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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 05/06/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. nr. 1313/2025
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa CR Bandiera Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1313/2025 R.G., promossa con atto di citazione da:
NA alias Persona_1 C.F._1
Con l'avv. PARIGIANI ROBERTA, nei confronti del
MINISTERO CP_1
- interventore ex lege -
Causa rimessa alla decisione del Collegio sulle seguenti conclusioni:
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
● Nel merito:
a) DISPORRE sin d'ora la rettificazione dell'atto di nascita nel senso che l'indicazione del sesso ivi contenuta
(“femminile”) si sostituisca l'indicazione del sesso “maschile” e nel senso dell'indicazione del nome CR sia rettificata nel nuovo nome ” di e conseguenza ORDINARE all'ufficio anagrafe del Comune ove fu compilato l'atto Per_1 di nascita, di rettificare lo stesso.
b) DICHIARARE ACCERTATO, quale conseguenza dell'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, il diritto del ricorrente a sottoporsi a tutti gli eventuali e futuri interventi chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri sessuali, sia primari che secondari;
”.
Per il Pubblico Ministero: “visto, il PM Marco Martani esprime parere favorevole”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha proposto domanda per la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164 e dell'articolo 31 D.lgs n. 150/2011, prospettando che è sua intenzione sottoporsi al trattamento medico-chirurgico demolitivo e ricostruttivo, necessario per l'adeguamento dei caratteri sessuali primari da femminili a maschili e di aver intrapreso trattamenti ormonali diretti a trasformare in modo irreversibile il proprio aspetto esteriore.
Parte attrice è nubile e non ha figli, come si ricava dalla documentazione anagrafica prodotta e come confermato dalla stessa nel corso dell'udienza.
La domanda è stata pertanto correttamente proposta nei confronti del solo Pubblico Ministero, non sussistendo altri litisconsorti necessari.
Ciò posto, le domande formulate meritano accoglimento.
In merito alla non obbligatorietà della preventiva esecuzione dell'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, si richiama la pronuncia della Corte Costituzionale
n. 221/15, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, primo comma, Cost.,
e 8 CEDU in quanto, stabilendo che la rettificazione dell'attribuzione anagrafica di sesso si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, subordinerebbe irragionevolmente l'esercizio del fondamentale diritto all'identità di genere a trattamenti sanitari pericolosi per la salute.
La Corte ha affermato che “tale disposizione costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona. Interpretata alla luce dei diritti della persona, la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizza la modificazione porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali. Tale esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
Nello stesso senso la pronuncia della Corte di Cassazione n 15138/2015: “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
Nel caso in esame, parte attrice ha maturato nel corso degli anni la piena consapevolezza della propria condizione di persona transgender e la sua vita si è svolta verso una sempre maggiore definizione di sé al maschile, rivelando la sua condizione interiore, gradualmente, a coloro che le erano più vicini e che riteneva in grado di comprenderla e accoglierla senza pregiudizi.
In seguito al suo coming out come ragazzo transessuale, parte attrice ha deciso nel 2019 di intraprendere un percorso di sostegno e supporto nonché di affermazione di genere presso l'Equipe Multidisciplinare del MIT di Bologna, Attività Consultoriale convenzionata con l'Azienda USL di Bologna.
In particolare, con relazione psicodiagnostica del 28 febbraio, la Dott.ssa , Psicologa, Persona_2
Psicoterapeuta, Socio fondatore O.N.I.G e Consulente presso M.I.T, attestava che “La storia clinica di alias ha permesso di confermare la diagnosi di Disforia di Genere /Incongruenza di genere Persona_3 Per_1
(DSM-5 /ICD 11) in quanto è presente una marcata incongruenza, di lunga durata, tra il sesso biologico attribuito alla nascita e il genere che si percepisce e si manifesta e tale condizione si associa ad un marcato disagio psicologico. Sulla base delle informazioni in mio possesso non sono rilevabili quadri psicopatologici di rilievo attivi: nell'attualità di vita il funzionamento della personalità di alias appare in relativo compenso. L'avvio del percorso medico Persona_3 Per_1 di affermazione di genere ha conferito maggior benessere all'utente riducendo significativamente la sintomatologia correlata alla Disforia di genere. La persona da anni vive stabilmente nel genere di elezione, è conosciuta come tale e mostra in questo ruolo un buon adattamento psicologico e sociale. Dall'anno 2021 come certificato della professoressa , referente Per_4 medico endocrinologico dell'Eqipe multidisciplinare, l'utente assume terapia ormonale affermativa che ha significativamente migliorato la sua qualità di vita, alleviato il disagio legato all'incongruenza di genere e permesso un riallineamento dell'identità fisica con quella psichica. La terapia ormonale è assunta in modo regolare e sotto stretto controllo medico all'interno dell'equipe multidisciplinare;
non si è registrato alcun pentimento, neanche parziale, né alcuna interruzione dell'assunzione o riduzione della compliance. Tutte le modificazioni e i cambiamenti estetici, relazionali ed intrapsichici orientati al consolidamento dell'identità maschile effettuati sono da considerarsi nella loro” (doc. 2 ricorrente).
Come anche certificato nell'anzidetta relazione psicodiagnostica, parte ricorrente si è sottoposta dal 2021
a terapia ormonale mascolinizzante.
La relazione rilasciata dalla Prof.ssa , Specialista in Ostetricia e Ginecologia Persona_5
Specialista in Endocrinologia e Malattie, certifica che “Tale percorso inizia in seguito alla richiesta di Per_1 di un piano di assistenza individualizzato per poter accedere alla terapia ormonale di affermazione di genere. Gli
[...] accertamenti medici da me eseguiti hanno confermato l'assenza di controindicazioni mediche all'assunzione di terapia ormonale di affermazione di genere. Pertanto, in data 19 ottobre 2021 firma il consenso informato e redigo un Per_3 piano terapeutico, prescrivendo testosterone. La prescrizione è tutt'ora in corso. L'utente esprime piena soddisfazione per l'effetto del trattamento ormonale che continua ad assumere regolarmente. è in buona salute e non vi sono Per_3 controindicazioni mediche a un eventuale intervento chirurgico di affermazione di genere” (doc. 3 ricorrente).
Grazie alla terapia ormonale sostitutiva, i caratteri secondari di parte ricorrente si sono direzionati verso quelli del genere maschile.
Parte attrice, sentita all'udienza, ha dato atto di aver scelto il nome di elezione di “ ” e di essere Per_1 conosciuta con lo stesso anche in ambito familiare e sociale, come dimostrato anche dalla scelta documentata (doc. 4 ricorrente) di attivare la “carriera alias” presso l'Università frequentata.
Dall'esame effettuato dalla Giudice relatrice nel corso dell'udienza del 3.6.2025, è emerso che parte attrice veste abiti e si presenta con tratti e caratteristiche maschili.
Ella risulta sostenuta in questo percorso dalla famiglia di origine, come dichiarato nel corso dell'udienza suddetta.
Deve, inoltre, concedersi l'autorizzazione richiesta dall'attrice all'effettuazione di tutti gli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da donna a uomo, a completamento del percorso di transizione già in essere.
Le domande attoree, per tutte queste ragioni, meritano quindi integrale accoglimento.
Nulla in punto spese, non sussistendo profili contenziosi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, visti gli artt. 1 e ss della legge 164/1982 e 31 D.Lgs n.
150/2011, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
− dispone la rettificazione di attribuzione di sesso di , nata il [...] a [...]_3 del Grappa (VI) e residente a San Zenone degli Ezzelini (TV), Via S. Lorenzo di Liedolo n. 41, int. 1, mediante attribuzione del sesso maschile e del prenome “ in sostituzione di quello di Per_1
“CR”;
− ordina la conseguente rettificazione presso i registri di stato civile del Comune di San Zenone degli
Ezzelini (TV) negli atti e documenti riguardanti , nata il [...] a [...]_3
Grappa (VI), atto n. 52, Parte I, serie A, anno 2002, Comune di San Zenone degli Ezzelini (TV), Uff.
1;
− dispone che i competenti Uffici del Comune di residenza, Prefettura, Questura, Motorizzazione civile,
Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione procedano all'annotazione della rettifica del sesso e del prenome onde consentire la rettificazione/adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio attestanti e/o titoli attestanti la titolarità di beni immobili o di beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio;
− autorizza parte ricorrente ad effettuare tutti gli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da donna a uomo;
− manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge;
− nulla per le spese.
Così deciso in Treviso nella Camera di Consiglio del 03/06/2025
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa CR Bandiera