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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/07/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1053/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 16.7.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Mimmo Manfredi e dall'Avv. Emanuela Bellizzi ricorrente
contro
(CF: ) rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Natale Ermenegildo Morrone. resistente
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il sig. ha convenuto in Parte_1 giudizio il sig. esponendo che: -il ricorrente aveva costituito Controparte_1 con il sig. una società in nome collettivo denominata Controparte_1
“Fa.Do. s.n.c di UL F. e AD F.”; -in data 23.12.2013, detta società era stata posta in liquidazione;
-la società era stata titolare di un conto corrente acceso presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna n. 152879 con un saldo negativo di € 23.123,38 e di un conto corrente presso la Banca Popolare del Mezzogiorno n. 150470, estinto il 26.3.2013. -il ricorrente aveva aderito, in data 29.4.2019, ad una definizione agevolata (n. 03490201902477485130) avente ad oggetto debiti della società in carico all'Agenzia delle Entrate Riscossione, per la somma pari a € 20.650,88, da pagarsi tramite n. 18 rate con decorrenza 31.7.2019; -aveva versato personalmente la somma di € 12.790,64 (relativa alle rate dalla settima alla nona,
essendo le prime sei oggetto di precedente giudizio); -in data 8.5.2023 aveva aderito ad altra definizione agevolata di ulteriori carichi pendenti (n. 03490202303286295180) per l'importo di € 7.000,93, comprensivo anche delle ultime tre rate afferenti alla precedente definizione agevolata;
-in merito alla seconda definizione aveva pagato tre rate (la prima con scadenza 31.10.2023 di € 725,44, la seconda con scadenza 30.11.2023 di € 724,22 e la terza con scadenza 28.2.2024 di € 361,80) per un totale di € 1.811,46; -di avere interesse, avendo pagato la somma complessiva di € 14.602,10, ad agire in regresso nei confronti del resistente, per la quota del 50% pari a € 7.301,05. Sulla base di tali premesse ha concluso chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare che tra e Pt_1
UL intercorre una snc in liquidazione, denominata Fado snc e che il ha Pt_1 anticipato di tasca sua il pagamento dei debiti sociali ivi esposti e documentati e per l'effetto condannare il sig. UL. al pagamento della somma di € 7.301,05, pari al 50% della somma di € 14.602,10 sin qui pagata in suo favore dal oltre interessi di legge, fino alla Pt_1 data dell'effettivo soddisfo;
Condannare il convenuto al pagamento in favore Controparte_1 del della somma di € 7.301,05, per i titoli e le causali allegate e documentate Parte_1 in atti. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge da distrarre.”.
2. Si è costituito in giudizio il sig. contestando la domanda Controparte_1 attorea poiché generica e infondata in fatto e in diritto. In particolare, ha dedotto che il calcolo effettuato da parte avversa oltre ad essere errato non terrebbe conto di alcune somme riscosse successivamente alla messa in liquidazione della società, nello specifico: 1) € 2.233,94 quale liquidazione del FIRR 2013 della Maniglierie Bresciane S.p.A.; 2) € 1.679,41 dalla Italchimica Vernici S.r.l.; 3) € 5.000,00 a titolo di ripartizione di utili, trattenuta interamente dal solo odierno ricorrente;
4) € 8.200,00 a titolo di canoni di locazione;
5) € 7.000,00 provenienti dalla vendita dell'autovettura Mercedes classe C 220 di proprietà della FA.DO. S.n.c.. Ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda e, in subordine, la compensazione di quanto dovuto al ricorrente con la somma ad oggi accertata di € 3.913,35 ovvero la determinazione di minori somme quantificate a seguito di nomina di un consulente tecnico-contabile.
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3. Giova preliminarmente ricordare che il socio di una società in nome collettivo che, per effetto della responsabilità solidale e illimitata stabilita dall'art. 2291 c.c., abbia pagato un debito sociale, può direttamente rivalersi nei confronti del consocio, tenuto in via di regresso a rifondere la parte di debito sociale su di lui gravante (così, Cassazione civile, sez. I, 18 agosto 2006, n. 18185; Cassazione civile, 14 dicembre 1978, n. 5947), senza che tale rivalsa resti condizionata all'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori, dato che il beneficio di
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previa escussione di detto patrimonio, previsto dall'art. 2304 c.c., opera solo nei confronti dei creditori e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali (Cassazione civile, 8 novembre 2002, n. 15700; Cassazione civile, 12 agosto 2004, n. 15713; Cassazione civile, 15 luglio 2005, n.15036). Ciò premesso, nel caso di specie costituisce circostanza non contestata l'esistenza del debito della “Fa.Do. S.n.c di UL F. e AD F.” verso l'Erario in relazione alle definizioni agevolate allegate in atti (cfr. docc. n. 2 e n. 3 fascicolo parte ricorrente) determinato complessivamente in € 27.651,81. Ebbene, a fronte della quantificazione indicata da parte ricorrente della somma presuntivamente versata, tramite fondi personali, pari a € 11.404,45 (erroneamente indicata in € 14.602,10), risulta, però, provato solo il pagamento della minor somma di € 2.856,04. Invero, dall'esame della documentazione contabile allegata in atti, si rileva l'avvenuto pagamento unicamente di cinque rate (per le quali vi sono in atti relative ricevute di pagamento) afferenti alle definizioni suddette. Nello specifico, la rata di € 1.065,94 con scadenza 30.11.2022, di € 1.065,88 con scadenza 28.2.2023, di € 725,44 con scadenza 31.10.2023, di € 724,22 con scadenza 30.11.2023 e di € 361,80 con scadenza 28.2.2024 (cfr. allegato n. 13 fascicolo di parte ricorrente). Di detti pagamenti risulta provata la provenienza delle somme da un conto personale del sig. solo in relazione alle rate di importo pari Parte_1 rispettivamente a € 1.065,94, € 1.065,88 ed € 724,22 (cfr. allegato n. 12 fascicolo di parte ricorrente). Pertanto, risultando provato il pagamento, con fondi personali dell'odierno attore, dell'importo pari a € 2.856,04, la quota da porre a carico della parte convenuta è pari al 50% di tale somma, ossia € 1.428,02.
4. Venendo all'esame dell'eccezione di compensazione avanzata dal resistente, tra il credito azionato in giudizio e il credito derivante da somme incassate dal sig.
, nella qualità di liquidatore della “Fa.Do. S.n.c di UL F. Parte_1
e AD F.”, si rileva preliminarmente l'infondatezza della doglianza attorea secondo la quale controparte avrebbe riproposto “le identiche eccezioni e crediti che aveva già coltivato nel giudizio RG n 2820/2020 definito con sentenza e dunque questioni coperte da giudicato interno ove si consideri che nel costituirsi in appello il UL non ha proposto appello incidentale ragion per la quale gli argomenti identici non possono essere assolutamente trattati in detta sede.”. Invero, “Qualora il giudice di primo grado ometta di pronunciare su una domanda e non ricorrano gli estremi di una sua reiezione implicita, né risulti che essa domanda sia rimasta assorbita dalla decisione di altra domanda, la parte ha la facoltà alternativa di fare valere la omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in separato giudizio, posto che la presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 cod. proc. civ. ha valore meramente processuale e non anche sostanziale;
ne consegue che, riproposta la domanda in separato giudizio, non è in tale sede opponibile il giudicato esterno per omessa pronunzia.” (cfr. Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7917 del 30 maggio 2002; richiamata da Cassazione civile, Sez. VI, 01/12/2022, n. 35382).
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Quindi, nel caso di omessa pronuncia su di una domanda introdotta in giudizio, come nel caso che ci occupa, il relativo giudicato possiede un'efficacia puramente processuale, essendo mancata una pronuncia sul merito della pretesa azionata. Essendo tale giudicato - privo di qualsivoglia valenza conformativa del rapporto giuridico fuoriuscito dal processo - non produce il divieto di riproporre la domanda, il quale si accompagna solo all'affermazione o alla negazione del diritto che ne forma oggetto. In altri termini, dove non c'è attribuzione o negazione d'un bene della vita, non v'è effetto di giudicato sostanziale e conseguente preclusione da bis in idem.
4.1 Venendo al quantum, trova riscontro nella documentazione offerta dal resistente un controcredito pari a € 1.956,68 –rimasto privo di specifica contestazione da parte del ricorrente– che risulta immediatamente liquido senza necessità di svolgimento di attività istruttoria ed anche esigibile in quanto non sottoposto a termine o condizione, potendo quindi essere oggetto di compensazione ai sensi dell'art. 1243 c.c.. Pertanto, il credito vantato dal ricorrente pari a € 1.428,02 deve essere integralmente compensato con il controcredito vantato dal resistente. Tale compensazione determina l'integrale estinzione del credito dal sig. Parte_1
, con logico corollario che la domanda di parte ricorrente deve essere
[...] rigettata.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio e all'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
RIGETTA le domande proposte da;
Parte_1
CONDANNA
al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
, che si liquidano in complessivi € 1.700,00, oltre spese generali, IVA se CP_1 dovuta e C.P.A. come per legge con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Castrovillari, 16/07/2025. Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'Addetta UPP Dott.ssa Rosanna D'Amico.
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