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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 29/04/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. 585/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 585/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIESA Parte_1 C.F._1
CARLO ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA OTTOLENGHI, 1 15011 ACQUI TERME presso il difensore avv. CHIESA CARLO ANDREA appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PORRATI Controparte_1 C.F._2
CARLO, elettivamente domiciliato in PIAZZA GARIBALDI 38 15121 ALESSANDRIA presso il difensore avv. PORRATI CARLO appellato
Udienza di rimessione in decisione ex artt. 352 e 127ter c.p.c. in data 7.04.2025.
OGGETTO: risarcimento danni da inadempimento
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Contrariis reiectis; per le causali in atti ed in riforma dell'impugnata sentenza sugli impugnati capi, previa ammissione dei dedotti (e non ammessi) mezzi di istruttoria orale e peritale, accogliersi le conclusioni di Primo Grado e cioè dichiarare tenuto e condannare l'appellato al risarcimento di tutti i danni emersi ed emergendi, dalla data di pubblicazione della sentenza Trib. Alessandria n. 790/2015,
pagina 1 di 14 sino all'adempimento ad opera dell'appellato stesso, nella misura e somma di 30.600,00 euro annui, ovvero nella misura e somma in causa acclaranda, ovvero in via equitativa. Con vittoria di competenze e spese del giudizio di Primo Grado e di codesto Secondo Grado, con distrazione, di queste ultime, a favore di esso difensore che si dichiara antistatario, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA nelle misure di legge”.
Per l'appellato:
“Respinta ogni diversa istanza.
Rigettarsi l'appello avversario.
Con il favore delle spese anche del presente grado di giudizio e con la condanna di al Parte_1
risarcimento a favore di dei danni per temerarietà di lite ex art. 96, 1° comma c.p.c. Controparte_1
ovvero al pagamento a favore dello stesso di una somma equitativamente Controparte_1
determinata ex art. 96, 3° comma c.p.c.
Solo in estremo subordine e senza inversione di onere di prova, previa ammissione delle prove per interrogatorio formale e testi dedotte a pagina 7 della memoria di parte convenuta ex art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c.”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in data 9.05.2018, il sig. conveniva in giudizio il Parte_1
fratello, sig. , deducendo: Controparte_1
- che con sentenza 790/2015, datata 20.08.2015, il Tribunale di Alessandria aveva condannato il
“all'adempimento in favore dell'attore delle pattuizioni contenute nella scrittura Controparte_1 privata del 30.11.2011 agli artt. 2, all. 1, colonna B e all. 2 colonna A…” ovvero al trasferimento in favore di esso attore della piena proprietà di alcuni cespiti immobiliari comuni siti in Bardineto, in
Acqui Terme ed in Ponzone;
- che nonostante il chiaro portato della suddetta sentenza e le ripetute richieste dell'attore di effettuare la volturazione a suo nome degli immobili indicati nella predetta scrittura privata, il convenuto non vi aveva adempiuto;
- che il perdurare dell'inadempimento stava causando un grave danno per l'attore, rappresentato dall'impossibilità di mettere gli immobili a frutto e trarne le relative utilità economiche.
Ciò premesso l'attore chiedeva quindi di condannare il convenuto al risarcimento dei danni emersi ed emergendi dalla data della pubblicazione della sentenza del Tribunale di Alessandria n. 790/15 sino all'adempimento del convenuto, quantificati nella misura del canone locatizio medio ritraibile da detti immobili, pari ad Euro 30.600,00 annui o nella somma minore o maggiore accertanda, con condanna pagina 2 di 14 ulteriore del convenuto al pagamento ex art 614bis c.p.c. di una somma pari a Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni a suo carico scaturenti dalla medesima sentenza.
Si costituiva in giudizio il sig. , eccependo in primo luogo l'inammissibilità Controparte_1
delle domande avversarie, per essere la prima coperta da giudicato esterno e la seconda da proporsi esclusivamente unitamente alla domanda di condanna all'adempimento ad un facere infungibile;
nel merito, il convenuto contestava comunque le domande attoree in fatto ed in diritto, chiedendone l'integrale rigetto, con condanna dell'attore al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
In particolare, il convenuto deduceva:
- che i fratelli e erano soci per uguali quote del 50% sia nella Controparte_1 Parte_1
IMAC s.r.l. sia nella aventi entrambe sede in Rivalta Bormida (AL), regione Controparte_2
Sottorocche 150;
- che con scrittura privata datata 30/11/2011 i due fratelli avevano inteso cessare ogni rapporto sociale e procedere alla suddivisione dei beni comuni ed alla definizione di tutti gli altri rapporti economici tra loro in essere;
- che tale scrittura aveva avuto soltanto un inizio di esecuzione, in quanto a partire da pochissimi giorni dopo la sua sottoscrizione, aveva manifestato la sua volontà di non volere adempiere Parte_1
a quanto convenuto, pretendendo indebitamente dal fratello beni ulteriori e denaro oltre quanto assegnatogli in forza del contratto del 30/11/2011;
- che nonostante fosse ad opporre impedimenti all'esecuzione delle pattuizioni Parte_1 assunte, era stato quest'ultimo a citare il fratello avanti al Tribunale di Alessandria, chiedendo l'adempimento, anche nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., delle pattuizioni contenute nella scrittura citata con riguardo all'attribuzione degli immobili di sua spettanza e dell'autoveicolo Mercedes classe
A nonché alla liberazione dalle fideiussioni, chiedendo inoltre condanna del convenuto al pagamento dell'indennità di occupazione degli immobili a lui destinati, nonché degli utili di spettanza relativi alla ed alla Imac s.r.l. a decorrere dal 1/12/2011; Controparte_2
- che si era costituito nel predetto giudizio, opponendo che l'azione giudiziale Controparte_1 proposta dal fratello era temeraria in quanto era stato quest'ultimo, per suo fatto e Parte_1
