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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 3795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3795 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 13.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1955 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente TRA
rappresentato e difesa da sé stessa ex art. 86 c.p.c. ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, viale dello Statuto 24
APPELLANTE E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Mario Signore ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Formia Via XXIV Maggio n. 8
APPELLATO
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avvocato Filippo Vinciguerra ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Latina, Via Vincenzo Monti n.13.dell'ente
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Latina 766/2024 pubblicata il 20/06/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la gravata sentenza il Tribunale di Latina in funzione di Giudice del lavoro rigettava l'opposizione presentata da avverso la cartella esattoriale n. Parte_2
05720210011074072000 notificatale il 19/05/2022 con la quale le era stato ingiunto il pagamento del complessivo importo di € 21.488,90.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su più motivi. Parte_2
L e la si costituivano in Controparte_3 CP_2 giudizio resistendo all'accoglimento del gravame.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
aveva agito in giudizio impugnando la cartella esattoriale Parte_2 precedentemente citata, notificatale il 19/05/2022 per il complessivo importo di € 21.488,90 di cui € 20.770 a titolo di contributi previdenziali della per l'anno 2014, oltre CP_2 ad ulteriori importi richiesti a titolo di contributi Inail per gli anni 2019-2020 (per € 60,75), sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada per l'anno 2017 (per € 248,23) e tassa automobilistica per l'anno 2018 (per € 181,60), oneri di riscossione (per € 222,24) e diritti di notifica (per € 5,88).
Eccepiva la nullità della cartella di pagamento in quanto inviata utilizzando un indirizzo pec non ufficiale non risultante dai pubblici registri nonché per omessa previa notifica della diffida affermando l'ingiustificatezza delle somme richieste “in quanto generiche al punto da non consentire alla presunta debitrice alcuna verifica sostanziale”.
Il Tribunale respingeva integralmente l'opposizione.
Rilevava come la ricorrente avesse impugnato la cartella esattoriale in oggetto limitatamente ai soli contributi previdenziali dovuti alla così come CP_2 espressamente dichiarato in ricorso nel capitolo relativo alla “competenza”, con conseguente infondatezza della eccezione di parziale difetto di giurisdizione sollevata da CP_3
Accertava quindi l'inammissibilità delle contestazioni dell'appellante inerenti alla inesistenza del procedimento notificatorio rilevando come le stesse fossero qualificabili come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1 c.p.c. con conseguente tardività dell'opposizione in quanto depositata in violazione del termine perentorio di 20 giorni dalla notifica dell'atto previsto da tale norma.
Affermava in ogni caso l'infondatezza nel merito di tale profilo di contestazione, rilevando come avesse dato prova dell'avvenuta rituale notifica telematica della CP_3 cartella impugnata (la quale risultava ritualmente entrata nella sfera di cognizione del destinatario raggiungendo il proprio scopo legale) a nulla rilevando, alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità enunciati nella parte motiva della gravata sentenza, l'inidoneità dell'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante dei pubblici registri ad inficiare la validità del procedimento notificatorio. Affermava altresì l'infondatezza dell'eccezione di nullità per mancata previa notifica di un atto di diffida o di avviso bonario rilevando a tale proposito come la avesse CP_2 dimostrato di aver notificato a mezzo pec alla ricorrente, per le omissioni contributive dovute nell'anno 2014, la nota n. 2019/244971 del 16/12/2019, con la quale contestava il mancato versamento dei contributi diffidandone il pagamento.
Con un primo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza ove aveva erroneamente omesso dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito per cui è lite per violazione del termine quinquennale di prescrizione che sosteneva essere applicabile ai crediti oggetto della cartella impugnata.
Con un secondo motivo contesta la gravata sentenza, per “errata, contraddittoria e lacunosa applicazione ed interpretazione di disposizioni di legge, in particolare dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 7, comma 1, l. 212/2000” ove avrebbe omesso di pronunciarsi sui punti rilevanti al fine di dirimere la controversia.
Lamenta inoltre la carente motivazione della cartella impugnata anche con riferimento alle modalità di calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione e all'omessa allegazione degli atti che si assumevano già notificati al contribuente.
