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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/06/2025, n. 7108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7108 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2625/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 2625/2025 promossa da:
Parte_1
Avv. ELIA FRANCESCO ricorrente contro
CP_1
Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA resistente
Oggetto: indebito previdenziale.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 24.1.25, ha esposto: Parte_1
di essere erede, unitamente ai signori , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , , , della signora
[...] CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 [...]
, nata a [...] e deceduta a Roma (RM) il 15.05.2016; Persona_1
CP_ che l' con nota del 04 agosto 2020 comunicava al ricorrente, nella sua qualità di erede della predetta de cuius, quanto segue: “.... per il periodo dal 01/01/2013 al 31/01/2015 sulla pensione della signora cat. SDAI n. 06367628 eliminata per decesso della titolare, è Parte_2
stato corrisposto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di Euro 1.978,78 per i seguenti motivi: - Sono state corrisposte quote di pensione ai superstiti non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi è superiore ai limiti previsti dalla legge 335/95. Poiché l'Istituto, per legge, deve procedere al
pagina 1 di 4 recupero rivolgendosi anche agli eredi, in qualità di erede della sig.ra Parte_2 dovrà provvedere al pagamento dell'importo di Euro 1.978,78 ….”; che analoga comunicazione gli veniva recapitata con nota del 31.10.2024; che l'indebito contestato è insussistente o irripetibile, in quanto privo di motivazione e contestato al ricorrente per l'intero nonostante il principio della parziarietà della responsabilità degli eredi per i debiti del de cuius, ex art. 752 cc.
CP_ 2.- L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- In punto di diritto, va ricordato che, secondo la Corte di Cassazione, “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere
l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (Cass. civ., Sez. Unite, 04/08/2010, n.
18046).
La stessa Corte di Cassazione, con sentenza del 5.1.2011, n. 198, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che l' “nel provvedimento amministrativo di recupero CP_9 del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico”. CP_ 4.- Nella specie, con lettera del 4.8.2020, l' ha rappresentato al ricorrente l'esistenza dell'indebito, è stato indicato che il pagamento non dovuto riguardava la pensione ai superstiti n.
06367628, cat. SDAI, in godimento da parte di , sua dante causa, che il ricalcolo Parte_2
era stato eseguito per il periodo 1.1.2013 – 31.1.2015 e che era scaturito dal superamento, da parte della titolare, del limite reddituale operante nel caso di specie.
Poiché la fruizione della prestazione in parola è condizionata per legge al requisito reddituale, il cui ammontare è positivamente previsto, non era necessario a fini della comprensibilità della richiesta pagina 2 di 4 restitutoria dell'Istituto creditore e della possibilità di difesa del debitore che fosse esplicitato più di quanto effettivamente contenuto nella nota in esame.
CP_ Infatti, la pensionata -e per lei il suo avente causa- conosce i redditi prodotti nel periodo in cui l' assume avvenuto il pagamento indebito, sicché ben può dimostrare, attraverso il confronto degli stessi con il limite di legge - limite per il quale vi è presunzione di conoscenza, stante la fonte normativa della relativa previsione- l'esistenza della causa di pagamento delle somme in via di ripetizione sulla pensione di cui gode.
5.- Parte ricorrente, da parte sua, non ha contestato il superamento dei limiti reddituali previsti dal citato art. 1 comma 41 della L. 335/1995, secondo cui: “Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca”.
Può ritenersi pertanto non contestata la sussistenza dell'indebito previdenziale.
6.- Unica contestazione riguarda il carattere parziario dell'obbligazione del coerede per i debiti del de cuius. Deve in proposito evidenziarsi che la norma di cui all'art. 754 cod. civ., secondo la quale gli eredi rispondono dei debiti del de cuius, in relazione al valore della quota nella quale sono stati chiamati a succedere, deve essere interpretata nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l'onere di indicare al creditore la sua condizione di coobligato passivo entro il limite della propria quota. Tale dichiarazione integra gli estremi dell'istituto processuale dell'eccezione propria, sicché la sua mancata proposizione - ove si tratti di debito di lavoro, nella memoria difensiva di cui all'art. 416 cod. proc. civ. con indicazione dei coeredi non raggiunti dall'azione giudiziaria intrapresa dal creditore, - consente al creditore di chiedere, legittimamente, il pagamento per l'intero"
(Cass., Sez. L, Sentenza n. 25764 del 24/10/2008; n. 6431 del 31.3.2015).
Nel caso di specie, il ricorrente ha compiutamente eccepito di dover rispondere solo pro quota in
CP_ relazione al debito ereditario azionato e detta circostanza di fatto non è stata contestata dall' Ne CP_ consegue che il ricorrente è tenuto pro quota alla restituzione della somma richiesta dall'
7.- L'esito del giudizio induce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in esame, così provvede:
CP_ Dichiara che il ricorrente è tenuto pro quota alla restituzione della somma richiesta dall' compensa le spese di lite.
pagina 3 di 4
Roma, 18 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 2625/2025 promossa da:
Parte_1
Avv. ELIA FRANCESCO ricorrente contro
CP_1
Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA resistente
Oggetto: indebito previdenziale.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 24.1.25, ha esposto: Parte_1
di essere erede, unitamente ai signori , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , , , della signora
[...] CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 [...]
, nata a [...] e deceduta a Roma (RM) il 15.05.2016; Persona_1
CP_ che l' con nota del 04 agosto 2020 comunicava al ricorrente, nella sua qualità di erede della predetta de cuius, quanto segue: “.... per il periodo dal 01/01/2013 al 31/01/2015 sulla pensione della signora cat. SDAI n. 06367628 eliminata per decesso della titolare, è Parte_2
stato corrisposto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di Euro 1.978,78 per i seguenti motivi: - Sono state corrisposte quote di pensione ai superstiti non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi è superiore ai limiti previsti dalla legge 335/95. Poiché l'Istituto, per legge, deve procedere al
pagina 1 di 4 recupero rivolgendosi anche agli eredi, in qualità di erede della sig.ra Parte_2 dovrà provvedere al pagamento dell'importo di Euro 1.978,78 ….”; che analoga comunicazione gli veniva recapitata con nota del 31.10.2024; che l'indebito contestato è insussistente o irripetibile, in quanto privo di motivazione e contestato al ricorrente per l'intero nonostante il principio della parziarietà della responsabilità degli eredi per i debiti del de cuius, ex art. 752 cc.
CP_ 2.- L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- In punto di diritto, va ricordato che, secondo la Corte di Cassazione, “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere
l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (Cass. civ., Sez. Unite, 04/08/2010, n.
18046).
La stessa Corte di Cassazione, con sentenza del 5.1.2011, n. 198, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che l' “nel provvedimento amministrativo di recupero CP_9 del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico”. CP_ 4.- Nella specie, con lettera del 4.8.2020, l' ha rappresentato al ricorrente l'esistenza dell'indebito, è stato indicato che il pagamento non dovuto riguardava la pensione ai superstiti n.
06367628, cat. SDAI, in godimento da parte di , sua dante causa, che il ricalcolo Parte_2
era stato eseguito per il periodo 1.1.2013 – 31.1.2015 e che era scaturito dal superamento, da parte della titolare, del limite reddituale operante nel caso di specie.
Poiché la fruizione della prestazione in parola è condizionata per legge al requisito reddituale, il cui ammontare è positivamente previsto, non era necessario a fini della comprensibilità della richiesta pagina 2 di 4 restitutoria dell'Istituto creditore e della possibilità di difesa del debitore che fosse esplicitato più di quanto effettivamente contenuto nella nota in esame.
CP_ Infatti, la pensionata -e per lei il suo avente causa- conosce i redditi prodotti nel periodo in cui l' assume avvenuto il pagamento indebito, sicché ben può dimostrare, attraverso il confronto degli stessi con il limite di legge - limite per il quale vi è presunzione di conoscenza, stante la fonte normativa della relativa previsione- l'esistenza della causa di pagamento delle somme in via di ripetizione sulla pensione di cui gode.
5.- Parte ricorrente, da parte sua, non ha contestato il superamento dei limiti reddituali previsti dal citato art. 1 comma 41 della L. 335/1995, secondo cui: “Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca”.
Può ritenersi pertanto non contestata la sussistenza dell'indebito previdenziale.
6.- Unica contestazione riguarda il carattere parziario dell'obbligazione del coerede per i debiti del de cuius. Deve in proposito evidenziarsi che la norma di cui all'art. 754 cod. civ., secondo la quale gli eredi rispondono dei debiti del de cuius, in relazione al valore della quota nella quale sono stati chiamati a succedere, deve essere interpretata nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l'onere di indicare al creditore la sua condizione di coobligato passivo entro il limite della propria quota. Tale dichiarazione integra gli estremi dell'istituto processuale dell'eccezione propria, sicché la sua mancata proposizione - ove si tratti di debito di lavoro, nella memoria difensiva di cui all'art. 416 cod. proc. civ. con indicazione dei coeredi non raggiunti dall'azione giudiziaria intrapresa dal creditore, - consente al creditore di chiedere, legittimamente, il pagamento per l'intero"
(Cass., Sez. L, Sentenza n. 25764 del 24/10/2008; n. 6431 del 31.3.2015).
Nel caso di specie, il ricorrente ha compiutamente eccepito di dover rispondere solo pro quota in
CP_ relazione al debito ereditario azionato e detta circostanza di fatto non è stata contestata dall' Ne CP_ consegue che il ricorrente è tenuto pro quota alla restituzione della somma richiesta dall'
7.- L'esito del giudizio induce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in esame, così provvede:
CP_ Dichiara che il ricorrente è tenuto pro quota alla restituzione della somma richiesta dall' compensa le spese di lite.
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Roma, 18 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
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