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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 2538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2538 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 30/05/2025 innanzi al Giudice Dottssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 17304/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 10.00 sono presenti l'avv. Franzanello in sostituzione dell'avv Di Giacomo Stefano
e dell'avv. Di Giacomo Antonino per parte ricorrente nonché l'avv. Accardi in sostituzione dell'avv Delia Cernigliaro per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15.25, all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Fachile pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17304 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
in Via Principe di Paternò, rappresentata e difesa dagli avv.ti Avv. Stefano Di Giacomo e Antonino
Di Giacomo per mandato in atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il CP_1
Grande 21, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana 59, rappresentato e difeso dall'avv.
Delia Cernigliaro per mandato in atti.
Resistente
oggetto: Indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 30/05/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- Dichiara l'irrepetibilità della somma di €. 7.514,47 richiesta dall' a con la CP_1 Parte_1
comunicazione del 30.09.2024; - Condanna l' alla restituzione delle somme trattenute a tale titolo;
CP_1
-Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi €. 2172.00, oltre CP_1
rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.11.2024, conveniva in giudizio l' chiedendo Parte_1 CP_1
di dichiarare l'irripetibilità della somma di €.7.514,47 richiesta dall' con comunicazione del CP_1
30.09.2024, sulla base dei redditi del 2021, a titolo di indebito maturato per gli anni 2021 e 2022.
sulla prestazioni assistenziali in godimento.
A sostegno dell'opposizione deduceva l'insussistenza del diritto alla ripetizione in assenza di dolo,
avendo assolto a tutti gli obblighi reddituali, richiamava la normativa dell'indebito in materia di prestazioni assistenziali, per cui erano irripetibili i ratei percepiti antecedentemente alla notifica del provvedimento di accertamento, deduceva altresì la sussistenza di un legittimo affidamento sulla correttezza della percezione, la carenza di motivazione e l'illegittimità della compensazione credito-
debito operata dall' . CP_2
Concludeva chiedendo di “Accertare e dichiarare che l'indebito contestato dall' in p.l.r.t. pari CP_1
ad € 7.514,47 o nella diversa o maggiore somma ritenuta di giustizia per il periodo che va da gennaio
2021 a dicembre 2022, ovvero per il diverso periodo che verrà accertato in corso di causa, non è
ripetibile e per l'effetto: In via principale accertare e dichiarare che parte ricorrente nulla deve
all' In via subordinata, accertare e dichiarare, in caso di mancato accoglimento della domanda CP_1
principale, la minor somma eventualmente dovuta;
In ogni caso condannare l' – in p.l.r.t. - alla CP_1
restituzione di quanto eventualmente recuperato e trattenuto dall' o restituito in buona fede da CP_1
parte ricorrente, maggiorato di oltre interessi, come per legge”
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' deducendo l'infondatezza del ricorso, CP_1
per carenza di prova. chiedendone il rigetto. Eccepiva in particolare il superamento del limite reddituale precisando che“La ricorrente è titolare di pensione d'invalidità civile ed indennità di accompagnamento, fascia 33 e l'indebito oggetto di contestazione, del complessivo importo di €
7.364,47, si è determinato in conseguenza di ricostituzione elaborata centralmente dalla Direzione
Generale, per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2022, con cui l' ha rideterminato l'importo CP_1
spettante a titolo di prestazione assistenziale cat. INVCIV n. 044-550007201615 sulla base dei redditi
2021. ….Ai fini della prestazione assistenziale per l'anno 2021, l' ha tenuto conto: - Dei redditi CP_1
di lavoro dipendente e assimilati percepiti dalla ricorrente nel 2020, pari ad € 14.702,00, come da
modello 730 (€ 10.023,00 a titolo di lavoro dipendente ed € 4.679,00 a titolo di NASPI); - Dei redditi
da pensione ordinaria d'inabilità del 2021, pari ad € 5.857,75. ….per l'anno 2022, l' ha tenuto CP_1
conto: - Dei redditi di lavoro dipendente percepiti dalla ricorrente nel 2021, pari ad € 15.632,49,
come da modello 730 (€ 8.097 a titolo di lavoro dipendente ed € 7.535,49 a titolo di Naspi); - Dei
redditi da pensione ordinaria d'inabilità del 2022, pari ad € 15.963,03.Conseguentemente, in base
alle citate voci reddituali, è emerso che la pensione d'invalidità già erogata per gli anni 2021 e 2022
non fosse spettante, con onere dell' di recuperare quanto pagato in eccedenza”. CP_1
La causa, senza alcuna istruttoria, all'odierna udienza viene decisa.
