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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 22/05/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 604/2018 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice, Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018 il 26/02/2018 al n. 604/2018 avente ad oggetto: opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 854/2017, emesso dal Tribunale di Potenza in data 08/11/2017
TRA
Parte_1
(C.F. , in persona del socio accomandatario e legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore Parte_2
(C.F. ), quest'ultimo anche in proprio nella CodiceFiscale_1 qualità di fideiussore, nonché Parte_3
[... C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 società che agisce nella qualità di fideiussore, nonché Parte_4
(C.F. ), nella qualità di fideiussore, nonché CodiceFiscale_2 Pt_5
(C.F. ), nella qualità di fideiussore,
[...] CodiceFiscale_3 nonché (C.F. ), Parte_6 CodiceFiscale_4 nella qualità di fideiussore, nonché (C.F. Parte_7 [...]
), nella qualità di fideiussore, tutti rappresentati e difesi, C.F._5 come da mandati in calce all'atto di opposizione, dall'Avv. Vittorio de Bonis, ed unitamente al proprio difensore domiciliati in Potenza (PZ) alla P.zza A. De
Gasperi n. 10;
OPPONENTI
E
Codice Fiscale e P. IVA n° ), e per essa, Controparte_1 P.IVA_3 quale mandataria, (nuova denominazione assunta da CP_2
1 Proc. n. 604/2018 R.G.
P. IVA ), in persona del legale rappresentante CP_3 P.IVA_4 pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Fausta Matteo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla Via Piazza De Gasperi n. 17;
OPPOSTA
NONCHÉ
(C.F. ), e per essa Controparte_4 P.IVA_5 CP_2
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_4 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di intervento, dall'Avv. Salvatore Giammaria, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Bari alla Via Garruba n. 57;
INTERVENTORE VOLONTARIO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 12/02/2025, sostituita mediante note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, le Società
[...]
ed Parte_1 [...]
, nonché i Sigg.ri Parte_3 [...]
, , , Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e nelle qualità di cui all'intestazione, proponevano Parte_7 opposizione al decreto ingiuntivo n. 854/2017, emesso dal Tribunale di
Potenza in data 08/11/2017, con il quale, su ricorso della Controparte_1
(proposto per il tramite della mandataria avente all'epoca la CP_2 denominazione , a mezzo del quale veniva loro ingiunto, in via CP_3 solidale, il pagamento della complessiva somma di € 728.162,58 (oltre interessi e spese della procedura), rinveniente: a) per € 323.725,66, dal saldo debitore del conto anticipi n. 400629886; b) per € 77.700,14 dal saldo debitore del conto corrente n. 400377973; c) per € 323.725,66 dal saldo debitore del contratto di mutuo del 17/11/2009.
1.1. Gli opponenti eccepivano: 1) la continenza della domanda monitoria, relativamente ai rapporti di conto corrente e conto anticipi, nell'azione pendente dinanzi al Tribunale civile di Potenza al n. 947/2011 R.G., proposta
2 Proc. n. 604/2018 R.G.
dalla società Parte_1
e dai fideiussori di questa per conseguire l'accertamento
[...] negativo dei crediti relativi agli anzidetti rapporti;
2) l'inidoneità della documentazione contabile prodotta a costituire prova del credito;
3) la nullità
del contratto di conto corrente per assenza di sottoscrizione della banca, per violazione del divieto anatocistico e per indeterminatezza del tasso debitore;
4) la nullità del contratto di conto anticipi per i medesimi motivi;
5) la nullità del contratto di mutuo per l'erronea indicazione del TAEG/ISC; 6) la nullità degli interessi per usura originaria e sopravvenuta.
1.2. In ragione di tanto, concludevano per la revoca del decreto ingiuntivo.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 19/09/2018, si costituiva in giudizio la banca opposta, avversando nel merito l'opposizione, di cui chiedeva il rigetto.
3. Rigettata l'istanza di esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni (non essendo state avanzate istanze istruttorie); nelle more, interveniva in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la società affermandosi cessionaria Controparte_4 del credito controverso e, pertanto, facendo proprie le conclusioni dell'istituto bancario opposto.
4. La causa, all'esito dell'udienza del 12/02/2025, veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
5. Ciò premesso, in via preliminare occorre evidenziare l'infondatezza dell'eccezione di continenza azionata dagli opponenti con riferimento al procedimento incardinato dinanzi al Tribunale civile di Potenza al n. 947/2011
R.G.
5.1. Invero, affinché di continenza possa parlarsi (al fine di invocare l'applicazione dell'art. 39 c.p.c.) è necessario che le cause pendano dinanzi a giudici diversi, per tali dovendo intendersi come uffici giudiziari diversi (Cass.
n. 9510/2010); viceversa, laddove – come nel caso di specie – le due cause interconnesse pendano dinanzi al medesimo giudice, la problematica afferisce al diverso istituto della riunione, il cui eventuale provvedimento costituisce esercizio di un potere ordinatorio e meramente preparatorio, privo di contenuto decisorio sulla competenza, siccome non implicante soluzione di questioni
3 Proc. n. 604/2018 R.G.
relative ad una translatio iudicii (ex multis, si vedano Cass. n. 7360/2000, n.
7377/2000, n. 9598/2000, n. 11357/2006, n. 12681/1999, n. 671/1997, n.
1162/1997).
5.2. Inoltre, la continenza è logicamente non predicabile qualora una delle cause interconnesse sia pervenuta a definizione con sentenza passata in giudicato (Cass. n. 2625/1979), e tale evenienza pare verificatasi nel caso di specie, avendo la cessionaria del credito prodotto (con le note di trattazione scritta del 09/05/2023) la sentenza n. 565/21 del 18/05/2021, con cui si è definito il giudizio n. 947/2011 R.G. (né sul passaggio in giudicato della relativa sentenza vi è contrasto tra le parti, al riguardo si veda la recentissima
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2827 del 05/02/2025).
6. Ciò posto (e dunque esclusa la ricorrenza dell'eccepita continenza di cause), venendo al merito della controversia, è d'uopo rammentare che, per oramai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo modella il procedimento per ingiunzione secondo i crismi del giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto viene a rivestire la qualità di attore in senso sostanziale mentre, specularmente, il debitore opponente si qualifica quale convenuto sostanziale rispetto alla pretesa azionata in via monitoria, con la conseguenza che spetta al creditore (opposto) provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009
n. 16340).
6.1. Precipitato giuridico di quanto precede è che, trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma deve vagliare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, mediante l'analisi della pregnanza delle relative prove offerte a suffragio sia nella fase monitoria che in quella cognitiva, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria
(Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004,
f. 5, e ancora Cass. n. 6421 del 2003; Cass. n. 419 del 2006 e Cass. n. 16034 del 2007). È stato anche osservato che il giudice deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede
4 Proc. n. 604/2018 R.G.
monitoria, sebbene insussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (vedasi da ultimo Cass. 15224 del 2020, a conferma di un orientamento già consolidato).
In sintesi, il creditore - al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto - ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (vedasi sul punto Cass. n. 12311 del 1997; n. 3671
del 1999; n. 5055 del 1999), gravando, ex adverso, sul debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi o modificativi del credito (così tra le altre
Cass., 17 novembre 2003 n. 17371).
6.2. Muovendo, poi, il fuoco dell'analisi dal profilo generale a quello particolare, proprio sul tema dell'onus probandi, vertendo la controversia intorno alle condizioni economiche praticate in seno ad un rapporto di conto corrente, incombe sulla banca (quale creditrice e attrice sostanziale in seno al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo) l'onere probatorio concernente il credito ingiunto, dovendo essa produrre in giudizio il contratto e tutti gli estratti conto del rapporto dal quale scaturisce il saldo debitorio, a partire dall'apertura di esso, peraltro senza poter invocare l'onere di conservazione della documentazione per un massimo di dieci anni ai sensi dell'art. 119 T.U.B. e dell'art. 2220 c.c. (Cass. n.18541/2013; Cass.
4102/2018; Cass. 28945/2017).
6.3. Ancor più specificatamente, è stato chiarito che nell'ordinario giudizio di cognizione instaurato dall'opposizione a decreto ingiuntivo la banca deve produrre in giudizio: a) la documentazione contrattuale, dal quale evincersi la data di stipula e le condizioni pattuite;
b) la documentazione relativa alle eventuali modificazioni delle pattuizioni contrattuali ex art. 118 T.U.B.; c) tutte le scritture contabili (estratti conto) dall'inizio del rapporto, attesa la sua natura unitaria: solo la documentazione integrale e continuativa delle singole movimentazioni che hanno concorso alla determinazione del saldo azionato in monitorio, infatti, integra la prova di tutti i fatti costitutivi di quel saldo e, quindi, del credito oggetto di ingiunzione (da ultimo, Cass. 11543/2019).
6.4. Con l'ulteriore precisazione, sul punto, che a fronte della presenza della documentazione contrattuale – da cui desumere le condizioni del conto, al fine da vagliarne l'eventuale illegittimità – non osta alla ricostruzione del rapporto
5 Proc. n. 604/2018 R.G.
l'assenza degli estratti conto nella loro interezza, allorquando sia comunque possibile una ricostruzione con metodi alternativi: “in caso di mancata integrale produzione in giudizio di tutti gli estratti di conto corrente a partire dall'avvio del rapporto, l'andamento del conto e l'eventuale credito dell'istituto di credito potrà essere ricostruito e accertato avvalendosi di altri strumenti e/o prove ricavabili aliunde ed idonei a dimostrare le intercorse movimentazioni ossia, in altri termini, pur riaffermando che solo la produzione
ininterrotta dell'intera serie di estratti – conto consente di fornire precisa evidenza dell'andamento del rapporto, detta produzione non costituisce
l'unico mezzo di prova per ricostruire le movimentazioni potendosi, all'occorrenza, essere accertato anche valorizzando contabili bancarie riferite
a singole operazioni e/o le risultanze di scritture contabili e/o le dichiarazioni rese dal cliente anche in causa con possibilità altresì di disporre di consulenza tecnica, potendosi, in tal caso, se attraverso l'uso di tali elementi di prova, accertare od escludere le movimentazioni successive sul conto corrente, ma, invero, nel caso in esame, alcuna integrazione in termini di allegazione difensiva in tal senso è stata acquisita, contribuendo all'esito finale del giudizio” (Corte di Cassazione, sentenza 3 maggio 2019 n. 11543).
7. Sulla scorta delle anzidette coordinate ermeneutiche, deve rilevarsi come la parte opposta abbia offerto idonea prova del credito agito, producendo in giudizio i titoli contrattuali e gli estratti conto certificati ex art. 50 T.U.B.
7.1. Quanto al credito rinveniente dai rapporti di conto corrente n. 400377993
(già 9571/19) e conto anticipi n. 400629886 (già 32107/91), decisiva si palesa la produzione in giudizio della sentenza n. 565/21 del 18/05/2021, con cui si è definito il giudizio n. 947/2011 R.G. (peraltro in via irrevocabile, non essendo stata tale sentenza – come verificato anche all'esito di accertamenti di cancelleria – impugnata): tale sentenza fa senz'altro stato tra le parti originarie del presente giudizio (ossia opponenti e banca opposta, essendo queste coincidenti) e consente di ritenere definitivamente provato, con riguardo agli anzidetti rapporti bancari, il credito, quantunque nella minor somma accertata, pari ad € 391.313,35 complessivi.
7.2. Quanto al credito relativo al rapporto di mutuo (non oggetto di accertamento in seno alla sentenza n. 565/21 del 18/05/2021), lo stesso deve dirsi comprovato in ragione della documentazione contrattuale depositata nel
6 Proc. n. 604/2018 R.G.
fascicolo monitorio e, specularmente, della infondatezza delle ragioni di opposizione.
7.2.1. Anzitutto, non si presenta non condivisibile l'eccezione degli opponenti con cui si contesta il difetto di forma del contratto, perché presente la sola sottoscrizione del cliente e non anche quella dell'istituto di credito: sul punto
è bastevole il richiamo al consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo la quale “il requisito della forma scritta [afferente ai contratti finanziari e bancari, n.d.r.] è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto
e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”(Cass. SS. UU. 16/01/2018 n.
898; nello stesso senso anche la giurisprudenza successiva, tra cui Cass. Sez.
1, Ordinanza n. 28500 del 12/10/2023).
7.2.2. Dipoi, anche laddove fosse stata riscontrata la lamentata difformità tra il
TAEG/ISC indicato in contratto e quello effettivamente applicato (e tanto non
è avvenuto, non avendo gli opponenti nemmeno allegato in che misura e a cagione di cosa sarebbe erronea l'indicazione del costo complessivo del credito) non si sarebbe comunque potuto procedere a sostituire i tassi Commentato [GV1]: contrattuali con quelli di cui al comma settimo dell'art. 117 TUB.
Ciò in quanto, al di fuori dei rapporti contrattuali rientranti sotto la disciplina dell'art. 125 bis T.U.B. [ed è questo il caso, non vertendo la controversia in ordine ad un rapporto di credito al consumo] la difformità tra .C. CP_5 pattuito e T.A.E.G./I.S.C. applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (o il TAEG) serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito a lui erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole, e conseguentemente la sua errata indicazione non rende applicabile l'art. 117 TUB e non comporta alcuna nullità (Tribunale Sulmona, sez. I, 14/04/2022, n. 94; Tribunale, Lecco, sez. I, 07/05/2021, n. 246; Tribunale, Napoli, sez. II, 05/05/2021, n. 4240;
Tribunale, Asti, sez. I, 02/02/2021, n. 799; Cass. Sentenza n. 39169 del
09/12/2021; Cass. Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023; Cass. Ordinanza n.
14000 del 22/05/2023; Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 18235 del 2024).
7 Proc. n. 604/2018 R.G.
7.2.3. Inoltre, gli opponenti non hanno dimostrato in alcun modo il preteso carattere usurario dei tassi di interesse praticati, spendendo in tal senso un'eccezione meramente generica, non suffragata da alcuna documentazione o comunque altro elemento probatorio a sostegno, come tale irricevibile [ciò
secondo i principi enucleati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il debitore che intenda far valere l'entità usuraria degli interessi ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato e la misura del TEGM nel periodo considerato, oltre agli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (Sezioni Unite
n. 19597/2020), deduzioni invece del tutto assenti nella fattispecie odierna], a fortiori considerato che essi non si sono nemmeno avvalsi della facoltà di depositare le memorie integrative di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. (vigente ratione temporis), così di fatto abdicando alla formulazione di ogni istanza istruttoria a sostegno delle proprie ragioni.
7.2.4. Ne deriva, quanto al credito portato dal contratto di mutuo del
17/11/2009, che lo stesso deve ritenersi idoneamente provato nell'importo richiesto in sede monitoria, ossia per la somma di € 323.725,66.
8. Alla luce di tutto quanto sin qui rilevato, tenuto conto del riconoscimento di un credito (quanto ai rapporti di conto corrente e conto anticipi) di minor importo rispetto a quello ingiunto, stante il disposto di cui all'art. 653 c.p.c. si impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto nella presente sede e, contestualmente, la condanna degli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle seguenti somme: € 35.819,95, quale saldo debitore per il c/c n.
400377993 (già 957119); € 355.493,40, quale saldo debitore per il c/c n.
400629886; € 323.725,66, quale saldo debitore derivante dal contratto di mutuo chirografo del 17/11/2009.
Quanto agli interessi su tali somme, si ritiene che: a) con riguardo al saldo derivante dal contratto di mutuo chirografo del 17/11/2009 – pari ad €
323.725,66 – vadano concessi gli interessi di mora convenzionali dal
24/06/2017 al soddisfo, essendo stata, nella presente sede processuale, integralmente confermata la pretesa monitoria relativa a tale posta di credito;
b) con riguardo ai saldi derivanti dal c/c n. 400377993 (già 957119) e c/c n.
400629886, per l'importo complessivo di € 391.313,35, vadano concessi gli interessi legali su tale somma dalla pubblicazione della presente sentenza sino
8 Proc. n. 604/2018 R.G.
al soddisfo, poiché è a far data dal pronunciamento giudiziale che sorge l'effettivo credito, accertato nell'an e nel quantum in chiave effettiva soltanto in sede decisionale (arg. ex Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 04/03/2020
n. 6012).
9. Quanto al soggetto a favore del quale indirizzare la condanna al pagamento, lo stesso può individuarsi nel cessionario/interventore ex art. 111
c.p.c. in quanto, qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario,
indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, a condizione che il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso [esplicitamente formulata nel caso di specie, in seno alla precisazione delle conclusioni depositate in data 09/05/2023 e, da ultimo, nelle difese conclusionali] con l'adesione del cedente [che in questa sede può ritenersi implicitamente sussistente in ragione dell'assenza di alcuna contestazione sul punto, avendo la cedente/opposta sostanzialmente cessato di coltivare la controversia in seguito all'intervento della cessionaria] e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa (si veda, in proposito, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10442 del
19/04/2023; nello stesso senso anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5728 del
04/03/2024).
10. Le spese di lite vanno poste a carico degli opponenti soccombenti, in solido tra loro, e tanto nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/2014, parametrati al decisum
(Cass. Civ., Sez. I, 26 aprile 2021, n. 10984), scaglione da € 520.001 a €
1.000.000, con esclusione della fase istruttoria, in quanto non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, nella persona del giudice unico, dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nel giudizio avente n. 604/2018 R.G., respinta ogni contraria eccezione e deduzione, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
9 Proc. n. 604/2018 R.G.
1) revoca il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione;
2) condanna tutti gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte intervenuta, delle seguenti somme: € 35.819,95, quale saldo debitore per il c/c n. 400377993 (già 957119); € 355.493,40, quale saldo debitore per il c/c n. 400629886; € 323.725,66, quale saldo debitore derivante dal contratto di mutuo chirografo del 17/11/2009, oltre interessi come indicato in parte motiva;
3) condanna tutti gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, che si liquidano in € 15.659,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge;
4) condanna tutti gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte intervenuta, che si liquidano in € 15.659,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge.
Potenza, lì 22/05/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
10
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice, Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018 il 26/02/2018 al n. 604/2018 avente ad oggetto: opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 854/2017, emesso dal Tribunale di Potenza in data 08/11/2017
TRA
Parte_1
(C.F. , in persona del socio accomandatario e legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore Parte_2
(C.F. ), quest'ultimo anche in proprio nella CodiceFiscale_1 qualità di fideiussore, nonché Parte_3
[... C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 società che agisce nella qualità di fideiussore, nonché Parte_4
(C.F. ), nella qualità di fideiussore, nonché CodiceFiscale_2 Pt_5
(C.F. ), nella qualità di fideiussore,
[...] CodiceFiscale_3 nonché (C.F. ), Parte_6 CodiceFiscale_4 nella qualità di fideiussore, nonché (C.F. Parte_7 [...]
), nella qualità di fideiussore, tutti rappresentati e difesi, C.F._5 come da mandati in calce all'atto di opposizione, dall'Avv. Vittorio de Bonis, ed unitamente al proprio difensore domiciliati in Potenza (PZ) alla P.zza A. De
Gasperi n. 10;
OPPONENTI
E
Codice Fiscale e P. IVA n° ), e per essa, Controparte_1 P.IVA_3 quale mandataria, (nuova denominazione assunta da CP_2
1 Proc. n. 604/2018 R.G.
P. IVA ), in persona del legale rappresentante CP_3 P.IVA_4 pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Fausta Matteo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla Via Piazza De Gasperi n. 17;
OPPOSTA
NONCHÉ
(C.F. ), e per essa Controparte_4 P.IVA_5 CP_2
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_4 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di intervento, dall'Avv. Salvatore Giammaria, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Bari alla Via Garruba n. 57;
INTERVENTORE VOLONTARIO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 12/02/2025, sostituita mediante note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, le Società
[...]
ed Parte_1 [...]
, nonché i Sigg.ri Parte_3 [...]
, , , Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e nelle qualità di cui all'intestazione, proponevano Parte_7 opposizione al decreto ingiuntivo n. 854/2017, emesso dal Tribunale di
Potenza in data 08/11/2017, con il quale, su ricorso della Controparte_1
(proposto per il tramite della mandataria avente all'epoca la CP_2 denominazione , a mezzo del quale veniva loro ingiunto, in via CP_3 solidale, il pagamento della complessiva somma di € 728.162,58 (oltre interessi e spese della procedura), rinveniente: a) per € 323.725,66, dal saldo debitore del conto anticipi n. 400629886; b) per € 77.700,14 dal saldo debitore del conto corrente n. 400377973; c) per € 323.725,66 dal saldo debitore del contratto di mutuo del 17/11/2009.
1.1. Gli opponenti eccepivano: 1) la continenza della domanda monitoria, relativamente ai rapporti di conto corrente e conto anticipi, nell'azione pendente dinanzi al Tribunale civile di Potenza al n. 947/2011 R.G., proposta
2 Proc. n. 604/2018 R.G.
dalla società Parte_1
e dai fideiussori di questa per conseguire l'accertamento
[...] negativo dei crediti relativi agli anzidetti rapporti;
2) l'inidoneità della documentazione contabile prodotta a costituire prova del credito;
3) la nullità
del contratto di conto corrente per assenza di sottoscrizione della banca, per violazione del divieto anatocistico e per indeterminatezza del tasso debitore;
4) la nullità del contratto di conto anticipi per i medesimi motivi;
5) la nullità del contratto di mutuo per l'erronea indicazione del TAEG/ISC; 6) la nullità degli interessi per usura originaria e sopravvenuta.
1.2. In ragione di tanto, concludevano per la revoca del decreto ingiuntivo.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 19/09/2018, si costituiva in giudizio la banca opposta, avversando nel merito l'opposizione, di cui chiedeva il rigetto.
3. Rigettata l'istanza di esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni (non essendo state avanzate istanze istruttorie); nelle more, interveniva in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la società affermandosi cessionaria Controparte_4 del credito controverso e, pertanto, facendo proprie le conclusioni dell'istituto bancario opposto.
4. La causa, all'esito dell'udienza del 12/02/2025, veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
5. Ciò premesso, in via preliminare occorre evidenziare l'infondatezza dell'eccezione di continenza azionata dagli opponenti con riferimento al procedimento incardinato dinanzi al Tribunale civile di Potenza al n. 947/2011
R.G.
5.1. Invero, affinché di continenza possa parlarsi (al fine di invocare l'applicazione dell'art. 39 c.p.c.) è necessario che le cause pendano dinanzi a giudici diversi, per tali dovendo intendersi come uffici giudiziari diversi (Cass.
n. 9510/2010); viceversa, laddove – come nel caso di specie – le due cause interconnesse pendano dinanzi al medesimo giudice, la problematica afferisce al diverso istituto della riunione, il cui eventuale provvedimento costituisce esercizio di un potere ordinatorio e meramente preparatorio, privo di contenuto decisorio sulla competenza, siccome non implicante soluzione di questioni
3 Proc. n. 604/2018 R.G.
relative ad una translatio iudicii (ex multis, si vedano Cass. n. 7360/2000, n.
7377/2000, n. 9598/2000, n. 11357/2006, n. 12681/1999, n. 671/1997, n.
1162/1997).
5.2. Inoltre, la continenza è logicamente non predicabile qualora una delle cause interconnesse sia pervenuta a definizione con sentenza passata in giudicato (Cass. n. 2625/1979), e tale evenienza pare verificatasi nel caso di specie, avendo la cessionaria del credito prodotto (con le note di trattazione scritta del 09/05/2023) la sentenza n. 565/21 del 18/05/2021, con cui si è definito il giudizio n. 947/2011 R.G. (né sul passaggio in giudicato della relativa sentenza vi è contrasto tra le parti, al riguardo si veda la recentissima
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2827 del 05/02/2025).
6. Ciò posto (e dunque esclusa la ricorrenza dell'eccepita continenza di cause), venendo al merito della controversia, è d'uopo rammentare che, per oramai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo modella il procedimento per ingiunzione secondo i crismi del giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto viene a rivestire la qualità di attore in senso sostanziale mentre, specularmente, il debitore opponente si qualifica quale convenuto sostanziale rispetto alla pretesa azionata in via monitoria, con la conseguenza che spetta al creditore (opposto) provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009
n. 16340).
6.1. Precipitato giuridico di quanto precede è che, trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma deve vagliare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, mediante l'analisi della pregnanza delle relative prove offerte a suffragio sia nella fase monitoria che in quella cognitiva, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria
(Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004,
f. 5, e ancora Cass. n. 6421 del 2003; Cass. n. 419 del 2006 e Cass. n. 16034 del 2007). È stato anche osservato che il giudice deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede
4 Proc. n. 604/2018 R.G.
monitoria, sebbene insussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (vedasi da ultimo Cass. 15224 del 2020, a conferma di un orientamento già consolidato).
In sintesi, il creditore - al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto - ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (vedasi sul punto Cass. n. 12311 del 1997; n. 3671
del 1999; n. 5055 del 1999), gravando, ex adverso, sul debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi o modificativi del credito (così tra le altre
Cass., 17 novembre 2003 n. 17371).
6.2. Muovendo, poi, il fuoco dell'analisi dal profilo generale a quello particolare, proprio sul tema dell'onus probandi, vertendo la controversia intorno alle condizioni economiche praticate in seno ad un rapporto di conto corrente, incombe sulla banca (quale creditrice e attrice sostanziale in seno al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo) l'onere probatorio concernente il credito ingiunto, dovendo essa produrre in giudizio il contratto e tutti gli estratti conto del rapporto dal quale scaturisce il saldo debitorio, a partire dall'apertura di esso, peraltro senza poter invocare l'onere di conservazione della documentazione per un massimo di dieci anni ai sensi dell'art. 119 T.U.B. e dell'art. 2220 c.c. (Cass. n.18541/2013; Cass.
4102/2018; Cass. 28945/2017).
6.3. Ancor più specificatamente, è stato chiarito che nell'ordinario giudizio di cognizione instaurato dall'opposizione a decreto ingiuntivo la banca deve produrre in giudizio: a) la documentazione contrattuale, dal quale evincersi la data di stipula e le condizioni pattuite;
b) la documentazione relativa alle eventuali modificazioni delle pattuizioni contrattuali ex art. 118 T.U.B.; c) tutte le scritture contabili (estratti conto) dall'inizio del rapporto, attesa la sua natura unitaria: solo la documentazione integrale e continuativa delle singole movimentazioni che hanno concorso alla determinazione del saldo azionato in monitorio, infatti, integra la prova di tutti i fatti costitutivi di quel saldo e, quindi, del credito oggetto di ingiunzione (da ultimo, Cass. 11543/2019).
6.4. Con l'ulteriore precisazione, sul punto, che a fronte della presenza della documentazione contrattuale – da cui desumere le condizioni del conto, al fine da vagliarne l'eventuale illegittimità – non osta alla ricostruzione del rapporto
5 Proc. n. 604/2018 R.G.
l'assenza degli estratti conto nella loro interezza, allorquando sia comunque possibile una ricostruzione con metodi alternativi: “in caso di mancata integrale produzione in giudizio di tutti gli estratti di conto corrente a partire dall'avvio del rapporto, l'andamento del conto e l'eventuale credito dell'istituto di credito potrà essere ricostruito e accertato avvalendosi di altri strumenti e/o prove ricavabili aliunde ed idonei a dimostrare le intercorse movimentazioni ossia, in altri termini, pur riaffermando che solo la produzione
ininterrotta dell'intera serie di estratti – conto consente di fornire precisa evidenza dell'andamento del rapporto, detta produzione non costituisce
l'unico mezzo di prova per ricostruire le movimentazioni potendosi, all'occorrenza, essere accertato anche valorizzando contabili bancarie riferite
a singole operazioni e/o le risultanze di scritture contabili e/o le dichiarazioni rese dal cliente anche in causa con possibilità altresì di disporre di consulenza tecnica, potendosi, in tal caso, se attraverso l'uso di tali elementi di prova, accertare od escludere le movimentazioni successive sul conto corrente, ma, invero, nel caso in esame, alcuna integrazione in termini di allegazione difensiva in tal senso è stata acquisita, contribuendo all'esito finale del giudizio” (Corte di Cassazione, sentenza 3 maggio 2019 n. 11543).
7. Sulla scorta delle anzidette coordinate ermeneutiche, deve rilevarsi come la parte opposta abbia offerto idonea prova del credito agito, producendo in giudizio i titoli contrattuali e gli estratti conto certificati ex art. 50 T.U.B.
7.1. Quanto al credito rinveniente dai rapporti di conto corrente n. 400377993
(già 9571/19) e conto anticipi n. 400629886 (già 32107/91), decisiva si palesa la produzione in giudizio della sentenza n. 565/21 del 18/05/2021, con cui si è definito il giudizio n. 947/2011 R.G. (peraltro in via irrevocabile, non essendo stata tale sentenza – come verificato anche all'esito di accertamenti di cancelleria – impugnata): tale sentenza fa senz'altro stato tra le parti originarie del presente giudizio (ossia opponenti e banca opposta, essendo queste coincidenti) e consente di ritenere definitivamente provato, con riguardo agli anzidetti rapporti bancari, il credito, quantunque nella minor somma accertata, pari ad € 391.313,35 complessivi.
7.2. Quanto al credito relativo al rapporto di mutuo (non oggetto di accertamento in seno alla sentenza n. 565/21 del 18/05/2021), lo stesso deve dirsi comprovato in ragione della documentazione contrattuale depositata nel
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fascicolo monitorio e, specularmente, della infondatezza delle ragioni di opposizione.
7.2.1. Anzitutto, non si presenta non condivisibile l'eccezione degli opponenti con cui si contesta il difetto di forma del contratto, perché presente la sola sottoscrizione del cliente e non anche quella dell'istituto di credito: sul punto
è bastevole il richiamo al consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo la quale “il requisito della forma scritta [afferente ai contratti finanziari e bancari, n.d.r.] è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto
e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”(Cass. SS. UU. 16/01/2018 n.
898; nello stesso senso anche la giurisprudenza successiva, tra cui Cass. Sez.
1, Ordinanza n. 28500 del 12/10/2023).
7.2.2. Dipoi, anche laddove fosse stata riscontrata la lamentata difformità tra il
TAEG/ISC indicato in contratto e quello effettivamente applicato (e tanto non
è avvenuto, non avendo gli opponenti nemmeno allegato in che misura e a cagione di cosa sarebbe erronea l'indicazione del costo complessivo del credito) non si sarebbe comunque potuto procedere a sostituire i tassi Commentato [GV1]: contrattuali con quelli di cui al comma settimo dell'art. 117 TUB.
Ciò in quanto, al di fuori dei rapporti contrattuali rientranti sotto la disciplina dell'art. 125 bis T.U.B. [ed è questo il caso, non vertendo la controversia in ordine ad un rapporto di credito al consumo] la difformità tra .C. CP_5 pattuito e T.A.E.G./I.S.C. applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (o il TAEG) serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito a lui erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole, e conseguentemente la sua errata indicazione non rende applicabile l'art. 117 TUB e non comporta alcuna nullità (Tribunale Sulmona, sez. I, 14/04/2022, n. 94; Tribunale, Lecco, sez. I, 07/05/2021, n. 246; Tribunale, Napoli, sez. II, 05/05/2021, n. 4240;
Tribunale, Asti, sez. I, 02/02/2021, n. 799; Cass. Sentenza n. 39169 del
09/12/2021; Cass. Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023; Cass. Ordinanza n.