Con un ulteriore terzo motivo contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di inesistente notificazione della cartella impugnata in quanto effettuata mediante l'utilizzo di un indirizzo pec non risultante dei pubblici registri per “Errata, contraddittoria e lacunosa applicazione ed interpretazione di disposizioni di legge, in particolare degli artt. 26 d.p.r. 602/73 e 16 ter del d.l. 179/2012.
L'appello non può trovare accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono.
Si osserva innanzitutto che non risulta essere stato oggetto di impugnazione quanto statuito dal giudice di prime cure, nel respingere l'eccezione di parziale difetto di giurisdizione sollevata da in ordine all'avere le contestazioni dell'odierna appellante CP_3 ad oggetto i soli crediti riferibili alla Cassa Forense, dovendo intendersi pertanto limitato a tale ambito l'oggetto del presente giudizio.
Tanto premesso risulta innanzitutto inammissibile il motivo di impugnazione attinente all'omesso rilievo della asserita intervenuta prescrizione di tali crediti, avendo ad oggetto eccezione in senso proprio sollevata per la prima volta solo nella presente fase di impugnazione.
È appena il caso di osservare, per maggiore completezza, come in ogni caso tale profilo di contestazione risulta palesemente infondato essendo sufficiente rilevare a tale proposito, a prescindere da ogni ulteriore e diversa considerazione, che trattasi di crediti riferibili all'anno 2014 ed assoggettati ratione temporis al più ampio termine di prescrizione decennale con conseguente tempestività, in ogni caso, della stessa notifica della cartella impugnata avvenuta quest'ultima, alla stregua delle stesse allegazioni della odierno appellante, in data 19/05/2022. L'art. 66 della l. 247/2012 nel disporre che ai crediti della non si applica CP_2 più il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, l. 335/1995, ha infatti fatto rivivere il termine ordinario decennale precedentemente previsto dalla l. 576/1980, termine quindi che risulta applicabile a tutti i crediti previdenziali non ancora prescritti alla data della sua entrata in vigore e, a maggior ragione, a quelli insorti successivamente quale quello oggetto della presente controversia.
Infondato anche il secondo motivo.
Si osserva innanzitutto che le contestazioni dell'odierna appellante a tale proposito risultano essere relative alla carente od omessa motivazione tanto della gravata sentenza che della stessa cartella impugnata.
Ciò premesso l'eccezione di carente motivazione della sentenza impugnata non può trovare accoglimento.
La gravata sentenza ha infatti puntualmente motivato, così come risulta con chiarezza dalla precedente esposizione dello svolgimento del processo, in ordine all'infondatezza delle eccezioni sollevate dall'odierna appellante nella precedente fase del giudizio in ordine alla asserita nullità della notifica (rilevandone l'inammissibilità e comunque l'infondatezza nel merito) che alla omessa previa notifica di un atto di diffida o di un avviso bonario , rilevando l'avvenuta dimostrazione della notifica all'odierno appellante, a mezzo pec, della nota n. 2019/244971 del 16/12/2019, motivazione quest'ultima con cui l'odierna appellante, la quale nel proprio atto d'impugnazione si è sostanzialmente limitata a ribadire sic et simpliciter tale contestazione senza contestare specificamente l'accertamento del giudice di prime cure in ordine all'avvenuta notifica di tale atto, non si confronta compiutamente.
Non può in ogni caso trovare accoglimento nemmeno l'eccezione di ingiustificatezza delle somme richieste “in quanto generiche al punto da non consentire alla presunta debitrice alcuna verifica sostanziale”.
Trattasi di eccezione che, oltre a essere formulata in modo inammissibilmente generico, risulta comunque infondata.
L'atto impugnato, redatto in conformità al relativo modello ministeriale (nessuna contestazione risulta essere stata avanzata tale proposito dall'odierna appellante), indica, in particolare, con specifico riferimento ai crediti della (gli unici oggetto di CP_2 contestazione nel presente giudizio), gli estremi dell'iscrizione a ruolo, l'annualità e le norme di riferimento, le varie componenti del credito rivendicato (contributo soggettivo, integrativo e sanzioni ed interessi maturati per omesso versamento) e per ognuno di tali componenti, il relativo importo.