La domanda è fondata.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità del provvedimento impugnato per carenza di motivazione, atteso che il Giudice del Lavoro non è giudice dell'atto, ma del merito ed è dunque chiamato a decidere non sui vizi formali dell'atto amministrativo bensì a vagliarne la fondatezza o meno della pretesa contributiva con esso fatta valere. (Corte d'Appello di Palermo sent. N. 459/2023)
Ciò posto, va rilevato che, nel caso in esame, l'asserito indebito afferisce a somme percepite sulla pensione di invalidità categoria INVIC, n. 044-550007201615, pertanto esplicitamente assoggettato alla disciplina propria dell'indebito assistenziale, non trovando applicazione la disciplina della L. n.
412 del 1991, art. 13, invocata da parte resistente che si riferisce all'indebito previdenziale.
Invero, come affermato dalla Corte di cassazione sez. VI, 30/06/2020, n.13223, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed
incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost.,
quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a
generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue
che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far
tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente
non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di
comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.”
(Cass. 2020 n. 13223).
Al riguardo la Corte Costituzionale ha pure evidenziato che “il canone dell'art. 38 Cost.,
appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della
soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che
verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già
consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del
1993; n. 431 del 1993)”.
Ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore, la Corte di cassazione fa luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca della prestazione assistenziale.
Nell'ultimo decennio, infatti, si è progressivamente rafforzato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche sollevando gradualmente i percettori di benefici dall'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale di una serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca della prestazione assistenziale.
Ciò è avvenuto con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza di cui all'articolo 13 del DL 78/2010
per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale” in base al quale i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in CP_1
godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Ne consegue, secondo la Corte, che i cittadini non devono comunicare all' la propria situazione CP_1
reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione, ma solo quei redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari,
postali, titoli di Stato, ecc.) giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria. ( Corte d'Appello di Palermo sent. N. 459/2023)
Pertanto, l'indebito assistenziale per carenza dei requisiti reddituali, che qui viene in rilievo, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti,
salvo che il percipiente non versi in dolo.
Alla luce dei superiori principi, nel caso di specie, a prescindere da ogni altra considerazione, va escluso il diritto dell'Ente Previdenziale di ripetere le somme richieste dato che, da un lato, le stesse venivano corrisposte prima del provvedimento del 30.9.2024 dall'altro, mancando qualsiasi prova
(neppure di carattere indiziario) circa il dolo del ricorrente se, come dedotto dall'Istituto, il ricalcolo veniva operato sulla base redditi del 2021, regolarmente dichiarati, né l' ha riferito di eventuali CP_1
carenze di dichiarazioni o occultamenti di reddito.
Appare così all'evidenza che, sebbene il reddito percepito dal ricorrente avesse superato il limite di reddito per il godimento della prestazione, la contemporanea erogazione delle somme indebite non sia stata determinata dalla mancata dichiarazione del reddito incidente, ma dal mero errore dell'
[...]
che, pur conoscendo (o avendo l'onere di conoscere) la situazione reddituale, erogava CP_3
ugualmente la prestazione poi chiesta in restituzione.
In conclusione, assorbita ogni altra questione, va dichiarata l'irrepetibilità della somma richiesta dall' alla ricorrente con comunicazione del 30.9.2024 con condanna dell'Istituto alla CP_1
restituzione delle somme trattenute a tale titolo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 30.5.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile