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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/02/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Lavoro
N. R.G. 1083/2023
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa OR Orlando Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 04/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia in materia previdenziale di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SCARDICCHIO STEFANIA
appellante
e
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., assistito e difeso dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
DAPRILE BARBARA appellato
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza definitiva in data 27.3.2023, il Tribunale del lavoro di Bari ha respinto i ricorsi riuniti proposti da onde ottenere: - l'accertamento Parte_1 del suo diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli del comune di residenza per n. 52 giornate nell'anno 2014, n. 51 giornate nell'anno
2015 e n. 102 giornate nell'anno 2017, alle dipendenze dell'azienda agricola “EA
LO”; - la condanna dell al pagamento dell'indennità di CP_1 disoccupazione agricola in relazione alle giornate lavorative prestate nell'anno 2017; - l'accertamento negativo del diritto dell'Ente alla ripetizione di indebito in relazione agli importi già erogati a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2014 e 2015.
2. Il Tribunale, in sintesi, ha così argomentato:
- l'iscrizione di un bracciante agricolo nel relativo elenco anagrafico svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a CP_1 seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, con la conseguenza che, in tal caso, l'onere probatorio in ordine alla sussistenza, effettività e natura subordinata del rapporto di lavoro grava per intero sul lavoratore;
- l' nella specie, ha disconosciuto le giornate lavorative in base alle CP_1 risultanze del verbale di accertamento ispettivo del 10.7.2018, attestante l'incongruenza del numero delle giornate e dei lavoratori denunciati dall'azienda
EA;
- la stessa istante ha indicato in ricorso, per ciascun anno controverso, solo il periodo temporale mensile di riferimento, senza precisare le giornate in cui avrebbe reso le prestazioni, il luogo specifico di allocazione dei terreni, l'articolazione dell'orario osservato, la retribuzione percepita, il periodo di svolgimento delle diverse mansioni, pur legate a differenti fasi di produzione e raccolta, incorrendo, per tal via, in un “deficit allegativo” non sanabile neppure dal giudice, mediante l'esercizio dei poteri officiosi ex art. 421 c.p.c.;
- neppure le prove acquisite nel corso del processo hanno potuto comprovare la sussistenza dei rapporti di lavoro per cui è intervenuto il disconoscimento, perché la prova orale articolata dalla ricorrente è del tutto inidonea a superare le risultanze del verbale ispettivo, in quanto generica e valutativa, laddove la documentazione
(buste paga) di provenienza unilaterale datoriale appare inattendibile;
- l'esigenza di una prova puntuale e rigorosa in ordine alla sussistenza della subordinazione sarebbe stata, invece, indispensabile, proprio a fronte degli elementi emersi in sede ispettiva, che depongono per l'inattendibilità della documentazione aziendale;
pag. 2/12 - la non configurabilità dei rapporti di lavoro per gli anni in contestazione consente di escludere anche la sussistenza del requisito contributivo necessario per il godimento delle indennità di disoccupazione.
3. Avverso tale sentenza, con ricorso depositato in data 27.9.2023, Pt_1
ha interposto gravame, cui ha resistito l' con apposita memoria.
[...] CP_1
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, nonché il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, all'udienza del 4.2.2025 la causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
4. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui ha rilevato il “deficit allegativo” del ricorso di primo grado ed ha ritenuto carente ed inidonea la prova in ordine all'esistenza, effettività e natura subordinata dei rapporti di lavoro disconosciuti dall' Sostiene di aver delineato, con CP_1 sufficiente chiarezza, i tratti salienti delle prestazioni lavorative espletate dalla bracciante negli anni oggetto di disconoscimento, sia sotto il profilo diacronico, topografico e quantitativo, sia in relazione alla natura ed alle modalità di esecuzione del lavoro, attraverso la specificazione, per ciascun anno, del periodo e dell'orario di lavoro, del numero di giornate lavorative, della denominazione della ditta datrice, delle località di svolgimento delle lavorazioni, delle mansioni disimpegnate, delle caratteristiche dell'eterodirezione, dell'ammontare e della periodicità della retribuzione.
4.1. Con il secondo motivo, si duole del malgoverno delle risultanze istruttorie, evidenziando che le deposizioni dei testimoni escussi avevano confermato in modo puntuale ed esaustivo la sussistenza dei rapporti di lavoro in contestazione.
Aggiunge che i testi non potevano essere stimati inattendibili sol perché titolari di rapporti di lavoro alle dipendenze dell'azienda agricola EA parimenti disconosciuti dall' . Osserva, inoltre, che le risultanze del verbale ispettivo, Pt_2 da cui emergevano omissioni ed irregolarità fiscali, contributive e amministrative della ditta ispezionata, non potevano legittimare l'annullamento delle giornate di lavoro, in quanto prive di attinenza con la posizione soggettiva individuale della bracciante.
pag. 3/12 5. I motivi di appello, in ragione della loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente.
6. Quanto alle doglianze relative alla parte della sentenza che ha stigmatizzato la genericità del ricorso, deve osservarsi che detta statuizione del primo giudice non è essenziale in questa sede, essendo il Tribunale, comunque, entrato nel merito, rigettando in toto la domanda attorea sulla base di ulteriori considerazioni in punto di prova delle allegazioni attoree.
Infatti, il giudice a quo, a ben vedere, dopo aver ravvisato il c.d. “deficit allegativo”, ha, comunque, proseguito nella disamina del merito, evidentemente ritenendo l'idoneità del ricorso introduttivo a consentire, comunque, una pronuncia non meramente sanzionatoria;
sicchè la genericità del ricorso introduttivo della controversia costituisce, nell'impianto motivazionale della pronuncia di primo grado, soltanto una componente della valutazione negativa circa l'accoglibilità della domanda attorea, della quale il Tribunale del lavoro di Bari ha inteso il contenuto e lo scopo, ma ha escluso la fondatezza.
7. Ciò chiarito, giova premettere che, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni
Unite della Suprema Corte (v. Cass. sez. un. n. 1133 del 2000), al fine di comporre il contrasto, sono intervenute statuendo che:
- il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo
(ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento);
- a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche pag. 4/12 mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa.
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. 13877/2012).
A maggior ragione, l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
Come affermato dalla Suprema Corte (v. Cass. 2739/2016, 18605/2017), invero,
«l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel
d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9), con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio».
In sostanza, quando l'ente previdenziale contesti l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo della subordinazione, ha l'onere di fornire la relativa prova, cui l'interessato può replicare mediante offerta, a sua volta, di altri mezzi di prova;
con l'ulteriore conseguenza che, se la prova (contraria) viene data mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi – i quali, a loro volta, essendo attestazioni di fatti provenienti da organi della pubblica amministrazione, sono soggetti al medesimo regime probatorio dell'iscrizione negli elenchi (cfr. Cass. SS.UU.
916/1996 e numerose successive conformi) – l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di pag. 5/12 tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa (v. Cass. 5227/2015).
Solo da ultimo, la Suprema Corte ha infatti evidenziato che “l'agevolazione probatoria costituita dall'iscrizione negli elenchi esime l'assicurato (…) dalla prova dei presupposti di fatto utili al riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali per gli operai agricoli, fino
a che sussiste (id est: fino a che non vi sia stata la cancellazione) e sempre che l'ente previdenziale, convenuto in giudizio, non contesti l'attendibilità delle risultanze documentali richiamando elementi di fatto (come il contenuto di accertamenti ispettivi o la sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio tra le parti), idonei a far dubitare dell'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato: tale contestazione, pur in presenza dell'iscrizione, è infatti sufficiente ad escludere che il giudice possa risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione ancora in essere, dovendo invece pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa e, in caso di persistenza del dubbio, tornando ad applicare la regola di giudizio consacrata nell'art. 2697 cod.civ.” (cfr. Cass. 7079/2024).
8. Nel caso di specie, dalle difese rassegnate e dalla documentazione prodotta dall'Istituto previdenziale, emerge che il disconoscimento delle giornate agricole in contestazione è scaturito dagli accertamenti eseguiti dai funzionari di vigilanza in sede di verifica dell'effettiva sussistenza dei rapporti di lavoro denunciati all CP_1 tramite modelli D-MAG trimestrali, dall'azienda agricola “STEA LO”, cristallizzati nel verbale ispettivo n. 2018003385/T01 del 10.7.2018, relativo al periodo dal 1.1.2013 al 31.12.2017.
Dagli accertamenti effettuati è risultato che la predetta azienda ha denunciato negli anni un numero di braccianti sproporzionato rispetto alle effettive necessità, valutate sia con riguardo all'estensione dei terreni (risultata disponibile in misura ridotta), sia alla tipologia di colture dichiarate (tra le quali, uva).
In particolare: - è stato verificato che l'azienda EA LO era stata cancellata d'ufficio dal registro delle imprese in data 21.8.2017, risultando inoperativa sin dal 2005; - è stata acquisita dichiarazione spontanea di EA
LO, il quale ha affermato di aver smarrito tutta la documentazione aziendale e di aver presentato la relativa denuncia all' Autorità giudiziaria in data
16.3.2018, giorno successivo al primo accesso ispettivo;
- è stata esaminata la pag. 6/12 denuncia aziendale, ove l'azienda era stata dichiarata come impresa agricola con terra per una estensione totale pari a ha 31, are 33, ca 76 con fabbisogno di n. 2150 giornate;
- è stato effettuato un confronto tra la denuncia aziendale e le visure catastali aggiornate al 21.6.2018, senza trovare riscontro della titolarità delle proprietà denunciate (cfr. prospetto a pag. 4 del verbale ispettivo).
Peraltro, dal tenore di una consulenza tecnica, espletata nel procedimento esecutivo immobiliare a carico dell'azienda EA (R.G. 749/2013 Trib. Bari), è emerso che lo stato colturale delle particelle di terra oggetto della denuncia aziendale è mediocre o al più discreto e che alcuni terreni risultano incolti, con conseguente notevole ridimensionamento della consistenza dei fondi effettivamente coltivati.
In definitiva, l'attività agricola è risultata antieconomica, alla luce degli ingenti costi del personale, relativi a retribuzione ed a contribuzione omessa.
EA LO, oltre a non essere in grado, come poc'anzi accennato, di fornire alcuna documentazione fiscale e contabile, comprovante l'effettivo svolgimento dell'attività imprenditoriale in agricoltura, non è riuscito a riferire i nomi delle aziende alle quali avrebbe venduto il prodotto agricolo, né i nominativi dei propri dipendenti, pur avendo dichiarato di aver impartito personalmente le direttive da osservare;
i lavoratori sentiti dagli ispettori hanno, invece, asserito che sui campi era presente un fiduciario di EA, il quale provvedeva a corrispondere le retribuzioni.
Quanto all'attività colturale, a fronte di una asserita produzione di uva IT e
OR su terreni a Casamassima ed Acquaviva (cfr. lo stralcio della dichiarazione di EA riportato nel verbale ispettivo: “produco uva italia, vittoria e apirene (senza semi).
I terreni si trovano a Casamassima ed un po' ad Acquaviva”), gli ispettori hanno accertato che nessun terreno risultava denunciato in agro di Acquaviva;
inoltre, diversamente da quanto affermato dal titolare, l'impresa non risultava aver impiegato lavoratori stranieri.
I numerosi lavoratori ascoltati dagli ispettori hanno reso dichiarazioni lacunose, contraddittorie e poco veritiere in ordine alla collocazione dei terreni, alle tipologie di lavoro prestato, ai colleghi di lavoro, all'orario ed alla retribuzione;
peraltro, alcuni di essi hanno dichiarato di non sapere di essere stati assunti dall'azienda pag. 7/12 agricola EA e molti non sono stati in grado di descrivere fisicamente LO
EA, né di dimostrare la minima cognizione del lavoro agricolo e dell'attività asseritamente svolta.
Dunque, l' in forza di tali elementi, e, in particolare, l'incrocio delle CP_1 dichiarazioni rese dai dipendenti, i riscontri in banche dati e l'assoluta incapacità della ditta di corroborare mediante documentazione fiscale o contabile l'esigenza di una manodopera pari a quella denunciata, ha disconosciuto i rapporti di lavoro di
99 dipendenti, tra cui l'odierna appellante.
Alla stregua dell'approfondita attività di accertamento espletata in sede ispettiva e della puntualità ed analiticità dei rilievi formulati dagli ispettori, al fine di riabilitare in sede giudiziaria uno dei rapporti disconosciuti dall' sarebbe stato CP_1 necessario dissipare nel processo ogni perplessità circa la sua effettiva esistenza come fatto storico;
ma così non è stato.
9. Infatti, in ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice di lavoro – la cui realtà operativa del tutto o in parte irregolare risulti, come nella specie, acclarata in sede ispettiva –
e le denunce di manodopera non costituiscono un efficace strumento di contrasto probatorio.
Ciò in quanto le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive e sono quindi funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi;
sicchè non è sulle registrazioni o sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati.
10. D'altro canto, la pretesa attorea non appare sufficientemente corroborata nemmeno per il tramite di ulteriori elementi di prova.
Innanzi tutto, è importante registrare che EA LO non ha affatto indicato tra coloro che lavoravano alle sue dipendenze: nel verbale ispettivo, infatti, Pt_1 sono riportate le dichiarazioni rese da EA, il quale, pur riconoscendo che “tutti i braccianti lavoravano per me da molto tempo ed erano sempre gli stessi”, ha ricordato pag. 8/12 soltanto i nomi di “ , , ”. Persona_1 Persona_2 Persona_3
E' poi fondamentale rilevare che la stessa , sentita dagli ispettori, ha reso Pt_1 dichiarazioni del tutto lacunose circa il proprio rapporto di lavoro e sintomatiche di una non diretta ed effettiva conoscenza della realtà produttiva della ditta ispezionata, per cui assume di aver lavorato.
Vero è che l' non ha provveduto a depositare nel proprio fascicolo di parte il CP_1 verbale dell'audizione in sede ispettiva della odierna appellante;
tuttavia, anche a non voler considerare che l' ha interamente trasfuso le dichiarazioni della Pt_2 bracciante nei propri atti difensivi e che la lavoratrice non ne ha disconosciuto il contenuto, è dirimente osservare che questa Corte si è già pronunciata al riguardo, nella sentenza n. 1563/2024 (emessa nel proc. n. R.G. n. 496/2023), ove la
, escussa come teste nella causa, analoga alla presente, promossa da Pt_1
contro l' è stata stimata inattendibile, proprio in ragione delle Parte_3 CP_1 contrastanti dichiarazioni rese agli ispettori, testualmente riportate in motivazione, come di seguito:
<-quanto alle dichiarazioni della , (…) quest'ultima, in sede ispettiva, ha dato atto Pt_1 di non ricordare quanti giorni aveva lavorato a dicembre e finanche “se nel periodo natalizio ho lavorato…..Non so dire il numero di giorni che ho lavorato, sono stata assunta nel 2017, non ricordo il giorno e non so dire il nome di alcuna persona che lavorava con me”. Laddove, poi, in sede di prova testimoniale, ha dato atto, in totale distonia con quanto sopra riportato, di aver lavorato “per lo EA nel 2012, 2015 e 2017 e di aver lavorato nel 2017 per un centinaio di giornate”, dando atto che “per lo stesso periodo ha lavorato anche la ricorrente”
(la quale come visto, giammai risultava menzionata in sede di dichiarazioni ispettive)>>.
Dunque, risulta che , benchè sentita dagli ispettori nell'immediatezza dei Pt_1 fatti, non abbia saputo fornire alcuna indicazione al fine di avvalorare l'effettività delle asserite prestazioni alle dipendenze di EA, e, pur figurando denunciata per più annualità, non sia stata in grado di ricostruire nemmeno sommariamente i periodi ed i compagni di lavoro.
11. Nel descritto contesto, restano insufficienti a sorreggere la pretesa attorea financo le deposizioni dei testi e , tutti destinatari di Tes_1 Tes_2 Tes_3
pag. 9/12 analogo provvedimento di disconoscimento e cancellazione dagli elenchi nominativi bracciantili, e, quindi, portatori del medesimo interesse teso al riconoscimento delle giornate agricole lavorate alle dipendenze dell'azienda EA.
Orbene, se è vero che tale situazione senz'altro non configura una situazione di incapacità a testimoniare ex art. 256 c.p.c., è altrettanto vero che l'evidente comunanza di interessi tra la parte attrice e i testi impone un'attenta e rigorosa valutazione del materiale probatorio raccolto su istanza della lavoratrice, tenuta a provare il fondamento della propria domanda.
Ed invero, il giudizio sull'attendibilità di una deposizione testimoniale ben può essere basato anche su un accertato rapporto tra il teste e la parte, indipendentemente dalla configurazione di una delle situazioni propriamente comportanti l'incapacità a testimoniare (cfr., in motivazione, Cass. n. 14835 del
2019).
A tal proposito, la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 7763 del 2010
e n. 7623 del 2016) ha chiarito che la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico
(non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, etc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite); con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.
Ciò detto, il rigore valutativo che meritano le deposizioni menzionate impone di osservare che le propalazioni dei testi escussi non risultano idonee a superare i plurimi elementi sin qui esposti, indicativi della fittizietà dei rapporti di lavoro controversi.
A ben vedere, infatti, i testimoni – che pure hanno genericamente confermato i pag. 10/12 periodi in cui avrebbe prestato attività lavorativa alle dipendenze di EA Pt_1 nelle varie annualità – hanno reso dichiarazioni non circostanziate in ordine al periodo di lavoro, riferendo, comunque, di aver svolto le loro prestazioni in un numero di giornate più ridotto e/o non del tutto coincidente con quello indicato in ricorso dalla lavoratrice, aggiungendo financo di non aver sempre lavorato nella stessa squadra;
inoltre, nel riferire di un elemento non secondario per l'accertamento della genuinità del rapporto, quale la retribuzione percepita, hanno indicato importi (in particolare: Quaranta: 35-40 euro;
35 euro;
Tes_1
: 40 euro) sensibilmente diversi da quello dichiarato agli ispettori dal datore Tes_3 di lavoro (50 euro).
12. In definitiva, al compendio di dichiarazioni, per alcuni aspetti contrastanti e per altri generiche e/o contraddittorie, si oppongono, in senso contrario alla pretesa dell'appellante, le precise e dettagliate risultanze del verbale ispettivo che, in ragione del suo contenuto, presenta una speciale efficacia dimostrativa ed è idoneo a fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale.
13. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza gravata, restando assorbita ogni altra questione controversa.
14. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili alla stregua della dichiarazione di esenzione ex art 152 disp.att. c.p.c. versata in atti da parte appellante.
15. Stante il tenore della presente pronuncia (integrale rigetto dell'appello), sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, l. 24.12.2013, n. 228 (Legge di stabilità per l'anno 2013), per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Spetta, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., SS.UU., n.
4315/2020).
P.Q.M.
pag. 11/12 La Corte di Appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in data 27.9.2023 da avverso la sentenza resa dal Tribunale di Bari, in funzione Parte_1 di giudice del lavoro, in data 27.3.2023, nei confronti dell in persona del CP_1
l.r.p.t., così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
dichiara non dovuto all' il rimborso delle spese processuali del presente grado CP_1 del giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quella prevista per il ricorso di gravame, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 04/02/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa OR Orlando
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Lavoro
N. R.G. 1083/2023
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa OR Orlando Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 04/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia in materia previdenziale di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SCARDICCHIO STEFANIA
appellante
e
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., assistito e difeso dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
DAPRILE BARBARA appellato
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza definitiva in data 27.3.2023, il Tribunale del lavoro di Bari ha respinto i ricorsi riuniti proposti da onde ottenere: - l'accertamento Parte_1 del suo diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli del comune di residenza per n. 52 giornate nell'anno 2014, n. 51 giornate nell'anno
2015 e n. 102 giornate nell'anno 2017, alle dipendenze dell'azienda agricola “EA
LO”; - la condanna dell al pagamento dell'indennità di CP_1 disoccupazione agricola in relazione alle giornate lavorative prestate nell'anno 2017; - l'accertamento negativo del diritto dell'Ente alla ripetizione di indebito in relazione agli importi già erogati a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2014 e 2015.
2. Il Tribunale, in sintesi, ha così argomentato:
- l'iscrizione di un bracciante agricolo nel relativo elenco anagrafico svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a CP_1 seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, con la conseguenza che, in tal caso, l'onere probatorio in ordine alla sussistenza, effettività e natura subordinata del rapporto di lavoro grava per intero sul lavoratore;
- l' nella specie, ha disconosciuto le giornate lavorative in base alle CP_1 risultanze del verbale di accertamento ispettivo del 10.7.2018, attestante l'incongruenza del numero delle giornate e dei lavoratori denunciati dall'azienda
EA;
- la stessa istante ha indicato in ricorso, per ciascun anno controverso, solo il periodo temporale mensile di riferimento, senza precisare le giornate in cui avrebbe reso le prestazioni, il luogo specifico di allocazione dei terreni, l'articolazione dell'orario osservato, la retribuzione percepita, il periodo di svolgimento delle diverse mansioni, pur legate a differenti fasi di produzione e raccolta, incorrendo, per tal via, in un “deficit allegativo” non sanabile neppure dal giudice, mediante l'esercizio dei poteri officiosi ex art. 421 c.p.c.;
- neppure le prove acquisite nel corso del processo hanno potuto comprovare la sussistenza dei rapporti di lavoro per cui è intervenuto il disconoscimento, perché la prova orale articolata dalla ricorrente è del tutto inidonea a superare le risultanze del verbale ispettivo, in quanto generica e valutativa, laddove la documentazione
(buste paga) di provenienza unilaterale datoriale appare inattendibile;
- l'esigenza di una prova puntuale e rigorosa in ordine alla sussistenza della subordinazione sarebbe stata, invece, indispensabile, proprio a fronte degli elementi emersi in sede ispettiva, che depongono per l'inattendibilità della documentazione aziendale;
pag. 2/12 - la non configurabilità dei rapporti di lavoro per gli anni in contestazione consente di escludere anche la sussistenza del requisito contributivo necessario per il godimento delle indennità di disoccupazione.
3. Avverso tale sentenza, con ricorso depositato in data 27.9.2023, Pt_1
ha interposto gravame, cui ha resistito l' con apposita memoria.
[...] CP_1
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, nonché il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, all'udienza del 4.2.2025 la causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
4. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui ha rilevato il “deficit allegativo” del ricorso di primo grado ed ha ritenuto carente ed inidonea la prova in ordine all'esistenza, effettività e natura subordinata dei rapporti di lavoro disconosciuti dall' Sostiene di aver delineato, con CP_1 sufficiente chiarezza, i tratti salienti delle prestazioni lavorative espletate dalla bracciante negli anni oggetto di disconoscimento, sia sotto il profilo diacronico, topografico e quantitativo, sia in relazione alla natura ed alle modalità di esecuzione del lavoro, attraverso la specificazione, per ciascun anno, del periodo e dell'orario di lavoro, del numero di giornate lavorative, della denominazione della ditta datrice, delle località di svolgimento delle lavorazioni, delle mansioni disimpegnate, delle caratteristiche dell'eterodirezione, dell'ammontare e della periodicità della retribuzione.
4.1. Con il secondo motivo, si duole del malgoverno delle risultanze istruttorie, evidenziando che le deposizioni dei testimoni escussi avevano confermato in modo puntuale ed esaustivo la sussistenza dei rapporti di lavoro in contestazione.
Aggiunge che i testi non potevano essere stimati inattendibili sol perché titolari di rapporti di lavoro alle dipendenze dell'azienda agricola EA parimenti disconosciuti dall' . Osserva, inoltre, che le risultanze del verbale ispettivo, Pt_2 da cui emergevano omissioni ed irregolarità fiscali, contributive e amministrative della ditta ispezionata, non potevano legittimare l'annullamento delle giornate di lavoro, in quanto prive di attinenza con la posizione soggettiva individuale della bracciante.
pag. 3/12 5. I motivi di appello, in ragione della loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente.
