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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Nicoletta Giammarino Consigliere dott. Francesca Gomez De Ayala Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del 7 aprile 2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1476 dell'anno 2024
TRA
n. il 17.8.1963 in Napoli – - Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato depositato nel fascicolo telematico, dall'avv.
ANGELO GIORDANO presso lo studio del quale, in FRATTAMAGGIORE alla Via
F. A. GIORDANO n. 32, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
- in persona del Controparte_1
Presidente, legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Roma alla
Via Ciro il Grande
APPELLATO – NON COSTITUITO
FATTO E DIRITTO
1.Con atto depositato il 30/05/2024, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 1442 pronunziata in data 19/20 marzo 2024 con la quale il
Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, aveva dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 442 c.p.c. proposto in data 10 ottobre 2023.
Ha dedotto che erroneamente il primo Giudice aveva accertato la mancata proposizione del ricorso amministrativo. Il provvedimento di indebito, infatti, non era stato ritualmente portato a conoscenza di esso assicurato e, pertanto, non poteva sorgere alcun obbligo di prosecuzione del procedimento amministrativo.
Ha concluso, pertanto, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fosse dichiarato il diritto di esso appellante alla ricostituzione della pensione ed alla restituzione delle somme indebitamente trattenute dall' vinte le spese del CP_1
doppio grado.
2. L' , al quale è stato ritualmente notificato il gravame, non si è costituito. CP_1
3. Alla odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo.
4. L'appello proposto non può essere accolto.
4.1 Giova premettere che con il ricorso introduttivo del giudizio, l'odierno appellante ha dedotto che, con comunicazione del 1 novembre 2018, era stata richiesta dall' la restituzione della somma di € 3.500,00 per mancata comunicazione dei CP_1 redditi per l'anno 2017 ma che la richiesta era stata irritualmente notificata presso la residenza della sorella.
Ha precisato, inoltre, di avere avanzato, in data 21 febbraio 2023, istanza di ricostituzione della prestazione con contestuale richiesta di restituzione dell'indebito e di non avere ricevuto alcun riscontro nel termine di legge. CP_ Ha chiesto, pertanto, di dichiarare nulle le richieste di restituzione dell' e, per- tanto, disporre la ricostituzione della pensione e restituire la somma trattenuta con condanna dell' alla rifusione delle spese. CP_1
L' non si è costituito. CP_1
Con la sentenza oggi gravata il Giudice del lavoro ha dichiarato la inammissibilità del ricorso per la mancata proposizione del ricorso amministrativo ex art. 46 della legge n. 88/1989.
4.2 Con l'atto di appello il sostiene la erroneità della pronunzia nella quale Pt_1
non si è tenuto conto della irrituale notificazione del provvedimento di comunicazione dell'indebito presso la residenza della sorella di esso appellante.
5. La doglianza non può essere accolta.
5.1 Per vero, la motivazione posta a sostegno del provvedimento non può essere condivisa.
L'art. 46 della legge n. 88/1989, infatti, non può essere applicato al caso di specie in cui si invoca la illegittimità di una richiesta di restituzione di ratei di prestazione di invalidità civile che si assumono indebitamente percepiti poiché detta le regole procedimentali per la erogazione delle prestazioni previdenziali.
È appena, per altro, il caso di rilevare che, a mente dell'art. 443 c.p.c., nel caso di mancato proposizione del ricorso amministrativo, il Giudice del lavoro è tenuto a sospendere il giudizio e ad assegnare termine perentorio per il completamento del procedimento amministrativo.
6. La domanda proposta dal tuttavia, non poteva ritenersi fondata. Pt_1
Ed infatti, con il provvedimento impugnato, l' ha ritenuto che l'odierno CP_1
appellante avesse indebitamente percepito i ratei di assegno di invalidità civile per l'anno 2016 in carenza del requisito reddituale.
Orbene, secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità ( cfr. Cass.
Sez. Un. n. 18046 del 04/08/2010 ma anche Cass. Sez. lav. n, 26231 del 18/10/2018) nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto.
Nel caso che qui ne occupa, dunque, il avrebbe dovuto allegare e Pt_1 comprovare di avere percepito, nell'anno 2016 cui si riferisce l'indebito, redditi compatibili con quelli previsti per legge per la concessione della prestazione ex art. 13 della legge 412/1991 e di versare, altresì, nelle condizioni sanitarie previste per la erogazione del beneficio.
In mancanza, la domanda di condanna dell' a restituire le somme CP_1
asseritamente trattenute non può essere accolta.
Alcun rilievo può assumere, poi, la domanda di ricostituzione della prestazione proposta in data 21 febbraio 2023 atteso che anche rispetto a detta domanda l'appellante non ha provato la sussistenza dei requisiti necessari al ripristino del beneficio.
6.1 È appena, da ultimo, il caso di precisare che la difesa del neppure ha Pt_1
allegato la irripetibilità delle somme in applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in applicazione dell'art. 38 della Costituzione. In particolare, nulla è stato dedotto in ordine alla sussistenza di una situazione idonea a generare nel percettore un legittimo affidamento.
7. Dalla infondatezza della pretesa sarebbe dovuto derivare il rigetto della domanda e non anche la inammissibilità del ricorso dichiarata con la sentenza qui gravata.
Nella contumacia dell' , tuttavia, ed in applicazione del divieto di reformatio CP_1
in pejus, non può che rigettarsi l'appello confermando la più favorevole pronunzia di inammissibilità.
Nulla per le spese del grado in considerazione della contumacia dell'appellato.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello;
- nulla per le spese del grado.
In Napoli, il 07/04/2025
Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Nicoletta Giammarino Consigliere dott. Francesca Gomez De Ayala Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del 7 aprile 2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1476 dell'anno 2024
TRA
n. il 17.8.1963 in Napoli – - Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato depositato nel fascicolo telematico, dall'avv.
ANGELO GIORDANO presso lo studio del quale, in FRATTAMAGGIORE alla Via
F. A. GIORDANO n. 32, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
- in persona del Controparte_1
Presidente, legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Roma alla
Via Ciro il Grande
APPELLATO – NON COSTITUITO
FATTO E DIRITTO
1.Con atto depositato il 30/05/2024, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 1442 pronunziata in data 19/20 marzo 2024 con la quale il
Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, aveva dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 442 c.p.c. proposto in data 10 ottobre 2023.
Ha dedotto che erroneamente il primo Giudice aveva accertato la mancata proposizione del ricorso amministrativo. Il provvedimento di indebito, infatti, non era stato ritualmente portato a conoscenza di esso assicurato e, pertanto, non poteva sorgere alcun obbligo di prosecuzione del procedimento amministrativo.
Ha concluso, pertanto, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fosse dichiarato il diritto di esso appellante alla ricostituzione della pensione ed alla restituzione delle somme indebitamente trattenute dall' vinte le spese del CP_1
doppio grado.
2. L' , al quale è stato ritualmente notificato il gravame, non si è costituito. CP_1
3. Alla odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo.
4. L'appello proposto non può essere accolto.
4.1 Giova premettere che con il ricorso introduttivo del giudizio, l'odierno appellante ha dedotto che, con comunicazione del 1 novembre 2018, era stata richiesta dall' la restituzione della somma di € 3.500,00 per mancata comunicazione dei CP_1 redditi per l'anno 2017 ma che la richiesta era stata irritualmente notificata presso la residenza della sorella.
Ha precisato, inoltre, di avere avanzato, in data 21 febbraio 2023, istanza di ricostituzione della prestazione con contestuale richiesta di restituzione dell'indebito e di non avere ricevuto alcun riscontro nel termine di legge. CP_ Ha chiesto, pertanto, di dichiarare nulle le richieste di restituzione dell' e, per- tanto, disporre la ricostituzione della pensione e restituire la somma trattenuta con condanna dell' alla rifusione delle spese. CP_1
L' non si è costituito. CP_1
Con la sentenza oggi gravata il Giudice del lavoro ha dichiarato la inammissibilità del ricorso per la mancata proposizione del ricorso amministrativo ex art. 46 della legge n. 88/1989.
4.2 Con l'atto di appello il sostiene la erroneità della pronunzia nella quale Pt_1
non si è tenuto conto della irrituale notificazione del provvedimento di comunicazione dell'indebito presso la residenza della sorella di esso appellante.
5. La doglianza non può essere accolta.
5.1 Per vero, la motivazione posta a sostegno del provvedimento non può essere condivisa.
L'art. 46 della legge n. 88/1989, infatti, non può essere applicato al caso di specie in cui si invoca la illegittimità di una richiesta di restituzione di ratei di prestazione di invalidità civile che si assumono indebitamente percepiti poiché detta le regole procedimentali per la erogazione delle prestazioni previdenziali.
È appena, per altro, il caso di rilevare che, a mente dell'art. 443 c.p.c., nel caso di mancato proposizione del ricorso amministrativo, il Giudice del lavoro è tenuto a sospendere il giudizio e ad assegnare termine perentorio per il completamento del procedimento amministrativo.
6. La domanda proposta dal tuttavia, non poteva ritenersi fondata. Pt_1
Ed infatti, con il provvedimento impugnato, l' ha ritenuto che l'odierno CP_1
appellante avesse indebitamente percepito i ratei di assegno di invalidità civile per l'anno 2016 in carenza del requisito reddituale.
Orbene, secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità ( cfr. Cass.
Sez. Un. n. 18046 del 04/08/2010 ma anche Cass. Sez. lav. n, 26231 del 18/10/2018) nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto.
Nel caso che qui ne occupa, dunque, il avrebbe dovuto allegare e Pt_1 comprovare di avere percepito, nell'anno 2016 cui si riferisce l'indebito, redditi compatibili con quelli previsti per legge per la concessione della prestazione ex art. 13 della legge 412/1991 e di versare, altresì, nelle condizioni sanitarie previste per la erogazione del beneficio.
In mancanza, la domanda di condanna dell' a restituire le somme CP_1
asseritamente trattenute non può essere accolta.
Alcun rilievo può assumere, poi, la domanda di ricostituzione della prestazione proposta in data 21 febbraio 2023 atteso che anche rispetto a detta domanda l'appellante non ha provato la sussistenza dei requisiti necessari al ripristino del beneficio.
6.1 È appena, da ultimo, il caso di precisare che la difesa del neppure ha Pt_1
allegato la irripetibilità delle somme in applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in applicazione dell'art. 38 della Costituzione. In particolare, nulla è stato dedotto in ordine alla sussistenza di una situazione idonea a generare nel percettore un legittimo affidamento.
7. Dalla infondatezza della pretesa sarebbe dovuto derivare il rigetto della domanda e non anche la inammissibilità del ricorso dichiarata con la sentenza qui gravata.
Nella contumacia dell' , tuttavia, ed in applicazione del divieto di reformatio CP_1
in pejus, non può che rigettarsi l'appello confermando la più favorevole pronunzia di inammissibilità.
Nulla per le spese del grado in considerazione della contumacia dell'appellato.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello;
- nulla per le spese del grado.
In Napoli, il 07/04/2025
Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa