Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/05/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
n.1151/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dr. Salvatore GRILLO - Presidente
2) Dr. Paola BARRACCHIA - Consigliere
3) Dr. Riccardo LEONETTI - Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n.1151/2023 R.G., avverso la sentenza n.1652/2023 del Tribunale di Foggia tra
(già ), in persona Parte_1 Parte_2 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio dell'avv. Antonio Giordano, che la rappresenta e difende come da procura speciale in atti
Appellante
e
e quest'ultima anche quale genitrice, CP_1 Controparte_2 Controparte_3 unitamente a , della minore , tutti in proprio e nella qualità di eredi di CP_4 Persona_1
, rappresentati e difesi dall'avv. Fabiano Amati come da procura speciale in atti Persona_2
Appellati
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente;
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
, e la minore , rispettivamente figli e nipote ex filia del Controparte_2 Controparte_3 Persona_1 defunto , hanno evocato innanzi al Tribunale di Foggia l' Persona_2 Controparte_5 deducendo: che il 17.9.11 il loro congiunto era stato ricoverato presso l'
[...] Controparte_6 per la presenza di sangue nelle urine e, trasferito presso il reparto di nefrologia, gli era stata
[...] diagnosticata una forma di vasculite con esclusivo interessamento renale, peraltro da ritenersi non correlata al piccolo tumore al rene sinistro casualmente riscontratogli il precedente mese di agosto (per l'asportazione del quale era già in lista di attesa al Policlinico di Milano); che, nonostante il miglioramento conseguito alla cura farmacologica della vasculite, il 3.10.11 i sanitari lo avevano inaspettatamente informato (senza peraltro indicargli i relativi rischi) che lo avrebbero sottoposto a intervento chirurgico di asportazione del tumore per una maggiore efficacia delle cure della vasculite;
che, eseguito l'intervento il 4.10.11 con la tecnica della nefrectomia radicale, il paziente aveva manifestato sintomi (forti dolori addominali, vomito caffeano) minimizzati dai sanitari, finchè una gastroscopia urgente aveva evidenziato un'emorragia gastrica, dovuta ad ulcera da stress post-operatorio, la quale il successivo 9.10.11 aveva determinato l'exitus del;
che CP_2 per tale episodio la Procura di Foggia, dopo che il GIP aveva rigettato la sua richiesta di archiviazione e disposto l'imputazione coatta, aveva rinviato a giudizio i sanitari con l'imputazione di omicidio colposo, per avere essi dapprima erroneamente deciso di rimuovere d'urgenza il tumore praticando una nefrectomia
1
– ivi compresa l'omessa adeguata informativa sui rischi dell'intervento ai fini del consenso – fondavano anche una responsabilità contrattuale della struttura nei confronti dei congiunti del paziente deceduto, e ciò sia per i danni subìti iure proprio da questi ultimi (per spese funerarie, per perdita dell'apporto economico del congiunto e per perdita del rapporto parentale con lo stesso), sia per i danni non patrimoniali subìti dal defunto e trasmessi iure successionis ai suoi congiunti, per un importo complessivo di circa 3,5 milioni di euro, oltre accessori e spese di lite.
Si è costituita l' convenuta e ha chiesto il rigetto della domanda avversa, con vittoria di spese, a tal Pt_1 fine invocando gli esiti della CT espletata su incarico del PM nel corso del procedimento penale, secondo la quale nessuna specifica responsabilità era ravvisabile a carico dei sanitari della struttura.
Istruita la causa mediante prove testimoniali e CTU medico-legale, nelle more dell'udienza di precisazione delle conclusioni è intervenuta nel giudizio , coniuge del defunto , per aderire CP_1 Persona_2 alla domanda avanzata dagli attori.
Rispetto a tale intervento l' ha ribadito le difese già svolte nei confronti delle originarie controparti Pt_1 ed eccepito altresì la prescrizione del diritto al risarcimento nonché – ai sensi dell'art.1306 co.2 cc – il giudicato penale di assoluzione dei sanitari condebitori solidali, in quanto formatosi nell'ambito di un processo in cui si era costituita parte civile. CP_1
Con sentenza del 14.6.23 il Tribunale di Foggia, rigettate le eccezioni di prescrizione e di giudicato proposte nei confronti dell'interventrice, e condivisa la tesi della configurabilità di una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria sotto i profili lamentati dagli attori, ha accolto la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, ha condannato l a risarcire loro, iure proprio e iure hereditatis, i danni patrimoniali e non Pt_1 patrimoniali, nella misura complessiva di € 271.973,33 per ciascuno, oltre accessori, condannandola altresì a rifondere loro le spese di lite, distratte in favore del difensore antistatario.
Avverso tale pronuncia ha interposto appello l' per chiedere, in totale riforma della stessa, previa Pt_1 sospensione della sua efficacia esecutiva, il rigetto delle domande avanzate da attori e interventrice, con vittoria di spese.
Si sono costituiti gli appellati e, nel chiedere in via preliminare declaratoria di inammissibilità del gravame per inosservanza delle forme di cui all'art.342 c.p.c., hanno dedotto l'infondatezza dei singoli motivi di impugnazione e chiesto, pertanto, il rigetto della stessa, con conferma della sentenza appellata e condanna della controparte a rifondere le spese di difesa del grado.
Con ordinanza del 26.1.24 la Corte, ravvisato il fumus di fondatezza dell'impugnazione e l'indispensabilità di una nuova indagine peritale, ha sospeso l'efficacia esecutiva della pronuncia impugnato e disposto la rinnovazione della CTU, a tal fine nominando un medico legale e una specialista nefrologa.
Espletata e depositata la nuova CTU, all'udienza del 29.1.25 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione di termini di 60 gg. per il deposito di conclusionali e di 20 gg. per eventuali repliche.
*****
1. Va preliminarmente disattesa la censura degli appellati di inammissibilità dell'appello perché asserita- mente privo dei requisiti formali enunciati dall'art.342 c.p.c., osservandosi che tale doglianza trova oggettiva smentita in una piana lettura dell'atto di impugnazione, senz'altro munito di tutte le indicazioni prescritte dalla disposizione sopra richiamata.
2. Passando al merito, nell'ordine logico delle questioni va esaminato con priorità – in quanto relativo all'an della pretesa risarcitoria – il secondo dei motivi di appello, con cui l' contesta la pronuncia appellata Pt_1 nella parte in cui ha ritenuto sussistente la responsabilità della struttura sanitaria sotto tutti i profili (scelta
2 di sottoporre il paziente ad intervento urgente di nefrectomia radicale;
imperita gestione delle emorragie interne seguite all'operazione; violazione del diritto all'autodeterminazione) indicati dagli attori.
Lamenta in particolare l'appellante che nel percorso motivazionale il primo giudice – come già la CTU di primo grado da lui recepita – non avrebbe preso in considerazione in alcun modo né le articolate osservazioni svolte dai consulenti di parte, né gli accertamenti eseguiti nel giudizio penale culminato nell'assoluzione definitiva dei sanitari, e quindi non avrebbe adeguatamente valutato l'ipotesi alternativa formulata – su tali basi – dall'Azienda, secondo la quale, in sintesi, l'intera vicenda sarebbe stata caratterizzata dall'assorbente fattore causale costituito dal repentino e inesorabile progredire della patologia infiammatoria sistemica (la vasculite renale ANCA-associata) che affliggeva il , senza che nella catena causale degli eventi, culminata nel CP_2 decesso del paziente, si fossero inserite – con efficienza (con)causale – condotte inadempienti ascrivibili ai sanitari della struttura che lo ospitava.
Proprio sul rilievo dell'effettiva presenza di profili di incompletezza nella CTU di primo grado e nei passaggi motivazionali che ad essa fanno richiamo, questa Corte ha assegnato ai nuovi CTU il compito di rispondere agli stessi quesiti posti in primo grado, ma tenendo in debito conto le osservazioni delle parti e gli accertamenti compiuti in sede penale.
Alla luce degli esiti della nuova CTU – da ritenersi esaustiva rispetto ai quesiti posti e alle osservazioni delle parti – deve concludersi nel senso della fondatezza del motivo di appello in esame, non risultando – in base agli elementi disponibili ai fini della decisione – la configurabilità di condotte dei sanitari astrattamente idonee – sulla base di una valutazione ex ante condotta secondo il criterio del “più probabile che non” – ad assurgere a causa, o concausa, dell'evento dannoso rappresentato dal decesso di;
con la Persona_2 conseguenza che va rigettata, perché infondata, la domanda di risarcimento danni avanzata dagli eredi di quest'ultimo.
Ed invero i due CTU, nel prendere posizione in ordine alla fondamentale questione – dibattuta tra i CT di parte – dell'identificazione della condizione patologica assurta a causa ultima dell'exitus, hanno dato atto che risulta effettivamente provato in modo inequivoco, sulla scorta di numerosi elementi in atti (episodi di vomito caffeano;
presenza di feci picee;
rinvenimento nel tubo digerente di circa 1000 cc di sangue digerito;
variazione dei valori di emoglobina ed effettuazione di varie trasfusioni), che nel corso della degenza il paziente aveva avuto perdite ematiche, legate alla presenza di due UL nel tratto duodenale, tali da aggravare una preesistente condizione anemica, tipica della vasculite perchè derivante dai deficit irrorativi periferici causati da tale patologia.
Hanno tuttavia aggiunto i consulenti che appare poco probabile che tali perdite ematiche abbiano potuto contribuire a determinare uno shock emorragico causativo del decesso;
e ciò in quanto i valori di emoglobina immediatamente precedenti l'exitus (9,8 g/dl alle ore 10,00; 9,7 g/dl alle ore 14,30) non risultano oggettivamente compatibili con una siffatta ipotesi (a nulla rilevando la circostanza – invocata dai CT di parte attrice – che il dato fosse migliorato grazie a due ultime trasfusioni); e d'altra parte la pur effettuata Pt_3 con un ritardo di almeno 2 giorni rispetto ai segnali d'allarme circa la presenza di perdite ematiche interne, aveva comunque escluso la presenza di emorragie ancora attive, così come la successiva l'autopsia aveva evidenziato la presenza di fibrina istologicamente rilevata, segno inequivoco di un già avviato – ancorchè iniziale – processo di riparazione della mucosa;
per cui deve concludersi che – grazie anche alla terapia gastroprotettiva impostata sin dal 21.9.11 e potenziata dopo l'episodio di vomito caffeano – la condizione di sanguinamento si era già autolimitata e non era più in corso al momento del decesso.
Ciò stante, i CTU hanno concluso, sulla base di una valutazione di tipo controfattuale, che causa ultima del decesso è da individuarsi piuttosto nell'infausta evoluzione della condizione di impegno infiammatorio legata alla patologia vasculitica renale di base (la glomerulonefrite intra-extra capillare c-ANCA associata), in presenza della quale – e pur in costanza di terapia corticosteroidea e immunosoppressiva – i valori leucocitari risultavano profondamente alterati già al momento del ricovero;
mentre al ritardo nell'eseguire la EGDS può attribuirsi un ruolo concausale “minimo, ovvero eventuale” rispetto al decesso.
Tali conclusioni, assunte dai CTU a seguito di approfondite valutazioni esenti da apparenti vizi logici, trovano altresì conforto nelle considerazioni svolte dai consulenti del PM nell'ambito del procedimento penale a carico dei sanitari e successivamente poste dal giudice dell'appello penale a fondamento della decisione di
3 conferma della pronuncia assolutoria di primo grado, secondo cui “…l'interpretazione fornita dal ctp a sostegno di una condizione di shock di tipo emorragico motivato da importante sanguinamento del tratto intestinale quale causa della morte del LI contrasta: a) con le caratteristiche della formazione ulcerosa e della sostanza ricoprente il fondo della stessa;
b) con i rilievi isto-anatomopatologici tipici di una lesione dalla quale non si è verificato un recente ed importante sanguinamento;
c) con i riscontri della esofagogastroduodenoscopia (EGDS) eseguita in data 9.10.2011 alle ore 2,30. Peraltro non vi sono evidenze che l'ulcera da stress fosse stata riattivata dall'intervento chirurgico in quanto non vi è un riscontro endoscopico precedente l'intervento chirurgico di nefrectomia e la del 9.10.2011. Non risulta, inoltre, Pt_3 che l'intervento di nefrectomia totale sia stato gravato da risultanze emorragiche”.
Le conclusioni di cui sopra, valutate alla luce dei principi generali in materia di responsabilità sanitaria, conducono senz'altro ad escludere la responsabilità dell'appellante per il decesso del . CP_2
Ed invero, come ricordato anche dal giudice di prime cure, in tema di riparto dell'onere probatorio nella materia della responsabilità sanitaria, si configura, secondo l'ormai consolidato insegnamento della S.C. (cfr., tra le ultime pronunce, Cass.9182/24) un duplice ciclo causale: a) un primo, a monte, riguardante l'elemento strutturale del nesso di causalità (c.d. materiale) tra l'evento pregiudizievole lamentato (insorgenza o aggravamento della patologia ovvero morte) e la condotta del sanitario;
nesso la cui prova con qualsiasi mezzo, secondo il criterio del “più probabile che non”, spetta al creditore/danneggiato secondo il principio generale dell'art.2697 c.c., trattandosi di fatto costitutivo del diritto, e non giustificandosi rispetto ad esso un'inversione dell'onere probatorio in base al principio di vicinanza, posto che la prova riguarda elementi egualmente distanti da entrambe le parti;
b) un secondo, a valle, riguardante la dimensione soggettiva dell'illecito, e quindi l'imputabilità del pregiudizio (c.d. causalità giuridica), rispetto al quale spetta al debitore/danneggiante ex art.1218 c.c., in forza del principio di vicinanza della prova, dimostrare un fatto estintivo del diritto, e cioè che una causa imprevedibile ed inevitabile, a lui quindi non imputabile, abbia reso impossibile l'esatto adempimento della prestazione.
Nel caso di specie, dunque, spettava anzitutto agli eredi di dimostrare, anche attraverso Persona_2 presunzioni, l'astratta idoneità delle lamentate condotte dei sanitari a cagionare, secondo un criterio probabilistico, il decesso del paziente;
soltanto a seguito dell'assolvimento di tale onere sorgendo in capo all'Azienda convenuta l'onere di fornire la prova liberatoria che, nel caso concreto, l'evento dannoso non fosse prevedibile e comunque evitabile dai sanitari, con conseguente inconfigurabilità di un inadempimento contrattuale fonte di responsabilità risarcitoria.
Una volta assunte tali coordinate ermeneutiche, appare decisivo il rilievo che, nel caso in esame, il dinamismo della catena causale produttiva della condizione di anemia del paziente (quanto meno con riguardo ai fattori concausali riferibili – nella prospettazione degli attori – ai sanitari, e cioè con riguardo alla scelta di praticare urgente nefrectomia radicale e alla successiva cattiva gestione delle UL e delle perdite ematiche conseguite a tale scelta operatoria) si era ormai arrestato, stante l'intervenuta cicatrizzazione delle UL e quindi l'autolimitazione del fenomeno emorragico, per cui non era stata l'anemia la causa ultima del decesso, cagionato invece dalla progressione della parallela catena causale legata all'infiammazione vasculitica.
In altre parole, se non vi fosse stata l'infiammazione da vasculite (nonché la condizione anemizzante tipica di questa patologia), l'exitus non si sarebbe verificato, e ciò perché l'anemia, almeno per la parte legata alla presenza di UL (e quindi alle contestate condotte dei sanitari), si era ormai arrestata;
mentre per converso, se non vi fossero state le perdite ematiche da UL, il decesso del avrebbe comunque CP_2 avuto luogo per l'avanzare della patologia autoimmune da cui era affetto e dei suoi effetti in termini di infiammazione ed anemizzazione.
Le considerazioni che precedono, lette alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, portano allora a concludere nel senso dell'inconfigurabilità di una valenza eziologica, ancorchè minima, sia della scelta dai sanitari di intervenire chirurgicamente nell'immediatezza e in modo radicale per l'asportazione del tumore al rene, sia del ritardo con cui i sanitari individuarono le UL come causa di emorragie interne;
trattandosi di condotte i cui effetti – in termini di contributo all'anemizzazione del paziente – si erano già arrestati in un momento precedente al decesso, su valori inidonei a determinare tale evento.
4 Del resto, con specifico riguardo alla scelta dei sanitari di propendere per la nefrectomia radicale (scelta che, nella prospettazione degli attori, avrebbe condotto alla nascita di UL da stress post-operatorio, con conseguenti perdite ematiche interne culminate nella morte da shock emorragico), i CTU hanno valutato poco probabile – data la distanza temporale tra gli episodi di vomito caffeano e l'operazione chirurgica – un rapporto di causa/effetto tra quest'ultima e le erosioni duodenali fonte delle emorragie rivelate da tali episodi di vomito, dovendosi piuttosto ipotizzare che tali erosioni siano state cagionate dalle massicce terapie farmacologiche cui il paziente era stato sottoposto;
terapie pacificamente valutate come indispensabili da tutti i consulenti e, infatti, mai evocate dagli attori come condotta inadempiente dei sanitari.
A parte ciò, va anche osservato che la scelta dei sanitari di procedere alla nefrectomia radicale, ove valutata ex ante, non poteva considerarsi controindicata perché foriera di ingiustificati pericoli per il paziente e, segnatamente, di un maggior rischio di insorgenza di UL e conseguenti perdite ematiche.
A tal riguardo, infatti, le indagini dei nuovi CTU hanno messo in luce tanto la congruità dell'indicazione di procedere all'intervento chirurgico di asportazione della neoplasia, quanto la correttezza del timing di tale operazione.
Ciò anzitutto perché sin dal suo ingresso in struttura il , al fine di contrastare le manifestazioni della CP_2 vasculite, era stato sottoposto ad una terapia con immunosoppressori da assumere a dosi importanti e per tempi prolungati, ma ciò sopprimeva l'attività immunitaria dell'organismo e quindi non permetteva di fronteggiare la neoplasia renale, sicchè risultava indispensabile evitare la progressione di quest'ultima eradicando il tumore per via chirurgica.
Inoltre la neoplasia poteva avere un ruolo nella genesi della vasculite, poiché la letteratura scientifica, pur non essendo ancora chiaro il legame patogenetico tra le due malattie, suggerisce che la vasculite che coinvolge i reni possa essere collegata alla malignità; ed anzi poteva ipotizzarsi che, nel caso di specie, il primum movens fosse stato proprio la neoplasia, e la vasculite epifenomeno della prima;
donde la necessità di rimuovere la causa prima della patologia infiammatoria.
Quanto poi alla scelta di eseguire una nefrectomia radicale, anziché utilizzare alternative solo parzialmente demolitive, i CTU hanno chiarito che tale tecnica di intervento costituiva, all'epoca dei fatti, il golden standard; e che, comunque, nel caso di specie la scelta in tal senso del chirurgo trovava ulteriore giustificazione per un verso nell'elevato grado di insufficienza renale del paziente (che, nell'escludere ogni possibilità di recupero della funzione renale, rendevano inutile un'enucleazione del tumore o un intervento parziale quale quello operato attraverso la tecnica – richiamata dai CT degli attori – di c.d. “nephron sparring”), per altro verso nel fatto che la nefrectomia totale presenta molti meno rischi di complicazioni rispetto alle altre tecniche di intervento in termini di sanguinamento e di infezioni.
Deve allora concludersi che le scelte compiute dai sanitari e censurate dagli attori non costituivano condotte inadempienti idonee a fornire un contributo al decesso del , poiché l'intervento in sé si presentava CP_2 indispensabile al fine di evitare che la neoplasia continuasse ad incidere negativamente sulla condizione di salute del paziente (sia direttamente, sia indirettamente, ossia ostacolando le cure della patologia vasculitica); mentre l'opzione per la rimozione radicale del rene era funzionale proprio a minimizzare, in un paziente come il , affetto da vasculite e dagli effetti anemizzanti della stessa, il rischio – tra gli altri – CP_2 di sanguinamenti.
Anche queste ultime conclusioni, del resto, trovano pieno riscontro nella sentenza penale di appello sopra richiamata, secondo la quale dall'istruttoria era emerso, a proposito dell'opportunità di posticipare l'intervento di rimozione della neoplasia e adottare invece un approccio conservativo in considerazione della condizione di salute del LI, “…che tale intervento si rendeva necessario perché il paziente, al fine di curare la malattia autoimmune, doveva essere sottoposto ad un forte ciclo di terapia immunosoppressiva, e ciò avrebbe esposto l'organismo ad una maggiore insorgenza di tumori o all'aggravarsi di quello in atto. Era sconsigliabile, inoltre, una nefrectomia parziale proprio perché il paziente era affetto da vasculite e ciò avrebbe potuto esporlo a delle complicanze emorragiche”.
3. Specifiche considerazioni vanno poi svolte con riferimento all'invocata responsabilità della struttura per violazione del diritto al consenso informato.
5 Affermano gli attori che il congiunto, se adeguatamente informato del fatto che gli avrebbero asportato il rene e che l'intervento comportava dei rischi, non si sarebbe sottoposto all'intervento e avrebbe così evitato l'esito infausto.
Si è sopra osservato tuttavia che, per le ragioni diffusamente illustrate, l'intervento di nefrectomia radicale cui il fu sottoposto non può ritenersi causa del suo decesso, non configurandosi un nesso eziologico CP_2 tra una condotta inadempiente dei sanitari e tale evento dannoso.
Una siffatta conclusione negativa risulta già decisiva ai fini del rigetto dell'istanza risarcitoria basata sull'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato, avendo gli attori dedotto soltanto la lesione del diritto alla salute e non già un diverso danno da lesione del diritto – autonomo dal primo e costituzionalmente tutelato - all'autodeterminazione, sulla cui lesione questa Corte non può pronunciarsi a pena di incorrere in vizio di ultrapetizione, trattandosi di domanda nuova e diversa dalla prima (cfr.
Cass.5875/21).
Peraltro, anche ad ipotizzare la rituale allegazione anche della lesione di tale ultimo diritto, egualmente dovrebbe pervenirsi al rigetto della relativa pretesa risarcitoria.
Ed invero, in tale ultimo caso, la lesione del diritto al consenso informato è sì risarcibile autonomamente, ma a condizione che il danneggiato alleghi e provi in via presuntiva che, se avesse avuto adeguate informazioni sull'intervento, avrebbe rifiutato di sottoporsi ad esso, costituendo ciò parte integrante del suo onere probatorio (Cass.24471/20).
Ciò premesso, nel caso di specie è rinvenibile in atti un modulo di consenso informato, sottoscritto dal paziente, in cui egli dichiara di acconsentire ad un trattamento chirurgico descritto come “enucleoresezione vs nefrectomia sinistra”.
Tale scarno prestampato, se può valere a dimostrare il consenso del ad un intervento chirurgico al CP_2 rene, ivi compresa l'eventuale resezione totale dell'organo, non prova che il paziente fosse stato messo a conoscenza di ogni possibile complicanza dell'operazione connessa alla sua specifica condizione medica, sicchè deve convenirsi con i CTU sul fatto che nell'occasione i sanitari non fornirono al CP_2 un'informazione esaustiva ed effettiva sul trattamento sanitario, riguardante tutti i rischi prevedibili, compresi quelli statisticamente improbabili, con la sola esclusione di quelli assolutamente eccezionali , come richiesto dalla giurisprudenza in materia (Cass.27279/22; 16633/23).
Non vi è tuttavia in atti alcun elemento concreto dal quale inferire che il paziente, una volta messo a conoscenza delle possibili complicanze della resezione totale o parziale del rene, ma anche dei benefici legati alla rimozione della neoplasia così come evidenziati dai CTU (eliminazione di un potenziale fattore di aggravamento della vasculite;
possibilità di proseguire la terapia a base si immunosoppressori contro la vasculite senza temere ricadute negative sotto il profilo oncologico), il si sarebbe sottratto CP_2 all'esecuzione dell'intervento chirurgico.
Anzi il , quando già (nell'agosto del 2011) era gravato da una diagnosi di poliartrite con riserva per CP_2
“vasculite”, e quindi da un quadro clinico affine a quello in cui versava al momento della prestazione del consenso, si era rivolto all'urologia del Policlinico di Milano e, dopo una visita specialistica, si era iscritto in lista d'attesa per l'asportazione della neoplasia, verosimilmente dopo avere ricevuto informazioni circa i rischi e i benefici di un intervento in compresenza di entrambe le patologia (quella autoimmune e quella oncologica), il che è significativo di una sua volontà di sottoporsi comunque a un trattamento chirurgico per eliminare il tumore.
Poiché dunque resta indimostrato il presupposto del dissenso presunto, in una situazione in cui l'intervento non ha cagionato al paziente alcun danno iatrogeno, nessun risarcimento è dovuto per la lesione in sé del diritto all'autodeterminazione (cfr., tra le altre, Cass.27268 e 8163/21).
4. L'accoglimento del secondo motivo di appello, nel condurre ad una valutazione di infondatezza della domanda degli appellati sul piano dell'an debeatur, comporta da un lato – per il criterio della ragione più liquida – la superfluità dell'esame del primo e del terzo motivo di appello (riguardanti le eccezioni di prescrizione e di cosa giudicata sollevate dall' rispetto alla posizione della sola interventrice Pt_1 CP_1
6 ), dall'altro lato l'assorbimento del quarto, quinto, sesto e settimo motivo di appello (riguardanti il CP_1 quantum del risarcimento).
5. Con riferimento infine al regolamento delle spese di lite, si osserva che gli stessi CTU nominati in grado di appello hanno evidenziato, in premessa, la “particolare complessità clinica (e quindi medico-legale) della vicenda in esame”; e d'altra parte piena conferma di ciò si trae dalla parallela vicenda penale (in cui alla richiesta di archiviazione del PM procedente è seguito un provvedimento di imputazione coatta da parte del
GIP e successivamente una duplice decisione assolutoria) e dai variegati pareri espressi, in sede civile e penale, da consulenti di elevato livello professionale.
Alla luce di ciò, ritiene questa Corte che ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di difesa sostenute in entrambi i gradi di giudizio alla stregua dell'art.92 co.2 c.p.c. (disposizione che, anche dopo la novella del 2014, consente la compensazione delle spese tra le parti anche nei casi in cui ricorrano gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle espressamente indicate dal suo tenore letterale: cfr. C. Cost. n.77/2018).
Vanno invece posti interamente a carico degli appellati i costi delle CTU espletate in corso di causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 avverso la sentenza n.1652/2023 emessa dal Tribunale di Foggia del 16.6.23, disattesa o assorbita ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda di risarcimento danni;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
3) pone definitivamente a carico degli appellati i costi delle CTU. Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 7.5.25
Il Consigliere relatore
Dott. Riccardo Leonetti
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
7