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Decreto 15 aprile 2025
Decreto 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, decreto 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
n.r.g. 1579/2025
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Seconda sezione civile nella persona della dott.ssa Maria Teresa Onorato ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento camerale n. 1579/2025 V.G., avente ad oggetto: equa riparazione ex L. n. 89/2001, ad istanza
DI
1. .f. Parte_1 CodiceFiscale_1
2. c.f. ; Parte_2 CodiceFiscale_2
3. c.f. ; Parte_3 CodiceFiscale_3
4. c.f. ; Parte_4 CodiceFiscale_4
5. c.f. ; Parte_5 CodiceFiscale_5 rappresentati e difesi dall' Avvocato Giandomenico Lombardo c.f. presso CodiceFiscale_6 il cui studio in Caserta, alla via F. Renella n.32 elettivamente domiciliano, giusta procura in calce al ricorso, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro-tempore Controparte_1
RESISTENTE letto il ricorso presentato in data 7 aprile 2025 con cui gli attuali ricorrenti hanno chiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata della procedura fallimentare n. 353/2006 relativa al fallimento della società IXFIN S.p.A., dichiarato con sentenza del Tribunale di Napoli del 5 luglio 2006; rilevato che i ricorrenti sono stati ammessi al passivo fallimentare per i seguenti importi:
1. data ammissione al passivo 15 maggio 2009 per € 5.289,49 per crediti da Parte_1 lavoro dipendente, di cui € 748,47 per retribuzioni arretrate e non corrisposte;
2. OT VA: data ammissione al passivo 27 novembre 2009, per € 36.772,71 per crediti da lavoro dipendente, di cui € 1.017,74 per retribuzioni arretrate e non corrisposte;
3. : data ammissione al passivo 27 novembre 2009, per € 27.424,41 per Parte_3 crediti da lavoro dipendente, di cui € 1.097,37 per retribuzioni arretrate e non corrisposte;
4. D'NI ASSUNTA: data ammissione al passivo 27 novembre 2009, per € 34.718,10 per crediti da lavoro dipendente, di cui € 1.172,70 per retribuzioni arretrate e non corrisposte;
5. : data ammissione al passivo 27 novembre 2009, per € 37.847,13 Parte_5 per crediti da lavoro dipendente, di cui € 1.132,53 per retribuzioni arretrate e non corrisposte;
che l'ammissione al passivo dei crediti è avvenuta per in data 15 maggio 2009, Parte_1 mentre per gli altri ricorrenti in data 27 novembre 2009, come comprovano i documenti in atti;
considerato che
seguito di domanda di intervento del Fondo di Garanzia, i ricorrenti hanno percepito dall' il pagamento del TFR e della previdenza complementare;
CP_2 preso atto che la procedura è tuttora pendente, come si desume dalla documentazione depositata e contenente il calcolo degli interessi legali e rivalutazione monetaria riguardante i crediti residui di ciascun ricorrente ammesso al passivo;
osservato come la mancata chiusura del fallimento non osta alla procedibilità dell'odierna richiesta;
ritenuto che
per l'individuazione del momento iniziale e di quello conclusivo del procedimento presupposto occorre riferirsi ai criteri desumibili dalla disciplina del tipo di processo che si assume affetto da ritardo e che, in caso di procedura fallimentare, con riguardo al concorso dei creditori sul patrimonio del fallito, questa può considerarsi conclusa soltanto nel momento in cui si verifica il soddisfacimento integrale del credito ammesso al passivo, oppure, nelle ipotesi di soddisfacimento parziale o di totale inadempimento, quando sia intervenuto il decreto di chiusura del fallimento
(perché è stata compiuta la ripartizione dell'attivo o perché la procedura non può essere utilmente continuata per insufficienza d'attivo); osservato altresì che sul termine finale incide la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2018 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 4 della legge 89/2001 nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto;
preso atto che alla data del deposito del presente ricorso, non è ancora intervenuto decreto di chiusura del fallimento e che le ragioni dei ricorrenti non sono state allo stato totalmente soddisfatte di talché per ognuno di loro residua il credito che, fornendone il calcolo, è stato dal difensore così indicato:
1. € 748,47 che maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria Parte_1 dalla data di ammissione al passivo ad oggi assurge a € 1.173,66;
2. : € 1.017,74 che maggiorato degli interessi e della rivalutazione Parte_2 monetaria dalla data di ammissione al passivo ad oggi assurge a € 1.572,98;
3. : € 1.097,37 che maggiorato degli interessi e della rivalutazione Parte_3 monetaria dalla data di ammissione al passivo ad oggi assurge a € 1.696,01;
4. D'NI ASSUNTA: € 1.172,70 che maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria dalla data di ammissione al passivo ad oggi assurge a € 1.812,44;
5. : € 1.132,53 che maggiorato degli interessi e della rivalutazione Parte_5 monetaria dalla data di ammissione al passivo ad oggi assurge a € 1.750,34; apparendo dunque necessario quantificare il ritardo finora coacervato dalla procedura che si atteggia particolarmente complessa, ancorché in unico grado;
noto il principio per il quale “Stabilendo l'art. 2, comma 2, l. 24 marzo 2001 n. 89 che, nell'accertare la violazione, il giudice deve considerare la complessità del caso attraverso un esame analitico e non con la mera enunciazione dei vari sub-procedimenti o di altre evenienze processuali, è necessario accertare analiticamente quale sia stato il tempo impiegato per portare a conclusione ciascuno dei detti sub-procedimenti, se — in considerazione della obiettiva difficoltà ed alla mole dei necessari incombenti — la durata di ciascun sub- procedimento sia stata ragionevole o meno e nella ipotesi di durata da ritenersi eccessiva, quanta parte sia imputabile al comportamento delle parti e quanta al comportamento del giudice o di altri organi della procedura
o a disfunzioni dell'apparato giudiziario” (Cassazione civile, sez. I, 17.01.2011, n. 950); applicato – dunque - l'aumento, riconoscibile in ragione della generale complessità della fase di liquidazione, del numero dei creditori iscritti e delle pretese da soddisfare, nonché delle parentesi di cognizione occasionate sia dall'accertamento dei crediti insinuati sia dalle azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci;
rilevato allora che, alla data del deposito del ricorso, il giudizio de quo ha avuto una durata complessiva a decorrere dall'insinuazione di circa 15 anni e che dunque eccede di anni 9 il termine di cui all'art. 2 comma 2 bis della legge n. 89/2001, fissato per il primo ed unico grado, in anni tre, aumentabili fino al doppio;
ritenuto dunque che il tempo ulteriore così calcolato è irragionevole perché, a prescindere da quale tra gli organi ed i soggetti che lo abbiano gestito possa ritenersi responsabile, esso non è risultato rispettoso delle esigenze di speditezza e celerità, nonché del generale principio di economia processuale;
considerato che
il danno non patrimoniale subito “è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo …; sicché, pur dovendosi escludere la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa …, il giudice, una volta accertata e determinata
l'entità della violazione …, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dai ricorrenti” (Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 1338/2004); considerato che il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla
L. n. 89 del 2001, si fonda non sull'automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito (Cass. n. 28749/2018; Cass. n. 22646/2018; Cass. n. 13083/2011; Cass. n. 23416/2009); ritenuto nondimeno che l'indennizzo del danno da durata irragionevole della lite riguarda un diritto la cui violazione, di natura morale, non può eccedere quello stesso valore economico che, essendo in bilico, provoca nella parte in causa l'ansia da attesa e che mentre il valore della controversia identifica il proprium del patema indotto dalla pendenza giudiziaria, l'indennizzo annuo costituisce una tecnica di liquidazione del danno, la quale, a sua volta, come non può essere confusa con il suo oggetto così non può neppure prevaricarlo;
stimato equo ex art. 2056 c.c., in teoria, riconoscere per ognuno dei 9 anni di ritardo la somma di €
400,00 ma che alla somma complessiva altrimenti dovuta di € 3.600,00 non si può pervenire in quanto, come già anticipato, l'art. 2 bis, comma 3^ della legge 89/2001 pone un inscindibile legame tra il valore della causa e l'equa riparazione, stabilendo che il primo rappresenta un limite per il secondo e che il valore della causa è comunemente inteso come valore del bene della vita richiesto con l'atto introduttivo del giudizio presupposto che, nel caso in cui l'accertamento giudiziale ne operi la valutazione in concreto, si immuta nel valore effettivo della res litigiosa; ritenuto dunque di contenere l'indennizzo per la ragione di credito residuata in capo a ciascun ricorrente, nei termini di cui al dispositivo;
rilevato che le spese debbano seguire la soccombenza e che gli onorari vadano liquidati sulla base dei parametri introdotti con il D.M. 143/2022, senza la maggiorazione richiesta per i collegamenti ipertestuali che non constano disponibili, ma tenendo conto del numero degli assistiti e che vadano riconosciute le spese documentate;
letta la richiesta di attribuzione al difensore Avvocato Giandomenico Lombardo che si è dichiarato antistatario
P.Q.M.
letto l'art. 3 comma 4 L. n. 89/01,
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il , in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti, senza dilazione, della somma per ognuno di seguito individuata cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione:
€ 1.173,66; Parte_1
: € 1.572,98; Parte_2
: € 1.696,01; Parte_3
: € 1.812,44; Parte_4
: € 1.750,34; Parte_5
− condanna altresì il al pagamento delle spese processuali sostenute che liquida in CP_1 complessivi € 1.040,60 per compensi oltre ad € 27,00 per spese vive ed oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge, con attribuzione al difensore antistatario Avvocato Giandomenico Lombardo.
Così deciso in Napoli il 15 aprile 2025 Il Consigliere dott.ssa Maria Teresa Onorato
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Seconda sezione civile nella persona della dott.ssa Maria Teresa Onorato ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento camerale n. 1579/2025 V.G., avente ad oggetto: equa riparazione ex L. n. 89/2001, ad istanza
DI
1. .f. Parte_1 CodiceFiscale_1
2. c.f. ; Parte_2 CodiceFiscale_2
3. c.f. ; Parte_3 CodiceFiscale_3
4. c.f. ; Parte_4 CodiceFiscale_4
5. c.f. ; Parte_5 CodiceFiscale_5 rappresentati e difesi dall' Avvocato Giandomenico Lombardo c.f. presso CodiceFiscale_6 il cui studio in Caserta, alla via F. Renella n.32 elettivamente domiciliano, giusta procura in calce al ricorso, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro-tempore Controparte_1
RESISTENTE letto il ricorso presentato in data 7 aprile 2025 con cui gli attuali ricorrenti hanno chiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata della procedura fallimentare n. 353/2006 relativa al fallimento della società IXFIN S.p.A., dichiarato con sentenza del Tribunale di Napoli del 5 luglio 2006; rilevato che i ricorrenti sono stati ammessi al passivo fallimentare per i seguenti importi:
1. data ammissione al passivo 15 maggio 2009 per € 5.289,49 per crediti da Parte_1 lavoro dipendente, di cui € 748,47 per retribuzioni arretrate e non corrisposte;
2. OT VA: data ammissione al passivo 27 novembre 2009, per € 36.772,71 per crediti da lavoro dipendente, di cui € 1.017,74 per retribuzioni arretrate e non corrisposte;
3. : data ammissione al passivo 27 novembre 2009, per € 27.424,41 per Parte_3 crediti da lavoro dipendente, di cui € 1.097,37 per retribuzioni arretrate e non corrisposte;
4. D'NI ASSUNTA: data ammissione al passivo 27 novembre 2009, per € 34.718,10 per crediti da lavoro dipendente, di cui € 1.172,70 per retribuzioni arretrate e non corrisposte;
5. : data ammissione al passivo 27 novembre 2009, per € 37.847,13 Parte_5 per crediti da lavoro dipendente, di cui € 1.132,53 per retribuzioni arretrate e non corrisposte;
che l'ammissione al passivo dei crediti è avvenuta per in data 15 maggio 2009, Parte_1 mentre per gli altri ricorrenti in data 27 novembre 2009, come comprovano i documenti in atti;
considerato che
seguito di domanda di intervento del Fondo di Garanzia, i ricorrenti hanno percepito dall' il pagamento del TFR e della previdenza complementare;
CP_2 preso atto che la procedura è tuttora pendente, come si desume dalla documentazione depositata e contenente il calcolo degli interessi legali e rivalutazione monetaria riguardante i crediti residui di ciascun ricorrente ammesso al passivo;
osservato come la mancata chiusura del fallimento non osta alla procedibilità dell'odierna richiesta;
ritenuto che
per l'individuazione del momento iniziale e di quello conclusivo del procedimento presupposto occorre riferirsi ai criteri desumibili dalla disciplina del tipo di processo che si assume affetto da ritardo e che, in caso di procedura fallimentare, con riguardo al concorso dei creditori sul patrimonio del fallito, questa può considerarsi conclusa soltanto nel momento in cui si verifica il soddisfacimento integrale del credito ammesso al passivo, oppure, nelle ipotesi di soddisfacimento parziale o di totale inadempimento, quando sia intervenuto il decreto di chiusura del fallimento
(perché è stata compiuta la ripartizione dell'attivo o perché la procedura non può essere utilmente continuata per insufficienza d'attivo); osservato altresì che sul termine finale incide la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2018 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 4 della legge 89/2001 nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto;
preso atto che alla data del deposito del presente ricorso, non è ancora intervenuto decreto di chiusura del fallimento e che le ragioni dei ricorrenti non sono state allo stato totalmente soddisfatte di talché per ognuno di loro residua il credito che, fornendone il calcolo, è stato dal difensore così indicato:
1. € 748,47 che maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria Parte_1 dalla data di ammissione al passivo ad oggi assurge a € 1.173,66;
2. : € 1.017,74 che maggiorato degli interessi e della rivalutazione Parte_2 monetaria dalla data di ammissione al passivo ad oggi assurge a € 1.572,98;
3. : € 1.097,37 che maggiorato degli interessi e della rivalutazione Parte_3 monetaria dalla data di ammissione al passivo ad oggi assurge a € 1.696,01;
4. D'NI ASSUNTA: € 1.172,70 che maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria dalla data di ammissione al passivo ad oggi assurge a € 1.812,44;
5. : € 1.132,53 che maggiorato degli interessi e della rivalutazione Parte_5 monetaria dalla data di ammissione al passivo ad oggi assurge a € 1.750,34; apparendo dunque necessario quantificare il ritardo finora coacervato dalla procedura che si atteggia particolarmente complessa, ancorché in unico grado;
noto il principio per il quale “Stabilendo l'art. 2, comma 2, l. 24 marzo 2001 n. 89 che, nell'accertare la violazione, il giudice deve considerare la complessità del caso attraverso un esame analitico e non con la mera enunciazione dei vari sub-procedimenti o di altre evenienze processuali, è necessario accertare analiticamente quale sia stato il tempo impiegato per portare a conclusione ciascuno dei detti sub-procedimenti, se — in considerazione della obiettiva difficoltà ed alla mole dei necessari incombenti — la durata di ciascun sub- procedimento sia stata ragionevole o meno e nella ipotesi di durata da ritenersi eccessiva, quanta parte sia imputabile al comportamento delle parti e quanta al comportamento del giudice o di altri organi della procedura
o a disfunzioni dell'apparato giudiziario” (Cassazione civile, sez. I, 17.01.2011, n. 950); applicato – dunque - l'aumento, riconoscibile in ragione della generale complessità della fase di liquidazione, del numero dei creditori iscritti e delle pretese da soddisfare, nonché delle parentesi di cognizione occasionate sia dall'accertamento dei crediti insinuati sia dalle azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci;
rilevato allora che, alla data del deposito del ricorso, il giudizio de quo ha avuto una durata complessiva a decorrere dall'insinuazione di circa 15 anni e che dunque eccede di anni 9 il termine di cui all'art. 2 comma 2 bis della legge n. 89/2001, fissato per il primo ed unico grado, in anni tre, aumentabili fino al doppio;
ritenuto dunque che il tempo ulteriore così calcolato è irragionevole perché, a prescindere da quale tra gli organi ed i soggetti che lo abbiano gestito possa ritenersi responsabile, esso non è risultato rispettoso delle esigenze di speditezza e celerità, nonché del generale principio di economia processuale;
considerato che
il danno non patrimoniale subito “è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo …; sicché, pur dovendosi escludere la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa …, il giudice, una volta accertata e determinata
l'entità della violazione …, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dai ricorrenti” (Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 1338/2004); considerato che il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla
L. n. 89 del 2001, si fonda non sull'automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito (Cass. n. 28749/2018; Cass. n. 22646/2018; Cass. n. 13083/2011; Cass. n. 23416/2009); ritenuto nondimeno che l'indennizzo del danno da durata irragionevole della lite riguarda un diritto la cui violazione, di natura morale, non può eccedere quello stesso valore economico che, essendo in bilico, provoca nella parte in causa l'ansia da attesa e che mentre il valore della controversia identifica il proprium del patema indotto dalla pendenza giudiziaria, l'indennizzo annuo costituisce una tecnica di liquidazione del danno, la quale, a sua volta, come non può essere confusa con il suo oggetto così non può neppure prevaricarlo;
stimato equo ex art. 2056 c.c., in teoria, riconoscere per ognuno dei 9 anni di ritardo la somma di €
400,00 ma che alla somma complessiva altrimenti dovuta di € 3.600,00 non si può pervenire in quanto, come già anticipato, l'art. 2 bis, comma 3^ della legge 89/2001 pone un inscindibile legame tra il valore della causa e l'equa riparazione, stabilendo che il primo rappresenta un limite per il secondo e che il valore della causa è comunemente inteso come valore del bene della vita richiesto con l'atto introduttivo del giudizio presupposto che, nel caso in cui l'accertamento giudiziale ne operi la valutazione in concreto, si immuta nel valore effettivo della res litigiosa; ritenuto dunque di contenere l'indennizzo per la ragione di credito residuata in capo a ciascun ricorrente, nei termini di cui al dispositivo;
rilevato che le spese debbano seguire la soccombenza e che gli onorari vadano liquidati sulla base dei parametri introdotti con il D.M. 143/2022, senza la maggiorazione richiesta per i collegamenti ipertestuali che non constano disponibili, ma tenendo conto del numero degli assistiti e che vadano riconosciute le spese documentate;
letta la richiesta di attribuzione al difensore Avvocato Giandomenico Lombardo che si è dichiarato antistatario
P.Q.M.
letto l'art. 3 comma 4 L. n. 89/01,
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il , in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti, senza dilazione, della somma per ognuno di seguito individuata cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione:
€ 1.173,66; Parte_1
: € 1.572,98; Parte_2
: € 1.696,01; Parte_3
: € 1.812,44; Parte_4
: € 1.750,34; Parte_5
− condanna altresì il al pagamento delle spese processuali sostenute che liquida in CP_1 complessivi € 1.040,60 per compensi oltre ad € 27,00 per spese vive ed oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge, con attribuzione al difensore antistatario Avvocato Giandomenico Lombardo.
Così deciso in Napoli il 15 aprile 2025 Il Consigliere dott.ssa Maria Teresa Onorato