Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Rosaria Papa - Presidente-
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere Relatore-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2103/2021 di R.G., riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 19.06.2024, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
, C.F. , in persona del Sindaco, Legale Parte_1 P.IVA_1
Rappresentante pro tempore, Avv. Maurizio Falanga, con sede in Poggiomarino (NA) alla Piazza De Marinis n. 2 ed ivi elettivamente domiciliato, unitamente all'Avv. Luisa
Belcuore dell'Avvocatura Municipale, C.F. , che lo rappresenta e C.F._1
difende, giusta procura in calce all'atto di appello ed in virtù del Decreto Sindacale n. 116 del 30.04.2021;
APPELLANTE
PRINCIPALE
E
, C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
R.G. n° 2103/2021
- 1 -
30.07.1956 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in
Castellammare di Stabia (NA) alla Via Pioppaino n. 95, presso lo studio dell'Avv.
Vincenzo Parmentola, C.F. , che lo rappresenta e difende, giusta C.F._3
procura a margine dell'atto di citazione di primo grado, valida anche per il giudizio di appello;
APPELLATO
NONCHE'
C.F. con sede in Ercolano (NA) alla Via Trentola n. 211, CP_2 P.IVA_2
in persona del procuratore speciale, avv. , in virtù dei poteri ad esso CP_3 conferiti dall'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, dott.
[...]
giusta procura speciale con atto per Notaio di Arzano Persona_1 Persona_2
(NA), del 04.07.2019, Rep. n. 11321; Racc. n. 6141, in atti, elettivamente domiciliata in
Sorrento (NA) alla Via degli Aranci n. 35, presso lo studio dell'Avv. Emiliostefano
Marzuillo, C.F. , che la rappresenta e difende, giusta procura in CodiceFiscale_4
calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale;
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 799/2021, emessa a definizione della causa R.G. n. 1467/2016, pubblicata il 13.04.2021 e notificata, secondo quanto allegato dall'appellante, in data
14.04.2021, il Tribunale di Torre Annunziata, provvedendo sulle domande risarcitorie proposte da , le accoglieva, condannando la ed il CP_1 CP_2 [...]
, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro Parte_1
7.327, 82, a titolo di risarcimento del danno, nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.835,00, per competenze professionali, oltre rimborso spese generali al
15%, IVA e C.P.A., ponendo le spese di C.T.U. definitivamente a carico dei convenuti.
L'attore, deducendo di essere proprietario dell'unità immobiliare sita in Poggiomarino alla
Via Giovanni Iervolino n. 110, part. 10, n. 269, sub 4, aveva citato in giudizio la
[...]
nella qualità di gestore della condotta idrica situata in adiacenza al marciapiede CP_2
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antistante la sua proprietà, ed il , quale proprietario di tale Parte_1 condotta, per l'accertamento della loro responsabilità, dovuta al difetto di manutenzione della tubazione di approvvigionamento dell'acqua, e perché fossero condannati in solido al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal suddetto immobile per i denunciati fenomeni infiltrativi, quantificati in euro 10.000,00 o nella diversa somma da accertare.
Costituitosi in giudizio, il aveva eccepito: l'improcedibilità della domanda, per il Pt_1
mancato esperimento della negoziazione assistita;
la propria carenza di legittimazione passiva, deducendo che la condotta idrica era gestita e mantenuta solo dalla dal CP_2
2003 e chiedendo, preliminarmente, la propria estromissione dal giudizio;
la carenza di legittimazione attiva dell'attore e la nullità della citazione. Nel merito, aveva contestato la domanda per la sua infondatezza, dovuta alla mancanza di prova del nesso causale tra i danni lamentati e le infiltrazioni verificatesi, lamentando che la pretesa attorea risultava sproporzionata ed ingiustificata.
Si era costituita in giudizio anche la eccependo: l'improcedibilità della CP_2
domanda, per il mancato esperimento della negoziazione assistita, e per il difetto di legittimazione attiva e passiva, nonché la nullità dell'atto di citazione, per la sua genericità e per la carenza dei requisiti ex art. 163, 3° co., n. 4 c.p.c. sia sull'an che sul quantum debeatur. Aveva, altresì, contestato la richiesta di estromissione dal giudizio formulata dal
Nel merito, aveva dedotto l'infondatezza della domanda: per la mancanza di prova Pt_1
del fatto storico;
per l'esclusione di qualsivoglia sua responsabilità per avere correttamente e diligentemente espletato le attività di vigilanza, controllo e manutenzione, ordinaria e straordinaria, della suddetta condotta idrica, per il periodo di tempo oggetto di giudizio, nonché per l'inattendibilità della pretesa risarcitoria, in quanto sproporzionata ed ingiustificata.
Veniva disposto il rinvio per l'esperimento della negoziazione assistita.
Espletata la prova orale e disposta la C.T.U., all'udienza del 28.05.2019, veniva formulata una proposta transattiva alle parti che, all'udienza del 21.11.2019, la dichiarava CP_2
di non accettare.
Riservata la causa in decisione, con la sentenza in questa sede impugnata il Tribunale riteneva sussistenti sia la legittimazione, nonché la titolarità, attiva, avendo l'attore allegato e provato di essere proprietario dell'immobile, oggetto di causa, che la legittimazione passiva dei convenuti, avendo l'attore allegato di agire nei confronti della nella CP_2
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qualità di gestore delle condotte idriche, e nei confronti del , in Parte_1
qualità di proprietario.
Rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dei convenuti, in quanto, pur avendo il documentato l'atto di impegno al trasferimento alla società, con la Pt_1 concessione d'uso, di opere, impianti e canalizzazioni, l'attore aveva citato l'ente comunale in qualità di proprietario delle condotte e la società in qualità di gestore delle stesse;
orbene, per escludere la responsabilità dell'ente proprietario non era sufficiente l'affidamento del servizio di manutenzione a soggetti terzi, atteso che, in difetto di idonea documentazione che comprovasse integralmente l'accordo intervenuto tra ente comunale e gestore, era ravvisabile un concorso di colpa tra i soggetti convenuti, ( proprietario e concessionario) ai sensi dell'art. 2055 c.c.
Riteneva, dunque, per i danni derivati dalla rete idrica, la sussistenza della responsabilità solidale del in qualità di proprietario della stessa, e della società convenuta, alla Pt_1
quale era affidato il servizio di gestione e manutenzione dell'acquedotto comunale, nonché
l'inopponibilità al terzo danneggiato dell'accordo intervenuto tra l'ente comunale ed il gestore, peraltro, non integralmente documentato in atti.
Quanto al riparto interno di responsabilità, da attribuire in solido ai convenuti, in base alla domanda attorea, evidenziava che nessuna domanda riconvenzionale era stata formulata, sul punto, dai convenuti.
Precisava che l'istruttoria aveva confermato l'esistenza delle perdite di acqua in prossimità della proprietà attorea e che tanto era emerso sia dall'escussione dei testi, che avevano riconosciuto le fotografie da cui si evinceva l'intervento operato su diramazioni provenienti dalla condotta principale di acqua potabile, che dalla documentazione prodotta dal Pt_1
dalla quale si desumeva che l'ente proprietario, dopo le segnalazioni verbali pervenute, aveva provveduto più volte a denunciare al call center della società convenuta la perdita, nelle date del 26.11.2013, del 07.01.2014 e del 13.01.2014.
Del resto, dalla documentazione prodotta dal risultava anche che la ditta , Pt_1 CP_4
affidataria dei lavori per conto della aveva provveduto alla riparazione della CP_2
perdita idrica della condotta, collocata in adiacenza al marciapiede di proprietà del Pt_1
e gestita dalla in data 22.10.2014. CP_2
Il Giudice di prime cure rilevava poi che, dalla relazione di consulenza tecnica e successive integrazioni, si evinceva che le macchie di umidità riscontrate nel corso del sopralluogo si presentavano di colore bianco-giallastro che, per comune esperienza, è il tipico colore delle
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infiltrazioni di acqua contenente cloro, disinfettante utilizzato nei processi di potabilizzazione della stessa;
inoltre, come risultava sia dalla documentazione fotografica che dai sopralluoghi del 22.05.2018 e 26.06.2018 nel locale cantinato, i fenomeni infiltrativi erano cessati da tempo e che non erano più in essere.
Riteneva, dunque, provato che il danno nella proprietà attorea fosse causalmente ascrivibile alle infiltrazioni descritte in citazione, come comprovato dalla consulenza tecnica d'ufficio, da cui appunto risultava che le macchie di umidità presenti sul parametro murario erano attribuibili esclusivamente ad infiltrazioni di acqua dovute a causa accidentale, quale la rottura della tubazione in gestione alla ed al ritardo nella riparazione della CP_2
stessa, causativo di diverse perdite, continue e perduranti per mesi, che avevano provocato l'imbibizione della muratura esterna al locale interrato, della controparete interna e della pavimentazione. Doveva pertanto escludersi l'esistenza di una diversa causa, produttiva di tali infiltrazioni.
Quanto alla determinazione dei danni, il Giudice di prime cure riteneva non integralmente condivisibile la quantificazione, operata dal C.T.U. nella somma di euro 10.991,74, dei danni subiti dall'attore, evidenziando che tale liquidazione era superiore a quella risultante dal computo metrico redatto dal tecnico di parte attrice e da questa depositato con la memoria ex art. 183, 6° co., n. 2, c.p.c. che aveva quantificato il danno in euro 7.319,36;
l'ausiliario giudiziale aveva infatti previsto opere dirette ad un intervento, non solo di ripristino, ma anche migliorativo, come segnalato nelle osservazioni del C.T.P. della
[...]
CP_2
Il Tribunale aggiungeva poi che, come chiarito dal C.T.U., nel fornire riscontro alle osservazioni svolte dal consulente di parte, l'ausiliario non aveva rimodulato i costi di cui al computo metrico in considerazione della vetustà e dello stato conservativo dell'immobile
“sulla base del valore al ribasso, secondo la formula “K=0,25 di ribasso” e che, dalle fotografie in atti, risultava che il locale, a prescindere dalle infiltrazioni, si trovava già in pessimo stato manutentivo.
Il ripristino, secondo quanto osservato dal primo Giudice, doveva essere attinente allo status quo ante, attraverso il riconoscimento di una somma idonea a coprire sia il danno emergente che il lucro cessante, ma non superiore, essendo estranea alla funzione della responsabilità civile quella di punire il danneggiato;
per l'effetto, riteneva congrua la riduzione di 1/3 del computo metrico redatto dal C.T.U., determinando il capitale dovuto a
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titolo di risarcimento del danno, da entrambe le parti convenute in solido tra loro, nell'importo di €7.327,82.
2. Avverso la suindicata sentenza, ha spiegato appello il Parte_1
deducendo a sostegno quattro motivi.
L'appellante ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In riforma dell'impugnata sentenza n. 799/2021 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, Dott.ssa
Zicari, e così come analiticamente indicato nel corpo dell'atto, l'On. Corte d'Appello adita
Voglia accogliere il presente appello e per l'effetto: In via pregiudiziale ed assorbente: 1.
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Parte_1
per essere unica legittimata passiva la società con sede in via Trentola n. 211, CP_2
Ercolano, e, conseguentemente, estromettere il dal presente Parte_1
giudizio; In via subordinata nel merito: 1) Dichiarare esente da responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale, il nella causazione del Parte_1
sinistro per cui è causa e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto. 2) Nella denegata ipotesi in cui venga provato il presunto sinistro e i danni subiti, dichiarare l'esclusiva responsabilità della società
[...]
e, conseguentemente, condannare la stessa società a tutte le somme riconosciute a CP_2
parte attrice. 3) Nella denegata ipotesi in cui fosse dichiarata la parziale ovvero totale responsabilità del per il sinistro de quo, respingere in ogni caso Parte_1
la richiesta di risarcimento dei danni stante la mancata prova del nesso causale nonché la mancata prova, qualificazione e quantificazione dei danni subiti. In ogni caso: 1)
Condannare il Sig. al pagamento delle spese e competenze del doppio grado CP_1
di giudizio, oltre oneri riflessi e rimborso spese generali;
2) In subordine, qualora venga accertata l'esclusiva responsabilità della società condannare la stessa al CP_2
pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio a favore del
[...]
, oltre oneri riflessi. 3) In ulteriore subordine, condannare alle spese di lite Parte_1
del doppio grado di giudizio esclusivamente la società stante il comportamento CP_2
processuale tenuto dalla nel primo grado del giudizio.” CP_2
3. L'atto di appello veniva notificato in data 10.05.2021 sia all'appellato , CP_1 all'indirizzo di posta elettronica certificata del suo difensore, avv. Vincenzo Parmentola, che alla in persona del legale rappresentante pro tempore, all'indirizzo di posta CP_2
elettronica certificata del suo difensore, avv. Emilio Stefano Marzuillo.
Gli appellati erano convenuti per il giorno 20.10.2021 dinanzi a Codesta Corte.
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Il giudizio di appello veniva tempestivamente iscritto a ruolo in data 11.05.2021.
4. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 29.09.2021, si costituiva in giudizio , che resisteva al gravame, concludendo, in via preliminare, per CP_1
l'inammissibilità dell'appello, per la mancanza dei requisiti di cui agli artt. 342 e 348 c.p.c.,
e, nel merito, per il suo rigetto, per la sua infondatezza in fatto e diritto, e per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed IVA, con distrazione.
5. Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, depositata il 30.09.2021, si costituiva in giudizio la che, parimenti, resisteva al gravame, concludendo, in CP_2 via preliminare, per l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello e, nel merito, per il suo rigetto, in quanto infondato, e per la conferma della sentenza impugnata, chiedendo la condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
In via incidentale, in riforma della sentenza impugnata, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a. accertarsi e dichiararsi l'infondatezza della domanda attorea, in fatto ed in diritto, con conseguente integrale rigetto della stessa, sia nell'an che nel quantum debeatur, per i motivi illustrati in atti;
b. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ridursi, comunque, drasticamente l'ammontare del danno risarcibile rispetto alla reale entità dei danni che l'istante avrebbe potuto effettivamente e verosimilmente subire a causa del sinistro;
c. nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità del
per i fatti di causa e condannarsi esclusivamente l'ente comunale Parte_1
a corrispondere il risarcimento dei danni ed il pagamento delle spese legali del giudizio di primo grado in favore dell'attore”.
6. Preliminarmente, deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con atto di citazione notificato in data 10.05.2021 agli appellati, risultando rispettato il termine di decadenza di trenta giorni, previsto dall'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, pacificamente intervenuta, nei confronti della parte appellante, il 14.04.2021 ( e cioè il giorno successivo alla pubblicazione della sentenza impugnata) .
7. Del pari tempestivo è l'appello incidentale proposto dalla con comparsa di CP_2
costituzione e risposta depositata in data 30.09.2021, nel rispetto del termine di decadenza
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di cui agli artt. 343 e 166 c.p.c., e cioè nel termine di venti giorni prima dell'udienza del
20.10.2021, fissata in citazione.
Ciò in quanto deve ritenersi operante il principio codificato dall'art. 343 c.p.c., alla cui stregua “l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166 c.p.c.”, e cioè nel termine di almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione (Cass.
Civ., Sez. III, Sentenza n. 1127 del 22/01/2015).
8. Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame principale per difetto di specificità.
Mette conto dunque rilevare che l'appello in esame è regolato dal regime delineato dall'art. 342 c.p.c., come modificato sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012.
In particolare, la formulazione dell'art. 342 c.p.c., applicabile ratione temporis, prevede che
“l'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. SU n.27199/2017) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme
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sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Sulla scorta dei criteri che precedono, l'appello principale deve essere dichiarato ammissibile, dovendo ritenersi, all'esito di un esame complessivo dell'atto di gravame, che la parte impugnante abbia indicato le parti della sentenza impugnate e le ragioni per cui riteneva di non condividere le argomentazioni del primo giudice.
9. Tanto debitamente premesso, sono infondati, e meritano pertanto di essere rigettati, sia l'appello principale proposto dal che l'appello incidentale Parte_1
proposto dalla CP_2
Ragioni di priorità logico-giuridica e di evidente connessione, involgendo la soluzione delle medesime questioni, consigliano la preventiva e congiunta disamina dei primi due motivi dell'appello principale e del primo motivo di appello incidentale.
Con il primo motivo di gravame il ha infatti censurato la Parte_1
sentenza gravata denunciando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l'erronea applicazione dell'art. 2055 c.c..
Ha protestato che la responsabilità delle infiltrazioni riscontrate sarebbe addebitabile esclusivamente alla cui - a seguito della legge della Regione Campania n. CP_2
14/1997 e della conferenza di servizi indetta in data 6.11.2002 tra l' , il Parte_2
e la -erano state trasferiti tubature, utenze e Parte_1 CP_2
personale; del resto, come documentalmente provato e sostenuto anche dall'attore, tale società era intervenuta proprio a riparare il guasto che aveva provocato le infiltrazioni, circostanza quest'ultima emersa anche dalla prova testimoniale e dagli accertamenti peritali.
L'impugnante principale ha dunque richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il non può essere chiamato a rispondere ex art. 2051 c.c. quando le tubazioni Pt_1
non sono da esso gestite, non ricorrendo in tal caso la sua qualità di custode, ed essendo irrilevante il fatto che le tubature danneggiate si trovino interrate sotto una strada comunale.
Con il secondo motivo di gravame, il appellante ha poi censurato la sentenza Pt_1
impugnata per l'omessa e contraddittoria motivazione, per l'erronea applicazione degli artt.
2051 e 2055 c.c., nonché per la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducendo che il
Tribunale avrebbe erroneamente riconosciuto la responsabilità solidale dei convenuti.
Richiamati gli orientamenti giurisprudenziali succedutisi nel tempo in tema di responsabilità da cose in custodia, quando quest'ultima abbia ad oggetto beni demaniali, ha protestato che l'ente pubblico, quale proprietario delle cose che abbiano cagionato danni ai terzi, è
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responsabile, ex art. 2051 c.c., solo in quanto ne sia custode, esercitando un potere di controllo e di vigilanza sulle stesse, e non quando non sia possibile un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti.
Ha evidenziato di avere tempestivamente eccepito che i pretesi danni da infiltrazione, dedotti in giudizio dal , si erano verificati a causa della cattiva manutenzione della CP_1
condotta idrica, gestita e manutenuta solo dalla non potendo il CP_2 Pt_1
intervenire sulle tubature, come era anche dimostrato dagli interventi effettuati dalla società concessionaria, volti a riparare i guasti che si erano manifestati.
Ha ribadito che tale situazione era del resto emersa anche dall'espletata C.T.U., essendo stato accertato che i pretesi danni da infiltrazione si sarebbero verificati per la cattiva manutenzione della condotta idrica, gestita e manutenuta solo dalla e cioè per CP_2 uno stato di fatto imprevedibile e non risolvibile dall'ente, peraltro risolto con estremo ritardo dalla società appellata.
Ha protestato che il Tribunale, avendo erroneamente applicato gli artt. 2051 e 2055 c.c. e non avendo correttamente valutato le risultanze istruttorie, in violazione degli artt. 115 e
116 c.p.c., gli avrebbe attribuito una responsabilità solidale inesistente;
ha, inoltre, denunciato che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto fondata la domanda, non avendo l'attore assolto all'onere di provare l'avvenuto evento ed il nesso eziologico tra lo stesso ed i pretesi danni.
Con il primo motivo di appello incidentale, la ha, dal canto suo, protestato che CP_2
il Tribunale avrebbe illegittimamente condannato i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'attore mentre, nella gradata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, che sarebbe infondata e non provata, avrebbe dovuto dichiarare l'esclusiva responsabilità del Parte_1 per il difetto di manutenzione dell'infrastruttura, da cui sarebbero derivate le presunte infiltrazioni, con esclusione della sua responsabilità, quale gestore del servizio idrico.
A dire dell'impugnante incidentale, l'ente comunale, oltre che proprietario, sarebbe l'unico tenuto alla manutenzione delle condutture idriche pubbliche, quale è quella oggetto di causa;
pertanto, i danni dovuti a rottura dell'infrastruttura idrica non potrebbero essere ricondotti a responsabilità dell'ente gestore, il quale avrebbe come unico compito quello di intervenire in caso di guasti su area pubblica al fine di garantire l'ordinaria fornitura idrica, non avendo il compito di procedere alla manutenzione straordinaria della rete idrica.
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I motivi che precedono, con cui le parti convenute in primo grado tentano di addebitarsi reciprocamente la responsabilità esclusiva del verificarsi dell'evento lesivo, non colgono nel segno.
A dispetto, invero, delle censurate incongruenze in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nell'esame della fattispecie al suo esame, reputa questa Corte distrettuale pienamente condivisibile l'iter logico giuridico seguito dal Giudice di prime cure nel pervenire all'affermazione della concorrente responsabilità delle parti convenute ed alla condanna solidale delle stesse al risarcimento del danno.
Al riguardo il Tribunale ha infatti correttamente evidenziato, come si evince dalla narrativa che precede, che l'affidamento della gestione della condotta idrica e della sua manutenzione alla non poteva, in assenza di documentazione probante al riguardo, consentire di CP_2
escludere la concorrente responsabilità del proprietario della condotta idrica, da Pt_1 presumersi responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto proprietario delle tubazioni.
Se infatti è vero che il rapporto di custodia che può presumersi nella titolarità dominicale della cosa può venire meno in ragione della escludente relazione materiale da parte di un altro soggetto che, con la cosa medesima, abbia, del pari, un rapporto giuridicamente qualificato (così, Cass., Sez. 3, n. 22839 del 2017; in senso conforme, Cass., Sez. 2, n.
15096 del 17/6/2013; Sez. 3, sentenza n. 24530 del 20/11/2009), occorre a tal fine la prova che il potere di controllo sulla res attribuito, ex lege o in virtù di convenzione, al terzo ( nel caso di specie il concessionario), sia di ampiezza tale da escludere il potere di custodia del
Pt_1
Se dunque è pacifico che, in virtù della disciplina di settore, e in particolare dell'art. 14 della legge Regione Campania n. 14 del 21-5-1997, è stato assegnato all'Ente di ambito l'incarico di organizzare il servizio idrico integrato, e quindi l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, individuandosi nella il soggetto gestore, non vi è adeguata Controparte_2
prova in atti- come correttamente evidenziato dal primo Giudice, che ha rimarcato l'incompletezza della documentazione relativa agli accordi intercorsi tra le parti - che un tale conferimento sia di entità tale da escludere il perdurante obbligo di vigilanza dell'ente proprietario.
Nel caso di specie la proprietà della condotta idrica, la cui rottura è stata causativa di danni,
è, pacificamente - e come pure accertato dall'ausiliario giudiziale - in capo al Comune di
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Poggiomarino in capo al quale permane, pertanto, in difetto di contrarie risultanze, la disponibilità giuridica, oltre che materiale, che compete al proprietario.
Del resto, è ben noto che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, fondandosi sul mero accertamento del nesso di causalità tra la cosa ed il danno, e può essere esclusa solo dalla prova del caso fortuito, di cui è onerato il custode.
Peraltro – come statuito dalla giurisprudenza di legittimità – l'ente comunale è comunque tenuto all'esercizio del controllo, in qualità di custode, del sistema di raccolta e deflusso delle acque del sistema cittadino, sicché, a prescindere dalla responsabilità eventualmente imputabile ad altri titoli a soggetti terzi, deve comunque rispondere dei danni subìti dal danneggiato in virtù della relazione qualificata con la res, in base al disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c. ( cfr. ex multis, a proposito del sistema fognario, Cass. civ. Cass. civ.
6665 del 2009).
Innegabile è, poi, secondo quanto può univocamente evincersi dalle risultanze peritali, la responsabilità della che, a fronte di un primo episodio di perdita di acque CP_2
potabili, provenienti dalla diramazione della conduttura idrica principale nel tratto antecedente al misuratore della risalente al giugno 2014 e in tale epoca CP_2 segnalato dall'ente proprietario al gestore – indubitabilmente tenuto agli interventi riparativi correlati alla gestione affidatagli - interveniva solo il 23 settembre 2014, a seguito di un'ulteriore sollecitazione del a cui era stata segnalata una successiva perdita;
Pt_1 peraltro, nonostante l'intervento riparativo, ad ottobre 2014 si manifestavano nuovi fenomeni infiltrativi, che interessavano anche il muro di confine nord-ovest, a cui seguiva un nuovo accesso dei tecnici inviati a riparare il guasto dalla in data 24.10.2014. CP_2
Appare evidente, pertanto, la concorrente responsabilità del gestore: l'omessa adozione degli adeguati interventi manutentivi, determinativa della rottura della tubazione, e, soprattutto, il ritardo nella risoluzione delle problematiche riscontrate, sono indubitabilmente antecedenti rilevanti, dal punto di vista causale, nella produzione dei danni oggetto di causa, danni che il ctu ha correttamente ritenuto ascrivibili, secondo quanto si dirà in seguito, alla perdita di condotta idrica gestita dall'appellata .
Pienamente corretta, poi, si rivela la condanna solidale del e della Parte_1
quali corresponsabili dell'evento lesivo. CP_2
Osserva infatti il Collegio che da tempo la Suprema Corte ha propugnato un orientamento, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, secondo cui mentre l'art. 2043 c.c. fa sorgere l'obbligo del risarcimento dalla commissione di un fatto doloso o colposo, l'art. 2055
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considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento medesimo, il fatto dannoso. Pertanto, mentre la prima norma si riferisce all'azione del soggetto che cagiona l'evento, la seconda riguarda la posizione di quegli che subisce il danno ed a cui favore è stabilita la solidarietà.
Consegue che l'unicità del fatto dannoso richiesta dall'articolo 2055 del codice civile perché operi la suddetta responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito va intesa in senso relativo al danneggiato. Dunque essa ricorre pur se il fatto dannoso è derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti ontologicamente fatti illeciti distinti ed anche diversi, sempreché le azioni od omissioni suddette abbiano concorso in modo efficiente alla produzione del danno. Non rileva, insomma, ad escludere siffatto rafforzamento della posizione del debitore che non sia possibile distinguere l'efficienza causale del comportamento di ciascuno nella produzione del comunque unitario evento dannoso (Cass.
N. 17475 del 2007, e n. 6041 del 2010).
L'unicità del fatto dannoso di cui si tratta infatti conduce alla conclusione, pur affermata dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che, a norma dell'art. 41 c.p., si deve escludere l'imputabilità del fatto dannoso all'uno degli autori delle condotte illecite solo nel caso in cui ad uno solo degli antecedenti causali debba essere riconosciuta efficienza dominante ed assorbente. Tale, insomma, da escludere il legame tra evento dannoso medesimo ed altri fatti, relegati pertanto al ruolo di mere occasioni.
Fattispecie quest' ultima che, per come compiutamente esposto dal c.t.u., non appare ricorrere nell' ipotesi in esame.
10. Ragioni di ordine logico inducono poi all'esame del secondo motivo di appello incidentale, concernente l'an debeatur, da esaminare unitamente alla censura esposta dall'appellante principale al secondo motivo del gravame, laddove il
[...]
ha protestato che la parte attrice non avrebbe provato in alcun modo “le Parte_1
effettive avvenute infiltrazioni che avrebbero provocato danni all'immobile di sua proprietà”.
A tal riguardo, anche la ha dedotto che il Tribunale non avrebbe correttamente CP_2
valutato la prova orale e la documentazione in atti, in quanto avrebbe dovuto ritenere non provate con certezza la causa e la natura delle infiltrazioni provenienti dalla conduttura idrica pubblica.
Ha protestato che la domanda attorea sarebbe infondata e non provata sia nell'an che nel quantum debeatur, invocandone il rigetto e denunciando che non sarebbe stata adeguatamente provata la sussistenza del nesso di causalità. A dire dell'impugnante
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incidentale, le risultanze della CTU non dovevano ritenersi attendibili, in quanto il consulente non aveva effettuato una completa indagine verificando tutte le plausibili concause del supposto evento di danno, come indicate invece dal consulente di parte della
CP_2
A confutazione delle conclusioni raggiunte dall'ausiliario giudiziale, costui aveva ben evidenziato, in primo luogo, che nella parte del locale oggetto di causa vi è un impianto fognario privato posto a servizio esclusivo dell'immobile, munito di una una valvola di non ritorno, ovverossia un accorgimento tecnico utilizzato per evitare eventuali rigurgiti fognari.
Detto impianto - realizzato in corrugato e posizionato tra la muratura portante e la muratura di tompagno, a valle del pozzetto di allaccio privato – era dotato di una piccola apertura nella parete di blocchi per consentire l'ispezione, che nell'assunto dell'impugnante incidentale non sarebbe sufficiente per un'effettiva verifica della tenuta dell'impianto, volta ad accertare “se ci sono delle perdite che possano aver contribuito al quadro generale di umidità”.
Sarebbero inoltre mancate indagini chimiche volte a verificare l'effettiva presenza di cloro, nonché sull'esistenza in loco di un pozzo nero.
Orbene, questa Corte distrettuale non può esimersi dal rilevare che le censure concernenti la prova del nesso eziologico, formulate dalla con il secondo motivo di appello CP_2
incidentale, sono in ampia parte riproduttive dei rilievi critici alla consulenza tecnica d'ufficio, cui l'ausiliario giudiziale nominato nel giudizio di primo grado ha fornito ampio ed esaustivo riscontro con la relazione di chiarimenti depositata in data 2 novembre 2020.
Al riguardo il nominato c.t.u. ha evidenziato che le perdite di acqua, dopo i primi interventi non risolutivi, erano ricominciate proseguendo fino alla data del 24 ottobre 2014, allorquando erano stati realizzati i lavori definitivi di riparazione della tubatura. In tale periodo, l'immobile di proprietà di subiva danni da infiltrazioni accidentali di CP_1
acqua che interessavano le pareti del locale cantinato e più nello specifico “tali infiltrazioni intercettavano in prima istanza la muratura portante in tufo dello spessore di 76 cm per poi giungere ad attraversare una intercapedine di 20 cm (posta tra muro in tufo e controparete) ed arrivare a danneggiare anche la controparete interna al locale oltre che la pavimentazione”.
A fronte di tale stato dei luoghi, un'ispezione fognaria non veniva ritenuta necessaria, in quanto se ci fossero state infiltrazioni/perdite di liquami provenienti da impianto fognario, le macchie di umidità sulle pareti sarebbero state di un colore scuro dovuto alla carica batterica
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presente nelle acque nere. Al contrario, come testimoniato dalla documentazione fotografica contenuta nella relazione, le macchie di umidità rilevate in sede di sopralluogo si presentavano di un colore bianco/giallastre, che secondo l'esperienza comune, è il tipico colore delle infiltrazioni di acque contenenti cloro, disinfettante utilizzato nei processi di potabilizzazione delle stesse.
Inoltre, come pure osservato dall'ausiliario, se sul paramento murario del locale in questione ci fossero state altre perdite, attribuibili ad un impianto fognario, “la contaminazione ambientale si sarebbe avvertita sotto forma di odore nauseabondo, il fetore tipico delle acque nere, che permane negli ambienti anche dopo una accurata pulizia e che è possibile rimuovere solo se si effettua una bonifica e sanificazione delle superfici.”
Del resto, “ dai sopralluoghi effettuati nelle date del 22.05.2018 e del 26.06.2018 nel locale cantinato oggetto di causa si evinceva chiaramente che i fenomeni infiltrativi erano cessati da tempo e non erano più in essere. A tale conclusione la Ctu perveniva anche raffrontando il rilievo fotografico relativo all'epoca dei fatti e lo stato dei luoghi (all.n.2) oltre che interpellando la proprietà che ribadiva che dalla data del 24 ottobre 2020 nessun'altra infiltrazione aveva interessato i luoghi di causa.”
Da ciò il motivato parere del c.t.u. secondo cui “le macchie di umidità presenti sul paramento murario sono attribuibili in via unica ed esclusiva ad infiltrazioni di acqua dovute a causa accidentale, quale la rottura della tubazione in gestione alla CP_2
(individuate in maniera esplicita solo in data 15 giugno 2014, quando l'acqua riaffiorava in superficie ma certamente già in essere nel sottosuolo) ed al ritardo nella riparazione della stessa che ha causato perdite diverse, continue e perduranti per mesi, tali da provocare
l'imbibizione non soltanto della muratura esterna al locale interrato ma anche della controparete interna ed della pavimentazione. Rispetto alla macchia gialla posta “sotto” e
“tra le due aperture a bocca di lupo” sussistono altre macchie dovute a fattori derivanti dalla perdita idrica accidentale della tubazione in gestione alla come visibile CP_2 nell'analisi del degrado interpretata erroneamente dall'architetto come CP_5 un'immagine termografica. Il paramento murario è infatti interessato da altre macchie dovute a patine, efflorescenza, distacco ed alterazione cromatica, tutte dirette conseguenze dell' umidità dovuta ad infiltrazione accidentale di acqua e perdurata nel tempo.”
Per analoghe ragioni, l'ausiliario non riteneva necessaria la verifica della tenuta del pozzo nero. Infatti, dopo aver rilevato che la via Iervolino, strada in cui è ubicato l'immobile che ha subito il danneggiamento, non è dotata di infrastruttura fognaria e che pertanto gli
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immobili della zona sono dotati di pozzi nero, ha ribadito che le macchie di umidità presenti nel locale interrato non sono dovute, come già specificato, a perdite fognarie, rivelandosi superflua ogni ulteriore ispezione, in quanto dai sopralluoghi effettuati nel locale interrato si evinceva che alla risoluzione definitiva della causa dei fenomeni infiltrativi causati dalla rottura della tubazione della (24 ottobre 2014) faceva seguito la cessazione degli stessi. CP_2
Risulta pertanto adeguatamente provato il nesso causale tra la rottura della condotta idrica di proprietà del e gestita dalla e i fenomeni infiltrativi, produttivi degli Pt_1 CP_2
effetti lesivi denunciati in citazione.
Nel valutare la ricorrenza del nesso di causalità, del resto, corre mente considerare che non vi è piena coincidenza nel regime probatorio dell'accertamento del nesso eziologico in sede civile ed in sede penale, avuto riguardo ai differenti valori sottesi ai due processi: ed infatti, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", ispirata al criterio della normalità causale, mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" che risponde ad un criterio di elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla
"certezza" (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 21619 del 16/10/2007; id .Sez. U, Sentenza
n. 576 del 11/01/2008).
In buona sostanza, in tema di responsabilità civile, non si può negare il nesso eziologico fra condotta e danno solo perché vi sono più cause possibili ed alternative ma il giudice deve stabilire quale tra esse sia "più probabile che non", in concreto ed in relazione alle altre, e, quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno evento. Qualora tale accertamento non sia possibile, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si verifichi l'esclusiva efficienza causale di una di esse. (Cass. sez. 3, ordinanza n. 19033 del
06/07/2021; Cassazione civile sez. III, 29/08/2019, (ud. 11/12/2018, dep. 29/08/2019),
n.21772)
Da ciò, l'evidente infondatezza delle censure concernenti l'an debeatur, formulate sia dall'appellante principale che dall'appellante incidentale.
11. Né appaiono meritevoli di accoglimento le censure relative al quantum debeatur, formulate dal con il terzo motivo di appello principale e dalla Parte_1
con il secondo motivo di appello incidentale. CP_2
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Segnatamente, con il terzo motivo di gravame – intitolato “sulla contraddittoria valutazione dell'elaborato peritale – sull'omessa indicazione del metodo utilizzato dal Giudice per quantificare i danni” - l'impugnante principale ha lamentato che il Giudice di prime cure, pur avendo ritenuto non accettabili i lavori preventivati dal C.T.U., era giunto, poi, contraddittoriamente, ad una quantificazione equitativa priva di motivazione, in difetto di qualsiasi riferimento al metodo utilizzato per addivenire all'abbattimento di 1/3 della somma quantificata dal C.T.U.
Ha denunciato che non risultano indicati il metodo ed il metro per quantificare tale abbattimento, richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale incorre in contraddizione il Giudice che, dopo avere ritenuto inattendibile la C.T.U., utilizzi i valori in essa accertati per operare la valutazione equitativa del danno.
A sua volta l'impugnante incidentale - dopo aver affermato, a contestazione degli esiti dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, che i danni visionati e contabilizzati allo stato attuale non corrisponderebbero unicamente a quelli eventualmente cagionati dalla perdita idrica, bensì risulterebbero dalla somma di più fattori estranei ai fatti di causa, ovvero da concause di diversa natura non attinenti al servizio idrico”- richiamando i rilievi svolti dal consulente di parte secondo cui sarebbero da escludere gli interventi migliorativi e dovrebbe tenersi conto, secondo i principi dell'estimo professionale, della vetustà e dello stato conservativo dell'immobile, ha testualmente aggiunto che “soltanto in parte qua sono da condividersi le conclusioni cui è giunto il Tribunale in merito alla liquidazione del danno ed alla riduzione del quantum richiesto dall'attore”. Nelle conclusioni della comparsa di risposta, in modo non del tutto coerente rispetto alla dichiarata condivisione della riduzione del quantum operata dal Tribunale, ha poi testualmente domandato “nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ridursi comunque drasticamente l'ammontare del danno risarcibile rispetto alla reale entità dei danni che l'istante avrebbe potuto effettivamente e verosimilmente subire a causa del sinistro”.
