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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 13:30 in composizione monocratica:
MINERVINI ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 382/2024 depositato il 29/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 233/2025 depositato il 16/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre avverso l'intimazione di pagamento n. 1420249003613578/000, notificata a mezzo posta in data 08.03.2024 dal' Agenzia delle Entrate - Riscossione di Vicenza che ingiungeva il pagamento della somma complessiva di € 5.684,78, presuntivamente dovuta per omesso pagamento degli importi di cui all'avviso di accertamento n. T6507CU02954/2013, relativo a ritenute IRPEF e Addizionale regionale
IRPEF anno 2008
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto per PRESCRIZIONE DEL TRIBUTO a cagione della mancata notifica del prodromico avviso di accertamento.
Chiedeva, altresì, di sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento.
Con vittoria di spese di giudizio
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 14 comma 6-bis d.lgs. 546/1992 per la mancata chiamata in causa dell'ente impositore.
Eccepiva il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione con richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
Con riferimento al merito si rappresentava che la prescrizione era decennale e che, secondo quanto risultava dal ruolo la notifica dell'atto prodromico era avvenuta in data 02.12.2013 (dovendosi tener conto del periodo di sospensione dal 08.03.2020 al 31.08.2021, così come prevista dai Decreti 18/2020, 34/2020, 78/2020,
99/2021, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica).
Con riferimento alle sanzioni ed interessi si richiamava giurisprudenza in ordine alla decennalità del termine di prescrizione.
Ci si opponeva alla sospensione dell'atto per infondatezza della richiesta e difetto di prova in ordine al pregiudizio grave e irreparabile.
Con ordinanza resa all'udienza del 15.7.2024 la Corte rigettava l'istanza di sospensione e rinviava la causa a nuovo ruolo.
All'udienza dell'11.11.2024 la Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, onerando della citazione parte ricorrente. Rinviava la trattazione della causa all'udienza del 27.1.2025. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate ravvisando il difetto dei termini per integrazioni difensive ai sensi dell'art. 32 D.l.vo 546/92.Chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 14 co. 6bis e 21 D.
L.vo 546/92. Ribadiva che l'atto presupposto era stato notificato il 2.12.2013 e che non si era verificata la prescrizione delle pretese.
Con successiva memoria la ricorrente chiedeva il rigetto della richiesta di inammissibilità del ricorso e ribadiva le proprie richieste in ordine alla prescrizione dell'atto impugnato.
All'udienza del 27.1.2025 la Corte disponeva il rinvio all'udienza monocratica del 9.6.2025 per salvaguardare il diritto della difesa dell'Agenzia delle Entrate.
Nelle more dell'udienza perveniva memoria della ricorrente che ribadiva le proprie richieste.
All'udienza del 9.6.2025 le parti insistevano nelle rispettive richieste e la Corte decideva la causa come da dispositivo depositato nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non può essere accolta la richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Entrambe le parti resistenti richiamano il disposto dell'art. 14 co.
6-bis D.L.vo 546/1992 che così recita: In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
La lettura della norma in combinazione con l'art. 21 del decreto che sanziona a pena di inammissibilità il ricorso proposto oltre il 60 giorno dalla notifica dell'atto impugnato non può essere condivisa.
Invero una tale sanzione non è contemplata dall'art. 14 che, anzi, al comma secondo prevede che: Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.
Trattasi di disposizione che si applica in tutti i casi di litisconsorzio necessario e che, non può non applicarsi anche al caso in esame, avendo il legislatore previsto una ipotesi aggiuntiva di litisconsorzio necessario, in precedenza esclusa dalla prevalente giurisprudenza.
La richiesta va, pertanto, respinta.
Non può essere accolta nemmeno la richiesta di pronunzia in ordine al difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Invero l'atto impugnato è quello emesso da quest'ultima, sia pur per difetto di notifica dell'atto presupposto.
Inoltre è lo stesso Art. 14 co. 6 bis citato che prevede che il ricorso che riguarda il difetto di notificazione di un atto presupposto venga svolto nei confronti di entrambi i soggetti (l'emittente l'atto e quello che ha emesso l'atto presupposto).
Ne consegue il rigetto della richiesta sul punto.
Nel merito il ricorso va accolto.
Invero non è stata fornita prova della notifica alla ricorrente dell'atto di accertamento asseritamente notificato il 2.12.2013 riguardante Irpef e addizionale regionale relative all'anno fiscale 2008.
In difetto della prova della notifica di atti riguardanti tale pretesa appare ampiamente decorso il termine di prescrizione che la riguarda, anche tenendo conto delle sospensioni per il periodo della pandemia.
Va, pertanto, dichiarata la nullità dell'atto impugnato.
Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della soccombenza in fase cautelare e della mancata citazione dell'Agenzia delle Entrate con il ricorso introduttivo, per compensare le spese di causa.
P.Q.M.
La Corte Dichiara la nullità dell'atto impugnato in quanto il credito riportato nell'atto risulta prescritto.
Spese compensate. Vicenza 9 giugno 2025 La Corte in composizione monocratica
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 13:30 in composizione monocratica:
MINERVINI ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 382/2024 depositato il 29/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 233/2025 depositato il 16/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre avverso l'intimazione di pagamento n. 1420249003613578/000, notificata a mezzo posta in data 08.03.2024 dal' Agenzia delle Entrate - Riscossione di Vicenza che ingiungeva il pagamento della somma complessiva di € 5.684,78, presuntivamente dovuta per omesso pagamento degli importi di cui all'avviso di accertamento n. T6507CU02954/2013, relativo a ritenute IRPEF e Addizionale regionale
IRPEF anno 2008
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto per PRESCRIZIONE DEL TRIBUTO a cagione della mancata notifica del prodromico avviso di accertamento.
Chiedeva, altresì, di sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento.
Con vittoria di spese di giudizio
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 14 comma 6-bis d.lgs. 546/1992 per la mancata chiamata in causa dell'ente impositore.
Eccepiva il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione con richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
Con riferimento al merito si rappresentava che la prescrizione era decennale e che, secondo quanto risultava dal ruolo la notifica dell'atto prodromico era avvenuta in data 02.12.2013 (dovendosi tener conto del periodo di sospensione dal 08.03.2020 al 31.08.2021, così come prevista dai Decreti 18/2020, 34/2020, 78/2020,
99/2021, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica).
Con riferimento alle sanzioni ed interessi si richiamava giurisprudenza in ordine alla decennalità del termine di prescrizione.
Ci si opponeva alla sospensione dell'atto per infondatezza della richiesta e difetto di prova in ordine al pregiudizio grave e irreparabile.
Con ordinanza resa all'udienza del 15.7.2024 la Corte rigettava l'istanza di sospensione e rinviava la causa a nuovo ruolo.
All'udienza dell'11.11.2024 la Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, onerando della citazione parte ricorrente. Rinviava la trattazione della causa all'udienza del 27.1.2025. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate ravvisando il difetto dei termini per integrazioni difensive ai sensi dell'art. 32 D.l.vo 546/92.Chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 14 co. 6bis e 21 D.
L.vo 546/92. Ribadiva che l'atto presupposto era stato notificato il 2.12.2013 e che non si era verificata la prescrizione delle pretese.
Con successiva memoria la ricorrente chiedeva il rigetto della richiesta di inammissibilità del ricorso e ribadiva le proprie richieste in ordine alla prescrizione dell'atto impugnato.
All'udienza del 27.1.2025 la Corte disponeva il rinvio all'udienza monocratica del 9.6.2025 per salvaguardare il diritto della difesa dell'Agenzia delle Entrate.
Nelle more dell'udienza perveniva memoria della ricorrente che ribadiva le proprie richieste.
All'udienza del 9.6.2025 le parti insistevano nelle rispettive richieste e la Corte decideva la causa come da dispositivo depositato nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non può essere accolta la richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Entrambe le parti resistenti richiamano il disposto dell'art. 14 co.
6-bis D.L.vo 546/1992 che così recita: In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
La lettura della norma in combinazione con l'art. 21 del decreto che sanziona a pena di inammissibilità il ricorso proposto oltre il 60 giorno dalla notifica dell'atto impugnato non può essere condivisa.
Invero una tale sanzione non è contemplata dall'art. 14 che, anzi, al comma secondo prevede che: Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.
Trattasi di disposizione che si applica in tutti i casi di litisconsorzio necessario e che, non può non applicarsi anche al caso in esame, avendo il legislatore previsto una ipotesi aggiuntiva di litisconsorzio necessario, in precedenza esclusa dalla prevalente giurisprudenza.
La richiesta va, pertanto, respinta.
Non può essere accolta nemmeno la richiesta di pronunzia in ordine al difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Invero l'atto impugnato è quello emesso da quest'ultima, sia pur per difetto di notifica dell'atto presupposto.
Inoltre è lo stesso Art. 14 co. 6 bis citato che prevede che il ricorso che riguarda il difetto di notificazione di un atto presupposto venga svolto nei confronti di entrambi i soggetti (l'emittente l'atto e quello che ha emesso l'atto presupposto).
Ne consegue il rigetto della richiesta sul punto.
Nel merito il ricorso va accolto.
Invero non è stata fornita prova della notifica alla ricorrente dell'atto di accertamento asseritamente notificato il 2.12.2013 riguardante Irpef e addizionale regionale relative all'anno fiscale 2008.
In difetto della prova della notifica di atti riguardanti tale pretesa appare ampiamente decorso il termine di prescrizione che la riguarda, anche tenendo conto delle sospensioni per il periodo della pandemia.
Va, pertanto, dichiarata la nullità dell'atto impugnato.
Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della soccombenza in fase cautelare e della mancata citazione dell'Agenzia delle Entrate con il ricorso introduttivo, per compensare le spese di causa.
P.Q.M.
La Corte Dichiara la nullità dell'atto impugnato in quanto il credito riportato nell'atto risulta prescritto.
Spese compensate. Vicenza 9 giugno 2025 La Corte in composizione monocratica