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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/07/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 90 -1 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA II SEZIONE CIVILE UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI PROCEDURA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI In composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione e Giudice Delegato dott. U. Scavuzzo, ha pronunziato la seguente SENTENZA Nel procedimento di piano di ristrutturazione dei debiti dei consumatori sig.
[...] nato a [...] il [...], C.F.: e della sig.ra Pt_1 CodiceFiscale_1 [...]
, nata a [...] il [...], C.F.: (elett.te domiciliati CP_1 CodiceFiscale_2 in Messina, Via G.Grillo, 61, presso lo studio dell'Avv. Stefania Previti) promosso dall'O.C.C. da sovraindebitamento della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Messina, iscritto al n. 56 sez. a del Registro Istituito presso il Ministero della Giustizia, in persona del referente p.t. e per esso il Dott. Giuseppe LOTTA (fax 090/9432104, pec: e l'Avv. Antonio Email_1 VISCO (fax 090/8967718, pec: Email_2 In fatto e in diritto esaminati gli atti della procedura ex art. 67 SS. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs.12 gennaio 2019 n.14) iscritta al n. 90/2024 R.P.U., sull'istanza di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII del 6.12.2024, dall'Avvocato Antonio Visco e dal dott. Giuseppe Lotta, professionisti nominati quali gestori dell'Organo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento istituito preso la Camera di Commercio ed Artigianato di Messina nell'interesse di;
Parte_1 CP_1 rilevato che il ricorso è stato presentato nel rispetto dei requisiti formali di cui all'art. 67, co 1, CCII “con l'ausilio dell'OCC” e all'art. 68, comma 1, primo inciso, CCII “tramite un OCC”; rilevata la completezza della documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 67 e considerata la relazione dell'OCC, redatta ai sensi dell'art. 68 comma II;
ritenuta la competenza di questo Tribunale;
ritenuto che
non risultano presenti le condizioni ostative, ex art. 69 CCII, all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;
rilevato che, con decreto emesso in data 8 gennaio 2025, il presente Giudice delegato ha dichiarato ammissibile la proposta ed il piano in esame e, conseguentemente, ne ha ordinato la pubblicazione in apposita area del sito web del Tribunale;
che, con PEC del 9 gennaio 2025 documentata in atti, l'O.C.C., in persona del Collegio dei Gestori, ha provveduto a darne comunicazione ai creditori, con gli avvertimenti di cui all'art. 70 commi 2 e 3 CCII;
constatato che, rispettivamente in data 21 e 27 gennaio 2025, sono pervenute osservazioni formulate da e;
Controparte_2 CP_3 rilevato che, all'esito, in data 7 febbraio 2025 (dep.13/02/25), nel rispetto del termine di cui all'art. 70 comma 6 CCII, l'O.C.C. ha riferito al Giudice in ordine alle osservazioni formulate dai creditori, proponendo le modifiche al piano ritenute necessarie;
ritenuta la piena fattibilità del piano proposto dal debitore, avuto riguardo alle modalità e ai tempi di adempimento, consistenti in 60 rate per un importo complessivo di euro 29.620,00 fermo restando il pagamento integrale (100%) dei creditori privilegiati, nonché la corresponsione in favore del creditore della percentuale del 45,10% su un debito aggiornato pari ad euro 46.541,97, CP_3
Pagina 1 di 2 come da precisazione del credito pervenuta, e della percentuale del 13,50% in favore degli ulteriori creditori chirografari;
rilevata la meritevolezza del debitore, la cui situazione debitoria trae origine da una condanna pronunciata in sede civile nonché ai costi sostenuti per la pregressa vicenda processuale;
rilevata, altresì, la disattenta valutazione del merito creditizio da parte dei soggetti finanziatori, che negli anni hanno consentito il continuo accesso al credito al Sig. e alla Sig.ra Parte_1
pur nella ragionevole possibilità di presumere la loro incapacità di adempiere le CP_1 obbligazioni assunte, con conseguente progressivo aggravamento della sua situazione debitoria;
rilevata l'effettiva convenienza del presente piano di ristrutturazione dei debiti rispetto all'alternativa liquidatoria, posto che – allo stato – l'unico bene aggredibile da parte del ceto creditorio è rappresentato dall'immobile di proprietà dei debitori sovraindebitati, la cui liquidazione, peraltro, risulterebbe connotata da tempistiche più dilatate e da margini di aleatorietà sensibilmente maggiori, oltre che da una previsione di realizzo inferiore rispetto a quanto prospettato in sede di attuazione del piano oggetto di proposta;
rilevata, altresì, la conformità del reddito da pensione, il cui ammontare può ritenersi sufficiente a garantire la fattibilità del piano proposto dai debitori, avuto riguardo all'arco temporale di circa 5 anni, nonché all'età anagrafica dei coniugi, che consente di presumere la continuità del trattamento previdenziale per un periodo congruo a onorare gli impegni assunti;
P.Q.M.
visti gli art. 67 e seguenti CCII;
verificata l'ammissibilità e fattibilità del piano e risolta ogni contestazione;
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, per come proposto ed argomentato nella relazione particolareggiata ex art. 68 co 2 CCII e nella rimodulazione depositata il 13 febbraio 2025; DICHIARA CHIUSA la presente procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;
Si comunichi la presente sentenza ai creditori, si curi la sua pubblicazione, entro i successivi due giorni, in apposita area del sito web del Tribunale. La presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII. Messina, il 27.6.2025 Il Presidente di Sezione Dott. U. Scavuzzo
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TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA II SEZIONE CIVILE UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI PROCEDURA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI In composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione e Giudice Delegato dott. U. Scavuzzo, ha pronunziato la seguente SENTENZA Nel procedimento di piano di ristrutturazione dei debiti dei consumatori sig.
[...] nato a [...] il [...], C.F.: e della sig.ra Pt_1 CodiceFiscale_1 [...]
, nata a [...] il [...], C.F.: (elett.te domiciliati CP_1 CodiceFiscale_2 in Messina, Via G.Grillo, 61, presso lo studio dell'Avv. Stefania Previti) promosso dall'O.C.C. da sovraindebitamento della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Messina, iscritto al n. 56 sez. a del Registro Istituito presso il Ministero della Giustizia, in persona del referente p.t. e per esso il Dott. Giuseppe LOTTA (fax 090/9432104, pec: e l'Avv. Antonio Email_1 VISCO (fax 090/8967718, pec: Email_2 In fatto e in diritto esaminati gli atti della procedura ex art. 67 SS. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs.12 gennaio 2019 n.14) iscritta al n. 90/2024 R.P.U., sull'istanza di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII del 6.12.2024, dall'Avvocato Antonio Visco e dal dott. Giuseppe Lotta, professionisti nominati quali gestori dell'Organo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento istituito preso la Camera di Commercio ed Artigianato di Messina nell'interesse di;
Parte_1 CP_1 rilevato che il ricorso è stato presentato nel rispetto dei requisiti formali di cui all'art. 67, co 1, CCII “con l'ausilio dell'OCC” e all'art. 68, comma 1, primo inciso, CCII “tramite un OCC”; rilevata la completezza della documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 67 e considerata la relazione dell'OCC, redatta ai sensi dell'art. 68 comma II;
ritenuta la competenza di questo Tribunale;
ritenuto che
non risultano presenti le condizioni ostative, ex art. 69 CCII, all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;
rilevato che, con decreto emesso in data 8 gennaio 2025, il presente Giudice delegato ha dichiarato ammissibile la proposta ed il piano in esame e, conseguentemente, ne ha ordinato la pubblicazione in apposita area del sito web del Tribunale;
che, con PEC del 9 gennaio 2025 documentata in atti, l'O.C.C., in persona del Collegio dei Gestori, ha provveduto a darne comunicazione ai creditori, con gli avvertimenti di cui all'art. 70 commi 2 e 3 CCII;
constatato che, rispettivamente in data 21 e 27 gennaio 2025, sono pervenute osservazioni formulate da e;
Controparte_2 CP_3 rilevato che, all'esito, in data 7 febbraio 2025 (dep.13/02/25), nel rispetto del termine di cui all'art. 70 comma 6 CCII, l'O.C.C. ha riferito al Giudice in ordine alle osservazioni formulate dai creditori, proponendo le modifiche al piano ritenute necessarie;
ritenuta la piena fattibilità del piano proposto dal debitore, avuto riguardo alle modalità e ai tempi di adempimento, consistenti in 60 rate per un importo complessivo di euro 29.620,00 fermo restando il pagamento integrale (100%) dei creditori privilegiati, nonché la corresponsione in favore del creditore della percentuale del 45,10% su un debito aggiornato pari ad euro 46.541,97, CP_3
Pagina 1 di 2 come da precisazione del credito pervenuta, e della percentuale del 13,50% in favore degli ulteriori creditori chirografari;
rilevata la meritevolezza del debitore, la cui situazione debitoria trae origine da una condanna pronunciata in sede civile nonché ai costi sostenuti per la pregressa vicenda processuale;
rilevata, altresì, la disattenta valutazione del merito creditizio da parte dei soggetti finanziatori, che negli anni hanno consentito il continuo accesso al credito al Sig. e alla Sig.ra Parte_1
pur nella ragionevole possibilità di presumere la loro incapacità di adempiere le CP_1 obbligazioni assunte, con conseguente progressivo aggravamento della sua situazione debitoria;
rilevata l'effettiva convenienza del presente piano di ristrutturazione dei debiti rispetto all'alternativa liquidatoria, posto che – allo stato – l'unico bene aggredibile da parte del ceto creditorio è rappresentato dall'immobile di proprietà dei debitori sovraindebitati, la cui liquidazione, peraltro, risulterebbe connotata da tempistiche più dilatate e da margini di aleatorietà sensibilmente maggiori, oltre che da una previsione di realizzo inferiore rispetto a quanto prospettato in sede di attuazione del piano oggetto di proposta;
rilevata, altresì, la conformità del reddito da pensione, il cui ammontare può ritenersi sufficiente a garantire la fattibilità del piano proposto dai debitori, avuto riguardo all'arco temporale di circa 5 anni, nonché all'età anagrafica dei coniugi, che consente di presumere la continuità del trattamento previdenziale per un periodo congruo a onorare gli impegni assunti;
P.Q.M.
visti gli art. 67 e seguenti CCII;
verificata l'ammissibilità e fattibilità del piano e risolta ogni contestazione;
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, per come proposto ed argomentato nella relazione particolareggiata ex art. 68 co 2 CCII e nella rimodulazione depositata il 13 febbraio 2025; DICHIARA CHIUSA la presente procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;
Si comunichi la presente sentenza ai creditori, si curi la sua pubblicazione, entro i successivi due giorni, in apposita area del sito web del Tribunale. La presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII. Messina, il 27.6.2025 Il Presidente di Sezione Dott. U. Scavuzzo
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