Art. 8-bis. 1. Il CGIE si articola in:
a) Assemblea plenaria;
b) Comitato di presidenza;
c) commissioni per le aree continentali: Europa ed Africa del Nord, America Latina, Paesi anglofoni (Australia, Canada, Stati Uniti, Sud Africa), che si riuniscono almeno due volte l'anno nelle proprie aree continentali e ((...)) in occasione delle Assemblee plenarie ordinarie e sono presiedute dal vicesegretario generale eletto per ogni area; ((3)) d) commissioni di lavoro per tematiche dell'emigrazione, che si riuniscono quando e dove necessario;
e) gruppi di lavoro per specifici argomenti, che l'Assemblea plenaria costituisce laddove ne ravvisi la necessita'.
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 ha disposto (con l'art. 19-bis, comma 1, alinea) che la presente modifica ha efficacia a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio generale degli italiani all'estero successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
a) Assemblea plenaria;
b) Comitato di presidenza;
c) commissioni per le aree continentali: Europa ed Africa del Nord, America Latina, Paesi anglofoni (Australia, Canada, Stati Uniti, Sud Africa), che si riuniscono almeno due volte l'anno nelle proprie aree continentali e ((...)) in occasione delle Assemblee plenarie ordinarie e sono presiedute dal vicesegretario generale eletto per ogni area; ((3)) d) commissioni di lavoro per tematiche dell'emigrazione, che si riuniscono quando e dove necessario;
e) gruppi di lavoro per specifici argomenti, che l'Assemblea plenaria costituisce laddove ne ravvisi la necessita'.
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 ha disposto (con l'art. 19-bis, comma 1, alinea) che la presente modifica ha efficacia a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio generale degli italiani all'estero successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.