Le doglianze che precedono non possono essere condivise, avendo il Giudice di prime cure tenuto conto, secondo un iter logico che questa Corte reputa senz'altro corretto, dei rilievi critici formulati dal consulente tecnico della in ordine alla quantificazione del CP_2
pregiudizio risarcibile.
In particolare, richiamato il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 1223 c.c., il risarcimento del danno, non munito di una finalità punitiva, ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo, con la sottesa
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esigenza, pertanto, che il risarcimento non si risolva in una fonte di lucro per il danneggiato, il primo Giudice ha evidenziato che gli importi indicati dall'ausiliario - comportando un intervento parzialmente migliorativo, per essere la pavimentazione e gli intonaci del locale già usurati dal tempo e il locale in pessimo stato manutentivo- non avrebbero potuto essere integralmente recepiti, rendendosene pertanto doverosa una riduzione, che ha opportunamente stimato, nell'evidente difficoltà di quantificarne l'entità, nella misura di un terzo.
Appare allora evidente che il primo Giudice non ha in alcun modo – come preteso dall'appellante principale, nel denunciare l'incongruità di una liquidazione equitativa che avrebbe tuttavia recepito i parametri indicati dall'ausiliario giudiziale – ritenuto inattendibile il computo metrico elaborato dal c.t.u. per i lavori di ripristino, ma ha condivisibilmente reputato, nel fornire peraltro riscontro a delle obiezioni sollevate dal consulente di parte della società convenuta, che i costi indicati dall'ausiliario per le opere a farsi, proprio in considerazione del pregresso stato manutentivo dell'immobile, e per evitare un ingiustificato arricchimento, non potessero essere integralmente riconosciuti a titolo di risarcimento del danno, dovendosi procedere ad una congrua riduzione della relativa entità.
Da ciò l'evidente infondatezza delle doglianze concernenti il quantum debeatur.
12. Del pari infondato, infine, è il quarto ed ultimo motivo del gravame principale, con cui il ha censurato la sentenza impugnata assumendo l'erronea Parte_1
valutazione del comportamento processuale tenuto dalla in relazione alla CP_2
proposta ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal Giudice, nonché per la violazione degli artt. 115
e 116 c.p.c..
Con tale motivo di impugnazione, l'ente locale ha protestato che il Tribunale lo avrebbe erroneamente condannato alle spese di lite e della C.T.U. in solido con la senza CP_2
valutare correttamente la condotta processuale tenuta da ciascuno dei convenuti.
Ha dedotto di avere evidenziato che la non aveva depositato alcun riscontro alla CP_2
proposta conciliativa del Giudice ex art. 185 bis c.p.c., rifiutandola, di fatto, immotivatamente;
che, pertanto, non era stata raggiunta la conciliazione che, senza riconoscimento di responsabilità, per motivi di opportunità, egli aveva accettato e che il
Tribunale lo avrebbe immotivatamente condannato alle spese, in solido con la società convenuta, sebbene avesse chiesto che, nel decidere la causa, si tenesse conto del comportamento della CP_2
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Gli argomenti che precedono, all'esito dello scrutinio dei verbali del fascicolo di primo grado, non possono essere condivisi.
Corre mente osservare, al riguardo, che all'udienza del 28 maggio 2019, il Giudice di prime cure ebbe a formulare una proposta conciliativa, che prevedeva che la sola CP_2 versasse all'attore l'importo di € 9.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre all'importo di €1.928,00 per compenso professionale e che le spese di lite restassero integralmente compensate nei rapporti con il convenuto. Pt_1
Alla luce dell'esito del giudizio, che ha visto condannare entrambe le parti convenute, in solido tra loro, ad un importo inferiore a quello indicato sia dal c.t.u. che in sede conciliativa, non può ritenersi ingiustificata la mancata accettazione della proposta, ad opera della né appare meritevole di particolare valorizzazione il comportamento del CP_2
Comune appellante principale, che si era limitato ad accettare una proposta che non prevedeva alcun esborso a suo carico, ma esclusivamente la compensazione delle spese di lite.
La condanna solidale dei convenuti alla refusione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio appare, allora, piana applicazione del criterio della soccombenza, espressione del principio di causalità, non ravvisandosi specifiche ed eccezionali ragioni - di certo non integrate, nel caso di specie, dal contegno tenuto dalle parti in ordine alla proposta conciliativa - che possano giustificarne la compensazione nei confronti dell'appellante principale.
13. Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza sia dell'appellante principale che dell'appellante incidentale e si liquidano, a carico di tali parti in solido, come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55 del 2014, come aggiornati dal DM n. 147/2022, in favore dell'appellato , con attribuzione CP_1 all'avv. Vincenzo Parmentola, dichiaratosi anticipatario.
14. Essendo stati rigettati sia l'appello principale che l'appello incidentale, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n.
115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
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la Corte di Appello di Napoli – II^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata, n. 799/2021, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
2) Rigetta l'appello incidentale;
3) Condanna l'appellante principale e l'appellante incidentale, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite relative al presente grado in favore dell'appellato CP_1
, che liquida nell'importo di € 3.966,00 per compenso professionale, oltre
[...]
rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Vincenzo Parmentola, dichiaratosi anticipatario;
4) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Martorana Dott.ssa Rosaria Papa
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