Trattasi di indicazioni idonee a fornire all'odierno appellante (la quale nulla contro dedotto in ordine alla sussistenza, sotto il profilo sostanziale, dei presupposti per l'imposizione contributiva, ad esempio in ordine allo svolgimento dell'attività professionale di avvocato e alla iscrizione alla Cassa), una motivazione della pretesa creditoria sintetica ma tale da consentirgli di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti e di esercitare il suo diritto di difesa (tale profilo di contestazione risulta invece inammissibile con riferimento alla omessa allegazione di copia degli atti presupposti e della mancata comunicazione delle modalità di calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione, trattandosi di profili avanzati per la prima volta con il presente atto di impugnazione).
Non può infine trovare accoglimento nemmeno il terzo motivo di appello con il quale l'appellante contesta il rigetto dell'eccezione di inesistenza/nullità della notifica della cartella impugnata.
Si osserva infatti che il Tribunale aveva respinto tale profilo di contestazione rilevandone, oltre all'infondatezza nel merito, anche l'inammissibilità, in quanto qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, tardivamente proposta in violazione del termine di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.
Trattasi, in quest'ultimo caso, di motivazione alternativa (di per sé idonea a determinare il mancato accoglimento delle contestazioni dell'odierna appellante) che non risulta essere stata oggetto di autonoma impugnazione da parte dell'appellante la quale non ha avanzato in proposito, così come sarebbe stato necessario, specifiche censure.
Ne consegue l'inammissibilità di tale motivo di gravame in quanto presentato avverso statuizione adottata ai sensi all'art. 617 c.p.c. (previa qualificazione in tal senso da parte del Tribunale, limitatamente a tale profilo di contestazione, dell'opposizione presentata dall'appellante) e in quanto tale, così come espressamente previsto dall'art. 618, comma 2, c.p.c. non impugnabile ed assoggettabile quindi esclusivamente a ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.
Qualora vengano proposte contestualmente, con il medesimo atto, un'opposizione all'esecuzione e un'opposizione agli atti esecutivi, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime applicabile per i distinti tipi di opposizione e, pertanto, è soggetta alle forme e termini dell'appello con riguardo all'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., mentre è solo ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., con riferimento alla parte della pronuncia relativa all'opposizione agli atti esecutivi. (Cass. n. 13203 del 31/05/2010. Nello stesso senso Cass. n. 18312 del 27/08/2014 e Cass. n. 3166 del 11/02/2020
Tale motivo di gravame risulta inammissibile anche sotto ulteriore e diverso profilo non avendo l'appellante comunque provveduto, contrariamente a quanto sarebbe stato suo onere, ad impugnare autonomamente la suddetta motivazione alternativa (limitandosi a contestare nell'atto di impugnazione esclusivamente quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine alla validità della notifica a mezzo pec della cartella impugnata).
Si osserva, alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che allorché la sentenza di primo grado pronunci sulla domanda in base ad una pluralità di autonome ragioni, ciascuna di per sé sufficiente a giustificare la decisione, come al giudice è consentito, qualora egli, ritenendo di poter fondare la decisione sopra una determinata ragione di merito, ritenga utile valutare anche un'altra concorrente ragione, parimenti di merito, al fine di fornire adeguato sostegno alla decisione adottata, anche per l'eventualità che il giudice dell'impugnazione reputi erronea la soluzione della questione preliminarmente affrontata, la parte soccombente ha l'onere di censurare con l'atto d'appello ciascuna delle ragioni della decisione, non potendosi, in difetto, trattare successivamente della ragione non tempestivamente contestata e non potendosi, conseguentemente, più nemmeno utilmente discutere, sotto qualsiasi profilo, della stessa statuizione che nella detta ragione trova autonomo sostegno, a nulla valendo a tal fine la richiesta di integrale riforma della sentenza, poiché la non contestata autonoma ragione di decisione resta anche in tal caso idonea a sorreggere la pronunzia impugnata, non potendo il giudice d'appello estendere il suo esame a punti non compresi neppure per implicito nei termini prospettati dal gravame, senza violare il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (Cass. n. 18310 del 30/08/2007. Nello stesso senso Cass. n. 7809 del 08/06/2001 e Cass. n. 4259 del 03/03/2015).
