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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 3924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3924 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 10.11.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3030/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. Tribunale di Benevento n.821/2024 pubblicata il 21.9.2024
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Carmelina Fucci Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv.to Stefania Rettore
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso di primo grado sostenendo di aver Parte_1 contratto a causa della attività di coltivatrice diretta “ernia discale L4-L5, cervicocefalgia, periartrite, dorso-lombalgia cronica” e che l' non le aveva riconosciuto la natura CP_1 professionale della malattia denunciata, chiedeva di accertare e dichiarare che le patologie lamentate erano state contratte nell'esercizio ed a causa dell'espletamento della propria attività lavorativa e , per l'effetto, la condanna dell' al pagamento CP_1 del relativo indennizzo o rendita.
L' si costituiva contestando la sussistenza del nesso CP_1 eziologico tra le malattie lamentate e l'attività svolta.
Istruita la causa a mezzo di prova testi e disposta ed eseguita ctu medico – legale, il Tribunale rigettava la domanda con esonero dalle spese di lite ex art.152 disp. att. cpc.
Proponeva appello la censurando la sentenza;
nello specifico Pt_1 la appellante eccepiva la nullità della CTU per omessa comunicazione della bozza alle parti, l'omessa motivazione del Giudice in ordine alle contestazioni avanzate con le note di trattazione depositate,
l'omessa valutazione da parte del consulente (e quindi del
Tribunale) delle documentate patologie quali l'ernia discale e le discopatie multiple.
Con decreto del Presidente della Corte di Appello n.20/2025 la causa era scardinata dal ruolo del consigliere ed assegnata al Per_1 nuovo consigliere Scarlatelli.
All'esito della udienza del 13.10.25 il Collegio onerava parte appellante del deposito della notifica telematica dell'appello rinviando alla udienza del 10.11.25.
Nelle more si costituiva l' che si opponeva al gravame CP_1 rilevando che il CTU aveva regolarmente trasmesso la bozza della consulenza alle parti con PEC del 31.12.2023, come espressamente rilevato dal Giudice di prime cure, e che la sentenza impugnata aveva correttamente aderito alle conclusioni del CTU, le quali risultavano logicamente motivate e scientificamente fondate non limitandosi alla sola assenza di indagini elettroneurografiche, ma conducendo un'analisi complessiva di tutte le patologie denunciate.
pag. 2/7 Alla odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., previa acquisizione delle note depositate, la Corte ha riservato la causa in decisione.
**********
L'appello è infondato
In ordine alla trasmissione della bozza peritale alle parti si rileva che nonostante il Tribunale abbia dato atto nella sentenza della comunicazione avvenuta con pec del 31.12.23, tuttavia tale pec
(prodotta solo dall' ) non costituisce piena prova della CP_1 comunicazione della bozza al difensore della risultando solo Pt_1
l'indicazione del predetto quale destinatario della pec ma agli atti telematici del fascicolo di primo grado non risulta la predetta comunicazione come allegato depositato dal consulente contenente l'effettiva trasmissione della bozza.
Tale rilievo, tuttavia, non comporta affatto la conseguenza della nullità della c.t.u. come eccepito dalla appellante atteso che trattasi di nullità relativa rispetto alla quale il Tribunale ha operato la sanatoria rimettendo le parti nei termini per il deposito delle osservazioni, osservazioni che la parte ricorrente depositava sia con note del 6.3.24 sia con note dell'11.9.24.
Si legga sul punto l'ordinanza della Cassazione n.16196/2023: “in tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'omesso invio alle parti della bozza di relazione dà luogo a un'ipotesi di nullità a carattere relativo, suscettibile di sanatoria se il vizio non è eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia;
la sanatoria può avvenire anche per rinnovazione, quando il contraddittorio sia recuperato dal giudice dopo il deposito della relazione, con la rimessione in termini delle parti per formulare le
pag. 3/7 proprie osservazioni, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all'art. 196 c.p.c.”
