CA
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/06/2025, n. 1876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1876 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2189/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ondei Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel. dott.ssa Rossella Milone Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2189/2024 promossa in grado d'appello da
C.F. ; Parte_1 C.F._1
, C.F. ; Parte_2 C.F._2
, C.F. Parte_3 C.F._3
, C.F. , Parte_4 C.F._4 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Gianpaolo Rizzo, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Firenze, Via Ricasoli n. 32, come da mandati in atti
- appellanti
contro
costituita ai sensi della Legge Controparte_1 sulla Cartolarizzazione del 30 aprile 1999 n. 130, con sede legale in OM, e per essa la sua mandataria già C.F. Controparte_2 Controparte_2
pag. 1 S.p.a.), codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di OM
, REA RM-1581658, P.IVA , rappresentata e difesa giusta P.IVA_1 P.IVA_2 delega allegata al presente atto dall'avv. Mario Battaglia (C.F. ) di CodiceFiscale_5
Milano, Via Rugabella n. 17 con domicilio eletto all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata
Email_1
1) appellata
OGGETTO: mutuo – appello avverso sentenza del Tribunale di Monza, n. 1689/2024 del 5 giugno 2024, pubblicata il 7 giugno 2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa e reietta ogni contraria istanza ed eccezione, di rito, di merito ed istruttoria, nonché previa declaratoria di nullità della sentenza del Tribunale Ordinario di Monza n. 1689/2024, pubblicata in data 07/06/2024 e notificata in data 13/06/2024, con cui è stato definito il procedimento ivi rubricato al R.G. n. 8604/2021, ovvero previa riforma della predetta sentenza nelle parti impugnate con il presente atto, così giudicare: a) in via preliminare di rito, accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di
Monza a decidere la domanda − formulata in primo grado − di nullità parziale della dedotta fideiussione rilasciata dagli opponenti SI.ri , Parte_1 Parte_5 Pt_4
e per violazione ovvero ai sensi della L. n. 287/1990, dichiarando su
[...] Parte_3 detta domanda la competenza funzionale ed inderogabile della sezione specializzata per le imprese del Tribunale di Milano in composizione collegiale;
b) in via preliminare di rito, separare la domanda − formulata in primo grado e reiterata nel presente grado − di nullità parziale della dedotta fideiussione rilasciata dagli opponenti SI.ri
, e per violazione ovvero Parte_1 Parte_5 Parte_4 Parte_3 ai sensi della L. n. 287/1990 e, previa assegnazione del termine per la riassunzione della causa, rimettere le parti dinanzi la sezione specializzata per le imprese del Tribunale di
Milano in composizione collegiale affinché si pronunci sulla predetta domanda;
c) in via preliminare di rito, sospendere la delibazione sulle domande – formulate in primo grado e reiterate nel presente grado – di accertamento dell'estinzione della obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. e di revoca dell'opposto decreto ingiuntivo n. 3090/2021 del
Tribunale di Monza verso i fideiussori SI.ri , Parte_1 Parte_5 Pt_4
e , in attesa della definizione della causa pregiudiziale di accertamento
[...] Parte_3 della nullità delle dedotte fideiussioni per violazione ovvero ai sensi della L. n. 287/1990 da
pag. 2 riassumersi dinanzi la sezione specializzata per le imprese del Tribunale di Milano;
d) nel merito, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 3090/2021 del Tribunale di Monza ed accertare l'insussistenza, l'illiquidità e/o l'inesigibilità di ogni e qualsivoglia credito della
e per essa nei confronti degli attori Controparte_1 Controparte_2 opponenti;
e) nel merito ed in via subordinata rispetto alle superiori domande sub b) e c), accertare e dichiarare la nullità parziale della dedotta fideiussione rilasciata dagli opponenti
, e , nonché l'estinzione Parte_1 Parte_5 Parte_4 Parte_3 della loro obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c.;
f) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi ai sensi del D. M. n. 55/2014, oltre spese forfettarie ex art. 2 D. M. n.
55/2014, oltre IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Gianpaolo Rizzo il quale, ex art. 93 c.p.c., si dichiara procuratore antistatario;
- in via istruttoria, ammettere le istanze istruttorie formulate dagli attori nel giudizio di cui al
R.G. n. 8604 /2021 del Tribunale di Monza con la memoria istruttoria ex art. 183, comma VI
n. 2 c.p.c. e non accolte dal Giudice di primo grado.”
Per l'appellata:
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie, - dato atto del rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado come da provvedimento in data 22 gennaio 2025; - nel merito, rigettare l'appello avversario, in quanto illegittimo e infondato, e così respingere ogni avversa domanda e istanza, per tutti i motivi precisati in atti, con integrale conferma della sentenza impugnata e del decreto ingiuntivo opposto. Con il favore delle spese e compensi anche del presente grado di appello.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Vicende processuali
1) Con atto di citazione regolarmente notificato i sig.ri , , Parte_1 Parte_3
e unitamente a proponevano Parte_4 Parte_5 Controparte_3 opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Monza n.
3090/2021, con cui veniva loro intimato il pagamento, in favore della ricorrente
[...] quale mandataria di (d'ora in avanti per Controparte_4 Controparte_1
pag. 3 brevità ) della somma di € 355.766,80, oltre interessi e spese, in ragione del CP_1 residuo dovuto su mutuo fondiario stipulato dalla società (d'ora in Controparte_5 avanti per brevità con la , poi divenuta CP_3 Controparte_6 CP_7
con cui gli stessi rilevavano ed eccepivano: a) l'insussistenza del credito
[...] azionato;
b) la nullità parziale del contratto di mutuo;
c) la nullità e/o invalidità parziale della fideiussione omnibus sottoscritta a garanzia delle obbligazioni di
CP_3
2) Si costituiva in lite , a mezzo della mandataria CP_1 Controparte_2
(già , d'ora in avanti per brevità chiedendo
[...] Controparte_4 CP_2 concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e nel merito, il rigetto dell'opposizione proposta e la condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite.
3) Il Tribunale di Monza, concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e preso atto del fallimento del tentativo di mediazione ex D. Lvo n. 28/2010, dichiarava l'interruzione del processo in data 6 ottobre 2022, essendo nel frattempo intervenuto il fallimento della società CP_3
4) Riassunto il processo, e concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, la causa – ritenuta di natura documentale - veniva rimessa in decisione.
5) In data 7 giugno 2024 veniva pubblicata la sentenza n. 1689/2024, emessa in data 5 giugno 2024, con cui il Tribunale di Monza: a) dichiarava l'estinzione del giudizio nei confronti di b) rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo CP_3 opposto nei confronti dei fideiussori sopra citati;
condannava gli stessi al pagamento delle spese processuali.
6) A motivo della decisione, il Tribunale rilevava che: a) era infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dagli opponenti nei confronti di e CP_1 per essa in quanto il ricorrente aveva prodotto l'avviso di cessione CP_2 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2019 (doc.E) nonché la dichiarazione di avvenuta cessione del credito da parte di (doc. Controparte_7
F). Peraltro, solo in comparsa conclusionale gli opponenti avevano sollevato eccezione di difetto di titolarità del credito, che il Tribunale reputava comunque infondata alla luce della documentazione prodotta;
b) era da ritenersi infondata l'eccezione di mancata iscrizione di ll'albo degli intermediari finanziari di cui CP_2 all'art. 106 D. Lgs. N. 385/1993, richiamando quanto stabilito dalla recente pronuncia
18 marzo 2024 n. 7243 della Cassazione, nella parte in cui aveva ritenuto che “il
pag. 4 conferimento dell'incarico di recupero crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto all'albo di cui all'art. 106 TUB e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2 comma 6 della L. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”; c) era parimenti infondata l'eccezione di indeterminatezza della procura alla riscossione rilasciata da in favore di in quanto dalla lettura della stessa era CP_1 CP_2 dato chiaramente evincere che le attività delegate al mandatario si riferivano a tutti i
“crediti dei quali la società è o sarà titolare”; d) era da ritenersi infondata la doglianza di indeterminatezza del tasso di interesse applicato al mutuo garantito, essendo viceversa la clausola contenuta in tale contratto assai complessa ma pienamente idonea a fissare i criteri per la determinazione del tasso di interesse praticato;
e) era da reputarsi infondata la doglianza di omessa indicazione del TAE, in aggiunta all'indicazione del TAN, visto l'art. 117, comma 4, TUB;
f) del pari infondata era da ritenersi l'eccezione di compensazione delle poste a debito con i controcrediti vantati da nei confronti dell'Istituto di credito, che a prescindere dalla ammissibilità CP_3 di tale compensazione, non erano stati dimostrati;
g) era da reputarsi altresì infondata l'eccezione di estinzione dell'obbligo fideiussorio ai sensi dell'art. 1957 c.c.: l'atto di costituzione in mora era pervenuto alla debitrice principale in data 1 dicembre 2017 ed anche ai fideiussori, così come la precedente comunicazione in data 29 dicembre
2016; si richiamava la giurisprudenza di legittimità e si faceva presente che la fideiussione sottoscritta dagli opponenti conteneva ben due clausole di deroga all'art. 1957 c.c., la prima diretta a prolungare la durata del loro obbligo fideiussorio fino alla soddisfazione di ogni ragione del creditore principale, senza che questi fosse tenuto ad escutere il debitore principale, i fideiussori e qualsiasi altro obbligato entro il termine di cui all'art. 1957 c.c.; la seconda diretta a stabilire, nei confronti dei fideiussori, l'obbligo di pagamento a prima richiesta e nonostante l'opposizione del debitore garantito, da interpretarsi, anche quest'ultima, come deroga pattizia all'art. 1957 c.c., conseguendone la valida interruzione del termine di decadenza in parola per effetto di ogni richiesta di pagamento anche stragiudiziale rivolta al fideiussore pag. 5 (in tal senso, il giudice di primo grado richiamava precedenti di questa Corte); h) era del pari infondata l'eccezione di nullità della fideiussione omnibus per violazione della disciplina di cui alla L. 287 del 1990 e 101 TFUE, in quanto il contratto conteneva clausole corrispondenti allo schema contrattuale proposto dall'AB (in particolare, artt. 2, 6 e 8) osservando che l'eventuale nullità parziale avrebbe semmai riguardato la sola clausola n. 6, di deroga all'art. 1957 c.c., questione comunque assorbita per effetto dell'inserimento di clausola derogatoria alla previsione in oggetto, come del resto consente l'art. 2 comma 3 della precitata legge, nella parte in cui fa salve le intese delle parti in tal senso.
7) Avverso tale sentenza hanno proposto appello , , Parte_1 Parte_3
, domandando la riforma della stessa, e Parte_4 Parte_5 rassegnando i seguenti motivi di appello, riassunti come segue: a) violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della L. n. 130 del 1999, nonché degli art. 1346 e 1418 c.c., nella parte in cui il Tribunale non ha accolto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di sia non essendo provato il conferimento dei poteri di riscossione CP_2 dei crediti che occupano, sia per non essere scritta all'albo di cui all'art. 106 CP_2
TUB, non condividendo gli opponenti la pronuncia della S.C. valorizzata dal giudice di prime cure;
b) violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1418, 1462, 1957
c.c. e della L. n. 287/1990, per non avere il Tribunale accolto l'eccezione di estinzione dell'obbligo fideiussorio ai sensi dell'art. 1957 c.c., essendo non condivisibile l'assunto per cui l'inserimento della clausola di pagamento a prima richiesta equivalga ad una deroga pattizia a tale disposizione e ritenendo comunque invalida la clausola derogatoria ai sensi della disciplina dettata dalla L. n. 287/1990. In particolare, gli appellanti osservano esser ampiamente decorso il termine semestrale dalla chiusura del rapporto senza che la creditrice si attivasse giudizialmente, così come reputato necessario dalla consolidata giurisprudenza, nei riguardi del debitore principale: infatti la pretesa obbligazione sarebbe divenuta esigibile al 1 dicembre
2017, allorquando la creditrice aveva esercitato, con lettera raccomandata del 28 novembre 2017, pervenuta alla società così come ai fideiussori (al solo in Pt_1 data 11 dicembre, agli altri in data 1 dicembre), il diritto di recesso da tutti i contratti in essere (doc. n. 4 e 17 prodotti dalla convenuta), mentre il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo era stato depositato in data 28 maggio 2021; c) violazione e falsa applicazione degli artt. 34, 295 c.p.c. e art. 3 D. L.vo n. 168 del
2003, avendo il Tribunale deciso in composizione monocratica anziché, come pag. 6 avrebbe dovuto, rimettere le questioni di nullità della fideiussione sollevate per violazione della disciplina antitrust alla competente sezione specializzata, che avrebbe giudicato in composizione collegiale su tale domanda.
8) Nel giudizio così radicato si è costituita l'appellata, concludendo per il rigetto dell'appello e per la condanna degli opponenti alle spese del grado.
9) In particolare, a eccepito e rilevato che: era da ritenersi senz'altro infondata CP_2
l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, peraltro tardivamente sollevata dagli appellanti in primo grado, per non essere munita di perspicua procura e CP_2 per non essere iscritta all'albo degli intermediari finanziari previsto dall'art. 106 TUB, richiamando, all'uopo, la decisione della Suprema Corte già citata in primo grado e le pertinenti motivazioni della sentenza del Tribunale di Monza;
era da ritenersi del pari infondata l'eccezione di decadenza della creditrice dal diritto di escussione dei fideiussori, sollevata ai sensi dell'art. 1957 c.c., richiamando le ragioni tutte spiegate in primo grado, a supporto dell'interruzione del termine di decadenza in oggetto per effetto delle diffide tempestivamente inviate sia al debitore principale, sia ai fideiussori;
era inammissibile perché tardivamente proposta, e comunque infondata,
l'eccezione di nullità della sentenza in parte qua, in quanto pronunciata dal giudice di primo grado – peraltro in via incidentale - in violazione delle norme regolanti la validità della garanzia sotto il profilo “antitrust”, essendo, tra le altre cose, la Corte adita pienamente competente a decidere sul punto, essendo “anche sezione deputata a conoscere delle controversie da devolversi alla Sezione Impresa”.
10) Precisate le conclusioni, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini per il deposito delle comparse conclusionali e rispettive repliche.
Motivi della decisione
11) Ad avviso della Corte l'appello è infondato e non merita accoglimento, con conseguente conferma della sentenza impugnata per le ragioni che seguono.
12) Con il primo motivo d'appello gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto dimostrata la legittimazione attiva della n CP_2 forza della procura conferitale da , e nella parte in cui ha ritenuto infondata CP_1
l'eccezione di mancata iscrizione di ll'albo degli intermediari finanziari di cui CP_2 all'art. 106 T.U.B. Il motivo appare complessivamente infondato.
pag. 7 13) Il rilievo relativo all'iscrizione all'Albo ex art. 106 TUB risulta privo di fondamento ai fini che qui rilevano, alla luce del principio enunciato da Cass. 7243/24 ed altresì da recente pronunciamento di questa stessa Corte (sentenza n. 92 del 15 gennaio
2025). In particolare, la S.C. ha statuito che: “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B.
e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”. Dalle predette decisioni non vi è motivo per discostarsi, discendendone l'infondatezza del motivo di appello svolto sul punto.
14) Quanto all'asserita indeterminatezza della procura conferita alla mandataria CP_2 da , si osserva che la stessa è stata rilasciata in data 22 marzo 2023 per CP_1 atto a rogito Notaio di OM rep. 20088, racc. 9857 e con essa si è Persona_1 conferito a il potere di provvedere, in nome e per conto di , “ogni CP_2 CP_1 attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la Società è o sarà titolare (i “Crediti”)”. Trattasi, come ha osservato in modo condivisibile parte appellata, di procura che conferisce ampio mandato a er CP_2 la gestione di tutti i crediti di , e quindi anche quelli nei confronti di e CP_1 CP_3 conseguentemente, dei garanti della predetta società, risultando dunque infondata ogni censura di indeterminatezza.
15) Venendo al secondo motivo di gravame, valga osservare che, secondo costante orientamento di questa Corte, laddove le parti, come in questo caso, abbiano previsto che il garante debba adempiere a “semplice richiesta scritta” della banca (cfr. art. 7 del contratto, cosiddetta “clausola a prima richiesta”, da considerarsi – è bene sottolinearlo – comunque del tutto estranea alle censure dell'Autorità di vigilanza, relative al solo complesso delle clausole 2, 6 e 8, e dunque esaminabile anche nell'ipotesi di reviviscenza della previsione di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.), anche la domanda di pagamento proposta in via stragiudiziale può e deve considerarsi una valida istanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c. (cfr. Cass.
n. 13078/2008, che si è espressa nei seguenti termini: “questa Corte ha anche
pag. 8 chiarito che la clausola con cui il creditore si impegni a soddisfare il creditore "a semplice richiesta" o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c.”: ma vedi anche, Cass. n. 22346/17, secondo cui in un contratto di garanzia in cui sia inserita la clausola di pagamento a prima richiesta e, nel contempo, si preveda l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma. Ancora più recentemente, poi, Cass. sez. III - 27/02/2025, n.
5179 ha ritenuto, proprio in un caso di “reviviscenza” della previsione di cui all'art. 1957 c.c. in esito alla ritenuta invalidità delle clausole conformi al modello AB, testualmente quanto segue: “
8. La statuizione della corte di merito è conforme alla giurisprudenza là dove ha ritenuto che, in presenza della clausola a prima richiesta, onde evitare la decadenza prevista nell'art. 1957 cod. civ., non è necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Difatti, soltanto la presenza di una clausola contrattuale non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell'azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede giurisdizionale
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13078 del 21/05/2008; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 22346 del 26/09/2017; Cass.Sez. 3 -, Ordinanza n. 30185 del 14/10/2022).
9. A maggior ragione, nel caso in questione, ove l'applicazione dell'art. 1957 cod. civ. non deriva da una scelta pattizia, ma dalla pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria contenuta nel negozio di garanzia (perché ritenuto conforme allo schema AB giudicato come anticoncorrenziale dall'autorità garante), secondo la tradizionale esegesi di tale norma, l'impedimento della decadenza si determina anche solo con un'attività extragiudiziale, e dunque non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13078 del 21/05/2008), poiché
pag. 9 se il rinvio si intendesse anche alla previsione di un'azione giudiziale, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia
a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni (Cass. Sez. 3 Sentenza n. 22346 del 26/9/2017)”. Parimenti, in un caso in cui si è effettuata disamina di un modulo di fideiussione esattamente sovrapponibile a quello sottoscritto dagli odierni appellanti, la Cassazione ha confermato la statuizione del giudice del merito osservando: i
Ebbene se è vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957, non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis,
l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2607; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13 febbraio 2018, n. 3421; principio sancito da Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2005, n. 2532) – è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito "a semplice richiesta", tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo. Dunque, in una tale ipotesi, "l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria" (principio affermato da Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. 25344;
Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017,
n. 22346).Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: "ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione" (cfr.
Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n. 31509; Cass. civ. n. 22346/2017 cit.).Del resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art.
1957 c.c., ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass. n. 31509/2021 cit.). Nella
pag. 10 fattispecie, la fideiussione rilasciata dagli odierni ricorrenti conteneva l'impegno del garante ad adempiere "a semplice richiesta scritta", clausola derogativa della previsione di cui all'art. 1957 c.c., non colpita da nullità, per cui, come correttamente statuito dalla Corte d'Appello, la lettera di messa in mora del 15.10.2015 ha validamente interrotto il relativo termine semestrale decadenziale (cfr. p. 11 sentenza impugnata n. 857/2022, in cui la Corte d'Appello fa riferimento all'art. 7 della fideiussione)” (cfr. Cassazione civile sez. III - 13/01/2025, n. 835 in www.deiure.it).
16) Trattasi, pertanto, di orientamento ormai consolidato, anche presso questa Corte, che ormai con plurime pronunce, tra le quali, per esempio, la sentenza n. 920 del 1 aprile 2025, ha ribadito che “Secondo l'orientamento già seguito da questa Corte e in adesione all'insegnamento della Corte di Cassazione che si intende ribadire8, laddove la fideiussione omnibus contenga la “clausola di pagamento a prima richiesta”, il garante è tenuto all'immediato pagamento, in favore del creditore, allorquando gli venga richiesto, indipendentemente dall'esercizio di un'azione giudiziale. La diversa interpretazione richiamata da parte appellante (mediante rimando a Cass. Civ. n. 20668/2024 e Cass. Civ. 25197/2023) appare contraria alla finalità della clausola indicata (i.e. garantire al creditore il sollecito soddisfacimento del credito) e, quindi, al fatto che – in tale ipotesi – il debitore è tenuto al pagamento immediato, salvo successivamente agire nei confronti del debitore principale (in base al principio solve et repete)”.
17) Quanto al terzo motivo di appello, di pretesa nullità della sentenza pronunciata dal
Tribunale per violazione e falsa applicazione degli artt. 34, 295 c.p.c. e art. 3 D. L.vo n. 168 del 2003, avendo il Tribunale deciso in composizione monocratica anziché, come avrebbe dovuto, rimettere le questioni di nullità della fideiussione sollevate per violazione della disciplina antitrust alla competente sezione specializzata, che avrebbe giudicato in composizione collegiale su tale domanda, deve osservarsi, in via assorbente, che tale eccezione, a prescindere dalla sua fondatezza, è stata comunque sollevata tardivamente, e dunque, è senz'altro inammissibile, ancor prima che infondata. Al proposito, infatti, va osservato che secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, l'incompetenza per materia, da qualunque causa essa dipenda ed al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., deve essere eccepita e rilevata, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 38 c.p.c. primo comma, non oltre la prima udienza di trattazione (cfr. Cass. N. 26424 del 2014). In ogni caso, detta eccezione risulta assorbita per effetto delle considerazioni che si pag. 11 sono svolte a monte: infatti l'eccezione di nullità della fideiussione, a prescindere dalla sua qualificazione o meno in termini di vera e propria eccezione riconvenzionale, è stata sollevata dagli odierni appellanti in ordine a questione di nullità che, pacificamente, afferirebbe alla sola clausola – suscettibile di trovare concreta applicazione nel caso che occupa - di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c., ed è comunque superata dal fatto che, anche nel caso di elisione della clausola colpita dalla dedotta nullità, e dunque, nel caso di reviviscenza dell'art. 1957 c.c. già citato, detto disposto è stato comunque convenzionalmente derogato dalle parti con la clausola di cui al punto 7 sopra esaminata. Non vi è dunque nessun interesse giuridicamente rilevante a coltivare il predetto motivo, anche a prescindere dalla sua palese inammissibilità.
Regolamento delle spese di lite.
La totale soccombenza degli appellanti giustifica la condanna degli stessi al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (come modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa, e con esclusione dei compensi riferibili alla fase di istruttoria-trattazione, trattandosi di fase non tenutasi in questo grado di giudizio.
