Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 23
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Prescrizione del tributo per mancata notifica dell'avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che non sia stata fornita prova della notifica dell'atto di accertamento presupposto, dichiarando pertanto la nullità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione.

  • Rigettato
    Richiesta di sospensione dell'atto impugnato

    La Corte ha rigettato l'istanza di sospensione con ordinanza resa all'udienza del 15.7.2024.

  • Rigettato
    Mancata chiamata in causa dell'ente impositore

    La Corte ha respinto la richiesta di inammissibilità, ritenendo che la norma preveda l'integrazione del contraddittorio e non una sanzione di inammissibilità in caso di mancata chiamata in causa.

  • Rigettato
    Legittimazione passiva dell'agente della riscossione

    La Corte ha rigettato la richiesta, motivando che l'atto impugnato è stato emesso dall'agente della riscossione e che l'art. 14 co. 6 bis prevede il ricorso nei confronti di entrambi i soggetti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 23
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza
    Numero : 23
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo