fin visto l'esito del radicando giudizio del dott. nei confronti della Controparte_4 CP_1
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA (MA CON RISERVA DI GRAVAME) - ritenere operante la garanzia nei limiti dei costi sostenuti per la chiamata in causa della ovvero nei limiti del massimale, sia per le spese attive che di Parte_3 soccombenza, e comunque in concorso con l'altra compagnia convenuta nel presente giudizio;
IN OGNI CASO - dichiarare liberata ed affrancata da ogni onere per Controparte_4 effetto della operatività della Polizza RC, e conseguentemente dichiarare e ritenere il prof CP_1 tenuto ad essere rimborsato a tale titolo esclusivamente dall' nei cui Parte_4 confronti riporre pretese restitutorie e/o risarcitorie a titolo di rimborso spese legali;
IN OGNI
CASO - con il favore delle spese ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfetario ex art. 13, co 10,
L. 247/2012”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La impugnata sentenza, in accoglimento della domanda proposta da nei Parte_1 confronti della e del prof. ha dichiarato la CP_5 Controparte_2 CP_1 responsabilità solidale dei convenuti nella causazione dei danni lamentati dall'attrice e conseguenti all'intervento di timpanoplastica all'orecchio sinistro eseguito dal prof. presso CP_1
l'Ospedale di nel febbraio del 2016, condannandoli al risarcimento dei danni, patrimoniali e Pt_2 non, dall'attrice stessa subiti.
1.1 I fatti di causa possono essere così brevemente riassunti.
4 esponeva che, sofferente già da anni di otite, si era rivolta alla Parte_1 CP_8 dell'Ospedale di Teramo per fuoriuscita di liquido acquoso dall'orecchio sinistro e le era stata diagnosticata perforazione della membrana timpanica richiedente intervento chirurgico;
per tale motivo, si era sottoposta, nel novembre del 2015, a visita dal prof. presso l'Ospedale di CP_1
il quale – in data 08.02.2016 – aveva effettuato intervento chirurgico di timpanoplastica;
Pt_2 dopo alcuni giorni e nel corso delle medicazioni, si era osservata la fuoriuscita dall'orecchio di liquido purulento e, dopo consulto specialistico, il prof. la sottoponeva, in data 21.03.2016 a CP_1 nuovo intervento di revisione, tuttavia non risolutivo, attesa la fuoriuscita di liquido bianco dall'orecchio a distanza di quindici giorni;
per questo, si recava a Piacenza e consultato il Prof. veniva da questo sottoposta a nuovo intervento chirurgico, in regime privatistico, con Per_2 perdita, all'esito, della funzionalità uditiva dall'orecchio.
Riteneva, pertanto, sussistere la responsabilità della e del prof. Controparte_5 sia per il pregiudizio biologico subito, ricondotto all'operato del prof. e CP_1 CP_1 conseguenza – viepiù - dell'assenza di consenso informato, avendo il prof. adottato la CP_1 tecnica chirurgica della timpanoplastica “aperta” e non già “chiusa” (indicata nel modulo di consenso) e non avendo l' chiarito i rischi collegati ai due interventi chirurgici Controparte_9 cui era stata sottoposta.
Quantificava i suddetti danni, dapprima, in € 304.121,30, successivamente integrando tale importo
(con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.) con l'ulteriore somma di € 120.000,00 a titolo di risarcimento per il mancato consenso informato.
I convenuti si costituivano negando la responsabilità, contestando il rapporto causale tra la condotta del professionista ed i danni lamentati dalla attrice, siccome diversamente riconducibili agli esiti dell'intervento eseguito presso la . Controparte_10
Il prof. altresì, chiedeva ed otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa le compagnie CP_1 assicuratrici la propria r.c. professionale a fini di manleva, le quali – nel costituirsi – eccepivano, sotto diversi profili, l'inoperatività delle rispettive polizze, in ogni caso insistendo per il rigetto della domanda proposta dalla attrice.
1.2 L'istruttoria si svolgeva con l'espletamento di prova orale e l'esperimento di CTU medico- legale collegiale.
2. All'esito, il Tribunale ha pronunciato la sentenza qui impugnata sulla base delle seguenti sintetizzate motivazioni.
In iure, premessa l'applicabilità al caso di specie della L. n. 24\2017, ha chiarito essere fondata la domanda risarcitoria sul duplice regime di responsabilità, contrattuale nei confronti dell'azienda sanitaria, ex artt. 1218 e 1228 c.c., ed extracontrattuale nei confronti del professionista, ex art. 2043
c.c..
5 In facto, ha condiviso gli esiti dell'accertamento tecnico peritale da cui è emerso che il prof. CP_1 proposto alla paziente un intervento chirurgico di timpanoplastica chiusa per la soluzione dell'otite cronica media con perforazione timpanica che l'affliggeva, nel corso dell'operazione, ledeva la dura madre per effetto di una probabile non idonea manovra chirurgica, cui conseguiva la comparsa di liquorrea pericolosa per l'alto rischio di sepsi meningea: lesione non risolta con il secondo intervento, tanto da richiedere il terzo intervento svoltosi a Piacenza con scelta terapeutica più invasiva (chiusura del dotto uditivo – petresectomia), ma più efficace ancorché determinante perdita dell'udito, seppur per sola compromissione della via aerea e rimasta, invece, conservata la componente uditiva nervosa ed ossea.
2.1 Il Tribunale, respinta la tesi dei convenuti in merito ad una condotta omissiva dell'attrice, la quale si sarebbe rifiutata (secondo i testi escussi) di sottoporsi a prescritte strette fasciature della regione mastoidea, siccome in ogni caso non risolutive della lesione subita, ha ritenuto, dunque, provata la condotta colposa tenuta dal prof. causalmente incidente sulle lesioni lamentate CP_1 dalla danneggiata, tanto più in assenza di prova, da parte dei convenuti stessi, solidalmente responsabili, della ricorrenza di esimenti di responsabilità, di caso fortuito o forza maggiore, di riconducibilità della grave lesione a causa loro non imputabile, e non reciso il nesso causale de quo dall'intervento effettuato, da ultimo, presso la struttura sanitaria in Piacenza, siccome necessario.
2.2 Le conclusioni di cui alla CTU sono state ulteriormente condivise quanto alla quantificazione dei danni, avendo gli officiati tecnici accertato una percentuale di invalidità permanente dell'attrice pari al 10% ed una inabilità temporanea assoluta per i giorni di ricovero per il secondo ed il terzo intervento e parziale per ulteriori periodi;
il Tribunale, sulla base delle tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano per l'anno 2021, non ancora adottata la tabella unica nazionale prevista ex art. 138 D.Lgs. n. 209\2005 come richiamata ex art. 7 L. n. 24\2017, è così pervenuto ad una liquidazione (inferiore rispetto alla pretesa) di complessivi: - € 25.678,63 per il danno biologico
(per inabilità permanente e temporanea) - con rivalutazione dall'anno 2021 e senza riconoscimento di interessi legali in assenza di prova del danno da ritardo maggiore di quello coperto dalla rivalutazione - e per la personalizzazione nei limiti del 15% del biologico, data l'esposizione a maggior stress nello svolgimento della attività lavorativa;
- di ulteriori € 5.000,00 a titolo di danno morale (liquidato in via equitativa) presunto in ragione della sofferenza patita;
- di
€ 1.220,00 a titolo di danno patrimoniale emergente (per i costi sostenuti e tempestivamente comprovati per la relazione medico-legale di parte).
Ha, di contro, respinto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante sul rilievo della carente incidenza, secondo CTU, delle lesioni sulla capacità lavorativa specifica e, in ogni caso, essendo stata provata dall'attrice solo una mera contrazione reddituale nell'anno 2016
6 rispetto al 2015, senza tuttavia indici certi di riconducibilità causale alle lesioni subite e non potendo ammettersi CTU contabile, a carattere meramente esplorativo.
2.3 Dichiarata l'ammissibilità della domanda risarcitoria per omessa e\o carente prestazione di consenso, come formulata dall'attrice nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., siccome connessa alle originarie spiegate domande e, in ogni caso, allegato il lamentato vizio nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, tuttavia ha fatto luogo al rigetto della predetta domanda, ritenendone l'infondatezza nel merito per non avere provato l'attrice che non si sarebbe sottoposta all'intervento del febbraio del 2016 se avesse saputo che la tecnica utilizzata sarebbe stata diversa
(timpanoplastica aperta, anziché chiusa come indicato nel consenso) o se avesse sottoscritto il consenso non già al momento del consulto specialistico del novembre 2015, bensì in data più prossima all'intervento stesso;
ha, inoltre, valutato irrilevante l'assenza di sottoscrizione del medico convenuto nel modulo di consenso per l'intervento del marzo del 2016.
2.4 Ha, inoltre, respinto le domande di manleva formulate dal convenuto prof. nei CP_1 confronti della Compagnie assicurative, ritenute fondate le eccezioni delle terze chiamate in ordine alla inoperatività delle rispettive stipulate polizze.
2.5 Da ultimo, ha condannato i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore della attrice, ivi ricomprendendo anche quelle sostenute per le CTP, e ponendo a loro carico – al 50% ciascuno – le spese di espletata CTU.
Ha condannato il convenuto prof. alla rifusione delle spese di lite in favore delle terze CP_1 chiamate in causa.
3. ha avversato la sentenza e, a fini di parziale riforma, l'ha censurata per i Parte_1 seguenti motivi:
a) erronea e\o insufficiente quantificazione del danno biologico temporaneo e permanente, in acritica adesione alle conclusioni di cui alla espletata CTU.
Chiede la revisione dei giorni riconosciuti a titolo di inabilità temporanea assoluta che avrebbero dovuto includere anche i giorni relativi al primo ricovero presso l' di Chieti e, comunque, CP_9 nella totale misura di 78 giorni come da valutazioni in CTP.
Lamenta, poi, l'incongruità della misura percentuale della invalidità permanente (10%) che non tiene sufficientemente conto degli effetti invalidanti dell'ipoacusia derivata e riverberantesi in maniera considerevole nella sfera esistenziale;
insiste per il riconoscimento di una percentuale di danno pari al 20% come indicato nella consulenza tecnica di parte;
b) insufficiente e\o inadeguata personalizzazione del danno biologico in omessa considerazione della modifica in pejus delle condizioni di lavoro, rilevante in termini di patito danno esistenziale da quantificarsi nella misura del 30% richiesto o, comunque, in misura più elevata rispetto al 15% riconosciuto;
7 c) insufficiente e\o inadeguata personalizzazione del danno biologico sub specie di danno morale e danno dinamico-relazionale, in omessa considerazione del pregiudizio costituito dalla condizione di sordità;
d) omessa e\o erronea valutazione del compendio istruttorio, documentale ed orale, ai fini del riconoscimento della risarcibilità del danno patrimoniale per lucro cessante, atteso l'accertamento della maggiore usura nell'attività lavorativa, tale da determinare una riduzione reddituale, comprovata dalle dichiarazioni fiscali in atti e ragionevolmente riconducibile alla ridotta capacità lavorativa per effetto della menomazione subita;
e) illegittimità del rigetto della domanda risarcitoria per irregolare prestazione del consenso, difettante (per entrambi gli interventi chirurgici presso l'Ospedale di , da un lato, della Pt_2 sottoscrizione del prof. nella documentazione prodotta da essa appellante, mentre CP_1
Part inspiegabilmente presente nelle produzioni della appellata dovendo così supporsi una firma apposta successivamente al rilascio del modulo di consenso all'appellante; dall'altro, indicante una prestazione altra e diversa rispetto a quella prescritta e, in ogni caso, privo della indicazione delle complicanze poi verificatesi in termini di perforazione della dura madre.
4. Si è costituito il prof. spiegando impugnazione incidentale per la riforma della CP_1 sentenza nella parte in cui ha statuito sulla sua responsabilità, in quanto immotivatamente resa in erronea, fallace e supina adesione alle conclusioni della espletata CTU, quanto alla dichiarata sussistenza del nesso causale tra la condotta professionale tenuta e la pretesa perdita dell'udito da parte dell'appellante, siccome diversamente riconducibile alla scelta operatoria del prof. Per_2 tale da interrompere qualsivoglia collegamento con gli esiti degli interventi già eseguiti e volti alla conservazione dell'integrità dell'organo poi lesionato e, pertanto, dell'udito.
4.1 Ha lamentato, altresì: - la nullità della CTU, avendo gli officiati tecnici ammesso di non aver analizzato parte dei documenti prodotti in giudizio (cartella clinica del ricovero a Piacenza e dell'intervento ivi eseguito dal prof. e essendosi essi rifiutati di analizzare il tema Per_2 dell'interruzione del nesso causale, apoditticamente affermando che la “petresectomia” fosse la soluzione più efficace per il problema della otoliquorrea;
- l'omessa risposta alle osservazioni dei
CTP; - la contraddittorietà dell'accertamento soprattutto con riguardo alla descritta complicanza costituita dalla fistola liquorale quale evenienza indicata, in letteratura scientifica, in percentuale intorno al 16% e ciononostante ricondotta a profili di imprudenza del curante, ad ogni buon conto, non denunciati dalla danneggiata che aveva contestato perizia e negligenza, da ciò conseguendo una pronuncia lesiva del petitum e della causa petendi.
Per quanto sopra, ha insistito per la rinnovazione della CTU.
4.2 Con ulteriore motivo formulato in via incidentale, ha contestato la regolazione delle spese di lite, di cui ha chiesto, in riforma, la compensazione in ragione della asserita parziale soccombenza
8 di , attesa la consistente riduzione della pretesa risarcitoria riconosciutale, o, in Parte_1 subordine, la rideterminazione tenendo conto dei criteri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. n.
55\2014, ovvero delle caratteristiche e del valore dell'affare, nonché dei risultati conseguiti idonei a giustificare una riduzione dei valori medi tout court applicati in specie e di cui, anzi, è stato operato aumento.
4.3 In subordine, ha comunque concluso per l'infondatezza dell'appello principale, di cui ha chiesto il rigetto. Part CP_
5. Si è costituita la instando per il rigetto dell'impugnazione Controparte_11 principale.
6. Si è costituita insistendo per il rigetto delle domande formulate Controparte_3 dall'appellante principale e per la conferma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto la domanda di manleva avanzata dal prof. reiterando le eccezioni ex art. 346 c.p.c.; CP_1 da ultimo, con le note di trattazione per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.04.2025, ha ribadito doversi accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza sullo specifico punto in assenza di appello incidentale proposto dal prof. CP_1
7. Si è costituita eccependo il giudicato nei confronti del prof. che non ha CP_4 CP_1 appellato la sentenza di rigetto della domanda di manleva, notificata, facendo a questa acquiescenza;
ha, ad ogni buon conto, riproposto tutte le difese ed eccezioni già formulate in primo grado volte a negare l'operatività della polizza stipulata con il professionista;
si è rimessa quanto alle domande formulate dall'appellante, di cui tuttavia ha dedotto l'infondatezza; ha viepiù formulato domande subordinate nei termini sopra già indicati.
8. La causa è stata trattenuta una prima volta in decisione all'udienza del 25.05.2023, per poi essere rimessa sul ruolo con ordinanza del 21.02.2024, con cui la Corte ha disposto nuova CTU, finalizzata ad integrare gli elementi su cui fondare la decisione sia sotto il profilo medico- specialistico che medico-legale, rilevando l'inadeguata risposta della CTU espletata in primo grado alle osservazioni mosse dai CCTTPP delle parti, altresì in omessa valutazione della completezza del consenso informato relativo all'intervento del febbraio 2016, ed ha designato un nuovo collegio peritale, cui sono stati sottoposti gli stessi quesiti già formulati in primo grado- ed ulteriori.
All'esito di plurime rinunce di diversi individuati professionisti, la Corte, con provvedimento del
22.05.2024, ha nominato, quali componenti del collegio peritale, il prof. ed il dott. Persona_3
Persona_4
Depositato l'elaborato peritale da parte dei Consulenti d'Ufficio, disposta trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.04.2025, la causa è stata trattenuta in decisione
9 con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a venti giorni per le comparse conclusionali ed a venti giorni per le memorie di replica.
9. Preliminarmente, la Corte rileva come non sia stato impugnato, dall'appellante incidentale il capo dispositivo di reiezione della domanda di manleva dallo stesso proposta nei CP_1 confronti delle compagnie di assicurazione chiamate in causa, e Controparte_3 CP_4
con conseguente passaggio in giudicato della statuizione de qua e delle rationes decidendi ad essa
[...] sottese.
10. Ciò posto, l'appello principale e quello incidentale sono infondati e vanno respinti.
11. Per sistematicità espositiva, va delibato, in primo luogo, l'appello incidentale e, segnatamente, il motivo con il quale il prof. ha censurato la sentenza nella parte in cui ha dichiarato CP_1 la sua responsabilità professionale nell'occorso.
Nel far ciò, non può prescindersi dagli esiti della Consulenza tecnica d'Ufficio, la cui rinnovazione
è stata disposta – così dovendo ritenersi superate le doglianze in ordine ai profili di nullità e\o invalidità della CTU espletata in primo grado - ritenendo fondati i rilievi mossi in ordine al carente esame, da parte dei Consulenti officiati dal Tribunale, della documentazione depositata in atti, alla omessa adeguata risposta alle osservazioni poste dai CCTTPP ed alla carente valutazione in ordine alla completezza del consenso informato relativo al primo intervento eseguito dal prof. nel febbraio del 2016. CP_1
Affidato l'incarico e sottoposti i quesiti ai consulenti da ultimo nominati (prof. e Persona_3 dott. , le conclusioni di cui all'elaborato, frutto di completi accertamenti sul Persona_4 piano medico-scientifico, coerenti – sia nel metodo che nel merito - con le risultanze delle indagini svolte, tenuto conto della documentazione posta a disposizione degli ausiliari, e sorrette da congrua ed adeguata motivazione, debbono essere condivise e vengono fatte proprie dal Collegio.
11.1 La CTU medico-legale, dando viepiù esauriente e convincente risposta alle osservazioni dei periti delle parti, invero ha:
11.2 - in risposta al primo quesito posto, chiarito le differenze tra timpanoplastica chiusa, timpanoplastica aperta, mastoidectomia semplice e miringoplastica e descritto le possibili complicanze;
in tal senso, ha spiegato che: a) la miringoplastica è la riparazione della membrana timpanica con eliminazione di soluzione di continuità tra il condotto uditivo esterno e la cassa timpanica;
tra le complicanze intraoperatorie vi è l'aspirazione della fascia autologa e l'abbondante sanguinamento;
le complicanze post-operatorie possono includere la medializzazione o la lateralizzazione del neotimpano (a seconda della tecnica interna o esterna utilizzata), obliterazione della membrana timpanica, conseguenze ulteriori date da cicatrici o persistenza di perforazione;
b) la mastoidectomia è l'apertura sistematica di tutti i gruppi cellulari della mastoide ed ha lo scopo di curare flogosi acute o croniche timpano-mastoide; può avere
10 complicanze intra-operatorie in termini di traumi ossiculari e cocleari, sanguinamento, lesione del nervo facciale e post-operatorie in termini di otorrea, paralisi del nervo facciale o vertigini;
c) la timpanoplastica chiusa è indicata nelle flogosi croniche che possono essere curate senza abbattere la parete posteriore del condotto uditivo;
le complicanze sono le stesse della mastoidectomia;
d) anche la timpanoplastica aperta consiste nella rimozione di una flogosi cronica, ma con interessamento (abbattimento) della parete posteriore ossea del condotto con o senza ripristino della continuità ossiculare e con ricostruzione della membrana timpanica (MT); le complicanze sono le stesse della mastoidectomia cui possono aggiungersene altre quali l'accumulo di cerume l'impossibilità di utilizzo di protesi acustica e la possibile deiscenza della ferita.
11.2.1 Ciò premesso, gli officiati consulenti hanno altresì precisato – ancorché con riferimento all'adeguatezza del consenso informato esplicitato da per l'intervento del Parte_1
08.02.2016 – che è ben vero che nel modulo di consenso si fa riferimento ad un intervento di timpanoplastica chiusa, mentre nel verbale operatorio viene descritta una mastoidectomia semplice, nondimeno questa discrasia non ha inciso sul consenso prestato, posto che “Dal punto di vista pratico, la timpanoplastica chiusa altro non è che l'associazione di una mastoidectomia e di una miringoplastica per via retroauricolare (o timpanoplastica di tipo I)” (pag. 42 CTU).
11.2.2 Se ciò, pertanto, da un lato esclude lo specifico lamentato vizio (dall'appellante principale) nella prestazione del consenso informato, non avendo operato il professionista con intervento di timpanoplastica aperta (come denunciato), dall'altro ha condotto gli ausiliari a definire indicato l'intervento eseguito, perché “la mastoidectomia era necessaria per le lesioni infiammatorie croniche mastoidee rilevate alla TC preoperatoria e la miringoplastica per la perforazione timpanica cronica” (ancora pag. 42
CTU).
11.3 - Dopo accurato esame della documentazione medica (verbale operatorio), ha valutato che l'intervento del febbraio 2016, di timpanoplastica chiusa con parziale abbattimento della parete posteriore del condotto uditivo esterno, non fosse di particolare difficoltà, ma che nel corso dell'operazione si sia verificata una problematica a livello della membrana meningea, una lesione della dura madre, che ha favorito l'otoliquorrea.
L'aver asserito, i tecnici, di non essere riusciti a definire quale sia stato il momento esatto in cui tale lesione si è verificata, in alcun modo influisce sull'obiettivo accertamento della otoliquorrea quale indubbia diretta conseguenza dell'intervento “sia dal punto di vista scientifico sia analizzando i criteri del nesso di causa”, non rilevando il fatto che si sia manifestata a distanza di alcuni giorni dalla operazione (pag. 62 CTU).
11.4 - Ha viepiù precisato che detta complicanza (la lesione della dura madre e non certo, secondo quanto argomentato dall'appellante incidentale, una fistola liquorale) non si potesse definire imprevedibile e\o inevitabile, non essendo sufficiente a tal fine che una complicanza
11 rientri astrattamente nel novero delle statistiche sanitarie, piuttosto dovendo considerarsi quale conseguenza di una condotta inappropriata del sanitario, giacché nel corso della mastoidectomia, seppure è possibile (benché non ricercabile) procedere a scoprire un piccolo tratto della dura madre (atto che, di per sé, non comporta complicanze), di contro avrebbe dovuto assolutamente evitarsi la lesione a ciò bastando il ricorso e l'utilizzo delle competenze professionali: ciò che invece, in specie, è avvenuto, così rivelandosi censurabile l'errore da ricondursi a colpa medica, da porsi in rapporto causale con l'intervento chirurgico e tale da aver provocato il peggioramento delle condizioni del paziente, non ricorrendo, pertanto, gli estremi della causa non imputabile di cui all'art. 1218 c.c. (pagg. 45 e 46 CTU).
Le espresse considerazioni non hanno trovato modifica all'esito delle osservazioni dei CTP del prof. limitatisi - secondo risposta fornita dai consulenti d'ufficio – a rappresentare la CP_1 meticolosità e le indubbie qualità professionali del professore ed a ribadire la poca collaborazione offerta dalla danneggiata, la quale sarebbe stata mal disposta al riposo post operatorio prescritto ed a sottoporsi a strette fasciature, tuttavia non avendo essi potuto far riferimento ad elementi certi per valutare la omessa compliante condotta della Pt_1
11.4.1 Sul punto, la Corte viepiù osserva come la doglianza espressa dall'appellante incidentale, secondo il quale tale riluttante comportamento della paziente sarebbe stata confermata dai testi escussi, invero si rivela inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi di cui alla sentenza impugnata per cui nessuna certezza sarebbe stata raggiunta in ordine alla utilità di quella asserita omessa condotta.
11.5 - Quanto alla necessarietà o meno della petresectomia sub-totale effettuata nell'aprile del
2016 presso la struttura sanitaria privata in Piacenza ad opera del prof. ha chiarito come, Per_2 seppur praticabile un intervento alternativo, costituito da un'ulteriore revisione (rispetto a quella già inefficacemente eseguita dal prof. nel marzo del 2016) con tentativo di chiusura della CP_1 breccia, tuttavia detto intervento presentava margini di rischio molto elevati, senza garanzia di riuscita sia perché foriero di possibili infezioni, sia perché tale da non assicurare il recupero della funzionalità uditiva già in parte compromessa (l'ipoacusia era, infatti, riferita dalla e Pt_1 riportata come tale nella scheda di anamnesi del ricovero presso la Casa di Cura di Piacenza), sì da rendere la petresectomia l'intervento “più percorribile e con rischi minori” (pag. 43 CTU).
11.5.1 Ora, proprio quest'ultima questione si rivela di particolare interesse e necessita di approfondimento, posto che l'appellante incidentale contesta l'attribuzione della responsabilità a suo carico, sostenendo l'insussistenza, o meglio, la interruzione del nesso causale tra gli interventi da lui effettuati e quello eseguito dal dott. nella clinica di Piacenza cui, in via esclusiva, va Per_2 ricondotta la lesione della funzionalità dell'organo uditivo, invece in precedenza conservato, tanto più data la possibilità di interventi non demolitivi e meno aggressivi.
12 11.5.2 Le argomentazioni a sostegno della specifica censura si rivelano, tuttavia, sostanzialmente prive di pregio, non potendo la Corte prescindere:
a) in facto, dalle risposte date dagli officiati CTU alle osservazioni dei CTP del prof. CP_1 anzitutto smentendo trattarsi in specie di fistola liquorale (elettivamente trattabile per via transmastoidea con intervento di plastica di chiusura – si vedano osservazioni prof. pagg. Per_5
2 e 3 e osservazioni Dott. pagg. 4 e 5), diversamente discutendosi di lesione della Per_6 membrana meningea per la quale era indicato l'intervento di petresectomia sub totale, tanto più in un quadro clinico (come riferito dalla stessa già deponente per una ipoacusia sinistra. Pt_1
b) in iure, precisando quanto segue: la Suprema Corte, anche di recente (Cass. n. 25825\2024), ha statuito che lo scrutinio della responsabilità professionale in capo ai sanitari va condotto, ai fini dell'accertamento del nesso causale, sulla base del c.d. giudizio controfattuale, dovendosi chiedere se l'intervento conservativo non eseguito (e qualificabile in termini di condotta alternativa: in specie, l'ulteriore revisione per la chiusura della breccia meningea non privilegiata dal prof. Per_2 avrebbe evitato i danni permanenti al paziente e non già se tale intervento avrebbe sortito effetti benefici per l'interessato guarendolo dalla patologia.
Per meglio dire, l'evento concretamente verificatosi deve essere messo in relazione con la condotta alternativa per indagare se, perseguendo questa, quel danno fosse evitabile. In caso di risposta positiva (e tanto prospetta l'appellante incidentale, prof. , allora non si può CP_1 affermare la sussistenza del nesso eziologico (in particolare, con i precedenti interventi).
11.5.3 Il principio di cui sopra, tuttavia, è solo astrattamente applicabile alla fattispecie per cui è causa, non configurandosi alcuna interruzione del nesso causale tra la condotta del prof. e CP_1
l'evento lesivo costituito dalla perdita funzionale dell'organo uditivo (per effetto dell'ulteriore intervento cui l'appellante è stata sottoposta dal dott. : interruzione che, invero, si ha solo Per_2 allorché la causa sopravvenuta, id est l'intervento eseguito dal prof. innesti un rischio Per_2 nuovo e radicalmente esorbitante rispetto a quello originario attivato dalla prima condotta (Cass.
Pen. n. 3312\2016).
Mentre, nel caso di specie, la persistenza dell'otoliquorrea meningea, causata dalla breccia cerebrale (accertata e riconducibile alla condotta imprudente, negligente e colposa del prof.
, metteva a serio rischio di vita la paziente per la potenzialità letifera connessa alla alta CP_1 probabilità di gravi infezioni, sicché il rischio ulteriore (calcolato ed oggetto di specifica ed esaustiva informativa) della perdita dell'udito per l'intervento di petresectomia sub totale era certamente a ciò preferibile, in quanto volto non già e non solo alla soluzione della problematica, ma anche e soprattutto ad evitare aggravamenti ulteriori della condizione clinica già di per sé più che pericolosa.
13 11.5.4 Da ultimo, va fatto anche richiamo al principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p. che, in tema di responsabilità civile, regola il nesso causale e per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio".
Ed in applicazione dei suesposti principi, non può che concludersi per l'esistenza di un nesso causale rispetto al quale non si è data alcuna soluzione di continuità tra gli interventi effettuati dal prof. e quello del prof. giacché la lesione funzionale dell'organo uditivo altro non è CP_1 Per_2 che riconducibile all'antecedente colposo costituito dalla lesione della breccia cerebrale cui ovviarsi - al fine di evitare pregiudizi anche più rilevanti quoad vitam – con la scelta operata dal
Prof. Per_2
11.6 Sotto tale profilo, pertanto, l'appello incidentale non può trovare accoglimento.
12. Può ora procedersi al vaglio dei motivi di appello principale che possono essere congiuntamente trattati, attenendo alla contestata valutazione e quantificazione delle singole voci di danno al cui risarcimento si è fatto luogo.
12.1 Vengono in rilievo, ancora, gli esiti della CTU cui è stato demandato, in tale grado di giudizio, di accertare dette voci di danno, la congruità delle spese mediche sostenute, nonché di verificare l'eventuale incidenza della lesione sulla capacità lavorativa della danneggiata.
12.2 Quanto alle conseguenze di ordine permanente, consistite in “sordità monolaterale”, esse sono state valutate, sulla base dei principali barémes di riferimento per la valutazione medico- legale del danno alla persona, nella misura di 10 punti percentuali, con le seguenti precisazioni:
“La percentuale proposta deve essere considerata alla stregua di “maggior danno” rispetto agli esiti che comunque si sarebbero delineati anche in caso di corretta gestione diagnostico-terapeutica della patologia flogistico-infettiva in discussione. Una gestione operativa della patologia ORL avrebbe comunque determinato un indebolimento anatomo-funzionale dell'organo dell'udito, potendovi attribuire una percentuale complessiva attesa pari a 3 punti percentuali (tre-quattro) circa. Il maggior danno biologico, ovvero la differenza tra la quota di danno menomativo totale e il danno menomativo atteso in caso di condotta medica adeguata, è dunque valutabile in misura complessivamente pari a 7 (sette) punti percentuali;
situandosi tra i 3 (tre) punti percentuali attesi e i 10 (dieci) punti percentuali attualmente riscontrati”.
12.3 Quanto alla inabilità temporanea assoluta e parziale, la CTU ha ritenuto attribuibili alla malpractice medica i seguenti periodi:
14 - giorni 20 di inabilità temporanea totale;
- giorni 20 di inabilità temporanea parziale al 75%;
- giorni 20 di inabilità temporanea parziale al 50%;
- giorni 30 di inabilità temporanea parziale al 25%.
12.4 Da questa complessiva valutazione, frutto di indagine medico-legale coerente nel metodo e nel merito e condotta sulla base della documentazione prodotta e tenuto conto del tipo di patologia, dei trattamenti eseguiti e della evoluzione clinica, la Corte non ha motivo di discostarsi.
13. Ciò posto, lamenta, in primo luogo, l'erroneità della valutazione percentuale Parte_1 dei postumi permanenti, a suo dire riduttiva rispetto al pregiudizio patito, ma le argomentazioni a sostegno della censura sono meramente assertive e non idonee a contrastare non solo le conclusioni cui era pervenuto il primo giudice condividendo gli esiti della relazione tecnica espletata in quella sede, ma neppure alle conclusioni di cui alla Ctu espletata in tale grado, come fondata sui principali barémes di riferimento a contestazione dei quali non viene proposta alcuna diversa lettura o interpretazione avente base scientifica o più latamente tecnica.
13.1 Oltre a ciò, va osservato come gli officiati consulenti abbiano qualificato il danno subito dall'appellante principale in termini di “maggior danno biologico”, così pervenendo ad una valutazione percentuale addirittura inferiore rispetto a quella del primo grado: valutazione che la
Corte, tuttavia, non può, se non incorrendo in vizio di ultrapetizione, in alcun modo prendere in considerazione, in assenza di gravame incidentale dei soccombenti in punto di quantum.