14000 del 22/05/2023; Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 18235 del 2024).
7 Proc. n. 604/2018 R.G.
7.2.3. Inoltre, gli opponenti non hanno dimostrato in alcun modo il preteso carattere usurario dei tassi di interesse praticati, spendendo in tal senso un'eccezione meramente generica, non suffragata da alcuna documentazione o comunque altro elemento probatorio a sostegno, come tale irricevibile [ciò
secondo i principi enucleati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il debitore che intenda far valere l'entità usuraria degli interessi ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato e la misura del TEGM nel periodo considerato, oltre agli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (Sezioni Unite
n. 19597/2020), deduzioni invece del tutto assenti nella fattispecie odierna], a fortiori considerato che essi non si sono nemmeno avvalsi della facoltà di depositare le memorie integrative di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. (vigente ratione temporis), così di fatto abdicando alla formulazione di ogni istanza istruttoria a sostegno delle proprie ragioni.
7.2.4. Ne deriva, quanto al credito portato dal contratto di mutuo del
17/11/2009, che lo stesso deve ritenersi idoneamente provato nell'importo richiesto in sede monitoria, ossia per la somma di € 323.725,66.
8. Alla luce di tutto quanto sin qui rilevato, tenuto conto del riconoscimento di un credito (quanto ai rapporti di conto corrente e conto anticipi) di minor importo rispetto a quello ingiunto, stante il disposto di cui all'art. 653 c.p.c. si impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto nella presente sede e, contestualmente, la condanna degli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle seguenti somme: € 35.819,95, quale saldo debitore per il c/c n.
400377993 (già 957119); € 355.493,40, quale saldo debitore per il c/c n.
400629886; € 323.725,66, quale saldo debitore derivante dal contratto di mutuo chirografo del 17/11/2009.
Quanto agli interessi su tali somme, si ritiene che: a) con riguardo al saldo derivante dal contratto di mutuo chirografo del 17/11/2009 – pari ad €
323.725,66 – vadano concessi gli interessi di mora convenzionali dal
24/06/2017 al soddisfo, essendo stata, nella presente sede processuale, integralmente confermata la pretesa monitoria relativa a tale posta di credito;
b) con riguardo ai saldi derivanti dal c/c n. 400377993 (già 957119) e c/c n.
400629886, per l'importo complessivo di € 391.313,35, vadano concessi gli interessi legali su tale somma dalla pubblicazione della presente sentenza sino
8 Proc. n. 604/2018 R.G.
al soddisfo, poiché è a far data dal pronunciamento giudiziale che sorge l'effettivo credito, accertato nell'an e nel quantum in chiave effettiva soltanto in sede decisionale (arg. ex Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 04/03/2020
n. 6012).
9. Quanto al soggetto a favore del quale indirizzare la condanna al pagamento, lo stesso può individuarsi nel cessionario/interventore ex art. 111
c.p.c. in quanto, qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario,
indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, a condizione che il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso [esplicitamente formulata nel caso di specie, in seno alla precisazione delle conclusioni depositate in data 09/05/2023 e, da ultimo, nelle difese conclusionali] con l'adesione del cedente [che in questa sede può ritenersi implicitamente sussistente in ragione dell'assenza di alcuna contestazione sul punto, avendo la cedente/opposta sostanzialmente cessato di coltivare la controversia in seguito all'intervento della cessionaria] e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa (si veda, in proposito, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10442 del
19/04/2023; nello stesso senso anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5728 del
04/03/2024).
10. Le spese di lite vanno poste a carico degli opponenti soccombenti, in solido tra loro, e tanto nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/2014, parametrati al decisum
(Cass. Civ., Sez. I, 26 aprile 2021, n. 10984), scaglione da € 520.001 a €
1.000.000, con esclusione della fase istruttoria, in quanto non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, nella persona del giudice unico, dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nel giudizio avente n. 604/2018 R.G., respinta ogni contraria eccezione e deduzione, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
9 Proc. n. 604/2018 R.G.
1) revoca il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione;
2) condanna tutti gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte intervenuta, delle seguenti somme: € 35.819,95, quale saldo debitore per il c/c n. 400377993 (già 957119); € 355.493,40, quale saldo debitore per il c/c n. 400629886; € 323.725,66, quale saldo debitore derivante dal contratto di mutuo chirografo del 17/11/2009, oltre interessi come indicato in parte motiva;
3) condanna tutti gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, che si liquidano in € 15.659,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge;
4) condanna tutti gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte intervenuta, che si liquidano in € 15.659,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge.
Potenza, lì 22/05/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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