Quanto alle osservazioni della allora ricorrente al contenuto della perizia (alla quale perizia il Tribunale ha aderito ai fini del rigetto della domanda) le censure spiegate con l'atto di appello non meritano adesione (spetta al Giudice indicare in sentenza le ragioni della adesione alle conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte;
cfr. Cassazione n. 23637/2016).
Il consulente ha escluso l'esistenza di parestesie agli arti inferiori e riferito di un modesto impegno funzionale;
ha affermato che “circa la patologia che interessa il rachide lombo-sacrale si fa presente che essa viene considerata patologia cronicodegenerativa che interessa tutti gli elementi dell'unità disco-vertebrale, e per questo riconducibile all'invecchiamento delle strutture articolari dell'unità medesima. Trattasi di infermità a genesi plurifattoriale di diffuso riscontro nella popolazione generale e molto spesso priva di specifici connotati etiopatogenetici. Tale patologia può esser presa in considerazione come sospetta professionale se sono presenti
i seguenti elementi: “Presenza di protrusione discale, ernia discale, discopatia regressiva in età uguale o inferiore a 30 anni;
discopatie regressive multiple in età uguale o inferiore a 40 anni;
osteofitosi a ponte e/o riduzione del canale midollare da cause degenerative in età uguale o inferiore a 35 anni” per cui, a differenza di quanto sostenuto nell'atto di appello non ha negato l'esistenza dell'ernia documentata (riportando espressamente nella valutazione anamnestica l'RM colonna L-S del 4.10.24) ma ha precisato che tale patologia costituisce solo un indizio di sospetta eziologia professionale ma che nel caso di specie l'assenza di compromissione neuropatica e le mansioni prevalentemente manuali pag. 4/7 svolte escludevano che la stessa avesse origine professionale
(“Pertanto - Considerato quanto descritto nell'anamnesi lavorativa, ne deriva che l'attività di coltivatrice diretta, nel caso di specie, è prevalentemente manuale ed è contraddistinto, nel caso di specie alla potatura, schermatura, accollamento, sfogliatura, diradamento e vendemmia del vigneto con l'uso di forbici e deposizione in contenitori vari (secchi, cassette) e dalla raccolta delle olive. - Considerato che il rischio professionale nel caso in esame non è di entità, intensità e durata tali che fa considerare la sua influenza di grado pari o superiore a quella esercitata da fattori extraprofessionali, - Considerato quanto descritto nell'esame obiettivo, - Considerato che agli atti non vi è alcuna indagine elettromiografica e/o elettroneurografica che attesti una compromissione neuropatica, ne deriva che i fatti accaduti alla parte attrice non integrano una malattia professionale, in quanto la patologia presentata dalla ricorrente riconosce una genesi multifattoriale e l'ambiente di lavoro non è riconosciuto come concausa prevalente nella manifestazione della malattia”).
Il rigetto della domanda risulta quindi del tutto coerente con il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione che in materia di causalità ha affermato che “In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore
e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad
pag. 5/7 acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti” (Cass.
n.8773 del 10.4.2018; Cass. n.17438 del 12.10.2012 che richiama
Cass., nn.6434/1994; 5352/2002; 11128/2004; 15080/2009).
Si ritiene che il c.t.u. abbia fatto applicazione di tali principi laddove ha ritenuto che l'ipotesi invocata da parte ricorrente, circa la genesi delle patologie sofferte per le mansioni di coltivatrice diretta descritte in ricorso fosse ben lontana dall'essere caratterizzata da un “rilevante grado di probabilità”.
Condivisibilmente il Tribunale ha quindi aderito alle conclusioni dell'ausiliare motivando “che il rischio professionale nel caso in esame non è di entità, intensità e durata tali che fa considerare la sua influenza di grado pari o superiore a quella esercitata da fattori extraprofessionali e che agli atti non vi è alcuna indagine elettromiografica e/o elettroneurografica che attesti una compromissione neuropatica”.
Per le ragioni esposte l'appello va rigettato.
Nulla per le spese, risultando presenti le condizioni per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. dichiarazione in calce al ricorso in appello).
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
pag. 6/7 La Corte così provvede:
rigetta l'appello;
nulla per le spese.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo collegio, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13.
Napoli 10.11.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 10.11.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3030/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. Tribunale di Benevento n.821/2024 pubblicata il 21.9.2024
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Carmelina Fucci Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv.to Stefania Rettore
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso di primo grado sostenendo di aver Parte_1 contratto a causa della attività di coltivatrice diretta “ernia discale L4-L5, cervicocefalgia, periartrite, dorso-lombalgia cronica” e che l' non le aveva riconosciuto la natura CP_1 professionale della malattia denunciata, chiedeva di accertare e dichiarare che le patologie lamentate erano state contratte nell'esercizio ed a causa dell'espletamento della propria attività lavorativa e , per l'effetto, la condanna dell' al pagamento CP_1 del relativo indennizzo o rendita.
L' si costituiva contestando la sussistenza del nesso CP_1 eziologico tra le malattie lamentate e l'attività svolta.
Istruita la causa a mezzo di prova testi e disposta ed eseguita ctu medico – legale, il Tribunale rigettava la domanda con esonero dalle spese di lite ex art.152 disp. att. cpc.
Proponeva appello la censurando la sentenza;
nello specifico Pt_1 la appellante eccepiva la nullità della CTU per omessa comunicazione della bozza alle parti, l'omessa motivazione del Giudice in ordine alle contestazioni avanzate con le note di trattazione depositate,
l'omessa valutazione da parte del consulente (e quindi del
Tribunale) delle documentate patologie quali l'ernia discale e le discopatie multiple.
Con decreto del Presidente della Corte di Appello n.20/2025 la causa era scardinata dal ruolo del consigliere ed assegnata al Per_1 nuovo consigliere Scarlatelli.
All'esito della udienza del 13.10.25 il Collegio onerava parte appellante del deposito della notifica telematica dell'appello rinviando alla udienza del 10.11.25.
Nelle more si costituiva l' che si opponeva al gravame CP_1 rilevando che il CTU aveva regolarmente trasmesso la bozza della consulenza alle parti con PEC del 31.12.2023, come espressamente rilevato dal Giudice di prime cure, e che la sentenza impugnata aveva correttamente aderito alle conclusioni del CTU, le quali risultavano logicamente motivate e scientificamente fondate non limitandosi alla sola assenza di indagini elettroneurografiche, ma conducendo un'analisi complessiva di tutte le patologie denunciate.
pag. 2/7 Alla odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., previa acquisizione delle note depositate, la Corte ha riservato la causa in decisione.
**********
L'appello è infondato
In ordine alla trasmissione della bozza peritale alle parti si rileva che nonostante il Tribunale abbia dato atto nella sentenza della comunicazione avvenuta con pec del 31.12.23, tuttavia tale pec
(prodotta solo dall' ) non costituisce piena prova della CP_1 comunicazione della bozza al difensore della risultando solo Pt_1
l'indicazione del predetto quale destinatario della pec ma agli atti telematici del fascicolo di primo grado non risulta la predetta comunicazione come allegato depositato dal consulente contenente l'effettiva trasmissione della bozza.
Tale rilievo, tuttavia, non comporta affatto la conseguenza della nullità della c.t.u. come eccepito dalla appellante atteso che trattasi di nullità relativa rispetto alla quale il Tribunale ha operato la sanatoria rimettendo le parti nei termini per il deposito delle osservazioni, osservazioni che la parte ricorrente depositava sia con note del 6.3.24 sia con note dell'11.9.24.
Si legga sul punto l'ordinanza della Cassazione n.16196/2023: “in tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'omesso invio alle parti della bozza di relazione dà luogo a un'ipotesi di nullità a carattere relativo, suscettibile di sanatoria se il vizio non è eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia;
la sanatoria può avvenire anche per rinnovazione, quando il contraddittorio sia recuperato dal giudice dopo il deposito della relazione, con la rimessione in termini delle parti per formulare le
pag. 3/7 proprie osservazioni, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all'art. 196 c.p.c.”
