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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 15/04/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1538/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'avv. GANCI LEONARDO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PA
BUTTA' FILIPPO
- resistente -
OGGETTO: trattamento fine servizio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c.
*****
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 02/12/2021, , - premesso di avere prestato servizio Parte_1
alle dipendenze del Margherita del Belice dal 14/05/1979 al 31/05/1985, in PA
forza di plurimi contratti a tempo determinato e di essere stata successivamente immessa in ruolo con effetto dal 1° giugno 1986 - ha dedotto che in seguito al collocamento in pensione, avvenuto il 1° aprile 2017, veniva liquidata in suo favore l'Indennità premio di servizio senza che in essa venisse conteggiato il periodo di lavoro pre - ruolo (dal 1° maggio 1979 al 30 maggio 1985). La ricorrente ha inoltre esposto che in relazione al periodo pre – ruolo, il datore di lavoro aveva versato solo i contributi attinenti al trattamento di quiescenza e non quelli relativi all'IPS.
Tanto premesso in fatto, dopo avere variamente argomentato sulla illegittimità della condotta datoriale, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in narrativa, che la Sig.ra ha diritto al riconoscimento del Parte_1
servizio pre-ruolo dal 14/05/1979 al 31/05/1985 ai fini dell'Indennità Premio Servizio (IPS);
2)-accertare e dichiarare, che la ricorrente, nel periodo pre-ruolo dal 14.5.1979 al
31.5.1985, ha diritto alla corresponsione e alla liquidazione dell'Indennità Premio Servizio
(IPS) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, maturati e maturandi, fino al soddisfo;
3)-ritenere e dichiarare che l'Indennità Premio Servizio (IPS), spettante alla ricorrente, dal
14.5.1979 al 31.5.1985, è pari ad € 10.000,00, ovvero a quella maggiore o minore somma stabilita dal Giudice, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla maturazione del diritto all'effettivo pagamento; 4)-condannare, pertanto, il
[...]
in persona del sindaco protempore al pagamento, in favore della PA ricorrente , della somma di € 10.000,00 ovvero di quella maggiore o minore Parte_1
somma stabilita dal Giudice, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla maturazione del diritto all'effettivo pagamento;
condannare il PA
, in persona del sindaco pro-tempore, al pagamento dei compensi giudiziali in favore
[...]
della ricorrente.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione convenuta, la quale ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, individuando in il soggetto tenuto al CP_2
pagamento della obbligazione dedotta in giudizio. Nel merito ha contestato il quantum richiesto, non risultando pienamente intellegibili le relative modalità di determinazione.
La causa senza attività istruttoria è stata decisa in seguito al deposito di note sostitutive di udienza.
***
Il ricorso è infondato.
richiede il riconoscimento del suo diritto all'indennità di fine servizio anche Parte_1
per il periodo di lavoro svolto pre-ruolo (dal 10.5.1979 – 31.5.1985) e la conseguente
Pag. 2 di 5 condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento di quanto a tele titolo dovuto (€
10.000,00 elevato a € 11.487,48 in occasione della prima udienza – cfr. note del 9.5.2022)
Ciò premesso, deve anzitutto essere rigettata anche in questa sede la richiesta di parte ricorrente, reiterata nelle note sostitutive di udienza, di estensione del contradditorio ad , CP_2
qualificato come litisconsorte necessario. Ed infatti, considerato che la ricorrente non ha chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento a favore di dei contributi dovuti CP_2
sulla propria prestazione lavorativa, non risulta conferente al caso di specie l'orientamento della Suprema Corte richiamato (ex multis Cass. 29637/2021), andandosi progressivamente affermando nelle controversie concernenti, per l'appunto, la domanda del lavoratore di condanna del datore alla regolarizzazione della propria posizione contributiva.
Nel caso odierno, infatti, sebbene la ricorrente abbia lamentato che il datore di lavoro, nel periodo pre -ruolo, abbia omesso il versamento dei contribuiti relativi al trattamento di fine servizio nel periodo, non risulta spiegata in ricorso alcuna domanda di condanna al versamento dei contributivi, vertendo l'oggetto dell'odierno giudizio sull'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere dall'amministrazione convenuta il trattamento di fine servizio relativo al periodo pre – ruolo.
Venendo al merito, in punto di diritto, pare opportuno premettere che il diritto alla corresponsione di una indennità di fine servizio trova esplicito fondamento nell'articolo 2120
c.c., il quale afferma che “In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto.”.
Con espresso riferimento ai rapporti di lavoro alle dipendenze degli Enti locali, l'art. 22 - comma 10 - del D.L. 31/8/87, n. 359, convertito dalla legge 29/10/87, n. 440, stabilisce che al personale iscritto da almeno un anno (anche non continuativo) all'ex DE, l'indennità di premio spetta al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
Per quanto concerne il personale non di ruolo, rileva l'art. 1 della Legge 152/1968 a mente del quale “l'iscrizione obbligatoria all'DE ai fini del trattamento di previdenza, è estesa al personale non di ruolo impiegato, sanitario e salariato degli enti tenuti ad iscrivere i propri dipendenti di ruolo all'Istituto medesimo a norma delle disposizioni vigenti, purché il personale predetto abbia almeno un anno di servizio continuativo e sia adibito a servizi di carattere permanente che comportino l'obbligo di iscrizione ai fini del trattamento di quiescenza erogato dagli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.
Pag. 3 di 5 Nel caso concreto, a ben vedere, il non nega la spettanza del diritto della ricorrente CP_1
ad ottenere la indennità premio servizio anche con riguardo al periodo pre - ruolo, limitandosi ad eccepire la propria carenza di legittimazione passiva in ordine all'obbligo di pagamento, rectius difetto di titolarità del rapporto controverso, considerato che soggetto obbligato in tal senso è , quale ente successore di e quindi di CP_2 CP_3 CP_4
La eccezione di parte convenuta è fondata.
Soggetto tenuto ad erogare la indennità di fine servizio è infatti che ha assorbito le CP_2
funzioni di (ex art. 21 D.L.201/2011, conv. con Legge 204/2011) il quale a sua volta CP_3
è subentrato ad DE (ex art. 4 comma 2 d.lgs. 479/1994), ente originariamente tenuto all'erogazione della indennità premio servizio (cfr. art. 9 Legge 29/1979; Art. 4 Legge
152/1968).
Sul punto si è espressa a più riprese la giurisprudenza amministrativa secondo cui "l'unico soggetto obbligato a corrispondere il TFS è il competente Ente previdenziale, nei cui esclusivi confronti deve essere ritualmente instaurata la controversia" (Cons. Stato., Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231, Sez. VI, 6 settembre 2010, n. 6465 e 31 gennaio 2006, n. 329 e 22 maggio 2000 n. 2950).
Ed infatti “ l'amministrazione di appartenenza non ha legittimazione passiva nel ricorso proposto da un pubblico dipendente nei confronti dell per il pagamento dell'indennità CP_3
di buonuscita ed i suoi accessori, non rivestendo detta amministrazione alcun ruolo con rilevanza esterna nel relativo procedimento."(Consiglio Stato , sez. IV, 21 giugno 2007 , n.
3365).
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di merito (ex multis Tribunale di Napoli sent. 2652/2023, sentenza n. 4177/2023 e Tribunale di Reggio Calabria sent. N. 488/2025)
Del resto, depongono in tal senso le stesse argomentazioni di parte ricorrente, laddove, a sostegno della propria pretesa, richiama il principio di automaticità delle prestazioni, secondo cui, in termini generali, il mancato versamento dei contributi da parte del datore lavoro non osta al riconoscimento della prestazione previdenziale a favore del lavoratore, principio che, argomentando ex art. 2116 comma 2 c.c., risulta utilmente invocabile soltanto nei confronti degli enti di previdenza e assistenza.
Pag. 4 di 5 Il difetto in capo alla convenuta della titolarità del rapporto controverso ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori domande e questioni poste e, segnatamente, rispetto alla domanda volta ad ottenere la declaratoria di accertamento del diritto al riconoscimento del
TFS per il periodo pre -ruolo, considerato infatti che l'eventuale pronuncia sul punto sarebbe inopponibile ad , soggetto estraneo al presente giudizio. CP_2
La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione rigetta il ricorso e dichiara la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Sciacca, 15/04/2025
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'avv. GANCI LEONARDO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PA
BUTTA' FILIPPO
- resistente -
OGGETTO: trattamento fine servizio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c.
*****
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 02/12/2021, , - premesso di avere prestato servizio Parte_1
alle dipendenze del Margherita del Belice dal 14/05/1979 al 31/05/1985, in PA
forza di plurimi contratti a tempo determinato e di essere stata successivamente immessa in ruolo con effetto dal 1° giugno 1986 - ha dedotto che in seguito al collocamento in pensione, avvenuto il 1° aprile 2017, veniva liquidata in suo favore l'Indennità premio di servizio senza che in essa venisse conteggiato il periodo di lavoro pre - ruolo (dal 1° maggio 1979 al 30 maggio 1985). La ricorrente ha inoltre esposto che in relazione al periodo pre – ruolo, il datore di lavoro aveva versato solo i contributi attinenti al trattamento di quiescenza e non quelli relativi all'IPS.
Tanto premesso in fatto, dopo avere variamente argomentato sulla illegittimità della condotta datoriale, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in narrativa, che la Sig.ra ha diritto al riconoscimento del Parte_1
servizio pre-ruolo dal 14/05/1979 al 31/05/1985 ai fini dell'Indennità Premio Servizio (IPS);
2)-accertare e dichiarare, che la ricorrente, nel periodo pre-ruolo dal 14.5.1979 al
31.5.1985, ha diritto alla corresponsione e alla liquidazione dell'Indennità Premio Servizio
(IPS) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, maturati e maturandi, fino al soddisfo;
3)-ritenere e dichiarare che l'Indennità Premio Servizio (IPS), spettante alla ricorrente, dal
14.5.1979 al 31.5.1985, è pari ad € 10.000,00, ovvero a quella maggiore o minore somma stabilita dal Giudice, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla maturazione del diritto all'effettivo pagamento; 4)-condannare, pertanto, il
[...]
in persona del sindaco protempore al pagamento, in favore della PA ricorrente , della somma di € 10.000,00 ovvero di quella maggiore o minore Parte_1
somma stabilita dal Giudice, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla maturazione del diritto all'effettivo pagamento;
condannare il PA
, in persona del sindaco pro-tempore, al pagamento dei compensi giudiziali in favore
[...]
della ricorrente.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione convenuta, la quale ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, individuando in il soggetto tenuto al CP_2
pagamento della obbligazione dedotta in giudizio. Nel merito ha contestato il quantum richiesto, non risultando pienamente intellegibili le relative modalità di determinazione.
La causa senza attività istruttoria è stata decisa in seguito al deposito di note sostitutive di udienza.
***
Il ricorso è infondato.
richiede il riconoscimento del suo diritto all'indennità di fine servizio anche Parte_1
per il periodo di lavoro svolto pre-ruolo (dal 10.5.1979 – 31.5.1985) e la conseguente
Pag. 2 di 5 condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento di quanto a tele titolo dovuto (€
10.000,00 elevato a € 11.487,48 in occasione della prima udienza – cfr. note del 9.5.2022)
Ciò premesso, deve anzitutto essere rigettata anche in questa sede la richiesta di parte ricorrente, reiterata nelle note sostitutive di udienza, di estensione del contradditorio ad , CP_2
qualificato come litisconsorte necessario. Ed infatti, considerato che la ricorrente non ha chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento a favore di dei contributi dovuti CP_2
sulla propria prestazione lavorativa, non risulta conferente al caso di specie l'orientamento della Suprema Corte richiamato (ex multis Cass. 29637/2021), andandosi progressivamente affermando nelle controversie concernenti, per l'appunto, la domanda del lavoratore di condanna del datore alla regolarizzazione della propria posizione contributiva.
Nel caso odierno, infatti, sebbene la ricorrente abbia lamentato che il datore di lavoro, nel periodo pre -ruolo, abbia omesso il versamento dei contribuiti relativi al trattamento di fine servizio nel periodo, non risulta spiegata in ricorso alcuna domanda di condanna al versamento dei contributivi, vertendo l'oggetto dell'odierno giudizio sull'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere dall'amministrazione convenuta il trattamento di fine servizio relativo al periodo pre – ruolo.
Venendo al merito, in punto di diritto, pare opportuno premettere che il diritto alla corresponsione di una indennità di fine servizio trova esplicito fondamento nell'articolo 2120
c.c., il quale afferma che “In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto.”.
Con espresso riferimento ai rapporti di lavoro alle dipendenze degli Enti locali, l'art. 22 - comma 10 - del D.L. 31/8/87, n. 359, convertito dalla legge 29/10/87, n. 440, stabilisce che al personale iscritto da almeno un anno (anche non continuativo) all'ex DE, l'indennità di premio spetta al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
Per quanto concerne il personale non di ruolo, rileva l'art. 1 della Legge 152/1968 a mente del quale “l'iscrizione obbligatoria all'DE ai fini del trattamento di previdenza, è estesa al personale non di ruolo impiegato, sanitario e salariato degli enti tenuti ad iscrivere i propri dipendenti di ruolo all'Istituto medesimo a norma delle disposizioni vigenti, purché il personale predetto abbia almeno un anno di servizio continuativo e sia adibito a servizi di carattere permanente che comportino l'obbligo di iscrizione ai fini del trattamento di quiescenza erogato dagli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.
Pag. 3 di 5 Nel caso concreto, a ben vedere, il non nega la spettanza del diritto della ricorrente CP_1
ad ottenere la indennità premio servizio anche con riguardo al periodo pre - ruolo, limitandosi ad eccepire la propria carenza di legittimazione passiva in ordine all'obbligo di pagamento, rectius difetto di titolarità del rapporto controverso, considerato che soggetto obbligato in tal senso è , quale ente successore di e quindi di CP_2 CP_3 CP_4
La eccezione di parte convenuta è fondata.
Soggetto tenuto ad erogare la indennità di fine servizio è infatti che ha assorbito le CP_2
funzioni di (ex art. 21 D.L.201/2011, conv. con Legge 204/2011) il quale a sua volta CP_3
è subentrato ad DE (ex art. 4 comma 2 d.lgs. 479/1994), ente originariamente tenuto all'erogazione della indennità premio servizio (cfr. art. 9 Legge 29/1979; Art. 4 Legge
152/1968).
Sul punto si è espressa a più riprese la giurisprudenza amministrativa secondo cui "l'unico soggetto obbligato a corrispondere il TFS è il competente Ente previdenziale, nei cui esclusivi confronti deve essere ritualmente instaurata la controversia" (Cons. Stato., Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231, Sez. VI, 6 settembre 2010, n. 6465 e 31 gennaio 2006, n. 329 e 22 maggio 2000 n. 2950).
Ed infatti “ l'amministrazione di appartenenza non ha legittimazione passiva nel ricorso proposto da un pubblico dipendente nei confronti dell per il pagamento dell'indennità CP_3
di buonuscita ed i suoi accessori, non rivestendo detta amministrazione alcun ruolo con rilevanza esterna nel relativo procedimento."(Consiglio Stato , sez. IV, 21 giugno 2007 , n.
3365).
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di merito (ex multis Tribunale di Napoli sent. 2652/2023, sentenza n. 4177/2023 e Tribunale di Reggio Calabria sent. N. 488/2025)
Del resto, depongono in tal senso le stesse argomentazioni di parte ricorrente, laddove, a sostegno della propria pretesa, richiama il principio di automaticità delle prestazioni, secondo cui, in termini generali, il mancato versamento dei contributi da parte del datore lavoro non osta al riconoscimento della prestazione previdenziale a favore del lavoratore, principio che, argomentando ex art. 2116 comma 2 c.c., risulta utilmente invocabile soltanto nei confronti degli enti di previdenza e assistenza.
Pag. 4 di 5 Il difetto in capo alla convenuta della titolarità del rapporto controverso ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori domande e questioni poste e, segnatamente, rispetto alla domanda volta ad ottenere la declaratoria di accertamento del diritto al riconoscimento del
TFS per il periodo pre -ruolo, considerato infatti che l'eventuale pronuncia sul punto sarebbe inopponibile ad , soggetto estraneo al presente giudizio. CP_2
La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione rigetta il ricorso e dichiara la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Sciacca, 15/04/2025
Il Giudice
Leonardo Modica
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