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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/04/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) dott.ssa Rossana Guzzo Presidente;
2) dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
3) dott. Alfonso Pinto Consigliere,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 12/2023 R.G., tra:
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
, titolare della ditta individuale “A'biddikkia”, C.F._1 rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati Rosario Venuto e Massimo Castagna, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Castagna in Palermo, via Santorre di Santarosa n. 1 (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
appellante in via principale,
e
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c., C.F._2
appellante in via incidentale.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'esito dell'udienza di discussione del 18 febbraio 2025 - sostituita, su richiesta delle parti, con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c. - lette le note scritte depositate dalle parti stesse, la Corte ha posto la causa in decisione e pronunciato dispositivo, con contestuale deposito telematico dello stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03 gennaio 2023, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 5125/2022 Reg. Sent., pubblicata il 07 dicembre 2022, emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento già iscritto al n. 2756/2018 R.G..
Con comparsa depositata il 16 marzo 2023, si costituiva in giudizio CP_1
il quale chiedeva il rigetto dell'impugnazione e proponeva appello
[...] incidentale.
In occasione dell'udienza del 15 febbraio 2025, sostituita come sopra, all'esito della camera di consiglio, la Corte ha pronunciato il dispositivo, depositando telematicamente lo stesso.
*****
In sintesi, intimava sfratto per morosità a Controparte_1 Parte_1
- conduttrice, giusta contratto di locazione ad uso commerciale
[...] dell'01 novembre 2016, dell'immobile di proprietà dell'attore sito in Palermo, via Libertà n. 34 - per il mancato pagamento dei canoni di locazione dovuti per i mesi di dicembre 2017 e gennaio 2018 (€6.500,00 x 2), degli oneri condominiali maturati al gennaio 2018 (€199,77) e per la quota parte al 50% dell'imposta di registro per il 2017/2018 (pari a €780,00), per un totale di €13.979,77, chiedendo altresì l'emissione di ingiunzione di pagamento per le predette somme.
2
Si costituiva parte intimata, la quale si opponeva alla convalida dello sfratto, chiedeva in via subordinata la compensazione delle somme dovute al locatore con il credito per il deposito cauzionale e spiegava domande riconvenzionali, volte alla risoluzione del contratto per colpa del locatore e/o alla declaratoria della nullità dello stesso per giuridica impossibilità dell'oggetto, con condanna alla restituzione delle somme versate a titolo di canone ed al risarcimento dei danni, nonché alla declaratoria di efficacia del recesso dal contratto comunicato ex art. 27 L. n. 392/78, previa declaratoria di nullità dell'art. 3 dello stesso.
Disposto il mutamento di rito, reso interrogatorio da parte della e Parte_1 assunta prova testimoniale, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Palermo così statuiva:
- dichiara, ai sensi degli artt. 1453, 1455 cod. civ., per le causali di cui in motivazione, la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra le parti l'1.11.2016 registrato presso l'Agenzia Delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo -Ufficio Territoriale Palermo 1, il 22.11.2016 al n. 013931, serie 3T, avente ad oggetto l'immobile in detto contratto meglio descritto sito in Palermo viale della Libertà n. 34, piano rialzato, distinto in catasto al foglio 119, part. 14 sub. 23;
- per l'effetto, conferma la data di rilascio fissata con ordinanza ex art. 665 cod. proc. civ. del 15.2.2018;
- condanna la ditta individuale , in persona Controparte_2 dell'omonima titolare, a corrispondere la somma di €. 13.979,77, per i titoli di cui all'atto di intimazione, nonché gli ulteriori canoni di locazione maturati e maturandi, nella misura contrattuale pattuita, a partire dal mese di febbraio 2018 sino alla data di rilascio, da individuarsi nella data del 28.4.2018;
- condanna a restituire alla ditta conduttrice “ Controparte_1 [...]
, in persona dell'omonima titolare, la somma di €. 12.000, Controparte_2 maggiorato degli interessi legali a decorrere dall'1.11.2016 sino al pagamento effettivo;
- rigetta le residue domande avanzate da Controparte_1
- rigetta nel resto le domande riconvenzionali spiegate dalla ditta resistente;
- condanna la ditta resistente al pagamento in favore del ricorrente le Controparte_1 spese di lite che liquida in €. 4.037,50, di cui €. 637.50 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa.
In sintesi, e per quanto qui rileva, il primo giudice, nel ritenere l'inadempimento grave da parte della conduttrice, evidenzia che questa non ha provato di aver
3 corrisposto le somme di cui all'intimazione di sfratto, né di aver versato i canoni di locazione successivi, a partire dal mese di febbraio 2018, nella misura contrattualmente convenuta, ritenendo illegittima la sospensione totale o parziale dell'obbligazione di pagamento del canone, avendo avuto la Parte_1 il pieno godimento dell'immobile locato sino al mese di aprile 2018, ossia sino al suo rilascio.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale tesa alla risoluzione del contratto per inadempimento del locatore, afferma che il non aveva CP_1 assunto l'obbligazione di garantire il godimento dell'immobile secondo la destinazione commerciale pattuita e che questa era stata comunque esercitata dalla conduttrice, non essendo peraltro intervenuto alcun provvedimento amministrativo di inibizione della stessa.
Soggiunge che le ragioni poste a base del recesso anticipato della , Parte_1 anteriore al maturarsi della morosità, nulla hanno a che vedere con la dedotta mancanza di destinazione d'uso commerciale dell'immobile, attenendo invece a ragioni economiche e, in particolare, all'impossibilità di continuare a sostenere gli elevati costi di gestione dell'attività a causa della sfavorevole congiuntura economica.
*****
Proponendo impugnazione principale, censura la Parte_1 sentenza per non avere attribuito rilevanza alle condotte poste in essere con mala fede dal . CP_1
Evidenzia che il contratto di locazione aveva sin dall'origine una destinazione ad uso commerciale e che il locatore aveva attestato, contrariamente al vero, anche mediante la perizia tecnica asseverata dell'ing. che Persona_1
l'immobile era esente da interventi edilizi, nonché abitabile, agibile ed idoneo alla predetta attività.
Deduce che l'art. 18 del contratto costituisce clausola di stile che in nessun modo dà conto della preventiva predisposizione di una istanza di sanatoria di opere abusive successivamente presentata dopo la stipula, inducendo invece il convincimento sull'insussistenza di irregolarità tali da inficiare l'agibilità del locale.
4 Ripercorre le vicende amministrative legate alla richiesta di sanatoria per cambio di destinazione d'uso ed all'annullamento della scia commerciale e afferma di aver comunicato il suo recesso già prima dello sfratto per morosità, nulla sapendo delle vicende urbanistico/edilizie del bene, taciute dal . CP_1
Contesta l'affermazione per cui l'attività commerciale non avrebbe subito alcun provvedimento di chiusura amministrativo, richiamando l'ordinanza del SUAP di Palermo.
Censura la sentenza anche nella parte in cui ha individuato la data del rilascio nel 28 aprile 2018, rilevando che i locali erano stati invece liberati il 24 marzo 2018, come risulta dalla comunicazione via pec del 29 aprile 2018 - in cui prendeva atto del fatto che “il rilascio dell'immobile non era avvenuto CP_1 per fatto imputabile alla conduttrice” - e dalla deposizione di TE
.
[...]
Sottolinea di aver corrisposto gli oneri condominiali fino ad aprile 2018, come emerge dalla documentazione prodotta.
Infine, si duole della regolamentazione delle spese di lite, invocando una integrale o più favorevole compensazione delle stesse, tenuto conto del rigetto di alcune domande proposte dalla controparte e dell'accoglimento della domanda di rimborso del deposito cauzionale.
Con l'appello incidentale, chiede, in riforma della Controparte_1 sentenza di primo grado, la condanna della al pagamento dei canoni Parte_1 ed oneri ulteriori maturati da aprile al 06 giugno 2018.
Deduce che l'immobile non è stato rilasciato nel mese di aprile 2018, tanto da costringere il locatore a dare esecuzione alla ordinanza provvisoria di rilascio, notificando avviso di rilascio in data 06 giugno 2018.
In proposito, rammenta che, all'esito dell'incontro del 13 aprile 2018, alla presenza dei tecnici delle parti, si era convenuto che il proprietario avrebbe ricevuto le chiavi dalla conduttrice solo dopo l'integrale ripristino dell'impianto elettrico (sulle cui condizioni richiama la deposizione del teste ma Tes_2 che, nonostante l'impegno preso, la conduttrice aveva depositava le chiavi
5 dell'immobile presso lo studio dell'Avv. Castagna, così facendo maturare il diritto del locatore alle rispettive pigioni/indennità di occupazione e oneri condominiali non pagati fino al giugno 2018.
Lamenta la violazione, da parte del giudice di primo grado, di quanto disposto dall'art. 1216 c.c., contesta che l'invio di una lettera raccomandata contenente le chiavi dell'immobile, peraltro notificata per compiuta giacenza e mai ritirata, possa avere il valore di offerta reale non formale, senza consentire al locatore di verificare in contraddittorio le condizioni del bene, e soggiunge che, disattendendo gli impegni presi in merito al ripristino dell'impianto elettrico, la conduttrice ha legittimato il rifiuto del locatore alla consegna dell'immobile nell'aprile 2018.
*****
Gli appelli risultano entrambi infondati, fatta eccezione, quanto a quello principale, limitatamente al pagamento degli oneri condominiali, per l'importo di €199.77, che effettivamente risulta essere stato corrisposto, come risulta dall'attestato di versamento del 27/28 giugno 2018, non specificamente contestato dalla controparte.
La relativa somma, pertanto, va detratta da quella di €13.979,77 indicata nella pronuncia impugnata, con conseguente condanna della al Parte_1 pagamento dell'importo di €13.780,00.
Non meritano, invece, accoglimento le doglianze dell'appellante principale riguardo al preteso inadempimento da parte del locatore e ad alla denunciata nullità del contratto di locazione.
In primo luogo, occorre rilevare che nell'ambito dell'art. 18 del contratto di locazione il locatore dichiarava che l'immobile, fino a quel momento, non aveva necessitato di certificato di agibilità, in quanto realizzato in epoca anteriore al 1934, e che era stato destinato da oltre 50 anni ad attività commerciale, possedendo tutti i requisiti di legge. Si specificava, quindi, che “in ogni caso “il locatore si impegna(va) a predisporre tutte le attività necessarie, a propria cura e spese, per consentire il normale esercizio dell'attività commerciale della conduttrice alla luce delle successive normative, nelle more intervenute, ed attualmente vigenti”.
6 Nell'ambito di tale previsione si colloca, dunque, l'avvio, con istanza del 29 novembre 2016 (ossia di pochi giorni dopo la sottoscrizione del contratto), da parte del , della procedura per il rilascio di sanatoria ai fini del cambio CP_1 della destinazione di uso da abitativo a commerciale.
Di tale pratica l'arch. dava comunicazione lo stesso Persona_2 giorno, per conto del locatore, alla conduttrice, inviando copia della ricevuta rilasciata dal Comune di Palermo, Settore Attività Produttive – Sportello Unico, alla dott.ssa , sua commercialista (cfr. mail e doc. allegato). Per_3
La circostanza è stata confermata dall' il quale, riferito di aver curato Tes_2 per conto dell'Avv. una pratica presso il SUAP di Palermo Controparte_1 per ottenere il permesso di costruire in sanatoria e di aver tenuto al riguardo i contatti con la commercialista della , sino al novembre 2016, ha Parte_1 riconosciuto la missiva.
Il professionista ha, inoltre, precisato di aver ricevuto l'incarico dal di CP_1 regolarizzare la posizione urbanistica dell'immobile nel settembre 2016, poiché era intervenuta una legge regionale nell'agosto dello stesso anno, e di avere interloquito sul punto con la per due/tre volte. Per_3
La dott.ssa , commercialista della dal 2016 al 31 dicembre Per_3 Parte_1
2017, ha a sua volta ammesso di avere avuto contatti con un professionista incaricato dal , il quale le aveva trasmesso un “permesso di costruire”, CP_1 ed ha riconosciuto la mail inviatale.
Al di là del riferimento non perfettamente centrato al documento ricevuto, tale testimonianza non fa che confermare quanto già emerso dalle ulteriori prove, ossia che la conduttrice fosse al corrente dell'avvio, da parte del locatore, di una pratica per regolarizzare la condizione dell'immobile, come preannunciato, con clausola da ritenersi tutt'altro che di stile, nello stesso contratto di locazione.
Riguardo all'esito di tale pratica va, poi, evidenziato che:
- dopo un preavviso di diniego del 25 luglio 2017, in data 30 novembre 2017 il Comune di Palermo, Servizio SUAP, rigettava l'istanza di rilascio di permesso di costruzione formulata dal;
CP_1
7 - con nota del 16 gennaio 2018, lo stesso ufficio invitava Parte_1
nell'ambito della pratica riguardante la SCIA depositata il 30
[...] novembre 2016, ad integrare la documentazione prodotta, facendo riferimento al diniego del permesso di costruire in sanatoria e comunicando preavviso di annullamento degli effetti della SCIA;
- con provvedimento del 21 febbraio 2018, notificato il 09 marzo 2018, veniva disposto l'annullamento in autotutela degli effetti giuridici della SCIA, con contestuale inibizione della continuazione dell'attività commerciale;
- con decreto del 10 febbraio 2021, il Presidente della Regione Siciliana accoglieva il ricorso straordinario presentato da per Controparte_1
l'annullamento del diniego della concessione in sanatoria del 30 novembre 2017.
Nel frattempo, con ordinanza n. 63 del 21 giugno 2018, lo stesso CP_3
disponeva l'archiviazione del verbale, redatto dalla Polizia Municipale
[...] il precedente 20 marzo, con cui era stata irrogata una sanziona amministrativa al , in quanto proprietario dell'immobile in cui CP_1 Parte_1 svolgeva la propria attività commerciale, per mancanza del certificato di agibilità.
Nell'occasione, veniva ritenuta idonea a giustificare l'assenza del certificato la perizia giurata, a firma dell'ing. (già allegata anche al contratto di Per_1 locazione), con cui si attestava che l'immobile era stato costruito in data antecedente al 1934.
Dalla suddetta ricostruzione degli eventi, emerge, dunque, come la mora della conduttrice sia intervenuta, in relazione ai canoni dei mesi di dicembre 2017 e gennaio 2018 e per la quota riguardante l'imposta di registro, prima che intervenisse un provvedimento inibitorio dell'attività commerciale ed allorchè questa era regolarmente in corso.
D'altro canto, era stata la stessa , con la nota del 29 novembre 2017, Parte_1
a rappresentare con chiarezza al locatore la propria “oggettiva impossibilità” economica a proseguire il rapporto e fare fronte agli impegni presi, nonostante la drastica riduzione del personale operata.
8 Quanto alle vicende edilizie/amministrative, si è detto come lo stesso Comune di Palermo abbia recepito la tesi del proprietario, secondo cui l'immobile, in considerazione della sua età, non necessitava del rilascio del certificato di agibilità.
Con riferimento, invece, all'annullamento della SCIA comunicata dalla conduttrice, premesso che, come detto, essa è intervenuta allorchè la morosità, grave ed ingiustificata, si era già consumata, gli sviluppi della parallela pratica edilizia, con l'annullamento del diniego di permesso di costruire, evidenziano trattarsi di questione tutt'altro che risolta e suscettibile di un differente esito, specie ove si consideri che le problematiche evidenziate nel provvedimento del Comune di Palermo annullato dal Presidente della Regione (riguardanti l'utilizzo di infissi non consentiti ed il taglio di una balaustra, la realizzazione di un soppalco ed il superamento delle barriere architettoniche) non si presentavano come irrisolvibili.
A quanto detto si aggiunga, con riferimento alla dedotta nullità del contratto di locazione, che, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la nullità di un contratto di locazione di immobile per impossibilità giuridica dell'oggetto ricorre quando l'inidoneità dell'immobile all'uso convenuto dipenda da radicali sue connotazioni intrinseche, e non anche quando, dipenda dalla mancata conformità con prescrizioni amministrative riconducibile all'inerzia della parte tenuta all'adeguamento del bene a tali prescrizioni e/o alla richiesta delle necessarie autorizzazioni (Cass. Civ., sez. I, n. 18289/2022), oppure quando il contratto riguardi beni che, poiché situati in una particolare zona, possono avere solo una certa destinazione e non altra (Cass. Civ., sez. 18886/2018; sez. III, n. 5103/1999), e che la nullità del contratto di locazione, in relazione all'uso convenuto della cosa locata, può sussistere esclusivamente laddove l'attività cui convenzionalmente venga destinato l'immobile locato sia del tutto vietata dall'ordinamento, e lo svolgimento di tale attività possa ritenersi costituire la causa concreta del contratto stipulato, ovvero possa ravvisarsi per tali ragioni una vera e propria originaria impossibilità giuridica dell'oggetto del contratto, il che va escluso laddove l'uso pattuito del bene risulti del tutto lecito nel momento in cui il contratto viene stipulato (Cass. Civ., sez. III, n. 19205/2018).
Nessuna delle suddette ipotesi ricorre, all'evidenza, nel caso in esame.
9 Infondati risultano entrambi gli appelli riguardo agli ulteriori canoni dovuti dalla . Parte_1
E' noto che, in tema di riconsegna dell'immobile locato, mentre l'adozione della complessa procedura di cui all'articolo 1216 del codice civile e all'articolo 1209 del codice civile, comma 2, rappresenta l'unico mezzo per la costituzione in mora del creditore e per provocarne i relativi effetti, l'adozione da parte del conduttore di altre modalità aventi valore di offerta reale non formale, purché serie, concrete e tempestive e sempreché non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore, pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore rispetto all'obbligo di adempiere la prestazione, anche ai fini dell'articolo 1591 del codice civile (Cass. Civ., sez. III, n. 26135/2022; sez. VI, n. 3135/2020; sez. III, n. 1980/2014).
Inoltre, allorché il conduttore abbia arrecato gravi danni all'immobile locato,
o compiuto sullo stesso innovazioni non consentite, tali da rendere necessario per l'esecuzione delle opere di ripristino l'esborso di somme di notevole entità, in base all'economia del contratto e tenuto comunque conto delle condizioni delle parti, il locatore può legittimamente rifiutare di ricevere la restituzione del bene finché dette somme non siano state corrisposte dal conduttore il quale, versando in mora, agli effetti dell'art. 1220 c.c., rimane obbligato, altresì, al pagamento del canone ex art. 1591 c.c., quand'anche abbia smesso di servirsi dell'immobile per l'uso convenuto (Cass. Civ., sez. III, n. 39179/2021).
Nel caso in esame, la comunicazione, in data 23 marzo 2018, via mail, da parte della , della intenzione di rilasciare l'immobile il giorno successivo Parte_1 non può da sola costituire offerta seria, concreta ed effettiva, tale da scongiurare la mora della conduttrice, perché, come emerge dalla relazione a firma dell'architetto e dalle fotografie ad essa allegate (a smentita delle Tes_2 generiche affermazioni del teste , nella data del 24 marzo 2018 presso TE
l'immobile erano ancora presenti le vetrine espositive e materiale in ferro appartenenti alla predetta.
L'immobile, pertanto, non poteva considerarsi liberato in tale momento.
10 D'altro canto, sul fronte opposto, non è stato allegato alcun elemento concreto per affermare che, una volta, successivamente, rimossi dalla conduttrice i predetti oggetti, l'esborso e l'impegno richiesti al locatore per ripristinare gli impianti modificati nel corso del rapporto potessero considerarsi di particolare gravità, tanto da procrastinare l'obbligo di cui all'art. 1591 c.c..
Si trattava, infatti, secondo quanto emerge dalla citata relazione dell'arch. e dal verbale del 13 aprile 2018, di ovviare a non meglio specificate Tes_2 modifiche del quadro elettrico, che presentava alcuni cavi/conduttori troncati/manomessi, e dell'esigenza di ripristinare una lampada e di chiudere alcuni buchi sulle pareti, nonchè di rimpiazzare le valvole di chiusura delle singole linee nell'impianto idraulico.
Tutte operazioni prive di particolare consistenza nell'economia di un contratto ad uso commerciale che prevedeva la corresponsione di un canone mensile di
€6.500,00 al mese.
*****
In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
In virtù del superiore principio, in presenza di una parziale soccombenza reciproca, ricorrono le condizioni per dichiarare le spese di entrambi i gradi di giudizio compensate fra le parti per un quinto, con condanna di Parte_1
soccombente in maggior misura (essendo risultato il
[...] CP_1 soccombente soltanto sulla domanda, avversa, di restituzione della cauzione e su quella, propria, di pagamento dei canoni fino al 06 giugno 2018, e vincitore su tutto il resto), al pagamento, in favore di dei residui Controparte_1 quattro quinti, che si liquidano, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa, per il primo grado di giudizio, in complessivi €3.230,00, di cui €2.720,00 per compensi ed €510,00 per spese, oltre rimborso forfetario 15%, CPA e IVA, e, per il secondo grado di giudizio,
11 in complessivi €7.612,00, di cui €7.280,00 per compensi (scaglione valore da
€52.000,01 a €260.000,00; €2.000,00 per la fase di studio della controversia,
€1.440,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.760,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €2.080,00 per la fase decisionale) ed €332,00 per spese.
In conseguenza del totale rigetto dell'appello incidentale, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché versi un ulteriore importo a titolo di Controparte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui:
”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sugli appelli, principale ed incidentale, rispettivamente proposti da e Parte_1 avverso la sentenza n. 5125/2022 Reg. Sent., pubblicata il Controparte_1
07 dicembre 2022, emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento già iscritto al n. 2756/2018 R.G., così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza impugnata:
- condanna quale titolare della ditta Parte_1 [...]
”, al pagamento, in favore di della CP_2 Controparte_1 somma di €13.780,00, a titolo di canoni di locazione per i mesi di
12 dicembre 2017 e gennaio 2018 e di quota spese di registrazione del contratto per gli anni 2017/2018, nonché delle somme corrispondenti agli ulteriori canoni di locazione da febbraio 2018 al 28 aprile 2018;
- dichiara compensate fra le parti per un quinto le spese del primo grado di giudizio e condanna al pagamento, in favore Parte_1 di dei residui quattro quinti, liquidati in Controparte_1 complessivi €3.230,00, di cui €2.720,00 per compensi ed €510,00 per spese, oltre CPA, IVA e compenso forfetario come per legge;
- rigetta l'appello principale per il resto e l'appello incidentale;
- dichiara compensate fra le parti per un quinto le spese del presente grado di giudizio e condanna al pagamento, in favore di Parte_1
dei residui quattro quinti, che si liquidano in Controparte_1 complessivi €7.612,00, di cui €7.280,00 per compensi ed €332,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché versi un ulteriore importo Controparte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, 19/02/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Onofrio Maria Laudadio dott.ssa Rossana Guzzo
13
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) dott.ssa Rossana Guzzo Presidente;
2) dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
3) dott. Alfonso Pinto Consigliere,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 12/2023 R.G., tra:
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
, titolare della ditta individuale “A'biddikkia”, C.F._1 rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati Rosario Venuto e Massimo Castagna, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Castagna in Palermo, via Santorre di Santarosa n. 1 (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
appellante in via principale,
e
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c., C.F._2
appellante in via incidentale.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'esito dell'udienza di discussione del 18 febbraio 2025 - sostituita, su richiesta delle parti, con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c. - lette le note scritte depositate dalle parti stesse, la Corte ha posto la causa in decisione e pronunciato dispositivo, con contestuale deposito telematico dello stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03 gennaio 2023, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 5125/2022 Reg. Sent., pubblicata il 07 dicembre 2022, emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento già iscritto al n. 2756/2018 R.G..
