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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/02/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6084/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6084/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv.to MARINO FRANCESCA presso cui elettivamente Parte_1
domicilia;
RICORRENTE contro
; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
18.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sessa Aurunca (CE) il 15/03/1981 con parte resistente, dalla cui unione sono nati i figli (il 18/08/1981) e AO (il 07/01/1983). Per_1
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione giudiziale conclusosi con sentenza n. 47/1997 del 15.01.1997, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, la ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Parte resistente non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 7.05.2024 il Giudice, verificata la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia di e rilevata l'assenza di provvedimenti temporanei ed urgenti da adottare, fissava Controparte_1
per la decisione l'udienza a trattazione scritta del 18.12.2024 termine per note fino al giorno di udienza.
Con note di trattazione scritta del 4.12.2024 il difensore, per parte ricorrente, chiedeva che la causa venisse decisa.
All'udienza del 18.12.2024 il Giudice rimetteva la decisione al Collegio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Ricorrono, infatti, nel caso di specie, i presupposti richiesti dalla legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, segnatamente, la cessazione effettiva della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituirla, come risulta evidente anche dalla condotta tenuta dal resistente che non è comparso all'udienza presidenziale né si è costituito nel prosieguo del giudizio innanzi al Giudice Istruttore. Tale comportamento è indice di assoluto disinteresse della parte alla vicenda coniugale e, a fortiori, di mancanza della volontà di ricostituire l'unione familiare.
Il decorso dei termini di legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione personale, senza la ripresa della convivenza, completa la fattispecie di riferimento, integrando l'ulteriore requisito prescritto dalla legge per la pronuncia di divorzio.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
15.03.1981 in Sessa Aurunca (CE) ed ordinata all'ufficiale dello stato civile competente la trascrizione della presente sentenza. Non essendo state formulate domande accessorie, null'altro si dispone.
Dichiara le spese non ripetibili stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sessa Aurunca (CE) il 15/03/1981 da nata in [...] Parte_1
Aurunca (CE) il 19.04.1964 ed nato in [...] il [...]; Controparte_1
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sessa Aurunca (CE) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile - atto n.7, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1981);
• Dichiara le spese non ripetibili.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 18.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6084/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv.to MARINO FRANCESCA presso cui elettivamente Parte_1
domicilia;
RICORRENTE contro
; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
18.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sessa Aurunca (CE) il 15/03/1981 con parte resistente, dalla cui unione sono nati i figli (il 18/08/1981) e AO (il 07/01/1983). Per_1
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione giudiziale conclusosi con sentenza n. 47/1997 del 15.01.1997, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, la ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Parte resistente non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 7.05.2024 il Giudice, verificata la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia di e rilevata l'assenza di provvedimenti temporanei ed urgenti da adottare, fissava Controparte_1
per la decisione l'udienza a trattazione scritta del 18.12.2024 termine per note fino al giorno di udienza.
Con note di trattazione scritta del 4.12.2024 il difensore, per parte ricorrente, chiedeva che la causa venisse decisa.
All'udienza del 18.12.2024 il Giudice rimetteva la decisione al Collegio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Ricorrono, infatti, nel caso di specie, i presupposti richiesti dalla legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, segnatamente, la cessazione effettiva della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituirla, come risulta evidente anche dalla condotta tenuta dal resistente che non è comparso all'udienza presidenziale né si è costituito nel prosieguo del giudizio innanzi al Giudice Istruttore. Tale comportamento è indice di assoluto disinteresse della parte alla vicenda coniugale e, a fortiori, di mancanza della volontà di ricostituire l'unione familiare.
Il decorso dei termini di legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione personale, senza la ripresa della convivenza, completa la fattispecie di riferimento, integrando l'ulteriore requisito prescritto dalla legge per la pronuncia di divorzio.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
15.03.1981 in Sessa Aurunca (CE) ed ordinata all'ufficiale dello stato civile competente la trascrizione della presente sentenza. Non essendo state formulate domande accessorie, null'altro si dispone.
Dichiara le spese non ripetibili stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sessa Aurunca (CE) il 15/03/1981 da nata in [...] Parte_1
Aurunca (CE) il 19.04.1964 ed nato in [...] il [...]; Controparte_1
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sessa Aurunca (CE) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile - atto n.7, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1981);
• Dichiara le spese non ripetibili.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 18.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso