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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 2975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2975 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Rosanna De Rosa Consigliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero di R.G. 2209/2020 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 576/2020 del Tribunale di Avellino, pubblicata il 16.03.2020, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Scipione De Micco
appellante
E
(C.F. ), difesa dall'avv.to Pantaleone Fimiani, Controparte_1 C.F._2
(C.F. , (C.F. Controparte_2 C.F._3 CP_3
), (C.F. ), C.F._4 Controparte_4 C.F._5 CP_5
(C.F. ) e (C.F. ),
[...] C.F._6 CP_6 C.F._7
rapp.te e difese dall'avv.to Nicola Micera
appellate – appellanti incidentali nonché (C.F. ) e (C.F. Controparte_7 C.F._8 CP_8
, rappresentati e difesi dall'avv.to Carmen Napoletano C.F._9
appellati – appellanti incidentali
e
(C.F. ) e (C.F. Controparte_7 C.F._10 CP_9
, rapp.ti e difesi dagli avv.ti Cinzia Giulivo e Pasquale Nunziata C.F._11
appellati
e
, e Controparte_10 Controparte_11 CP_12
appellati contumaci
CONCLUSIONI: per l'appellante come da note di trattazione scritta ex art.127 Parte_1
ter c.p.c. depositate in data 21.10.2024; per le appellate , CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
e come da note ex art.127 ter cpc depositate il 7.10.2024; per gli appellati CP_6 CP_7
(classe 1984) e come da note ex art.127 ter cpc del 18.10.2024; per gli appellati CP_8 CP_9
e (classe 1986) Saporito come da note depositate in data 17.10.2024. CP_7
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , e CP_5 Parte_2 CP_4 CP_2 CP_6
agivano in giudizio nei confronti di , , Controparte_1 P_ CP_12 CP_11 CP_10 CP_7
(9.10.1984), , (22.9.1986) e , nonché e la stessa CP_8 CP_7 CP_9 Controparte_14
, esercenti la potestà genitoriale su . Controparte_11 Parte_1
Le attrici deducevano che: CP_7
-il 26.09.2003 era deceduta la loro madre lasciando a se' superstiti il marito Persona_1
(10.09.1933) e i figli , , , Controparte_7 CP_5 Parte_2 CP_4 CP_2 CP_1 P_
, e;
CP_6 CP_12 Controparte_11
- la massa ereditaria della (dichiarazione di successione registrata il 26.11.2009), Per_1
comprendeva diverse unità immobiliari situate nei comuni di RA e FO (AV);
-tali beni, in assenza di testamento, erano stati devoluti al coniuge per diritti pari a 667/1000 e ai figli per diritti pari a 37/1000 ciascuno;
-in data 8.7.2009 era deceduto anche , lasciando a se' superstiti , Controparte_7 CP_5 Pt_2
, , , e;
[...] CP_4 CP_2 CP_1 P_ CP_6 CP_12 Controparte_11 -la massa ereditaria di (dichiarazione di successione registrata 26.11.2009) Controparte_7
comprendeva i beni di cui sopra, oltre all'importo di € 49.433,20 (giacente sul c/c n. 3579 presso la
Banca della Campania, filiale di Avellino);
-con testamento pubblico del 9.3.2009 raccolto dal notaio , pubblicato il 16.9.2009, Per_2 CP_7
aveva disposto in favore dei nipoti e (09.10.1984, di ), in proprietà e
[...] CP_8 CP_7 P_
in parti uguali, la metà ciascuno dei diritti vantati sull'appartamento in FO (catasto fabbricati foglio 8, p.lla 517, sub. 3) e sulla corte pertinenziale (catasto terreni, foglio 9, p.lla 873);
-la restante proprietà era stata devoluta ai figli per legge;
, e avevano rinunciato all'eredità del genitore;
P_ CP_12 CP_11
erano subentrati, per rappresentazione, i figli , e (9.10.1984); Persona_3 CP_8 CP_10 CP_7
-a erano subentrati, per rappresentazione, i figli (22.9.1986) e CP_12 CP_7 CP_9
-a era subentrata la figlia . CP_11 Parte_1
Tanto premesso e specificato, altresì, di aver comunicato ai convenuti di voler definire in via bonaria lo scioglimento della comunione dei beni (racc. del 21.08.2009 e 08.02.2010) senza, tuttavia ricevere riscontro, le attrici concludevano chiedendo di: “accogliere la domanda di riduzione della disposizione testamentaria, lesiva della quota di legittima e, conseguentemente, ridurre la quota medesima nei limiti di legge;
2-dichiarare aperta per legge la successione di e Persona_1
e di conseguenza pronunciare la divisione delle masse ereditarie con le modalità Controparte_7
ritenute più opportune, in relazione alla natura dei beni che ne costituiscono l'oggetto;
3-ordinare ai condividenti , e la restituzione di tutti gli utili CP_12 Controparte_11 Controparte_15
e i frutti naturali e civili percepiti in virtù del possesso sino ad oggi esercitato sui beni ereditari, ovvero in via alternativa, condannare i medesimi al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori per la medesima causale innanzi descritta;
4-disporre consulenza tecnica per accertare la lesione della quota di legittima degli attori e per effettuare la più comoda divisione di entrambi gli assi ereditari, in conformità alla natura dei beni che li compongono;
5-porre le spese e competenze di causa, oltre accessori di legge, a carico della massa.”
Si costituiva . Il convenuto, subentrato per rappresentazione al proprio genitore CP_9 CP_12
nei beni del de cuius precisava di non essersi mai opposto alla divisione dei beni ereditari e formulava espressamente domanda di divisione dell'intero asse ereditario del defunto nonno, previe le opportune riduzioni delle rispettive quote attesa l'evidente lesione della quota di legittima degli eredi riservatari in ragione della disposizione testamentaria. Contestava la fondatezza dei presupposti su cui si basava la domanda di divisione per come formulata dalle attrici, considerato che le ER : i) non CP_7
erano mai state estromesse dal godimento totale dei beni ereditari che erano sempre stati gestiti in modo oculato dal de cuius;
ii) nel corso degli anni, avevano ricevuto ingenti contributi economici da parte dei genitori, dei quali non era mai stato presentato rendiconto. Rappresentava la necessità di integrare il contraddittorio poiché alcuni coeredi, tra cui suo padre , avevano rinunciato CP_12 all'eredità non solo di , ma anche di sicché sarebbe stato Controparte_7 Persona_1
necessario chiamare in causa gli eredi subentrati per rappresentazione nella suddetta qualità.
Precisava che, in data 12.09.2008, il defunto ed esso comparente (in qualità di CP_7
amministratore della Saporpel s.a.s. e personalmente illimitatamente responsabile in proprio) avevano stipulato contratto di locazione commerciale -regolarmente registrato- per l'immobile in FO (AV) in via Nazionale, ex SS88 dei due Principati. Pur avendo corrisposto il canone di locazione pattuito fino al mese di luglio 2009, subito dopo la stipula del contratto, era intervenuta scrittura privata con cui il proprietario lo aveva autorizzato ad effettuare a proprie spese interventi di Controparte_7
adeguamento dell'immobile al fine di renderlo funzionale allo scopo della locazione. Avanzava, perciò, domanda riconvenzionale tesa al ristoro, a carico della massa, di quanto versato per tali interventi (€ 60.000,00) e dichiarava di iniziare a compensare il credito vantato con i canoni di locazione (come previsto dalla detta scrittura privata); -evidenziava di essersi dedicato, personalmente e insieme alla propria famiglia, alle cure (economiche ed affettive) e al sostentamento del de cuius nel periodo precedente alla sua morte, occupandosi anche della manutenzione della casa, senza mai percepire in cambio alcun corrispettivo.Spiegava domanda riconvenzionale per il ristoro di quanto pagato per le spese funerarie , e CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 nonché degli appellanti incidentali e (€ 3.400,00). CP_8 Controparte_7 CP_9
concludeva come segue: “1) in via preliminare, accertata la lesione della quota di legittima con la disposizione testamentaria, ridurre equamente la stessa, all'esito dichiarare aperta la successione del solo disporre la divisione degli immobili ove possibile e, in mancanza, Controparte_7
disporne la vendita con corresponsione alle parti delle rispettive quote;
2) accogliere le domande riconvenzionali come spiegate dal convenuto e, per l'effetto, condannare i coeredi CP_9
tutti alla corresponsione pro quota delle somme richieste in riconvenzionale come ivi quantificate o nella minor e/o maggior somma risultante in corso di causa e comunque nei limiti del valore già dichiarato del presente procedimento;
con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.”
