Articolo 34 del Codice dell'amministrazione digitale
Articolo 32 bisArticolo 36
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Art. 34. Norme particolari per le pubbliche amministrazioni 1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:
a) possono svolgere direttamente l'attivita' di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo di qualificarsi ai sensi dell'articolo 29; tale attivita' puo' essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonche' di categorie di terzi, pubblici o privati. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ;
b) possono rivolgersi a prestatori di servizi di firma digitale o di altra firma elettronica qualificata, secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni possono procedere alla conservazione dei documenti informatici:
a) all'interno della propria struttura organizzativa;
b) affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto della disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati ((che possiedono i requisiti di qualita', di sicurezza e organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea, nelle Linee guida di cui all'art 71 relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici nonche' in un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici emanato da AgID, avuto riguardo all'esigenza di assicurare la conformita' dei documenti conservati agli originali nonche' la qualita' e la sicurezza del sistema di conservazione.)) 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 .
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .
Entrata in vigore il 17 luglio 2020
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