Quanto alle osservazioni della allora ricorrente al contenuto della perizia (alla quale perizia il Tribunale ha aderito ai fini del rigetto della domanda) le censure spiegate con l'atto di appello non meritano adesione (spetta al Giudice indicare in sentenza le ragioni della adesione alle conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte;
cfr. Cassazione n. 23637/2016).
Il consulente ha escluso l'esistenza di parestesie agli arti inferiori e riferito di un modesto impegno funzionale;
ha affermato che “circa la patologia che interessa il rachide lombo-sacrale si fa presente che essa viene considerata patologia cronicodegenerativa che interessa tutti gli elementi dell'unità disco-vertebrale, e per questo riconducibile all'invecchiamento delle strutture articolari dell'unità medesima. Trattasi di infermità a genesi plurifattoriale di diffuso riscontro nella popolazione generale e molto spesso priva di specifici connotati etiopatogenetici. Tale patologia può esser presa in considerazione come sospetta professionale se sono presenti
i seguenti elementi: “Presenza di protrusione discale, ernia discale, discopatia regressiva in età uguale o inferiore a 30 anni;
discopatie regressive multiple in età uguale o inferiore a 40 anni;
osteofitosi a ponte e/o riduzione del canale midollare da cause degenerative in età uguale o inferiore a 35 anni” per cui, a differenza di quanto sostenuto nell'atto di appello non ha negato l'esistenza dell'ernia documentata (riportando espressamente nella valutazione anamnestica l'RM colonna L-S del 4.10.24) ma ha precisato che tale patologia costituisce solo un indizio di sospetta eziologia professionale ma che nel caso di specie l'assenza di compromissione neuropatica e le mansioni prevalentemente manuali pag. 4/7 svolte escludevano che la stessa avesse origine professionale
(“Pertanto - Considerato quanto descritto nell'anamnesi lavorativa, ne deriva che l'attività di coltivatrice diretta, nel caso di specie, è prevalentemente manuale ed è contraddistinto, nel caso di specie alla potatura, schermatura, accollamento, sfogliatura, diradamento e vendemmia del vigneto con l'uso di forbici e deposizione in contenitori vari (secchi, cassette) e dalla raccolta delle olive. - Considerato che il rischio professionale nel caso in esame non è di entità, intensità e durata tali che fa considerare la sua influenza di grado pari o superiore a quella esercitata da fattori extraprofessionali, - Considerato quanto descritto nell'esame obiettivo, - Considerato che agli atti non vi è alcuna indagine elettromiografica e/o elettroneurografica che attesti una compromissione neuropatica, ne deriva che i fatti accaduti alla parte attrice non integrano una malattia professionale, in quanto la patologia presentata dalla ricorrente riconosce una genesi multifattoriale e l'ambiente di lavoro non è riconosciuto come concausa prevalente nella manifestazione della malattia”).
Il rigetto della domanda risulta quindi del tutto coerente con il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione che in materia di causalità ha affermato che “In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore
e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad
pag. 5/7 acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti” (Cass.
n.8773 del 10.4.2018; Cass. n.17438 del 12.10.2012 che richiama
Cass., nn.6434/1994; 5352/2002; 11128/2004; 15080/2009).
Si ritiene che il c.t.u. abbia fatto applicazione di tali principi laddove ha ritenuto che l'ipotesi invocata da parte ricorrente, circa la genesi delle patologie sofferte per le mansioni di coltivatrice diretta descritte in ricorso fosse ben lontana dall'essere caratterizzata da un “rilevante grado di probabilità”.
Condivisibilmente il Tribunale ha quindi aderito alle conclusioni dell'ausiliare motivando “che il rischio professionale nel caso in esame non è di entità, intensità e durata tali che fa considerare la sua influenza di grado pari o superiore a quella esercitata da fattori extraprofessionali e che agli atti non vi è alcuna indagine elettromiografica e/o elettroneurografica che attesti una compromissione neuropatica”.
Per le ragioni esposte l'appello va rigettato.
Nulla per le spese, risultando presenti le condizioni per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. dichiarazione in calce al ricorso in appello).
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
pag. 6/7 La Corte così provvede:
rigetta l'appello;
nulla per le spese.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo collegio, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13.
Napoli 10.11.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
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