3.Si costituiva . Il convenuto deduceva la propria estraneità alla successione ereditaria CP_12
oggetto di causa in virtù di formale rinuncia all'eredità della di lui madre, Persona_1
intervenuta con atto reso innanzi al notaio il 22.9.2009, rep. n. 16123, raccolta n. Persona_4
5729. , precisato di non essere (e di non essere stato) in possesso di beni ereditari dei CP_12
defunti genitori, concludeva chiedendo di: “in via preliminare e assorbente, estromettere il signor
dal presente giudizio, per concreta e sostanziale estraneità alla successione CP_12 ereditaria della madre avendo lo stesso formalmente rinunciato all'eredità. Con Persona_1 vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”.
4.Si costituiva (22.9.1986), subentrato per rappresentazione al proprio genitore Controparte_7
nei beni del de cuius, aderiva in parte alle difese già spiegate da . In particolare: CP_12 CP_12
-precisava di non essersi mai opposto alla divisione dei beni ereditari, sicché, formulava espressamente domanda di divisione dell'intero asse ereditario del defunto nonno, previe le opportune riduzioni delle rispettive quote data la palese lesione della quota di legittima degli eredi riservatari a causa della disposizione testamentaria;
precisava che le attrici non erano mai state estromesse dal godimento totale dei beni ereditari i quali, dopo la morte della erano stati goduti in via Per_1
esclusiva da che aveva continuato, come in passato, ad elargire loro cospicui aiuti Controparte_7
economici (dei quali non era mai stato chiesto rendiconto); deduceva che la disposizione testamentaria del de cuius a favore dei nipoti e era lesiva della quota di CP_8 Controparte_7
legittima di esso istante poiché eccedeva la quota di cui il de cuius poteva disporre per legge e ne chiedeva la riduzione. Rappresentava la necessità di integrare il contraddittorio poiché alcuni coeredi, tra cui il padre del convenuto, , avevano rinunciato all'eredità non solo di CP_12 CP_7
, ma anche di sicché sarebbe stato necessario chiamare in causa gli eredi
[...] Persona_1
subentrati per rappresentazione nella suddetta qualità; evidenziava di essersi dedicato, personalmente e insieme alla propria famiglia, alle cure (economiche ed affettive) e al sostentamento del de cuius nel periodo precedente alla sua morte, occupandosi anche della manutenzione della casa, senza mai percepire in cambio alcun corrispettivo. Chiedeva, quindi, di porre a carico della massa ereditaria (e, quindi, pro quota a carico di tutti i coeredi del defunto nonno) una somma a titolo di indennizzo per detta assistenza, da quantificarsi in via equitativa. Concludeva chiedendo:“-in via preliminare, dichiarare aperta la successione del de cuius e accertata la lesione della quota di Controparte_7
legittima con la disposizione testamentaria di cui in narrativa, ridurre la stessa nei limiti di legge;
procedere quindi alla divisione degli immobili e beni mobili dell'asse ereditario ove possibile ed in mancanza disporne la vendita con corresponsione alle parti delle rispettive quote da calcolarsi tenendo conto anche dell'indennizzo spettante all'istante accertato e liquidato dall'on.le giudicante in via equitativa;
il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, a carico della massa.”
5.Si costituiva , la quale rappresentava di essere estranea ai fatti di causa in virtù di Controparte_11
rinuncia all'eredità materna (con atto del 7.10.2009, notaio ) e paterna (con atto Persona_5
del 22.12.2009, notaio ) e che, in suo luogo, era subentrata nell'eredità sua figlia Persona_5
minore , nei confronti della quale andava integrato il contraddittorio al fine di Parte_1
consentire alla minore di poter partecipare al giudizio. Concludeva chiedendo di: “respingere in quanto inammissibili le domande di divisione e di riduzione delle disposizioni testamentarie proposte nei confronti della concludente, in quanto, essendo la medesima rinunziante all'eredità non può essere parte del giudizio de quo;
condannare gli attori alla rifusione delle spese e competenze del giudizio in favore della concludente;
respingere nel merito le domande perché del tutto infondate.”
6.Si costituiva . La convenuta, premesso di essere subentrata, in qualità di coerede Controparte_10
del defunto , per rappresentazione al genitore (figlio del de cuius Controparte_7 Controparte_15
e rinunciante all'eredità del padre), contestava l'ammissibilità e la fondatezza della domanda di riduzione della disposizione testamentaria. In particolare deduceva che: - la citata disposizione testamentaria era stata fatta in cambio o, comunque, a titolo di “risarcimento” della collaborazione che il di lei padre, , aveva prestato negli anni all'attività del de cuius, che aveva sempre P_
lavorato col padre senza percepire alcun stipendio e spesso anche con la collaborazione della moglie
, pure non retribuita;
-il de cuius, quando ancora in vita, aveva più volte Persona_6
assicurato al figlio che avrebbe a questi destinato una parte dell'eredità più significativa;
P_
-addirittura, il valore commerciale dei beni assegnati in proprietà a e (del 1984), fratelli CP_8 CP_7
di essa convenuta, non arrivavano neanche a compensare quanto il de cuius avrebbe dovuto corrispondere in termini economici al padre (e alla moglie) per l'opera prestata;
-comunque, P_
il de cuius, quando ancora in vita, aveva elargito diverse somme di denaro in favore soprattutto di
, la figlia in condizioni economiche più precarie;
-pertanto, in caso di accoglimento Controparte_11
della domanda di riduzione, si sarebbe dovuto tenere conto sia della somma spettante ad (o P_
ai suoi aventi causa) per l'attività prestata e della somma di denaro che avrebbe Controparte_11
dovuto restituire agli altri coeredi. concludeva, perciò, chiedendo di: “In via Controparte_10
principale, rigettare la domanda attrice di riduzione della domanda testamentaria in quanto inammissibile, improponibile, infondata in fatto e in diritto per i motivi innanzi detti;
conseguentemente, disporre la divisione delle due masse ereditarie con le modalità più comode in conformità ai beni che le compongono;
in via subordinata, operare la riduzione tenendo conto delle somme che avrebbero dovuto essere corrisposte al sig. dal de cuius;
porre le spese Controparte_15
e competenze a carico della massa.”
7.Con sentenza parziale n. 502, pubblicata il 13.03.2017, il tribunale di Avellino così statuiva:
“A.Dichiara la contumacia di , , (nato ad [...]_1 Controparte_7
DA – AV – in data 09.10.1984) e;
CP_8
B.Dichiara aperta la successione di nata a [...] in data [...] e Persona_1
deceduta a RA (AV) in data 26.09.2003; C.Dichiara aperta la successione di , nato a [...] in data [...] e Controparte_7
deceduto ad Avellino in data 07.07.2009;
D.Rigetta le domande di riduzione proposte;
E.Dispone per il prosieguo del processo come da ordinanza di seguito pronunziata.”
8.Si costituivano in data 17.7.2018 e (09.10.1984) . CP_8 CP_7 CP_7
I convenuti, dopo aver ribadito quanto già dedotto dalla germana sull'infondatezza della CP_10
domanda di riduzione, affermavano che: -la disposizione testamentaria de qua doveva essere integrata con una somma di denaro in quanto i beni che ne costituivano l'oggetto (appartamento in FO e relativa corte pertinenziale) avevano un ridotto valore economico a causa delle cattive condizioni manutentive che, addirittura, rendevano la demolizione e la completa ricostruzione una soluzione preferibile alla ristrutturazione;
-in ogni caso, essi convenuti non avevano fonti di reddito oltre alla pensione di invalidità percepita da esso (invalido 100% dalla nascita) e vivevano Controparte_7
in condizioni gravemente disagiate, sicché non avrebbero potuto provvedere alla restituzione dell'immobile nel quale, comunque, abitavano sin dalla disposizione testamentaria effettuata dal nonno.Essi dichiaravano il proprio interesse ad ottenere, ferma restando la disposizione testamentaria, la divisione dei beni ereditari come relitti e il conseguenziale scioglimento della comunione con gli altri coeredi o loro aventi causa, al fine di ottenere la proprietà delle quote a loro spettanti dei beni formanti oggetto dell'eredità dei nonni;
si opponevano all'ipotesi di assegnazione sotto forma di bene e chiedevano una compensazione in termini monetari tra quanto loro spettante a titolo di quota ereditaria e quanto avrebbero dovuto corrispondere con denaro agli altri coeredi a titolo di conguaglio.
Tanto premesso, i convenuti concludevano chiedendo di:“confermare quanto già disposto dal G.I., relativamente alla domanda di riduzione della disposizione testamentaria, ritenuta non accoglibile;
disporre la divisione delle due masse ereditarie con le modalità più comode, in conformità ai beni che la compongono;
conseguentemente, nel caso di attribuzione ai signori e CP_8 Controparte_7
di una quota a loro spettante dei beni formanti oggetto della eredità dei nonni, disporre
l'assegnazione di questa somma in denaro con eventuale compensazione di quanto da loro dovuto a titolo di conguaglio agli altri coeredi. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
9.In data 17.7.2018 si costituiva in giudizio anche , la quale, in via di premessa, Parte_1
faceva presente che, come da relazione di consulenza tecnica a firma dell'arch. (e come, Per_7
d'altronde, non contestato da alcuna delle parti in causa), nel compendio ereditario rientravano:
-l'immobile sito in RA composto da due piani ed un garage (al cui primo piano aveva sempre abitato la madre di essa comparente, , la quale si era occupata dei genitori Controparte_11
accudendoli e provvedendo alla loro assistenza);-due fabbricati destinati ad abitazione in FO;
- cinque terreni agricoli;
-alcune quote di fondi monetari, parimenti in titolarità del defunto al momento del suo decesso, pari a circa € 49.000,00.
Tanto premesso, , succeduta per rappresentazione alla madre in virtù di Parte_1 CP_11
rinuncia di quest'ultima all'eredità, si opponeva alle richieste degli attori e deduceva che:
-l'uso dell'appartamento sito al primo piano dell'immobile in RA rappresentava corrispettivo della assistenza costantemente prestata ai genitori da sua madre la quale aveva, peraltro, CP_11
sostenuto diverse spese negli anni, sia per i genitori, sia al fine di manutenere l'immobile;
-ciò posto, sarebbe stato irragionevole adottare la soluzione prospettata dal ctu e, in virtù della quale, essa comparente e la madre avrebbero dovuto trasferirsi in un altro comune per consentire la divisione dell'immobile, più ragionevole sarebbe stato adottare la prima opzione individuata dal consulente, ossia quella di frazionare l'immobile al piano terra (dove abitava il de cuius) rispetto a quello al primo piano da lei detenuto, rendendoli autonomi e determinando la divisione in tre quote;
-in ogni caso, ai fini di ogni valutazione, sarebbe stato necessario tenere conto del fatto che essa comparente non aveva alcun reddito, essendo ancora studente;
-il valore dell'immobile in contestazione (€ 700,00 al mq e € 325,00 mensili a titolo di eventuale canone di locazione) era stimato in eccesso, giacché nella sua valutazione non erano state considerate le reali condizioni dell'immobile de quo, il quale versava in pessimo stato conservativo e rispetto al
Contro quale, perciò, i valori medi di mercato dell' ovevano essere adeguati alla situazione concreta;
-non vi era alcuna lesione di legittima (o, comunque, non era tale da terminare il trasferimento coattivo di essa comparente), considerato che: i) il reale valore dell'immobile non era superiore €70.000,00;
ii) in ogni caso, le quote singole dei coeredi si sarebbero aggirate intorno all'importo di €39.000,00 circa (valore complessivo dei beni a cui sottrarre la donazione ai nipoti); iii) non poteva non tenersi conto dell'assistenza, morale e materiale, che essa convenuta aveva prestato ai nonni Per_8
[...]
-escludendo ipotesi di frazionamento dell'immobile mediante opere murarie, potevano essere soddisfatte le pretese di tre condividenti mediante l'attribuzione in loro favore della disponibilità dell'intero immobile ad esclusione del primo piano, abitato da essa convenuta (dunque: piano terra, autorimessa e giardino). Sulla scorta di tali premesse chiedeva di: “1) dividere le Parte_1 due masse ereditarie con le modalità più soddisfacenti delle intenzioni dei danti causa e di quanto fatto in vita per loro dagli eredi, 2) disattendere ogni ipotesi di divisione che comporti il trasferimento della sig.ra presso altro immobile attese anche le condizioni personali e Parte_1 patrimoniali della convenuta e comunque ogni conguaglio in denaro per permanere nell'abitazione natia;
3) in subordine, qualora fosse accolta la domanda attorea disporre che ai fini della collazione deve aversi riguardo al valore corretto e certamente inferiore alla stima del ctu (si tratta di immobili di provincia e terreni che non avrebbe neanche senso frazionare) dei beni in questione al netto
(deduzione dalla massa) delle migliorie eventualmente apportate e delle spese straordinarie effettuate e senza conteggio dei frutti asseritamente maturati, successivamente all'apertura della successione, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
10.Con sentenza n. 576, pubblicata il 16.03.2020, il tribunale di Avellino così decideva:
“A. Rigetta le domande proposte nei confronti di , di e di CP_12 Controparte_15 CP_11
;
[...]
B. Accoglie la domanda di divisione proposta ed approva il progetto di divisione riportato al paragrafo 4 della parte motiva, con conseguente attribuzione in proprietà degli immobili facenti parte delle quote A, B, C e D e conguagli in dare/avere ivi specificati;
C. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da indicata al paragrafo 7.2 della CP_9
parte motiva e volta ad ottenere il pagamento dell'importo di € 60.000,00 a carico della massa;
D. Accoglie la domanda riconvenzionale proposta e condanna ciascuno dei coeredi a restituire nei limiti della rispettiva quota quanto anticipato da e per onoranze funebri, il CP_9 Controparte_7
tutto come meglio indicato al paragrafo 7.3. della parte motiva;
E. Rigetta la domanda proposta da parte attrice e meglio indicata al paragrafo 8 della parte motiva;
F.Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio tra le parti;
G. Pone definitivamente a carico delle parti pro quota (con la precisazione di cui al paragrafo 9 della parte motiva) le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto del G.I. depositato in Cancelleria in data 22.7.2018.”
Il giudizio di appello
11.Con atto di citazione notificato il 16.06.2020, ha proposto appello avverso Parte_1
entrambe le sentenze del tribunale di Avellino, affidato a cinque motivi.
1.Con il primo motivo, l'appellante ha lamentato un vizio di vocatio in ius per essere Parte_1
stata citata in qualità di erede in rappresentazione per la sola quota di eredità relativa al nonno
, e non anche per la quota relativa alla NN pur avendo la di Controparte_7 Persona_1
lei madre, rinunciato ad entrambe le quote di eredità ben prima dell'introduzione del CP_11
giudizio.
L'appellante ha censurato, inoltre, l'ordinanza del 16.10.2014 con cui il tribunale, a fronte della eccezione sollevata dalla convenuta circa il detto difetto di vocatio per l'eredità Controparte_11
materna e la mancata notifica dell'atto di citazione anche nei confronti del padre di essa Parte_1
in qualità di genitore esercente la potestà, forniva risposta soltanto parziale e riteneva regolare la notifica a mani soltanto della madre di essa in qualità di sua rappresentante legale, Parte_1
dichiarandone, così, la contumacia. Al contrario, secondo l'appellante, il giudice di primo grado avrebbe dovuto rilevare la non integrità del contraddittorio e ordinare la rinnovazione della notifica: in mancanza di tale adempimento, la citazione e ogni atto successivo, inclusa la sentenza, doveva ritenersi, secondo la , nulla. Parte_1
2.Con il secondo motivo di gravame, ha dedotto il difetto di rappresentanza Parte_1
processuale in virtù del fatto per cui era stata chiamata in giudizio mediante citazione della sola madre, , la quale – peraltro – aveva sollevato un problema di conflitto di interessi Controparte_11
avendo rinunciato alla sua quota di eredità. La sussistenza di tale conflitto di interessi è confermata dal fatto che la non si era opposta alla divisione e aveva chiesto, peraltro, l'estromissione CP_7
dal giudizio;
d'altro canto, il padre di essa appellante aveva addirittura scelto di non costituirsi. Il tribunale, allora, avrebbe dovuto nominare un curatore speciale per rappresentare in giudizio essa appellante (all'epoca, minore). La mancata nomina del curatore integrerebbe, secondo la , Parte_1
violazione del principio del contraddittorio in forza degli artt. 7, 8 e 9 della Convenzione sui Diritti dei Fanciulli (ratificata con l. 77/2003) determinando la nullità dell'intero processo di primo grado.
3.Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha impugnato la sentenza definitiva nella parte in cui il giudice aveva ritenuto tardivi i rilievi formulati alla relazione tecnica. Nella specie, Parte_1
ne ha dedotto l'ammissibilità, considerato che tali rilievi consistevano in mere argomentazioni difensive, seppure di natura non solo giuridica ma anche tecnica, come tali non soggette al regime delle preclusioni. Avrebbe, perciò, errato il tribunale nell'omettere qualsiasi esame delle critiche mosse alla consulenza nelle comparse conclusionali e nelle memorie di replica (riguardo, in particolare, il progetto di divisione e il valore attribuito all'immobile), tenuto conto anche del difetto di rappresentazione in giudizio sopra descritto.
4.Con il quarto motivo di appello, la ha censurato la pronuncia nella parte in cui, Parte_1
approvando il progetto di divisone del ctu, il tribunale le aveva assegnato il fabbricato in FO (quota
D) ritenendo equo il suo trasferimento in detto immobile con rilascio di quello in RA, anche in virtù del fatto che la detenzione di questo secondo immobile era conseguenza di un'occupazione, ad opera di essa , di beni non di sua proprietà, bensì dei quali tutti gli eredi avrebbero avuto Parte_1
diritto di godere sin dall'apertura della successione.
Per un verso, l'appellante ha evidenziato l'iniquità di tale attribuzione alla luce del fatto che gli immobili in FO e in RA non erano tra loro fungibili, considerato il minor valore del primo a causa delle pessime condizioni manutentive;
per altro verso, ha sottolineato di aver sempre occupato l'immobile in RA poiché casa natale della madre Nella sua prospettazione, tali CP_11 circostanze e le esigenze abitative sollevate avrebbero dovuto giustificare l'attribuzione del bene in suo favore.
5.Con il quinto e ultimo motivo di appello, ha censurato la pronuncia nella parte in Parte_1
cui ritiene non provata la dedotta circostanza relativa all'assistenza prestata, da lei e - soprattutto - da sua madre, in favore dei nonni defunti. Ciò sarebbe dimostrato, secondo la , dal fatto per Parte_1
cui sua madre abitava al piano superiore rispetto a quello occupato dagli anziani genitori (nessuna prova contraria, peraltro, sarebbe stata fornita dalle controparti, non essendo sufficienti a tal fine le dichiarazioni rese dai figli delle attrici, escussi come testi). Ha così concluso: “Dichiarare la nullità della sentenza n. 576/2020 del 16/03/2020 emessa dal Tribunale di Avellino per invalida instaurazione del contraddittorio e per i motivi di cui al punto primo e secondo del presente atto di appello e per l'effetto annullare tutti gli atti precedenti alla sentenza stessa rimettendo la causa al giudice di prime cure ex art 354 cpc - In via istruttoria ammettere una rinnovata consulenza tecnica
d'ufficio -In via subordinata nell'ipotesi in cui codesta Corte ritenesse valida la consulenza tecnica esperita in primo grado, integrare la stessa e approvare un progetto che precluda lo spostamento della coerede per le suesposte ragioni abitative, fosse anche l'iniziale prospettata divisione iniziale dell'appartamento; - In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.”
12.Si sono costituite in giudizio , e CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
contestando l'ammissibilità del gravame principale ai sensi degli artt. 342 e 348-bis cpc. Ne hanno, altresì, dedotto l'infondatezza nel merito, con puntuali considerazioni in relazione a tutti i motivi di gravame. Hanno spiegato appello incidentale affidato ai motivi di seguito indicati.
1.Con il primo motivo, le appellanti hanno impugnato il rigetto della domanda di rendiconto proposta nei confronti dei convenuti , e per la restituzione degli utili e dei frutti CP_12 CP_11 P_
percepiti in virtù del possesso esercitato sui beni ereditari o, in via alternativa, al risarcimento dei danni subiti per lo stesso motivo da esse attrici. In particolare le appellanti hanno contestato le argomentazioni sottese alla statuizione di rigetto del tribunale, ossia che le stesse non avrebbero manifestato la propria intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta, né avrebbero allegato, in citazione o nelle memorie ex art. 183, co. 6, n 1 cpc, specifici episodi in cui, a seguito di manifestazione di tale intenzione, il godimento sarebbe stato loro negato da taluno dei convenuti.
2.Con un secondo motivo di gravame incidentale, le ER hanno impugnato la statuizione CP_7
di condanna alla restituzione pro quota, in favore di (1986) e , di quanto CP_7 CP_9
anticipato per spese funerarie (in quanto, contrariamente a quanto affermato in sentenza, tutti i figli del defunto avevano partecipato a tali spese, sicché nulla sarebbe dovuto ai fratelli). Controparte_7
3.Con il terzo motivo le appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui il giudice, ritenendo tardiva la relativa allegazione nelle memorie ex art. 183, co. 6, n. 2, cpc, aveva respinto la domanda di rimborso avanzata per quanto corrisposto per debiti ereditari (spese per apertura della successione e registrazione del testamento). A tal fine hanno rilevato di aver fornito tempestivamente – e, in particolare, entro il termine di cui all'art. 183, co. 6, n 2, cpc – la prova delle anticipazioni fatte. Le appellanti hanno affermato il loro diritto a vedersi rimborsate le somme anticipate per gli altri condividenti.
4.Con il quarto motivo le ER hanno lamentato l'omesso ordine, da parte del primo CP_7 giudice, del frazionamento e del conseguente accatastamento in attuazione della divisione statuita.
5.Infine con l'ultimo motivo di gravame, le appellanti hanno censurato la pronuncia nella parte in cui il tribunale, pur a fronte di espressa richiesta in comparsa conclusionale, non ha disposto la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria dei RRII di Avellino e non ha ordinato al
Conservatore di procedere alla trascrizione.
Tanto dedotto, , e hanno così concluso: - CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 in via preliminare, valutare l'ammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per difetto di specificità dei motivi e/o ex art. 348 bis c.p.c., siccome non ha ragionevole probabilità di essere accolto;
- nel merito, rigettare l'appello, infondato per sua assoluta infondatezza, in fatto e diritto, e confermare la sentenza di primo grado sulle parti impugnate dalla sig.ra ; - accogliere Parte_1
l'appello incidentale e, quindi: 1) dichiarare che, non avendo , , Controparte_1 CP_6
, , e fruito dei beni, hanno Controparte_5 Controparte_4 CP_3 Controparte_2 diritto, ognuna di loro, al corrispettivo da parte di chi ha avuto l'uso esclusivo dei cespiti indivisi, calcolato a partire dall'apertura della successione di avvenuta a luglio del 2009, Controparte_7 per cui vanno condannati i condividenti che hanno avuto l'uso esclusivo degli immobili a pagare, anche a titolo di risarcimento danni, il corrispettivo del godimento, così come calcolato dal CTU, in favore delle attuali comparenti, fino al rilascio, nel seguente modo: - per la casa di RA
(comprese anche metà autorimessa e metà giardino), in uso a (rinunziataria) ed Controparte_11
alla figlia subentrata per rappresentazione, proprietaria per 1/9, va condannata Parte_1
, unitamente a , a pagare in favore di ognuna di loro ( Parte_1 Controparte_11 CP_1
, , , , e )
[...] CP_6 Controparte_5 Controparte_4 CP_3 Controparte_2
euro 36,00 al mese (pari a 1/9 di euro 325 mensili stimati dal CTU senza calcolare gli aumenti
ISTAT), a partire (sempre come ritiene il CTU) dal mese di settembre 2009, fino al rilascio degli immobili, oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze mensili fino all'effettivo soddisfo;
- per la casa di FO (comprese le aree esterne al fabbricato), in uso a e (n. 09/10/1984) figli di CP_8 Controparte_7 Controparte_15
(rinunziatario), vanno condannati e (n. 09/10/1984) a pagare in CP_8 Controparte_7
favore di ognuna di loro ( , , , , Controparte_1 CP_6 Controparte_5 Controparte_4 e ) euro 6,96 al mese (pari a 1/9 di euro 62,66 mensili stimati dal CP_3 Controparte_2
CTU calcolando il valore pari a 1/3 e già detratto il deprezzamento applicato per la stima del fabbricato in non buone condizioni locative pari a 0,485), a partire (sempre come ritiene il CTU) dal mese di settembre 2009, fino al rilascio degli immobili, oltre interessi legali al tasso di cui all'art.
1284 c.c. e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze mensili fino all'effettivo soddisfo;
- per lo “scarico” in uso a e (n. 08/10/1984) figli di CP_8 Controparte_7 Controparte_15
(rinunziatario), vanno condannati e (n. 09/10/1984) a pagare in CP_8 Controparte_7
favore di ognuna di loro ( , , , , Controparte_1 CP_6 Controparte_5 Controparte_4
e ) euro 6,67 al mese (pari a 1/9 di euro 60,00 mensili stimati dal CP_3 Controparte_2
CTU calcolando il valore pari a 1/3), a partire (sempre come ritiene il CTU) dal mese di settembre
2009, fino al rilascio degli immobili, oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze mensili fino all'effettivo soddisfo;
2) dichiarare che le attuali comparenti hanno dovutamente partecipato alle spese funerarie e revocare la loro condanna di cui alla lett. D) del dispositivo della sentenza di primo grado a restituire nei limiti della rispettiva quota quanto sarebbe stato (ma non è stato) anticipato da e per CP_9 Controparte_7
onoranze funebri;
3) dichiarare che, avendo le attuali comparenti, , , Controparte_1 CP_6
, , e anticipato euro Controparte_5 Controparte_4 CP_3 Controparte_2
11.311,26, per l'apertura delle due successioni (di e di , per le Persona_1 Controparte_7
volture degli immobili siti in RA ed in FO (Av), nonché per la trascrizione della domanda giudiziale, sono loro dovuti euro 3.770,42, così come calcolati dal CTU, per le quote eccedenti le spese a loro carico per 6/9 pari ad euro 7.540,84, corrispondenti ad euro 1.256,80 per quota, per cui vanno condannati: - e (22/09/1986) subentrati per CP_9 Controparte_7
rappresentazione ex filio (rinunziatario) a pagare euro 1.256,80 in favore delle sei CP_12
comparenti; - (09/10/1984) e la germana Controparte_17 Controparte_10
subentrati per rappresentazione ex filio (rinunziatario) a pagare euro 1.256,80 in Controparte_15
favore delle sei comparenti;
- subentrata per rappresentazione ex filia Parte_1 CP_11
(rinunziataria) a pagare euro 1.256,80 in favore delle sei comparenti;
4) ordinare la
[...]
trascrizione alla Conservatoria dei Registri lmmobiliari di Avellino, previo adempimento a cura e spese delle parti, degli oneri funzionali al frazionamento e regolare accatastamento;
5) dare la disposizione di forma per la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria dei RRII di Avellino, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Avellino di procedere alla trascrizione della sentenza, alle condizioni di legge, con esonero da responsabilità. Con vittoria di spese di questo grado di giudizio, da liquidarsi secondo il giusto apprezzamento del Giudicante, sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014.” 13.Si sono costituiti EL e (09.10.1984) ed hanno proposto appello incidentale CP_7 CP_7
affidato a due motivi.
1.Con il primo motivo di gravame, gli appellanti, ribadita la legittimità della disposizione testamentaria effettuata in loro favore dal de cuius - avente ad oggetto i 2/3 dell'appartamento al primo piano e del piazzale di scarico alla via Cupa Fratta in FO- hanno impugnato la sentenza nella parte in cui aveva recepito e approvato il progetto di divisione elaborato dal consulente tecnico, deducendo che il contenuto di tale progetto disattendeva completamente l'effettiva volontà del de cuius nonché le richieste più volte reiterate in giudizio. In particolare, gli appellanti hanno lamentato l'assegnazione in loro favore dell'appartamento al piano terra dell'immobile sito in via Cupa Fratta e non già di quello al 1° piano (ove essi appellanti abitano attualmente insieme alla madre CP_18
), attribuito, invece, a . EL e hanno richiamato la
[...] Parte_1 Controparte_7
richiesta avanzata in primo grado di vedersi attribuita una quota ulteriore rispetto a quanto loro donato dal de cuius, considerato che tale donazione non sarebbe stata idonea a compensare quanto quest'ultimo avrebbe dovuto corrispondere in termini economici al figlio per l'opera prestata P_
(tenuto conto del modesto valore dell'immobile , che versa in pessime condizioni di manutenzione).
Gli appellanti hanno mosso critiche al progetto di divisione recepito in sentenza, giacché questo comporterebbe un trasferimento dell'intero nucleo familiare al piano terra (piano non abitabile se non previa ricostruzione del fabbricato). Il progetto sarebbe “irragionevole” nella parte in cui, secondo il ctu essi comparenti dovrebbero allontanarsi dall'appartamento al primo piano per consentire l'ingresso della e la dovrebbe allontanarsi dall'immobile in RA per Parte_1 Parte_1
consentire l'ingresso ad altri coeredi.
2.Con altro motivo hanno sollecitato la rinnovazione delle operazioni peritali, ritenendo affetta da gravi vizi di imprecisione e incompletezza la consulenza già depositata.
(classe 1984) e hanno così concluso: “In via principale disporre la CP_7 CP_8
rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio che, per le ragioni sovraesposte, sia più attenta alle dinamiche familiari ed abitative descritte. A tal proposito, come specificato nelle suesposte motivazioni, si chiede che in favore dei sigg.ri e : - sia disposta CP_8 Controparte_7
l'assegnazione di quanto loro attribuito ab origine dalla disposizione testamentaria, dunque i 2/3 dell'appartamento al 1° piano dell'immobile sito alla via Cupa Fratta in FO e l'adiacente corte pertinenziale (identificati al Catasto rispettivamente con p.lla 517/3 e 873). Considerato che, come si evince anche dalla relazione tecnica già espletata in primo grado, i sigg.ri e CP_8 CP_7
vivono da sempre, insieme alla madre , nell'appartamento al 1° piano
[...] Persona_6 dell'immobile succitato (“La Casa ora è in uso a ed ai suoi familiari” – pag. 15/59 Controparte_15
CTU), voglia l'Ill.ma Corte adita approvare un progetto di divisione che attribuisca agli odierni comparenti anche la restante parte dell'appartamento medesimo, rappresentata da 1/3, assegnandolo, quindi, per intero. - sia confermata l'assegnazione, disposta in loro favore dal giudice di prime cure, dell'appartamento al piano terra dell'immobile sito alla via Cupa Fratta in FO
(p.lla 517/2) e del piazzale distinto con p.lla 517, ente urbano. In via gradata, qualora le suddette richieste risultino essere troppo gravose per la massa, tenuto conto dell'effettivo valore degli appartamenti, gli odierni comparenti manifestano la propria volontà a rinunciare, se necessario, all'eventuale conguaglio in danaro loro attribuito dal progetto di divisione già approvato, al fine di ottenere per intero entrambi gli appartamenti dell'immobile di via Cupa Fratta in FO (piano terra + primo piano). c) In via subordinata, ove la Corte adita ritenesse valida la consulenza tecnica già espletata, si chiede a codesta autorità giudiziaria un'integrazione della stessa e l'approvazione di un progetto che precluda lo spostamento dei sig.ri e dall'appartamento CP_8 Controparte_7 al 1° piano dell'immobile sito alla via Cupa Fratta in FO, ove attualmente e stabilmente vivono
d) in ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado. Con riserva di produrre nuovi mezzi di prova o nuovi documenti ai sensi dell'art. 345 comma 3 c.p.c.”
14.Si sono costituiti, infine, e (22.09.1986) chiedendo il rigetto del gravame CP_9 CP_7 CP_7
proposto da . Nell'affermare la correttezza della sentenza di primo grado, i Parte_1
comparenti hanno dedotto, in particolare che:- è corretta l'individuazione delle due masse ereditarie e altrettanto corretto è il progetto di divisione degli immobili approvato dal giudice di primo grado;
- essi comparenti non si erano mai opposti al progetto di divisione previa cancellazione della ipoteca giudiziale iscritta sui beni in FO a carico e cura della massa ereditaria (ipoteca della quale, comunque, il ctu non sembra aver tenuto conto nella determinazione del valore degli immobili ereditari gravati, valutati – invece – come fossero liberi da pesi e ipoteche); -era corretto il rigetto delle richieste effettuate dai coeredi nei confronti della massa ereditaria così come la domanda di rendiconto avanzata dalle attrici, in quanto non provata;
era, in ogni caso, fondata la domanda spiegata da per il riconoscimento del debito in suo favore e a carico della massa ereditaria per CP_9
€ 60.000,00, sicché, in caso di riforma anche parziale della sentenza, la domanda doveva essere accolta insieme al riconoscimento in loro favore, a carico dell'asse ereditario, di una somma a titolo di indennizzo per l'assistenza prestata ai nonni da determinarsi in via equitativa, nonché al rimborso, oltre che delle spese funerarie, anche delle spese documentate e sostenute per l'acquisto del loculo del nonno (€1.700,00). Gli appellati e (classe 1986) hanno così concluso: CP_9 CP_7 CP_7
“dichiarare inammissibile e rigettare nel merito il gravame;
in subordine in caso di integrazione e/o modifica del progetto di divisione ereditaria, intendersi per riproposte le domande ed eccezioni formulate in primo grado con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario
15%, iva e cpa.” MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, la Corte rileva che l'impugnazione proposta da
[...]
avverso la sentenza n.576/2020 del tribunale di Avellino è infondata e va respinta per i Parte_1
motivi di seguito esposti.
1.Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato un vizio di vocatio in Parte_1
ius per essere stata citata in qualità di erede in rappresentazione per la sola quota di eredità relativa al nonno , e non anche per la quota relativa alla NN pur avendo Controparte_7 Persona_1
la di lei madre, , rinunciato ad entrambe le quote di eredità prima dell'introduzione Controparte_11
del giudizio. Sotto altro profilo ha dedotto che la citazione avrebbe dovuto essere notificata anche a suo padre quale genitore esercente la potestà sulla minore.
Rileva la Corte che le doglianze relative alla vocatio in ius non sono fondate. Dall'atto di citazione, notificato alla madre in data 16.3.2010, si evince chiaramente, come da conclusioni Controparte_11 rassegnate dalle attrici, che l'atto introduttivo del giudizio era finalizzato a: ”dichiarare aperta per legge la successione di e di e di conseguenza pronunciare la Persona_1 Controparte_7
divisione delle masse ereditarie con le modalità più opportune, in relazione alla natura dei beni che ne costituiscono l'oggetto”. Della ritualità della notifica a mani della madre, in qualità di rappresentante legale della minore, avvenuta il 16.3.2010, è stato dato atto nella sentenza non definitiva n.502/2017 laddove il tribunale ha dichiarato la contumacia di (cfr. pag.9 Parte_1
della citata sentenza). Con ordinanza del 16.10.2014 il tribunale aveva già precisato che ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio non era richiesta la notifica ad entrambi i genitori della minore. Dunque l'atto introduttivo, con espresso riferimento alle due distinte masse ereditarie e allo scioglimento delle relative comunioni, non è affetto da alcuna nullità. Va precisato infine che all'atto della sua costituzione in primo grado, avvenuta il 17.7.2018, nulla ha dedotto sul Parte_1
lamentato difetto di vocatio in ius ed ha chiesto procedersi “alla divisione delle due masse con le modalità più soddisfacenti alle intenzioni dei danti causa e di quanto fatto in vita per loro dagli eredi”.
Va disatteso il secondo motivo avente ad oggetto l'asserito conflitto di interessi con la madre
; conflitto che avrebbe imposto al tribunale di procedere alla nomina di un curatore Controparte_11
speciale per , all'epoca minorenne. In merito giova evidenziare che Parte_1 CP_11
aveva rappresentato di essere estranea ai fatti di causa in virtù di rinuncia all'eredità materna
[...]
(con atto del 7.10.2009, notaio ) e paterna (con atto del 22.12.2009, notaio Persona_5
) e che, in suo luogo, era subentrata per rappresentazione la figlia minore Persona_5 [...]
. Nel caso di specie non sono rilevabili indici costitutivi di un conflitto anche solo Parte_1
potenziale di interessi fra la genitrice e la figlia minore, tale da rilevare ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 320 cod. civ, atteso che dalla posizione di non può dedursi in alcun modo Controparte_11
che il potere rappresentativo potesse essere esercitato in contrasto con l'interesse della minore
(Cass.10822/2001). La censura, del tutto destituita di fondamento, va respinta.
Va parimenti disatteso il terzo motivo di gravame, relativo alla consulenza tecnica espletata in primo grado. L'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il giudice aveva ritenuto tardivi i rilievi dalla stessa mossi alla relazione tecnica, affermando che aveva scelto di Parte_1
costituirsi in data 18.7.2018, dopo il deposito della consulenza, e che tali rilievi dovevano essere formulati tempestivamente, nell'ambito del contraddittorio tecnico tra le parti e il c.t.u..
Va premesso, in rito, che tali critiche sono ammissibili, non introducendo nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, né nuove domande o eccezioni o nuove prove. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio costituiscono argomentazioni difensive che possono essere formulate anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, né nuove domande o eccezioni o nuove prove. Tali atti si riferiscono all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e sono finalizzati a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio (cfr.
Cass. civ., n.17851/2024; Cass.S.U. n. 5624/2022).Ed invero detti rilievi critici, ove non integrino
(come nel caso di specie, in relazione al motivo in esame) eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello (cfr. Cass.n.7339/2023).Tanto premesso non vi sono ragioni per ritenere errata la stima dei beni facenti parte dei compendi ereditari operata dal ctu, arch. essendo le relative valutazioni immuni da vizi logici e giuridici, ed Persona_9 avendo il consulente indicato compiutamente i criteri adottati per addivenire a tale stima. Al riguardo il tecnico ha precisato di avere fatto riferimento - ai fini della determinazione del valore dei fabbricati- al criterio di stima c.d. “sintetico comparativo”, emergente dalla comparazione con i valori di mercato di unità residenziali similari, nell'ambito dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare O.M.I,. attraverso la consultazione del Borsino Immobiliare per i comuni di RA e FO ( AV) e degli annunci delle più note agenzie immobiliari operanti in zona, utilizzando anche dei “coefficienti correttivi” in ragione delle peculiarità e delle effettive condizioni di alcuni immobili (cfr. pag. 17 e
18 della consulenza). Per la stima dei terreni il ctu ha fatto riferimento ai Valori Agricoli Medi della
Provincia e del Comune- Annualità 2017- con analitica descrizione di tutti i cespiti (cfr. pag.18 e ss. della consulenza). Quanto poi all'ipotesi prevista dal ctu per l'immobile di RA (ove ha vissuto e vive la ) si rileva che tale progetto alternativo è stato poi disatteso in quanto avrebbe Parte_1 comportato un frazionamento dell'immobile ed una riduzione del suo valore, oltre che un notevole costo per l'effettuazione dei lavori;
pertanto il tecnico, anche sulla scorta delle pertinenti osservazioni dei tecnici di parte, non vi ha dato seguito ( cfr. pag.34 della consulenza).
Osserva questa Corte che la correttezza e congruità di tali valutazioni non è contrastata da convincenti argomentazioni di segno contrario offerte dall'appellante, per cui non vi è ragione di discostarsi da esse quanto alla stima del compendio, come operata dall'arch. e recepita in sentenza. Per_7
Non coglie nel segno la censura mossa con il quarto motivo di gravame, strettamente connessa, avente ad oggetto l'assegnazione a del fabbricato in FO (quota D) del progetto Parte_1
divisionale. Ed invero le argomentazioni addotte dall'appellante, ovvero l'asserita iniquità (gli immobili siti in FO e in RA non sarebbero fungibili ) e le esigenze abitative dell'istante non rivestono carattere dirimente. Il tribunale ha fornito in sentenza adeguata motivazione di tale opzione
(alla è stato comunque attribuito un immobile in proprietà esclusiva) e della scarsa Parte_1
convenienza dal punto di vista economico del frazionamento dell'immobile di via Valle in RA
(operazione, questa, che avrebbe comportato un notevole costo per i lavori a farsi). Il motivo va pertanto disatteso.
Va ugualmente respinto anche l'ultimo motivo di appello, concernente la violazione ex art.115 c.p.c. in tema di disponibilità delle prove. Si osserva in proposito, come già rilevato dal tribunale in primo grado, che nessuna prova è stata fornita dalla dell'attività di assistenza che la stessa Parte_1
asserisce di aver prestato in favore dei nonni insieme alla madre (al contrario dagli CP_11
interrogatori formali delle ER e dalle prove testimoniali, cfr.udienze del 3.6.2013 e del CP_7
26.3.2014, è emerso che tutti i fratelli avevano prestato assistenza ai genitori). Inoltre in primo grado la difesa dell'appellante è stata dichiarata decaduta dalla prova testimoniale per omessa intimazione dei testi (cfr. verbale del 18.5.2015).
2.L'appello incidentale proposto dalle ER , e CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 [...]
è parimenti infondato. CP_6
Il primo motivo di gravame, avente ad oggetto la domanda di rendiconto non può trovare accoglimento. A tale conclusione questa Corte perviene dall'esame delle risultanze del giudizio di primo grado. Come correttamente affermato in sentenza, la domanda di rendiconto è stata proposta dalle attrici solo nelle conclusioni dell'atto di citazione (punto n.3) nei confronti di , CP_12 CP_11
ed chiedendo di “ordinare loro la restituzione di tutti gli utili ed i frutti naturali e Controparte_15
civili percepiti in virtù del possesso sino ad ora esercitato sui beni ereditari ovvero, in via alternativa, condannare i medesimi al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori per la medesima causale”. A tale richiesta, del tutto generica, non si è accompagnata la manifestazione della volontà delle attrici di utilizzare i beni in modo diretto senza nulla ottenere dai condividenti;
né sono stati dedotti nei termini di cui all'art.183 co.6 n.1 c.p.c. specifici episodi dai quali poteva evincersi un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c.(restando irrilevante l'articolazione della prova testimoniale nella successiva memoria ex art.183 co.6 n.2 del 5.7.2012 effettuata dal difensore delle attrici).
La decisione del primo giudice, che questa Corte ritiene coerente con le risultanze processuali, è peraltro conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. Invero è stato affermato dalla S.C. che :” in tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall' art. 1102 c.c. , potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo.( Cass.31105/2023) e, ancor più di recente, sempre nei medesimi termini, che:“L'art.1102 c.c. stabilisce che ciascun comproprietario ha il diritto di utilizzare e di godere dell'intera cosa comune, anche in misura particolare e più intensa, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso, secondo il loro diritto. Pertanto, se l'uso individuale del bene in comunione rispetta i limiti dettati dall'art.1102
c.c. non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né si configura un'indennità per la mera occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe
l'intera cosa comune (cfr. Cass. 18458/2022; Cass. 7019/2019; Cass. 14213/2012). Ne consegue che
l'occupante del bene, pur godendo dell'intero bene in modo esclusivo, è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili, solo qualora gli altri partecipanti abbiano manifestato
l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e ciò non gli sia stato consentito, a condizione che risulti provato un suo effettivo vantaggio patrimoniale derivante dall'uso esclusivo
(Cass.31105/23; Cass.2423/2015; Cass. 24647/2010; Cass. 13036/1991). Per la corresponsione dei frutti occorre, pertanto, la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e di disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall' art.1102 c.c. In particolare, un coerede, che, dopo la morte del de cuius, trattenga il possesso di un bene ereditario e lo utilizzi ed amministri in via individuale, rimane nell'esercizio legittimo dei poteri spettanti al comproprietario, a meno che non vi sia una palese esclusione degli altri coeredi dal rapporto con il medesimo bene (Cass.n.12662/2025). A tali principi e alla corretta applicazione dell'art.1102 c.c. si è conformata la sentenza impugnata.
Invero, a fronte della genericità delle deduzioni delle attrici e dell'omessa tempestiva CP_7 allegazione di specifici episodi che attestassero che il godimento dei beni in via esclusiva da parte dei coeredi fosse avvenuto nonostante l'opposizione delle comproprietarie - alle quali era stata espressamente impedita l'utilizzazione dei beni ereditari -, il tribunale ha ritenuto non sussistenti i presupposti richiesti dalla disposizione citata, facendone discendere il rigetto della domanda di rendiconto. La statuizione va pertanto confermata.
Non merita accoglimento il secondo motivo di gravame incidentale, avente ad oggetto la condanna delle ER alla restituzione pro quota, in favore di (1986) e , di CP_7 CP_7 CP_9
quanto dagli stessi anticipato per spese funerarie. La prospettazione attorea (ossia che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, tutti i figli del defunto avevano partecipato a tali Controparte_7
spese, sicché nulla sarebbe dovuto ai fratelli) è resistita dal dato documentale posto a base della decisione del tribunale. Invero in sentenza (punto 7.3.) si è dato atto della produzione da parte di
(figlio di ) della fattura n.705 dell'11.9.2009 rilasciata da Onoranze CP_9 CP_12
Funebri “Irpinia” con relativa attestazione di pagamento e che sin dalla sua costituzione il predetto aveva dedotto di avere sostenuto le spese funerarie per complessive 3.400,00 euro. In comparsa conclusionale ha precisato di avere corrisposto tale somma insieme a CP_9 CP_7
(figlio di ): ne è conseguita la statuizione di condanna dei coeredi alla restituzione pro-
[...] CP_12
quota in favore degli anticipatari dell'importo versato per onoranze funebri, documentalmente provato. Sul punto si richiama l'insegnamento della S.C. in virtù del quale le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell'apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art.752
c.c., sicchè colui che ha anticipato tali spese ha diritto ad ottenerne il rimborso da parte di costoro, sempre che non si tratti di spese eccessive, sostenute contro la loro volontà (Cass.17938 /2020).
Non va accolto il terzo motivo di appello, con il quale le appellanti hanno censurato il rigetto della domanda di rimborso da loro avanzata per la corresponsione di debiti ereditari (spese per apertura della successione e registrazione del testamento). In relazione ai pesi ereditari ( art.752 c.c.) si rileva che le attrici nell'atto introduttivo del giudizio e nelle memorie ex art.183, comma 6 n.1 c.p.c. non hanno dedotto di avere effettuato tali anticipazioni;
solo nelle successive memorie ex art.183 , comma
6 n.2 c.p.c., depositate il 5.7.2012, hanno chiesto di “conteggiare che le tasse per l'apertura delle successioni e la registrazione del testamento sono state da loro interamente pagate”. Sulla scorta di tali circostanze di fatto il tribunale, ritenuta tardiva tale allegazione, ha respinto la domanda. Detta statuizione, attesa la tardività della richiesta avanzata, va confermata. Anche l'ulteriore motivo di appello, concernente l'omesso ordine, da parte del primo giudice, del frazionamento e del conseguente accatastamento in attuazione della divisione statuita, non merita accoglimento. Sul punto si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale i profili attinenti al frazionamento catastale ed alla conseguente mancata trascrivibilità della sentenza di divisione attengono alla redazione del documento tecnico indicante in planimetria le particelle catastali, al fine della voltura catastale, ma non rivestono rilievo quali violazioni di norme di diritto incidenti sullo scioglimento della comunione. La redazione dei documenti, necessari alla trascrizione dei diritti nascenti dalla sentenza, può del resto avvenire pure in sede stragiudiziale, sulla base di un accordo tra le parti, senza impedire l'attribuzione giudiziale delle quote a ciascuno dei condividenti. Nè, altrimenti, l'emanazione di una sentenza dichiarativa di scioglimento di una comunione di fabbricati relativi ad unità immobiliari urbane può essere subordinata alla preventiva corretta identificazione catastale delle porzioni ed al riferimento alle planimetrie depositate in catasto (Cass.8400/2019; Cass.30073/2017).Il motivo va pertanto disatteso.
E' condivisibile, invece, il rilievo avente ad oggetto l'ordine di trascrizione della sentenza presso la
Conservatoria dei RRII di Avellino, che il tribunale non ha disposto in sentenza. Giova evidenziare, in ogni caso, che l'accoglimento di tale rilievo non incide sulle sorti del gravame, trattandosi di adempimento automatico e conseguenziale alle attribuzioni immobiliari disposte con la sentenza impugnata.
3.L'appello incidentale formulato dai condividenti EL (18.2.1996) e (9.10.1984) CP_7 CP_7
(figli del primogenito ) non merita accoglimento. I motivi di gravame hanno ad oggetto la P_
consulenza tecnica espletata in primo grado: in particolare viene censurato il progetto divisionale per la formazione della quota di loro spettanza (quota C) che, nella prospettazione degli appellanti, disattenderebbe l'effettiva volontà del de cuius, che in precedenza, con Controparte_7
disposizione testamentaria del 9.3.2009 aveva attribuito ai nipoti e i 2/3 dei diritti CP_8 CP_7
vantati sull'appartamento al primo piano sito in via Cupa Fratta in FO (catasto fabbricati foglio 8,
p.lla 517, sub. 3) e sulla adiacente corte pertinenziale (catasto terreni, foglio 9, p.lla 873).
Premesso che in questa sede, nulla deve essere disposto con riguardo alla disposizione testamentaria richiamata (tenuto conto delle conclusioni della sentenza non definitiva n.502/2017 del tribunale adito, che ha respinto le domande di riduzione), la Corte osserva che la consulenza redatta dall'arch.
a a pag.52, dopo aver rappresentato in una tabella la massa ereditaria dei beni di Per_7 [...]
– Beni da assegnare ai figli e/o ai nipoti entrati per rappresentazione- 9 Parte_3
quote da 39.630 euro, descrive la quota di spettanza di e . Testualmente è CP_8 Controparte_7
riportato: La Quota C comprendendo 1/3 dell'appartamento al 1P del fabbricato e 1/3 del piazzale di scarico ubicati a via Cupa Fratta in FO, oltre a metà della corte pertinenziale del fabbricato, oltre al conguaglio in denaro, per sua natura deve essere assegnata ai donatari dei 2/3 dei beni cioè ai germani (9.10.1984) entrati per rappresentazione ex filio Controparte_17
( rinunziatario). P_
Nella sentenza impugnata poi, a pag.7, il tribunale dopo aver richiamato il prospetto riportato a pag.52 della relazione di ctu così dispone l'assegnazione: La QUOTA C viene poi assegnata per 1/3 ciascuno
a: , nato ad [...] il [...], C.F. , CP_8 CodiceFiscale_12
, nato ad [...] il [...], C.F. , Controparte_7 CodiceFiscale_13
, nata ad [...] il [...], C.F. , Controparte_10 CodiceFiscale_14
subentrati per rappresentazione ex filio (rinunziatario) nato a [...] il Controparte_15
30.4.1953, C.F. . CodiceFiscale_15
L'assegnazione dei beni compresi nella QUOTA C per il valore complessivo di € 30.360,00 a fronte della quota dovuta pari ad € 39.630,00 dà luogo ad un conguaglio di € 9.270,00 da ricevere dalla massa.
Quanto alla posizione della condividente non si ritiene che si possa porre Controparte_10
in essere la liquidazione della sua quota suggerita dal C.T.U. come alternativa. Pertanto, va disposta
l'attribuzione congiunta della QUOTA C ai tre coeredi. Anche tali condividenti non hanno formulato contestazioni al progetto di divisione nella parte in cui viene recepita nella presente sentenza.
Sulla scorta delle affermazioni del c.t.u. interamente recepite in sentenza, le censure degli appellanti non appaiono conferenti. In ogni caso le ulteriori sopravvenute doglianze - relative alle loro condizioni economiche ed abitative - non possono essere prese in considerazione nel presente grado, tenuto conto che gli appellanti hanno aderito al progetto divisionale predisposto dal consulente senza nulla eccepire e rappresentare in merito ( cfr. verbali di udienza del 26.3.2019 e del 15.10.2019 del
Tribunale di Avellino). L'appello incidentale va pertanto respinto.
Venendo alla regolamentazione delle spese processuali del presente grado, la reciproca soccombenza delle parti nei rispettivi gravami e l'esito complessivo della lite ne giustificano l'integrale compensazione ex art.92 c.p.c.
A questa pronuncia di rigetto consegue l'obbligo dell'appellante e degli appellanti Parte_1 incidentali , e nonché degli appellanti CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 incidentali e di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, CP_8 Controparte_7 pari a quello rispettivamente dovuto per gli appelli proposti (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
PQM
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, sull'appello incidentale di , e , Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 nonché sull'appello incidentale di e avverso la sentenza n.576/2020 del CP_8 Controparte_7
tribunale di Avellino, pubblicata il 16.3.2020 così provvede:
1.rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2.rigetta l'appello incidentale proposto da , e CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 [...]
e l'appello incidentale proposto da e;
CP_6 CP_8 Controparte_7
3. conferma la sentenza n.567/2020 pubblicata il 16.3.2020 del tribunale di Avellino;
4. compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
5. ordina la trascrizione della sentenza impugnata - n.576/2020 del tribunale di Avellino, pubblicata il 16.3.2020 – a cura del competente Conservatore dei Registri Immobiliari.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°,
L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell' appellante , degli appellanti incidentali , Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
e nonché degli appellanti incidentali e di un ulteriore CP_5 CP_6 CP_8 Controparte_7 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per gli appelli rispettivamente proposti.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24 aprile 2025
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe De Tullio
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Rosanna De Rosa