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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 3271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3271 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dr. Michele Magliulo ConIGliere
dr. ssa Marielda Montefusco ConIGliere rel.
riunita in Camera di ConIGlio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1630/2022 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: giudizio di rinvio dalla Cassazione a seguito di annullamento, con ordinanza del 14 gennaio 2022, della sentenza n. 1785/2016 della Corte d'Appello di Napoli, depositata il 4 maggio
2016, vertente
TRA
(1 (codice fiscale ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo De Maio (codice fiscale 2
) e Davide Di Marzio (codice fiscale C.F._2
, in virtù di procura in atti C.F._3
-attrice in riassunzione-
E
(2) (codice fiscale , Parte_2 C.F._4
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo De Felice (codice fiscale
[...]
), in virtù di procura in atti C.F._5
(3) la (codice Controparte_1
fiscale ), con sede legale in Torino, alla Via Corte P.IVA_1
d'Appello n. 11, in persona del Procuratore Speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Silvio Gandino (codice fiscale
, dall'avv. Milena Liuzzi (codice fiscale C.F._6
) e dall'avv. Fabiola Liuzzi (codice fiscale C.F._7
, in virtù di procura in atti C.F._8
-convenute in riassunzione-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado
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I.1. Con atto di citazione notificato in data 7 dicembre 2005,
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, il Parte_1
notaio , esponendo che: Parte_2
- aveva acquistato, in data 16 luglio 1991, con atto del notaio
[...]
(registrato il 01.08.1991 al n. 2925), un immobile sito Parte_2
in Caserta, Via Tanucci, 59, segnatamente “appartamento posto al
piano rialzato composto da tre vani ed accessori con annesso piccolo giardino esteso circa 70 mq”, il quale le era stato ceduto dalla
“Costruzioni BE di GI OS e C. s.a.s.”, per un corrispettivo pari a lire 100.000.000;
-nell'atto era stato dichiarato che l'immobile era libero, tra l'altro, da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, ad eccezione di una ipoteca iscritta in data 06.06.1990 a favore di “Finlombarda Service
s.p.a”, ma in corso di cancellazione;
- al fine di perfezionare l'acquisto, in data 16 luglio 1991, con atto del notaio (repertorio n. 54736, raccolta n. Parte_2
9112), contestualmente all'atto di compravendita, aveva stipulato un contratto di mutuo con la “Banca UCBS s.p.a.”, dell'importo di lire
100.000.000, il cui netto ricavato veniva consegnato alla società venditrice in pagamento del prezzo convenuto, risultando ella ancora
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debitrice della Banca UC.B. S.p.A. per la somma complessiva di €
70.000,00 (“è in corso procedura esecutiva in danno dell'istante”);
- “né dal venditore né dal Notaio Rogante veniva dato atto che sull'immobile acquistato, i IGg. ri e Controparte_2 Controparte_3
avevano trascritto presso gli uffici della Conservatoria di Santa Maria
Capua Vetere (CE) in data 27 marzo 1991, domanda giudiziale di
risoluzione e simulazione in danno della Costruzioni BE di GI
OS e C. s.a.s. (parte venditrice del contratto di compravendita per cui è causa) e di ”; Controparte_4
- di tale ulteriore formalità pregiudizievole, veniva a conoscenza in data 25 maggio 2005, quando e Controparte_5 CP_6
inviavano ad essa copia della sentenza n. 2514/2002 del 09
[...]
settembre 2002, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva condannato ex art. 2932 c.c. e la Controparte_4
Costruzioni BE di GI OS e C. s.a.s. “a restituire nella piena disponibilità degli attori (IGg.ri e ” parte del CP_6 CP_3
fabbricato sito in Caserta, Via Tanuzzi, 59, ovvero l'immobile da essa acquistato;
-informava dell'accaduto il notaio , con lettera Pt_2
raccomandata del 9 giugno 2005, senza ottenere il minimo riscontro.
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Tanto premesso, l'attrice, nell'assunto della responsabilità del notaio, chiedeva, pertanto, al Tribunale adito di:
“A) accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, la responsabilità contrattuale per inadempimento del contratto di opera intellettuale del Notaio ”; Persona_1
“B) condannare, per l'effetto, la convenuta al risarcimento del
danno patrimoniale, danno morale, esistenziale ed alla vita di relazione in favore della IG.ra , nella misura che sin d'ora si Pt_1
quantifica in complessive € 250.000,00, oltre interessi legali e maggior danno ex art.1224”;
“C) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e con salvezza di ogni altro diritto, ragione e azione” (cfr. pag. 10
dell'atto di citazione di primo grado).
I.2. Con comparsa del 6 febbraio 2006 si costituiva in giudizio il notaio la quale, in via preliminare, eccepiva la Parte_2
intervenuta prescrizione della azione di responsabilità. In subordine, il professionista sosteneva di non essere responsabile di quanto lamentato dalla , giacchè in cui l'atto di compravendita era Pt_1
rappresentato da una scrittura privata dalla stessa esclusivamente autenticata. In ulteriore subordine, il notaio contestava la sussistenza di un danno che potesse ricollegarsi al suo comportamento negligente,
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atteso che ai fini del pagamento del corrispettivo Parte_1
dell'acquisto, si era procurata la provvista mediante la stipula di un mutuo, rogato, tra l'altro, dallo stesso notaio . Evidenziava, Pt_2
altresì, che la predetta sarebbe risultata inadempiente, Pt_1
rispetto al regolare pagamento delle rate di mutuo, il che avrebbe testimoniato l'assenza di un danno etiologicamente ricollegabile ai comportamenti negligenti ascrivibili ad essa convenuta, e ciò nella misura in cui l'eventuale perdita dell'immobile avrebbe dovuto ricondursi alla espropriazione avviata dalla Banca mutuante nei confronti della IG.ra e non già alla condotta del notaio. In Pt_1
ogni caso, la convenuta chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la , quale propria compagnia Controparte_1
assicuratrice per la responsabilità professionale.
I.3. Con comparsa del 25 settembre 2006, si costituiva la
[...]
contestando la domanda di garanzia ed Controparte_1
eccependo la decadenza dell'assicurata notaio Parte_2
dalla garanzia, per violazione dell'obbligo di avviso previsto dall'art.1 delle Condizioni Particolari di cui all'Appendice A della polizza n.21771,
stipulata il 14.05.1990 e cessata per disdetta della nel CP_1
novembre 2001.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale:
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“1) accertato l'inadempimento del notaio Parte_2
all'obbligo di avviso di cui all'art.1 delle Condizioni Particolari di polizza, respingere la domanda di garanzia-manleva formulata da parte del notaio medesimo per decadenza dal diritto all'indennizzo ex art.15 CGA e 1915 cc, con ogni conseguenza di legge”;
“2) in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento, anche
parziale, della domanda di parte attrice, a) ridurre l'indennizzo eventualmente dovuto in considerazione del mancato rispetto dell'obbligo di avviso di cui all'art.1 Cond.Particolari, con ogni conseguenza di legge”, b) tenere comunque conto delle pattuizioni generali e particolari del contratto assicurativo, con particolare riferimento, tra l'altro, a quelle relative al massimale, allo scoperto del
10% a carico dell'assicurato, all'esclusione del rimborso delle spese
sostenute dall'assicurato per legali non deIGnati dalla Compagnia, con ogni conseguenza di legge. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre spese generali 12,50% (art.14
DM 127/04) su competenze ed onorari, nonché CPA ed IVA nelle misure di legge”.
I.4. Respinte le istanze istruttorie (giusta ordinanza del 14 dicembre 2009) il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni. Esauritosi tale
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incombente, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
I.5. Con sentenza n. 13399/2011 depositata in data 12 dicembre 2011, il Tribunale di Napoli- VI Sezione Civile, così provvedeva:
-“1) Rigetta la domanda attorea per difetto di prova del danno,
restando così assorbita quella di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della società chiamata in causa”;
-“2) Condanna l'attrice alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla convenuta, liquidate in complessivi € 4.350,00, di cui € 380,00 per spese, € 1.850,00 per diritti ed € 2.120,00 per onorari, oltre IVA
e CPA come per legge ed oltre rimborso forfetario spese generali su
diritti ed onorari;
“3) Dichiara interamente compensate le spese di giudizio nel rapporto tra convenuta e compagnia assicuratrice chiamata in causa”.
Giudizio di appello
II.1. Avverso tale sentenza - con atto di citazione notificato in data 22 gennaio 2013- proponeva appello, deducendo Parte_1
la contraddittorietà della valutazione del Giudice di prime cure nella parte in cui, pur riconoscendo la fondatezza della sua domanda d
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sotto il profilo dell'an debeatur, aveva assunto che la stessa non sarebbe risultata sufficientemente provata in ordine alla sussistenza del pregiudizio che sarebbe scaturito dall'inadempimento contrattuale imputato al pubblico ufficiale. Una ulteriore censura che veniva mossa alla sentenza di primo grado riguardava la asserita assenza del nesso causale tra il comportamento negligente del professionista ed il pregiudizio subito dalla , sul presupposto che il venditore Pt_1
avrebbe dichiarato che il prezzo gli sarebbe stato corrisposto prima dell'atto. Con ulteriore motivo di gravame, l'appellante si doleva del fatto che il Giudice di primo grado avesse ricondotto l'evento danno al rapporto con l'istituto di credito, ritenendo, di converso, che la responsabilità ascritta al notaio riguardasse la sola perdita dell'immobile, conseguita a seguito dell'accoglimento delle domande dei IG.ri e CP_6 CP_3
Tanto premesso, chiedeva all'adita Corte di riformare la decisione emessa in primo grado, insistendo per ottenere il risarcimento dei danni nella misura richiesta, pari ad € 250.000,00, corrispondente al valore dell'immobile di via Tanucci, 59, oltre interessi e rivalutazione, nonché la riforma del capo della sentenza relativo alla regolamentazione delle spese.
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II.2. Con comparsa di costituzione all'appello del 20 maggio
2013 si costituiva il notaio , che deduceva Parte_2
l'infondatezza dell'interposto appello.
II.3. Si costituiva altresì la Controparte_1
in data 7 giugno 2013, insistendo per l'infondatezza della domanda di garanzia spiegata nei suoi confronti dal notaio , per Pt_2
inoperatività della copertura.
II.4. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 1785/2016, pubblicata in data 4 maggio 2016, così provvedeva:
“1) Rigetta l'appello”;
“2) Condanna l'appellante alla refusione, in favore della appellata
[...]
, delle spese di lite del grado, che liquida in € 8.200,00 Persona_1
per compensi, oltre rimborso spese generali al 13%, Iva e CPA come
per legge, con attribuzione al procuratore costituito anticipante”;
“3) Dichiara interamente compensate le spese fra le due appellate”.
Giudizio di Cassazione
III.1. Avverso detta sentenza – con ricorso del 23 dicembre
2013- proponeva impugnazione innanzi alla Corte Parte_1
Suprema di Cassazione, con un unico motivo con il quale la ricorrente lamentava la violazione e la falsa applicazione degli artt. 42 Cost.,
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832, 1175, 1176, 1218, 1223, 1224, 1414, 1453, 1458, 1470, 1482,
1489, 2230, 2236, 2643, 2644, 2645, 2650, 2652, 2653, 2654, 2908
e 2909 c.c., e 111 c.p.c., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c., 2645, 2652,
2653, 2654, 2697, 2702 e 2703 c.c., in quanto, a suo dire, la Corte
d'Appello di Napoli avrebbe errato nel respingere la sua domanda di risarcimento del danno perchè non sarebbe stata dimostrata la restituzione, spontanea o per effetto di una procedura esecutiva, dell'immobile oggetto di causa.
La ricorrente sosteneva che, come riconosciuto dallo stesso
Giudice del merito, essa era divenuta proprietaria del bene, pagandone il prezzo, e che aveva perso il suo diritto in ragione dell'accoglimento di alcune domande giudiziarie proposte contro il suo dante causa, da precedenti proprietari della casa, la trascrizione delle quali, antecedente alla compravendita di cui era stata parte, non era stata colpevolmente accertata dal notaio rogante.
La stessa sosteneva, dunque, di aver perso il suo diritto reale sulla res per effetto della negligenza della controricorrente, con la conseguenza che non assumeva rilievo il fatto che l'immobile fosse stato restituito, atteso che il danno dedotto, da quantificare in misura pari al valore del cespite, era rappresentato dal venire meno del diritto
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dominicale acquistato. Inoltre, dalla documentazione agli atti emergeva che il bene era stato spontaneamente reso ai legittimi proprietari.
Per queste ragioni, chiedeva alla Suprema Corte di riformare la sentenza impugnata.
III.2. Con ordinanza pubblicata in data 14 gennaio 2022, la
Corte di Cassazione così provvedeva:
-“Accoglie il ricorso”;
-“Cassa con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, diversa sezione, affinché decida la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità”.
Giudizio di rinvio
IV.1. A seguito del rinvio della Suprema Corte (giusta ordinanza del 14 gennaio 2022) - con atto di citazione in riassunzione per l'udienza del 6 ottobre 2022, notificato in data 12 aprile 2022-
[...]
conveniva in giudizio innanzi alla Corte di Appello, in diversa Pt_1
composizione, e la Parte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore.
[...]
L'attrice in riassunzione chiedeva all'adita Corte d'Appello, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte Suprema, di:
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“1. Accogliere l'appello proposto e per l'effetto accertare e
dichiarare che la dott.ssa è tenuta a risarcire tutti Parte_2
i danni sofferti dalla IG.ra , così come quantificati e Parte_1
specificati nel presente atto”;
“2. Condannare il notaio a versare, a titolo Parte_2
di risarcimento, in favore della IG.ra , la somma di € Parte_1
250.000,00; somma coerente con le risultanze ufficiali OMI, ovvero
l'importo minore o maggiore che la Corte dovesse ritenere dovuto, anche all'esito di CTU, il tutto oltre interessi ex art. 1284 cc dalla domanda giudiziale, rivalutazione e maggior danno, fino all'effettivo soddisfo”;
“3. Condannare, infine, la dott.ssa e Pt_2 Controparte_1
al pagamento delle spese e competenze del primo
[...]
grado, RGN 41168/2005, dell'appello, RGN 418/2013, della
Cassazione, RGN 14019/2017, nonché del presente grado, oltre che la restituzione delle somme versate dalla IG.ra in Parte_1
favore dell'avv. Massimo De Felice per € 1.500,00, quali spese legali allo stesso versate in forza della sentenza n. 1785/2016 (RGN
418/2013)”.
IV.2. Con comparsa del 15 settembre 2022, si costituiva in giudizio il notaio , la quale, nel riportarsi Parte_2
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integralmente ai propri atti e scritti difensivi dei precedenti gradi di giudizio, impugnava e contestava ogni richiesta di controparti, deducendo l'infondatezza e l'inammissibilità dell'atto di appello in riassunzione e chiedendone il rigetto per quanto di ragione, col favore delle spese.
In particolare, chiedeva alla adita Corte di:
“1) Rigettare le domande tutte avanzate da chiunque nei confronti del
Notaio di Napoli, in quanto le domande stesse Parte_2
risultano non provate nel danno, frutto di allegazioni e richieste istruttorie tardive, nonché comunque esagerate nel quantum, avendosi qui per integralmente trascritta e ripetuta ogni eccezione a controparti sollevata nel corso dei precedenti gradi di giudizio”;
“2) Nella malaugurata ipotesi in cui si ritenesse di condannare il Notaio
al pagamento di una qualsiasi somma a titolo di risarcimento Pt_2
danni e/o responsabilità professionale in favore della IGnora Pt_1
si chiede che venga accolta la domanda di garanzia nei confronti
[...]
della Soc. "Reale Mutua di Assicurazioni Spa", Compagnia
Assicuratrice del Notaio di Napoli, con un massimo di Per_2
scoperto o franchigia di vecchie Lire 8.000.000=(ottomilioni), pari ad
Euro 4.131,66=, - come da Condizioni Particolari allegate alla polizza
n.21771 a parziale deroga dell'art.5 delle C.G.A.”;
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“3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio oltre IVA e CPA
come per legge”.
VI.3. Con comparsa del 15 settembre 2022 si costituiva in giudizio la società e, pur confidando nel Controparte_1
rigetto integrale della domanda della , riproponeva le Pt_1
eccezioni formulate in primo grado in merito alla domanda di garanzia avanzata dal notaio (nello specifico la decadenza dal diritto Pt_2
all'indennizzo “ per non avere adempiuto gli obblighi contrattuali previsti dalla polizza azionata in caso di sinistro”, il limite del massimale, la franchigia. Chiedeva, pertanto, all'adita Corte di:
“1) Respingere le domande tutte proposte da con l'atto Parte_1
di citazione ex artt.392 e 394 cpc in quanto inammissibili e infondate,
con ogni conseguenza di legge”;
“2) Accogliere le conclusioni già rassegnate nel giudizio d'appello
R.G.418/2013 che qui di seguito si riportano integralmente:
"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
A) respingere l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Napoli n.13399/2011 depositata in data 12.12.2011
in quanto inammissibile ed infondato in fatto e in diritto, con ogni conseguenza di legge;
15 16
B) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale dell'appello,
accogliere le conclusioni di cui al primo grado di giudizio che qui si riportano integralmente:
1) accertato l'inadempimento del notaio all'obbligo Parte_2
di avviso di cui all'art.1 delle Condizioni Particolari di polizza, respingere la domanda di garanzia-manleva formulata da parte del
notaio medesimo per decadenza dal diritto all'indennizzo ex art.15
CGA e 1915 cc, con ogni conseguenza di legge;
2) in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di parte attrice,
a) ridurre l'indennizzo eventualmente dovuto in considerazione del mancato rispetto dell'obbligo di avviso di cui all'art.1 Cond.Particolari,
con ogni conseguenza di legge;
b) tenere comunque conto delle pattuizioni generali e particolari del contratto assicurativo, con particolare riferimento, tra l'altro, a quelle relative al massimale, allo scoperto del 10% a carico dell'assicurato, all'esclusione del rimborso delle spese sostenute dall'assicurato per legali non deIGnati dalla Compagnia, con ogni conseguenza di legge.
Con vittoria di spese di lite, oltre spese generali nonché CPA ed IVA nelle misure di legge”.
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“3) Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre spese generali, cpa
e IVA nelle misure di legge”.
IV.4. Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 20 marzo 2025, celebrata con le modalità dell'udienza cartolare, le parti depositavano le proprie note in sostituzione dell'udienza, e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini di giorni trenta e di successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art.190, 1 comma, c.p.c.
Alla scadenza, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.Il presente giudizio ha ad oggetto il rinvio dalla Corte di
Cassazione, disposto con ordinanza del 14 gennaio 2022, a seguito di annullamento della sentenza n. 1785/2016, emessa dalla Corte
d'Appello di Napoli in data 4 maggio 2016.
Si rammenta che la vicenda di cui si controverte trae origine dall' acquisto della proprietà da parte di di un Parte_1
appartamento, sito in Caserta, alla Via Tanucci n. 59, a mezzo di scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio , Parte_2
del 16 luglio 1991, conclusa con la Costruzioni BE s.a.s : da
17 18
tale data, versato il prezzo di acquisto, a seguito della erogazione contestuale del finanziamento del medesimo importo di £
100.000.000, ella era divenuta titolare del cespite, con facoltà di goderne e disporne in modo pieno ed esclusivo.
A distanza di circa un decennio, per effetto della decisione n.
2514/2002 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, del 9 settembre 2002, all'esito del giudizio promosso da Parte_3
e nei confronti, tra gli altri, della sua dante causa, la Controparte_3
Costruzioni BE di GI OS s.a.s., oltre che di CP_4
– la cui domanda era stata trascritta prima dell'atto di
[...]
trascrizione dell'atto di trasferimento di cui si discute – aveva perduto la proprietà dell'immobile nonché il suo godimento. La
sentenza, infatti, aveva condannato la società alienante ed CP_4
a restituire nella piena disponibilità degli attori e
[...] CP_6
parte del fabbricato sito in Caserta, alla Via Tanucci n. 59 e CP_3
precisamente l'appartamento acquistato dalla (“posto al Pt_1
piano rialzato composto da tre vani ed accessori con annesso piccolo giardino esteso di circa 70 mq”).
Ergo, la , assumendo di avere subito un “innegabile Pt_1
pregiudizio”, consistente nella perdita del cespite, quale conseguenza immediata e diretta del comportamento gravemente negligente tenuto dal notaio in occasione della stipula del contratto del 16 luglio Pt_2
18 19
1991 (il quale non aveva effettuato le necessarie verifiche presso la
Conservatoria immobiliare, dalle quali sarebbe emersa con certezza l'esistenza delle menzionate trascrizioni) agiva nei confronti del predetto notaio, chiedendone la condanna per responsabilità professionale, al risarcimento del “danno patrimoniale, danno morale esistenziale ed alla vita di relazione,” nella misura che sin d'ora di quantifica in complessive € 250.000,00, oltre interessi legali e maggior
danno ex art.1224 c.c.”.
Il Tribunale di Napoli, pur riconoscendo la fondatezza della domanda sotto il profilo dell'an debeatur (cfr. pag. 5 della sentenza) in ordine alla responsabilità del notaio rogante, con una motivazione apparentemente contraddittoria, dopo avere rigettato le istanze istruttorie avanzate dall'attrice, respingeva la pretesa risarcitoria dell'attrice assumendo che non sarebbe risultata “ sufficientemente provata (…) in ordine alla sussistenza del pregiudizio che sarebbe scaturito dall'inadempimento contrattuale imputato al pubblico ufficiale” . In particolare, riteneva che non vi fosse prova del danno subito, sia perché da parte della non vi era stato alcun Pt_1
esborso di denaro, in quanto il prezzo di acquisto di £ 100.000.000 era stato versato con il provento del mutuo stipulato contemporaneamente dallo stesso notaio, e del quale la mutuataria non aveva pagato le rate per £ 70.000,00, sia perché l'immobile non
19 20
risultava restituito dalla ai soggetti vittoriosi nella causa Pt_1
terminata con la sentenza del Tribunale di Santa Maria.
La Corte di Appello di Napoli, all'esito del giudizio promosso dalla
, confermando sostanzialmente la decisione del Tribunale di Pt_1
Napoli, rigettava l'appello proposto dalla , con il quale ella, Pt_1
criticando la decisione impugnata, aveva dedotto (1) di aver sostenuto l'esborso del prezzo di acquisto pari a £ 100.000,00, poiché
aveva ricevuto e doveva rimborsare la banca mutuante della somma mutuata, (2) che il danno consisteva nella perdita dell'immobile, scaturente dalla citata sentenza definitiva.
Nello specifico, la Corte pur avendo riconosciuto la sussistenza della responsabilità professionale in capo al notaio , non Pt_2
riteneva che la avesse fornito la dimostrazione del pregiudizio Pt_1
di cui aveva invocato il ristoro, ovvero “dato la prova dell'esistenza di un pregiudizio effettivo, reale e concreto, incidente nella sua sfera patrimoniale”. E concludeva nel senso che “non vi è prova che ella abbia effettivamente perduto il bene acquistato”. In particolare, argomentava che: “In tema di compravendite, infatti, non è
sufficiente la riconosciuta responsabilità professionale del Notaio, che non abbia segnalato trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli, per fare scattare il risarcimento dei danni in favore dell'acquirente. È infatti necessario provare il danno emergente, consistente nella effettiva
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perdita del bene compravenduto, avvenuta spontaneamente o a
seguito di procedura esecutiva conclusa. Ma nella specie nulla è stato prodotto dalla per dimostrare di non godere più Pt_1
dell'appartamento per averlo restituito agli aventi diritto (…) Nessun atto esecutivo è stato prodotto a dimostrazione di una espropriazione almeno iniziata nei suoi confronti (..) Gli unici documenti relativi ad un'esecuzione nei confronti della , allegati alla produzione Pt_1
della parte, riguardano atti esecutivi iniziati dalla Banca mutuante per il mancato pagamento delle rate di mutuo, che non rilevano evidentemente ai fini dell'esistenza di un danno causato dalla condotta negligente del Notaio” (cfr. pag.
5-6 della sentenza).
A questo punto, impugnava la sentenza di appello Parte_1
in sede di legittimità articolando un unico motivo di ricorso con il quale lamentava, in sintesi, che la Corte di Appello aveva errato nel respingere la sua domanda perché non sarebbe stata dimostrata la restituzione, spontanea o per effetto di una procedura esecutiva, dell'immobile oggetto di causa. Sosteneva la ricorrente che, come riconosciuto dallo stesso Giudice del merito, essa era divenuta proprietaria del bene, pagandone il prezzo, e aveva perduto il suo diritto in ragione dell'accoglimento di alcune domande proposte contro il suo dante causa da precedenti proprietari della casa, la trascrizione delle quali, antecedenti alla compravendita di cui era stata parte, non
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era stata colpevolmente accertata dal notaio rogante. Di conseguenza,
a causa e per l'effetto della negligenza del notaio, aveva perso il suo diritto reale sulla res e, aggiungeva, non assumeva alcun rilievo che l'immobile fosse stato restituito, atteso che il danno dedotto ( da quantificare in misura pari al valore del cespite) era rappresentato dal venir meno del diritto dominicale acquistato.
La Suprema Corte, nel provvedimento remittente, ha riconosciuto espressamente che “non è in contestazione la condotta del notaio rogante, la quale sarebbe stata in astratto causa del danno lamentato” . Ma partendo dalla premessa che “l'azione di responsabilità contrattuale nei confronti del professionista che abbia violato i propri obblighi può essere accolta, secondo le regole generali
che governano la materia risarcitoria, se e nei limiti in cui un danno si sia effettivamente verificato”, ha richiamato un precedente arresto secondo cui “per accertare tale danno, integrato dalla perdita patrimoniale e dal mancato guadagno, è necessario valutare se il cliente avrebbe, con ragionevole certezza, potuto conseguire una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il notaio avesse
diligentemente adempiuto la propria prestazione” e quindi precisato che: “siffatto accertamento va compiuto considerando il bene giuridico che il presunto danneggiato avrebbe perso in conseguenza della violazione contestata al professionista” ovvero, nel caso in esame,
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contrariamente a quanto ritenuto del Giudice territoriale, non il godimento della res, bensì il diritto dominicale sulla stessa.
Pertanto, quel che rileva, ai fini dell'accoglimento della pretesa risarcitoria della , non è la circostanza che “il compratore sia Pt_1
privato del relativo possesso” bensì la perdita del bene e quindi del suo valore.
Diversamente opinando, facendo corretta applicazione dei principi di diritto innanzi enunciati, secondo la Cassazione, qualora il notaio avesse rappresentato alla la pendenza della Pt_2 Pt_1
domanda giudiziale anteriormente trascritta presso la competente
Conservatoria dei RRII, ella verosimilmente non avrebbe proceduto all'acquisto oppure lo avrebbe effettuato a condizioni diverse, più
vantaggiose, chiedendo ad esempio al venditore di sistemare e risolvere previamente la pendenza.
Si legge, inoltre, nel provvedimento del rinvio, “il diritto dei terzi è da ritenere ormai accertato ( o comunque la Corte di Appello di
Napoli non ha escluso la circostanza), alla luce del riconoscimento della stessa ricorrente e della sicura anteriorità della trascrizione delle
domande giudiziarie dei menzionati terzi rispetto a quella di acquisto di ”. Dal chè non restava (non resta) che determinare Parte_1
il danno sulla base delle allegazioni e prove di chi agisce in giudizio.
23 24
In merito alla determinazione del danno, nella decisione remittente è anche precisato che, in via generale, il danno da evizione totale “è rapportabile, innanzitutto, all'interesse negativo, costituito appunto dalla restituzione del prezzo, dal rimborso delle spese della vendita e dai frutti che l'acquirente abbia dovuto corrispondere a colui dal quale sia stato evitto, oltre gli accessori e le spese giudiziali, atteso che, essendo venuta meno la regione giustificatrice della
controprestazione, occorre ripristinare la situazione economica dell'acquirente antecedente alla vendita”, anche se “il danneggiato ben può dimostrare di avere patito un danno ulteriore rispetto a quanto sopra indicato, ad esempio perché il valore dell'immobile perduto era divenuto superiore al prezzo corrisposto”.
1.2. Venendo al caso concreto, in cui è intervenuta pacificamente l'evizione totale dell'immobile acquistato da
[...]
ed è divenuta irretrattabile l'affermazione di responsabilità Pt_1
del notaio , la ha richiesto il risarcimento Parte_2 Pt_1
del danno patito “parametrato al valore dell'immobile perduto” , al momento della intervenuta evizione del 2005, quantificato nella somma di € 250.000,00, “coerente con le risultanze ufficiali OMI”, oltre interessi dalla domanda giudiziale, rivalutazione e maggior danno.
24 25
Orbene, a parere di questo Collegio, la domanda di risarcimento avanzata da va accolta nei limiti di seguito esposti. Parte_1
In aggiunta ai principi di diritto affermati nella pronuncia che ha disposto il presente giudizio di rinvio, si rammentano gli ulteriori insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione sul tema in discussione: “In tema di compravendita, l'evizione si verifica allorché
l'acquisto del diritto è impedito e reso inefficace da quello che il terzo
vanti sullo stesso bene, senza necessità che il compratore sia privato anche dell'effettivo possesso che si trovi eventualmente a esercitare sulla cosa, giacché la causa del contratto è nel trasferimento del diritto sul bene, mentre la consegna di quest'ultimo è solo una sua conseguenza logica e giuridica” (cfr. Cass. n. 2330/2025).
Sicchè non ha pregio, ai fini dell'accoglimento della pretesa di danno dell'attrice, la argomentazione difensiva della appellata assicurazione secondo cui la non avrebbe “mai dedotto, né Pt_1
provato l'avvenuto rilascio dell' immobile né a seguito di espropriazione (…) né a seguito di rilascio spontaneo a seguito delle presunte pretese dei IG.ri avanzate a distanza di Pt_4 CP_3
tre anni dalla sentenza del Tribunale di S.M. Capua Vetere”.
In merito alla quantificazione va ulteriormente precisato che “il notaio rogante il contratto di compravendita di un immobile che ha omesso di effettuare le dovute visure ipotecarie è tenuto a risarcire
25 26
all'acquirente del cespite, successivamente sottoposto ad esecuzione
immobiliare da parte del creditore ipotecario, un danno commisurato all'effettivo nocumento sofferto dall'acquirente; questo può essere liquidato in misura pari al valore dell'immobile perduto a seguito della vendita forzata ovvero, per equivalente, all'esborso necessario per ottenere l'estinzione del processo esecutivo e la cancellazione dell'ipoteca, in tale senso lato potendosi intendere le spese di
purgazione dell'immobile e, cioè, la sua sottrazione al rischio di legale evizione nel corso della procedura espropriativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva liquidato il danno patito dall'acquirente in un importo pari al prezzo di aggiudicazione del bene, sostenuto per mantenere la proprietà dell'immobile e
scongiurare gli effetti dell'espropriazione forzata)” (cfr. Cass. n.
25026/2024).
Tanto considerato, si ritiene che il danno patito dalla a Pt_1
seguito dell'evizione subita, quale conseguenza dell'inadempimento professionale del notaio , ben possa essere commisurato al Pt_2
prezzo versato per l'acquisto dell'immobile, in occasione della stipula del rogito in data 16 luglio 1991 ( nella specie, è riportato nell'atto di compravendita all'art. 4) “Il prezzo della presente vendita è stato di comune accordo tra le parti convenuto in lire 100.000.000 ( cento milioni) che la parte venditrice dichiara di avere interamente ricevuto
26 27
dalla parte acquirente anteriormente a questo atto per cui rilascia
ampia, finale e liberatoria quietanza di saldo per l'intero prezzo, con dichiarazione di non avere altro a pretendere in relazione al presente pubblico titolo”).
Tale somma - che innanzitutto convertita in euro ammonta ad
€ 54.645,69- trattandosi di un debito di valore andrà rivalutata dalla data dell'esborso (coincidente con la data di stipula dell'atto, il che non
è contestato) sino alla data della presente decisione nella somma di €
117.105,71.
Su tale importo andrà inoltre computata in favore della l'ulteriore somma di € 87.526,92 a titolo di interessi Pt_1
compensativi, calcolati sulla sorta capitale prima devalutata, secondo l'indice ISTAT FOI al netto dei tabacchi, alla data dell'illecito ( recte rogito del 16 luglio 1991) e quindi rivalutata annualmente, secondo il medesimo indice, fino alla data della presente decisione: sicché andrà ad essa corrisposta la somma complessiva finale, comprensiva di capitale ed interessi compensativi, di € 204.632,63, a titolo risarcitorio per il danno patito a seguito dell'evizione totale dell'immobile compravenduto, quale conseguenza dell'inadempimento professionale del notaio . Parte_2
27 28
Dalla data della pubblicazione della sentenza, invece,
all'effettivo soddisfo sono dovuti gli interessi legali sulle somme liquidate all'attualità.
2. A questo punto va esaminata ed accolta la domanda di garanzia spiegata dal notaio e reiterata in questa Parte_2
sede nei confronti della convenuta Assicurazione.
Ed invero, contrariamente a quanto deduce la Parte_5
la ha ottemperato nei termini decadenziali a
[...] Pt_2
dare comunicazione alla predetta assicurazione della richiesta risarcitoria pervenutale dalla danneggiata.
Ed invero, il termine per proporre la relativa istanza non era
(è) inutilmente decorso, come sostiene la convenuta compagnia, in quanto la raccomandata del 6 -9 giugno 2005 – come correttamente scriveva il primo Giudice nel suo provvedimento - non integrava “la richiesta di risarcimento fatta all'assicurato a decorrere dalla quale quest'ultimo avrebbe dovuto provvedere a darne notizia alla assicurazione entro il termine stabilito di sessanta giorni” , bensì una mera richiesta generica di chiarimenti non potendosi ravvisare in essa alcuna diffida, costituzione in mora o richiesta di risarcimento danni, manifestazione di volontà che esulano dal suo contenuto. Pertanto,
“per completezza motivazione”, si legge nella citata sentenza del
Tribunale di Napoli “escluso che la richiesta di risarcimento
28 29
all'assicurato possa farsi risalire a tale raccomandata, il termine entro
il quale il professionista convenuto doveva rimettere all'assicurazione la comunicazione relativa non poteva decorrere che dalla notifica della stessa citazione, avvenuta il 7.12.05” . Sicchè, concludeva,
“essendo la denuncia di sinistro pervenuta alla in data CP_1
14.12.05 (…) risulta ampiamente osservato il termine di cui all' art. 1 delle C.G.A”.
Insomma, riconosciuta la tempestività della denuncia inoltrata dalla assicurata alla compagnia di assicurazione, va accolta la domanda di manleva proposta da nei confronti Parte_2
della al netto della franchigia prevista Controparte_1
dalla Condizioni Particolari allegate alla polizza n. 21771 a parziale deroga dell'art. 5 delle C.G.A.
3. Quanto al governo delle spese processuali, in considerazione dell'esito complessivo della controversia, in questa sede occorre procedere alla rideterminazione delle spese di tutti i gradi di giudizio
(compreso il giudizio svoltosi dinanzi alla S.C. di Cassazione).
La regolamentazione delle spese processuali deve essere compiuta facendo applicazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui
29 30
onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Ebbene, per il principio di soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., le spese di lite del primo grado di giudizio, del secondo grado di giudizio, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio sostenute dalla vanno poste a carico della , e liquidate, come in Pt_1 Pt_2
dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal
DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico, va applicato lo scaglione di valore da €
52.000,01 ad € 260.000,00 tenuto conto del decisum e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello) ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass. n.
89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali
successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita
30 31
motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di
aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
Va soggiunto che, con riferimento al rapporto di garanzia tra e la in ordine al Parte_2 Controparte_1
quale la prima è vittoriosa rispetto alla seconda, le spese processuali sostenute dall'assicurata per tutti i gradi di giudizio vanno poste a carico della convenuta compagnia di assicurazione e liquidate, come in dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, applicando, in ragione delle attività difensive in concreto esplicate dalla professionista nei confronti della sua assicurazione, i valori minimi dello scaglione di riferimento (da € 52.000,01 ad €
260.000,00) e non computandosi la fase istruttoria, non tenutasi in appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli- Settima Sezione Civile - definitivamente pronunciando sul giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione, a seguito di annullamento, con ordinanza n.1069/2022 del 24 gennaio
2022, della sentenza n. 1785/2016 della Corte di Appello di Napoli,
31 32
pubblicata il 4 maggio 2016, introdotto da , con atto Parte_1
di citazione in riassunzione per l'udienza del 6 ottobre 2022 notificato telematicamente in data 2 12 aprile 2022, nei confronti di Parte_2
e della in persona del
[...] Controparte_1
legale rappresentante pro tempore- così provvede:
A) in accoglimento della domanda proposta da Parte_1
condanna al pagamento in favore della Parte_2 Pt_1
della somma di € 204.632,63 (comprensiva di sorta capitale ed interessi compensativi), oltre interessi legali dalla presente decisione sino al soddisfo;
B) condanna a pagare in favore di Parte_2 [...]
le spese da quest'ultima sostenute per tutti i gradi di giudizio, Pt_1
che liquida:
- per il primo grado di giudizio, in € 380,00 per esborsi, € 14.103,00 per compensi;
- per il giudizio di appello, in € 44,44 per esborsi € 9.991,00 per compensi;
- per il giudizio di legittimità, in € 27,00 per esborsi, € 7.655,00 per i compensi;
32 33
-per il giudizio di rinvio, in € 804,00 per esborsi, € 9.991,00 per compensi;
oltre rimborso per spese generali al 15% sul compenso, Iva e Cpa come per legge;
C) in accoglimento della domanda di garanzia proposta da
[...]
condanna la a manlevare Parte_2 Controparte_1
di quanto da ella pagato in esecuzione della Parte_2
presente sentenza in favore di , al netto della franchigia Parte_1
prevista dalla Condizioni Particolari allegate alla polizza n. 21771 a parziale deroga dell'art. 5 delle C.G.A;
D) condanna la a pagare in favore Controparte_1
di le spese da essa sostenute per tutti i gradi di Parte_2
giudizio, che liquida:
- per il primo grado di giudizio, in € 7.052,00 per compensi;
- per il giudizio di appello, in € 4.997,00 per compensi;
- per il giudizio di legittimità, € 4.402,00 per i compensi;
-per il giudizio di rinvio, in € 4.997,00 per compensi;
oltre rimborso per spese generali al 15% sul compenso, Iva e Cpa
come per legge.
Così deciso in Napoli nella camera di conIGlio del 29 maggio 2025
33 34
Il ConIGliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
34
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dr. Michele Magliulo ConIGliere
dr. ssa Marielda Montefusco ConIGliere rel.
riunita in Camera di ConIGlio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1630/2022 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: giudizio di rinvio dalla Cassazione a seguito di annullamento, con ordinanza del 14 gennaio 2022, della sentenza n. 1785/2016 della Corte d'Appello di Napoli, depositata il 4 maggio
2016, vertente
TRA
(1 (codice fiscale ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo De Maio (codice fiscale 2
) e Davide Di Marzio (codice fiscale C.F._2
, in virtù di procura in atti C.F._3
-attrice in riassunzione-
E
(2) (codice fiscale , Parte_2 C.F._4
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo De Felice (codice fiscale
[...]
), in virtù di procura in atti C.F._5
(3) la (codice Controparte_1
fiscale ), con sede legale in Torino, alla Via Corte P.IVA_1
d'Appello n. 11, in persona del Procuratore Speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Silvio Gandino (codice fiscale
, dall'avv. Milena Liuzzi (codice fiscale C.F._6
) e dall'avv. Fabiola Liuzzi (codice fiscale C.F._7
, in virtù di procura in atti C.F._8
-convenute in riassunzione-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado
2 3
I.1. Con atto di citazione notificato in data 7 dicembre 2005,
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, il Parte_1
notaio , esponendo che: Parte_2
- aveva acquistato, in data 16 luglio 1991, con atto del notaio
[...]
(registrato il 01.08.1991 al n. 2925), un immobile sito Parte_2
in Caserta, Via Tanucci, 59, segnatamente “appartamento posto al
piano rialzato composto da tre vani ed accessori con annesso piccolo giardino esteso circa 70 mq”, il quale le era stato ceduto dalla
“Costruzioni BE di GI OS e C. s.a.s.”, per un corrispettivo pari a lire 100.000.000;
-nell'atto era stato dichiarato che l'immobile era libero, tra l'altro, da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, ad eccezione di una ipoteca iscritta in data 06.06.1990 a favore di “Finlombarda Service
s.p.a”, ma in corso di cancellazione;
- al fine di perfezionare l'acquisto, in data 16 luglio 1991, con atto del notaio (repertorio n. 54736, raccolta n. Parte_2
9112), contestualmente all'atto di compravendita, aveva stipulato un contratto di mutuo con la “Banca UCBS s.p.a.”, dell'importo di lire
100.000.000, il cui netto ricavato veniva consegnato alla società venditrice in pagamento del prezzo convenuto, risultando ella ancora
3 4
debitrice della Banca UC.B. S.p.A. per la somma complessiva di €
70.000,00 (“è in corso procedura esecutiva in danno dell'istante”);
- “né dal venditore né dal Notaio Rogante veniva dato atto che sull'immobile acquistato, i IGg. ri e Controparte_2 Controparte_3
avevano trascritto presso gli uffici della Conservatoria di Santa Maria
Capua Vetere (CE) in data 27 marzo 1991, domanda giudiziale di
risoluzione e simulazione in danno della Costruzioni BE di GI
OS e C. s.a.s. (parte venditrice del contratto di compravendita per cui è causa) e di ”; Controparte_4
- di tale ulteriore formalità pregiudizievole, veniva a conoscenza in data 25 maggio 2005, quando e Controparte_5 CP_6
inviavano ad essa copia della sentenza n. 2514/2002 del 09
[...]
settembre 2002, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva condannato ex art. 2932 c.c. e la Controparte_4
Costruzioni BE di GI OS e C. s.a.s. “a restituire nella piena disponibilità degli attori (IGg.ri e ” parte del CP_6 CP_3
fabbricato sito in Caserta, Via Tanuzzi, 59, ovvero l'immobile da essa acquistato;
-informava dell'accaduto il notaio , con lettera Pt_2
raccomandata del 9 giugno 2005, senza ottenere il minimo riscontro.
4 5
Tanto premesso, l'attrice, nell'assunto della responsabilità del notaio, chiedeva, pertanto, al Tribunale adito di:
“A) accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, la responsabilità contrattuale per inadempimento del contratto di opera intellettuale del Notaio ”; Persona_1
“B) condannare, per l'effetto, la convenuta al risarcimento del
danno patrimoniale, danno morale, esistenziale ed alla vita di relazione in favore della IG.ra , nella misura che sin d'ora si Pt_1
quantifica in complessive € 250.000,00, oltre interessi legali e maggior danno ex art.1224”;
“C) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e con salvezza di ogni altro diritto, ragione e azione” (cfr. pag. 10
dell'atto di citazione di primo grado).
I.2. Con comparsa del 6 febbraio 2006 si costituiva in giudizio il notaio la quale, in via preliminare, eccepiva la Parte_2
intervenuta prescrizione della azione di responsabilità. In subordine, il professionista sosteneva di non essere responsabile di quanto lamentato dalla , giacchè in cui l'atto di compravendita era Pt_1
rappresentato da una scrittura privata dalla stessa esclusivamente autenticata. In ulteriore subordine, il notaio contestava la sussistenza di un danno che potesse ricollegarsi al suo comportamento negligente,
5 6
atteso che ai fini del pagamento del corrispettivo Parte_1
dell'acquisto, si era procurata la provvista mediante la stipula di un mutuo, rogato, tra l'altro, dallo stesso notaio . Evidenziava, Pt_2
altresì, che la predetta sarebbe risultata inadempiente, Pt_1
rispetto al regolare pagamento delle rate di mutuo, il che avrebbe testimoniato l'assenza di un danno etiologicamente ricollegabile ai comportamenti negligenti ascrivibili ad essa convenuta, e ciò nella misura in cui l'eventuale perdita dell'immobile avrebbe dovuto ricondursi alla espropriazione avviata dalla Banca mutuante nei confronti della IG.ra e non già alla condotta del notaio. In Pt_1
ogni caso, la convenuta chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la , quale propria compagnia Controparte_1
assicuratrice per la responsabilità professionale.
I.3. Con comparsa del 25 settembre 2006, si costituiva la
[...]
contestando la domanda di garanzia ed Controparte_1
eccependo la decadenza dell'assicurata notaio Parte_2
dalla garanzia, per violazione dell'obbligo di avviso previsto dall'art.1 delle Condizioni Particolari di cui all'Appendice A della polizza n.21771,
stipulata il 14.05.1990 e cessata per disdetta della nel CP_1
novembre 2001.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale:
6 7
“1) accertato l'inadempimento del notaio Parte_2
all'obbligo di avviso di cui all'art.1 delle Condizioni Particolari di polizza, respingere la domanda di garanzia-manleva formulata da parte del notaio medesimo per decadenza dal diritto all'indennizzo ex art.15 CGA e 1915 cc, con ogni conseguenza di legge”;
“2) in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento, anche
parziale, della domanda di parte attrice, a) ridurre l'indennizzo eventualmente dovuto in considerazione del mancato rispetto dell'obbligo di avviso di cui all'art.1 Cond.Particolari, con ogni conseguenza di legge”, b) tenere comunque conto delle pattuizioni generali e particolari del contratto assicurativo, con particolare riferimento, tra l'altro, a quelle relative al massimale, allo scoperto del
10% a carico dell'assicurato, all'esclusione del rimborso delle spese
sostenute dall'assicurato per legali non deIGnati dalla Compagnia, con ogni conseguenza di legge. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre spese generali 12,50% (art.14
DM 127/04) su competenze ed onorari, nonché CPA ed IVA nelle misure di legge”.
I.4. Respinte le istanze istruttorie (giusta ordinanza del 14 dicembre 2009) il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni. Esauritosi tale
7 8
incombente, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
I.5. Con sentenza n. 13399/2011 depositata in data 12 dicembre 2011, il Tribunale di Napoli- VI Sezione Civile, così provvedeva:
-“1) Rigetta la domanda attorea per difetto di prova del danno,
restando così assorbita quella di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della società chiamata in causa”;
-“2) Condanna l'attrice alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla convenuta, liquidate in complessivi € 4.350,00, di cui € 380,00 per spese, € 1.850,00 per diritti ed € 2.120,00 per onorari, oltre IVA
e CPA come per legge ed oltre rimborso forfetario spese generali su
diritti ed onorari;
“3) Dichiara interamente compensate le spese di giudizio nel rapporto tra convenuta e compagnia assicuratrice chiamata in causa”.
Giudizio di appello
II.1. Avverso tale sentenza - con atto di citazione notificato in data 22 gennaio 2013- proponeva appello, deducendo Parte_1
la contraddittorietà della valutazione del Giudice di prime cure nella parte in cui, pur riconoscendo la fondatezza della sua domanda d
8 9
sotto il profilo dell'an debeatur, aveva assunto che la stessa non sarebbe risultata sufficientemente provata in ordine alla sussistenza del pregiudizio che sarebbe scaturito dall'inadempimento contrattuale imputato al pubblico ufficiale. Una ulteriore censura che veniva mossa alla sentenza di primo grado riguardava la asserita assenza del nesso causale tra il comportamento negligente del professionista ed il pregiudizio subito dalla , sul presupposto che il venditore Pt_1
avrebbe dichiarato che il prezzo gli sarebbe stato corrisposto prima dell'atto. Con ulteriore motivo di gravame, l'appellante si doleva del fatto che il Giudice di primo grado avesse ricondotto l'evento danno al rapporto con l'istituto di credito, ritenendo, di converso, che la responsabilità ascritta al notaio riguardasse la sola perdita dell'immobile, conseguita a seguito dell'accoglimento delle domande dei IG.ri e CP_6 CP_3
Tanto premesso, chiedeva all'adita Corte di riformare la decisione emessa in primo grado, insistendo per ottenere il risarcimento dei danni nella misura richiesta, pari ad € 250.000,00, corrispondente al valore dell'immobile di via Tanucci, 59, oltre interessi e rivalutazione, nonché la riforma del capo della sentenza relativo alla regolamentazione delle spese.