Con comparsa depositata il 16 marzo 2023, si costituiva in giudizio CP_1
il quale chiedeva il rigetto dell'impugnazione e proponeva appello
[...] incidentale.
In occasione dell'udienza del 15 febbraio 2025, sostituita come sopra, all'esito della camera di consiglio, la Corte ha pronunciato il dispositivo, depositando telematicamente lo stesso.
*****
In sintesi, intimava sfratto per morosità a Controparte_1 Parte_1
- conduttrice, giusta contratto di locazione ad uso commerciale
[...] dell'01 novembre 2016, dell'immobile di proprietà dell'attore sito in Palermo, via Libertà n. 34 - per il mancato pagamento dei canoni di locazione dovuti per i mesi di dicembre 2017 e gennaio 2018 (€6.500,00 x 2), degli oneri condominiali maturati al gennaio 2018 (€199,77) e per la quota parte al 50% dell'imposta di registro per il 2017/2018 (pari a €780,00), per un totale di €13.979,77, chiedendo altresì l'emissione di ingiunzione di pagamento per le predette somme.
2
Si costituiva parte intimata, la quale si opponeva alla convalida dello sfratto, chiedeva in via subordinata la compensazione delle somme dovute al locatore con il credito per il deposito cauzionale e spiegava domande riconvenzionali, volte alla risoluzione del contratto per colpa del locatore e/o alla declaratoria della nullità dello stesso per giuridica impossibilità dell'oggetto, con condanna alla restituzione delle somme versate a titolo di canone ed al risarcimento dei danni, nonché alla declaratoria di efficacia del recesso dal contratto comunicato ex art. 27 L. n. 392/78, previa declaratoria di nullità dell'art. 3 dello stesso.
Disposto il mutamento di rito, reso interrogatorio da parte della e Parte_1 assunta prova testimoniale, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Palermo così statuiva:
- dichiara, ai sensi degli artt. 1453, 1455 cod. civ., per le causali di cui in motivazione, la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra le parti l'1.11.2016 registrato presso l'Agenzia Delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo -Ufficio Territoriale Palermo 1, il 22.11.2016 al n. 013931, serie 3T, avente ad oggetto l'immobile in detto contratto meglio descritto sito in Palermo viale della Libertà n. 34, piano rialzato, distinto in catasto al foglio 119, part. 14 sub. 23;
- per l'effetto, conferma la data di rilascio fissata con ordinanza ex art. 665 cod. proc. civ. del 15.2.2018;
- condanna la ditta individuale , in persona Controparte_2 dell'omonima titolare, a corrispondere la somma di €. 13.979,77, per i titoli di cui all'atto di intimazione, nonché gli ulteriori canoni di locazione maturati e maturandi, nella misura contrattuale pattuita, a partire dal mese di febbraio 2018 sino alla data di rilascio, da individuarsi nella data del 28.4.2018;
- condanna a restituire alla ditta conduttrice “ Controparte_1 [...]
, in persona dell'omonima titolare, la somma di €. 12.000, Controparte_2 maggiorato degli interessi legali a decorrere dall'1.11.2016 sino al pagamento effettivo;
- rigetta le residue domande avanzate da Controparte_1
- rigetta nel resto le domande riconvenzionali spiegate dalla ditta resistente;
- condanna la ditta resistente al pagamento in favore del ricorrente le Controparte_1 spese di lite che liquida in €. 4.037,50, di cui €. 637.50 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa.
In sintesi, e per quanto qui rileva, il primo giudice, nel ritenere l'inadempimento grave da parte della conduttrice, evidenzia che questa non ha provato di aver
3 corrisposto le somme di cui all'intimazione di sfratto, né di aver versato i canoni di locazione successivi, a partire dal mese di febbraio 2018, nella misura contrattualmente convenuta, ritenendo illegittima la sospensione totale o parziale dell'obbligazione di pagamento del canone, avendo avuto la Parte_1 il pieno godimento dell'immobile locato sino al mese di aprile 2018, ossia sino al suo rilascio.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale tesa alla risoluzione del contratto per inadempimento del locatore, afferma che il non aveva CP_1 assunto l'obbligazione di garantire il godimento dell'immobile secondo la destinazione commerciale pattuita e che questa era stata comunque esercitata dalla conduttrice, non essendo peraltro intervenuto alcun provvedimento amministrativo di inibizione della stessa.
Soggiunge che le ragioni poste a base del recesso anticipato della , Parte_1 anteriore al maturarsi della morosità, nulla hanno a che vedere con la dedotta mancanza di destinazione d'uso commerciale dell'immobile, attenendo invece a ragioni economiche e, in particolare, all'impossibilità di continuare a sostenere gli elevati costi di gestione dell'attività a causa della sfavorevole congiuntura economica.
