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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 21/11/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 21.11.2025
PROCEDIMENTO NR. 740/2022
Parte_1
- PARTE APPELLANTE -
Controparte_1
[...]
- PARTE APPELLATA -
All'udienza del 21.11.2025 davanti al Giudice Dr.ssa Valentina Prudente viene chiamata la causa n. 740/2022 e compaiono:
per avv.RICCI ES in sost. avv. MANNINI JESSICA Parte_1 per e avv. GALLONI ES Controparte_1 Controparte_1
è presente la tirocinante ex art. 73 d.l. 69/13 dott. BEATRICE TONINI. I procuratori danno atto del fallimento del tentativo di soluzione bonaria della lite.
P.Q.M.
IL GIUDICE Visto l'art. 352 c.p.c. vigente ratione temporis, invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale. I procuratori provvedono alla discussione orale. Per avv. RICCI conclude come da atto di appello;
Parte_1 per e avv. GALLONI ES conclude come da Controparte_1 Controparte_1 comparsa. Dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo e si allontanano dall'aula di udienza. Il Giudice dà lettura del dispositivo con motivazione contestuale. IL GIUDICE Dr. Valentina Prudente
P a g . 1 | 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE R.G. 740/2022
Il Giudice Dr. Valentina Prudente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
, parte appellante assistita e difesa da avv.MANNINI JESSICA Parte_1
e e parte appellata assistita e difesa da avv. GALLONI Controparte_1 Controparte_1 ES
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in parziale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del proposto appello:
a) In via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 199/2021 emessa dal Giudice di Pace di Carrara Dott.
, nell'ambito del giudizio RG. N. 236/2021, depositata in cancelleria in data Persona_1 23.12.2021 e notificata a mezzo posta in data 03.03.2022 accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado in comparsa di costituzione e risposta del seguente tenore letterale:
“In via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali n. 159 e 160 e per l'effetto rigettare ogni pretesa avanzata dalle Sig.re CP_1
e meglio generalizzate in atti.
[...] Controparte_1
Con vittoria di spese e onorari.
Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni responsabilità risarcitoria per omessa e/o errata informazione e per l'effetto rigettare ogni pretesa avanzata dalle Sig.re e meglio generalizzate in atti. Controparte_1 Controparte_1
Con vittoria di spese e onorari.
P a g . 2 | 5 Nel merito: in via principale: Rigettare ogni pretesa avanzata dalle Sig.re e Controparte_1
a qualsiasi titolo nei confronti di per i motivi dedotti in Controparte_1 Parte_1 narrativa. Con vittoria di spese e onorari.
b) Sempre in via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 199/2021 emessa dal Giudice di Pace di Carrara Dott. , nell'ambito del giudizio RG. N. 236/2021, depositata in cancelleria in data Persona_1 23.12.2021 e notificata a mezzo posta in data 03.03.2022, condannare le Sig.re e Controparte_1
alla restituzione di quanto percepito da in esecuzione della Parte_2 Parte_1 sentenza n. 199/2021 emessa dal Giudice di Pace di Carrara Dott. , nell'ambito del Persona_1 giudizio RG. N. 236/2021, depositata in cancelleria in data 23.12.2021 e notificata a mezzo posta in data 03.03.2022 a titolo di sorte capitale, spese legali e occorrende ivi compresi interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e onorari.
c) Sempre in via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 199/2021 emessa dal Giudice di Pace di Carrara Dott. , nell'ambito del giudizio RG. N. 236/2021, depositata in cancelleria in data Persona_1 23.12.2021 e notificata a mezzo posta in data 03.03.2022, condannare le Sig.re e Controparte_1
al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Con vittoria di spese e Parte_2 onorari.”
Per parte appellata:
“Rigettarsi l'appello ex adverso proposto perché infondato in fatto ed in diritto con conseguente conferma della sentenza appellata.
Con condanna di controparte anche alla refusione delle spese del presente giudizio di appello.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva appello avverso la sentenza n. 199/2021, emessa dal giudice di pace di Parte_1 Carrara, che così statuiva: “il giudice di pace di Carrara, definitivamente pronunciandosi sulla domanda in epigrafe, la accoglie e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore delle attrici dell'importo di € 5000 ed alla refusione delle spese di giudizio, che liquida in € 125 per anticipazioni non imponibili ed € 1205 per compenso professionale, oltre spese generali, contributo previdenziale forense ed IVA, se dovuta, come per legge”.
Si costituivano e rassegnando le conclusioni in epigrafe. Controparte_1 Controparte_1
e sottoscrivevano, in data 22.2.2007, buoni fruttiferi nn. 159 e Controparte_1 Controparte_1 160 da euro 2500,00 ciascuno, della durata di 18 mesi, con scadenza 22.8.2008 e termine di prescrizione del diritto alla riscossione al 23.8.2018, ai sensi dell'art. 8 d.m. 19.12.2000.
L'appellante lamenta l'erronea individuazione da parte del gdp del dies a quo di decorrenza della prescrizione decennale nel momento del rigetto dell'istanza di rimborso (2 aprile 2020), anziché nella data di emissione dei titoli (22 febbraio 2007).
Sosteneva, inoltre, che la presunta omessa consegna del foglio informativo non potesse sospendere o impedire il decorso della prescrizione, potendo, al più, integrare un profilo di responsabilità risarcitoria, comunque prescritta;
che, inoltre, i fogli informativi erano disponibili per l'utenza, in quanto affissi negli uffici postali ai sensi dell'art. 6 del d.m. 19/12/2000 e pubblicati in Gazzetta Ufficiale;
che, in ogni caso, l'inerzia di e aveva determinato il mancato esercizio CP_1 CP_1 del diritto di rimborso entro i termini di legge, non avendo le stesse mai richiesto informazioni in ordine al loro investimento e, pertanto, non ravvisandosi alcuna responsabilità in capo a . Parte_1
Con comparsa di costituzione in appello, le appellate esponevano di aver investito in buoni fruttiferi nella convinzione che si trattasse sempre di buoni fruttiferi ordinari, oggetto negli anni precedenti di loro pregressi investimenti, non avendo ricevuto da alcuna diversa informazione. Tali Parte_1 buoni, inoltre, non contenevano nessuna indicazione sulla loro scadenza, né una persona di media diligenza avrebbe potuto evincere che si trattasse di buoni a termine. Osservava parte appellata che i
P a g . 3 | 5 buoni in considerazione nel presente giudizio erano stati emessi a seguito del d.m. 19.12.2000, il cui art. 6, rubricato “pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori”, prevedeva che i fogli informativi dovessero essere consegnati ai sottoscrittori.
L'appello deve trovare accoglimento.
In base all'art. 176 d.P.R. n. 156/1973, i buoni postali fruttiferi potevano essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione. Dal primo gennaio successivo, i buoni non riscossi cessavano di essere fruttiferi ed erano rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni. L'articolo è stato abrogato dall'art. 7 d.lgs. n. 284/1999, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che dovevano stabilire nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali. In seguito, l'art. 8 d.m. 19 dicembre 2000 ha disposto: “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi. La Cassa depositi e prestiti ha facoltà di disporre, con apposita delibera del consiglio di amministrazione, il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta”.
Ciò posto, è pacifico che, nel caso in esame, non abbia consegnato il foglio informativo, Parte_1 pur nella vigenza del d.m. richiamato.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente puntualizzato che i buoni postali fruttiferi sono documenti di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c. (cfr., Cass., SU, n. 3963 /2019), sicché la loro disciplina è contenuta non solo in un contratto tra e il sottoscrittore, Parte_1 ma anche nelle norme di cui ai d.m. che, di volta in volta, istituiscono le varie serie di buoni. I diritti spettanti ai titolari sono, dunque, disciplinati dal d.m., idoneo, per giurisprudenza costante, a integrare ab externo il contenuto degli stessi titoli, ai sensi dell'art. 1339 c.c. (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 21905 del 2025; Cass. SU, n. 3963/2019).
È, inoltre, stata esclusa l'applicazione ai buoni della disciplina in materia di tutela dei consumatori, in particolare delle norme che prevedono obblighi informativi personalizzati, in quanto l'effetto conoscitivo delle prescrizioni ministeriali si realizza con la pubblicazione in GURI (cfr.Cass. SU, n. 3963/2019).). Occorre considerare, poi, che l'inerzia, dovuta a ignoranza del proprio diritto, e, così, all'incertezza di averlo, non impedisce il decorso della prescrizione (cfr. Cass. n. 13343 del 2022; Cass. nn. 19193 e 22072 del 2018).
Pertanto, la mancata consegna del foglio informativo potrà, al più, valere sotto il profilo risarcitorio, integrando, eventualmente, ipotesi di responsabilità di (questione deferita in pubblica Parte_1 udienza con ordinanza Cass. n. 18829 del 10 luglio 2025).
Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell'esito complessivo della lite, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cassazione del 19 dicembre 2022, n. 37164.)
Le spese di lite sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 d.m. 55/14, nonché alla luce dei parametri di cui al citato decreto, con la riduzione del 50% attesa l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto e, dunque, la non elevata difficoltà delle questioni trattate (art. 4 c. 1 ult.parte): per il giudizio di primo grado
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
P a g . 4 | 5 Fase di studio della controversia, valore medio: € 236,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 252,00
Fase decisionale, valore medio: € 425,00
Compenso tabellare (valori medi) € 913,00
Totale variazioni in diminuzione per art. 4 c.1 ult. parte - € 456,50
Compenso totale € 456,50
Per il giudizio di appello
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00
Fase decisionale, valore medio: € 851,00
Compenso tabellare (valori medi) € 1.701,00
Totale variazioni in diminuzione per art. 4 c.1 ult. parte - € 850,50
Compenso totale € 850,50
oltre a tale importo, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e avverso la sentenza del la sentenza n. 199/2021 Controparte_1 Controparte_1 emessa dal giudice di pace di Carrara così provvede:
ACCOGLIE l'appello e per l'effetto dichiara prescritto il diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali n. . 159 e 160;
CONDANNA e al pagamento, in favore Controparte_1 Controparte_1 di delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € € 456,50 Parte_1 per il giudizio di primo grado e € 850,50 per il giudizio di appello, a titolo di compenso professionale , oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Massa, in data 21/11/2025.
IL GIUDICE
Dr. Valentina Prudente
P a g . 5 | 5