Va dichiarata la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , e Parte_1 Parte_3 Parte_4
avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1689/2024 del 5 giugno Parte_5
2024, pubblicata il 7 giugno 2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna , , e al Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 pagamento, in favore di parte appellata e per essa, la mandataria Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che si Controparte_2 liquidano in euro 14.239,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dichiara sussistenti i requisiti ed i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D. P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 11 giugno 2025.
pag. 12 Il Consigliere est. Il Presidente dott. ssa Alessandra Arceri dott. Giuseppe Ondei
pag. 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ondei Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel. dott.ssa Rossella Milone Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2189/2024 promossa in grado d'appello da
C.F. ; Parte_1 C.F._1
, C.F. ; Parte_2 C.F._2
, C.F. Parte_3 C.F._3
, C.F. , Parte_4 C.F._4 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Gianpaolo Rizzo, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Firenze, Via Ricasoli n. 32, come da mandati in atti
- appellanti
contro
costituita ai sensi della Legge Controparte_1 sulla Cartolarizzazione del 30 aprile 1999 n. 130, con sede legale in OM, e per essa la sua mandataria già C.F. Controparte_2 Controparte_2
pag. 1 S.p.a.), codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di OM
, REA RM-1581658, P.IVA , rappresentata e difesa giusta P.IVA_1 P.IVA_2 delega allegata al presente atto dall'avv. Mario Battaglia (C.F. ) di CodiceFiscale_5
Milano, Via Rugabella n. 17 con domicilio eletto all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata
Email_1
1) appellata
OGGETTO: mutuo – appello avverso sentenza del Tribunale di Monza, n. 1689/2024 del 5 giugno 2024, pubblicata il 7 giugno 2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa e reietta ogni contraria istanza ed eccezione, di rito, di merito ed istruttoria, nonché previa declaratoria di nullità della sentenza del Tribunale Ordinario di Monza n. 1689/2024, pubblicata in data 07/06/2024 e notificata in data 13/06/2024, con cui è stato definito il procedimento ivi rubricato al R.G. n. 8604/2021, ovvero previa riforma della predetta sentenza nelle parti impugnate con il presente atto, così giudicare: a) in via preliminare di rito, accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di
Monza a decidere la domanda − formulata in primo grado − di nullità parziale della dedotta fideiussione rilasciata dagli opponenti SI.ri , Parte_1 Parte_5 Pt_4
e per violazione ovvero ai sensi della L. n. 287/1990, dichiarando su
[...] Parte_3 detta domanda la competenza funzionale ed inderogabile della sezione specializzata per le imprese del Tribunale di Milano in composizione collegiale;
b) in via preliminare di rito, separare la domanda − formulata in primo grado e reiterata nel presente grado − di nullità parziale della dedotta fideiussione rilasciata dagli opponenti SI.ri
, e per violazione ovvero Parte_1 Parte_5 Parte_4 Parte_3 ai sensi della L. n. 287/1990 e, previa assegnazione del termine per la riassunzione della causa, rimettere le parti dinanzi la sezione specializzata per le imprese del Tribunale di
Milano in composizione collegiale affinché si pronunci sulla predetta domanda;
c) in via preliminare di rito, sospendere la delibazione sulle domande – formulate in primo grado e reiterate nel presente grado – di accertamento dell'estinzione della obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. e di revoca dell'opposto decreto ingiuntivo n. 3090/2021 del
Tribunale di Monza verso i fideiussori SI.ri , Parte_1 Parte_5 Pt_4
e , in attesa della definizione della causa pregiudiziale di accertamento
[...] Parte_3 della nullità delle dedotte fideiussioni per violazione ovvero ai sensi della L. n. 287/1990 da
pag. 2 riassumersi dinanzi la sezione specializzata per le imprese del Tribunale di Milano;
d) nel merito, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 3090/2021 del Tribunale di Monza ed accertare l'insussistenza, l'illiquidità e/o l'inesigibilità di ogni e qualsivoglia credito della
e per essa nei confronti degli attori Controparte_1 Controparte_2 opponenti;
e) nel merito ed in via subordinata rispetto alle superiori domande sub b) e c), accertare e dichiarare la nullità parziale della dedotta fideiussione rilasciata dagli opponenti
, e , nonché l'estinzione Parte_1 Parte_5 Parte_4 Parte_3 della loro obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c.;
f) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi ai sensi del D. M. n. 55/2014, oltre spese forfettarie ex art. 2 D. M. n.
55/2014, oltre IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Gianpaolo Rizzo il quale, ex art. 93 c.p.c., si dichiara procuratore antistatario;
- in via istruttoria, ammettere le istanze istruttorie formulate dagli attori nel giudizio di cui al
R.G. n. 8604 /2021 del Tribunale di Monza con la memoria istruttoria ex art. 183, comma VI
n. 2 c.p.c. e non accolte dal Giudice di primo grado.”
Per l'appellata:
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie, - dato atto del rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado come da provvedimento in data 22 gennaio 2025; - nel merito, rigettare l'appello avversario, in quanto illegittimo e infondato, e così respingere ogni avversa domanda e istanza, per tutti i motivi precisati in atti, con integrale conferma della sentenza impugnata e del decreto ingiuntivo opposto. Con il favore delle spese e compensi anche del presente grado di appello.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Vicende processuali
1) Con atto di citazione regolarmente notificato i sig.ri , , Parte_1 Parte_3
e unitamente a proponevano Parte_4 Parte_5 Controparte_3 opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Monza n.
3090/2021, con cui veniva loro intimato il pagamento, in favore della ricorrente
[...] quale mandataria di (d'ora in avanti per Controparte_4 Controparte_1
pag. 3 brevità ) della somma di € 355.766,80, oltre interessi e spese, in ragione del CP_1 residuo dovuto su mutuo fondiario stipulato dalla società (d'ora in Controparte_5 avanti per brevità con la , poi divenuta CP_3 Controparte_6 CP_7
con cui gli stessi rilevavano ed eccepivano: a) l'insussistenza del credito
[...] azionato;
b) la nullità parziale del contratto di mutuo;
c) la nullità e/o invalidità parziale della fideiussione omnibus sottoscritta a garanzia delle obbligazioni di
CP_3
2) Si costituiva in lite , a mezzo della mandataria CP_1 Controparte_2
(già , d'ora in avanti per brevità chiedendo
[...] Controparte_4 CP_2 concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e nel merito, il rigetto dell'opposizione proposta e la condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite.
3) Il Tribunale di Monza, concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e preso atto del fallimento del tentativo di mediazione ex D. Lvo n. 28/2010, dichiarava l'interruzione del processo in data 6 ottobre 2022, essendo nel frattempo intervenuto il fallimento della società CP_3
4) Riassunto il processo, e concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, la causa – ritenuta di natura documentale - veniva rimessa in decisione.
5) In data 7 giugno 2024 veniva pubblicata la sentenza n. 1689/2024, emessa in data 5 giugno 2024, con cui il Tribunale di Monza: a) dichiarava l'estinzione del giudizio nei confronti di b) rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo CP_3 opposto nei confronti dei fideiussori sopra citati;
condannava gli stessi al pagamento delle spese processuali.
6) A motivo della decisione, il Tribunale rilevava che: a) era infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dagli opponenti nei confronti di e CP_1 per essa in quanto il ricorrente aveva prodotto l'avviso di cessione CP_2 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2019 (doc.E) nonché la dichiarazione di avvenuta cessione del credito da parte di (doc. Controparte_7
F). Peraltro, solo in comparsa conclusionale gli opponenti avevano sollevato eccezione di difetto di titolarità del credito, che il Tribunale reputava comunque infondata alla luce della documentazione prodotta;
b) era da ritenersi infondata l'eccezione di mancata iscrizione di ll'albo degli intermediari finanziari di cui CP_2 all'art. 106 D. Lgs. N. 385/1993, richiamando quanto stabilito dalla recente pronuncia
18 marzo 2024 n. 7243 della Cassazione, nella parte in cui aveva ritenuto che “il
pag. 4 conferimento dell'incarico di recupero crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto all'albo di cui all'art. 106 TUB e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2 comma 6 della L. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”; c) era parimenti infondata l'eccezione di indeterminatezza della procura alla riscossione rilasciata da in favore di in quanto dalla lettura della stessa era CP_1 CP_2 dato chiaramente evincere che le attività delegate al mandatario si riferivano a tutti i
“crediti dei quali la società è o sarà titolare”; d) era da ritenersi infondata la doglianza di indeterminatezza del tasso di interesse applicato al mutuo garantito, essendo viceversa la clausola contenuta in tale contratto assai complessa ma pienamente idonea a fissare i criteri per la determinazione del tasso di interesse praticato;
e) era da reputarsi infondata la doglianza di omessa indicazione del TAE, in aggiunta all'indicazione del TAN, visto l'art. 117, comma 4, TUB;
f) del pari infondata era da ritenersi l'eccezione di compensazione delle poste a debito con i controcrediti vantati da nei confronti dell'Istituto di credito, che a prescindere dalla ammissibilità CP_3 di tale compensazione, non erano stati dimostrati;
g) era da reputarsi altresì infondata l'eccezione di estinzione dell'obbligo fideiussorio ai sensi dell'art. 1957 c.c.: l'atto di costituzione in mora era pervenuto alla debitrice principale in data 1 dicembre 2017 ed anche ai fideiussori, così come la precedente comunicazione in data 29 dicembre
2016; si richiamava la giurisprudenza di legittimità e si faceva presente che la fideiussione sottoscritta dagli opponenti conteneva ben due clausole di deroga all'art. 1957 c.c., la prima diretta a prolungare la durata del loro obbligo fideiussorio fino alla soddisfazione di ogni ragione del creditore principale, senza che questi fosse tenuto ad escutere il debitore principale, i fideiussori e qualsiasi altro obbligato entro il termine di cui all'art. 1957 c.c.; la seconda diretta a stabilire, nei confronti dei fideiussori, l'obbligo di pagamento a prima richiesta e nonostante l'opposizione del debitore garantito, da interpretarsi, anche quest'ultima, come deroga pattizia all'art. 1957 c.c., conseguendone la valida interruzione del termine di decadenza in parola per effetto di ogni richiesta di pagamento anche stragiudiziale rivolta al fideiussore pag. 5 (in tal senso, il giudice di primo grado richiamava precedenti di questa Corte); h) era del pari infondata l'eccezione di nullità della fideiussione omnibus per violazione della disciplina di cui alla L. 287 del 1990 e 101 TFUE, in quanto il contratto conteneva clausole corrispondenti allo schema contrattuale proposto dall'AB (in particolare, artt. 2, 6 e 8) osservando che l'eventuale nullità parziale avrebbe semmai riguardato la sola clausola n. 6, di deroga all'art. 1957 c.c., questione comunque assorbita per effetto dell'inserimento di clausola derogatoria alla previsione in oggetto, come del resto consente l'art. 2 comma 3 della precitata legge, nella parte in cui fa salve le intese delle parti in tal senso.
7) Avverso tale sentenza hanno proposto appello , , Parte_1 Parte_3
, domandando la riforma della stessa, e Parte_4 Parte_5 rassegnando i seguenti motivi di appello, riassunti come segue: a) violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della L. n. 130 del 1999, nonché degli art. 1346 e 1418 c.c., nella parte in cui il Tribunale non ha accolto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di sia non essendo provato il conferimento dei poteri di riscossione CP_2 dei crediti che occupano, sia per non essere scritta all'albo di cui all'art. 106 CP_2
TUB, non condividendo gli opponenti la pronuncia della S.C. valorizzata dal giudice di prime cure;
b) violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1418, 1462, 1957
c.c. e della L. n. 287/1990, per non avere il Tribunale accolto l'eccezione di estinzione dell'obbligo fideiussorio ai sensi dell'art. 1957 c.c., essendo non condivisibile l'assunto per cui l'inserimento della clausola di pagamento a prima richiesta equivalga ad una deroga pattizia a tale disposizione e ritenendo comunque invalida la clausola derogatoria ai sensi della disciplina dettata dalla L. n. 287/1990. In particolare, gli appellanti osservano esser ampiamente decorso il termine semestrale dalla chiusura del rapporto senza che la creditrice si attivasse giudizialmente, così come reputato necessario dalla consolidata giurisprudenza, nei riguardi del debitore principale: infatti la pretesa obbligazione sarebbe divenuta esigibile al 1 dicembre
2017, allorquando la creditrice aveva esercitato, con lettera raccomandata del 28 novembre 2017, pervenuta alla società così come ai fideiussori (al solo in Pt_1 data 11 dicembre, agli altri in data 1 dicembre), il diritto di recesso da tutti i contratti in essere (doc. n. 4 e 17 prodotti dalla convenuta), mentre il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo era stato depositato in data 28 maggio 2021; c) violazione e falsa applicazione degli artt. 34, 295 c.p.c. e art. 3 D. L.vo n. 168 del
2003, avendo il Tribunale deciso in composizione monocratica anziché, come pag. 6 avrebbe dovuto, rimettere le questioni di nullità della fideiussione sollevate per violazione della disciplina antitrust alla competente sezione specializzata, che avrebbe giudicato in composizione collegiale su tale domanda.
