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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 10/03/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 435/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 4 marzo 2025 sostituita dal deposito note ai sensi dell'art. 127 ter cpc, e vertente TRA
➢ (cf , (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Sandro ROSSI del foro di Pescara C.F._2 ed elettivamente domiciliati in Penne presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
( cf rappresentata e difesa dall'avv. Marco Controparte_1 P.IVA_1
ROSSI del foro di Verona ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello proposto avverso del Tribunale di Pescara n. 1406/23 del 31 ottobre 2023 in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: nessuno è comparso. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il Tribunale di Pescara ha rigettato, con conseguente condanna anche alla rifusione delle spese di lite, l'opposizione che , quale debitore principale, e , nella veste Parte_1 Parte_2 di garante, hanno proposto ad un decreto ingiuntivo emesso per l'esposizione debitoria maturata sulla carta revolving.
Avverso la decisione del giudice adriatico gli stessi hanno proposto appello.
Si è costituita . Controparte_1
Alle udienze del 7 gennaio e del 4 marzo 2025 (sostituite dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc), nessuna delle parti è comparsa.
2.Deve essere dunque dichiarata l'estinzione del processo.
Anzitutto non osta a tale conclusione la circostanza che gli appellati non si siano costituiti in giudizio. Deve difatti aderirsi all'indirizzo interpretativo secondo cui “Nel giudizio d'appello, la mancata comparizione di entrambe le parti all'udienza di discussione giustifica l'applicazione dell'art. 181 c.p.c. in luogo del successivo art. 348, atteso che la normativa sull'improcedibilità dell'appello (di cui all'art. 348 c.p.c.) risulta applicabile a fronte del difetto di comparizione del solo appellante e che, la normativa sull'inattività delle parti (art. 181 c.p.c.), prevista in punto di
1 procedimenti di primo grado, è applicabile altresì ai procedimenti d'appello in forza del richiamo di cui all'art. 359 c.p.c.”(cfr Corte Appello Genova, Sez Lav, 7.3.2018 n. 73). Procedendo oltre, per la giurisprudenza oramai costante in tema di estinzione del giudizio d'appello, si osservano, in forza del richiamo operato dall'art. 359 cpc, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale.
Di conseguenza, tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: " se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181 ". Tale opzione non risulta messa in discussione dall'entrata in vigore del d.lvo 149/2022 alla cui disciplina la presente controversia risulta assoggettata.
Infatti, le norme processuali citate non sono state modificate dalla riforma e pertanto deve ritenersi che l'estinzione debba ancora continuare ad essere pronunziata con sentenza del Collegio. Per i procedimenti instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (quale è quello in esame), il primo comma dell'art. 181 c.p.c.(nel testo da ultimo sostituito dall'art. 50 D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008, n. 133) dispone che il processo si estingue, previa cancellazione della causa dal ruolo, se nessuna delle parti compare alla prima udienza e se nessuno compare nemmeno alla nuova udienza fissata dal giudice, di cui la cancelleria dà comunicazione alle parti costituite. Vi è poi da aggiungere che il novellato art. 350 cpc introduce due diverse modalità di trattazione della causa in appello;
la prima (preferita dal legislatore) di nomina dell'istruttore ; la seconda (in continuità con il regime previgente) con la indicazione del solo giudice relatore e conseguente trattazione, sin dall'inizio, collegiale. La fattispecie che ci occupa deve essere pertanto trattata in forma collegiale. La stessa nuova formulazione dell'art. 350 cpc deve indurre a preferire l'opzione che attribuisce al
Collegio la pronunzia di estinzione.
A corroborare tale tesi milita il fatto che laddove la legge (si veda, a titolo esemplificativo, l'art. 348 comma 3° cpc nel caso di improcedibilità del gravame) abbia inteso attribuire all'istruttore (e pertanto trattasi di modalità decisoria percorribile unicamente nel caso di nomina dello stesso) il potere di definire la lite, lo ha espressamente previsto.
Dunque, deve ritenersi che in ipotesi di inattività delle parti, deve procedersi a dichiarare l'estinzione del processo ex artt. 309 e 181 c.p.c. con sentenza, previa cancellazione della causa dal ruolo. Non potendosi procedere all'applicazione analogica dell'art. 350 bis cpc, deve ritenersi che la modalità di definizione possa essere quella prescelta della rimessione in decisione senza la concessione dei termini previsti dall'art. 352 cpc (novellato). Nel caso di specie, nessuna delle parti è comparsa alle udienze del 7 gennaio e del 4 marzo 2025 sostituite entrambe dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc. Da tale comportamento processuale deve desumersi la loro chiara intenzione a non aver più alcun interesse a coltivare l'impugnazione proposta. Per tali essenziali ragioni, l'appello proposto avverso la sentenza n. 1406/23 del Tribunale di Pescara va dichiarato estinto ordinando la cancellazione della causa dal ruolo.
3. Nulla sulle spese in quanto nella fattispecie, nessuno delle parti è comparsa alle udienze sopra indicate così palesando la loro chiara intenzione a non aver alcun interesse alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 1406/23 del Tribunale di Pescara così decide nel contraddittorio delle parti:
a) dichiara, per le causali di cui in motivazione, l'estinzione del giudizio;
2 b) nulla sulle spese di lite tra le parti,
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 7 marzo 2025 Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Orlandi
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