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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 23/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Giuseppina
Valestra, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 21 gennaio 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2638/2025 R.G. e vertente
FRA
nata a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
e nato a [...] il [...], codice fiscale C.F._1 Parte_2
, entrambi residenti in [...], nella qualità di C.F._2
genitori esercenti la relativa potestà sulla figlia minore, nata a [...] il Persona_1
17.07.2018, codice fiscale , rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi C.F._3
Lomio,
- RICORRENTI –
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal CP_1
funzionario incaricato, dott. Pipitone;
- - RESISTENTE -
1 Oggetto: indennità di accompagnamento minore.
FATTO E DIRITTO
1) Con ricorso depositato in data 12.09.2024 e ritualmente notificato gli odierni ricorrenti adivano l'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., in qualità di genitori esercenti la relativa potestà sulla figlia minore, al fine di ottenere, alla luce delle patologie Persona_1
indicate in atti, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, prestazione denegata durante la fase amministrativa, oltre la rifusione delle spese di giudizio da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
CP_ Con memoria depositata il 20.01.2025 si costituiva in giudizio l' che resisteva nel merito alla domanda attorea, ma eccepiva preliminarmente la decadenza dalla proposizione della domanda giudiziale.
All'odierna udienza verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2) L'eccezione di decadenza è fondata.
L'art. 42, comma 3, del decreto legge n. 269/2003 convertito, con modificazioni, dalla legge
326/2003 dispone che “ A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non
trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i
provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui
al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla
competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione
all'interessato del provvedimento emenato in sede amministrativa”.
Nella specie l'istituto ha provato, con documentazione allegata nel relativo fascicolo, che la visita della relativamente alla domanda di invalidità civile avente ad oggetto CP_2
2 l'indennità di accompagnamento, contrassegnata dal n. 3930989011091, risulta notificata alla ricorrente con raccomandata n. 66494366198-4 in data 08/03/2024, ben oltre sei mesi prima del 12.09.2024, data di proposizione del ricorso.
La domanda deve dunque essere dichiarata inammissibile.
3) Le spese di lite sono irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_3
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite.
Potenza lì 21 gennaio 2024
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina Valestra
3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Giuseppina
Valestra, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 21 gennaio 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2638/2025 R.G. e vertente
FRA
nata a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
e nato a [...] il [...], codice fiscale C.F._1 Parte_2
, entrambi residenti in [...], nella qualità di C.F._2
genitori esercenti la relativa potestà sulla figlia minore, nata a [...] il Persona_1
17.07.2018, codice fiscale , rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi C.F._3
Lomio,
- RICORRENTI –
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal CP_1
funzionario incaricato, dott. Pipitone;
- - RESISTENTE -
1 Oggetto: indennità di accompagnamento minore.
FATTO E DIRITTO
1) Con ricorso depositato in data 12.09.2024 e ritualmente notificato gli odierni ricorrenti adivano l'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., in qualità di genitori esercenti la relativa potestà sulla figlia minore, al fine di ottenere, alla luce delle patologie Persona_1
indicate in atti, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, prestazione denegata durante la fase amministrativa, oltre la rifusione delle spese di giudizio da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
CP_ Con memoria depositata il 20.01.2025 si costituiva in giudizio l' che resisteva nel merito alla domanda attorea, ma eccepiva preliminarmente la decadenza dalla proposizione della domanda giudiziale.
All'odierna udienza verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2) L'eccezione di decadenza è fondata.
L'art. 42, comma 3, del decreto legge n. 269/2003 convertito, con modificazioni, dalla legge
326/2003 dispone che “ A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non
trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i
provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui
al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla
competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione
all'interessato del provvedimento emenato in sede amministrativa”.
Nella specie l'istituto ha provato, con documentazione allegata nel relativo fascicolo, che la visita della relativamente alla domanda di invalidità civile avente ad oggetto CP_2
2 l'indennità di accompagnamento, contrassegnata dal n. 3930989011091, risulta notificata alla ricorrente con raccomandata n. 66494366198-4 in data 08/03/2024, ben oltre sei mesi prima del 12.09.2024, data di proposizione del ricorso.
La domanda deve dunque essere dichiarata inammissibile.
3) Le spese di lite sono irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_3
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite.
Potenza lì 21 gennaio 2024
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina Valestra
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