8) Nel giudizio così radicato si è costituita l'appellata, concludendo per il rigetto dell'appello e per la condanna degli opponenti alle spese del grado.
9) In particolare, a eccepito e rilevato che: era da ritenersi senz'altro infondata CP_2
l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, peraltro tardivamente sollevata dagli appellanti in primo grado, per non essere munita di perspicua procura e CP_2 per non essere iscritta all'albo degli intermediari finanziari previsto dall'art. 106 TUB, richiamando, all'uopo, la decisione della Suprema Corte già citata in primo grado e le pertinenti motivazioni della sentenza del Tribunale di Monza;
era da ritenersi del pari infondata l'eccezione di decadenza della creditrice dal diritto di escussione dei fideiussori, sollevata ai sensi dell'art. 1957 c.c., richiamando le ragioni tutte spiegate in primo grado, a supporto dell'interruzione del termine di decadenza in oggetto per effetto delle diffide tempestivamente inviate sia al debitore principale, sia ai fideiussori;
era inammissibile perché tardivamente proposta, e comunque infondata,
l'eccezione di nullità della sentenza in parte qua, in quanto pronunciata dal giudice di primo grado – peraltro in via incidentale - in violazione delle norme regolanti la validità della garanzia sotto il profilo “antitrust”, essendo, tra le altre cose, la Corte adita pienamente competente a decidere sul punto, essendo “anche sezione deputata a conoscere delle controversie da devolversi alla Sezione Impresa”.
10) Precisate le conclusioni, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini per il deposito delle comparse conclusionali e rispettive repliche.
Motivi della decisione
11) Ad avviso della Corte l'appello è infondato e non merita accoglimento, con conseguente conferma della sentenza impugnata per le ragioni che seguono.
12) Con il primo motivo d'appello gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto dimostrata la legittimazione attiva della n CP_2 forza della procura conferitale da , e nella parte in cui ha ritenuto infondata CP_1
l'eccezione di mancata iscrizione di ll'albo degli intermediari finanziari di cui CP_2 all'art. 106 T.U.B. Il motivo appare complessivamente infondato.
pag. 7 13) Il rilievo relativo all'iscrizione all'Albo ex art. 106 TUB risulta privo di fondamento ai fini che qui rilevano, alla luce del principio enunciato da Cass. 7243/24 ed altresì da recente pronunciamento di questa stessa Corte (sentenza n. 92 del 15 gennaio
2025). In particolare, la S.C. ha statuito che: “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B.
e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”. Dalle predette decisioni non vi è motivo per discostarsi, discendendone l'infondatezza del motivo di appello svolto sul punto.
14) Quanto all'asserita indeterminatezza della procura conferita alla mandataria CP_2 da , si osserva che la stessa è stata rilasciata in data 22 marzo 2023 per CP_1 atto a rogito Notaio di OM rep. 20088, racc. 9857 e con essa si è Persona_1 conferito a il potere di provvedere, in nome e per conto di , “ogni CP_2 CP_1 attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la Società è o sarà titolare (i “Crediti”)”. Trattasi, come ha osservato in modo condivisibile parte appellata, di procura che conferisce ampio mandato a er CP_2 la gestione di tutti i crediti di , e quindi anche quelli nei confronti di e CP_1 CP_3 conseguentemente, dei garanti della predetta società, risultando dunque infondata ogni censura di indeterminatezza.
15) Venendo al secondo motivo di gravame, valga osservare che, secondo costante orientamento di questa Corte, laddove le parti, come in questo caso, abbiano previsto che il garante debba adempiere a “semplice richiesta scritta” della banca (cfr. art. 7 del contratto, cosiddetta “clausola a prima richiesta”, da considerarsi – è bene sottolinearlo – comunque del tutto estranea alle censure dell'Autorità di vigilanza, relative al solo complesso delle clausole 2, 6 e 8, e dunque esaminabile anche nell'ipotesi di reviviscenza della previsione di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.), anche la domanda di pagamento proposta in via stragiudiziale può e deve considerarsi una valida istanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c. (cfr. Cass.
n. 13078/2008, che si è espressa nei seguenti termini: “questa Corte ha anche
pag. 8 chiarito che la clausola con cui il creditore si impegni a soddisfare il creditore "a semplice richiesta" o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c.”: ma vedi anche, Cass. n. 22346/17, secondo cui in un contratto di garanzia in cui sia inserita la clausola di pagamento a prima richiesta e, nel contempo, si preveda l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma. Ancora più recentemente, poi, Cass. sez. III - 27/02/2025, n.
5179 ha ritenuto, proprio in un caso di “reviviscenza” della previsione di cui all'art. 1957 c.c. in esito alla ritenuta invalidità delle clausole conformi al modello AB, testualmente quanto segue: “
8. La statuizione della corte di merito è conforme alla giurisprudenza là dove ha ritenuto che, in presenza della clausola a prima richiesta, onde evitare la decadenza prevista nell'art. 1957 cod. civ., non è necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Difatti, soltanto la presenza di una clausola contrattuale non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell'azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede giurisdizionale
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13078 del 21/05/2008; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 22346 del 26/09/2017; Cass.Sez. 3 -, Ordinanza n. 30185 del 14/10/2022).
9. A maggior ragione, nel caso in questione, ove l'applicazione dell'art. 1957 cod. civ. non deriva da una scelta pattizia, ma dalla pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria contenuta nel negozio di garanzia (perché ritenuto conforme allo schema AB giudicato come anticoncorrenziale dall'autorità garante), secondo la tradizionale esegesi di tale norma, l'impedimento della decadenza si determina anche solo con un'attività extragiudiziale, e dunque non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13078 del 21/05/2008), poiché
pag. 9 se il rinvio si intendesse anche alla previsione di un'azione giudiziale, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia
a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni (Cass. Sez. 3 Sentenza n. 22346 del 26/9/2017)”. Parimenti, in un caso in cui si è effettuata disamina di un modulo di fideiussione esattamente sovrapponibile a quello sottoscritto dagli odierni appellanti, la Cassazione ha confermato la statuizione del giudice del merito osservando: i
Ebbene se è vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957, non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis,
l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2607; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13 febbraio 2018, n. 3421; principio sancito da Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2005, n. 2532) – è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito "a semplice richiesta", tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo. Dunque, in una tale ipotesi, "l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria" (principio affermato da Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. 25344;
Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017,
n. 22346).Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: "ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione" (cfr.
Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n. 31509; Cass. civ. n. 22346/2017 cit.).Del resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art.
1957 c.c., ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass. n. 31509/2021 cit.). Nella
pag. 10 fattispecie, la fideiussione rilasciata dagli odierni ricorrenti conteneva l'impegno del garante ad adempiere "a semplice richiesta scritta", clausola derogativa della previsione di cui all'art. 1957 c.c., non colpita da nullità, per cui, come correttamente statuito dalla Corte d'Appello, la lettera di messa in mora del 15.10.2015 ha validamente interrotto il relativo termine semestrale decadenziale (cfr. p. 11 sentenza impugnata n. 857/2022, in cui la Corte d'Appello fa riferimento all'art. 7 della fideiussione)” (cfr. Cassazione civile sez. III - 13/01/2025, n. 835 in www.deiure.it).
16) Trattasi, pertanto, di orientamento ormai consolidato, anche presso questa Corte, che ormai con plurime pronunce, tra le quali, per esempio, la sentenza n. 920 del 1 aprile 2025, ha ribadito che “Secondo l'orientamento già seguito da questa Corte e in adesione all'insegnamento della Corte di Cassazione che si intende ribadire8, laddove la fideiussione omnibus contenga la “clausola di pagamento a prima richiesta”, il garante è tenuto all'immediato pagamento, in favore del creditore, allorquando gli venga richiesto, indipendentemente dall'esercizio di un'azione giudiziale. La diversa interpretazione richiamata da parte appellante (mediante rimando a Cass. Civ. n. 20668/2024 e Cass. Civ. 25197/2023) appare contraria alla finalità della clausola indicata (i.e. garantire al creditore il sollecito soddisfacimento del credito) e, quindi, al fatto che – in tale ipotesi – il debitore è tenuto al pagamento immediato, salvo successivamente agire nei confronti del debitore principale (in base al principio solve et repete)”.
17) Quanto al terzo motivo di appello, di pretesa nullità della sentenza pronunciata dal
Tribunale per violazione e falsa applicazione degli artt. 34, 295 c.p.c. e art. 3 D. L.vo n. 168 del 2003, avendo il Tribunale deciso in composizione monocratica anziché, come avrebbe dovuto, rimettere le questioni di nullità della fideiussione sollevate per violazione della disciplina antitrust alla competente sezione specializzata, che avrebbe giudicato in composizione collegiale su tale domanda, deve osservarsi, in via assorbente, che tale eccezione, a prescindere dalla sua fondatezza, è stata comunque sollevata tardivamente, e dunque, è senz'altro inammissibile, ancor prima che infondata. Al proposito, infatti, va osservato che secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, l'incompetenza per materia, da qualunque causa essa dipenda ed al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., deve essere eccepita e rilevata, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 38 c.p.c. primo comma, non oltre la prima udienza di trattazione (cfr. Cass. N. 26424 del 2014). In ogni caso, detta eccezione risulta assorbita per effetto delle considerazioni che si pag. 11 sono svolte a monte: infatti l'eccezione di nullità della fideiussione, a prescindere dalla sua qualificazione o meno in termini di vera e propria eccezione riconvenzionale, è stata sollevata dagli odierni appellanti in ordine a questione di nullità che, pacificamente, afferirebbe alla sola clausola – suscettibile di trovare concreta applicazione nel caso che occupa - di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c., ed è comunque superata dal fatto che, anche nel caso di elisione della clausola colpita dalla dedotta nullità, e dunque, nel caso di reviviscenza dell'art. 1957 c.c. già citato, detto disposto è stato comunque convenzionalmente derogato dalle parti con la clausola di cui al punto 7 sopra esaminata. Non vi è dunque nessun interesse giuridicamente rilevante a coltivare il predetto motivo, anche a prescindere dalla sua palese inammissibilità.
Regolamento delle spese di lite.
La totale soccombenza degli appellanti giustifica la condanna degli stessi al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (come modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa, e con esclusione dei compensi riferibili alla fase di istruttoria-trattazione, trattandosi di fase non tenutasi in questo grado di giudizio.
Va dichiarata la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , e Parte_1 Parte_3 Parte_4
avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1689/2024 del 5 giugno Parte_5
2024, pubblicata il 7 giugno 2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna , , e al Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 pagamento, in favore di parte appellata e per essa, la mandataria Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che si Controparte_2 liquidano in euro 14.239,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dichiara sussistenti i requisiti ed i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D. P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 11 giugno 2025.
pag. 12 Il Consigliere est. Il Presidente dott. ssa Alessandra Arceri dott. Giuseppe Ondei
pag. 13