9 10
II.2. Con comparsa di costituzione all'appello del 20 maggio
2013 si costituiva il notaio , che deduceva Parte_2
l'infondatezza dell'interposto appello.
II.3. Si costituiva altresì la Controparte_1
in data 7 giugno 2013, insistendo per l'infondatezza della domanda di garanzia spiegata nei suoi confronti dal notaio , per Pt_2
inoperatività della copertura.
II.4. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 1785/2016, pubblicata in data 4 maggio 2016, così provvedeva:
“1) Rigetta l'appello”;
“2) Condanna l'appellante alla refusione, in favore della appellata
[...]
, delle spese di lite del grado, che liquida in € 8.200,00 Persona_1
per compensi, oltre rimborso spese generali al 13%, Iva e CPA come
per legge, con attribuzione al procuratore costituito anticipante”;
“3) Dichiara interamente compensate le spese fra le due appellate”.
Giudizio di Cassazione
III.1. Avverso detta sentenza – con ricorso del 23 dicembre
2013- proponeva impugnazione innanzi alla Corte Parte_1
Suprema di Cassazione, con un unico motivo con il quale la ricorrente lamentava la violazione e la falsa applicazione degli artt. 42 Cost.,
10 11
832, 1175, 1176, 1218, 1223, 1224, 1414, 1453, 1458, 1470, 1482,
1489, 2230, 2236, 2643, 2644, 2645, 2650, 2652, 2653, 2654, 2908
e 2909 c.c., e 111 c.p.c., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c., 2645, 2652,
2653, 2654, 2697, 2702 e 2703 c.c., in quanto, a suo dire, la Corte
d'Appello di Napoli avrebbe errato nel respingere la sua domanda di risarcimento del danno perchè non sarebbe stata dimostrata la restituzione, spontanea o per effetto di una procedura esecutiva, dell'immobile oggetto di causa.
La ricorrente sosteneva che, come riconosciuto dallo stesso
Giudice del merito, essa era divenuta proprietaria del bene, pagandone il prezzo, e che aveva perso il suo diritto in ragione dell'accoglimento di alcune domande giudiziarie proposte contro il suo dante causa, da precedenti proprietari della casa, la trascrizione delle quali, antecedente alla compravendita di cui era stata parte, non era stata colpevolmente accertata dal notaio rogante.
La stessa sosteneva, dunque, di aver perso il suo diritto reale sulla res per effetto della negligenza della controricorrente, con la conseguenza che non assumeva rilievo il fatto che l'immobile fosse stato restituito, atteso che il danno dedotto, da quantificare in misura pari al valore del cespite, era rappresentato dal venire meno del diritto
11 12
dominicale acquistato. Inoltre, dalla documentazione agli atti emergeva che il bene era stato spontaneamente reso ai legittimi proprietari.
Per queste ragioni, chiedeva alla Suprema Corte di riformare la sentenza impugnata.
III.2. Con ordinanza pubblicata in data 14 gennaio 2022, la
Corte di Cassazione così provvedeva:
-“Accoglie il ricorso”;
-“Cassa con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, diversa sezione, affinché decida la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità”.
Giudizio di rinvio
IV.1. A seguito del rinvio della Suprema Corte (giusta ordinanza del 14 gennaio 2022) - con atto di citazione in riassunzione per l'udienza del 6 ottobre 2022, notificato in data 12 aprile 2022-
[...]
conveniva in giudizio innanzi alla Corte di Appello, in diversa Pt_1
composizione, e la Parte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore.
[...]
L'attrice in riassunzione chiedeva all'adita Corte d'Appello, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte Suprema, di:
12 13
“1. Accogliere l'appello proposto e per l'effetto accertare e
dichiarare che la dott.ssa è tenuta a risarcire tutti Parte_2
i danni sofferti dalla IG.ra , così come quantificati e Parte_1
specificati nel presente atto”;
“2. Condannare il notaio a versare, a titolo Parte_2
di risarcimento, in favore della IG.ra , la somma di € Parte_1
250.000,00; somma coerente con le risultanze ufficiali OMI, ovvero
l'importo minore o maggiore che la Corte dovesse ritenere dovuto, anche all'esito di CTU, il tutto oltre interessi ex art. 1284 cc dalla domanda giudiziale, rivalutazione e maggior danno, fino all'effettivo soddisfo”;
“3. Condannare, infine, la dott.ssa e Pt_2 Controparte_1
al pagamento delle spese e competenze del primo
[...]
grado, RGN 41168/2005, dell'appello, RGN 418/2013, della
Cassazione, RGN 14019/2017, nonché del presente grado, oltre che la restituzione delle somme versate dalla IG.ra in Parte_1
favore dell'avv. Massimo De Felice per € 1.500,00, quali spese legali allo stesso versate in forza della sentenza n. 1785/2016 (RGN
418/2013)”.
IV.2. Con comparsa del 15 settembre 2022, si costituiva in giudizio il notaio , la quale, nel riportarsi Parte_2
13 14
integralmente ai propri atti e scritti difensivi dei precedenti gradi di giudizio, impugnava e contestava ogni richiesta di controparti, deducendo l'infondatezza e l'inammissibilità dell'atto di appello in riassunzione e chiedendone il rigetto per quanto di ragione, col favore delle spese.
In particolare, chiedeva alla adita Corte di:
“1) Rigettare le domande tutte avanzate da chiunque nei confronti del
Notaio di Napoli, in quanto le domande stesse Parte_2
risultano non provate nel danno, frutto di allegazioni e richieste istruttorie tardive, nonché comunque esagerate nel quantum, avendosi qui per integralmente trascritta e ripetuta ogni eccezione a controparti sollevata nel corso dei precedenti gradi di giudizio”;
“2) Nella malaugurata ipotesi in cui si ritenesse di condannare il Notaio
al pagamento di una qualsiasi somma a titolo di risarcimento Pt_2
danni e/o responsabilità professionale in favore della IGnora Pt_1
si chiede che venga accolta la domanda di garanzia nei confronti
[...]
della Soc. "Reale Mutua di Assicurazioni Spa", Compagnia
Assicuratrice del Notaio di Napoli, con un massimo di Per_2
scoperto o franchigia di vecchie Lire 8.000.000=(ottomilioni), pari ad
Euro 4.131,66=, - come da Condizioni Particolari allegate alla polizza
n.21771 a parziale deroga dell'art.5 delle C.G.A.”;
14 15
“3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio oltre IVA e CPA
come per legge”.
VI.3. Con comparsa del 15 settembre 2022 si costituiva in giudizio la società e, pur confidando nel Controparte_1
rigetto integrale della domanda della , riproponeva le Pt_1
eccezioni formulate in primo grado in merito alla domanda di garanzia avanzata dal notaio (nello specifico la decadenza dal diritto Pt_2
all'indennizzo “ per non avere adempiuto gli obblighi contrattuali previsti dalla polizza azionata in caso di sinistro”, il limite del massimale, la franchigia. Chiedeva, pertanto, all'adita Corte di:
“1) Respingere le domande tutte proposte da con l'atto Parte_1
di citazione ex artt.392 e 394 cpc in quanto inammissibili e infondate,
con ogni conseguenza di legge”;
“2) Accogliere le conclusioni già rassegnate nel giudizio d'appello
R.G.418/2013 che qui di seguito si riportano integralmente:
"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
A) respingere l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Napoli n.13399/2011 depositata in data 12.12.2011
in quanto inammissibile ed infondato in fatto e in diritto, con ogni conseguenza di legge;
15 16
B) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale dell'appello,
accogliere le conclusioni di cui al primo grado di giudizio che qui si riportano integralmente:
1) accertato l'inadempimento del notaio all'obbligo Parte_2
di avviso di cui all'art.1 delle Condizioni Particolari di polizza, respingere la domanda di garanzia-manleva formulata da parte del
notaio medesimo per decadenza dal diritto all'indennizzo ex art.15
CGA e 1915 cc, con ogni conseguenza di legge;
2) in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di parte attrice,
a) ridurre l'indennizzo eventualmente dovuto in considerazione del mancato rispetto dell'obbligo di avviso di cui all'art.1 Cond.Particolari,
con ogni conseguenza di legge;
b) tenere comunque conto delle pattuizioni generali e particolari del contratto assicurativo, con particolare riferimento, tra l'altro, a quelle relative al massimale, allo scoperto del 10% a carico dell'assicurato, all'esclusione del rimborso delle spese sostenute dall'assicurato per legali non deIGnati dalla Compagnia, con ogni conseguenza di legge.
Con vittoria di spese di lite, oltre spese generali nonché CPA ed IVA nelle misure di legge”.
16 17
“3) Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre spese generali, cpa
e IVA nelle misure di legge”.
IV.4. Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 20 marzo 2025, celebrata con le modalità dell'udienza cartolare, le parti depositavano le proprie note in sostituzione dell'udienza, e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini di giorni trenta e di successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art.190, 1 comma, c.p.c.
Alla scadenza, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.Il presente giudizio ha ad oggetto il rinvio dalla Corte di
Cassazione, disposto con ordinanza del 14 gennaio 2022, a seguito di annullamento della sentenza n. 1785/2016, emessa dalla Corte
d'Appello di Napoli in data 4 maggio 2016.
Si rammenta che la vicenda di cui si controverte trae origine dall' acquisto della proprietà da parte di di un Parte_1
appartamento, sito in Caserta, alla Via Tanucci n. 59, a mezzo di scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio , Parte_2
del 16 luglio 1991, conclusa con la Costruzioni BE s.a.s : da
17 18
tale data, versato il prezzo di acquisto, a seguito della erogazione contestuale del finanziamento del medesimo importo di £
100.000.000, ella era divenuta titolare del cespite, con facoltà di goderne e disporne in modo pieno ed esclusivo.
A distanza di circa un decennio, per effetto della decisione n.
2514/2002 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, del 9 settembre 2002, all'esito del giudizio promosso da Parte_3
e nei confronti, tra gli altri, della sua dante causa, la Controparte_3
Costruzioni BE di GI OS s.a.s., oltre che di CP_4
– la cui domanda era stata trascritta prima dell'atto di
[...]
trascrizione dell'atto di trasferimento di cui si discute – aveva perduto la proprietà dell'immobile nonché il suo godimento. La
sentenza, infatti, aveva condannato la società alienante ed CP_4
a restituire nella piena disponibilità degli attori e
[...] CP_6
parte del fabbricato sito in Caserta, alla Via Tanucci n. 59 e CP_3
precisamente l'appartamento acquistato dalla (“posto al Pt_1
piano rialzato composto da tre vani ed accessori con annesso piccolo giardino esteso di circa 70 mq”).
Ergo, la , assumendo di avere subito un “innegabile Pt_1
pregiudizio”, consistente nella perdita del cespite, quale conseguenza immediata e diretta del comportamento gravemente negligente tenuto dal notaio in occasione della stipula del contratto del 16 luglio Pt_2
18 19
1991 (il quale non aveva effettuato le necessarie verifiche presso la
Conservatoria immobiliare, dalle quali sarebbe emersa con certezza l'esistenza delle menzionate trascrizioni) agiva nei confronti del predetto notaio, chiedendone la condanna per responsabilità professionale, al risarcimento del “danno patrimoniale, danno morale esistenziale ed alla vita di relazione,” nella misura che sin d'ora di quantifica in complessive € 250.000,00, oltre interessi legali e maggior
danno ex art.1224 c.c.”.
Il Tribunale di Napoli, pur riconoscendo la fondatezza della domanda sotto il profilo dell'an debeatur (cfr. pag. 5 della sentenza) in ordine alla responsabilità del notaio rogante, con una motivazione apparentemente contraddittoria, dopo avere rigettato le istanze istruttorie avanzate dall'attrice, respingeva la pretesa risarcitoria dell'attrice assumendo che non sarebbe risultata “ sufficientemente provata (…) in ordine alla sussistenza del pregiudizio che sarebbe scaturito dall'inadempimento contrattuale imputato al pubblico ufficiale” . In particolare, riteneva che non vi fosse prova del danno subito, sia perché da parte della non vi era stato alcun Pt_1
esborso di denaro, in quanto il prezzo di acquisto di £ 100.000.000 era stato versato con il provento del mutuo stipulato contemporaneamente dallo stesso notaio, e del quale la mutuataria non aveva pagato le rate per £ 70.000,00, sia perché l'immobile non
19 20
risultava restituito dalla ai soggetti vittoriosi nella causa Pt_1
terminata con la sentenza del Tribunale di Santa Maria.
La Corte di Appello di Napoli, all'esito del giudizio promosso dalla
, confermando sostanzialmente la decisione del Tribunale di Pt_1
Napoli, rigettava l'appello proposto dalla , con il quale ella, Pt_1
criticando la decisione impugnata, aveva dedotto (1) di aver sostenuto l'esborso del prezzo di acquisto pari a £ 100.000,00, poiché
aveva ricevuto e doveva rimborsare la banca mutuante della somma mutuata, (2) che il danno consisteva nella perdita dell'immobile, scaturente dalla citata sentenza definitiva.
Nello specifico, la Corte pur avendo riconosciuto la sussistenza della responsabilità professionale in capo al notaio , non Pt_2
riteneva che la avesse fornito la dimostrazione del pregiudizio Pt_1
di cui aveva invocato il ristoro, ovvero “dato la prova dell'esistenza di un pregiudizio effettivo, reale e concreto, incidente nella sua sfera patrimoniale”. E concludeva nel senso che “non vi è prova che ella abbia effettivamente perduto il bene acquistato”. In particolare, argomentava che: “In tema di compravendite, infatti, non è
sufficiente la riconosciuta responsabilità professionale del Notaio, che non abbia segnalato trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli, per fare scattare il risarcimento dei danni in favore dell'acquirente. È infatti necessario provare il danno emergente, consistente nella effettiva
20 21
perdita del bene compravenduto, avvenuta spontaneamente o a
seguito di procedura esecutiva conclusa. Ma nella specie nulla è stato prodotto dalla per dimostrare di non godere più Pt_1
dell'appartamento per averlo restituito agli aventi diritto (…) Nessun atto esecutivo è stato prodotto a dimostrazione di una espropriazione almeno iniziata nei suoi confronti (..) Gli unici documenti relativi ad un'esecuzione nei confronti della , allegati alla produzione Pt_1
della parte, riguardano atti esecutivi iniziati dalla Banca mutuante per il mancato pagamento delle rate di mutuo, che non rilevano evidentemente ai fini dell'esistenza di un danno causato dalla condotta negligente del Notaio” (cfr. pag.
5-6 della sentenza).
A questo punto, impugnava la sentenza di appello Parte_1
in sede di legittimità articolando un unico motivo di ricorso con il quale lamentava, in sintesi, che la Corte di Appello aveva errato nel respingere la sua domanda perché non sarebbe stata dimostrata la restituzione, spontanea o per effetto di una procedura esecutiva, dell'immobile oggetto di causa. Sosteneva la ricorrente che, come riconosciuto dallo stesso Giudice del merito, essa era divenuta proprietaria del bene, pagandone il prezzo, e aveva perduto il suo diritto in ragione dell'accoglimento di alcune domande proposte contro il suo dante causa da precedenti proprietari della casa, la trascrizione delle quali, antecedenti alla compravendita di cui era stata parte, non
21 22
era stata colpevolmente accertata dal notaio rogante. Di conseguenza,
a causa e per l'effetto della negligenza del notaio, aveva perso il suo diritto reale sulla res e, aggiungeva, non assumeva alcun rilievo che l'immobile fosse stato restituito, atteso che il danno dedotto ( da quantificare in misura pari al valore del cespite) era rappresentato dal venir meno del diritto dominicale acquistato.
La Suprema Corte, nel provvedimento remittente, ha riconosciuto espressamente che “non è in contestazione la condotta del notaio rogante, la quale sarebbe stata in astratto causa del danno lamentato” . Ma partendo dalla premessa che “l'azione di responsabilità contrattuale nei confronti del professionista che abbia violato i propri obblighi può essere accolta, secondo le regole generali
che governano la materia risarcitoria, se e nei limiti in cui un danno si sia effettivamente verificato”, ha richiamato un precedente arresto secondo cui “per accertare tale danno, integrato dalla perdita patrimoniale e dal mancato guadagno, è necessario valutare se il cliente avrebbe, con ragionevole certezza, potuto conseguire una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il notaio avesse
diligentemente adempiuto la propria prestazione” e quindi precisato che: “siffatto accertamento va compiuto considerando il bene giuridico che il presunto danneggiato avrebbe perso in conseguenza della violazione contestata al professionista” ovvero, nel caso in esame,
22 23
contrariamente a quanto ritenuto del Giudice territoriale, non il godimento della res, bensì il diritto dominicale sulla stessa.
Pertanto, quel che rileva, ai fini dell'accoglimento della pretesa risarcitoria della , non è la circostanza che “il compratore sia Pt_1
privato del relativo possesso” bensì la perdita del bene e quindi del suo valore.
Diversamente opinando, facendo corretta applicazione dei principi di diritto innanzi enunciati, secondo la Cassazione, qualora il notaio avesse rappresentato alla la pendenza della Pt_2 Pt_1
domanda giudiziale anteriormente trascritta presso la competente
Conservatoria dei RRII, ella verosimilmente non avrebbe proceduto all'acquisto oppure lo avrebbe effettuato a condizioni diverse, più
vantaggiose, chiedendo ad esempio al venditore di sistemare e risolvere previamente la pendenza.
Si legge, inoltre, nel provvedimento del rinvio, “il diritto dei terzi è da ritenere ormai accertato ( o comunque la Corte di Appello di
Napoli non ha escluso la circostanza), alla luce del riconoscimento della stessa ricorrente e della sicura anteriorità della trascrizione delle
domande giudiziarie dei menzionati terzi rispetto a quella di acquisto di ”. Dal chè non restava (non resta) che determinare Parte_1
il danno sulla base delle allegazioni e prove di chi agisce in giudizio.
23 24
In merito alla determinazione del danno, nella decisione remittente è anche precisato che, in via generale, il danno da evizione totale “è rapportabile, innanzitutto, all'interesse negativo, costituito appunto dalla restituzione del prezzo, dal rimborso delle spese della vendita e dai frutti che l'acquirente abbia dovuto corrispondere a colui dal quale sia stato evitto, oltre gli accessori e le spese giudiziali, atteso che, essendo venuta meno la regione giustificatrice della
controprestazione, occorre ripristinare la situazione economica dell'acquirente antecedente alla vendita”, anche se “il danneggiato ben può dimostrare di avere patito un danno ulteriore rispetto a quanto sopra indicato, ad esempio perché il valore dell'immobile perduto era divenuto superiore al prezzo corrisposto”.
1.2. Venendo al caso concreto, in cui è intervenuta pacificamente l'evizione totale dell'immobile acquistato da
[...]
ed è divenuta irretrattabile l'affermazione di responsabilità Pt_1
del notaio , la ha richiesto il risarcimento Parte_2 Pt_1
del danno patito “parametrato al valore dell'immobile perduto” , al momento della intervenuta evizione del 2005, quantificato nella somma di € 250.000,00, “coerente con le risultanze ufficiali OMI”, oltre interessi dalla domanda giudiziale, rivalutazione e maggior danno.
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Orbene, a parere di questo Collegio, la domanda di risarcimento avanzata da va accolta nei limiti di seguito esposti. Parte_1
In aggiunta ai principi di diritto affermati nella pronuncia che ha disposto il presente giudizio di rinvio, si rammentano gli ulteriori insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione sul tema in discussione: “In tema di compravendita, l'evizione si verifica allorché
l'acquisto del diritto è impedito e reso inefficace da quello che il terzo
vanti sullo stesso bene, senza necessità che il compratore sia privato anche dell'effettivo possesso che si trovi eventualmente a esercitare sulla cosa, giacché la causa del contratto è nel trasferimento del diritto sul bene, mentre la consegna di quest'ultimo è solo una sua conseguenza logica e giuridica” (cfr. Cass. n. 2330/2025).
Sicchè non ha pregio, ai fini dell'accoglimento della pretesa di danno dell'attrice, la argomentazione difensiva della appellata assicurazione secondo cui la non avrebbe “mai dedotto, né Pt_1
provato l'avvenuto rilascio dell' immobile né a seguito di espropriazione (…) né a seguito di rilascio spontaneo a seguito delle presunte pretese dei IG.ri avanzate a distanza di Pt_4 CP_3
tre anni dalla sentenza del Tribunale di S.M. Capua Vetere”.
In merito alla quantificazione va ulteriormente precisato che “il notaio rogante il contratto di compravendita di un immobile che ha omesso di effettuare le dovute visure ipotecarie è tenuto a risarcire
25 26
all'acquirente del cespite, successivamente sottoposto ad esecuzione
immobiliare da parte del creditore ipotecario, un danno commisurato all'effettivo nocumento sofferto dall'acquirente; questo può essere liquidato in misura pari al valore dell'immobile perduto a seguito della vendita forzata ovvero, per equivalente, all'esborso necessario per ottenere l'estinzione del processo esecutivo e la cancellazione dell'ipoteca, in tale senso lato potendosi intendere le spese di
purgazione dell'immobile e, cioè, la sua sottrazione al rischio di legale evizione nel corso della procedura espropriativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva liquidato il danno patito dall'acquirente in un importo pari al prezzo di aggiudicazione del bene, sostenuto per mantenere la proprietà dell'immobile e
scongiurare gli effetti dell'espropriazione forzata)” (cfr. Cass. n.
25026/2024).
Tanto considerato, si ritiene che il danno patito dalla a Pt_1
seguito dell'evizione subita, quale conseguenza dell'inadempimento professionale del notaio , ben possa essere commisurato al Pt_2
prezzo versato per l'acquisto dell'immobile, in occasione della stipula del rogito in data 16 luglio 1991 ( nella specie, è riportato nell'atto di compravendita all'art. 4) “Il prezzo della presente vendita è stato di comune accordo tra le parti convenuto in lire 100.000.000 ( cento milioni) che la parte venditrice dichiara di avere interamente ricevuto
26 27
dalla parte acquirente anteriormente a questo atto per cui rilascia
ampia, finale e liberatoria quietanza di saldo per l'intero prezzo, con dichiarazione di non avere altro a pretendere in relazione al presente pubblico titolo”).
Tale somma - che innanzitutto convertita in euro ammonta ad
€ 54.645,69- trattandosi di un debito di valore andrà rivalutata dalla data dell'esborso (coincidente con la data di stipula dell'atto, il che non
è contestato) sino alla data della presente decisione nella somma di €
117.105,71.
Su tale importo andrà inoltre computata in favore della l'ulteriore somma di € 87.526,92 a titolo di interessi Pt_1
compensativi, calcolati sulla sorta capitale prima devalutata, secondo l'indice ISTAT FOI al netto dei tabacchi, alla data dell'illecito ( recte rogito del 16 luglio 1991) e quindi rivalutata annualmente, secondo il medesimo indice, fino alla data della presente decisione: sicché andrà ad essa corrisposta la somma complessiva finale, comprensiva di capitale ed interessi compensativi, di € 204.632,63, a titolo risarcitorio per il danno patito a seguito dell'evizione totale dell'immobile compravenduto, quale conseguenza dell'inadempimento professionale del notaio . Parte_2
27 28
Dalla data della pubblicazione della sentenza, invece,
all'effettivo soddisfo sono dovuti gli interessi legali sulle somme liquidate all'attualità.
2. A questo punto va esaminata ed accolta la domanda di garanzia spiegata dal notaio e reiterata in questa Parte_2
sede nei confronti della convenuta Assicurazione.
Ed invero, contrariamente a quanto deduce la Parte_5
la ha ottemperato nei termini decadenziali a
[...] Pt_2
dare comunicazione alla predetta assicurazione della richiesta risarcitoria pervenutale dalla danneggiata.
Ed invero, il termine per proporre la relativa istanza non era
(è) inutilmente decorso, come sostiene la convenuta compagnia, in quanto la raccomandata del 6 -9 giugno 2005 – come correttamente scriveva il primo Giudice nel suo provvedimento - non integrava “la richiesta di risarcimento fatta all'assicurato a decorrere dalla quale quest'ultimo avrebbe dovuto provvedere a darne notizia alla assicurazione entro il termine stabilito di sessanta giorni” , bensì una mera richiesta generica di chiarimenti non potendosi ravvisare in essa alcuna diffida, costituzione in mora o richiesta di risarcimento danni, manifestazione di volontà che esulano dal suo contenuto. Pertanto,
“per completezza motivazione”, si legge nella citata sentenza del
Tribunale di Napoli “escluso che la richiesta di risarcimento
28 29
all'assicurato possa farsi risalire a tale raccomandata, il termine entro
il quale il professionista convenuto doveva rimettere all'assicurazione la comunicazione relativa non poteva decorrere che dalla notifica della stessa citazione, avvenuta il 7.12.05” . Sicchè, concludeva,
“essendo la denuncia di sinistro pervenuta alla in data CP_1
14.12.05 (…) risulta ampiamente osservato il termine di cui all' art. 1 delle C.G.A”.
Insomma, riconosciuta la tempestività della denuncia inoltrata dalla assicurata alla compagnia di assicurazione, va accolta la domanda di manleva proposta da nei confronti Parte_2
della al netto della franchigia prevista Controparte_1
dalla Condizioni Particolari allegate alla polizza n. 21771 a parziale deroga dell'art. 5 delle C.G.A.
3. Quanto al governo delle spese processuali, in considerazione dell'esito complessivo della controversia, in questa sede occorre procedere alla rideterminazione delle spese di tutti i gradi di giudizio
(compreso il giudizio svoltosi dinanzi alla S.C. di Cassazione).
La regolamentazione delle spese processuali deve essere compiuta facendo applicazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui
29 30
onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Ebbene, per il principio di soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., le spese di lite del primo grado di giudizio, del secondo grado di giudizio, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio sostenute dalla vanno poste a carico della , e liquidate, come in Pt_1 Pt_2
dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal
DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico, va applicato lo scaglione di valore da €
52.000,01 ad € 260.000,00 tenuto conto del decisum e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello) ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass. n.
89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali
successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita
30 31
motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di
aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
Va soggiunto che, con riferimento al rapporto di garanzia tra e la in ordine al Parte_2 Controparte_1
quale la prima è vittoriosa rispetto alla seconda, le spese processuali sostenute dall'assicurata per tutti i gradi di giudizio vanno poste a carico della convenuta compagnia di assicurazione e liquidate, come in dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, applicando, in ragione delle attività difensive in concreto esplicate dalla professionista nei confronti della sua assicurazione, i valori minimi dello scaglione di riferimento (da € 52.000,01 ad €
260.000,00) e non computandosi la fase istruttoria, non tenutasi in appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli- Settima Sezione Civile - definitivamente pronunciando sul giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione, a seguito di annullamento, con ordinanza n.1069/2022 del 24 gennaio
2022, della sentenza n. 1785/2016 della Corte di Appello di Napoli,
31 32
pubblicata il 4 maggio 2016, introdotto da , con atto Parte_1
di citazione in riassunzione per l'udienza del 6 ottobre 2022 notificato telematicamente in data 2 12 aprile 2022, nei confronti di Parte_2
e della in persona del
[...] Controparte_1
legale rappresentante pro tempore- così provvede:
A) in accoglimento della domanda proposta da Parte_1
condanna al pagamento in favore della Parte_2 Pt_1
della somma di € 204.632,63 (comprensiva di sorta capitale ed interessi compensativi), oltre interessi legali dalla presente decisione sino al soddisfo;
B) condanna a pagare in favore di Parte_2 [...]
le spese da quest'ultima sostenute per tutti i gradi di giudizio, Pt_1
che liquida:
- per il primo grado di giudizio, in € 380,00 per esborsi, € 14.103,00 per compensi;
- per il giudizio di appello, in € 44,44 per esborsi € 9.991,00 per compensi;
- per il giudizio di legittimità, in € 27,00 per esborsi, € 7.655,00 per i compensi;
32 33
-per il giudizio di rinvio, in € 804,00 per esborsi, € 9.991,00 per compensi;
oltre rimborso per spese generali al 15% sul compenso, Iva e Cpa come per legge;
C) in accoglimento della domanda di garanzia proposta da
[...]
condanna la a manlevare Parte_2 Controparte_1
di quanto da ella pagato in esecuzione della Parte_2
presente sentenza in favore di , al netto della franchigia Parte_1
prevista dalla Condizioni Particolari allegate alla polizza n. 21771 a parziale deroga dell'art. 5 delle C.G.A;
D) condanna la a pagare in favore Controparte_1
di le spese da essa sostenute per tutti i gradi di Parte_2
giudizio, che liquida:
- per il primo grado di giudizio, in € 7.052,00 per compensi;
- per il giudizio di appello, in € 4.997,00 per compensi;
- per il giudizio di legittimità, € 4.402,00 per i compensi;
-per il giudizio di rinvio, in € 4.997,00 per compensi;
oltre rimborso per spese generali al 15% sul compenso, Iva e Cpa
come per legge.
Così deciso in Napoli nella camera di conIGlio del 29 maggio 2025
33 34
Il ConIGliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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