13.1.1 A tal proposito, va richiamato e condiviso il principio enunciato dalla Suprema Corte nei termini che seguono: “Se una sentenza di condanna al risarcimento del danno viene impugnata dal soccombente soltanto nella parte in cui se ne afferma sussistere la responsabilità, incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice del gravame il quale, senza modificare le statuizioni sulla responsabilità, modifichi la quantificazione del danno”. (Cass. n. 18160\2012).
Il principio de quo trova, in specie, piena applicazione, giacché, da un lato, la non ha CP_5 proposto appello incidentale, e, dall'altro, il prof. ha impugnato la gravata sentenza solo CP_1 nella parte in cui è stata affermata la propria responsabilità, ossia esclusivamente sotto il profilo dell'“an debeatur”.
13.1.2 Il danno da inabilità permanente, pertanto, resta fermo nella liquidazione base operatane in primo grado in misura pari ad € 16.633,00.
13.2 Per l'inabilità temporanea assoluta e parziale, valgano le seguenti considerazioni: rispetto alla valutazione di cui al primo grado, con l'espletata CTU in tale grado di giudizio all'appellante è stato riconosciuto un diverso periodo di ITA pari a giorni venti, anziché nove e, sotto tale profilo, la specifica doglianza potrebbe essere fondata;
nondimeno, la ITP al 50% è stata ridotta a giorni venti, anziché trenta.
15 13.2.1 Procedendosi, quindi, con la quantificazione del danno da lesione temporanea del bene della salute secondo i periodi individuati in CTU (condivisa dalla Corte) e sulla base delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2021 (le stesse prese a riferimento in primo grado) e del valore di liquidazione di € 99,00 pro\die, comprensivo delle componenti per danno biologico/dinamico- relazionale e per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile e, in specie, esaustivo, si perviene ad un totale di € 4.927,50, importo inferiore a quello liquidato dal giudice di prime cure, il quale ha – peraltro – omesso alcuna specifica indicazione proprio dell'adottato valore di liquidazione pro\die, limitandosi all'indicazione dei giorni e delle percentuali di inabilità, nonché del complessivo totale riconosciuto in favore di e così Parte_1 impedendo alla Corte un compiuto vaglio in merito.
13.2.2 Pertanto, se – con evidenza – atteso l'esito dei rinnovati calcoli, non vi è luogo ad accoglimento dello specifico profilo di censura con cui si è chiesta la riliquidazione in melius di tale voce di danno, la Corte neppure può liquidare in pejus gli importi già riconosciuti (all'esito dell'accertata inferiore quantificazione) e ciò per le ragioni già espresse con riferimento al danno biologico permanente, tenuto conto dell'omessa impugnazione incidentale anche sul punto.
13.2.3 Conclusivamente, anche il danno da inabilità temporanea rimane fermo nella misura liquidata in primo grado e per € 5.696,25.
14. Contesta, viepiù, l'appellante la riconosciuta “personalizzazione” del danno biologico in misura del 15%, anziché in misura del 30%, quale percentuale più congrua avuto riguardo al danno esistenziale subito e riverberantesi, per l'incidenza dei fattori stressogeni in ambito lavorativo legati alla ipoacusia, sulla qualità di vita e sulla condizione psicofisica.
14.1 La sostanziale questione posta è la ripercussione degli esiti del danno subito sull'espletamento dell'attività lavorativa e, a tal proposito, gli officiati tecnici, in elaborato, hanno accertato che la danneggiata può continuare la precedente attività lavorativa, resa più complessa per il maggior impegno e concentrazione richiesti nel contatto con i terzi.
Nei suddetti termini, seppur ritenuto “che la condizione di si situi sul “crinale” tra un Parte_1 significativo, importante, danno alla cenestesi lavorativa, ricevendo dal lavoro complessivo certamente carattere di maggior usura, ed una lieve effettiva riduzione dell'insieme dei gesti lavorativi tipici della professione” (pagg. 52 e
53 CTU), tuttavia gli ausiliari hanno affermato trattarsi in specie di danno da lesione alla
“cenestesi lavorativa”, consistente nella maggiore fatica e difficoltà nello svolgimento del lavoro.
14.2 Ciò posto, la Corte condivide e fa proprio il consolidato orientamento giurisprudenziale, a mente del quale “il danno da lesione della cenestesi lavorativa, di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento, dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza
16 dell'individuo” (si vedano, Cass. n. 20312\2015, n. 12572\2018; n. 17411\2019; ord. n.
16628\2023).
Il danno alla cenestesi lavorativa, quindi, è la compromissione della sensazione di benessere provata dal lavoratore nello svolgimento dell'attività lavorativa.
Nel caso di specie, la maggiore stancabilità della deducente, la necessità di attingere anche a "energie di riserva" per svolgere le attività lavorative abituali , il maggior sforzo necessario per compiere le medesime attività svolte prima del sinistro, rappresentano una lesione del bene salute e come tale il danno va liquidato omnicomprensivamente, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto.
14.3 Ebbene, tale principio ha trovato coerente applicazione nella gravata sentenza, nella quale si è data rilevanza risarcitoria proprio alla indiscussa “cenestesi lavorativa” con la riconosciuta personalizzazione pari al 15% del danno biologico.
14.4 Nondimeno, l'appellante – come detto – postula un ulteriore aumento personalizzante fino a pervenire ad una misura del 30% e riconduce tale istanza alla sussistenza di asseriti e trascurati danni “psichici, morali, esistenziali e dinamico-relazionali”, in ogni caso sempre riferiti ai condizionamenti quotidiani in ambito lavorativo.
14.5 Anzitutto, a fronte dei confusi richiami, in gravame, a varie tipologie di danno, è opportuno svolgere alcune considerazioni di ordine generale circa i criteri da seguire nella liquidazione
(necessariamente equitativa) dei danni non patrimoniali, emergenti dalla evoluzione giurisprudenziale successiva ai noti arresti nomofilattici noti come sentenze di SA RT (Cass.
S.U. nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell'11/11/2008).
Queste ultime avevano sancito l'unitarietà e onnicomprensività del danno non patrimoniale, nelle diverse dimensioni anatomo-funzionale, dinamico-relazionale e morale, ed al di là del nomen iuris attribuito.
A tale carattere unitario è stato adeguato lo strumento utilizzato nella pratica per monetizzare tali danni, costituito dalle Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile presso il Tribunale di Milano, le quali – nelle versioni successive al 2008 – determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno da invalidità permanente, tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di danno morale, liquidata invece separatamente nei sistemi tabellari precedenti. Più precisamente, esse individuano il nuovo valore del c.d. punto partendo dal valore-punto delle tabelle precedenti (relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale: c.d. danno biologico permanente), aumentato al fine di inserire nel valore di liquidazione medio anche la componente di danno non patrimoniale relativa alla sofferenza soggettiva (c.d. danno morale), con previsione di ulteriori percentuali
17 massime di aumento personalizzato cui fare ricorso per adeguare la singola liquidazione alle peculiarità del caso concreto sotto il profilo del pregiudizio dinamico-relazionale.
La correttezza del ricorso a simili tabelle è stato via via confermato dalla Corte nomofilattica, con ulteriori e stringenti precisazioni quanto alla personalizzazione del danno, cui procedersi, da parte del giudice solo in presenza di specifiche circostanze di fatto idonee a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle tabelle e dando adeguata motivazione circa la sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una più ricca considerazione in termini monetari (Cass. n. 11754\2018; n. 2788\2019).
14.6 Un elemento di crisi di tale sistema tabellare è emerso a seguito dell'affermazione giurisprudenziale – da ritenersi ormai consolidata – della persistente diversità ed autonomia del danno morale e della sua non assimilabilità ontologica al danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo, al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (si vedano, ad esempio,
Cass. 910/2018; 28989/2019), compenso tuttavia tabellarmente conglobato nel valore punto finalizzato al risarcimento del danno non patrimoniale.
14.7 Gli esiti (ancora attuali) della evoluzione giurisprudenziale sono stati efficacemente compendiati in forma di decalogo dall'ordinanza 7513/2018 con la quale la Corte di legittimità ha riassunto i principi espressi dai numerosi precedenti sotto forma di decalogo:
“1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale.
2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria.
3) 'Categoria unitaria' vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad
i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.).
4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici.
5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio.
6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione
d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i
18 pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale).
7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico- legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n.
124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di 'danno non patrimoniale', distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello 'morale').
10) Il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico- relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria”.
14.8 In questo contesto interpretativo, la Corte di legittimità, con la sentenza n. 25164\2020, ha affrontato «tre delicate questioni di diritto, di rilievo nomofilattico, e cioè:
a) la corretta individuazione, anche ai fini della determinazione del quantum debeatur risarcitorio, dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno alla salute e della relativa motivazione;
b) la corretta individuazione dei presupposti per il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale, della relativa prova e della relativa motivazione;
c) la corretta individuazione dei confini tra la personalizzazione del danno alla salute e la liquidazione dei pregiudizi morali non aventi fondamento medico-legale».
14.8.1 La prima questione è stata risolta confermando che la personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso
19 concreto, della «incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali» (come si esprime l'attuale testo dell'art. 138 d.lgs. 209/2005). La Corte conferma, cioè, il proprio «più recente insegnamento» che àncora i presupposti della personalizzazione alla ricorrenza di «circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno».
14.8.2 Anche in ordine alla seconda questione la sentenza in esame ha confermato l'orientamento secondo cui, benché il danno morale non possa ritenersi in re ipsa, ai fini del suo accertamento, trattandosi di un danno immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume un rilievo determinante, sicché il danneggiato deve allegare i fatti costitutivi del diritto al risarcimento, «con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta,
l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione», ma, sul piano della prova, è possibile ricorrere al ragionamento probatorio fondato sulle massime di esperienza. Del resto, si tratta dello stesso ragionamento posto alla base del sistema tabellare, a mente del quale ad un certo tipo di lesione corrispondono determinate menomazioni dinamico relazionali, sulla scorta dell'id quod plerumque accidit. Ed anche sul versante del danno morale un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale al suo accertamento «quale autonoma componente del danno alla salute (così come di qualsiasi altra vicenda lesiva di un valore/interesse della persona costituzionalmente tutelato: Corte costituzionale n. 233 del 2003) è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa».
14.8.3 La terza questione è stata risolta dalla sentenza in esame - nonostante la conferma della ontologica differenza ed autonomia del danno morale rispetto al danno biologico e nonostante l'affermazione della erroneità, in linea di principio, delle tabelle milanesi laddove conglobano nel valore punto i risarcimenti concernenti il danno biologico e quello morale - facendo salvo il ricorso alle predette tabelle quale criterio equitativo uniforme (applicato dalla medesima sentenza nel decidere nel merito la causa dopo la cassazione parziale della sentenza ivi impugnata nelle parti in cui aveva riconosciuto indebitamente una percentuale di personalizzazione ed aveva liquidato una separata somma a titolo di danno morale), ma con la precisazione operativa per cui
«nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
20 2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico- relazionale;
4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento ... del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni» (principio, questo, che ha trovato conferma anche nella recente ordinanza della Suprema Corte n. 7892\2024).
14.9 Tanto premesso, tralasciando ogni considerazione in ordine al fatto che, in specie, la personalizzazione (quella riferita alla c.d. cenestesi lavorativa) è stata erroneamente calcolata nella sentenza impugnata sull'intero importo liquidato a titolo di danno biologico, sia temporaneo, che permanente e, quanto a quest'ultimo, sia sulla «quota» riferita al danno biologico strettamente inteso, sia su quella riferita al danno morale o sofferenza soggettiva e preso atto che nessuna delle parti ha censurato la mancata separata liquidazione (previo scorporo dell'incremento del punto base tabellare di cui si è detto) del danno morale, la Corte in ogni caso non ritiene che ricorressero e ricorrano presupposti per il postulato aumento della personalizzazione, per due ordini di ragioni.
14.9.1 Il detto aumento, invero, viene dall'appellante principale ricondotto, da un lato, alla riduzione dell'efficienza lavorativa, ma è proprio in detti termini che il pregiudizio è stato considerato ai fini della personalizzazione, sicché in assenza di ulteriori allegazioni e prove, rispetto a quelle già valutate, la doglianza si rivela priva di pregio.
14.9.2 Quanto agli ulteriori ed asseriti trascurati pregiudizi alle attività personali e relazionali
(ancorché meramente citati in gravame e prospettati rilevanti in termini di “danno esistenziale”), giova precisare come di questi sia già espressione il grado di invalidità permanente, non rappresentando essi conseguenze dannose anomale e peculiari, quanto piuttosto conseguenze normali ed indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit, ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità – ipoacusia - non potrebbe non subire, costituendo l'ubi consistam del danno biologico “standard”.
14.10 Sotto entrambi i profili, pertanto, il motivo di gravame non può essere accolto, diversamente integrandosi una inammissibile duplicazione risarcitoria.
21 15. Nel censurare, poi, la sentenza nella parte in cui le è stato liquidato in via equitativa il danno morale in misura pari ad € 5.000,00, postula un diverso e maggiore Parte_1 aumento percentuale sino al 30% a detto titolo, sostenendo essere stato del tutto trascurato il danno dinamico-relazionale patito e sempre riferito alla attività lavorativa espletata.
15.1 Le medesime considerazioni già svolte in precedenza vanno qui reiterate: anche tale censura, infatti, va respinta, sia in quanto confusamente ricondotto il suddetto danno al patimento dinamico-relazionale, sia perché, nella parte in cui si fa riferimento alla grave sofferenza interiore, questa è meramente allegata, ma neppure presuntivamente provata in misura ulteriormente eccedente quella già ritenuta desumibile dal decidente (sempre all'esito di un giudizio presuntivo), dalla tipologia delle lesioni, dal loro trattamento e dalla gravità dei postumi residuati.
16. Avuto, poi, riguardo al danno patrimoniale, l'appellante si duole del fatto che tale voce di danno le sia stata negata con riferimento alla diminuzione di reddito, sostenendo che i consulenti officiati in primo grado, pur affermando che il pregiudizio patito non abbia inciso sulla capacità lavorativa specifica, , tuttavia non avrebbero affatto escluso il danno patrimoniale, avendo posto “particolare enfasi sugli effetti usuranti della continuativa sottoposizione a fattori di stress e rumorosità sul lavoro per una persona ipoacusica” (così in gravame, pag. 12).
Per questo, ritiene doversi far luogo – in riforma della sentenza – al riconoscimento del danno patrimoniale come richiesto, risultando provata la riduzione del proprio reddito dal raffronto delle dichiarazioni fiscali prodotte (2015 e 2016).
16.1 Giova preliminarmente osservare come qualsivoglia argomentazione utilizzata nella relazione peritale di primo grado debba neecessariamente intendersi superata dall'espletamento della nuova consulenza in tale grado di giudizio. Ad ogni modo quelle consideraioni dei TT (cui l'appellante fa riferimento anche nell'ultima comparsa conclusionale, benché fattosi luogo a rinnovazione del mezzo istruttorio), non si pongono in alcun modo in contraddizione con gli obiettivi esiti dell'accertamento nel senso della insussistenza del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, anzi di questi sono confermativi, avendo i primi officiati ausiliari (benché anche quelli nominati dal Collegio) rilevato solo usura e fatica nello svolgimento dell'attività lavorativa da parte dell'appellante.
16.2 Ciò detto, in ogni caso la censura è inammissibile prima ancora che infondata.
16.3 La sentenza qui gravata, invero, fonda il rigetto della specifica domanda volta al risarcimento del danno patrimoniale su due distinte rationes decidendi.
Il primo giudice ha ritenuto, infatti, non provata la riconducibilità causale alle lesioni subite della contrazione reddituale risultante dalla prodotta dichiarazione fiscale per l'anno 2016 rispetto all'anno 2015 e ciò anche all'esito della espletata istruttoria orale;
ha poi richiamato le
22 affermazioni dei TT sull'incidenza delle lesioni subite da non già sulla Parte_1 capacità lavorativa specifica, ma sulla maggiore usura e fatica nell'espletamento dell'attività (la cenestesi lavorativa di cui già in precedenza si è detto).
16.4 Orbene, la doglianza proposta dall'appellante non si confronta con la prima delle due rationes decidendi – che assume senza dubbio portata decisoria autonoma - essendo limitata a contrastare il giudizio espresso dai Consulenti d'Ufficio (peraltro, come detto non rilevante e comunque superato) e senza nulla opporre o contestare in ordine alla reputata carente prova del nesso causale tra la deminutio patrimoniale, asseritamente dimostrata solo per il dato oggettivo emergente dalle due prodotte dichiarazioni fiscali coeve al sinistro, ed il danno subito.
16.4.1 Al riguardo, deve osservarsi come la Suprema Corte, con consolidato indirizzo cui va data continuità, ha affermato che “Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata,
l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza” (Cass. n. 18641\2017 e, in senso conforme, Cass. Ord. n.
18119\2020).
16.5 E' proprio dall'applicazione del richiamato principio alla fattispecie per cui è causa che discende l'inammissibilità della censura che, ad ogni buon conto, è viepiù infondata.
16.5.1 In primo luogo, giacché, condivisa la motivazione resa dal primo giudice in ordine alla impossibilità di ricondurre alle lesioni la riduzione di reddito documentata con le dichiarazioni fiscali, va invero ulteriormente rilevato come quella produzione fiscale, circoscritta a limitato periodo, non comprova contrazioni reddituali in anni successivi al fatto, posto che il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica è futuro, e tanto la rende inidonea ai fini della valutazione sufficientemente approfondita di eventuale incidenza sul reddito prodotto in quanto priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che possano far ritenere assolto, dalla danneggiata, l'onere della prova dell'invocato danno da lucro cessante con riferimento al quantum debeatur.
16.5.1 In secondo luogo, giacché con riferimento all'ulteriore ratio (peraltro inutilmente contrastata per quanto già evidenziato al punto 16.1), è risultata carente anche la prova in ordine all'an debeatur del lamentato pregiudizio.
17. Da ultimo, l'appellante contesta l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha negato il risarcimento del danno conseguente all'irregolare prestazione del consenso informato, ribadendo che esso – per entrambi gli interventi eseguiti dal prof. - sarebbe stato raccolto CP_1 in modo scorretto, in quanto privo della sottoscrizione del medico;
descrittivo di un eseguendo
23 intervento di timpanoplastica “aperta”, anziché “chiusa”; sottoscritto, quanto all'intervento del febbraio 2016, in periodo molto precedente all'intervento medesimo (nel novembre 2015).
17.1 Quanto alla carente firma del medico, sottolinea l'omessa considerazione delle emerse gravi Part anomalie, giacché in particolare il modulo prodotto in giudizio dalla (per l'intervento del febbraio 2016) risulta, invece, sottoscritto anche dal prof. CP_1
17.2 Con riferimento alle ulteriori doglianze, contesta l'illogicità e l'apoditticità della motivazione resa dal primo giudice, il quale l'avrebbe gravata dell'onere di provare che, conosciuti i diversi termini dell'intervento e sottopostole il modulo in momento più prossimo all'operazione, ella non avrebbe prestato il consenso.
17.3 Il mezzo di censura è complessivamente infondato e va respinto.
17.4 Tralasciando gli aspetti processuali relativi alla qualificazione (come mutatio o mera emendatio libelli) della domanda risarcitoria in questione, e cioè pur dando per scontata l'ammissibilità della Part stessa come dichiarata nella gravata sentenza e qui contestata dall'appellata la quale, tuttavia, atteso l'esplicito rigetto della relativa formulata eccezione (esclusone il rilievo d'ufficio), era onerata della formulazione di gravame incidentale sul punto, non proposto, deve rilevarsi che
è ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (si vedano, ad esempio,
Cass. n. 19199/2018 e n. 28985/2019), secondo cui la violazione da parte del medico del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni:
a) un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente - sul quale grava il relativo onere probatorio - se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi al trattamento sanitario;
b) un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione ogni volta che a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (e, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute.
Pertanto, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la lesione del diritto alla salute o la violazione del diritto all'autodeterminazione:
i) nel primo caso “l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico anche correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - che, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso” (così, da ultimo, Cass. ord. 24471/2020);
ii) nel secondo caso, invece, l'omessa o insufficiente informazione preventiva è di per sé idonea a compromettere l'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento
24 sanitario. Tuttavia ciò non è sufficiente per potere accertare un concreto diritto a contenuto risarcitorio: “anche nel caso in cui venga allegata la violazione del diritto alla autodeterminazione, l'onere allegatorio del danneggiato non può ritenersi esaurito, in quanto, escluso qualsiasi esonero fondato sul danno in re ipsa (non essendo dato confondere la lesione del diritto, con le conseguenze pregiudizievoli che in concreto da esso derivano), è indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito” (così, ancora, l'ordinanza da ultimo citata).
In sostanza, cioè, la astratta capacità plurioffensiva della mancata acquisizione del consenso informato - potenzialmente idonea a ledere due diversi interessi sostanziali – è suscettibile di tradursi in diritti risarcitori solo “qualora sia fornita la prova che dalla lesione di ciascuno di essi siano derivate specifiche e distinte conseguenze dannose” (così anche Cass. 28985/2019).
17.5.1 principi di cui sopra vanno calati nella fattispecie per cui è causa e la Corte rileva, anzitutto, che non sussiste la lesione del diritto all'autodeterminazione, dedotta in termini di errata informazione circa la tecnica chirurgica dell'intervento eseguito: la questione, nei termini indicati
è stata già affrontata ai precedenti punti 11.2.1 e 11.2.2, avendo gli ausiliari chiarito che, benché descritta nel verbale operatorio una mastoidectomia semplice e indicato nel modulo di consenso un intervento di timpanoplastica chiusa, quest'ultima altro non è che l'associazione di mastoidectomia e miringoplastica, ma non certo una timpanoplastica aperta (come prospettato e denunciato dall'appellante).
17.6 Sul punto, peraltro, così come sugli ulteriori profili di doglianza, la motivazione con cui la sentenza impugnata ha escluso la rilevanza causale rispetto alla lesione del diritto all'autodeterminazione è, contrariamente a quanto prospettato in gravame, corretta e conforme ai citati esiti giurisprudenziali in materia, resistendo – in definitiva – alle critiche mosse dall'appellante, la quale si è limitata a ribadire la lesione del suddetto diritto (che considera integrare un danno-conseguenza), ma non anche gli specifici ed apprezzabili pregiudizi, diversi da quelli conseguenti alla lesione della salute, che da essa siano derivati.
17.6.1 Ciò, come detto, a valersi sia per la circostanza inerente alla sottoscrizione del consenso all'atto chirurgico nel novembre del 2015, che se non risulta firmato dal solo prof. nella CP_1 parte relativa alle informazioni mediche, tuttavia è dal sanitario sottoscritto nella parte generale e, in ogni caso, debitamente firmato (in tutte le sue parti) dall'appellante, la quale – pertanto – non può dolersi di alcuna omessa formale informativa (si veda all. 1 fascicolo;
né incide sul Pt_1
Part diritto all'autodeterminazione il fatto che il modulo prodotto dalla presenti la firma del prof.
assente in quello depositato dall'appellante, atteso l'identico contenuto dei documenti;
sia CP_1 per la risalenza della sottoscrizione rispetto all'intervento, ancora non rilevante sotto il profilo della autodeterminazione, ben potendo l'appellante decidere, nelle more, una revoca del consenso prestato ed a ciò non essendosi disposta.
25 17.7 Per vero, nell'articolare la censura, lamenta anche non esserle stati Parte_1 prospettati l'esito infausto dell'operazione o il pericolo di trovarsi esposta ad una sepsi meningea o alla perforazione della dura madre, sicché ritiene che anche in termini presuntivi dovesse ritenersi raggiunta la prova che non avrebbe scelto di prestare il consenso a fronte di una più corretta informazione in merito a dette complicanze.
17.7.1 Anche tale tesi risulta smentita dal fatto che le evenienze di insuccesso dell'intervento fossero indicate nel modulo di consenso, ma che, soprattutto, la perforazione della dura madre e la sepsi meningea non erano, invero, complicanze – secondo il coerente accertamento peritale –, diversamente rappresentando l'ubi consistam della condotta negligente del sanitario.
18. Conclusivamente, l'appello principale va integralmente respinto.
19. Residua l'esame dell'ulteriore motivo di impugnazione incidentale con il quale il prof. CP_1 ha lamentato l'erroneità della disposta condanna a suo carico delle spese processuali in omessa considerazione della parziale soccombenza dell'attrice in primo grado, data dall'accoglimento della domanda in misura sensibilmente ridotta rispetto alle formulate richieste, che avrebbe dovuto condurre alla integrale compensazione degli oneri.
19.1 Nei termini sopra riassunti, il motivo è infondato, giacché noto che, in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile di una domanda articolata in un unico capo (quale, in specie, quella risarcitoria avanzata da ) non dà luogo a Parte_1 reciproca soccombenza, che – diversamente - si configura solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass, SS.UU. n. 32061/2022).
19.1.1 Ciò posto, deve darsi atto che il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio sopra richiamato e, non ricorrendo ipotesi di reciproca soccombenza, ha regolato le spese processuali facendo di esse liquidazione “tenendo conto del valore della controversia (pari all'importo complessivamente riconosciuto come dovuto all'attrice)…”.
19.2 L'appellante contesta, altresì, in via subordinata, l'incongrua applicazione dei criteri di cui all'art. 4, comma 1 del d.m. n. 55\2014 con specifico riguardo alla indicazione delle caratteristiche, del valore dell'affare e dei risultati conseguiti: criteri, in applicazione dei quali, si sarebbe potuto e dovuto pervenire, a suo dire, ad una riduzione dei valori medi applicati, anziché ad un aberrante disposto doppio aumento.
19.2.1 Anche tale profilo di censura va disatteso.
26 19.2.2 Il D.M. n. 55\2014, e segnatamente l'art. 4, comma 1, nella formulazione applicabile alla fattispecie in esame al momento della liquidazione degli oneri processuali di primo grado, consente al giudice di liquidare i compensi professionali secondo un criterio di discrezionalità particolarmente ampio, tenendo conto di tutti i parametri indicati, tra i quali le caratteristiche,
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare, nonché i risultati conseguiti, prevedendo un aumento o una diminuzione dei valori medi delle allegate tabelle di cui deve tener conto.
19.2.3 In specie, il giudice di primo grado, nell'esercizio del potere discrezionale di cui sopra ha disposto l'aumento dei compensi, assolvendo all'unico obbligo cui era tenuto in termini di motivazione, dando coerente atto della complessità non solo delle affrontate questioni (in facto ed in iure), ma anche della istruttoria espletata.
19.2.4 Orbene, l'appellante si limita assertivamente a sostenere come la decisione adottata sia
“francamente aberrante”, ma non fornisce alcun apprezzabile motivo che possa indurre la Corte
a rivedere la ratio decidendi posta a fondamento del disposto aumento nel senso della contraria invocata riduzione dei compensi medi, risolvendosi in una mera petizione di principio (riferita al testo normativo) che, tuttavia, non può che comportare la declaratoria di inammissibilità del profilo di doglianza.
20. Il contestuale rigetto dell'appello principale e di quello incidentale impone di compensare interamente le spese del presente grado tra l'appellante principale e l'appellante incidentale, reciprocamente soccombenti. L'appellante principale, invece, deve essere condannata, in quanto soccombente (ed in assenza di ragioni che possano giustificare una compensazione anche solo parziale ai sensi dell'art. 92 c.p.c.), a rimborsare alla le Controparte_5 spese del presente grado, liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e delle attività processuali effettivamente svolte.
Spese compensate anche nel rapporto tra l'appellante principale e l'appellante incidentale con gli ulteriori appellati costituiti (le società di assicurazione), giacché l'assenza di domande rivolte dalla prima nei confronti delle compagnie assicurative e la mancata riproposizione della domanda di manleva da parte dell'appellante incidentale rappresentano circostanze che non consentono di ravvisare soccombenza, né di applicare il principio di causalità.
21. Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante principale e di quello incidentale - derivante dall'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002 - di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per gli appelli interamente rigettati.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo:
27 1. rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
2. rigetta l'appello incidentale proposto dal prof. CP_1
3. dichiara interamente compensate tra l'appellante principale e l'appellante incidentale, nonché nel rapporto tra questi e le ulteriori appellate e Controparte_3 [...]
, le spese del presente grado di giudizio;
Controparte_4
4. condanna l'appellante principale a rimborsare all'appellata Parte_1 [...]
le spese del presente grado di giudizio, liquidate in Controparte_5 complessivi € 10.060,00, oltre 15% per spese forfettarie ed oltre IVA e CAP come per legge;
5. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per gli appelli.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta mediante videoconferenza il giorno 8 luglio 2025.
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Antonietta Monaco Silvia Rita Fabrizio
28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
APPELLO D'CORTE D I L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere avv. Antonietta Monaco Consigliere ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 572\2022, trattenuta in decisione all'udienza del
23.04.2025 e promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Di Mattia, Cristian Carpineta, Parte_1 in forza di procura allegata all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
- appellante -
CONTRO rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Di Lizio, giusta procura allegata CP_1 alla comparsa di costituzione di primo grado
- appellato ed appellante incidentale -
- in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Ciccone, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
- , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Ferrari e Antonio D'Ovidio, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
- in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vitantonio Piemonte, in forza di
1 procura generale alle liti per atto a rogito Notaio allegata alla comparsa di costituzione in Per_1 appello
- appellate -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Chieti n. 236\2022, depositata in data
04.05.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, respinta ogni contraria istanza, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.
236/2022 emessa dal Tribunale di Chieti, Giudice Dott.Cozzolino nel giudizio recante il R.G. n.
642/2017, pubblicata il 4.5.2022 e notificata a mezzo PEC in data 5.5.2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure da aversi per qui integralmente riportate e per l'effetto condannare l e il dr. in solido tra loro, odierni Parte_2 CP_1 appellati, al risarcimento di tutti i danni come richiesti e specificati nel corso del primo grado di giudizio da aversi per qui integralmente richiamati e riportati e come quantificati nella comparsa conclusionale in complessivi €. 424.121,30 o nella somma minore ritenuta di giustizia e/o comunque, per i motivi suesposti, da liquidarsi in via equitativa per le singole voci di danno biologico (congruamente personalizzato), danno patrimoniale e danno per mancato consenso, al netto delle somme liquidate con la sentenza di primo grado (€. 25.678,63 per danno biologico, €.
5.000,00 per danno morale, €. 1.220,00 per danno patrimoniale) di cui si chiede pertanto la parziale riforma, e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli odierni appellati dinanzi al Tribunale di Chieti per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio”.
Per l'appellato ed appellante incidentale CP_1
“previa disponenda rinnovazione della C.T.U. medico legale, come richiesta in atti, contrariis reiectis, gradatamente così provvedere:*in via principale e in accoglimento del motivo sub1) dell'appello incidentale, assorbente di tutti gli altri motivi principali e incidentali, ritenere e dichiarare la infondatezza della domanda proposta dall'attrice e per conseguenza con totale riforma della sentenza appellata;
*in subordine, rigettare l'avverso appello principale, siccome infondato in fatto e in diritto;
*in caso di rigetto della conclusione sub1), in ogni caso e in accoglimento del motivo sub3) dell'appello incidentale, disporsi la integrale compensazione delle spese e competenze del primo grado di giudizio e, in ulteriore subordine, la rideterminazione dei compensi tenendo conto dei richiamati criteri. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio”.
Per l'appellata Controparte_5
2 “- dichiarare inammissibili e/o comunque infondate le domande svolte dall'appellante per tutte le ragioni su esposte e per l'effetto rigettare integralmente l'appello proposto dalla stessa avverso la sentenza n. 236/2022, emessa dal Tribunale Civile di Chieti il 04.05.2022. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Per l'appellata : Controparte_3
“In via principale, con riguardo al rapporto assicurativo, nella denegata ipotesi di conferma circa l'accertamento di una responsabilità risarcitoria del dott. confermare il capo della CP_1 sentenza del Tribunale di Chieti n. 236/2022 che ha riconosciuto la l'inoperatività della polizza di per tutti i motivi svolti in primo grado, assorbiti dal rigetto delle domande Controparte_3 attoree e riproposti in questa sede anche ex art. 346 c.p.c.; accertare e dichiarare comunque la operatività in primo rischio della polizza stipulata dall' e rigettare la domanda Controparte_6 di rivalsa svolta dall in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata;
Controparte_7
Sempre in via principale con riferimento al rapporto assicurativo tra il convenuto ed
[...]
accertare e dichiarare la inoperatività della polizza per tutti i motivi svolti. In via Controparte_3 subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande precedenti, accertare e dichiarare la sussistenza di tutti gli ulteriori limiti di operatività della polizza di cui al contratto prodotto e da considerarsi parte integrale dell'atto. In via subordinata e in surroga nei diritti del
Dott. sempre per il caso in cui venisse accertata una sua responsabilità, accertare e CP_1
Part dichiarare la responsabilità risarcitoria della e comunque il diritto del medico ad essere tenuto indenne dall' in forza del ccnl;
accertare e dichiarare infine la sussistenza Controparte_2 dei limiti di polizza, in particolare con riferimento alla violazione dell'obbligo di salvataggio e all'indennizzabilità della sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato; con vittoria di spese, competenze e onorari del presente grado, nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Per l'appellata CP_4
“- dato atto che la sentenza è passata in giudicato nei confronti del dott. per CP_1 quanto concerne la statuizione sul rigetto della domanda di garanzia;
- dato atto, senza accettazione del contraddittorio nei confronti del dott. che, nel caso dovesse costituirsi CP_1 riproponendo la domanda di manleva, l'esponente richiama integralmente le difese come formulate negli scritti difensivi di primo grado, da intendersi per qui richiamati e ritrascritti;
- dato atto che si rimette in merito alle domande formulate dall'appellante nei Controparte_4 confronti degli altri appellati;
per la denegata ipotesi di formulazioni di domande del dott. nei confronti di - accertare l'intervenuto passaggio in giudicato CP_1 Controparte_4 della sentenza n. 236/2022 pubblicata il 4.05.2022 in merito alla statuizione riguardante il rapporto processuale e sostanziale tra ed il dott. ; IN OGNI Controparte_4 CP_1
CASO (senza che ciò equivalga a remissione in termini del dott. né accettazione del CP_1
3 possibile contraddittorio); - dato atto del fondamento delle eccezioni formulate da
[...] volte a negare l'operatività della garanzia per intervenuta decadenza di Controparte_4 controparte e/o per le ulteriori inadempienze ed omissioni commesse;
- dato atto che la domanda attorea appare infondata per le ragioni in fatto e diritto sostenute dalle altre parti convenute direttamente coinvolte con la sig.ra - dato in ogni caso atto che il prof. nulla può Pt_1 CP_1 rivendicare nei confronti di per spese legali in forza della operatività della Controparte_4
Polizza RC;
- dato perciò atto della inutilità della chiamata in causa di Controparte_4 potendo il dott. assumere ogni determinazione all'esito del giudizio in cui v'è già CP_1 coinvolgimento della Garante per RC, tenuta in via prioritaria ed esclusiva al pagamento delle spese legali;
- dichiarare che alcuna somma è dovuta dall' - Assicurazione Spese Legali e CP_4
Peritali per le ragioni di cui all'atto di chiamata in causa avversario;
IN VIA SUBORDINATA - nel denegato caso in cui si dovesse ritenere fondata l'azione avversaria, e non decaduta la controparte per violazione dell'art. 1910 c.c., escludere ogni concorso ai sensi dell'art. 1917, Contr comma 3 c.c. e per l'effetto dichiarare la carenza di legittimazione passiva di;
IN VIA
ULTERIORMENTE SUBORDINATA - dichiarare sospesa ogni obbligazione di
[...]
Part
fin visto l'esito del radicando giudizio del dott. nei confronti della Controparte_4 CP_1
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA (MA CON RISERVA DI GRAVAME) - ritenere operante la garanzia nei limiti dei costi sostenuti per la chiamata in causa della ovvero nei limiti del massimale, sia per le spese attive che di Parte_3 soccombenza, e comunque in concorso con l'altra compagnia convenuta nel presente giudizio;
IN OGNI CASO - dichiarare liberata ed affrancata da ogni onere per Controparte_4 effetto della operatività della Polizza RC, e conseguentemente dichiarare e ritenere il prof CP_1 tenuto ad essere rimborsato a tale titolo esclusivamente dall' nei cui Parte_4 confronti riporre pretese restitutorie e/o risarcitorie a titolo di rimborso spese legali;
IN OGNI
CASO - con il favore delle spese ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfetario ex art. 13, co 10,
L. 247/2012”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La impugnata sentenza, in accoglimento della domanda proposta da nei Parte_1 confronti della e del prof. ha dichiarato la CP_5 Controparte_2 CP_1 responsabilità solidale dei convenuti nella causazione dei danni lamentati dall'attrice e conseguenti all'intervento di timpanoplastica all'orecchio sinistro eseguito dal prof. presso CP_1
l'Ospedale di nel febbraio del 2016, condannandoli al risarcimento dei danni, patrimoniali e Pt_2 non, dall'attrice stessa subiti.
1.1 I fatti di causa possono essere così brevemente riassunti.
4 esponeva che, sofferente già da anni di otite, si era rivolta alla Parte_1 CP_8 dell'Ospedale di Teramo per fuoriuscita di liquido acquoso dall'orecchio sinistro e le era stata diagnosticata perforazione della membrana timpanica richiedente intervento chirurgico;
per tale motivo, si era sottoposta, nel novembre del 2015, a visita dal prof. presso l'Ospedale di CP_1
il quale – in data 08.02.2016 – aveva effettuato intervento chirurgico di timpanoplastica;
Pt_2 dopo alcuni giorni e nel corso delle medicazioni, si era osservata la fuoriuscita dall'orecchio di liquido purulento e, dopo consulto specialistico, il prof. la sottoponeva, in data 21.03.2016 a CP_1 nuovo intervento di revisione, tuttavia non risolutivo, attesa la fuoriuscita di liquido bianco dall'orecchio a distanza di quindici giorni;
per questo, si recava a Piacenza e consultato il Prof. veniva da questo sottoposta a nuovo intervento chirurgico, in regime privatistico, con Per_2 perdita, all'esito, della funzionalità uditiva dall'orecchio.
Riteneva, pertanto, sussistere la responsabilità della e del prof. Controparte_5 sia per il pregiudizio biologico subito, ricondotto all'operato del prof. e CP_1 CP_1 conseguenza – viepiù - dell'assenza di consenso informato, avendo il prof. adottato la CP_1 tecnica chirurgica della timpanoplastica “aperta” e non già “chiusa” (indicata nel modulo di consenso) e non avendo l' chiarito i rischi collegati ai due interventi chirurgici Controparte_9 cui era stata sottoposta.
Quantificava i suddetti danni, dapprima, in € 304.121,30, successivamente integrando tale importo
(con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.) con l'ulteriore somma di € 120.000,00 a titolo di risarcimento per il mancato consenso informato.
I convenuti si costituivano negando la responsabilità, contestando il rapporto causale tra la condotta del professionista ed i danni lamentati dalla attrice, siccome diversamente riconducibili agli esiti dell'intervento eseguito presso la . Controparte_10
Il prof. altresì, chiedeva ed otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa le compagnie CP_1 assicuratrici la propria r.c. professionale a fini di manleva, le quali – nel costituirsi – eccepivano, sotto diversi profili, l'inoperatività delle rispettive polizze, in ogni caso insistendo per il rigetto della domanda proposta dalla attrice.
1.2 L'istruttoria si svolgeva con l'espletamento di prova orale e l'esperimento di CTU medico- legale collegiale.
2. All'esito, il Tribunale ha pronunciato la sentenza qui impugnata sulla base delle seguenti sintetizzate motivazioni.
In iure, premessa l'applicabilità al caso di specie della L. n. 24\2017, ha chiarito essere fondata la domanda risarcitoria sul duplice regime di responsabilità, contrattuale nei confronti dell'azienda sanitaria, ex artt. 1218 e 1228 c.c., ed extracontrattuale nei confronti del professionista, ex art. 2043
c.c..
5 In facto, ha condiviso gli esiti dell'accertamento tecnico peritale da cui è emerso che il prof. CP_1 proposto alla paziente un intervento chirurgico di timpanoplastica chiusa per la soluzione dell'otite cronica media con perforazione timpanica che l'affliggeva, nel corso dell'operazione, ledeva la dura madre per effetto di una probabile non idonea manovra chirurgica, cui conseguiva la comparsa di liquorrea pericolosa per l'alto rischio di sepsi meningea: lesione non risolta con il secondo intervento, tanto da richiedere il terzo intervento svoltosi a Piacenza con scelta terapeutica più invasiva (chiusura del dotto uditivo – petresectomia), ma più efficace ancorché determinante perdita dell'udito, seppur per sola compromissione della via aerea e rimasta, invece, conservata la componente uditiva nervosa ed ossea.
2.1 Il Tribunale, respinta la tesi dei convenuti in merito ad una condotta omissiva dell'attrice, la quale si sarebbe rifiutata (secondo i testi escussi) di sottoporsi a prescritte strette fasciature della regione mastoidea, siccome in ogni caso non risolutive della lesione subita, ha ritenuto, dunque, provata la condotta colposa tenuta dal prof. causalmente incidente sulle lesioni lamentate CP_1 dalla danneggiata, tanto più in assenza di prova, da parte dei convenuti stessi, solidalmente responsabili, della ricorrenza di esimenti di responsabilità, di caso fortuito o forza maggiore, di riconducibilità della grave lesione a causa loro non imputabile, e non reciso il nesso causale de quo dall'intervento effettuato, da ultimo, presso la struttura sanitaria in Piacenza, siccome necessario.
2.2 Le conclusioni di cui alla CTU sono state ulteriormente condivise quanto alla quantificazione dei danni, avendo gli officiati tecnici accertato una percentuale di invalidità permanente dell'attrice pari al 10% ed una inabilità temporanea assoluta per i giorni di ricovero per il secondo ed il terzo intervento e parziale per ulteriori periodi;
il Tribunale, sulla base delle tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano per l'anno 2021, non ancora adottata la tabella unica nazionale prevista ex art. 138 D.Lgs. n. 209\2005 come richiamata ex art. 7 L. n. 24\2017, è così pervenuto ad una liquidazione (inferiore rispetto alla pretesa) di complessivi: - € 25.678,63 per il danno biologico
(per inabilità permanente e temporanea) - con rivalutazione dall'anno 2021 e senza riconoscimento di interessi legali in assenza di prova del danno da ritardo maggiore di quello coperto dalla rivalutazione - e per la personalizzazione nei limiti del 15% del biologico, data l'esposizione a maggior stress nello svolgimento della attività lavorativa;
- di ulteriori € 5.000,00 a titolo di danno morale (liquidato in via equitativa) presunto in ragione della sofferenza patita;
- di
€ 1.220,00 a titolo di danno patrimoniale emergente (per i costi sostenuti e tempestivamente comprovati per la relazione medico-legale di parte).
Ha, di contro, respinto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante sul rilievo della carente incidenza, secondo CTU, delle lesioni sulla capacità lavorativa specifica e, in ogni caso, essendo stata provata dall'attrice solo una mera contrazione reddituale nell'anno 2016
6 rispetto al 2015, senza tuttavia indici certi di riconducibilità causale alle lesioni subite e non potendo ammettersi CTU contabile, a carattere meramente esplorativo.
2.3 Dichiarata l'ammissibilità della domanda risarcitoria per omessa e\o carente prestazione di consenso, come formulata dall'attrice nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., siccome connessa alle originarie spiegate domande e, in ogni caso, allegato il lamentato vizio nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, tuttavia ha fatto luogo al rigetto della predetta domanda, ritenendone l'infondatezza nel merito per non avere provato l'attrice che non si sarebbe sottoposta all'intervento del febbraio del 2016 se avesse saputo che la tecnica utilizzata sarebbe stata diversa
(timpanoplastica aperta, anziché chiusa come indicato nel consenso) o se avesse sottoscritto il consenso non già al momento del consulto specialistico del novembre 2015, bensì in data più prossima all'intervento stesso;
ha, inoltre, valutato irrilevante l'assenza di sottoscrizione del medico convenuto nel modulo di consenso per l'intervento del marzo del 2016.
2.4 Ha, inoltre, respinto le domande di manleva formulate dal convenuto prof. nei CP_1 confronti della Compagnie assicurative, ritenute fondate le eccezioni delle terze chiamate in ordine alla inoperatività delle rispettive stipulate polizze.
2.5 Da ultimo, ha condannato i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore della attrice, ivi ricomprendendo anche quelle sostenute per le CTP, e ponendo a loro carico – al 50% ciascuno – le spese di espletata CTU.
Ha condannato il convenuto prof. alla rifusione delle spese di lite in favore delle terze CP_1 chiamate in causa.
3. ha avversato la sentenza e, a fini di parziale riforma, l'ha censurata per i Parte_1 seguenti motivi:
a) erronea e\o insufficiente quantificazione del danno biologico temporaneo e permanente, in acritica adesione alle conclusioni di cui alla espletata CTU.
Chiede la revisione dei giorni riconosciuti a titolo di inabilità temporanea assoluta che avrebbero dovuto includere anche i giorni relativi al primo ricovero presso l' di Chieti e, comunque, CP_9 nella totale misura di 78 giorni come da valutazioni in CTP.
Lamenta, poi, l'incongruità della misura percentuale della invalidità permanente (10%) che non tiene sufficientemente conto degli effetti invalidanti dell'ipoacusia derivata e riverberantesi in maniera considerevole nella sfera esistenziale;
insiste per il riconoscimento di una percentuale di danno pari al 20% come indicato nella consulenza tecnica di parte;
b) insufficiente e\o inadeguata personalizzazione del danno biologico in omessa considerazione della modifica in pejus delle condizioni di lavoro, rilevante in termini di patito danno esistenziale da quantificarsi nella misura del 30% richiesto o, comunque, in misura più elevata rispetto al 15% riconosciuto;
7 c) insufficiente e\o inadeguata personalizzazione del danno biologico sub specie di danno morale e danno dinamico-relazionale, in omessa considerazione del pregiudizio costituito dalla condizione di sordità;
d) omessa e\o erronea valutazione del compendio istruttorio, documentale ed orale, ai fini del riconoscimento della risarcibilità del danno patrimoniale per lucro cessante, atteso l'accertamento della maggiore usura nell'attività lavorativa, tale da determinare una riduzione reddituale, comprovata dalle dichiarazioni fiscali in atti e ragionevolmente riconducibile alla ridotta capacità lavorativa per effetto della menomazione subita;
e) illegittimità del rigetto della domanda risarcitoria per irregolare prestazione del consenso, difettante (per entrambi gli interventi chirurgici presso l'Ospedale di , da un lato, della Pt_2 sottoscrizione del prof. nella documentazione prodotta da essa appellante, mentre CP_1
Part inspiegabilmente presente nelle produzioni della appellata dovendo così supporsi una firma apposta successivamente al rilascio del modulo di consenso all'appellante; dall'altro, indicante una prestazione altra e diversa rispetto a quella prescritta e, in ogni caso, privo della indicazione delle complicanze poi verificatesi in termini di perforazione della dura madre.
4. Si è costituito il prof. spiegando impugnazione incidentale per la riforma della CP_1 sentenza nella parte in cui ha statuito sulla sua responsabilità, in quanto immotivatamente resa in erronea, fallace e supina adesione alle conclusioni della espletata CTU, quanto alla dichiarata sussistenza del nesso causale tra la condotta professionale tenuta e la pretesa perdita dell'udito da parte dell'appellante, siccome diversamente riconducibile alla scelta operatoria del prof. Per_2 tale da interrompere qualsivoglia collegamento con gli esiti degli interventi già eseguiti e volti alla conservazione dell'integrità dell'organo poi lesionato e, pertanto, dell'udito.
4.1 Ha lamentato, altresì: - la nullità della CTU, avendo gli officiati tecnici ammesso di non aver analizzato parte dei documenti prodotti in giudizio (cartella clinica del ricovero a Piacenza e dell'intervento ivi eseguito dal prof. e essendosi essi rifiutati di analizzare il tema Per_2 dell'interruzione del nesso causale, apoditticamente affermando che la “petresectomia” fosse la soluzione più efficace per il problema della otoliquorrea;
- l'omessa risposta alle osservazioni dei
CTP; - la contraddittorietà dell'accertamento soprattutto con riguardo alla descritta complicanza costituita dalla fistola liquorale quale evenienza indicata, in letteratura scientifica, in percentuale intorno al 16% e ciononostante ricondotta a profili di imprudenza del curante, ad ogni buon conto, non denunciati dalla danneggiata che aveva contestato perizia e negligenza, da ciò conseguendo una pronuncia lesiva del petitum e della causa petendi.
Per quanto sopra, ha insistito per la rinnovazione della CTU.
4.2 Con ulteriore motivo formulato in via incidentale, ha contestato la regolazione delle spese di lite, di cui ha chiesto, in riforma, la compensazione in ragione della asserita parziale soccombenza
8 di , attesa la consistente riduzione della pretesa risarcitoria riconosciutale, o, in Parte_1 subordine, la rideterminazione tenendo conto dei criteri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. n.
55\2014, ovvero delle caratteristiche e del valore dell'affare, nonché dei risultati conseguiti idonei a giustificare una riduzione dei valori medi tout court applicati in specie e di cui, anzi, è stato operato aumento.
4.3 In subordine, ha comunque concluso per l'infondatezza dell'appello principale, di cui ha chiesto il rigetto. Part CP_
5. Si è costituita la instando per il rigetto dell'impugnazione Controparte_11 principale.
6. Si è costituita insistendo per il rigetto delle domande formulate Controparte_3 dall'appellante principale e per la conferma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto la domanda di manleva avanzata dal prof. reiterando le eccezioni ex art. 346 c.p.c.; CP_1 da ultimo, con le note di trattazione per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.04.2025, ha ribadito doversi accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza sullo specifico punto in assenza di appello incidentale proposto dal prof. CP_1
7. Si è costituita eccependo il giudicato nei confronti del prof. che non ha CP_4 CP_1 appellato la sentenza di rigetto della domanda di manleva, notificata, facendo a questa acquiescenza;
ha, ad ogni buon conto, riproposto tutte le difese ed eccezioni già formulate in primo grado volte a negare l'operatività della polizza stipulata con il professionista;
si è rimessa quanto alle domande formulate dall'appellante, di cui tuttavia ha dedotto l'infondatezza; ha viepiù formulato domande subordinate nei termini sopra già indicati.
8. La causa è stata trattenuta una prima volta in decisione all'udienza del 25.05.2023, per poi essere rimessa sul ruolo con ordinanza del 21.02.2024, con cui la Corte ha disposto nuova CTU, finalizzata ad integrare gli elementi su cui fondare la decisione sia sotto il profilo medico- specialistico che medico-legale, rilevando l'inadeguata risposta della CTU espletata in primo grado alle osservazioni mosse dai CCTTPP delle parti, altresì in omessa valutazione della completezza del consenso informato relativo all'intervento del febbraio 2016, ed ha designato un nuovo collegio peritale, cui sono stati sottoposti gli stessi quesiti già formulati in primo grado- ed ulteriori.
All'esito di plurime rinunce di diversi individuati professionisti, la Corte, con provvedimento del
22.05.2024, ha nominato, quali componenti del collegio peritale, il prof. ed il dott. Persona_3
Persona_4
Depositato l'elaborato peritale da parte dei Consulenti d'Ufficio, disposta trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.04.2025, la causa è stata trattenuta in decisione
9 con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a venti giorni per le comparse conclusionali ed a venti giorni per le memorie di replica.
9. Preliminarmente, la Corte rileva come non sia stato impugnato, dall'appellante incidentale il capo dispositivo di reiezione della domanda di manleva dallo stesso proposta nei CP_1 confronti delle compagnie di assicurazione chiamate in causa, e Controparte_3 CP_4
con conseguente passaggio in giudicato della statuizione de qua e delle rationes decidendi ad essa
[...] sottese.
10. Ciò posto, l'appello principale e quello incidentale sono infondati e vanno respinti.
11. Per sistematicità espositiva, va delibato, in primo luogo, l'appello incidentale e, segnatamente, il motivo con il quale il prof. ha censurato la sentenza nella parte in cui ha dichiarato CP_1 la sua responsabilità professionale nell'occorso.
Nel far ciò, non può prescindersi dagli esiti della Consulenza tecnica d'Ufficio, la cui rinnovazione
è stata disposta – così dovendo ritenersi superate le doglianze in ordine ai profili di nullità e\o invalidità della CTU espletata in primo grado - ritenendo fondati i rilievi mossi in ordine al carente esame, da parte dei Consulenti officiati dal Tribunale, della documentazione depositata in atti, alla omessa adeguata risposta alle osservazioni poste dai CCTTPP ed alla carente valutazione in ordine alla completezza del consenso informato relativo al primo intervento eseguito dal prof. nel febbraio del 2016. CP_1
Affidato l'incarico e sottoposti i quesiti ai consulenti da ultimo nominati (prof. e Persona_3 dott. , le conclusioni di cui all'elaborato, frutto di completi accertamenti sul Persona_4 piano medico-scientifico, coerenti – sia nel metodo che nel merito - con le risultanze delle indagini svolte, tenuto conto della documentazione posta a disposizione degli ausiliari, e sorrette da congrua ed adeguata motivazione, debbono essere condivise e vengono fatte proprie dal Collegio.
11.1 La CTU medico-legale, dando viepiù esauriente e convincente risposta alle osservazioni dei periti delle parti, invero ha:
11.2 - in risposta al primo quesito posto, chiarito le differenze tra timpanoplastica chiusa, timpanoplastica aperta, mastoidectomia semplice e miringoplastica e descritto le possibili complicanze;
in tal senso, ha spiegato che: a) la miringoplastica è la riparazione della membrana timpanica con eliminazione di soluzione di continuità tra il condotto uditivo esterno e la cassa timpanica;
tra le complicanze intraoperatorie vi è l'aspirazione della fascia autologa e l'abbondante sanguinamento;
le complicanze post-operatorie possono includere la medializzazione o la lateralizzazione del neotimpano (a seconda della tecnica interna o esterna utilizzata), obliterazione della membrana timpanica, conseguenze ulteriori date da cicatrici o persistenza di perforazione;
b) la mastoidectomia è l'apertura sistematica di tutti i gruppi cellulari della mastoide ed ha lo scopo di curare flogosi acute o croniche timpano-mastoide; può avere
10 complicanze intra-operatorie in termini di traumi ossiculari e cocleari, sanguinamento, lesione del nervo facciale e post-operatorie in termini di otorrea, paralisi del nervo facciale o vertigini;
c) la timpanoplastica chiusa è indicata nelle flogosi croniche che possono essere curate senza abbattere la parete posteriore del condotto uditivo;
le complicanze sono le stesse della mastoidectomia;
d) anche la timpanoplastica aperta consiste nella rimozione di una flogosi cronica, ma con interessamento (abbattimento) della parete posteriore ossea del condotto con o senza ripristino della continuità ossiculare e con ricostruzione della membrana timpanica (MT); le complicanze sono le stesse della mastoidectomia cui possono aggiungersene altre quali l'accumulo di cerume l'impossibilità di utilizzo di protesi acustica e la possibile deiscenza della ferita.
11.2.1 Ciò premesso, gli officiati consulenti hanno altresì precisato – ancorché con riferimento all'adeguatezza del consenso informato esplicitato da per l'intervento del Parte_1
08.02.2016 – che è ben vero che nel modulo di consenso si fa riferimento ad un intervento di timpanoplastica chiusa, mentre nel verbale operatorio viene descritta una mastoidectomia semplice, nondimeno questa discrasia non ha inciso sul consenso prestato, posto che “Dal punto di vista pratico, la timpanoplastica chiusa altro non è che l'associazione di una mastoidectomia e di una miringoplastica per via retroauricolare (o timpanoplastica di tipo I)” (pag. 42 CTU).
11.2.2 Se ciò, pertanto, da un lato esclude lo specifico lamentato vizio (dall'appellante principale) nella prestazione del consenso informato, non avendo operato il professionista con intervento di timpanoplastica aperta (come denunciato), dall'altro ha condotto gli ausiliari a definire indicato l'intervento eseguito, perché “la mastoidectomia era necessaria per le lesioni infiammatorie croniche mastoidee rilevate alla TC preoperatoria e la miringoplastica per la perforazione timpanica cronica” (ancora pag. 42
CTU).
11.3 - Dopo accurato esame della documentazione medica (verbale operatorio), ha valutato che l'intervento del febbraio 2016, di timpanoplastica chiusa con parziale abbattimento della parete posteriore del condotto uditivo esterno, non fosse di particolare difficoltà, ma che nel corso dell'operazione si sia verificata una problematica a livello della membrana meningea, una lesione della dura madre, che ha favorito l'otoliquorrea.
L'aver asserito, i tecnici, di non essere riusciti a definire quale sia stato il momento esatto in cui tale lesione si è verificata, in alcun modo influisce sull'obiettivo accertamento della otoliquorrea quale indubbia diretta conseguenza dell'intervento “sia dal punto di vista scientifico sia analizzando i criteri del nesso di causa”, non rilevando il fatto che si sia manifestata a distanza di alcuni giorni dalla operazione (pag. 62 CTU).
11.4 - Ha viepiù precisato che detta complicanza (la lesione della dura madre e non certo, secondo quanto argomentato dall'appellante incidentale, una fistola liquorale) non si potesse definire imprevedibile e\o inevitabile, non essendo sufficiente a tal fine che una complicanza
11 rientri astrattamente nel novero delle statistiche sanitarie, piuttosto dovendo considerarsi quale conseguenza di una condotta inappropriata del sanitario, giacché nel corso della mastoidectomia, seppure è possibile (benché non ricercabile) procedere a scoprire un piccolo tratto della dura madre (atto che, di per sé, non comporta complicanze), di contro avrebbe dovuto assolutamente evitarsi la lesione a ciò bastando il ricorso e l'utilizzo delle competenze professionali: ciò che invece, in specie, è avvenuto, così rivelandosi censurabile l'errore da ricondursi a colpa medica, da porsi in rapporto causale con l'intervento chirurgico e tale da aver provocato il peggioramento delle condizioni del paziente, non ricorrendo, pertanto, gli estremi della causa non imputabile di cui all'art. 1218 c.c. (pagg. 45 e 46 CTU).
Le espresse considerazioni non hanno trovato modifica all'esito delle osservazioni dei CTP del prof. limitatisi - secondo risposta fornita dai consulenti d'ufficio – a rappresentare la CP_1 meticolosità e le indubbie qualità professionali del professore ed a ribadire la poca collaborazione offerta dalla danneggiata, la quale sarebbe stata mal disposta al riposo post operatorio prescritto ed a sottoporsi a strette fasciature, tuttavia non avendo essi potuto far riferimento ad elementi certi per valutare la omessa compliante condotta della Pt_1
11.4.1 Sul punto, la Corte viepiù osserva come la doglianza espressa dall'appellante incidentale, secondo il quale tale riluttante comportamento della paziente sarebbe stata confermata dai testi escussi, invero si rivela inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi di cui alla sentenza impugnata per cui nessuna certezza sarebbe stata raggiunta in ordine alla utilità di quella asserita omessa condotta.
11.5 - Quanto alla necessarietà o meno della petresectomia sub-totale effettuata nell'aprile del
2016 presso la struttura sanitaria privata in Piacenza ad opera del prof. ha chiarito come, Per_2 seppur praticabile un intervento alternativo, costituito da un'ulteriore revisione (rispetto a quella già inefficacemente eseguita dal prof. nel marzo del 2016) con tentativo di chiusura della CP_1 breccia, tuttavia detto intervento presentava margini di rischio molto elevati, senza garanzia di riuscita sia perché foriero di possibili infezioni, sia perché tale da non assicurare il recupero della funzionalità uditiva già in parte compromessa (l'ipoacusia era, infatti, riferita dalla e Pt_1 riportata come tale nella scheda di anamnesi del ricovero presso la Casa di Cura di Piacenza), sì da rendere la petresectomia l'intervento “più percorribile e con rischi minori” (pag. 43 CTU).
11.5.1 Ora, proprio quest'ultima questione si rivela di particolare interesse e necessita di approfondimento, posto che l'appellante incidentale contesta l'attribuzione della responsabilità a suo carico, sostenendo l'insussistenza, o meglio, la interruzione del nesso causale tra gli interventi da lui effettuati e quello eseguito dal dott. nella clinica di Piacenza cui, in via esclusiva, va Per_2 ricondotta la lesione della funzionalità dell'organo uditivo, invece in precedenza conservato, tanto più data la possibilità di interventi non demolitivi e meno aggressivi.
12 11.5.2 Le argomentazioni a sostegno della specifica censura si rivelano, tuttavia, sostanzialmente prive di pregio, non potendo la Corte prescindere:
a) in facto, dalle risposte date dagli officiati CTU alle osservazioni dei CTP del prof. CP_1 anzitutto smentendo trattarsi in specie di fistola liquorale (elettivamente trattabile per via transmastoidea con intervento di plastica di chiusura – si vedano osservazioni prof. pagg. Per_5
2 e 3 e osservazioni Dott. pagg. 4 e 5), diversamente discutendosi di lesione della Per_6 membrana meningea per la quale era indicato l'intervento di petresectomia sub totale, tanto più in un quadro clinico (come riferito dalla stessa già deponente per una ipoacusia sinistra. Pt_1
b) in iure, precisando quanto segue: la Suprema Corte, anche di recente (Cass. n. 25825\2024), ha statuito che lo scrutinio della responsabilità professionale in capo ai sanitari va condotto, ai fini dell'accertamento del nesso causale, sulla base del c.d. giudizio controfattuale, dovendosi chiedere se l'intervento conservativo non eseguito (e qualificabile in termini di condotta alternativa: in specie, l'ulteriore revisione per la chiusura della breccia meningea non privilegiata dal prof. Per_2 avrebbe evitato i danni permanenti al paziente e non già se tale intervento avrebbe sortito effetti benefici per l'interessato guarendolo dalla patologia.
Per meglio dire, l'evento concretamente verificatosi deve essere messo in relazione con la condotta alternativa per indagare se, perseguendo questa, quel danno fosse evitabile. In caso di risposta positiva (e tanto prospetta l'appellante incidentale, prof. , allora non si può CP_1 affermare la sussistenza del nesso eziologico (in particolare, con i precedenti interventi).
11.5.3 Il principio di cui sopra, tuttavia, è solo astrattamente applicabile alla fattispecie per cui è causa, non configurandosi alcuna interruzione del nesso causale tra la condotta del prof. e CP_1
l'evento lesivo costituito dalla perdita funzionale dell'organo uditivo (per effetto dell'ulteriore intervento cui l'appellante è stata sottoposta dal dott. : interruzione che, invero, si ha solo Per_2 allorché la causa sopravvenuta, id est l'intervento eseguito dal prof. innesti un rischio Per_2 nuovo e radicalmente esorbitante rispetto a quello originario attivato dalla prima condotta (Cass.
Pen. n. 3312\2016).
Mentre, nel caso di specie, la persistenza dell'otoliquorrea meningea, causata dalla breccia cerebrale (accertata e riconducibile alla condotta imprudente, negligente e colposa del prof.
, metteva a serio rischio di vita la paziente per la potenzialità letifera connessa alla alta CP_1 probabilità di gravi infezioni, sicché il rischio ulteriore (calcolato ed oggetto di specifica ed esaustiva informativa) della perdita dell'udito per l'intervento di petresectomia sub totale era certamente a ciò preferibile, in quanto volto non già e non solo alla soluzione della problematica, ma anche e soprattutto ad evitare aggravamenti ulteriori della condizione clinica già di per sé più che pericolosa.
13 11.5.4 Da ultimo, va fatto anche richiamo al principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p. che, in tema di responsabilità civile, regola il nesso causale e per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio".
Ed in applicazione dei suesposti principi, non può che concludersi per l'esistenza di un nesso causale rispetto al quale non si è data alcuna soluzione di continuità tra gli interventi effettuati dal prof. e quello del prof. giacché la lesione funzionale dell'organo uditivo altro non è CP_1 Per_2 che riconducibile all'antecedente colposo costituito dalla lesione della breccia cerebrale cui ovviarsi - al fine di evitare pregiudizi anche più rilevanti quoad vitam – con la scelta operata dal
Prof. Per_2
11.6 Sotto tale profilo, pertanto, l'appello incidentale non può trovare accoglimento.
12. Può ora procedersi al vaglio dei motivi di appello principale che possono essere congiuntamente trattati, attenendo alla contestata valutazione e quantificazione delle singole voci di danno al cui risarcimento si è fatto luogo.
12.1 Vengono in rilievo, ancora, gli esiti della CTU cui è stato demandato, in tale grado di giudizio, di accertare dette voci di danno, la congruità delle spese mediche sostenute, nonché di verificare l'eventuale incidenza della lesione sulla capacità lavorativa della danneggiata.
12.2 Quanto alle conseguenze di ordine permanente, consistite in “sordità monolaterale”, esse sono state valutate, sulla base dei principali barémes di riferimento per la valutazione medico- legale del danno alla persona, nella misura di 10 punti percentuali, con le seguenti precisazioni:
“La percentuale proposta deve essere considerata alla stregua di “maggior danno” rispetto agli esiti che comunque si sarebbero delineati anche in caso di corretta gestione diagnostico-terapeutica della patologia flogistico-infettiva in discussione. Una gestione operativa della patologia ORL avrebbe comunque determinato un indebolimento anatomo-funzionale dell'organo dell'udito, potendovi attribuire una percentuale complessiva attesa pari a 3 punti percentuali (tre-quattro) circa. Il maggior danno biologico, ovvero la differenza tra la quota di danno menomativo totale e il danno menomativo atteso in caso di condotta medica adeguata, è dunque valutabile in misura complessivamente pari a 7 (sette) punti percentuali;
situandosi tra i 3 (tre) punti percentuali attesi e i 10 (dieci) punti percentuali attualmente riscontrati”.
12.3 Quanto alla inabilità temporanea assoluta e parziale, la CTU ha ritenuto attribuibili alla malpractice medica i seguenti periodi:
14 - giorni 20 di inabilità temporanea totale;
- giorni 20 di inabilità temporanea parziale al 75%;
- giorni 20 di inabilità temporanea parziale al 50%;
- giorni 30 di inabilità temporanea parziale al 25%.
12.4 Da questa complessiva valutazione, frutto di indagine medico-legale coerente nel metodo e nel merito e condotta sulla base della documentazione prodotta e tenuto conto del tipo di patologia, dei trattamenti eseguiti e della evoluzione clinica, la Corte non ha motivo di discostarsi.
13. Ciò posto, lamenta, in primo luogo, l'erroneità della valutazione percentuale Parte_1 dei postumi permanenti, a suo dire riduttiva rispetto al pregiudizio patito, ma le argomentazioni a sostegno della censura sono meramente assertive e non idonee a contrastare non solo le conclusioni cui era pervenuto il primo giudice condividendo gli esiti della relazione tecnica espletata in quella sede, ma neppure alle conclusioni di cui alla Ctu espletata in tale grado, come fondata sui principali barémes di riferimento a contestazione dei quali non viene proposta alcuna diversa lettura o interpretazione avente base scientifica o più latamente tecnica.
13.1 Oltre a ciò, va osservato come gli officiati consulenti abbiano qualificato il danno subito dall'appellante principale in termini di “maggior danno biologico”, così pervenendo ad una valutazione percentuale addirittura inferiore rispetto a quella del primo grado: valutazione che la
Corte, tuttavia, non può, se non incorrendo in vizio di ultrapetizione, in alcun modo prendere in considerazione, in assenza di gravame incidentale dei soccombenti in punto di quantum.
13.1.1 A tal proposito, va richiamato e condiviso il principio enunciato dalla Suprema Corte nei termini che seguono: “Se una sentenza di condanna al risarcimento del danno viene impugnata dal soccombente soltanto nella parte in cui se ne afferma sussistere la responsabilità, incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice del gravame il quale, senza modificare le statuizioni sulla responsabilità, modifichi la quantificazione del danno”. (Cass. n. 18160\2012).
Il principio de quo trova, in specie, piena applicazione, giacché, da un lato, la non ha CP_5 proposto appello incidentale, e, dall'altro, il prof. ha impugnato la gravata sentenza solo CP_1 nella parte in cui è stata affermata la propria responsabilità, ossia esclusivamente sotto il profilo dell'“an debeatur”.
13.1.2 Il danno da inabilità permanente, pertanto, resta fermo nella liquidazione base operatane in primo grado in misura pari ad € 16.633,00.
13.2 Per l'inabilità temporanea assoluta e parziale, valgano le seguenti considerazioni: rispetto alla valutazione di cui al primo grado, con l'espletata CTU in tale grado di giudizio all'appellante è stato riconosciuto un diverso periodo di ITA pari a giorni venti, anziché nove e, sotto tale profilo, la specifica doglianza potrebbe essere fondata;
nondimeno, la ITP al 50% è stata ridotta a giorni venti, anziché trenta.
15 13.2.1 Procedendosi, quindi, con la quantificazione del danno da lesione temporanea del bene della salute secondo i periodi individuati in CTU (condivisa dalla Corte) e sulla base delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2021 (le stesse prese a riferimento in primo grado) e del valore di liquidazione di € 99,00 pro\die, comprensivo delle componenti per danno biologico/dinamico- relazionale e per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile e, in specie, esaustivo, si perviene ad un totale di € 4.927,50, importo inferiore a quello liquidato dal giudice di prime cure, il quale ha – peraltro – omesso alcuna specifica indicazione proprio dell'adottato valore di liquidazione pro\die, limitandosi all'indicazione dei giorni e delle percentuali di inabilità, nonché del complessivo totale riconosciuto in favore di e così Parte_1 impedendo alla Corte un compiuto vaglio in merito.
13.2.2 Pertanto, se – con evidenza – atteso l'esito dei rinnovati calcoli, non vi è luogo ad accoglimento dello specifico profilo di censura con cui si è chiesta la riliquidazione in melius di tale voce di danno, la Corte neppure può liquidare in pejus gli importi già riconosciuti (all'esito dell'accertata inferiore quantificazione) e ciò per le ragioni già espresse con riferimento al danno biologico permanente, tenuto conto dell'omessa impugnazione incidentale anche sul punto.
13.2.3 Conclusivamente, anche il danno da inabilità temporanea rimane fermo nella misura liquidata in primo grado e per € 5.696,25.
14. Contesta, viepiù, l'appellante la riconosciuta “personalizzazione” del danno biologico in misura del 15%, anziché in misura del 30%, quale percentuale più congrua avuto riguardo al danno esistenziale subito e riverberantesi, per l'incidenza dei fattori stressogeni in ambito lavorativo legati alla ipoacusia, sulla qualità di vita e sulla condizione psicofisica.
14.1 La sostanziale questione posta è la ripercussione degli esiti del danno subito sull'espletamento dell'attività lavorativa e, a tal proposito, gli officiati tecnici, in elaborato, hanno accertato che la danneggiata può continuare la precedente attività lavorativa, resa più complessa per il maggior impegno e concentrazione richiesti nel contatto con i terzi.
Nei suddetti termini, seppur ritenuto “che la condizione di si situi sul “crinale” tra un Parte_1 significativo, importante, danno alla cenestesi lavorativa, ricevendo dal lavoro complessivo certamente carattere di maggior usura, ed una lieve effettiva riduzione dell'insieme dei gesti lavorativi tipici della professione” (pagg. 52 e
53 CTU), tuttavia gli ausiliari hanno affermato trattarsi in specie di danno da lesione alla
“cenestesi lavorativa”, consistente nella maggiore fatica e difficoltà nello svolgimento del lavoro.
14.2 Ciò posto, la Corte condivide e fa proprio il consolidato orientamento giurisprudenziale, a mente del quale “il danno da lesione della cenestesi lavorativa, di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento, dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza
16 dell'individuo” (si vedano, Cass. n. 20312\2015, n. 12572\2018; n. 17411\2019; ord. n.
16628\2023).
Il danno alla cenestesi lavorativa, quindi, è la compromissione della sensazione di benessere provata dal lavoratore nello svolgimento dell'attività lavorativa.
Nel caso di specie, la maggiore stancabilità della deducente, la necessità di attingere anche a "energie di riserva" per svolgere le attività lavorative abituali , il maggior sforzo necessario per compiere le medesime attività svolte prima del sinistro, rappresentano una lesione del bene salute e come tale il danno va liquidato omnicomprensivamente, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto.
14.3 Ebbene, tale principio ha trovato coerente applicazione nella gravata sentenza, nella quale si è data rilevanza risarcitoria proprio alla indiscussa “cenestesi lavorativa” con la riconosciuta personalizzazione pari al 15% del danno biologico.
14.4 Nondimeno, l'appellante – come detto – postula un ulteriore aumento personalizzante fino a pervenire ad una misura del 30% e riconduce tale istanza alla sussistenza di asseriti e trascurati danni “psichici, morali, esistenziali e dinamico-relazionali”, in ogni caso sempre riferiti ai condizionamenti quotidiani in ambito lavorativo.
14.5 Anzitutto, a fronte dei confusi richiami, in gravame, a varie tipologie di danno, è opportuno svolgere alcune considerazioni di ordine generale circa i criteri da seguire nella liquidazione
(necessariamente equitativa) dei danni non patrimoniali, emergenti dalla evoluzione giurisprudenziale successiva ai noti arresti nomofilattici noti come sentenze di SA RT (Cass.
S.U. nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell'11/11/2008).
Queste ultime avevano sancito l'unitarietà e onnicomprensività del danno non patrimoniale, nelle diverse dimensioni anatomo-funzionale, dinamico-relazionale e morale, ed al di là del nomen iuris attribuito.
A tale carattere unitario è stato adeguato lo strumento utilizzato nella pratica per monetizzare tali danni, costituito dalle Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile presso il Tribunale di Milano, le quali – nelle versioni successive al 2008 – determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno da invalidità permanente, tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di danno morale, liquidata invece separatamente nei sistemi tabellari precedenti. Più precisamente, esse individuano il nuovo valore del c.d. punto partendo dal valore-punto delle tabelle precedenti (relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale: c.d. danno biologico permanente), aumentato al fine di inserire nel valore di liquidazione medio anche la componente di danno non patrimoniale relativa alla sofferenza soggettiva (c.d. danno morale), con previsione di ulteriori percentuali
17 massime di aumento personalizzato cui fare ricorso per adeguare la singola liquidazione alle peculiarità del caso concreto sotto il profilo del pregiudizio dinamico-relazionale.
La correttezza del ricorso a simili tabelle è stato via via confermato dalla Corte nomofilattica, con ulteriori e stringenti precisazioni quanto alla personalizzazione del danno, cui procedersi, da parte del giudice solo in presenza di specifiche circostanze di fatto idonee a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle tabelle e dando adeguata motivazione circa la sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una più ricca considerazione in termini monetari (Cass. n. 11754\2018; n. 2788\2019).
14.6 Un elemento di crisi di tale sistema tabellare è emerso a seguito dell'affermazione giurisprudenziale – da ritenersi ormai consolidata – della persistente diversità ed autonomia del danno morale e della sua non assimilabilità ontologica al danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo, al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (si vedano, ad esempio,
Cass. 910/2018; 28989/2019), compenso tuttavia tabellarmente conglobato nel valore punto finalizzato al risarcimento del danno non patrimoniale.
14.7 Gli esiti (ancora attuali) della evoluzione giurisprudenziale sono stati efficacemente compendiati in forma di decalogo dall'ordinanza 7513/2018 con la quale la Corte di legittimità ha riassunto i principi espressi dai numerosi precedenti sotto forma di decalogo:
“1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale.
2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria.
3) 'Categoria unitaria' vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad
i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.).
4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici.
5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio.
6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione
d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i
18 pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale).
7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico- legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n.
124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di 'danno non patrimoniale', distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello 'morale').
10) Il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico- relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria”.
14.8 In questo contesto interpretativo, la Corte di legittimità, con la sentenza n. 25164\2020, ha affrontato «tre delicate questioni di diritto, di rilievo nomofilattico, e cioè:
a) la corretta individuazione, anche ai fini della determinazione del quantum debeatur risarcitorio, dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno alla salute e della relativa motivazione;
b) la corretta individuazione dei presupposti per il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale, della relativa prova e della relativa motivazione;
c) la corretta individuazione dei confini tra la personalizzazione del danno alla salute e la liquidazione dei pregiudizi morali non aventi fondamento medico-legale».
14.8.1 La prima questione è stata risolta confermando che la personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso
19 concreto, della «incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali» (come si esprime l'attuale testo dell'art. 138 d.lgs. 209/2005). La Corte conferma, cioè, il proprio «più recente insegnamento» che àncora i presupposti della personalizzazione alla ricorrenza di «circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno».
14.8.2 Anche in ordine alla seconda questione la sentenza in esame ha confermato l'orientamento secondo cui, benché il danno morale non possa ritenersi in re ipsa, ai fini del suo accertamento, trattandosi di un danno immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume un rilievo determinante, sicché il danneggiato deve allegare i fatti costitutivi del diritto al risarcimento, «con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta,
l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione», ma, sul piano della prova, è possibile ricorrere al ragionamento probatorio fondato sulle massime di esperienza. Del resto, si tratta dello stesso ragionamento posto alla base del sistema tabellare, a mente del quale ad un certo tipo di lesione corrispondono determinate menomazioni dinamico relazionali, sulla scorta dell'id quod plerumque accidit. Ed anche sul versante del danno morale un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale al suo accertamento «quale autonoma componente del danno alla salute (così come di qualsiasi altra vicenda lesiva di un valore/interesse della persona costituzionalmente tutelato: Corte costituzionale n. 233 del 2003) è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa».
14.8.3 La terza questione è stata risolta dalla sentenza in esame - nonostante la conferma della ontologica differenza ed autonomia del danno morale rispetto al danno biologico e nonostante l'affermazione della erroneità, in linea di principio, delle tabelle milanesi laddove conglobano nel valore punto i risarcimenti concernenti il danno biologico e quello morale - facendo salvo il ricorso alle predette tabelle quale criterio equitativo uniforme (applicato dalla medesima sentenza nel decidere nel merito la causa dopo la cassazione parziale della sentenza ivi impugnata nelle parti in cui aveva riconosciuto indebitamente una percentuale di personalizzazione ed aveva liquidato una separata somma a titolo di danno morale), ma con la precisazione operativa per cui
«nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
20 2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico- relazionale;
4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento ... del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni» (principio, questo, che ha trovato conferma anche nella recente ordinanza della Suprema Corte n. 7892\2024).
14.9 Tanto premesso, tralasciando ogni considerazione in ordine al fatto che, in specie, la personalizzazione (quella riferita alla c.d. cenestesi lavorativa) è stata erroneamente calcolata nella sentenza impugnata sull'intero importo liquidato a titolo di danno biologico, sia temporaneo, che permanente e, quanto a quest'ultimo, sia sulla «quota» riferita al danno biologico strettamente inteso, sia su quella riferita al danno morale o sofferenza soggettiva e preso atto che nessuna delle parti ha censurato la mancata separata liquidazione (previo scorporo dell'incremento del punto base tabellare di cui si è detto) del danno morale, la Corte in ogni caso non ritiene che ricorressero e ricorrano presupposti per il postulato aumento della personalizzazione, per due ordini di ragioni.
14.9.1 Il detto aumento, invero, viene dall'appellante principale ricondotto, da un lato, alla riduzione dell'efficienza lavorativa, ma è proprio in detti termini che il pregiudizio è stato considerato ai fini della personalizzazione, sicché in assenza di ulteriori allegazioni e prove, rispetto a quelle già valutate, la doglianza si rivela priva di pregio.
14.9.2 Quanto agli ulteriori ed asseriti trascurati pregiudizi alle attività personali e relazionali
(ancorché meramente citati in gravame e prospettati rilevanti in termini di “danno esistenziale”), giova precisare come di questi sia già espressione il grado di invalidità permanente, non rappresentando essi conseguenze dannose anomale e peculiari, quanto piuttosto conseguenze normali ed indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit, ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità – ipoacusia - non potrebbe non subire, costituendo l'ubi consistam del danno biologico “standard”.
14.10 Sotto entrambi i profili, pertanto, il motivo di gravame non può essere accolto, diversamente integrandosi una inammissibile duplicazione risarcitoria.
21 15. Nel censurare, poi, la sentenza nella parte in cui le è stato liquidato in via equitativa il danno morale in misura pari ad € 5.000,00, postula un diverso e maggiore Parte_1 aumento percentuale sino al 30% a detto titolo, sostenendo essere stato del tutto trascurato il danno dinamico-relazionale patito e sempre riferito alla attività lavorativa espletata.
15.1 Le medesime considerazioni già svolte in precedenza vanno qui reiterate: anche tale censura, infatti, va respinta, sia in quanto confusamente ricondotto il suddetto danno al patimento dinamico-relazionale, sia perché, nella parte in cui si fa riferimento alla grave sofferenza interiore, questa è meramente allegata, ma neppure presuntivamente provata in misura ulteriormente eccedente quella già ritenuta desumibile dal decidente (sempre all'esito di un giudizio presuntivo), dalla tipologia delle lesioni, dal loro trattamento e dalla gravità dei postumi residuati.
16. Avuto, poi, riguardo al danno patrimoniale, l'appellante si duole del fatto che tale voce di danno le sia stata negata con riferimento alla diminuzione di reddito, sostenendo che i consulenti officiati in primo grado, pur affermando che il pregiudizio patito non abbia inciso sulla capacità lavorativa specifica, , tuttavia non avrebbero affatto escluso il danno patrimoniale, avendo posto “particolare enfasi sugli effetti usuranti della continuativa sottoposizione a fattori di stress e rumorosità sul lavoro per una persona ipoacusica” (così in gravame, pag. 12).
Per questo, ritiene doversi far luogo – in riforma della sentenza – al riconoscimento del danno patrimoniale come richiesto, risultando provata la riduzione del proprio reddito dal raffronto delle dichiarazioni fiscali prodotte (2015 e 2016).
16.1 Giova preliminarmente osservare come qualsivoglia argomentazione utilizzata nella relazione peritale di primo grado debba neecessariamente intendersi superata dall'espletamento della nuova consulenza in tale grado di giudizio. Ad ogni modo quelle consideraioni dei TT (cui l'appellante fa riferimento anche nell'ultima comparsa conclusionale, benché fattosi luogo a rinnovazione del mezzo istruttorio), non si pongono in alcun modo in contraddizione con gli obiettivi esiti dell'accertamento nel senso della insussistenza del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, anzi di questi sono confermativi, avendo i primi officiati ausiliari (benché anche quelli nominati dal Collegio) rilevato solo usura e fatica nello svolgimento dell'attività lavorativa da parte dell'appellante.
16.2 Ciò detto, in ogni caso la censura è inammissibile prima ancora che infondata.
16.3 La sentenza qui gravata, invero, fonda il rigetto della specifica domanda volta al risarcimento del danno patrimoniale su due distinte rationes decidendi.
Il primo giudice ha ritenuto, infatti, non provata la riconducibilità causale alle lesioni subite della contrazione reddituale risultante dalla prodotta dichiarazione fiscale per l'anno 2016 rispetto all'anno 2015 e ciò anche all'esito della espletata istruttoria orale;
ha poi richiamato le
22 affermazioni dei TT sull'incidenza delle lesioni subite da non già sulla Parte_1 capacità lavorativa specifica, ma sulla maggiore usura e fatica nell'espletamento dell'attività (la cenestesi lavorativa di cui già in precedenza si è detto).
16.4 Orbene, la doglianza proposta dall'appellante non si confronta con la prima delle due rationes decidendi – che assume senza dubbio portata decisoria autonoma - essendo limitata a contrastare il giudizio espresso dai Consulenti d'Ufficio (peraltro, come detto non rilevante e comunque superato) e senza nulla opporre o contestare in ordine alla reputata carente prova del nesso causale tra la deminutio patrimoniale, asseritamente dimostrata solo per il dato oggettivo emergente dalle due prodotte dichiarazioni fiscali coeve al sinistro, ed il danno subito.
16.4.1 Al riguardo, deve osservarsi come la Suprema Corte, con consolidato indirizzo cui va data continuità, ha affermato che “Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata,
l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza” (Cass. n. 18641\2017 e, in senso conforme, Cass. Ord. n.
18119\2020).
16.5 E' proprio dall'applicazione del richiamato principio alla fattispecie per cui è causa che discende l'inammissibilità della censura che, ad ogni buon conto, è viepiù infondata.
16.5.1 In primo luogo, giacché, condivisa la motivazione resa dal primo giudice in ordine alla impossibilità di ricondurre alle lesioni la riduzione di reddito documentata con le dichiarazioni fiscali, va invero ulteriormente rilevato come quella produzione fiscale, circoscritta a limitato periodo, non comprova contrazioni reddituali in anni successivi al fatto, posto che il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica è futuro, e tanto la rende inidonea ai fini della valutazione sufficientemente approfondita di eventuale incidenza sul reddito prodotto in quanto priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che possano far ritenere assolto, dalla danneggiata, l'onere della prova dell'invocato danno da lucro cessante con riferimento al quantum debeatur.
16.5.1 In secondo luogo, giacché con riferimento all'ulteriore ratio (peraltro inutilmente contrastata per quanto già evidenziato al punto 16.1), è risultata carente anche la prova in ordine all'an debeatur del lamentato pregiudizio.
17. Da ultimo, l'appellante contesta l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha negato il risarcimento del danno conseguente all'irregolare prestazione del consenso informato, ribadendo che esso – per entrambi gli interventi eseguiti dal prof. - sarebbe stato raccolto CP_1 in modo scorretto, in quanto privo della sottoscrizione del medico;
descrittivo di un eseguendo
23 intervento di timpanoplastica “aperta”, anziché “chiusa”; sottoscritto, quanto all'intervento del febbraio 2016, in periodo molto precedente all'intervento medesimo (nel novembre 2015).
17.1 Quanto alla carente firma del medico, sottolinea l'omessa considerazione delle emerse gravi Part anomalie, giacché in particolare il modulo prodotto in giudizio dalla (per l'intervento del febbraio 2016) risulta, invece, sottoscritto anche dal prof. CP_1
17.2 Con riferimento alle ulteriori doglianze, contesta l'illogicità e l'apoditticità della motivazione resa dal primo giudice, il quale l'avrebbe gravata dell'onere di provare che, conosciuti i diversi termini dell'intervento e sottopostole il modulo in momento più prossimo all'operazione, ella non avrebbe prestato il consenso.
17.3 Il mezzo di censura è complessivamente infondato e va respinto.
17.4 Tralasciando gli aspetti processuali relativi alla qualificazione (come mutatio o mera emendatio libelli) della domanda risarcitoria in questione, e cioè pur dando per scontata l'ammissibilità della Part stessa come dichiarata nella gravata sentenza e qui contestata dall'appellata la quale, tuttavia, atteso l'esplicito rigetto della relativa formulata eccezione (esclusone il rilievo d'ufficio), era onerata della formulazione di gravame incidentale sul punto, non proposto, deve rilevarsi che
è ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (si vedano, ad esempio,
Cass. n. 19199/2018 e n. 28985/2019), secondo cui la violazione da parte del medico del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni:
a) un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente - sul quale grava il relativo onere probatorio - se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi al trattamento sanitario;
b) un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione ogni volta che a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (e, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute.
Pertanto, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la lesione del diritto alla salute o la violazione del diritto all'autodeterminazione:
i) nel primo caso “l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico anche correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - che, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso” (così, da ultimo, Cass. ord. 24471/2020);
ii) nel secondo caso, invece, l'omessa o insufficiente informazione preventiva è di per sé idonea a compromettere l'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento
24 sanitario. Tuttavia ciò non è sufficiente per potere accertare un concreto diritto a contenuto risarcitorio: “anche nel caso in cui venga allegata la violazione del diritto alla autodeterminazione, l'onere allegatorio del danneggiato non può ritenersi esaurito, in quanto, escluso qualsiasi esonero fondato sul danno in re ipsa (non essendo dato confondere la lesione del diritto, con le conseguenze pregiudizievoli che in concreto da esso derivano), è indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito” (così, ancora, l'ordinanza da ultimo citata).
In sostanza, cioè, la astratta capacità plurioffensiva della mancata acquisizione del consenso informato - potenzialmente idonea a ledere due diversi interessi sostanziali – è suscettibile di tradursi in diritti risarcitori solo “qualora sia fornita la prova che dalla lesione di ciascuno di essi siano derivate specifiche e distinte conseguenze dannose” (così anche Cass. 28985/2019).
17.5.1 principi di cui sopra vanno calati nella fattispecie per cui è causa e la Corte rileva, anzitutto, che non sussiste la lesione del diritto all'autodeterminazione, dedotta in termini di errata informazione circa la tecnica chirurgica dell'intervento eseguito: la questione, nei termini indicati
è stata già affrontata ai precedenti punti 11.2.1 e 11.2.2, avendo gli ausiliari chiarito che, benché descritta nel verbale operatorio una mastoidectomia semplice e indicato nel modulo di consenso un intervento di timpanoplastica chiusa, quest'ultima altro non è che l'associazione di mastoidectomia e miringoplastica, ma non certo una timpanoplastica aperta (come prospettato e denunciato dall'appellante).
17.6 Sul punto, peraltro, così come sugli ulteriori profili di doglianza, la motivazione con cui la sentenza impugnata ha escluso la rilevanza causale rispetto alla lesione del diritto all'autodeterminazione è, contrariamente a quanto prospettato in gravame, corretta e conforme ai citati esiti giurisprudenziali in materia, resistendo – in definitiva – alle critiche mosse dall'appellante, la quale si è limitata a ribadire la lesione del suddetto diritto (che considera integrare un danno-conseguenza), ma non anche gli specifici ed apprezzabili pregiudizi, diversi da quelli conseguenti alla lesione della salute, che da essa siano derivati.
17.6.1 Ciò, come detto, a valersi sia per la circostanza inerente alla sottoscrizione del consenso all'atto chirurgico nel novembre del 2015, che se non risulta firmato dal solo prof. nella CP_1 parte relativa alle informazioni mediche, tuttavia è dal sanitario sottoscritto nella parte generale e, in ogni caso, debitamente firmato (in tutte le sue parti) dall'appellante, la quale – pertanto – non può dolersi di alcuna omessa formale informativa (si veda all. 1 fascicolo;
né incide sul Pt_1
Part diritto all'autodeterminazione il fatto che il modulo prodotto dalla presenti la firma del prof.
assente in quello depositato dall'appellante, atteso l'identico contenuto dei documenti;
sia CP_1 per la risalenza della sottoscrizione rispetto all'intervento, ancora non rilevante sotto il profilo della autodeterminazione, ben potendo l'appellante decidere, nelle more, una revoca del consenso prestato ed a ciò non essendosi disposta.
25 17.7 Per vero, nell'articolare la censura, lamenta anche non esserle stati Parte_1 prospettati l'esito infausto dell'operazione o il pericolo di trovarsi esposta ad una sepsi meningea o alla perforazione della dura madre, sicché ritiene che anche in termini presuntivi dovesse ritenersi raggiunta la prova che non avrebbe scelto di prestare il consenso a fronte di una più corretta informazione in merito a dette complicanze.
17.7.1 Anche tale tesi risulta smentita dal fatto che le evenienze di insuccesso dell'intervento fossero indicate nel modulo di consenso, ma che, soprattutto, la perforazione della dura madre e la sepsi meningea non erano, invero, complicanze – secondo il coerente accertamento peritale –, diversamente rappresentando l'ubi consistam della condotta negligente del sanitario.
18. Conclusivamente, l'appello principale va integralmente respinto.
19. Residua l'esame dell'ulteriore motivo di impugnazione incidentale con il quale il prof. CP_1 ha lamentato l'erroneità della disposta condanna a suo carico delle spese processuali in omessa considerazione della parziale soccombenza dell'attrice in primo grado, data dall'accoglimento della domanda in misura sensibilmente ridotta rispetto alle formulate richieste, che avrebbe dovuto condurre alla integrale compensazione degli oneri.
19.1 Nei termini sopra riassunti, il motivo è infondato, giacché noto che, in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile di una domanda articolata in un unico capo (quale, in specie, quella risarcitoria avanzata da ) non dà luogo a Parte_1 reciproca soccombenza, che – diversamente - si configura solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass, SS.UU. n. 32061/2022).
19.1.1 Ciò posto, deve darsi atto che il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio sopra richiamato e, non ricorrendo ipotesi di reciproca soccombenza, ha regolato le spese processuali facendo di esse liquidazione “tenendo conto del valore della controversia (pari all'importo complessivamente riconosciuto come dovuto all'attrice)…”.
19.2 L'appellante contesta, altresì, in via subordinata, l'incongrua applicazione dei criteri di cui all'art. 4, comma 1 del d.m. n. 55\2014 con specifico riguardo alla indicazione delle caratteristiche, del valore dell'affare e dei risultati conseguiti: criteri, in applicazione dei quali, si sarebbe potuto e dovuto pervenire, a suo dire, ad una riduzione dei valori medi applicati, anziché ad un aberrante disposto doppio aumento.
19.2.1 Anche tale profilo di censura va disatteso.
26 19.2.2 Il D.M. n. 55\2014, e segnatamente l'art. 4, comma 1, nella formulazione applicabile alla fattispecie in esame al momento della liquidazione degli oneri processuali di primo grado, consente al giudice di liquidare i compensi professionali secondo un criterio di discrezionalità particolarmente ampio, tenendo conto di tutti i parametri indicati, tra i quali le caratteristiche,
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare, nonché i risultati conseguiti, prevedendo un aumento o una diminuzione dei valori medi delle allegate tabelle di cui deve tener conto.
19.2.3 In specie, il giudice di primo grado, nell'esercizio del potere discrezionale di cui sopra ha disposto l'aumento dei compensi, assolvendo all'unico obbligo cui era tenuto in termini di motivazione, dando coerente atto della complessità non solo delle affrontate questioni (in facto ed in iure), ma anche della istruttoria espletata.
19.2.4 Orbene, l'appellante si limita assertivamente a sostenere come la decisione adottata sia
“francamente aberrante”, ma non fornisce alcun apprezzabile motivo che possa indurre la Corte
a rivedere la ratio decidendi posta a fondamento del disposto aumento nel senso della contraria invocata riduzione dei compensi medi, risolvendosi in una mera petizione di principio (riferita al testo normativo) che, tuttavia, non può che comportare la declaratoria di inammissibilità del profilo di doglianza.
20. Il contestuale rigetto dell'appello principale e di quello incidentale impone di compensare interamente le spese del presente grado tra l'appellante principale e l'appellante incidentale, reciprocamente soccombenti. L'appellante principale, invece, deve essere condannata, in quanto soccombente (ed in assenza di ragioni che possano giustificare una compensazione anche solo parziale ai sensi dell'art. 92 c.p.c.), a rimborsare alla le Controparte_5 spese del presente grado, liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e delle attività processuali effettivamente svolte.
Spese compensate anche nel rapporto tra l'appellante principale e l'appellante incidentale con gli ulteriori appellati costituiti (le società di assicurazione), giacché l'assenza di domande rivolte dalla prima nei confronti delle compagnie assicurative e la mancata riproposizione della domanda di manleva da parte dell'appellante incidentale rappresentano circostanze che non consentono di ravvisare soccombenza, né di applicare il principio di causalità.
21. Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante principale e di quello incidentale - derivante dall'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002 - di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per gli appelli interamente rigettati.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo:
27 1. rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
2. rigetta l'appello incidentale proposto dal prof. CP_1
3. dichiara interamente compensate tra l'appellante principale e l'appellante incidentale, nonché nel rapporto tra questi e le ulteriori appellate e Controparte_3 [...]
, le spese del presente grado di giudizio;
Controparte_4
4. condanna l'appellante principale a rimborsare all'appellata Parte_1 [...]
le spese del presente grado di giudizio, liquidate in Controparte_5 complessivi € 10.060,00, oltre 15% per spese forfettarie ed oltre IVA e CAP come per legge;
5. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per gli appelli.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta mediante videoconferenza il giorno 8 luglio 2025.
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Antonietta Monaco Silvia Rita Fabrizio
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