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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 14/07/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20-1/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO
Ufficio procedure per la regolazione della crisi e dell'insolvenza
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente dott. Paolo Lepidi Giudice dott.ssa Francesca Greco Giudice relatore/estensore nel procedimento unitario iscritto al n. r.g. 20/2025 al sub 1 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da:
(c.f. ), nata il [...] ad [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Avezzano, Via Roma
185, presso lo studio dell'avv. Martire Luca Salvatore, che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo allegato al ricorso.
RICORRENTE
contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con CP_1 P.IVA_1
sede in Avezzano, Via M. Malpighi 188
DEBITORE NON COSTITUITO
ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato il 14/05/2025 dalla creditrice nei confronti di Parte_1 CP_1
1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
udita la relazione del giudice relatore, designato con decreto collegiale del 14/05/2025;
considerato che
il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e il decreto di convocazione del giudice delegato alla trattazione del procedimento sono stati notificati alla debitrice ai sensi dell'art. 40, commi 6 e 7, CCII;
in particolare, la pec inviata dalla Cancelleria al domicilio digitale indicato nel registro delle imprese non è andata a buon fine in quanto l'indirizzo non è risultato valido;
tale circostanza è sicuramente causa imputabile al debitore, che è tenuto a verificare la validità del recapito digitale indicato nella visura camerale;
conseguentemente, gli atti sono stati inseriti nell'area web del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero
[...]
; CP_2 constatato che la società debitrice non si è costituita nel presente procedimento;
ritenuta sussistente la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede principale dell'impresa debitrice (coincidente fino a prova contraria con la sede legale ai sensi dell'art. 27 CCII) sita in Avezzano (AQ) da più di un anno prima dell'esercizio dell'iniziativa per l'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 28 CCI;
rilevato che risulta rispettato il disposto dell'art. 82, co. 3, c.p.c., essendo stata depositata in atti la procura conferita dalla ricorrente al difensore;
ritenuta sussistente la legittimazione attiva della ricorrente1, in quanto il credito risulta dal decreto ingiuntivo n.98/2024 emesso dal Tribunale di Avezzano in data
23/07/2024 , dichiarato definitivamente esecutivo in data 10/01/2025, con cui il giudice ha ingiunto a di pagare alla ricorrente la somma di € 5.636,63, oltre CP_1
gli ulteriori interessi e le spese e competenze del procedimento monitorio;
rilevato che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice, presupposto soggettivo della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121
CCII, in quanto la sua impresa ha ad oggetto principalmente il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di mangimi semplici, composti integrati, nuclei integratori per mangimi e quant'altro relativo all'alimentazione (v. visura camerale in atti);
2
ritenuto che
il debitore non possa essere qualificato come imprenditore minore, non sussistendo il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII, il cui onere della prova grava sul debitore che, nel caso di specie, non si è costituito;
considerato, in ogni caso, che dai bilanci in atti relativi agli anni 2021/2022/2023,
l'attivo e i ricavi superano le soglie previste dalla norma sopra indicata;
ritenuto sussistere il presupposto oggettivo per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in quanto dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della società debitrice;
rammentato, in diritto, che lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale va desunto dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività2; considerato che la sussistenza di una condizione di insolvenza deve valutarsi in relazione ad inadempimenti e altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non
è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, così come previsto dall'art. 2 comma 1 lett. b) D.L.gs. 14/2019; inoltre lo stato di insolvenza dell'imprenditore è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero di crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato;
osservato, invece, che risulta irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità di crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale;
considerato che
dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della società debitrice, reso manifesto:
- dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti della ricorrente per una somma non particolarmente rilevante, inadempimento, peraltro, sintomatico in quanto
3 relativo a retribuzioni per prestazioni di lavoro dipendente;
- dall'inadempimento di obbligazioni riferite a soggetti che hanno prestato attività lavorativa per la società, come si evince dai tre decreti ingiuntivi emessi nei confronti della società debitrice, in favore di (€ 8.826,91 oltre interessi e spese), CP_3
(€13.622,07 oltre interessi e spese), (€ 11.381,00 Parte_2 Parte_3
oltre interessi e spese);
- dalla debitoria nei confronti dei creditori pubblici ed, in particolare, dell'INPS, per un importo di circa € 37.000,00 e di Agenzia delle Entrate, per un importo di quasi €
60.000,00;
- dall'infruttuosità del pignoramento mobiliare tentato nel mese di marzo 2025 presso la sede legale, ove la società è risultata irreperibile, come si evince dal verbale di seguito riportato:
- dalla dichiarazione negativa resa dal terzo al quale è stato notificato un pignoramento presso terzi;
rilevato, inoltre, che il debitore non ha fornito alcun elemento atto a consentire una diversa lettura degli elementi emersi, poiché non si è costituito nella presente procedura;
considerato, altresì, che l'esposizione debitoria della società debitrice risulta superiore al limite previsto dall'art.49 co. 5 CCII, in quanto dall'istruttoria svolta emergono debiti scaduti e non pagati di gran lunga superiori ad € 30.000,00;
4 rammentato che, come da giurisprudenza di consolidata, per accertare il superamento della soglia ostativa alla dichiarazione di fallimento, si deve avere riguardo al complesso dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare3 e accertati alla data in cui il tribunale decide sull'istanza di fallimento4 (ora liquidazione giudiziale); ritenuto pertanto sussistenti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (c.f. ), CP_1 P.IVA_1 con sede in Avezzano, Via M. Malpighi 188, in persona del legale rappresentante pro- tempore nomina la dott.ssa Francesca Greco Giudice Delegato per la procedura. nomina la dott.ssa che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla Persona_1
base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre
5 copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 10 dicembre 2025 alle ore 9:30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con
6 la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 D.P.R.
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Giudice estensore il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. sul punto, Cass. Sez. U, Sentenza n. 1521 del 23/01/2013 (Rv. 624795) di cui si riporta la massima di interesse “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante”. 2 Cass., Sez. 1, Sentenza n. 29913 del 20/11/2018, Cass., Sez. 1 , Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022 3 Cass. n. 26926 del 14.11.2017 e Cass. n. 14727 del 19.07.2016. 4 Cass. n. 10952 del 27.05.2015.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO
Ufficio procedure per la regolazione della crisi e dell'insolvenza
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente dott. Paolo Lepidi Giudice dott.ssa Francesca Greco Giudice relatore/estensore nel procedimento unitario iscritto al n. r.g. 20/2025 al sub 1 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da:
(c.f. ), nata il [...] ad [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Avezzano, Via Roma
185, presso lo studio dell'avv. Martire Luca Salvatore, che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo allegato al ricorso.
RICORRENTE
contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con CP_1 P.IVA_1
sede in Avezzano, Via M. Malpighi 188
DEBITORE NON COSTITUITO
ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato il 14/05/2025 dalla creditrice nei confronti di Parte_1 CP_1
1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
udita la relazione del giudice relatore, designato con decreto collegiale del 14/05/2025;
considerato che
il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e il decreto di convocazione del giudice delegato alla trattazione del procedimento sono stati notificati alla debitrice ai sensi dell'art. 40, commi 6 e 7, CCII;
in particolare, la pec inviata dalla Cancelleria al domicilio digitale indicato nel registro delle imprese non è andata a buon fine in quanto l'indirizzo non è risultato valido;
tale circostanza è sicuramente causa imputabile al debitore, che è tenuto a verificare la validità del recapito digitale indicato nella visura camerale;
conseguentemente, gli atti sono stati inseriti nell'area web del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero
[...]
; CP_2 constatato che la società debitrice non si è costituita nel presente procedimento;
ritenuta sussistente la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede principale dell'impresa debitrice (coincidente fino a prova contraria con la sede legale ai sensi dell'art. 27 CCII) sita in Avezzano (AQ) da più di un anno prima dell'esercizio dell'iniziativa per l'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 28 CCI;
rilevato che risulta rispettato il disposto dell'art. 82, co. 3, c.p.c., essendo stata depositata in atti la procura conferita dalla ricorrente al difensore;
ritenuta sussistente la legittimazione attiva della ricorrente1, in quanto il credito risulta dal decreto ingiuntivo n.98/2024 emesso dal Tribunale di Avezzano in data
23/07/2024 , dichiarato definitivamente esecutivo in data 10/01/2025, con cui il giudice ha ingiunto a di pagare alla ricorrente la somma di € 5.636,63, oltre CP_1
gli ulteriori interessi e le spese e competenze del procedimento monitorio;
rilevato che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice, presupposto soggettivo della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121
CCII, in quanto la sua impresa ha ad oggetto principalmente il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di mangimi semplici, composti integrati, nuclei integratori per mangimi e quant'altro relativo all'alimentazione (v. visura camerale in atti);
2
ritenuto che
il debitore non possa essere qualificato come imprenditore minore, non sussistendo il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII, il cui onere della prova grava sul debitore che, nel caso di specie, non si è costituito;
considerato, in ogni caso, che dai bilanci in atti relativi agli anni 2021/2022/2023,
l'attivo e i ricavi superano le soglie previste dalla norma sopra indicata;
ritenuto sussistere il presupposto oggettivo per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in quanto dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della società debitrice;
rammentato, in diritto, che lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale va desunto dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività2; considerato che la sussistenza di una condizione di insolvenza deve valutarsi in relazione ad inadempimenti e altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non
è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, così come previsto dall'art. 2 comma 1 lett. b) D.L.gs. 14/2019; inoltre lo stato di insolvenza dell'imprenditore è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero di crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato;
osservato, invece, che risulta irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità di crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale;
considerato che
dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della società debitrice, reso manifesto:
- dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti della ricorrente per una somma non particolarmente rilevante, inadempimento, peraltro, sintomatico in quanto
3 relativo a retribuzioni per prestazioni di lavoro dipendente;
- dall'inadempimento di obbligazioni riferite a soggetti che hanno prestato attività lavorativa per la società, come si evince dai tre decreti ingiuntivi emessi nei confronti della società debitrice, in favore di (€ 8.826,91 oltre interessi e spese), CP_3
(€13.622,07 oltre interessi e spese), (€ 11.381,00 Parte_2 Parte_3
oltre interessi e spese);
- dalla debitoria nei confronti dei creditori pubblici ed, in particolare, dell'INPS, per un importo di circa € 37.000,00 e di Agenzia delle Entrate, per un importo di quasi €
60.000,00;
- dall'infruttuosità del pignoramento mobiliare tentato nel mese di marzo 2025 presso la sede legale, ove la società è risultata irreperibile, come si evince dal verbale di seguito riportato:
- dalla dichiarazione negativa resa dal terzo al quale è stato notificato un pignoramento presso terzi;
rilevato, inoltre, che il debitore non ha fornito alcun elemento atto a consentire una diversa lettura degli elementi emersi, poiché non si è costituito nella presente procedura;
considerato, altresì, che l'esposizione debitoria della società debitrice risulta superiore al limite previsto dall'art.49 co. 5 CCII, in quanto dall'istruttoria svolta emergono debiti scaduti e non pagati di gran lunga superiori ad € 30.000,00;
4 rammentato che, come da giurisprudenza di consolidata, per accertare il superamento della soglia ostativa alla dichiarazione di fallimento, si deve avere riguardo al complesso dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare3 e accertati alla data in cui il tribunale decide sull'istanza di fallimento4 (ora liquidazione giudiziale); ritenuto pertanto sussistenti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (c.f. ), CP_1 P.IVA_1 con sede in Avezzano, Via M. Malpighi 188, in persona del legale rappresentante pro- tempore nomina la dott.ssa Francesca Greco Giudice Delegato per la procedura. nomina la dott.ssa che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla Persona_1
base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre
5 copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 10 dicembre 2025 alle ore 9:30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con
6 la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 D.P.R.
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Giudice estensore il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. sul punto, Cass. Sez. U, Sentenza n. 1521 del 23/01/2013 (Rv. 624795) di cui si riporta la massima di interesse “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante”. 2 Cass., Sez. 1, Sentenza n. 29913 del 20/11/2018, Cass., Sez. 1 , Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022 3 Cass. n. 26926 del 14.11.2017 e Cass. n. 14727 del 19.07.2016. 4 Cass. n. 10952 del 27.05.2015.