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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 04/04/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott.ssa Valeria Monti - Giudice rel.-
3) Dott.ssa Elisabetta Pagliarini - Giudice-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2236 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
NO BA (C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1 Emanuela Duò, presso cui elettivamente domicilia, alla Via Piana n. 50, in Badia Polesine (RO)
RICORRENTE
E
AV BI (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Pinotti, C.F._2 presso cui elettivamente domicilia, alla Via Oglio n. 3, in Ostiglia (MN)
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 01.04.2025 le parti hanno raggiunto un accordo e i procuratori hanno concluso congiuntamente nel seguente modo: “Affido condiviso della minore TI ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
visite libere con il padre, con accordo direttamente tra TI e il padre;
assegno di mantenimento in favore della minore a carico del padre pari ad euro 330,00 mensili, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese alla ricorrente, con decorrenza dal mese di aprile 2025 e con rivalutazione annuale Istat;
assegno unico al 100% in favore della ricorrente;
spese straordinarie al 50% come da protocollo del Tribunale di Mantova del 28.05.2024; spese di lite compensate.”
Il pubblico ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento e conferma del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria in data 07.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, NO AR, premesso che dal rapporto sentimentale con il resistente è nata una figlia, TI nata a [...] il [...], minorenne e non economicamente autosufficiente, e che, essendo divenuta la convivenza difficile e problematica, la stessa è stata interrotta nel 2010 e la ricorrente ha lasciato la casa familiare unitamente alla figlia
TI, ha chiesto disporsi un onere di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della figlia TI, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente, costituendosi in giudizio, ha aderito alle conclusioni della ricorrente in merito all'affido condiviso della figlia TI, opponendosi al quantum dell'assegno di mantenimento in favore della figlia.
All'udienza del 1.4.2025, le parti hanno raggiunto un accordo e i rispettivi difensori hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi della figlia, per quanto concerne il suo diritto di visita e al mantenimento, tenuto conto delle esigenze della stessa e delle rispettive capacità economiche dei genitori.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito della controversia e dell'accordo intercorso tra le parti, ricorrano i motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
1. Dispone l'affido condiviso della minore TI ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
2. Dispone che vi siano visite libere padre-figlia, con accordo direttamente tra TI e il resistente;
3. Pone a carico di FA IO l'onere di corrispondere un assegno di mantenimento in favore della minore pari ad euro 330,00 mensili, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese alla ricorrente, con decorrenza dal mese di aprile 2025 e con rivalutazione annuale Istat;
4. Dà atto che l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla ricorrente;
5. Pone le spese straordinarie a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, come da protocollo del Tribunale di Mantova del 28.05.2024;
6. spese di lite compensate. Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 03.04.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Monti Dott. Giorgio Bertola