TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/06/2025, n. 1831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1831 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di conSIlio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6213/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale vertente
TRA
, nata il [...] in [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to D'ANGELO ADRIANA;
RICORRENTE
E
, nato il 18/08/1967 in AV (NA) (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to LA C.F._2
MONTAGNA FRANCESCA;
RESISTENTE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al
04.06.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 10/12/2024, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 separazione da con il quale aveva contratto matrimonio in data 24.04.2004 in Controparte_1
AC (NA), da cui sono nate le figlie (nata il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nata il [...]). Chiedeva ancora di disporre l'affido condiviso di minore, e Persona_2 di adottare le statuizioni accessorie.
2. Con comparsa di costituzione del 02.04.2025, si costituiva e rappresentava di Controparte_1 essere addivenuto ad un accordo in merito alle condizioni di separazione con la controparte.
3. Le parti depositavano rinuncia alla comparizione personale all'udienza di comparizione fissata dinanzi al Giudice delegato dal Collegio in data 28.05.2025, chiedendo la sostituzione dell'udienza mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Chiesti chiarimenti e assegnato nuovo termine al 04.06.2025, il Giudice, lette le note, riservava la causa al Collegio previa trasmissione degli atti al PM in sede.
4. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al
Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
5. La domanda è fondata e, dunque, meritevole di accoglimento. Nel merito, va accolta la domanda di separazione sulla quale concordano entrambe le parti.
Ed infatti, appare evidente che è divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi, che venuta meno tra gli stessi la comunione materiale e spirituale che si è instaurata con la celebrazione del matrimonio, contratto in data 26.01.2008 in Marigliano (NA). Non vi è dubbio
2 che si sia verificata una frattura oggettivamente accertabile del rapporto coniugale complessivamente considerato, che ha portato le parti a domandare la separazione.
6. Le intese raggiunte dalle parti testualmente prevedono quanto segue:
“1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) la SI.ra in presenza di sufficienti redditi propri, legittimamente rinuncia a qualsiasi pretesa Parte_1 relativa al mantenimento da parte del coniuge che, a sua volta, dichiara di non avere nulla a Controparte_1 pretendere;
3) la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, in regime di affidamento Controparte_2 condiviso, ma con collocazione presso la casa familiare sita in AC (NA) alla Via Napoli n. 72, di proprietà della SI.ra , ove avrà la residenza stabile;
Parte_1
4) la figlia ma NON ECONOMICAMENTE Controparte_3
EN vivrà con la madre e la sorella minore presso la casa familiare sita in AC (NA) alla Via Napoli n. 72, di proprietà della SI.ra ; Parte_1
5) le decisioni più importanti nell' interesse della figlia minore relative all' educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale, i bisogni e le aspirazioni della prole. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
6) il SI. verserà alla moglie mensilmente, entro il 10 di ogni mese, a titolo di contributo per la Controparte_1 figlia ma NON ECONOMICAMENTE Controparte_3
EN e la minore , la somma di €450,00 per entrambe le figlie, da Controparte_2 rivalutarsi di anno in anno secondo l'indice Istat;
7) gli istanti desiderano che il giudice regoli in maniera particolareggiata le modalità dell'affidamento condiviso e precisamente: “che il padre possa tenere con sé la figlia minore ogni qualvolta la stessa lo vorrà, senza vincoli e compatibilmente con le eSIenze lavorative dello stesso e in relazione e compatibilmente con le eSIenze scolastiche ed extrascolastiche della minore, stessa modalità per le festività Natalizie, le vacanze pasquali, estive ed in occasione delle altre festività infrasettimanali;
8) le spese straordinarie mediche e quelle per l'istruzione e sportive, da concordarsi preventivamente e successivamente da documentare come da protocollo di intesa tra il Tribunale di Nola e ConSIlio dell'Ordine degli 3 Avvocati di Nola, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%”.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella sentenza, poiché gli stessi risultano conformi alle norme imperative e all'ordine pubblico nonché, con riferimento all'interesse della figlia minore al rispetto delle norme di cui agli artt. 29 e 30 Persona_2 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del
1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c..
Va, in ultimo, precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto della figlia minore, attesa la tenera età dello stesso e considerate le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
7. Le spese di lite, tenuto conto dell'intervenuto accordo tra le parti e della natura necessitata della pronuncia, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara la separazione personale tra e i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in AC (NA) in data 24.04.2004, trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di AC (NA) (Atto n.14, Serie A, Parte II, Anno 2004,
Comune di AC);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti tra le parti da intendersi richiamati e trascritti;
c) dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda;
d) prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex art. 1321 e 1322 c.c.;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale dello stato civile del Comune di AC (NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al
D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato civile;
f) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
4 Così deciso in Nola, nella camera di conSIlio del 06/06/2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di conSIlio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6213/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale vertente
TRA
, nata il [...] in [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to D'ANGELO ADRIANA;
RICORRENTE
E
, nato il 18/08/1967 in AV (NA) (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to LA C.F._2
MONTAGNA FRANCESCA;
RESISTENTE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al
04.06.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 10/12/2024, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 separazione da con il quale aveva contratto matrimonio in data 24.04.2004 in Controparte_1
AC (NA), da cui sono nate le figlie (nata il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nata il [...]). Chiedeva ancora di disporre l'affido condiviso di minore, e Persona_2 di adottare le statuizioni accessorie.
2. Con comparsa di costituzione del 02.04.2025, si costituiva e rappresentava di Controparte_1 essere addivenuto ad un accordo in merito alle condizioni di separazione con la controparte.
3. Le parti depositavano rinuncia alla comparizione personale all'udienza di comparizione fissata dinanzi al Giudice delegato dal Collegio in data 28.05.2025, chiedendo la sostituzione dell'udienza mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Chiesti chiarimenti e assegnato nuovo termine al 04.06.2025, il Giudice, lette le note, riservava la causa al Collegio previa trasmissione degli atti al PM in sede.
4. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al
Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
5. La domanda è fondata e, dunque, meritevole di accoglimento. Nel merito, va accolta la domanda di separazione sulla quale concordano entrambe le parti.
Ed infatti, appare evidente che è divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi, che venuta meno tra gli stessi la comunione materiale e spirituale che si è instaurata con la celebrazione del matrimonio, contratto in data 26.01.2008 in Marigliano (NA). Non vi è dubbio
2 che si sia verificata una frattura oggettivamente accertabile del rapporto coniugale complessivamente considerato, che ha portato le parti a domandare la separazione.
6. Le intese raggiunte dalle parti testualmente prevedono quanto segue:
“1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) la SI.ra in presenza di sufficienti redditi propri, legittimamente rinuncia a qualsiasi pretesa Parte_1 relativa al mantenimento da parte del coniuge che, a sua volta, dichiara di non avere nulla a Controparte_1 pretendere;
3) la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, in regime di affidamento Controparte_2 condiviso, ma con collocazione presso la casa familiare sita in AC (NA) alla Via Napoli n. 72, di proprietà della SI.ra , ove avrà la residenza stabile;
Parte_1
4) la figlia ma NON ECONOMICAMENTE Controparte_3
EN vivrà con la madre e la sorella minore presso la casa familiare sita in AC (NA) alla Via Napoli n. 72, di proprietà della SI.ra ; Parte_1
5) le decisioni più importanti nell' interesse della figlia minore relative all' educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale, i bisogni e le aspirazioni della prole. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
6) il SI. verserà alla moglie mensilmente, entro il 10 di ogni mese, a titolo di contributo per la Controparte_1 figlia ma NON ECONOMICAMENTE Controparte_3
EN e la minore , la somma di €450,00 per entrambe le figlie, da Controparte_2 rivalutarsi di anno in anno secondo l'indice Istat;
7) gli istanti desiderano che il giudice regoli in maniera particolareggiata le modalità dell'affidamento condiviso e precisamente: “che il padre possa tenere con sé la figlia minore ogni qualvolta la stessa lo vorrà, senza vincoli e compatibilmente con le eSIenze lavorative dello stesso e in relazione e compatibilmente con le eSIenze scolastiche ed extrascolastiche della minore, stessa modalità per le festività Natalizie, le vacanze pasquali, estive ed in occasione delle altre festività infrasettimanali;
8) le spese straordinarie mediche e quelle per l'istruzione e sportive, da concordarsi preventivamente e successivamente da documentare come da protocollo di intesa tra il Tribunale di Nola e ConSIlio dell'Ordine degli 3 Avvocati di Nola, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%”.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella sentenza, poiché gli stessi risultano conformi alle norme imperative e all'ordine pubblico nonché, con riferimento all'interesse della figlia minore al rispetto delle norme di cui agli artt. 29 e 30 Persona_2 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del
1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c..
Va, in ultimo, precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto della figlia minore, attesa la tenera età dello stesso e considerate le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
7. Le spese di lite, tenuto conto dell'intervenuto accordo tra le parti e della natura necessitata della pronuncia, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara la separazione personale tra e i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in AC (NA) in data 24.04.2004, trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di AC (NA) (Atto n.14, Serie A, Parte II, Anno 2004,
Comune di AC);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti tra le parti da intendersi richiamati e trascritti;
c) dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda;
d) prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex art. 1321 e 1322 c.c.;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale dello stato civile del Comune di AC (NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al
D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato civile;
f) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
4 Così deciso in Nola, nella camera di conSIlio del 06/06/2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
5