CA
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/05/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2796/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati:
dr.ssa Laura Sara Tragni Presidente
dr. Antonio Corte Consigliere
dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con ricorso depositato il 9.10.2024
DA
c.f. e P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Castelli, Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Fiammetta Giuliani e dall'avv. Galatea Simonetto, tutti del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso in Milano, via della Moscova, n. 18; Controparte_1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. e P.IVA ), elettivamente domiciliata in Bollate (MI), Via IV CP_2 P.IVA_2
Novembre n. 92, presso lo studio degli Avvocati Luca Freggia (C.F. , C.F._1
PEC e Saverio Maviglia (C.F. , Email_1 C.F._2
PEC del Foro di Milano che la rappresentano e Email_2 difendono – congiuntamente e/o disgiuntamente, come da delega in atti;
APPELLATA
Oggetto: risoluzione del contratto di locazione per inadempimento – uso diverso
CONCLUSIONI DELLE PARTI PER L'APPELLANTE:
pagina 1 di 6 “Voglia la Corte d'Appello, ad integrale riforma dell'ordinanza n. di convalida di sfratto per morosità emessa a definizione del procedimento R.G. n. 29947/2024 dal Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Francesca Savignano, notificata il 9 settembre 2024, così giudicare: in via preliminare:
➢ sospendere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 283 e 351 cod. proc. civ., l'efficacia esecutiva dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano in persona della dott.ssa Francesca Savignano, a definizione del procedimento R.G. n. 29947/2024, stante la gravità e fondatezza delle ragioni sopra dedotte;
nel merito:
➢ revocare, annullare e comunque riformare integralmente l'ordinanza di primo grado per tutte le motivazioni in fatto e in diritto dedotte nel presente atto e, in ogni caso;
Part
➢ rigettare tutte le domande formulate da in primo grado nei confronti di CP_3 Pt_1
in quanto infondate in fatto e in diritto;
[...] in ogni caso
➢ con condanna alle spese del presente giudizio”.
PER L'APPELLATA:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare: In rito: Dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello avversario per le ragioni esposte nel presente atto.
In via principale: Rigettare in ogni sua parte l'appello, confermando integralmente l'ordinanza di convalida di sfratto appellata.
In ogni caso: Con vittoria di competenze professionali”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La società ha impugnato, con ricorso depositato il 9.10.2024, l'ordinanza emessa Parte_1 il 4.9.2024 con la quale il Tribunale di Milano ha convalidato lo sfratto per morosità intimato nei suoi confronti dalla locatrice ordinando il rilascio dell'immobile locato e fissando CP_2 per l'esecuzione la data del 4.10.2024. Il Tribunale ha dato atto, nell'ordinanza di convalida, della mancata comparizione di parte intimata e dell'attestazione, resa in udienza dal procuratore dell'intimante, “che la morosità persiste ma nel minore importo di euro 5.866,16 rispetto alla somma indicata nell'intimazione”. Con il primo motivo di appello lamenta che la convalida dello sfratto sia stata Pt_1 pronunciata sul falso presupposto della persistenza della morosità, che a suo dire sarebbe invece stata sanata riferendosi l'importo di € 5.886,16 “a un debito che nulla ha a che vedere con quanto indicato nell'intimazione”. L'appellante afferma (p. 12 dell'atto di impugnazione) che “da ciò è possibile desumere come l'Ordinanza (oggi impugnata) sia stata emessa in assenza di uno dei presupposti prescritti ex lege: la persistenza della morosità imputabile al conduttore. Fattispecie quest'ultima in relazione alla quale la giurisprudenza ammette l'esperibilità dell'appello … è evidente che il Giudice di prime cure ha erroneamente convalidato lo sfratto intimato a . Pt_1 Con il secondo motivo di appello deduce la malafede della locatrice e il vizio dell'ordinanza impugnata per non avere il Tribunale correttamente valutato il presupposto della gravità dell'inadempimento ad essa imputabile.
pagina 2 di 6 Riferisce infine la società appellante di aver depositato, in data 4.9.2024, ricorso per la revocazione della medesima ordinanza per “dolo revocatorio” ex art. 395 c.p.c., successivamente accolto dal Tribunale di Milano (come da dichiarazione resa dal procuratore di nel corso dell'udienza di decisione sull'istanza di sospensiva). Pt_1 L'appellata si è regolarmente costituita in giudizio, chiedendo una pronuncia di CP_2 inammissibilità dell'appello proposto da controparte o comunque il suo rigetto nel merito per infondatezza. All'udienza di discussione del 16.4.2025, il Collegio ha invitato parte appellante a replicare all'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata. Il procuratore dell'appellante ha rilevato che “l'appello verte anche sulla questione dell'insussistenza di un grave inadempimento imputabile alla ed ha insistito per Pt_1 l'accoglimento dell'impugnazione proposta. Il procuratore di parte appellata si è riportato alle conclusioni già formulate. All'esito della camera di consiglio, la Corte ha dato lettura pubblica del dispositivo qui oltre integralmente riportato.
******* L'appello è inammissibile. Costituisce invero principio giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale “il presupposto speciale per l'emissione dell'ordinanza di convalida dello sfratto intimato per il mancato pagamento dei canoni, ai sensi dell'art. 663 ult. comma cod. proc. dv., non è l'obiettiva persistenza della morosità, ma è la semplice attestazione in giudizio da parte del locatore o del suo procuratore che la morosità persiste;
per cui la convalida è illegittima solo se emessa in assenza di tale attestazione;
restando irrilevante la circostanza che essa sia in ipotesi non veritiera, perché emessa in difetto del presupposto della mora (presupposto che è peraltro incontrollabile nella sede sommaria in assenza dell'intimato, il quale soltanto potrebbe contestare l'affermazione del locatore e dimostrare che la morosità non sussiste” (v. Cass., sez.
3, Sent. n. 17582/2015, nonché Cass. Sez. 3, Sent. n. 11380/2006). Ancora, con la pronuncia n. 15230/2014 la Suprema Corte ha chiarito che “L'ordinanza di convalida della licenza o dello sfratto ex art. 663 cod. proc. civ., pur impugnabile, in linea di principio, soltanto con l'opposizione tardiva ex art. 668 cod. proc. civ., è soggetta al normale rimedio dell'appello solo se emanata nel difetto dei presupposti prescritti dalla legge, costituiti dalla presenza del locatore all'udienza fissata in citazione e dalla mancanza di eccezioni o difese del conduttore ovvero dalla sua assenza, e, quindi, al di fuori dello schema processuale ad essa relativo, essendo, in tal caso, equiparabile, nella sostanza, ad una sentenza anche ai fini dell'impugnazione”. Pertanto, solo se pronunciata nonostante la presenza o l'opposizione dell'intimato, oppure in mancanza dell'attestazione dell'intimante sulla persistenza della morosità, l'ordinanza di convalida dello sfratto – normalmente soggetta al solo rimedio dell'opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c. - può essere soggetta al normale rimedio dell'appello, poiché in tal caso la si ritiene emessa in difetto di uno dei presupposti di legge, e, quindi, equiparabile ad una sentenza anche ai fini dell'impugnazione. Nel caso di specie, l'ordinanza appellata è stata pronunciata in presenza di tutti i presupposti di legge, in quanto la società conduttrice-intimata (regolarmente citata) non è comparsa all'udienza di convalida e il procuratore dell'intimante ha attestato che a quella data la morosità persisteva. Ne deriva l'inammissibilità del proposto gravame, con cui articola questioni che Pt_1 attengono al merito del giudizio o all'esatto importo della morosità intimata o, ancora, alla gravità o meno dell'inadempimento ad essa imputabile. Questioni che all'evidenza avrebbe dovuto sollevare costituendosi nella fase sommaria e che non possono essere certamente proposte in questa sede con rimedio non previsto dalla legge.
pagina 3 di 6 La pronuncia di inammissibilità dell'appello prevale, nel caso di specie, su una pronuncia che dia atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere per essere nelle more stata revocata, dal Tribunale, l'ordinanza appellata in accoglimento del ricorso ex art. 395 c.p.c. contestualmente presentato da Ciò in quanto l'appello in esame era carente ab Parte_1 origine e per quanto detto dei suoi presupposti legali di ammissibilità.
********* L'appellante va condannata alla refusione delle spese del grado in applicazione del principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa – da euro 5.201,00 a euro 26.000,00 – e con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva, e dei valori minimi per la fase di trattazione e decisoria in assenza di attività istruttoria. deve essere altresì condannata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. Parte_1 In base a tale norma il giudice, “in ogni caso”, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., “anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. L'art. 96 c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche intervenute a seguito della legge n. 69/2009, fissa i presupposti per il riconoscimento alla parte vittoriosa, oltre che del diritto alla rifusione delle spese processuali, anche del diritto al risarcimento dei danni riconducibili alla condotta processuale della controparte. In particolare, qualora ricorra l'ipotesi della soccombenza, il giudice “anche d'ufficio” è chiamato ad esercitare un vero e proprio potere-dovere di statuire anche sulla responsabilità per i danni, ove ravvisi nella condotta della parte profili di colpa, come nel caso di specie, per avere la stessa agito processualmente violando gli ordinari doveri di diligenza, prudenza e perizia. Ed infatti non solo ha proposto un'impugnazione ab origine inammissibile, ma ha Pt_1 anche insistito - in udienza - nell'accoglimento della stessa pur avendo nelle more ottenuto una pronuncia di revoca dell'ordinanza appellata. L'appellante ha in particolare insistito, nel corso dell'udienza di discussione, per una pronuncia avente ad oggetto “la gravità dell'inadempimento” ad essa imputabile, quindi per la decisione di una questione di merito il cui esame è precluso dall'assorbente eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata. Eccezione la cui fondatezza avrebbe dovuto essere nota a parte appellante con l'uso dell'ordinaria diligenza, in assenza, peraltro, di contrasti giurisprudenziali sul punto. Con riferimento al quantum della condanna, il legislatore impone il ricorso alla determinazione di una somma “equitativamente determinata”, affidando al giudice il compito di quantificare il danno la cui effettiva esistenza possa ritenersi conseguenza diretta della condotta processuale della parte rimasta soccombente.
Tale accertamento opera come necessaria premessa della liquidazione d'ufficio del danno, possibile anche in via equitativa, e presuppone normalmente un'attività processuale di allegazione e prova della parte interessata sia sull'an che sul quantum debeatur, salvo che l'esistenza del pregiudizio possa essere desumibile da nozioni di comune esperienza. Non c'è dubbio che già il solo fatto di doversi difendere in un giudizio civile, affrontandone comunque i costi di difesa notoriamente non indifferenti e i disagi conseguenti, costituisca un obiettivo pregiudizio di fatto che, quando l'azione da cui ci si deve difendere è solo strumentale, può essere per sé idoneo a influire sulle scelte e le condotte del soggetto.
Inoltre è possibile fare riferimento al pregiudizio che la parte vittoriosa ha presumibilmente subito di per sé per essere stata costretta a reagire all'iniziativa del tutto ingiustificata della controparte, attivandosi ed impiegando il proprio tempo e le proprie energie per le valutazioni preliminari al contrasto processuale, le consultazioni con il difensore, la valutazione della linea difensiva e il necessario approntamento del materiale da sottoporre al difensore tecnico, attività inevitabilmente sottratte alle ordinarie occupazioni e non compensate dalla pronuncia di condanna alla rifusione delle spese di giudizio, relative al solo rimborso degli oneri economici pagina 4 di 6 sostenuti per la difesa tecnica e ai quali può farsi riferimento per la liquidazione del danno di cui all'art. 96 III comma c.p.c. A ciò si aggiunga, quale ulteriore pregiudizio, l'inevitabile ritardo causato dall'iniziativa processuale intrapresa da parte opponente in riferimento al principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma della Costituzione;
C. Cost.
23.06.2016 n. 152) e della l. 24 marzo 2001, n. 89 secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l'id quod plerumque accidit, ingiustificate condotte processuali cagionano ex se anche danni di natura non patrimoniale che, per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. n.
24645/07). Secondo l'orientamento della Suprema Corte, inoltre, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. ord. 30 novembre 2012, n. 21570). Sulla base delle considerazioni sin qui esposte, deve pertanto essere Pt_1 condannata al pagamento, in favore dell'appellata, dell'ulteriore somma, parametrata alla condanna alle spese di lite, di € 2.000,00, liquidata alla data odierna, valutata la temerarietà della sua condotta processuale alla luce della palese inammissibilità dell'impugnazione proposta. Segue, ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c., la condanna dell'appellante al pagamento, in favore della cassa delle ammende, dell'ulteriore somma di euro 1.000,00. Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 c. 1-quater del D.P.R. del 30/05/2002 n. 115, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31/01/2013) della modifica introdotta con l'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_3
-appellante-
contro
CP_2
-appellata- avverso l'ordinanza di convalida di sfratto del Tribunale di Milano n. 8022/2024, pubblicata in data 5.09.2024, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello.
2. Condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 3.933,00 di cui € 1.134,00 per la fase di studio della controversia, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 956,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. condanna altresì l'appellante a corrispondere a controparte l'ulteriore somma di € 2.000,00 ex art. 96, comma 3 c.p.c. e la somma di € 1.000,00 a favore della cassa delle ammende ex art. 96, comma 4 c.p.c.;
pagina 5 di 6 4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 16/04/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati:
dr.ssa Laura Sara Tragni Presidente
dr. Antonio Corte Consigliere
dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con ricorso depositato il 9.10.2024
DA
c.f. e P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Castelli, Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Fiammetta Giuliani e dall'avv. Galatea Simonetto, tutti del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso in Milano, via della Moscova, n. 18; Controparte_1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. e P.IVA ), elettivamente domiciliata in Bollate (MI), Via IV CP_2 P.IVA_2
Novembre n. 92, presso lo studio degli Avvocati Luca Freggia (C.F. , C.F._1
PEC e Saverio Maviglia (C.F. , Email_1 C.F._2
PEC del Foro di Milano che la rappresentano e Email_2 difendono – congiuntamente e/o disgiuntamente, come da delega in atti;
APPELLATA
Oggetto: risoluzione del contratto di locazione per inadempimento – uso diverso
CONCLUSIONI DELLE PARTI PER L'APPELLANTE:
pagina 1 di 6 “Voglia la Corte d'Appello, ad integrale riforma dell'ordinanza n. di convalida di sfratto per morosità emessa a definizione del procedimento R.G. n. 29947/2024 dal Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Francesca Savignano, notificata il 9 settembre 2024, così giudicare: in via preliminare:
➢ sospendere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 283 e 351 cod. proc. civ., l'efficacia esecutiva dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano in persona della dott.ssa Francesca Savignano, a definizione del procedimento R.G. n. 29947/2024, stante la gravità e fondatezza delle ragioni sopra dedotte;
nel merito:
➢ revocare, annullare e comunque riformare integralmente l'ordinanza di primo grado per tutte le motivazioni in fatto e in diritto dedotte nel presente atto e, in ogni caso;
Part
➢ rigettare tutte le domande formulate da in primo grado nei confronti di CP_3 Pt_1
in quanto infondate in fatto e in diritto;
[...] in ogni caso
➢ con condanna alle spese del presente giudizio”.
PER L'APPELLATA:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare: In rito: Dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello avversario per le ragioni esposte nel presente atto.
In via principale: Rigettare in ogni sua parte l'appello, confermando integralmente l'ordinanza di convalida di sfratto appellata.
In ogni caso: Con vittoria di competenze professionali”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La società ha impugnato, con ricorso depositato il 9.10.2024, l'ordinanza emessa Parte_1 il 4.9.2024 con la quale il Tribunale di Milano ha convalidato lo sfratto per morosità intimato nei suoi confronti dalla locatrice ordinando il rilascio dell'immobile locato e fissando CP_2 per l'esecuzione la data del 4.10.2024. Il Tribunale ha dato atto, nell'ordinanza di convalida, della mancata comparizione di parte intimata e dell'attestazione, resa in udienza dal procuratore dell'intimante, “che la morosità persiste ma nel minore importo di euro 5.866,16 rispetto alla somma indicata nell'intimazione”. Con il primo motivo di appello lamenta che la convalida dello sfratto sia stata Pt_1 pronunciata sul falso presupposto della persistenza della morosità, che a suo dire sarebbe invece stata sanata riferendosi l'importo di € 5.886,16 “a un debito che nulla ha a che vedere con quanto indicato nell'intimazione”. L'appellante afferma (p. 12 dell'atto di impugnazione) che “da ciò è possibile desumere come l'Ordinanza (oggi impugnata) sia stata emessa in assenza di uno dei presupposti prescritti ex lege: la persistenza della morosità imputabile al conduttore. Fattispecie quest'ultima in relazione alla quale la giurisprudenza ammette l'esperibilità dell'appello … è evidente che il Giudice di prime cure ha erroneamente convalidato lo sfratto intimato a . Pt_1 Con il secondo motivo di appello deduce la malafede della locatrice e il vizio dell'ordinanza impugnata per non avere il Tribunale correttamente valutato il presupposto della gravità dell'inadempimento ad essa imputabile.
pagina 2 di 6 Riferisce infine la società appellante di aver depositato, in data 4.9.2024, ricorso per la revocazione della medesima ordinanza per “dolo revocatorio” ex art. 395 c.p.c., successivamente accolto dal Tribunale di Milano (come da dichiarazione resa dal procuratore di nel corso dell'udienza di decisione sull'istanza di sospensiva). Pt_1 L'appellata si è regolarmente costituita in giudizio, chiedendo una pronuncia di CP_2 inammissibilità dell'appello proposto da controparte o comunque il suo rigetto nel merito per infondatezza. All'udienza di discussione del 16.4.2025, il Collegio ha invitato parte appellante a replicare all'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata. Il procuratore dell'appellante ha rilevato che “l'appello verte anche sulla questione dell'insussistenza di un grave inadempimento imputabile alla ed ha insistito per Pt_1 l'accoglimento dell'impugnazione proposta. Il procuratore di parte appellata si è riportato alle conclusioni già formulate. All'esito della camera di consiglio, la Corte ha dato lettura pubblica del dispositivo qui oltre integralmente riportato.
******* L'appello è inammissibile. Costituisce invero principio giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale “il presupposto speciale per l'emissione dell'ordinanza di convalida dello sfratto intimato per il mancato pagamento dei canoni, ai sensi dell'art. 663 ult. comma cod. proc. dv., non è l'obiettiva persistenza della morosità, ma è la semplice attestazione in giudizio da parte del locatore o del suo procuratore che la morosità persiste;
per cui la convalida è illegittima solo se emessa in assenza di tale attestazione;
restando irrilevante la circostanza che essa sia in ipotesi non veritiera, perché emessa in difetto del presupposto della mora (presupposto che è peraltro incontrollabile nella sede sommaria in assenza dell'intimato, il quale soltanto potrebbe contestare l'affermazione del locatore e dimostrare che la morosità non sussiste” (v. Cass., sez.
3, Sent. n. 17582/2015, nonché Cass. Sez. 3, Sent. n. 11380/2006). Ancora, con la pronuncia n. 15230/2014 la Suprema Corte ha chiarito che “L'ordinanza di convalida della licenza o dello sfratto ex art. 663 cod. proc. civ., pur impugnabile, in linea di principio, soltanto con l'opposizione tardiva ex art. 668 cod. proc. civ., è soggetta al normale rimedio dell'appello solo se emanata nel difetto dei presupposti prescritti dalla legge, costituiti dalla presenza del locatore all'udienza fissata in citazione e dalla mancanza di eccezioni o difese del conduttore ovvero dalla sua assenza, e, quindi, al di fuori dello schema processuale ad essa relativo, essendo, in tal caso, equiparabile, nella sostanza, ad una sentenza anche ai fini dell'impugnazione”. Pertanto, solo se pronunciata nonostante la presenza o l'opposizione dell'intimato, oppure in mancanza dell'attestazione dell'intimante sulla persistenza della morosità, l'ordinanza di convalida dello sfratto – normalmente soggetta al solo rimedio dell'opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c. - può essere soggetta al normale rimedio dell'appello, poiché in tal caso la si ritiene emessa in difetto di uno dei presupposti di legge, e, quindi, equiparabile ad una sentenza anche ai fini dell'impugnazione. Nel caso di specie, l'ordinanza appellata è stata pronunciata in presenza di tutti i presupposti di legge, in quanto la società conduttrice-intimata (regolarmente citata) non è comparsa all'udienza di convalida e il procuratore dell'intimante ha attestato che a quella data la morosità persisteva. Ne deriva l'inammissibilità del proposto gravame, con cui articola questioni che Pt_1 attengono al merito del giudizio o all'esatto importo della morosità intimata o, ancora, alla gravità o meno dell'inadempimento ad essa imputabile. Questioni che all'evidenza avrebbe dovuto sollevare costituendosi nella fase sommaria e che non possono essere certamente proposte in questa sede con rimedio non previsto dalla legge.
pagina 3 di 6 La pronuncia di inammissibilità dell'appello prevale, nel caso di specie, su una pronuncia che dia atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere per essere nelle more stata revocata, dal Tribunale, l'ordinanza appellata in accoglimento del ricorso ex art. 395 c.p.c. contestualmente presentato da Ciò in quanto l'appello in esame era carente ab Parte_1 origine e per quanto detto dei suoi presupposti legali di ammissibilità.
********* L'appellante va condannata alla refusione delle spese del grado in applicazione del principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa – da euro 5.201,00 a euro 26.000,00 – e con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva, e dei valori minimi per la fase di trattazione e decisoria in assenza di attività istruttoria. deve essere altresì condannata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. Parte_1 In base a tale norma il giudice, “in ogni caso”, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., “anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. L'art. 96 c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche intervenute a seguito della legge n. 69/2009, fissa i presupposti per il riconoscimento alla parte vittoriosa, oltre che del diritto alla rifusione delle spese processuali, anche del diritto al risarcimento dei danni riconducibili alla condotta processuale della controparte. In particolare, qualora ricorra l'ipotesi della soccombenza, il giudice “anche d'ufficio” è chiamato ad esercitare un vero e proprio potere-dovere di statuire anche sulla responsabilità per i danni, ove ravvisi nella condotta della parte profili di colpa, come nel caso di specie, per avere la stessa agito processualmente violando gli ordinari doveri di diligenza, prudenza e perizia. Ed infatti non solo ha proposto un'impugnazione ab origine inammissibile, ma ha Pt_1 anche insistito - in udienza - nell'accoglimento della stessa pur avendo nelle more ottenuto una pronuncia di revoca dell'ordinanza appellata. L'appellante ha in particolare insistito, nel corso dell'udienza di discussione, per una pronuncia avente ad oggetto “la gravità dell'inadempimento” ad essa imputabile, quindi per la decisione di una questione di merito il cui esame è precluso dall'assorbente eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata. Eccezione la cui fondatezza avrebbe dovuto essere nota a parte appellante con l'uso dell'ordinaria diligenza, in assenza, peraltro, di contrasti giurisprudenziali sul punto. Con riferimento al quantum della condanna, il legislatore impone il ricorso alla determinazione di una somma “equitativamente determinata”, affidando al giudice il compito di quantificare il danno la cui effettiva esistenza possa ritenersi conseguenza diretta della condotta processuale della parte rimasta soccombente.
Tale accertamento opera come necessaria premessa della liquidazione d'ufficio del danno, possibile anche in via equitativa, e presuppone normalmente un'attività processuale di allegazione e prova della parte interessata sia sull'an che sul quantum debeatur, salvo che l'esistenza del pregiudizio possa essere desumibile da nozioni di comune esperienza. Non c'è dubbio che già il solo fatto di doversi difendere in un giudizio civile, affrontandone comunque i costi di difesa notoriamente non indifferenti e i disagi conseguenti, costituisca un obiettivo pregiudizio di fatto che, quando l'azione da cui ci si deve difendere è solo strumentale, può essere per sé idoneo a influire sulle scelte e le condotte del soggetto.
Inoltre è possibile fare riferimento al pregiudizio che la parte vittoriosa ha presumibilmente subito di per sé per essere stata costretta a reagire all'iniziativa del tutto ingiustificata della controparte, attivandosi ed impiegando il proprio tempo e le proprie energie per le valutazioni preliminari al contrasto processuale, le consultazioni con il difensore, la valutazione della linea difensiva e il necessario approntamento del materiale da sottoporre al difensore tecnico, attività inevitabilmente sottratte alle ordinarie occupazioni e non compensate dalla pronuncia di condanna alla rifusione delle spese di giudizio, relative al solo rimborso degli oneri economici pagina 4 di 6 sostenuti per la difesa tecnica e ai quali può farsi riferimento per la liquidazione del danno di cui all'art. 96 III comma c.p.c. A ciò si aggiunga, quale ulteriore pregiudizio, l'inevitabile ritardo causato dall'iniziativa processuale intrapresa da parte opponente in riferimento al principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma della Costituzione;
C. Cost.
23.06.2016 n. 152) e della l. 24 marzo 2001, n. 89 secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l'id quod plerumque accidit, ingiustificate condotte processuali cagionano ex se anche danni di natura non patrimoniale che, per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. n.
24645/07). Secondo l'orientamento della Suprema Corte, inoltre, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. ord. 30 novembre 2012, n. 21570). Sulla base delle considerazioni sin qui esposte, deve pertanto essere Pt_1 condannata al pagamento, in favore dell'appellata, dell'ulteriore somma, parametrata alla condanna alle spese di lite, di € 2.000,00, liquidata alla data odierna, valutata la temerarietà della sua condotta processuale alla luce della palese inammissibilità dell'impugnazione proposta. Segue, ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c., la condanna dell'appellante al pagamento, in favore della cassa delle ammende, dell'ulteriore somma di euro 1.000,00. Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 c. 1-quater del D.P.R. del 30/05/2002 n. 115, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31/01/2013) della modifica introdotta con l'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_3
-appellante-
contro
CP_2
-appellata- avverso l'ordinanza di convalida di sfratto del Tribunale di Milano n. 8022/2024, pubblicata in data 5.09.2024, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello.
2. Condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 3.933,00 di cui € 1.134,00 per la fase di studio della controversia, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 956,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. condanna altresì l'appellante a corrispondere a controparte l'ulteriore somma di € 2.000,00 ex art. 96, comma 3 c.p.c. e la somma di € 1.000,00 a favore della cassa delle ammende ex art. 96, comma 4 c.p.c.;
pagina 5 di 6 4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 16/04/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 6 di 6