6. Quanto alle doglianze relative alla parte della sentenza che ha stigmatizzato la genericità del ricorso, deve osservarsi che detta statuizione del primo giudice non è essenziale in questa sede, essendo il Tribunale, comunque, entrato nel merito, rigettando in toto la domanda attorea sulla base di ulteriori considerazioni in punto di prova delle allegazioni attoree.
Infatti, il giudice a quo, a ben vedere, dopo aver ravvisato il c.d. “deficit allegativo”, ha, comunque, proseguito nella disamina del merito, evidentemente ritenendo l'idoneità del ricorso introduttivo a consentire, comunque, una pronuncia non meramente sanzionatoria;
sicchè la genericità del ricorso introduttivo della controversia costituisce, nell'impianto motivazionale della pronuncia di primo grado, soltanto una componente della valutazione negativa circa l'accoglibilità della domanda attorea, della quale il Tribunale del lavoro di Bari ha inteso il contenuto e lo scopo, ma ha escluso la fondatezza.
7. Ciò chiarito, giova premettere che, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni
Unite della Suprema Corte (v. Cass. sez. un. n. 1133 del 2000), al fine di comporre il contrasto, sono intervenute statuendo che:
- il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo
(ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento);
- a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche pag. 4/12 mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa.
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. 13877/2012).
A maggior ragione, l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
Come affermato dalla Suprema Corte (v. Cass. 2739/2016, 18605/2017), invero,
«l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel
d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9), con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio».
In sostanza, quando l'ente previdenziale contesti l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo della subordinazione, ha l'onere di fornire la relativa prova, cui l'interessato può replicare mediante offerta, a sua volta, di altri mezzi di prova;
con l'ulteriore conseguenza che, se la prova (contraria) viene data mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi – i quali, a loro volta, essendo attestazioni di fatti provenienti da organi della pubblica amministrazione, sono soggetti al medesimo regime probatorio dell'iscrizione negli elenchi (cfr. Cass. SS.UU.
916/1996 e numerose successive conformi) – l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di pag. 5/12 tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa (v. Cass. 5227/2015).
Solo da ultimo, la Suprema Corte ha infatti evidenziato che “l'agevolazione probatoria costituita dall'iscrizione negli elenchi esime l'assicurato (…) dalla prova dei presupposti di fatto utili al riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali per gli operai agricoli, fino
a che sussiste (id est: fino a che non vi sia stata la cancellazione) e sempre che l'ente previdenziale, convenuto in giudizio, non contesti l'attendibilità delle risultanze documentali richiamando elementi di fatto (come il contenuto di accertamenti ispettivi o la sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio tra le parti), idonei a far dubitare dell'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato: tale contestazione, pur in presenza dell'iscrizione, è infatti sufficiente ad escludere che il giudice possa risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione ancora in essere, dovendo invece pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa e, in caso di persistenza del dubbio, tornando ad applicare la regola di giudizio consacrata nell'art. 2697 cod.civ.” (cfr. Cass. 7079/2024).
8. Nel caso di specie, dalle difese rassegnate e dalla documentazione prodotta dall'Istituto previdenziale, emerge che il disconoscimento delle giornate agricole in contestazione è scaturito dagli accertamenti eseguiti dai funzionari di vigilanza in sede di verifica dell'effettiva sussistenza dei rapporti di lavoro denunciati all CP_1 tramite modelli D-MAG trimestrali, dall'azienda agricola “STEA LO”, cristallizzati nel verbale ispettivo n. 2018003385/T01 del 10.7.2018, relativo al periodo dal 1.1.2013 al 31.12.2017.
Dagli accertamenti effettuati è risultato che la predetta azienda ha denunciato negli anni un numero di braccianti sproporzionato rispetto alle effettive necessità, valutate sia con riguardo all'estensione dei terreni (risultata disponibile in misura ridotta), sia alla tipologia di colture dichiarate (tra le quali, uva).
In particolare: - è stato verificato che l'azienda EA LO era stata cancellata d'ufficio dal registro delle imprese in data 21.8.2017, risultando inoperativa sin dal 2005; - è stata acquisita dichiarazione spontanea di EA
LO, il quale ha affermato di aver smarrito tutta la documentazione aziendale e di aver presentato la relativa denuncia all' Autorità giudiziaria in data
16.3.2018, giorno successivo al primo accesso ispettivo;
- è stata esaminata la pag. 6/12 denuncia aziendale, ove l'azienda era stata dichiarata come impresa agricola con terra per una estensione totale pari a ha 31, are 33, ca 76 con fabbisogno di n. 2150 giornate;
- è stato effettuato un confronto tra la denuncia aziendale e le visure catastali aggiornate al 21.6.2018, senza trovare riscontro della titolarità delle proprietà denunciate (cfr. prospetto a pag. 4 del verbale ispettivo).
Peraltro, dal tenore di una consulenza tecnica, espletata nel procedimento esecutivo immobiliare a carico dell'azienda EA (R.G. 749/2013 Trib. Bari), è emerso che lo stato colturale delle particelle di terra oggetto della denuncia aziendale è mediocre o al più discreto e che alcuni terreni risultano incolti, con conseguente notevole ridimensionamento della consistenza dei fondi effettivamente coltivati.
In definitiva, l'attività agricola è risultata antieconomica, alla luce degli ingenti costi del personale, relativi a retribuzione ed a contribuzione omessa.
EA LO, oltre a non essere in grado, come poc'anzi accennato, di fornire alcuna documentazione fiscale e contabile, comprovante l'effettivo svolgimento dell'attività imprenditoriale in agricoltura, non è riuscito a riferire i nomi delle aziende alle quali avrebbe venduto il prodotto agricolo, né i nominativi dei propri dipendenti, pur avendo dichiarato di aver impartito personalmente le direttive da osservare;
i lavoratori sentiti dagli ispettori hanno, invece, asserito che sui campi era presente un fiduciario di EA, il quale provvedeva a corrispondere le retribuzioni.
Quanto all'attività colturale, a fronte di una asserita produzione di uva IT e
OR su terreni a Casamassima ed Acquaviva (cfr. lo stralcio della dichiarazione di EA riportato nel verbale ispettivo: “produco uva italia, vittoria e apirene (senza semi).
I terreni si trovano a Casamassima ed un po' ad Acquaviva”), gli ispettori hanno accertato che nessun terreno risultava denunciato in agro di Acquaviva;
inoltre, diversamente da quanto affermato dal titolare, l'impresa non risultava aver impiegato lavoratori stranieri.
I numerosi lavoratori ascoltati dagli ispettori hanno reso dichiarazioni lacunose, contraddittorie e poco veritiere in ordine alla collocazione dei terreni, alle tipologie di lavoro prestato, ai colleghi di lavoro, all'orario ed alla retribuzione;
peraltro, alcuni di essi hanno dichiarato di non sapere di essere stati assunti dall'azienda pag. 7/12 agricola EA e molti non sono stati in grado di descrivere fisicamente LO
EA, né di dimostrare la minima cognizione del lavoro agricolo e dell'attività asseritamente svolta.
Dunque, l' in forza di tali elementi, e, in particolare, l'incrocio delle CP_1 dichiarazioni rese dai dipendenti, i riscontri in banche dati e l'assoluta incapacità della ditta di corroborare mediante documentazione fiscale o contabile l'esigenza di una manodopera pari a quella denunciata, ha disconosciuto i rapporti di lavoro di
99 dipendenti, tra cui l'odierna appellante.
Alla stregua dell'approfondita attività di accertamento espletata in sede ispettiva e della puntualità ed analiticità dei rilievi formulati dagli ispettori, al fine di riabilitare in sede giudiziaria uno dei rapporti disconosciuti dall' sarebbe stato CP_1 necessario dissipare nel processo ogni perplessità circa la sua effettiva esistenza come fatto storico;
ma così non è stato.
9. Infatti, in ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice di lavoro – la cui realtà operativa del tutto o in parte irregolare risulti, come nella specie, acclarata in sede ispettiva –
e le denunce di manodopera non costituiscono un efficace strumento di contrasto probatorio.
Ciò in quanto le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive e sono quindi funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi;
sicchè non è sulle registrazioni o sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati.
10. D'altro canto, la pretesa attorea non appare sufficientemente corroborata nemmeno per il tramite di ulteriori elementi di prova.
Innanzi tutto, è importante registrare che EA LO non ha affatto indicato tra coloro che lavoravano alle sue dipendenze: nel verbale ispettivo, infatti, Pt_1 sono riportate le dichiarazioni rese da EA, il quale, pur riconoscendo che “tutti i braccianti lavoravano per me da molto tempo ed erano sempre gli stessi”, ha ricordato pag. 8/12 soltanto i nomi di “ , , ”. Persona_1 Persona_2 Persona_3
E' poi fondamentale rilevare che la stessa , sentita dagli ispettori, ha reso Pt_1 dichiarazioni del tutto lacunose circa il proprio rapporto di lavoro e sintomatiche di una non diretta ed effettiva conoscenza della realtà produttiva della ditta ispezionata, per cui assume di aver lavorato.
Vero è che l' non ha provveduto a depositare nel proprio fascicolo di parte il CP_1 verbale dell'audizione in sede ispettiva della odierna appellante;
tuttavia, anche a non voler considerare che l' ha interamente trasfuso le dichiarazioni della Pt_2 bracciante nei propri atti difensivi e che la lavoratrice non ne ha disconosciuto il contenuto, è dirimente osservare che questa Corte si è già pronunciata al riguardo, nella sentenza n. 1563/2024 (emessa nel proc. n. R.G. n. 496/2023), ove la
, escussa come teste nella causa, analoga alla presente, promossa da Pt_1
contro l' è stata stimata inattendibile, proprio in ragione delle Parte_3 CP_1 contrastanti dichiarazioni rese agli ispettori, testualmente riportate in motivazione, come di seguito:
<-quanto alle dichiarazioni della , (…) quest'ultima, in sede ispettiva, ha dato atto Pt_1 di non ricordare quanti giorni aveva lavorato a dicembre e finanche “se nel periodo natalizio ho lavorato…..Non so dire il numero di giorni che ho lavorato, sono stata assunta nel 2017, non ricordo il giorno e non so dire il nome di alcuna persona che lavorava con me”. Laddove, poi, in sede di prova testimoniale, ha dato atto, in totale distonia con quanto sopra riportato, di aver lavorato “per lo EA nel 2012, 2015 e 2017 e di aver lavorato nel 2017 per un centinaio di giornate”, dando atto che “per lo stesso periodo ha lavorato anche la ricorrente”
(la quale come visto, giammai risultava menzionata in sede di dichiarazioni ispettive)>>.
Dunque, risulta che , benchè sentita dagli ispettori nell'immediatezza dei Pt_1 fatti, non abbia saputo fornire alcuna indicazione al fine di avvalorare l'effettività delle asserite prestazioni alle dipendenze di EA, e, pur figurando denunciata per più annualità, non sia stata in grado di ricostruire nemmeno sommariamente i periodi ed i compagni di lavoro.
11. Nel descritto contesto, restano insufficienti a sorreggere la pretesa attorea financo le deposizioni dei testi e , tutti destinatari di Tes_1 Tes_2 Tes_3
pag. 9/12 analogo provvedimento di disconoscimento e cancellazione dagli elenchi nominativi bracciantili, e, quindi, portatori del medesimo interesse teso al riconoscimento delle giornate agricole lavorate alle dipendenze dell'azienda EA.
Orbene, se è vero che tale situazione senz'altro non configura una situazione di incapacità a testimoniare ex art. 256 c.p.c., è altrettanto vero che l'evidente comunanza di interessi tra la parte attrice e i testi impone un'attenta e rigorosa valutazione del materiale probatorio raccolto su istanza della lavoratrice, tenuta a provare il fondamento della propria domanda.
Ed invero, il giudizio sull'attendibilità di una deposizione testimoniale ben può essere basato anche su un accertato rapporto tra il teste e la parte, indipendentemente dalla configurazione di una delle situazioni propriamente comportanti l'incapacità a testimoniare (cfr., in motivazione, Cass. n. 14835 del
2019).
A tal proposito, la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 7763 del 2010
e n. 7623 del 2016) ha chiarito che la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico
(non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, etc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite); con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.
Ciò detto, il rigore valutativo che meritano le deposizioni menzionate impone di osservare che le propalazioni dei testi escussi non risultano idonee a superare i plurimi elementi sin qui esposti, indicativi della fittizietà dei rapporti di lavoro controversi.
A ben vedere, infatti, i testimoni – che pure hanno genericamente confermato i pag. 10/12 periodi in cui avrebbe prestato attività lavorativa alle dipendenze di EA Pt_1 nelle varie annualità – hanno reso dichiarazioni non circostanziate in ordine al periodo di lavoro, riferendo, comunque, di aver svolto le loro prestazioni in un numero di giornate più ridotto e/o non del tutto coincidente con quello indicato in ricorso dalla lavoratrice, aggiungendo financo di non aver sempre lavorato nella stessa squadra;
inoltre, nel riferire di un elemento non secondario per l'accertamento della genuinità del rapporto, quale la retribuzione percepita, hanno indicato importi (in particolare: Quaranta: 35-40 euro;
35 euro;
Tes_1
: 40 euro) sensibilmente diversi da quello dichiarato agli ispettori dal datore Tes_3 di lavoro (50 euro).
12. In definitiva, al compendio di dichiarazioni, per alcuni aspetti contrastanti e per altri generiche e/o contraddittorie, si oppongono, in senso contrario alla pretesa dell'appellante, le precise e dettagliate risultanze del verbale ispettivo che, in ragione del suo contenuto, presenta una speciale efficacia dimostrativa ed è idoneo a fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale.
13. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza gravata, restando assorbita ogni altra questione controversa.
14. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili alla stregua della dichiarazione di esenzione ex art 152 disp.att. c.p.c. versata in atti da parte appellante.
15. Stante il tenore della presente pronuncia (integrale rigetto dell'appello), sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, l. 24.12.2013, n. 228 (Legge di stabilità per l'anno 2013), per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Spetta, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., SS.UU., n.
4315/2020).
P.Q.M.
pag. 11/12 La Corte di Appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in data 27.9.2023 da avverso la sentenza resa dal Tribunale di Bari, in funzione Parte_1 di giudice del lavoro, in data 27.3.2023, nei confronti dell in persona del CP_1
l.r.p.t., così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
dichiara non dovuto all' il rimborso delle spese processuali del presente grado CP_1 del giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quella prevista per il ricorso di gravame, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 04/02/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa OR Orlando
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