L'appello dovrà quindi essere respinto.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida per ciascuno degli appellati in complessivi € 1.984 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 13.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 13.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1955 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente TRA
rappresentato e difesa da sé stessa ex art. 86 c.p.c. ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, viale dello Statuto 24
APPELLANTE E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Mario Signore ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Formia Via XXIV Maggio n. 8
APPELLATO
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avvocato Filippo Vinciguerra ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Latina, Via Vincenzo Monti n.13.dell'ente
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Latina 766/2024 pubblicata il 20/06/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la gravata sentenza il Tribunale di Latina in funzione di Giudice del lavoro rigettava l'opposizione presentata da avverso la cartella esattoriale n. Parte_2
05720210011074072000 notificatale il 19/05/2022 con la quale le era stato ingiunto il pagamento del complessivo importo di € 21.488,90.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su più motivi. Parte_2
L e la si costituivano in Controparte_3 CP_2 giudizio resistendo all'accoglimento del gravame.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
aveva agito in giudizio impugnando la cartella esattoriale Parte_2 precedentemente citata, notificatale il 19/05/2022 per il complessivo importo di € 21.488,90 di cui € 20.770 a titolo di contributi previdenziali della per l'anno 2014, oltre CP_2 ad ulteriori importi richiesti a titolo di contributi Inail per gli anni 2019-2020 (per € 60,75), sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada per l'anno 2017 (per € 248,23) e tassa automobilistica per l'anno 2018 (per € 181,60), oneri di riscossione (per € 222,24) e diritti di notifica (per € 5,88).
Eccepiva la nullità della cartella di pagamento in quanto inviata utilizzando un indirizzo pec non ufficiale non risultante dai pubblici registri nonché per omessa previa notifica della diffida affermando l'ingiustificatezza delle somme richieste “in quanto generiche al punto da non consentire alla presunta debitrice alcuna verifica sostanziale”.
Il Tribunale respingeva integralmente l'opposizione.
Rilevava come la ricorrente avesse impugnato la cartella esattoriale in oggetto limitatamente ai soli contributi previdenziali dovuti alla così come CP_2 espressamente dichiarato in ricorso nel capitolo relativo alla “competenza”, con conseguente infondatezza della eccezione di parziale difetto di giurisdizione sollevata da CP_3
Accertava quindi l'inammissibilità delle contestazioni dell'appellante inerenti alla inesistenza del procedimento notificatorio rilevando come le stesse fossero qualificabili come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1 c.p.c. con conseguente tardività dell'opposizione in quanto depositata in violazione del termine perentorio di 20 giorni dalla notifica dell'atto previsto da tale norma.
Affermava in ogni caso l'infondatezza nel merito di tale profilo di contestazione, rilevando come avesse dato prova dell'avvenuta rituale notifica telematica della CP_3 cartella impugnata (la quale risultava ritualmente entrata nella sfera di cognizione del destinatario raggiungendo il proprio scopo legale) a nulla rilevando, alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità enunciati nella parte motiva della gravata sentenza, l'inidoneità dell'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante dei pubblici registri ad inficiare la validità del procedimento notificatorio. Affermava altresì l'infondatezza dell'eccezione di nullità per mancata previa notifica di un atto di diffida o di avviso bonario rilevando a tale proposito come la avesse CP_2 dimostrato di aver notificato a mezzo pec alla ricorrente, per le omissioni contributive dovute nell'anno 2014, la nota n. 2019/244971 del 16/12/2019, con la quale contestava il mancato versamento dei contributi diffidandone il pagamento.
Con un primo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza ove aveva erroneamente omesso dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito per cui è lite per violazione del termine quinquennale di prescrizione che sosteneva essere applicabile ai crediti oggetto della cartella impugnata.
Con un secondo motivo contesta la gravata sentenza, per “errata, contraddittoria e lacunosa applicazione ed interpretazione di disposizioni di legge, in particolare dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 7, comma 1, l. 212/2000” ove avrebbe omesso di pronunciarsi sui punti rilevanti al fine di dirimere la controversia.
Lamenta inoltre la carente motivazione della cartella impugnata anche con riferimento alle modalità di calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione e all'omessa allegazione degli atti che si assumevano già notificati al contribuente.
Con un ulteriore terzo motivo contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di inesistente notificazione della cartella impugnata in quanto effettuata mediante l'utilizzo di un indirizzo pec non risultante dei pubblici registri per “Errata, contraddittoria e lacunosa applicazione ed interpretazione di disposizioni di legge, in particolare degli artt. 26 d.p.r. 602/73 e 16 ter del d.l. 179/2012.
L'appello non può trovare accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono.
Si osserva innanzitutto che non risulta essere stato oggetto di impugnazione quanto statuito dal giudice di prime cure, nel respingere l'eccezione di parziale difetto di giurisdizione sollevata da in ordine all'avere le contestazioni dell'odierna appellante CP_3 ad oggetto i soli crediti riferibili alla Cassa Forense, dovendo intendersi pertanto limitato a tale ambito l'oggetto del presente giudizio.
Tanto premesso risulta innanzitutto inammissibile il motivo di impugnazione attinente all'omesso rilievo della asserita intervenuta prescrizione di tali crediti, avendo ad oggetto eccezione in senso proprio sollevata per la prima volta solo nella presente fase di impugnazione.
È appena il caso di osservare, per maggiore completezza, come in ogni caso tale profilo di contestazione risulta palesemente infondato essendo sufficiente rilevare a tale proposito, a prescindere da ogni ulteriore e diversa considerazione, che trattasi di crediti riferibili all'anno 2014 ed assoggettati ratione temporis al più ampio termine di prescrizione decennale con conseguente tempestività, in ogni caso, della stessa notifica della cartella impugnata avvenuta quest'ultima, alla stregua delle stesse allegazioni della odierno appellante, in data 19/05/2022. L'art. 66 della l. 247/2012 nel disporre che ai crediti della non si applica CP_2 più il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, l. 335/1995, ha infatti fatto rivivere il termine ordinario decennale precedentemente previsto dalla l. 576/1980, termine quindi che risulta applicabile a tutti i crediti previdenziali non ancora prescritti alla data della sua entrata in vigore e, a maggior ragione, a quelli insorti successivamente quale quello oggetto della presente controversia.
Infondato anche il secondo motivo.
Si osserva innanzitutto che le contestazioni dell'odierna appellante a tale proposito risultano essere relative alla carente od omessa motivazione tanto della gravata sentenza che della stessa cartella impugnata.
Ciò premesso l'eccezione di carente motivazione della sentenza impugnata non può trovare accoglimento.
La gravata sentenza ha infatti puntualmente motivato, così come risulta con chiarezza dalla precedente esposizione dello svolgimento del processo, in ordine all'infondatezza delle eccezioni sollevate dall'odierna appellante nella precedente fase del giudizio in ordine alla asserita nullità della notifica (rilevandone l'inammissibilità e comunque l'infondatezza nel merito) che alla omessa previa notifica di un atto di diffida o di un avviso bonario , rilevando l'avvenuta dimostrazione della notifica all'odierno appellante, a mezzo pec, della nota n. 2019/244971 del 16/12/2019, motivazione quest'ultima con cui l'odierna appellante, la quale nel proprio atto d'impugnazione si è sostanzialmente limitata a ribadire sic et simpliciter tale contestazione senza contestare specificamente l'accertamento del giudice di prime cure in ordine all'avvenuta notifica di tale atto, non si confronta compiutamente.
Non può in ogni caso trovare accoglimento nemmeno l'eccezione di ingiustificatezza delle somme richieste “in quanto generiche al punto da non consentire alla presunta debitrice alcuna verifica sostanziale”.
Trattasi di eccezione che, oltre a essere formulata in modo inammissibilmente generico, risulta comunque infondata.
L'atto impugnato, redatto in conformità al relativo modello ministeriale (nessuna contestazione risulta essere stata avanzata tale proposito dall'odierna appellante), indica, in particolare, con specifico riferimento ai crediti della (gli unici oggetto di CP_2 contestazione nel presente giudizio), gli estremi dell'iscrizione a ruolo, l'annualità e le norme di riferimento, le varie componenti del credito rivendicato (contributo soggettivo, integrativo e sanzioni ed interessi maturati per omesso versamento) e per ognuno di tali componenti, il relativo importo.
Trattasi di indicazioni idonee a fornire all'odierno appellante (la quale nulla contro dedotto in ordine alla sussistenza, sotto il profilo sostanziale, dei presupposti per l'imposizione contributiva, ad esempio in ordine allo svolgimento dell'attività professionale di avvocato e alla iscrizione alla Cassa), una motivazione della pretesa creditoria sintetica ma tale da consentirgli di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti e di esercitare il suo diritto di difesa (tale profilo di contestazione risulta invece inammissibile con riferimento alla omessa allegazione di copia degli atti presupposti e della mancata comunicazione delle modalità di calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione, trattandosi di profili avanzati per la prima volta con il presente atto di impugnazione).
Non può infine trovare accoglimento nemmeno il terzo motivo di appello con il quale l'appellante contesta il rigetto dell'eccezione di inesistenza/nullità della notifica della cartella impugnata.
Si osserva infatti che il Tribunale aveva respinto tale profilo di contestazione rilevandone, oltre all'infondatezza nel merito, anche l'inammissibilità, in quanto qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, tardivamente proposta in violazione del termine di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.
Trattasi, in quest'ultimo caso, di motivazione alternativa (di per sé idonea a determinare il mancato accoglimento delle contestazioni dell'odierna appellante) che non risulta essere stata oggetto di autonoma impugnazione da parte dell'appellante la quale non ha avanzato in proposito, così come sarebbe stato necessario, specifiche censure.
Ne consegue l'inammissibilità di tale motivo di gravame in quanto presentato avverso statuizione adottata ai sensi all'art. 617 c.p.c. (previa qualificazione in tal senso da parte del Tribunale, limitatamente a tale profilo di contestazione, dell'opposizione presentata dall'appellante) e in quanto tale, così come espressamente previsto dall'art. 618, comma 2, c.p.c. non impugnabile ed assoggettabile quindi esclusivamente a ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.
Qualora vengano proposte contestualmente, con il medesimo atto, un'opposizione all'esecuzione e un'opposizione agli atti esecutivi, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime applicabile per i distinti tipi di opposizione e, pertanto, è soggetta alle forme e termini dell'appello con riguardo all'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., mentre è solo ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., con riferimento alla parte della pronuncia relativa all'opposizione agli atti esecutivi. (Cass. n. 13203 del 31/05/2010. Nello stesso senso Cass. n. 18312 del 27/08/2014 e Cass. n. 3166 del 11/02/2020
Tale motivo di gravame risulta inammissibile anche sotto ulteriore e diverso profilo non avendo l'appellante comunque provveduto, contrariamente a quanto sarebbe stato suo onere, ad impugnare autonomamente la suddetta motivazione alternativa (limitandosi a contestare nell'atto di impugnazione esclusivamente quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine alla validità della notifica a mezzo pec della cartella impugnata).
Si osserva, alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che allorché la sentenza di primo grado pronunci sulla domanda in base ad una pluralità di autonome ragioni, ciascuna di per sé sufficiente a giustificare la decisione, come al giudice è consentito, qualora egli, ritenendo di poter fondare la decisione sopra una determinata ragione di merito, ritenga utile valutare anche un'altra concorrente ragione, parimenti di merito, al fine di fornire adeguato sostegno alla decisione adottata, anche per l'eventualità che il giudice dell'impugnazione reputi erronea la soluzione della questione preliminarmente affrontata, la parte soccombente ha l'onere di censurare con l'atto d'appello ciascuna delle ragioni della decisione, non potendosi, in difetto, trattare successivamente della ragione non tempestivamente contestata e non potendosi, conseguentemente, più nemmeno utilmente discutere, sotto qualsiasi profilo, della stessa statuizione che nella detta ragione trova autonomo sostegno, a nulla valendo a tal fine la richiesta di integrale riforma della sentenza, poiché la non contestata autonoma ragione di decisione resta anche in tal caso idonea a sorreggere la pronunzia impugnata, non potendo il giudice d'appello estendere il suo esame a punti non compresi neppure per implicito nei termini prospettati dal gravame, senza violare il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (Cass. n. 18310 del 30/08/2007. Nello stesso senso Cass. n. 7809 del 08/06/2001 e Cass. n. 4259 del 03/03/2015).
L'appello dovrà quindi essere respinto.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida per ciascuno degli appellati in complessivi € 1.984 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 13.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario