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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/02/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 20 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6579/2023 R.G. e vertente tra
cod. fisc. nato il [...] a [...] ed Parte_1 CodiceFiscale_1
ivi elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Giovanni Russo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato in Messina P.IVA_1
presso gli uffici dell' , rappresentato e difeso dall'avv. Marco Fazio del ruolo CP_1
professionale resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento prestazione indennità di accompagnamento e art. 3, co.
III, Legge n. 104/1992
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 27/12/2023, chiedeva al Giudice del Lavoro Parte_1
presso il Tribunale di Messina il riesame del giudizio espresso dal Ctu nel procedimento recante n.r.g. 914/2023, ex art. 445 bis c.p.c., che non aveva ritenuto sussistenti i presupposti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento in suo favore dell'assegno di accompagnamento e dei benefici ex art. 3, co. III, Legge 104, previo accertamento del suo stato invalidante nella percentuale del 100%
Nell'odierno giudizio il ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'indennità di accompagno e della necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art. 3 co. III, da valutare eventualmente avvalendosi di Ctu medico-legale, con conseguente condanna dell' al pagamento degli CP_1
emolumenti a far data dalla domanda amministrativa o in subordine dalla data che sarebbe risultata in corso di causa, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Si costituiva l' , deducendo l'inammissibilità della domanda di condanna Controparte_2
al pagamento della prestazione e chiedendo il rigetto del ricorso.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, esperita Ctu medico-legale e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti per la liquidazione.
In via preliminare va evidenziato come l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto l'accertamento del requisito sanitario per l'attribuzione della provvidenza economica richiesta e pertanto anche la fase di opposizione è a cognizione limitata a tale oggetto (vedi Cass. Civ., sent. n. 6084/2014).
La domanda di corresponsione degli arretrati è quindi inammissibile.
3. Esami dei presupposti per il diritto.
Nel merito si osserva che il ricorrente contestava le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo limitatamente al mancato riconoscimento del requisito sanitario utile per ottenere l'indennità di accompagnamento e ai benefici ex art. 3, co. III,
Legge 104, sostenendo che sulla base della documentazione medica prodotta emergerebbe che le sue condizioni cliniche, ove fossero state esaminate e valutate correttamente, erano tali da integrare gli estremi per il riconoscimento delle provvidenze negate.
Con Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di dal consulente dott. Per_1
che ha accertato che è invalido nella misura del 100%, ma ha escluso
[...] Parte_1 la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagno e dei benefici ex art. 3, co. III.
Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale.
Il dott. , Ctu nominato nel presente giudizio, ha esaminato la documentazione Persona_2
prodotta, accertando che il paziente è portatore di “Diabete mellito tipo II, cardiopatia ipertensiva I classe NYHA, S. metabolica in pz con angiomi epatici, S.affettiva bipolare, disturbo depressivo e disturbo borderline di personalità, deterioramento mentale di grado lieve ed encefalopatia multiinfartuale”.
Alla luce della relazione del consulente legale si riscontra che il paziente è affetto da patologie invalidanti che l'hanno reso bisognevole di assistenza quotidiana, riconoscendo in suo favore il diritto ai benefici dell'indennità di accompagno ed ex art. 3, co. III, a far data dalla domanda amministrativa.
Invero, ai fini del riconoscimento della predetta prestazione nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. viene in rilievo lo stato di invalidità totale e permanente nella misura del 100%, associato all'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero all'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, con necessità di assistenza continua.
4. Decisione e spese.
Il ricorrente possiede quindi i requisiti medico-legali legittimanti il riconoscimento dell'assegno di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa e il ricorso è da ritenersi accolto, alla luce del giudizio espresso dalla consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
Con riferimento alle spese di lite, vi sono giusti motivi determinati dall'inammissibilità della domanda di corresponsione degli arretrati, per compensare per un terzo le spese giudiziali del presente giudizio;
la restante parte segue la soccombenza e va posta a carico dell' come CP_1
da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della natura della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento. Si pongono a carico dell le spese del consulente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dal ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e pertanto riconosce in favore di , il diritto all'indennità Parte_1
di accompagno e dei benefici ex art. 3, co. III, Legge 104 a decorrere dalla domanda amministrativa;
- dichiara inammissibile la domanda di corresponsione degli arretrati;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 43,00 a titolo di contributo CP_1
unificato ed € 1.797,00 - già compensate - per compensi professionali del presente giudizio, oltre i.v.a. e c.p.a., spese generali al 15%, nonché euro 1168,50 per la fase di a.t.p., da distrarre in favore del procuratore antistatario;
- pone a carico dell' le spese di Ctu, che liquida in euro 290,00, oltre accessori, in favore CP_1
del dott. in ragione dell'art. 152 disp.att.c.p.c.. Persona_2
Messina, 21.2.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando