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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 06/05/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
VERBALE D'UDIENZA
N. R.G. 1038/2024
All'udienza del 06/05/2025, davanti al Giudice Federica Ferrari, sono comparsi mediante connessione da remoto tramite l'utilizzo dell'applicazione Microsoft Teams: per la parte ricorrente l'Avv. GANCI FABIO/ per la parte convenuta la dott.ssa /Isernia;
Il Giudice ritenuti sussistenti i presupposti di legge riunisce alla presente causa i procedimenti numero: 1322/2024 e 1323/2024.
La insiste come da memorie. CP_1
L'avv Ganci per AN si oppone alla eccezione di prescrizione. Per si riporta alla CP_2 diffida e in relazione all'as 2022/2023 rileva che il contratto era stipulato sino al 31.8. e allo stesso non era succeduta la immissione in ruolo avvenuta solo nel 2023 con decorrenza economica da tale anno CP_3
L'avv ganci chiede in casio di liquidazione delle spese di lite chiede che vengano applicati i principi di cui alla sentenza della Corte di appello di Milano 123/25
Le parti discutono la causa. La giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito decide come da motivazione che in assenza dei difensori deposita nel fascicolo telematico
Il giudice del lavoro
Federica Ferrari REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n 1038/2024 R.G. promossa da:
C. F. Parte_1 C.F._1
Cui sono state riunite le cause civili di I grado iscritte con n. 1322/2024 e 1323/2024 rispettivamente promosse da:
, C.F. e , C. F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
, tutti rappresentati e difesi dagli avv. ti GANCI FABIO, MICELI WALTER, C.F._3
RINALDI GIOVANNI, ZAMPIERI NICOLA ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli
Avv.ti Fabio Ganci e Walter Miceli, in Monreale (PA), nella Via Roma, 48;
RICORRENTI
Contro
(C. F. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_1 CP_5
in carica pro tempore, rappresentato e difeso giusta delega ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Per_1
dalla dott.ssa Maria Isernia dalla dott.ssa funzionarie in servizio presso l'Uff.
[...] Per_2
XII – Ambito Territoriale di Pavia, Piazza Italia n. 4
RESISTENTE
Oggetto: Carta elettronica del docente – docenti con contratti a termine
Conclusioni di parte ricorrente
Come proposte nei ricorsi introduttivi.
Conclusioni di parte resistente
Come dedotte nelle comparse di costituzione. MOTIVI DELLA DECISIONE
La Carta del Docente consiste in un bonus economico annuo di € 500,00, utilizzabile esclusivamente per beni e i servizi individuati al comma 121 dell'art.1, l. 107/2015. Nello specifico, si tratta di una misura concepita al fine di implementare la formazione e la preparazione del personale docente.
Nella medesima ottica e in ossequio a quanto stabilito al successivo comma 122 del medesimo articolo, è stato emanato il DPCM 23 settembre 2015, poi sostituito con il DPCM 28 novembre 2016, che all'art. 3 individua quali beneficiari: “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
È necessario evidenziare, innanzi tutto, come la disciplina impugnata si ponga in contrasto con importanti principi costituzionali.
Le previsioni riportate pongono in essere un'ingiustificata disparità di trattamento tra personale con contratto a tempo indeterminato e personale con contratto a tempo determinato che non rinviene la propria motivazione in criteri di natura oggettiva. Questo divario è infatti posto in essere a sfavore di lavoratori di cui l'amministrazione scolastica regolarmente usufruisce e che svolgono le medesime mansioni e sono sottoposti agli stessi obblighi del personale a tempo indeterminato. È evidente, dunque, come l'esclusione di tali soggetti dalla categoria dei destinatari del bonus economico si ponga in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'art. 3 Cost.
La disciplina predisposta dal legislatore comporta inoltre la perdita per il personale non di ruolo di opportunità di formazione, con il risultato che i docenti rientranti in tale categoria hanno una preparazione minore e che pertanto le istituzioni scolastiche forniscono così un servizio peggiore, in violazione del principio di buono andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost.
Tale esclusione contravviene anche all'obbligo dello Stato, sancito all'art. 35 Cost., di curare l'elevazione professionale e la formazione dei lavoratori, principio che è altresì ripreso ed esplicato anche nell'ambito della normativa di settore, difatti l'art. 282, d. lgs. 287/1994 dispone che la formazione costituisce per il personale docente diritto (-dovere) fondamentale. Tale principio è poi concretizzato nelle previsioni di cui all'art. 63 del CCNL, per cui l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, e nell'art. 64 del medesimo Accordo, per cui la partecipazione ad attività di formazione costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo del personale docente. Del medesimo avviso è il Consiglio di Stato che, nella sent. 1842/2022, statuisce: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
Nella stessa pronuncia, il Consiglio di Stato afferma inoltre che l'interpretazione della normativa che istituisce la Carta del Docente va operata alla luce delle regole in materia di formazione dettate dal
Contratto Collettivo di settore, ovverosia gli artt. 63 e 64 CCNL, che, come già esaminato, qualificano la formazione come un diritto per tutto il personale docente.
L'illegittimità della disciplina è stata rilevata anche a livello europeo, difatti la Corte di Giustizia
Europea ha dichiarato, nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21, che il comma 121, art. 1 della l. 107/2022 è incompatibile con la clausola 4 punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio nella parte in cui non attribuisce ai docenti a tempo determinato l'accesso al bonus annuo di € 500,00.
Siffatto orientamento giurisprudenziale è stato da ultimo confermato dalla Corte di Cassazione, la quale con l'ordinanza n. 29961/2023 ha affermato che la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l.
n. 107/2015 spetta: 1) Ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1 l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai docenti CP_4 di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4)
l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e 2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
In virtù di quanto sopra esposto, si ritiene che il ricorso possa trovare accoglimento e che sussiste l'obbligo per l'Amministrazione scolastica di garantire strumenti e risorse per la formazione a tutto il personale docente, senza distinzione tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato.
In base a tali presupposti, può dunque riconoscersi il diritto dei ricorrenti all'assegnazione del bonus economico come di seguito specificato:
P
- per gli a. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_1
- per gli a. s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_2
- per gli a s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Parte_3 Non può ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione svolta da parte resistente nei confronti di
[...]
con riferimento alle annualità 2019/2020, per le motivazioni di seguito esposte. L'art. 2935 Pt_2
c. c. stabilisce che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. L'art. 5, comma 3, d.p.c.m. 28 novembre 2016 prevede che dall'a. s. 2017/2018 la registrazione sul portale web dedicato per la richiesta della carta del docente è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno, pertanto, in astratto, il diritto può essere fatto valere dal 1° settembre di ogni anno. Nel caso di specie, tuttavia, il contratto di lavoro per l'a. s. 2019/2020 è stato stipulato in data 03/10/2019 (all. 1), per cui, con riguardo ai diritti in contestazione, la prescrizione è cominciata a decorrere da questa data (vd sentenza della Suprema Corte sopra ricordata) e si è interrotta in data 16/09/2024, con la notifica del ricorso del presente giudizio.
Non è fondata neppure l'eccezione di prescrizione nei confronti di per l'a. s. Parte_3
2018/2019, in quanto la notifica dell'atto diffida è avvenuta in data 13/05/2023 (all. n. 7) ed il relativo contratto di insegnamento è stato sottoscritto in data 04/10/2018 (all. n. 1).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n.147 del 13.8.2022 considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale e che la prestazione professionale della difesa non comporta nei singoli procedimenti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
Infine non si ritiene applicabile l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione, dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni -con evidenza non ricorrenti nella fattispecie- le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni (cfr. Cass. Cass. Sez. 2 n. 22762 del 27/07/2023 rv. 668570-02).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visto l'art. 429 c.p.c. e definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad ottenere la carta docente, come di seguito specificato:
- 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_5
- per gli a. s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_2
- per gli a s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_3 condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
condanna, altresì, il , in persona del pro tempore, alla Controparte_4 CP_5
rifusione delle spese di lite sostenute dai ricorrenti, liquidate in complessivi € 2100 per compenso professionale, € 49,00 per C.U., oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge e che distrae a favore del difensori anticipatari.
Pavia, 06/05/2025
Il giudice del lavoro
Federica Ferrari
SEZIONE PRIMA
VERBALE D'UDIENZA
N. R.G. 1038/2024
All'udienza del 06/05/2025, davanti al Giudice Federica Ferrari, sono comparsi mediante connessione da remoto tramite l'utilizzo dell'applicazione Microsoft Teams: per la parte ricorrente l'Avv. GANCI FABIO/ per la parte convenuta la dott.ssa /Isernia;
Il Giudice ritenuti sussistenti i presupposti di legge riunisce alla presente causa i procedimenti numero: 1322/2024 e 1323/2024.
La insiste come da memorie. CP_1
L'avv Ganci per AN si oppone alla eccezione di prescrizione. Per si riporta alla CP_2 diffida e in relazione all'as 2022/2023 rileva che il contratto era stipulato sino al 31.8. e allo stesso non era succeduta la immissione in ruolo avvenuta solo nel 2023 con decorrenza economica da tale anno CP_3
L'avv ganci chiede in casio di liquidazione delle spese di lite chiede che vengano applicati i principi di cui alla sentenza della Corte di appello di Milano 123/25
Le parti discutono la causa. La giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito decide come da motivazione che in assenza dei difensori deposita nel fascicolo telematico
Il giudice del lavoro
Federica Ferrari REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n 1038/2024 R.G. promossa da:
C. F. Parte_1 C.F._1
Cui sono state riunite le cause civili di I grado iscritte con n. 1322/2024 e 1323/2024 rispettivamente promosse da:
, C.F. e , C. F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
, tutti rappresentati e difesi dagli avv. ti GANCI FABIO, MICELI WALTER, C.F._3
RINALDI GIOVANNI, ZAMPIERI NICOLA ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli
Avv.ti Fabio Ganci e Walter Miceli, in Monreale (PA), nella Via Roma, 48;
RICORRENTI
Contro
(C. F. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_1 CP_5
in carica pro tempore, rappresentato e difeso giusta delega ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Per_1
dalla dott.ssa Maria Isernia dalla dott.ssa funzionarie in servizio presso l'Uff.
[...] Per_2
XII – Ambito Territoriale di Pavia, Piazza Italia n. 4
RESISTENTE
Oggetto: Carta elettronica del docente – docenti con contratti a termine
Conclusioni di parte ricorrente
Come proposte nei ricorsi introduttivi.
Conclusioni di parte resistente
Come dedotte nelle comparse di costituzione. MOTIVI DELLA DECISIONE
La Carta del Docente consiste in un bonus economico annuo di € 500,00, utilizzabile esclusivamente per beni e i servizi individuati al comma 121 dell'art.1, l. 107/2015. Nello specifico, si tratta di una misura concepita al fine di implementare la formazione e la preparazione del personale docente.
Nella medesima ottica e in ossequio a quanto stabilito al successivo comma 122 del medesimo articolo, è stato emanato il DPCM 23 settembre 2015, poi sostituito con il DPCM 28 novembre 2016, che all'art. 3 individua quali beneficiari: “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
È necessario evidenziare, innanzi tutto, come la disciplina impugnata si ponga in contrasto con importanti principi costituzionali.
Le previsioni riportate pongono in essere un'ingiustificata disparità di trattamento tra personale con contratto a tempo indeterminato e personale con contratto a tempo determinato che non rinviene la propria motivazione in criteri di natura oggettiva. Questo divario è infatti posto in essere a sfavore di lavoratori di cui l'amministrazione scolastica regolarmente usufruisce e che svolgono le medesime mansioni e sono sottoposti agli stessi obblighi del personale a tempo indeterminato. È evidente, dunque, come l'esclusione di tali soggetti dalla categoria dei destinatari del bonus economico si ponga in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'art. 3 Cost.
La disciplina predisposta dal legislatore comporta inoltre la perdita per il personale non di ruolo di opportunità di formazione, con il risultato che i docenti rientranti in tale categoria hanno una preparazione minore e che pertanto le istituzioni scolastiche forniscono così un servizio peggiore, in violazione del principio di buono andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost.
Tale esclusione contravviene anche all'obbligo dello Stato, sancito all'art. 35 Cost., di curare l'elevazione professionale e la formazione dei lavoratori, principio che è altresì ripreso ed esplicato anche nell'ambito della normativa di settore, difatti l'art. 282, d. lgs. 287/1994 dispone che la formazione costituisce per il personale docente diritto (-dovere) fondamentale. Tale principio è poi concretizzato nelle previsioni di cui all'art. 63 del CCNL, per cui l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, e nell'art. 64 del medesimo Accordo, per cui la partecipazione ad attività di formazione costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo del personale docente. Del medesimo avviso è il Consiglio di Stato che, nella sent. 1842/2022, statuisce: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
Nella stessa pronuncia, il Consiglio di Stato afferma inoltre che l'interpretazione della normativa che istituisce la Carta del Docente va operata alla luce delle regole in materia di formazione dettate dal
Contratto Collettivo di settore, ovverosia gli artt. 63 e 64 CCNL, che, come già esaminato, qualificano la formazione come un diritto per tutto il personale docente.
L'illegittimità della disciplina è stata rilevata anche a livello europeo, difatti la Corte di Giustizia
Europea ha dichiarato, nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21, che il comma 121, art. 1 della l. 107/2022 è incompatibile con la clausola 4 punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio nella parte in cui non attribuisce ai docenti a tempo determinato l'accesso al bonus annuo di € 500,00.
Siffatto orientamento giurisprudenziale è stato da ultimo confermato dalla Corte di Cassazione, la quale con l'ordinanza n. 29961/2023 ha affermato che la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l.
n. 107/2015 spetta: 1) Ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1 l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai docenti CP_4 di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4)
l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e 2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
In virtù di quanto sopra esposto, si ritiene che il ricorso possa trovare accoglimento e che sussiste l'obbligo per l'Amministrazione scolastica di garantire strumenti e risorse per la formazione a tutto il personale docente, senza distinzione tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato.
In base a tali presupposti, può dunque riconoscersi il diritto dei ricorrenti all'assegnazione del bonus economico come di seguito specificato:
P
- per gli a. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_1
- per gli a. s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_2
- per gli a s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Parte_3 Non può ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione svolta da parte resistente nei confronti di
[...]
con riferimento alle annualità 2019/2020, per le motivazioni di seguito esposte. L'art. 2935 Pt_2
c. c. stabilisce che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. L'art. 5, comma 3, d.p.c.m. 28 novembre 2016 prevede che dall'a. s. 2017/2018 la registrazione sul portale web dedicato per la richiesta della carta del docente è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno, pertanto, in astratto, il diritto può essere fatto valere dal 1° settembre di ogni anno. Nel caso di specie, tuttavia, il contratto di lavoro per l'a. s. 2019/2020 è stato stipulato in data 03/10/2019 (all. 1), per cui, con riguardo ai diritti in contestazione, la prescrizione è cominciata a decorrere da questa data (vd sentenza della Suprema Corte sopra ricordata) e si è interrotta in data 16/09/2024, con la notifica del ricorso del presente giudizio.
Non è fondata neppure l'eccezione di prescrizione nei confronti di per l'a. s. Parte_3
2018/2019, in quanto la notifica dell'atto diffida è avvenuta in data 13/05/2023 (all. n. 7) ed il relativo contratto di insegnamento è stato sottoscritto in data 04/10/2018 (all. n. 1).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n.147 del 13.8.2022 considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale e che la prestazione professionale della difesa non comporta nei singoli procedimenti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
Infine non si ritiene applicabile l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione, dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni -con evidenza non ricorrenti nella fattispecie- le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni (cfr. Cass. Cass. Sez. 2 n. 22762 del 27/07/2023 rv. 668570-02).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visto l'art. 429 c.p.c. e definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad ottenere la carta docente, come di seguito specificato:
- 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_5
- per gli a. s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_2
- per gli a s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_3 condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
condanna, altresì, il , in persona del pro tempore, alla Controparte_4 CP_5
rifusione delle spese di lite sostenute dai ricorrenti, liquidate in complessivi € 2100 per compenso professionale, € 49,00 per C.U., oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge e che distrae a favore del difensori anticipatari.
Pavia, 06/05/2025
Il giudice del lavoro
Federica Ferrari