Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 10/06/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 00948/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00746/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 746 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio Fatta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Guadagnino e Sergio Aprile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n.398 del 2024, emessa dal T.A.R. Veneto, Sezione Terza, in data 4 marzo 2024 e notificata in data 5 aprile 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 398 del 4 marzo 2024 questo Tribunale accertava il diritto del ricorrente a conseguire il beneficio dell’inclusione nella base di calcolo del trattamento di fine servizio (di seguito, solo, TFS) dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6- bis d.l. n. 387 del 1987 (convertito in legge n. 472 del 1987) e, per l’effetto, condannava l’I.N.P.S. a rideterminare il TFS, inserendovi anche i predetti scatti stipendiali.
2. La ricordata sentenza veniva notificata il 5 aprile 2024 ed in assenza di tempestiva impugnazione passava in giudicato.
3. L’I.N.P.S. non dava spontanea esecuzione al comando giudiziale ed il ricorrente notificava il 29 aprile 2025 ricorso in ottemperanza con cui chiedeva a questo Tribunale la condanna dell’Istituto a dare esatta esecuzione alla predetta sentenza con riliquidazione del TFS mediante inserimento nella base di calcolo dei ricordati sei scatti stipendiali, «il tutto oltre interessi, secondo quanto previsto dall’art. 16, sesto comma, della leggen.724/1994» ( rectius , art.16 comma 6 della l. n. 412/1991), « a far data dal momento della maturazione del diritto sino all’effettivo soddisfo» , nonché la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’Istituto, con fissazione di una penalità di mora.
4. Costituitosi in giudizio, l’I.N.P.S. rappresentava di aver dato esecuzione alla predetta sentenza, rideterminando il TFS del ricorrente mediante inserimento dei più volte citati sei scatti stipendiali e liquidando il relativo importo in suo favore con mandato di pagamento nr. 9000101997 del 6 maggio 2025 depositato in atti.
In considerazione di ciò, l’Istituto chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
5. Con nota depositata il 22 maggio 2025 il ricorrente - pur dando atto dell’intervenuta riliquidazione del TFS - precisava che non era venuto del tutto meno l’interesse alla decisione del ricorso, non avendo l’I.N.P.S. corrisposto gli interessi sulle somme riliquidate come richiesto in sede di ottemperanza.
6. Alla camera di consiglio del 4 giugno 2025 la causa passava in decisione.
7. Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che l’I.N.P.S., successivamente alla proposizione del presente ricorso per ottemperanza, ha provveduto alla riliquidazione del TFS del ricorrente, includendovi i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6- bis d.l. n. 387 del 1987.
Il Collegio deve, dunque, dichiarare la cessazione della materia del contendere, anche perché la sentenza della cui ottemperanza si discute nulla ha statuito in merito agli interessi da riconoscersi sull’importo riliquidato a far data dalla maturazione del diritto.
8. Ciò nondimeno, essendo la liquidazione del TFS avvenuta successivamente alla proposizione dell’odierno ricorso, le spese di lite devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente e, giusta la liquidazione di cui in dispositivo, vanno distratte a favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’I.N.P.S. al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio che si liquidano € 800,00 (ottocento/00), oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato, da distrarsi a favore dell’avvocato Claudio Fatta, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea De Col | Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.