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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 09/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Stefano Greco Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 464 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2018 promossa da
(c.f. ), residente in [...]ed ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paola Coiana, che la rappresenta e difende,
appellante
contro
(c.f. ), residente in [...]ed elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in Lanusei presso lo studio degli avv. Giovanni Contu e Pier Paola Magalì Cabras,
che lo rappresentano e difendono,
(c.f. ), residente in [...]ed ivi elettivamente Controparte_2 C.F._3
domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppina Serago, che la rappresenta e difende,
e contro
(C.F. ), CP_3 C.F._4
(C.F. ), CP_4 C.F._5 (C.F. ), Controparte_5 C.F._6
(C.F. ), Parte_2 C.F._6
appellati
la causa è decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse di tutte le parti costituite: le parti come sopra rappresentate e difese chiedono congiuntamente a codesta ill.ma Corte di Appello di voler dichiarare l'estinzione del giudizio dinanzi la Corte di Appello di Cagliari, RG 464/2018, per rinuncia agli atti di giudizio e reciproca accettazione, senza riserve e né condizioni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 306,
359, 390 e 391 cpc, a spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione datato 2 luglio 2013, aveva convenuto in Parte_1
giudizio davanti al Tribunale di Lanusei ed CP_1 CP_3 CP_4
quali eredi di quale erede, unitamente ad Controparte_5 Persona_1 CP_6
essa attrice, di e di nonché quale erede di CP_5 Persona_2 Controparte_2
Persona_3
L'attrice aveva chiesto al Tribunale di accertare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte dai rispettivi danti causa in calce all'atto datato 23 aprile 1983, con la quale questi ultimi avevano proceduto alla divisione dell'immobile sito in Baunei, in località Santa Maria
Navarrese, e distinto in catasto al foglio 84, particella 139, subalterni 1 e 2, e l'autenticità
delle sottoscrizioni apposte in calce al successivo atto datato 18 ottobre 2007 da essa attrice e da Parte_2
La stessa inoltre, aveva chiesto al Tribunale di accertare l'avvenuto Parte_1 trasferimento, in proprio favore, del diritto di proprietà sulla porzione identificata catastalmente al foglio 84, particella 139 subalterno 6 e, infine, di dichiarare la divisione del lastrico solare di copertura dell'intero fabbricato.
aveva aderito alla domanda di riconoscimento giudiziale delle sottoscrizioni CP_1
apposte sulla scrittura privata del 23 aprile del 1983; si era opposto, invece, all'accoglimento della domanda di divisione del lastrico solare proposta dall'attrice.
dal canto suo, aveva dichiarato di non disconoscere la sottoscrizione del Controparte_2
proprio dante causa apposta sulla scrittura privata del 1983 mentre in relazione alla domanda di divisione del lastrico solare si era opposta all'accoglimento.
Gli altri convenuti, invece, erano rimasti contumaci.
1.2 Il Tribunale di Lanusei, con sentenza n. 49/2018, aveva dichiarato riconosciuta la sottoscrizione apposta da e Persona_1 CP_5 Persona_2 Persona_3
sulla scrittura privata datata 23 aprile 1983, prodotta con il documento n. 1 allegato all'atto di citazione, dichiarato dichiara riconosciuta la sottoscrizione apposta da sulla Parte_2
scrittura privata datata 18.10.2007 e prodotta con il documento n. 2 allegato alla citazione e rigettato le ulteriori domande, condannando l'attrice alla rifusione delle spese di lite.
1.3 Avverso tale pronuncia ha proposto appello. Parte_1
e hanno resistito. CP_1 Controparte_2
All'udienza del 4 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione, ma le parti, con atti depositati tra il 13 ed il 18 dicembre 2024, premettendo che nelle more del deposito delle memorie conclusionali avevano raggiunto un accordo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art
306 cpc hanno dichiarato di rinunciare agli atti di giudizio e di accettare le altrui rinunce,
senza riserve né condizioni, del procedimento pendente dinanzi alla Corte di Appello di
Cagliari, rubricato con il n. RG 464/2018 ed hanno, quindi, chiesto congiuntamente a questa
Corte di dichiarare l'estinzione del giudizio a spese compensate. Ai predetti atti sono allegate le identiche dichiarazioni sottoscritte dalle parti personalmente.
1.4 In questo quadro, dunque, deve essere certamente dichiarata l'estinzione del giudizio.
La Suprema Corte, infatti, ha reiteratamente sottolineato che la rinuncia agli atti del giudizio è ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 c.p.c. e va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado)
la quale è rinunzia di merito, precisando che, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace od in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione.
In ragione dell'espressa richiesta delle parti, non deve provvedersi alla liquidazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 8 gennaio 2025.
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore dott. Stefano Greco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Stefano Greco Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 464 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2018 promossa da
(c.f. ), residente in [...]ed ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paola Coiana, che la rappresenta e difende,
appellante
contro
(c.f. ), residente in [...]ed elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in Lanusei presso lo studio degli avv. Giovanni Contu e Pier Paola Magalì Cabras,
che lo rappresentano e difendono,
(c.f. ), residente in [...]ed ivi elettivamente Controparte_2 C.F._3
domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppina Serago, che la rappresenta e difende,
e contro
(C.F. ), CP_3 C.F._4
(C.F. ), CP_4 C.F._5 (C.F. ), Controparte_5 C.F._6
(C.F. ), Parte_2 C.F._6
appellati
la causa è decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse di tutte le parti costituite: le parti come sopra rappresentate e difese chiedono congiuntamente a codesta ill.ma Corte di Appello di voler dichiarare l'estinzione del giudizio dinanzi la Corte di Appello di Cagliari, RG 464/2018, per rinuncia agli atti di giudizio e reciproca accettazione, senza riserve e né condizioni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 306,
359, 390 e 391 cpc, a spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione datato 2 luglio 2013, aveva convenuto in Parte_1
giudizio davanti al Tribunale di Lanusei ed CP_1 CP_3 CP_4
quali eredi di quale erede, unitamente ad Controparte_5 Persona_1 CP_6
essa attrice, di e di nonché quale erede di CP_5 Persona_2 Controparte_2
Persona_3
L'attrice aveva chiesto al Tribunale di accertare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte dai rispettivi danti causa in calce all'atto datato 23 aprile 1983, con la quale questi ultimi avevano proceduto alla divisione dell'immobile sito in Baunei, in località Santa Maria
Navarrese, e distinto in catasto al foglio 84, particella 139, subalterni 1 e 2, e l'autenticità
delle sottoscrizioni apposte in calce al successivo atto datato 18 ottobre 2007 da essa attrice e da Parte_2
La stessa inoltre, aveva chiesto al Tribunale di accertare l'avvenuto Parte_1 trasferimento, in proprio favore, del diritto di proprietà sulla porzione identificata catastalmente al foglio 84, particella 139 subalterno 6 e, infine, di dichiarare la divisione del lastrico solare di copertura dell'intero fabbricato.
aveva aderito alla domanda di riconoscimento giudiziale delle sottoscrizioni CP_1
apposte sulla scrittura privata del 23 aprile del 1983; si era opposto, invece, all'accoglimento della domanda di divisione del lastrico solare proposta dall'attrice.
dal canto suo, aveva dichiarato di non disconoscere la sottoscrizione del Controparte_2
proprio dante causa apposta sulla scrittura privata del 1983 mentre in relazione alla domanda di divisione del lastrico solare si era opposta all'accoglimento.
Gli altri convenuti, invece, erano rimasti contumaci.
1.2 Il Tribunale di Lanusei, con sentenza n. 49/2018, aveva dichiarato riconosciuta la sottoscrizione apposta da e Persona_1 CP_5 Persona_2 Persona_3
sulla scrittura privata datata 23 aprile 1983, prodotta con il documento n. 1 allegato all'atto di citazione, dichiarato dichiara riconosciuta la sottoscrizione apposta da sulla Parte_2
scrittura privata datata 18.10.2007 e prodotta con il documento n. 2 allegato alla citazione e rigettato le ulteriori domande, condannando l'attrice alla rifusione delle spese di lite.
1.3 Avverso tale pronuncia ha proposto appello. Parte_1
e hanno resistito. CP_1 Controparte_2
All'udienza del 4 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione, ma le parti, con atti depositati tra il 13 ed il 18 dicembre 2024, premettendo che nelle more del deposito delle memorie conclusionali avevano raggiunto un accordo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art
306 cpc hanno dichiarato di rinunciare agli atti di giudizio e di accettare le altrui rinunce,
senza riserve né condizioni, del procedimento pendente dinanzi alla Corte di Appello di
Cagliari, rubricato con il n. RG 464/2018 ed hanno, quindi, chiesto congiuntamente a questa
Corte di dichiarare l'estinzione del giudizio a spese compensate. Ai predetti atti sono allegate le identiche dichiarazioni sottoscritte dalle parti personalmente.
1.4 In questo quadro, dunque, deve essere certamente dichiarata l'estinzione del giudizio.
La Suprema Corte, infatti, ha reiteratamente sottolineato che la rinuncia agli atti del giudizio è ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 c.p.c. e va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado)
la quale è rinunzia di merito, precisando che, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace od in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione.
In ragione dell'espressa richiesta delle parti, non deve provvedersi alla liquidazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 8 gennaio 2025.
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore dott. Stefano Greco