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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 10/02/2026, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1187/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6164/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo N. 3 95124 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 35953 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 6164/2024, depositato il 12/07/2024, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 35953, relativo a TARI anno 2018, nei confronti del Comune di Catania.
Chiamato il ricorso all'udienza del 6 febbraio 2026, in camera di consiglio, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna l'avviso di accertamento citato in epigrafe, notificato in data 06/05/2024, relativo a TARI anno 2018.
A sostegno del proprio ricorso, eccepisce:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 161 della legge 296/2006;
2) Illegittimità dell'avviso di accertamento per assenza totale di motivazione;
3) Nullità dell'atto impugnato per errata indicazione degli estremi catastali;
4) Carenza di legittimazione passiva del ricorrente;
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio.
Il Comune di Catania, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data 16/01/2026.
Controdeduce sui motivi del ricorso. Insiste sulla legittimità del proprio operato.
Per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è infondato e va rigettato.
L'art. 1, comma 161, della legge27 dicembre 2006, n. 296, dispone che: gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
La disposizione che, in tema di TARI l'obbligo della denuncia di occupazione era del 30 giugno dell'anno successivo ex art.1, comma 684, della Legge n. 147/2013 ratione temporis. Sicché per l'anno d'imposta
2018, la cui denuncia andava effettuata entro il 30 giugno 2019, il termine ordinario di decadenza era del
31 dicembre 2024. A seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'art. 67 del D.L. 17 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha sospeso i termini di prescrizione e decadenza dal 08/03/2020 al 31/05/2020. Sicché il termine di decadenza risulta essere del
26 marzo 2025. L'atto impugnato è stato notificato il 06/05/2024 entro il predetto termine, sicché nessuna decadenza, né tantomeno prescrizione è maturata per l'anno d'imposta 2018.
L'eccezione di carenza di motivazione è infondata e va rigettata. L'obbligo della motivazione è soddisfatta allorquando pone il contribuente in grado di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali consentendogli di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale (Cass. Sez. I n.
9058/87, 4740/85, CTC n. 2436/83); nell'atto impugnato sono indicati gli elementi utili a conoscere la pretesa fiscale.
Gli immobili oggetto dell'accertamento impugnato, ricatti in Catania, Indirizzo_1 snc, nell'anno 2018 erano censiti in catasto al foglio 68, particella 1379 sub 2, 3 e 4. La visura attuale del soggetto prodotta dalla parte ricorrente riporta alla situazione alla data del 18/06/2024, con variazione effettuati nell'anno 2023. Non viene prodotta visura storica comprensiva dell'anno d'imposta 2018. Nel caso di contitolarità tra più soggetti vige l'obbligo della solidarietà ex art.1, comma 642 L. 27 dicembre
2013, n. 147, nei confronti dell'ente impositore, salvo rivalsa nei confronti degli altri comproprietari sulla base delle rispettive quote.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in omnicomprensive € 100,00 (euro cento/00) in favore del Comune di Catania.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6164/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo N. 3 95124 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 35953 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 6164/2024, depositato il 12/07/2024, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 35953, relativo a TARI anno 2018, nei confronti del Comune di Catania.
Chiamato il ricorso all'udienza del 6 febbraio 2026, in camera di consiglio, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna l'avviso di accertamento citato in epigrafe, notificato in data 06/05/2024, relativo a TARI anno 2018.
A sostegno del proprio ricorso, eccepisce:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 161 della legge 296/2006;
2) Illegittimità dell'avviso di accertamento per assenza totale di motivazione;
3) Nullità dell'atto impugnato per errata indicazione degli estremi catastali;
4) Carenza di legittimazione passiva del ricorrente;
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio.
Il Comune di Catania, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data 16/01/2026.
Controdeduce sui motivi del ricorso. Insiste sulla legittimità del proprio operato.
Per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è infondato e va rigettato.
L'art. 1, comma 161, della legge27 dicembre 2006, n. 296, dispone che: gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
La disposizione che, in tema di TARI l'obbligo della denuncia di occupazione era del 30 giugno dell'anno successivo ex art.1, comma 684, della Legge n. 147/2013 ratione temporis. Sicché per l'anno d'imposta
2018, la cui denuncia andava effettuata entro il 30 giugno 2019, il termine ordinario di decadenza era del
31 dicembre 2024. A seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'art. 67 del D.L. 17 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha sospeso i termini di prescrizione e decadenza dal 08/03/2020 al 31/05/2020. Sicché il termine di decadenza risulta essere del
26 marzo 2025. L'atto impugnato è stato notificato il 06/05/2024 entro il predetto termine, sicché nessuna decadenza, né tantomeno prescrizione è maturata per l'anno d'imposta 2018.
L'eccezione di carenza di motivazione è infondata e va rigettata. L'obbligo della motivazione è soddisfatta allorquando pone il contribuente in grado di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali consentendogli di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale (Cass. Sez. I n.
9058/87, 4740/85, CTC n. 2436/83); nell'atto impugnato sono indicati gli elementi utili a conoscere la pretesa fiscale.
Gli immobili oggetto dell'accertamento impugnato, ricatti in Catania, Indirizzo_1 snc, nell'anno 2018 erano censiti in catasto al foglio 68, particella 1379 sub 2, 3 e 4. La visura attuale del soggetto prodotta dalla parte ricorrente riporta alla situazione alla data del 18/06/2024, con variazione effettuati nell'anno 2023. Non viene prodotta visura storica comprensiva dell'anno d'imposta 2018. Nel caso di contitolarità tra più soggetti vige l'obbligo della solidarietà ex art.1, comma 642 L. 27 dicembre
2013, n. 147, nei confronti dell'ente impositore, salvo rivalsa nei confronti degli altri comproprietari sulla base delle rispettive quote.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in omnicomprensive € 100,00 (euro cento/00) in favore del Comune di Catania.