*****
Proponendo impugnazione principale, censura la Parte_1 sentenza per non avere attribuito rilevanza alle condotte poste in essere con mala fede dal . CP_1
Evidenzia che il contratto di locazione aveva sin dall'origine una destinazione ad uso commerciale e che il locatore aveva attestato, contrariamente al vero, anche mediante la perizia tecnica asseverata dell'ing. che Persona_1
l'immobile era esente da interventi edilizi, nonché abitabile, agibile ed idoneo alla predetta attività.
Deduce che l'art. 18 del contratto costituisce clausola di stile che in nessun modo dà conto della preventiva predisposizione di una istanza di sanatoria di opere abusive successivamente presentata dopo la stipula, inducendo invece il convincimento sull'insussistenza di irregolarità tali da inficiare l'agibilità del locale.
4 Ripercorre le vicende amministrative legate alla richiesta di sanatoria per cambio di destinazione d'uso ed all'annullamento della scia commerciale e afferma di aver comunicato il suo recesso già prima dello sfratto per morosità, nulla sapendo delle vicende urbanistico/edilizie del bene, taciute dal . CP_1
Contesta l'affermazione per cui l'attività commerciale non avrebbe subito alcun provvedimento di chiusura amministrativo, richiamando l'ordinanza del SUAP di Palermo.
Censura la sentenza anche nella parte in cui ha individuato la data del rilascio nel 28 aprile 2018, rilevando che i locali erano stati invece liberati il 24 marzo 2018, come risulta dalla comunicazione via pec del 29 aprile 2018 - in cui prendeva atto del fatto che “il rilascio dell'immobile non era avvenuto CP_1 per fatto imputabile alla conduttrice” - e dalla deposizione di TE
.
[...]
Sottolinea di aver corrisposto gli oneri condominiali fino ad aprile 2018, come emerge dalla documentazione prodotta.
Infine, si duole della regolamentazione delle spese di lite, invocando una integrale o più favorevole compensazione delle stesse, tenuto conto del rigetto di alcune domande proposte dalla controparte e dell'accoglimento della domanda di rimborso del deposito cauzionale.
Con l'appello incidentale, chiede, in riforma della Controparte_1 sentenza di primo grado, la condanna della al pagamento dei canoni Parte_1 ed oneri ulteriori maturati da aprile al 06 giugno 2018.
Deduce che l'immobile non è stato rilasciato nel mese di aprile 2018, tanto da costringere il locatore a dare esecuzione alla ordinanza provvisoria di rilascio, notificando avviso di rilascio in data 06 giugno 2018.
In proposito, rammenta che, all'esito dell'incontro del 13 aprile 2018, alla presenza dei tecnici delle parti, si era convenuto che il proprietario avrebbe ricevuto le chiavi dalla conduttrice solo dopo l'integrale ripristino dell'impianto elettrico (sulle cui condizioni richiama la deposizione del teste ma Tes_2 che, nonostante l'impegno preso, la conduttrice aveva depositava le chiavi
5 dell'immobile presso lo studio dell'Avv. Castagna, così facendo maturare il diritto del locatore alle rispettive pigioni/indennità di occupazione e oneri condominiali non pagati fino al giugno 2018.
Lamenta la violazione, da parte del giudice di primo grado, di quanto disposto dall'art. 1216 c.c., contesta che l'invio di una lettera raccomandata contenente le chiavi dell'immobile, peraltro notificata per compiuta giacenza e mai ritirata, possa avere il valore di offerta reale non formale, senza consentire al locatore di verificare in contraddittorio le condizioni del bene, e soggiunge che, disattendendo gli impegni presi in merito al ripristino dell'impianto elettrico, la conduttrice ha legittimato il rifiuto del locatore alla consegna dell'immobile nell'aprile 2018.
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Gli appelli risultano entrambi infondati, fatta eccezione, quanto a quello principale, limitatamente al pagamento degli oneri condominiali, per l'importo di €199.77, che effettivamente risulta essere stato corrisposto, come risulta dall'attestato di versamento del 27/28 giugno 2018, non specificamente contestato dalla controparte.
La relativa somma, pertanto, va detratta da quella di €13.979,77 indicata nella pronuncia impugnata, con conseguente condanna della al Parte_1 pagamento dell'importo di €13.780,00.
Non meritano, invece, accoglimento le doglianze dell'appellante principale riguardo al preteso inadempimento da parte del locatore e ad alla denunciata nullità del contratto di locazione.
In primo luogo, occorre rilevare che nell'ambito dell'art. 18 del contratto di locazione il locatore dichiarava che l'immobile, fino a quel momento, non aveva necessitato di certificato di agibilità, in quanto realizzato in epoca anteriore al 1934, e che era stato destinato da oltre 50 anni ad attività commerciale, possedendo tutti i requisiti di legge. Si specificava, quindi, che “in ogni caso “il locatore si impegna(va) a predisporre tutte le attività necessarie, a propria cura e spese, per consentire il normale esercizio dell'attività commerciale della conduttrice alla luce delle successive normative, nelle more intervenute, ed attualmente vigenti”.
6 Nell'ambito di tale previsione si colloca, dunque, l'avvio, con istanza del 29 novembre 2016 (ossia di pochi giorni dopo la sottoscrizione del contratto), da parte del , della procedura per il rilascio di sanatoria ai fini del cambio CP_1 della destinazione di uso da abitativo a commerciale.
Di tale pratica l'arch. dava comunicazione lo stesso Persona_2 giorno, per conto del locatore, alla conduttrice, inviando copia della ricevuta rilasciata dal Comune di Palermo, Settore Attività Produttive – Sportello Unico, alla dott.ssa , sua commercialista (cfr. mail e doc. allegato). Per_3
La circostanza è stata confermata dall' il quale, riferito di aver curato Tes_2 per conto dell'Avv. una pratica presso il SUAP di Palermo Controparte_1 per ottenere il permesso di costruire in sanatoria e di aver tenuto al riguardo i contatti con la commercialista della , sino al novembre 2016, ha Parte_1 riconosciuto la missiva.
Il professionista ha, inoltre, precisato di aver ricevuto l'incarico dal di CP_1 regolarizzare la posizione urbanistica dell'immobile nel settembre 2016, poiché era intervenuta una legge regionale nell'agosto dello stesso anno, e di avere interloquito sul punto con la per due/tre volte. Per_3
La dott.ssa , commercialista della dal 2016 al 31 dicembre Per_3 Parte_1
2017, ha a sua volta ammesso di avere avuto contatti con un professionista incaricato dal , il quale le aveva trasmesso un “permesso di costruire”, CP_1 ed ha riconosciuto la mail inviatale.
Al di là del riferimento non perfettamente centrato al documento ricevuto, tale testimonianza non fa che confermare quanto già emerso dalle ulteriori prove, ossia che la conduttrice fosse al corrente dell'avvio, da parte del locatore, di una pratica per regolarizzare la condizione dell'immobile, come preannunciato, con clausola da ritenersi tutt'altro che di stile, nello stesso contratto di locazione.
Riguardo all'esito di tale pratica va, poi, evidenziato che:
- dopo un preavviso di diniego del 25 luglio 2017, in data 30 novembre 2017 il Comune di Palermo, Servizio SUAP, rigettava l'istanza di rilascio di permesso di costruzione formulata dal;
CP_1
7 - con nota del 16 gennaio 2018, lo stesso ufficio invitava Parte_1
nell'ambito della pratica riguardante la SCIA depositata il 30
[...] novembre 2016, ad integrare la documentazione prodotta, facendo riferimento al diniego del permesso di costruire in sanatoria e comunicando preavviso di annullamento degli effetti della SCIA;
- con provvedimento del 21 febbraio 2018, notificato il 09 marzo 2018, veniva disposto l'annullamento in autotutela degli effetti giuridici della SCIA, con contestuale inibizione della continuazione dell'attività commerciale;
- con decreto del 10 febbraio 2021, il Presidente della Regione Siciliana accoglieva il ricorso straordinario presentato da per Controparte_1
l'annullamento del diniego della concessione in sanatoria del 30 novembre 2017.
Nel frattempo, con ordinanza n. 63 del 21 giugno 2018, lo stesso CP_3
disponeva l'archiviazione del verbale, redatto dalla Polizia Municipale
[...] il precedente 20 marzo, con cui era stata irrogata una sanziona amministrativa al , in quanto proprietario dell'immobile in cui CP_1 Parte_1 svolgeva la propria attività commerciale, per mancanza del certificato di agibilità.
Nell'occasione, veniva ritenuta idonea a giustificare l'assenza del certificato la perizia giurata, a firma dell'ing. (già allegata anche al contratto di Per_1 locazione), con cui si attestava che l'immobile era stato costruito in data antecedente al 1934.
Dalla suddetta ricostruzione degli eventi, emerge, dunque, come la mora della conduttrice sia intervenuta, in relazione ai canoni dei mesi di dicembre 2017 e gennaio 2018 e per la quota riguardante l'imposta di registro, prima che intervenisse un provvedimento inibitorio dell'attività commerciale ed allorchè questa era regolarmente in corso.
D'altro canto, era stata la stessa , con la nota del 29 novembre 2017, Parte_1
a rappresentare con chiarezza al locatore la propria “oggettiva impossibilità” economica a proseguire il rapporto e fare fronte agli impegni presi, nonostante la drastica riduzione del personale operata.
8 Quanto alle vicende edilizie/amministrative, si è detto come lo stesso Comune di Palermo abbia recepito la tesi del proprietario, secondo cui l'immobile, in considerazione della sua età, non necessitava del rilascio del certificato di agibilità.
Con riferimento, invece, all'annullamento della SCIA comunicata dalla conduttrice, premesso che, come detto, essa è intervenuta allorchè la morosità, grave ed ingiustificata, si era già consumata, gli sviluppi della parallela pratica edilizia, con l'annullamento del diniego di permesso di costruire, evidenziano trattarsi di questione tutt'altro che risolta e suscettibile di un differente esito, specie ove si consideri che le problematiche evidenziate nel provvedimento del Comune di Palermo annullato dal Presidente della Regione (riguardanti l'utilizzo di infissi non consentiti ed il taglio di una balaustra, la realizzazione di un soppalco ed il superamento delle barriere architettoniche) non si presentavano come irrisolvibili.
A quanto detto si aggiunga, con riferimento alla dedotta nullità del contratto di locazione, che, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la nullità di un contratto di locazione di immobile per impossibilità giuridica dell'oggetto ricorre quando l'inidoneità dell'immobile all'uso convenuto dipenda da radicali sue connotazioni intrinseche, e non anche quando, dipenda dalla mancata conformità con prescrizioni amministrative riconducibile all'inerzia della parte tenuta all'adeguamento del bene a tali prescrizioni e/o alla richiesta delle necessarie autorizzazioni (Cass. Civ., sez. I, n. 18289/2022), oppure quando il contratto riguardi beni che, poiché situati in una particolare zona, possono avere solo una certa destinazione e non altra (Cass. Civ., sez. 18886/2018; sez. III, n. 5103/1999), e che la nullità del contratto di locazione, in relazione all'uso convenuto della cosa locata, può sussistere esclusivamente laddove l'attività cui convenzionalmente venga destinato l'immobile locato sia del tutto vietata dall'ordinamento, e lo svolgimento di tale attività possa ritenersi costituire la causa concreta del contratto stipulato, ovvero possa ravvisarsi per tali ragioni una vera e propria originaria impossibilità giuridica dell'oggetto del contratto, il che va escluso laddove l'uso pattuito del bene risulti del tutto lecito nel momento in cui il contratto viene stipulato (Cass. Civ., sez. III, n. 19205/2018).
Nessuna delle suddette ipotesi ricorre, all'evidenza, nel caso in esame.
9 Infondati risultano entrambi gli appelli riguardo agli ulteriori canoni dovuti dalla . Parte_1
E' noto che, in tema di riconsegna dell'immobile locato, mentre l'adozione della complessa procedura di cui all'articolo 1216 del codice civile e all'articolo 1209 del codice civile, comma 2, rappresenta l'unico mezzo per la costituzione in mora del creditore e per provocarne i relativi effetti, l'adozione da parte del conduttore di altre modalità aventi valore di offerta reale non formale, purché serie, concrete e tempestive e sempreché non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore, pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore rispetto all'obbligo di adempiere la prestazione, anche ai fini dell'articolo 1591 del codice civile (Cass. Civ., sez. III, n. 26135/2022; sez. VI, n. 3135/2020; sez. III, n. 1980/2014).
Inoltre, allorché il conduttore abbia arrecato gravi danni all'immobile locato,
o compiuto sullo stesso innovazioni non consentite, tali da rendere necessario per l'esecuzione delle opere di ripristino l'esborso di somme di notevole entità, in base all'economia del contratto e tenuto comunque conto delle condizioni delle parti, il locatore può legittimamente rifiutare di ricevere la restituzione del bene finché dette somme non siano state corrisposte dal conduttore il quale, versando in mora, agli effetti dell'art. 1220 c.c., rimane obbligato, altresì, al pagamento del canone ex art. 1591 c.c., quand'anche abbia smesso di servirsi dell'immobile per l'uso convenuto (Cass. Civ., sez. III, n. 39179/2021).
Nel caso in esame, la comunicazione, in data 23 marzo 2018, via mail, da parte della , della intenzione di rilasciare l'immobile il giorno successivo Parte_1 non può da sola costituire offerta seria, concreta ed effettiva, tale da scongiurare la mora della conduttrice, perché, come emerge dalla relazione a firma dell'architetto e dalle fotografie ad essa allegate (a smentita delle Tes_2 generiche affermazioni del teste , nella data del 24 marzo 2018 presso TE
l'immobile erano ancora presenti le vetrine espositive e materiale in ferro appartenenti alla predetta.
L'immobile, pertanto, non poteva considerarsi liberato in tale momento.
10 D'altro canto, sul fronte opposto, non è stato allegato alcun elemento concreto per affermare che, una volta, successivamente, rimossi dalla conduttrice i predetti oggetti, l'esborso e l'impegno richiesti al locatore per ripristinare gli impianti modificati nel corso del rapporto potessero considerarsi di particolare gravità, tanto da procrastinare l'obbligo di cui all'art. 1591 c.c..
Si trattava, infatti, secondo quanto emerge dalla citata relazione dell'arch. e dal verbale del 13 aprile 2018, di ovviare a non meglio specificate Tes_2 modifiche del quadro elettrico, che presentava alcuni cavi/conduttori troncati/manomessi, e dell'esigenza di ripristinare una lampada e di chiudere alcuni buchi sulle pareti, nonchè di rimpiazzare le valvole di chiusura delle singole linee nell'impianto idraulico.
Tutte operazioni prive di particolare consistenza nell'economia di un contratto ad uso commerciale che prevedeva la corresponsione di un canone mensile di
€6.500,00 al mese.
*****
In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
In virtù del superiore principio, in presenza di una parziale soccombenza reciproca, ricorrono le condizioni per dichiarare le spese di entrambi i gradi di giudizio compensate fra le parti per un quinto, con condanna di Parte_1
soccombente in maggior misura (essendo risultato il
[...] CP_1 soccombente soltanto sulla domanda, avversa, di restituzione della cauzione e su quella, propria, di pagamento dei canoni fino al 06 giugno 2018, e vincitore su tutto il resto), al pagamento, in favore di dei residui Controparte_1 quattro quinti, che si liquidano, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa, per il primo grado di giudizio, in complessivi €3.230,00, di cui €2.720,00 per compensi ed €510,00 per spese, oltre rimborso forfetario 15%, CPA e IVA, e, per il secondo grado di giudizio,
11 in complessivi €7.612,00, di cui €7.280,00 per compensi (scaglione valore da
€52.000,01 a €260.000,00; €2.000,00 per la fase di studio della controversia,
€1.440,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.760,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €2.080,00 per la fase decisionale) ed €332,00 per spese.
In conseguenza del totale rigetto dell'appello incidentale, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché versi un ulteriore importo a titolo di Controparte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui:
”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sugli appelli, principale ed incidentale, rispettivamente proposti da e Parte_1 avverso la sentenza n. 5125/2022 Reg. Sent., pubblicata il Controparte_1
07 dicembre 2022, emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento già iscritto al n. 2756/2018 R.G., così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza impugnata:
- condanna quale titolare della ditta Parte_1 [...]
”, al pagamento, in favore di della CP_2 Controparte_1 somma di €13.780,00, a titolo di canoni di locazione per i mesi di
12 dicembre 2017 e gennaio 2018 e di quota spese di registrazione del contratto per gli anni 2017/2018, nonché delle somme corrispondenti agli ulteriori canoni di locazione da febbraio 2018 al 28 aprile 2018;
- dichiara compensate fra le parti per un quinto le spese del primo grado di giudizio e condanna al pagamento, in favore Parte_1 di dei residui quattro quinti, liquidati in Controparte_1 complessivi €3.230,00, di cui €2.720,00 per compensi ed €510,00 per spese, oltre CPA, IVA e compenso forfetario come per legge;
- rigetta l'appello principale per il resto e l'appello incidentale;
- dichiara compensate fra le parti per un quinto le spese del presente grado di giudizio e condanna al pagamento, in favore di Parte_1
dei residui quattro quinti, che si liquidano in Controparte_1 complessivi €7.612,00, di cui €7.280,00 per compensi ed €332,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché versi un ulteriore importo Controparte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, 19/02/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Onofrio Maria Laudadio dott.ssa Rossana Guzzo
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