colpa, a non voler adempiere e formalizzare quanto pattuito nella scrittura privata del 30/11/2011 e avanzando a sua volta, in via riconvenzionale, domanda ex art. 2932 c.c. volta ad ottenere sentenza costitutiva degli effetti del contratto non concluso, e quindi il trasferimento in suo favore delle quote pari al 50% intestate a della e della Imac s.r.l.; chiedeva, Parte_1 Controparte_2
altresì, che fosse dichiarato tenuto e condannato a) al pronto rilascio degli immobili Parte_1
della s.r.l. Imac a lui assegnati in forza della suddetta scrittura del 30/11/2011; b) al pronto rilascio del pagina 3 di 14 magazzino di cui alla clausola n. 10 del contratto del 30/11/2011; c) alla pronta restituzione del
Telepass, della Viacard e del furgone Renault Traffic da lui detenuti;
d) alla pronta restituzione dei beni da lui sottratti ed elencati in comparsa costitutiva;
e) al risarcimento dei danni conseguenti, con rivalutazione monetaria ed interessi legali oltre alle spese di lite;
- che nelle more del predetto giudizio l'esponente aveva altresì promosso procedimento cautelare per ottenere il sequestro giudiziario delle quote sociali della s.r.l. IMAC e della Controparte_2
intestate a;
il Tribunale di Alessandria, con Ordinanza del 22/5/2013, aveva quindi Parte_1
autorizzato il sequestro giudiziario e nominato custode giudiziario nella persona della dott.ssa Paola
Barisone; aveva proposto reclamo avverso tale Ordinanza, respinta dal Collegio con Parte_1
Ordinanza del 11-23/9/2013;
- che il giudizio civile si era poi concluso con sentenza del Tribunale di Alessandria n. 790/2015, confermata dalla Corte d'Appello di Torino con sentenza n. 1468/2017, con cui era stato definitivamente accertato l'inadempimento di nell'esecuzione della scrittura privata Parte_1
stipulata con il fratello , resosi invece parte diligente per formalizzare gli accordi di Controparte_1
cui alla predetta scrittura;
- che anche successivamente alla conclusione del predetto giudizio civile, esso convenuto aveva ripetutamente manifestato al fratello la propria disponibilità alla stipulazione dell'atto notarile di trasferimento della proprietà degli immobili previsti in forza della sentenza, ma il Parte_1 non aveva mai fissato appuntamento da un Notaio per la stipulazione dell'atto notarile, né aveva mai adempiuto alle prestazioni cui era stato condannato.
Ritenute inammissibili ed irrilevanti le prove dedotte dalle parti, la causa veniva rimessa in decisione e con sentenza n. 292/2023 depositata in data 3.04.2023 il Tribunale di Alessandria dichiarava inammissibili le domande attoree, condannando quindi il sig. al pagamento delle Parte_1 spese del giudizio ed al pagamento di ulteriore somma liquidata in € 1.000,00 a titolo risarcitorio ex art. 96 c.p.c.
Rilevava il Tribunale che la domanda risarcitoria promossa dall'attore fosse da ritenersi identica a quella già promossa dal sig. , nel giudizio preventivamente promosso per Parte_1
l'adempimento della scrittura privata tra le parti in data 30.1.2011, per la corresponsione di “indennità di occupazione degli immobili a lui assegnati in forza della scrittura stessa”, rigettata dal Tribunale di
Alessandria per carenza di prova di un inadempimento imputabile al sig. con Controparte_1
sentenza confermata in sede di gravame ed anche a seguito di impugnazione promossa dinanzi alla
Suprema Corte. Evidenziava infatti come dette domande risultassero qualificate da identica causa petendi e medesimo petitum, fondando sui medesimi fatti costitutivi di quella già in precedenza svolta pagina 4 di 14 per il pagamento di indennità di occupazione dei suddetti immobili, risultando perciò inammissibile.
Rilevava inoltre come la stessa domanda attorea promossa ex art. 614bis c.p.c. fosse da ritenersi inammissibile, poiché volta all'attivazione di uno strumento di tutela residuale per consentire alla parte beneficiaria di pronuncia di condanna di avvalersi di uno strumento indiretto di coazione per ottenere l'adempimento in mancanza di utili strumenti alternativi al fine, evidenziando come in specie l'attore potesse invece certamente avvalersi dello strumento specifico previsto ex art. 2932 c.c., laddove comunque il provvedimento ex art. 614bis c.p.c. non potrebbe essere emesso in autonomo giudizio, ma unicamente insieme alla pronuncia di condanna, risultando altrimenti inammissibile la relativa istanza.
Ravvisata infine, in relazione alle domande attoree ritenute inammissibili, una condotta del sig.
di “accanimento giudiziale” verso il fratello nell'ambito di “una querelle familiare Parte_1
che ben avrebbe potuto evitarsi semplicemente con la reciproca esecuzione, secondo buona fede, delle obbligazioni puntualmente assunte dai due fratelli in sede di divisione dei beni con la scrittura privata
20.11.2011”, condannava l'attore non soltanto al pagamento delle spese processuali, ma anche di una somma ulteriore pari ad € 1.000,00 a titolo risarcitorio.
Avverso la predetta sentenza ha promosso tempestivo appello il sig. , Parte_1
lamentando, con primo motivo di gravame che il Tribunale abbia erroneamente ravvisato il fatto generatore della domanda di risarcimento promossa dall'appellante in primo grado nell'allegato inadempimento del sig. , ritenendo perciò l'istanza identica a quella in precedenza Parte_2
già respinta dal medesimo Tribunale con sentenza n. 790/2015 confermata anche a seguito di impugnazioni e coperta ormai da giudicato, finendo così per pronunciare ultra petita in violazione del dettato ex art. 112 c.p.c., laddove l'esponente chiede invece nel presente giudizio ristoro del danno conseguente all'inadempimento della controparte rispetto al portato decisorio della predetta sentenza n. 790/2015, risultando perciò pienamente ammissibile.
Lamenta pertanto, con secondo motivo di gravame, infondatamente emessa condanna risarcitoria ex art. 96 c.p.c. nei propri confronti sulla base di una ricostruzione dei fatti del tutto errata.
Si è costituito nel gravame il sig. , contestando radicalmente ogni avversa Controparte_1
doglianza e rilevando in via preliminare come non sia in specie oggetto di gravame la declaratoria di inammissibilità della domanda promossa nel primo giudizio dall'attore per la condanna del convenuto ex art. 614bis cp.c.
Ribadisce peraltro inammissibile la domanda risarcitoria attorea, già proposta dinanzi al Tribunale di
Alessandria e respinta con sentenza n. 790/2015, chiedendo confermarsi la pronuncia gravata.
Previa analitica ricostruzione delle vicende occorse tra le parti a seguito della sottoscrizione della scrittura privata di divisione in data 30.11.2011 e sino al deposito della sentenza del Tribunale di pagina 5 di 14 Alessandria n. 790/2015, l'appellato ribadisce e sottolinea comunque anche in questa sede “la circostanza che il solo abbia le chiavi degli immobili di proprietà IMAC s.r.l. a lui Parte_1
attributi nella scrittura privata tra i fratelli del 30/11/2011 e conseguentemente li possieda”, assumendola già “dimostrata documentalmente ed accertata dalla sentenza del Tribunale di
Alessandria n. 790/2015 (che ha definito la causa civile tra le parti n. 1198/2012 R.G.), con accertamento non impugnato da e sul quale si è quindi formato il giudicato ex art. Parte_1
2909 cod. civ.” Assume peraltro “manifestamente falso e smentito documentalmente che Parte_1
abbia messo a disposizione i beni mobili che è stato condannato a consegnare a
[...] CP_1
con tale sentenza del Tribunale di Alessandria n. 790/2015, che in tale capo non è stata
[...]
impugnata dal soccombente ed è passata in giudicato”. Parte_1
Ribadisce per contro di essersi sempre attivato per l'adempimento della scrittura di divisione tra le parti, offrendosi di adempiere al trasferimento degli immobili assegnati alla controparte, anche a seguito del deposito della sentenza innanzi richiamata n. 790/201, sollecitando dapprima la designazione di un tecnico per la redazione di attestazioni di prestazione energetica relative agli immobili da trasferirsi in suo favore e quindi la designazione di un Notaio per la stipula degli atti di trasferimento, lamentando che la controparte non abbia mai offerto disponibilità per la fissazione di un appuntamento a questo fine.
Conferma peraltro che “tutti gli immobili in oggetto erano e sono già in possesso di Parte_1
ed egli solo ne ha le chiavi, quindi è lui ad occuparli e ne ha il godimento, potendoli anche locare”, chiedendo, “in estremo subordine”, ammettersi la prova orale già dedotta in primo grado in merito.
Chiede peraltro confermarsi la condanna a carico dell'appellante ex art. 96, comma III, c.p.c. e condannarsi il sig. ex art. 96, commi I o III, c.p.c. anche in esito al gravame;
con Parte_1
vittoria delle spese del giudizio.
Il Consigliere Istruttore formulava alle parti proposta conciliativa, anche integrata in considerazione delle valutazioni dapprima espresse dall'appellante in merito, che tuttavia veniva positivamente accolta unicamente dall'appellato; disponeva quindi per la rimessione della causa in decisione.
Preliminarmente la Corte rileva che nell'atto di gravame l'appellante chiede pronunciarsi
“previa ammissione dei dedotti ( e non ammessi ) mezzi di istruttoria orale e peritale” non meglio specificati.
Risulta peraltro che nel contesto dell'atto di citazione in primo grado l'attore aveva in effetti chiesto
“ammettersi prova per interpello e testi sul capitolato dedotto in premessa, con i testi indicandi nei termini e tuttavia le premesse dell'atto non recavano in effetti alcuna capitolazione relativa a fatti pagina 6 di 14 suscettibili di prova orale;
l'attore aveva quindi indicato un unico teste nella prima memoria depositata ex art. 183, comma VI, c.p.c. Aveva chiesto inoltre “disporsi C.T.U. con il compito di valutare la congruità e la aderenza del canone corrente di mercato indicato nelle prodotte relazioni di perizia e di acclarare, comunque, il canone corrente di mercato del compendio immobiliare per cui è causa”.
Con ordinanza riservata in data 19.01.2021 il Giudice a quo aveva quindi “ritenuto inammissibili e/o irrilevanti le prove per interpello e testi dedotte dalla parte attrice in atto di citazione, vertendo su circostanze non capitolate nel rispetto delle previsioni dell'art. 244 c.p.c., comunque irrilevanti ai fini della decisione”, né la parte deducente aveva quindi chiesto modifica o revoca di detto provvedimento, limitandosi in sede di p.c. a riproporre istanza di “previa ammissione delle prove orali e peritali dedotte”.
Orbene, “in osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere “specifica”, dovendo la parte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, riprodurre nel suo atto di costituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado (cfr. Cass., Sez. II, 23/3/2016, n. 5812) ( Cass. Civ. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 16420 del 09/06/2023 ).
Peraltro “nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione;
tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi. ( Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n.
33103 del 10/11/2021 ).
Le istanze istruttorie solo genericamente riproposte quindi nel gravame dall'appellante, in carenza di alcuna capitolazione delle circostanze dedotte, devono ritenersi, dunque, all'evidenza inammissibili.
Nel merito la Corte rileva, in relazione al primo motivo di gravame formulato dall'odierno appellante, che, seppur la declaratoria di inammissibilità delle domande attoree resa dal Giudice a quo nella pronuncia gravata, non può ritenersi in effetti meritevole di essere condivisa, nondimeno la domanda risarcitoria riproposta quindi dal sig. risulta comunque, alla luce delle Parte_1
risultanze in atti, radicalmente infondata.
pagina 7 di 14 Ed infatti, nel giudizio definito quindi con sentenza del Tribunale di Alessandria n. 790/2015, confermata in sede di gravame con sentenza della Corte di appello di Torino n. 1468/2017, solo in parte cassata dalla Suprema Corte con sentenza n. 199/2022, con declaratoria di ammissibilità dell'ulteriore domanda svolta in appello dal sig. per la condanna del fratello al pagamento delle Parte_1
somme corrispondenti al controvalore degli immobili di cui aveva in precedenza chiesto il trasferimento ( domanda infine accolta con sentenza n. 662/2024 di questa Corte, richiamata dall'appellante in comparsa conclusionale ) l'odierno appellante aveva chiesto “dichiararsi tenuto e condannarsi il convenuto all'adempimento delle pattuizioni contenute nella prodotta scrittura privata
30.11.2011, all. 1 e 2, relativamente ai beni immobili pertoccanti al conchiudente e 7, relativamente all'autoveicolo Mercedes Classe A, dedotti in premessa, e/o di conseguenza trasferirsi al conchiudente”
i predetti beni “con sentenza sostitutiva di rogito ed avente efficacia traslativa tra le parti”. Aveva chiesto inoltre “dichiararsi tenuto e condannarsi il convenuto alla corresponsione di indennità di occupazione degli immobili oggetto del punto che precede, a decorrere dall'1.12.2011, sino alla data di definitivo adempimento che precede (…).
Nel giudizio a quo l'odierno appellante chiedeva invece “dichiarare tenuto e condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni emersi ed emergendi, dalla data di pubblicazione della sentenza Trib.
Alessandria n. 790/2015, sino al suo adempimento ad opera del convenuto, nella misura di 30.600,00 euro annue, ovvero nella misura e somma in causa acclaranda, ovvero in via equitativa”.
La domanda risarcitoria già formulata nel primo giudizio dinanzi al Tribunale di Alessandria e definita quindi con sentenza n. 790/2015 ( confermata in appello ed anche, in parte qua, in NE ) per la corresponsione di “indennità di occupazione degli immobili a lui assegnati in forza della scrittura stessa” è dunque la stessa proposta nel presente giudizio , ma è relativa all'intero periodo decorso dalla sottoscrizione dell'accordo di divisione tra le parti sino al compiuto adempimento della scrittura. Nelle conclusioni formulate nella citazione del giudizio a quo si chiede invece “condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni emersi ed emergendi dalla data di pubblicazione della sentenza Trib.
Alessandria n. 790/15 sino al suo adempimento ad opera del convenuto.
Posto che la sentenza richiamata n. 790/2015 recava comunque “condanna” del sig. CP_1
“all'adempimento in favore dell'attore delle pattuizioni contenute nella scrittura privata del
[...]
30.11.2011 agli artt. 2) all. 1 colonna B e all. 2 colonna A;
all'art. 7” ben può ritenersi la domanda attorea fondata non già solo sulla scrittura di divisione sottoscritta, ma anche sulla causa petendi sopravvenuta in forza della sentenza di condanna di cui innanzi, recante condanna a carico del sig.
all'adempimento della scrittura stessa. Tale domanda ha peraltro un “petitum” Controparte_1
diverso e ben più circoscritto rispetto alla pretesa risarcitoria svolta nel pregresso giudizio fra le parti,
pagina 8 di 14 limitato alla sola indennità di occupazione relativa agli immobili che il sig. Controparte_1
avrebbe dovuto trasferire al fratello in forza della predetta sentenza solo a decorrere dal deposito della pronuncia stessa, e non dal tempo della sottoscrizione dell'accordo di divisione.
Trattasi, dunque, di domande giudiziali qualificate da diversi elementi costitutivi, come tali diverse fra loro, sicché il previo rigetto della prima non osta certo alla proposizione della seconda.
Risulta peraltro, pur dalla scarna e solo parziale documentazione prodotta dalle parti in merito alle vicende occorse a seguito del deposito della sentenza n. 790/2015, che entrambe le parti si erano attivate quindi per promuoverne l'attuazione in sede esecutiva.
Con atto notificato ex art. 140 c.p.c. in data 4.01.2016 il sig. ha infatti intimato al Parte_1
fratello precetto “di adempiere alle pattuizioni contenute nella anzidetta scrittura privata del
30.11.2011 agli artt. 2) all. 1 colonna B e all. 2 colonna A relativamente agli immobili” ivi compresi e situati in Acqui Terme, Ponzone e Bardineto, richiamando in premessa la sentenza n. 790/2015, contestualmente notificata in forma esecutiva ( v. documento n. 3 di parte attrice in primo grado ). Egli ha promosso quindi esecuzione ex art. 612 c.p.c., sospesa tuttavia in sede di opposizione ed infine dichiarata inammissibile, con sentenza del Tribunale di Savona n. 850/2017, sul presupposto che “non
è suscettibile di esecuzione diretta il facere consistente in un'attività negoziale e, più in generale, nel compimento di atti giuridici, posto che gli organi esecutivi non potrebbero sostituirsi all'obbligato stesso a favore dell'avente diritto, stante il disposto dell'art. 2908 c.c. che riserva alla sola Autorità
Giudiziaria il potere di costituire modificare o estinguere rapporti giuridici contro la volontà della parti”
( v. documento n. 5 prodotto dall'attore in primo grado ).
Con la stessa sentenza n. 790/2015 il Tribunale adito aveva del resto ritenuto che la domanda ex art. 2932 c.c., proposta dall'attore, sig. , volta ad ottenere sentenza costitutiva degli Parte_1
effetti traslativi in relazione ai beni sopra specificati, non può essere accolta, ai sensi del comma secondo della medesima disposizione, non avendo egli finora eseguito la sua prestazione e nemmeno offerto di farlo”.
Parimenti il sig. , con atto notificato in data 26.04.2016, ha intimato al fratello Controparte_1
precetto sulla base del medesimo titolo esecutivo, diffidandolo “a consegnare entro il termine perentorio di giorni 10 dalla notifica dell'atto a i seguenti beni: Controparte_1
- telepass;
- viacard.
- un mouse Logitech HP DV7-7004 15
- l'autovettura modello Opel Combi L1H1 2,0 CDTI targata EM192ZG;
- un IPHONE 5 Apple Back;
pagina 9 di 14 - un IPHONE 5 Apple Back;
- un BROTHER LASMON;
- una saldatrice TELWIN 145;
- un BROTHER TN2010 – DLINK – BROTHER LASMON;
CP_3
- un HAMA CAVO HQ WD 2TB 3,5 SAT – CAVO RETE;
- un HAMA CAVO WD 2TB 3,5 SAT.
- A pagare entro il termine perentorio di giorni 10 dalla notifica dell'atto a. la Controparte_1 somma complessiva di € 94.874,73, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali decorrendi, alle spese di notifica a margine segnate del presente atto ed alle competenze e spese successive occorrende”.
Pertanto l'iniziativa giudiziale promossa dal sig. nell'ambito del presente giudizio Parte_1
non può ritenersi per sé – oltre che inammissibile - del tutto ingiustificata, non avendo egli ottenuto in sede esecutiva l'attuazione degli obblighi di trasferimento immobiliare disposti in suo favore con la sentenza richiamata;
e tuttavia la domanda risarcitoria svolta si appalesa, nel merito, del tutto infondata.
Risulta infatti dall'esame della corrispondenza intercorsa tra le parti a seguito del deposito della sentenza n. 790/2015 in data 21.08.2015 che, già con pec in data 27.08.2015 inviata al legale della controparte, il difensore dell'odierno appellante aveva richiesto “lo spontaneo adempimento da parte del suo assistito di quanto col dispositivo della sentenza è stato statuito a suo carico” ( v. documento n.
7 di parte attrice in primo grado ).
In risposta a tale comunicazione il legale del sig. aveva a sua volta diffidato la Controparte_1
controparte all'adempimento delle obbligazioni a suo carico in forza della medesima sentenza, rilevando peraltro che, per rendere possibile il trasferimento degli immobili assegnati al fratello in sede di divisione, si sarebbero dovute previamente acquisire certificazioni energetiche relative ai beni in questione, occorrendo al fine incaricare un tecnico, ed individuare quindi un Notaio per la stipula del rogito, rappresentando di aver già in passato incaricato un tecnico, al quale tuttavia il sig. Pt_1
, già nel possesso dei beni in questione, aveva tuttavia precluso l'accesso agli immobili,
[...]
sollecitando quindi la designazione di altro tecnico ( v. documento n. 9 di parte convenuta ).
Risulta quindi che le parti si erano in effetti attivate per l'acquisizione delle certificazioni energetiche ed il sig. aveva individuato il Notaio Dott. per la stipula del Parte_1 Persona_1
rogito ( v. documenti nn. 8 di parte attrice e 11, 12 e 13 di parte convenuta ).
Con comunicazione in data 19.11.2015 il legale dell'odierno appellante aveva comunicato che il
Notaio sollecitava tuttavia previe rettifiche catastali ed acquisizione di documentazione per il rogito del pagina 10 di 14 trasferimento, rilevando infine che “gli immobili in Bardineto sono immediatamente trasferibili, il sig.
domanda l'immediato trasferimento” ( v. documento n. 10 di parte attrice in primo Parte_1
grado ).
Con comunicazione a mezzo pec in data 3.01.2016 il legale dell'odierno appellato rilevava tuttavia ingiustificato che la controparte non avesse in alcun modo provveduto od almeno offerto l'adempimento a sua volta degli obblighi a suo carico in forza della predetta sentenza, contestando peraltro che il sig. avesse ingiustificatamente rifiutato di provvedere al pagamento Parte_1
del compenso del custode delle quote sociali della IMAC s.r.l. posto a suo carico in sede giudiziale, nonché della quota del compenso dovuto al tecnico incaricato della redazione delle certificazioni energetiche per gli immobili da trasferire e della stessa tassa di registro dovuta per la sentenza più volte richiamata, sollecitando quindi il pagamento e sottolineando come tutti i trasferimenti in favore del sig.
dovessero effettuarsi “con un unico atto notarile, perché altrimenti vi sarebbe un Parte_1
ingiustificato aggravio di spese” ( v. documento n. 14 di parte convenuta ) .
In risposta a tale comunicazione, tuttavia, il legale del sig. , pur rilevando che Parte_1
continuava a contestare l'avverso inadempimento, concludendo ( v. documento n. 12 di parte attrice )
E, dunque, valutato comparativamente il comportamento tenuto dalle parti a seguito della sentenza n.
790/2015 ed in vista della sua attuazione non è dato in alcun modo ravvisare una condotta non collaborativa del sig. per l'attuazione delle prestazioni a suo carico in forza del Controparte_1
provvedimento richiamato, essendosi egli, al contrario, tempestivamente attivato per consentire l'acquisizione della documentazione necessaria per provvedere al trasferimento degli immobili assegnati in forza della scrittura di divisione tra le parti in favore del fratello, non trovando, tuttavia, pari disponibilità allo scopo del sig. , mai del resto a sua volta attivatosi per Parte_1
l'adempimento della correlative obbligazioni a suo carico. Deve al riguardo rilevarsi come la stessa sollecitazione rivolta al fratello al pagamento “degli importi relativi a quegli immobili che risultano non essere più presenti nel noto elenco”, perché venduti nelle more dallo stesso sig. Parte_1
a terzi, per i quali pendeva ancora contenzioso tra le parti a seguito di impugnazione promossa pagina 11 di 14 dall'odierno appellante avverso la suddetta sentenza n. 790/2015, non potesse non assumere carattere provocatorio, tanto più a fronte del mancato pagamento della correlativa somma già riconosciuta a credito del sig. ad integrazione del corrispettivo ricavato dall'indebita alienazione, Controparte_1
compiuta dal fratello, di due immobili assegnati in suo favore in sede di divisione.
Deve peraltro rilevarsi che, a fronte dell'evidente carenza di prova alcuna di un inadempimento imputabile del sig. alle obbligazioni poste a suo carico in forza della sentenza Controparte_1
richiamata, manca comunque, alla luce delle risultanze in atti, prova alcuna del danno lamentato dall'odierno appellante per il mancato godimento degli immobili da trasferirsi in sua proprietà. Ed infatti se taluni di tali immobili risultavano già da tempo alienati a terzi dallo stesso sig. Pt_1
- ed in specie, come si evince dalla lettura, nel contesto della sentenza di questa Corte n.
[...]
662/2024 richiamata dall'appellante in comparsa conclusionale, in esito al giudizio di riassunzione a seguito di cassazione parziale della sentenza di gravame confermativa della pronuncia n. 790/2015 del
Tribunale di Alessandria, delle conclusioni di parte attrice: immobili di: - Acqui Terme Palladium
125.000,00; - Acqui Terme Via De Gasperi 100.000,00; Acqui Terme Via Emilia 80.000,00; - Acqui
Terme Via Trasimeno 65.000,00; - Cipressa appartamento 145.000,00; - Cipressa posto auto 2
7.000,00; - Cipressa posto auto 3 7.000,00; - Bardineto villa 100.000,00 - , gli altri devono ritenersi già in possesso dell'odierno appellante da epoca antecedente al deposito della sentenza dedotta a fondamento della pretesa risarcitoria svolta. Tale circostanza trova del resto conferma dall'esame della stessa corrispondenza intercorsa tra le parti e di cui innanzi , come del resto ammesso dal legale dello stesso sig. nella comunicazione in data 12.01.2015 ( v. documento n. 12 di parte attrice ), nel Pt_1
dare disponibilità a consentire l'accesso a terzi negli immobili da trasferirsi al suo assistito, ove necessario al fine del perfezionamento dei trasferimenti immobiliari in suo favore ). E' ben vero che, pur avendone materiale disponibilità, trattandosi comunque di beni in proprietà alla IMAC s.r.l. ed essendo le relative quote sociali nelle more pervenute al fratello, il sig. non potesse Parte_1
comunque disporne, per l'alienazione o la locazione a terzi. E, tuttavia, l'odierno appellante non ha mai offerto prova alcuna di aver tentato di disporre di tali beni o di aver dovuto rifiutare proposte di acquisto o locazione degli stessi pervenutegli da terzi.
E, tuttavia, “il danno da indisponibilità diretta dell'immobile patito dal proprietario - configurabile quando si verifica, quale conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto dominicale, la soppressione o compressione della facoltà di fruire direttamente del cespite e di ritrarne le utilità congruenti alla sua destinazione - può essere risarcito a condizione che lo stesso venga provato, anche presuntivamente, sulla base dell'allegazione, da parte del danneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con pagina 12 di 14 ragionevole certezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche” ( Cass. Civ.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 10477 del 17/04/2024; Cass. Civ. Sez. U - , Sentenza n. 33645 del 15/11/2022 ).
In specie non consta invece neppure se gli immobili fossero in condizioni tali da consentirne la pronta locazione a terzi.
Venendo quindi alla disamina del secondo motivo di gravame formulato dall'appellante, dovendosi ritenere comunque ammissibile, seppure nel merito infondata, la domanda risarcitoria svolta dal sig. nel giudizio a quo per le ragioni innanzi motivatamente esposte, devono Parte_1
ravvisarsi perciò solo carenti in specie i presupposti per la condanna disposta a suo carico con la pronuncia ora gravata al risarcimento dei danni ex art. 96, terzo comma, c.p.c., non potendosi ravvisare nell'iniziativa giudiziale promossa dalla parte pure rimasta soccombente in primo grado, “l'ultimo atto di una serie di azioni giudiziali che lasciano intuire un vero e proprio accanimento giudiziale contro l'odierno convenuto”. Vero è piuttosto che l'amplissimo contenzioso già intercorso e tuttora aperto tra le parti risulta , alla luce delle risultanze in atti, ingiustificatamente alimentato ed ampliato da un atteggiamento di reciproca sfiducia che vanifica ogni tentativo promosso da ultimo in sede di tentativo di conciliazione rinnovato nel presente giudizio - per addivenire ad una piana esecuzione da parte di entrambe le parti delle ormai risalenti pattuizioni di cui all'accordo di divisione.
Addivenendosi comunque, anche in sede di gravame, a parziale accoglimento del primo motivo ed a pieno accoglimento del secondo motivo di impugnazione formulato dall'appellante, non è dato ravvisare neppure nell'ambito del presente giudizio i presupposti per la condanna del sig. Pt_1
ex art. 96 c.p.c.
[...]
Venendo quindi a riforma pure parziale della sentenza impugnata, deve rivalutarsi, ai fini del riparto delle spese del giudizio, l'esito complessivo del giudizio nelle due fasi esperite.
Ed infatti “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Cass. Civ.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27056 del 06/10/2021 ).
Pertanto, “in tema di regolamento delle spese processuali in appello, per il principio di soccombenza pagina 13 di 14 (ex art. 91 c.p.c.) - la quale va individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio - e tenuto conto dell'infrazionabilità della domanda, deve ritenersi implicita nella richiesta di condanna alle spese di lite formulata dall'appellante anche quella di regolamento delle spese del primo grado”( Cass. Civ. Sez. 5 - , Ordinanza n. 23639 del 03/09/2024 ).
Permane, tuttavia, anche in esito al gravame la preminente soccombenza dell'odierno appellante rispetto a tutte le domande formulate in primo grado e riproposte quindi in sede di gravame ai fini dell'integrale addebito delle spese dei due gradi del giudizio a suo carico. Dette spese, non contestate nel loro ammontare come già liquidate nella sentenza impugnata per il primo giudizio, si liquidano per il giudizio di gravame come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia – indeterminabile, basso - come già valutato in primo grado, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale riforma della sentenza impugnata, n. 292/2023 depositata in data 3.04.2023 dal
Tribunale di Alessandria, rigetta nel merito la domanda risarcitoria formulata dal sig. Pt_1
;
[...]
2) Dichiara insussistenti i presupposti per la condanna del sig. ex art. 96 c.p.c. Parte_1
in relazione al giudizio di primo grado;
3) Rigetta la domanda risarcitoria formulata da parte appellata nel gravame ex art. 96 c.p.c.;
4) Condanna il sig. al pagamento in favore del sig. delle Parte_1 Controparte_1
spese dei due gradi del giudizio, come già liquidate nella sentenza impugnata per il giudizio a quo e che liquida per il presente giudizio in complessivi € 6.946,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 16/04/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 585/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIESA Parte_1 C.F._1
CARLO ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA OTTOLENGHI, 1 15011 ACQUI TERME presso il difensore avv. CHIESA CARLO ANDREA appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PORRATI Controparte_1 C.F._2
CARLO, elettivamente domiciliato in PIAZZA GARIBALDI 38 15121 ALESSANDRIA presso il difensore avv. PORRATI CARLO appellato
Udienza di rimessione in decisione ex artt. 352 e 127ter c.p.c. in data 7.04.2025.
OGGETTO: risarcimento danni da inadempimento
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Contrariis reiectis; per le causali in atti ed in riforma dell'impugnata sentenza sugli impugnati capi, previa ammissione dei dedotti (e non ammessi) mezzi di istruttoria orale e peritale, accogliersi le conclusioni di Primo Grado e cioè dichiarare tenuto e condannare l'appellato al risarcimento di tutti i danni emersi ed emergendi, dalla data di pubblicazione della sentenza Trib. Alessandria n. 790/2015,
pagina 1 di 14 sino all'adempimento ad opera dell'appellato stesso, nella misura e somma di 30.600,00 euro annui, ovvero nella misura e somma in causa acclaranda, ovvero in via equitativa. Con vittoria di competenze e spese del giudizio di Primo Grado e di codesto Secondo Grado, con distrazione, di queste ultime, a favore di esso difensore che si dichiara antistatario, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA nelle misure di legge”.
Per l'appellato:
“Respinta ogni diversa istanza.
Rigettarsi l'appello avversario.
Con il favore delle spese anche del presente grado di giudizio e con la condanna di al Parte_1
risarcimento a favore di dei danni per temerarietà di lite ex art. 96, 1° comma c.p.c. Controparte_1
ovvero al pagamento a favore dello stesso di una somma equitativamente Controparte_1
determinata ex art. 96, 3° comma c.p.c.
Solo in estremo subordine e senza inversione di onere di prova, previa ammissione delle prove per interrogatorio formale e testi dedotte a pagina 7 della memoria di parte convenuta ex art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c.”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in data 9.05.2018, il sig. conveniva in giudizio il Parte_1
fratello, sig. , deducendo: Controparte_1
- che con sentenza 790/2015, datata 20.08.2015, il Tribunale di Alessandria aveva condannato il
“all'adempimento in favore dell'attore delle pattuizioni contenute nella scrittura Controparte_1 privata del 30.11.2011 agli artt. 2, all. 1, colonna B e all. 2 colonna A…” ovvero al trasferimento in favore di esso attore della piena proprietà di alcuni cespiti immobiliari comuni siti in Bardineto, in
Acqui Terme ed in Ponzone;
- che nonostante il chiaro portato della suddetta sentenza e le ripetute richieste dell'attore di effettuare la volturazione a suo nome degli immobili indicati nella predetta scrittura privata, il convenuto non vi aveva adempiuto;
- che il perdurare dell'inadempimento stava causando un grave danno per l'attore, rappresentato dall'impossibilità di mettere gli immobili a frutto e trarne le relative utilità economiche.
Ciò premesso l'attore chiedeva quindi di condannare il convenuto al risarcimento dei danni emersi ed emergendi dalla data della pubblicazione della sentenza del Tribunale di Alessandria n. 790/15 sino all'adempimento del convenuto, quantificati nella misura del canone locatizio medio ritraibile da detti immobili, pari ad Euro 30.600,00 annui o nella somma minore o maggiore accertanda, con condanna pagina 2 di 14 ulteriore del convenuto al pagamento ex art 614bis c.p.c. di una somma pari a Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni a suo carico scaturenti dalla medesima sentenza.
Si costituiva in giudizio il sig. , eccependo in primo luogo l'inammissibilità Controparte_1
delle domande avversarie, per essere la prima coperta da giudicato esterno e la seconda da proporsi esclusivamente unitamente alla domanda di condanna all'adempimento ad un facere infungibile;
nel merito, il convenuto contestava comunque le domande attoree in fatto ed in diritto, chiedendone l'integrale rigetto, con condanna dell'attore al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
In particolare, il convenuto deduceva:
- che i fratelli e erano soci per uguali quote del 50% sia nella Controparte_1 Parte_1
IMAC s.r.l. sia nella aventi entrambe sede in Rivalta Bormida (AL), regione Controparte_2
Sottorocche 150;
- che con scrittura privata datata 30/11/2011 i due fratelli avevano inteso cessare ogni rapporto sociale e procedere alla suddivisione dei beni comuni ed alla definizione di tutti gli altri rapporti economici tra loro in essere;
- che tale scrittura aveva avuto soltanto un inizio di esecuzione, in quanto a partire da pochissimi giorni dopo la sua sottoscrizione, aveva manifestato la sua volontà di non volere adempiere Parte_1
a quanto convenuto, pretendendo indebitamente dal fratello beni ulteriori e denaro oltre quanto assegnatogli in forza del contratto del 30/11/2011;
- che nonostante fosse ad opporre impedimenti all'esecuzione delle pattuizioni Parte_1 assunte, era stato quest'ultimo a citare il fratello avanti al Tribunale di Alessandria, chiedendo l'adempimento, anche nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., delle pattuizioni contenute nella scrittura citata con riguardo all'attribuzione degli immobili di sua spettanza e dell'autoveicolo Mercedes classe
A nonché alla liberazione dalle fideiussioni, chiedendo inoltre condanna del convenuto al pagamento dell'indennità di occupazione degli immobili a lui destinati, nonché degli utili di spettanza relativi alla ed alla Imac s.r.l. a decorrere dal 1/12/2011; Controparte_2
- che si era costituito nel predetto giudizio, opponendo che l'azione giudiziale Controparte_1 proposta dal fratello era temeraria in quanto era stato quest'ultimo, per suo fatto e Parte_1
colpa, a non voler adempiere e formalizzare quanto pattuito nella scrittura privata del 30/11/2011 e avanzando a sua volta, in via riconvenzionale, domanda ex art. 2932 c.c. volta ad ottenere sentenza costitutiva degli effetti del contratto non concluso, e quindi il trasferimento in suo favore delle quote pari al 50% intestate a della e della Imac s.r.l.; chiedeva, Parte_1 Controparte_2
altresì, che fosse dichiarato tenuto e condannato a) al pronto rilascio degli immobili Parte_1
della s.r.l. Imac a lui assegnati in forza della suddetta scrittura del 30/11/2011; b) al pronto rilascio del pagina 3 di 14 magazzino di cui alla clausola n. 10 del contratto del 30/11/2011; c) alla pronta restituzione del
Telepass, della Viacard e del furgone Renault Traffic da lui detenuti;
d) alla pronta restituzione dei beni da lui sottratti ed elencati in comparsa costitutiva;
e) al risarcimento dei danni conseguenti, con rivalutazione monetaria ed interessi legali oltre alle spese di lite;
- che nelle more del predetto giudizio l'esponente aveva altresì promosso procedimento cautelare per ottenere il sequestro giudiziario delle quote sociali della s.r.l. IMAC e della Controparte_2
intestate a;
il Tribunale di Alessandria, con Ordinanza del 22/5/2013, aveva quindi Parte_1
autorizzato il sequestro giudiziario e nominato custode giudiziario nella persona della dott.ssa Paola
Barisone; aveva proposto reclamo avverso tale Ordinanza, respinta dal Collegio con Parte_1
Ordinanza del 11-23/9/2013;
- che il giudizio civile si era poi concluso con sentenza del Tribunale di Alessandria n. 790/2015, confermata dalla Corte d'Appello di Torino con sentenza n. 1468/2017, con cui era stato definitivamente accertato l'inadempimento di nell'esecuzione della scrittura privata Parte_1
stipulata con il fratello , resosi invece parte diligente per formalizzare gli accordi di Controparte_1
cui alla predetta scrittura;
- che anche successivamente alla conclusione del predetto giudizio civile, esso convenuto aveva ripetutamente manifestato al fratello la propria disponibilità alla stipulazione dell'atto notarile di trasferimento della proprietà degli immobili previsti in forza della sentenza, ma il Parte_1 non aveva mai fissato appuntamento da un Notaio per la stipulazione dell'atto notarile, né aveva mai adempiuto alle prestazioni cui era stato condannato.
Ritenute inammissibili ed irrilevanti le prove dedotte dalle parti, la causa veniva rimessa in decisione e con sentenza n. 292/2023 depositata in data 3.04.2023 il Tribunale di Alessandria dichiarava inammissibili le domande attoree, condannando quindi il sig. al pagamento delle Parte_1 spese del giudizio ed al pagamento di ulteriore somma liquidata in € 1.000,00 a titolo risarcitorio ex art. 96 c.p.c.
Rilevava il Tribunale che la domanda risarcitoria promossa dall'attore fosse da ritenersi identica a quella già promossa dal sig. , nel giudizio preventivamente promosso per Parte_1
l'adempimento della scrittura privata tra le parti in data 30.1.2011, per la corresponsione di “indennità di occupazione degli immobili a lui assegnati in forza della scrittura stessa”, rigettata dal Tribunale di
Alessandria per carenza di prova di un inadempimento imputabile al sig. con Controparte_1
sentenza confermata in sede di gravame ed anche a seguito di impugnazione promossa dinanzi alla
Suprema Corte. Evidenziava infatti come dette domande risultassero qualificate da identica causa petendi e medesimo petitum, fondando sui medesimi fatti costitutivi di quella già in precedenza svolta pagina 4 di 14 per il pagamento di indennità di occupazione dei suddetti immobili, risultando perciò inammissibile.
Rilevava inoltre come la stessa domanda attorea promossa ex art. 614bis c.p.c. fosse da ritenersi inammissibile, poiché volta all'attivazione di uno strumento di tutela residuale per consentire alla parte beneficiaria di pronuncia di condanna di avvalersi di uno strumento indiretto di coazione per ottenere l'adempimento in mancanza di utili strumenti alternativi al fine, evidenziando come in specie l'attore potesse invece certamente avvalersi dello strumento specifico previsto ex art. 2932 c.c., laddove comunque il provvedimento ex art. 614bis c.p.c. non potrebbe essere emesso in autonomo giudizio, ma unicamente insieme alla pronuncia di condanna, risultando altrimenti inammissibile la relativa istanza.
Ravvisata infine, in relazione alle domande attoree ritenute inammissibili, una condotta del sig.
di “accanimento giudiziale” verso il fratello nell'ambito di “una querelle familiare Parte_1
che ben avrebbe potuto evitarsi semplicemente con la reciproca esecuzione, secondo buona fede, delle obbligazioni puntualmente assunte dai due fratelli in sede di divisione dei beni con la scrittura privata
20.11.2011”, condannava l'attore non soltanto al pagamento delle spese processuali, ma anche di una somma ulteriore pari ad € 1.000,00 a titolo risarcitorio.
Avverso la predetta sentenza ha promosso tempestivo appello il sig. , Parte_1
lamentando, con primo motivo di gravame che il Tribunale abbia erroneamente ravvisato il fatto generatore della domanda di risarcimento promossa dall'appellante in primo grado nell'allegato inadempimento del sig. , ritenendo perciò l'istanza identica a quella in precedenza Parte_2
già respinta dal medesimo Tribunale con sentenza n. 790/2015 confermata anche a seguito di impugnazioni e coperta ormai da giudicato, finendo così per pronunciare ultra petita in violazione del dettato ex art. 112 c.p.c., laddove l'esponente chiede invece nel presente giudizio ristoro del danno conseguente all'inadempimento della controparte rispetto al portato decisorio della predetta sentenza n. 790/2015, risultando perciò pienamente ammissibile.
Lamenta pertanto, con secondo motivo di gravame, infondatamente emessa condanna risarcitoria ex art. 96 c.p.c. nei propri confronti sulla base di una ricostruzione dei fatti del tutto errata.
Si è costituito nel gravame il sig. , contestando radicalmente ogni avversa Controparte_1
doglianza e rilevando in via preliminare come non sia in specie oggetto di gravame la declaratoria di inammissibilità della domanda promossa nel primo giudizio dall'attore per la condanna del convenuto ex art. 614bis cp.c.
Ribadisce peraltro inammissibile la domanda risarcitoria attorea, già proposta dinanzi al Tribunale di
Alessandria e respinta con sentenza n. 790/2015, chiedendo confermarsi la pronuncia gravata.
Previa analitica ricostruzione delle vicende occorse tra le parti a seguito della sottoscrizione della scrittura privata di divisione in data 30.11.2011 e sino al deposito della sentenza del Tribunale di pagina 5 di 14 Alessandria n. 790/2015, l'appellato ribadisce e sottolinea comunque anche in questa sede “la circostanza che il solo abbia le chiavi degli immobili di proprietà IMAC s.r.l. a lui Parte_1
attributi nella scrittura privata tra i fratelli del 30/11/2011 e conseguentemente li possieda”, assumendola già “dimostrata documentalmente ed accertata dalla sentenza del Tribunale di
Alessandria n. 790/2015 (che ha definito la causa civile tra le parti n. 1198/2012 R.G.), con accertamento non impugnato da e sul quale si è quindi formato il giudicato ex art. Parte_1
2909 cod. civ.” Assume peraltro “manifestamente falso e smentito documentalmente che Parte_1
abbia messo a disposizione i beni mobili che è stato condannato a consegnare a
[...] CP_1
con tale sentenza del Tribunale di Alessandria n. 790/2015, che in tale capo non è stata
[...]
impugnata dal soccombente ed è passata in giudicato”. Parte_1
Ribadisce per contro di essersi sempre attivato per l'adempimento della scrittura di divisione tra le parti, offrendosi di adempiere al trasferimento degli immobili assegnati alla controparte, anche a seguito del deposito della sentenza innanzi richiamata n. 790/201, sollecitando dapprima la designazione di un tecnico per la redazione di attestazioni di prestazione energetica relative agli immobili da trasferirsi in suo favore e quindi la designazione di un Notaio per la stipula degli atti di trasferimento, lamentando che la controparte non abbia mai offerto disponibilità per la fissazione di un appuntamento a questo fine.
Conferma peraltro che “tutti gli immobili in oggetto erano e sono già in possesso di Parte_1
ed egli solo ne ha le chiavi, quindi è lui ad occuparli e ne ha il godimento, potendoli anche locare”, chiedendo, “in estremo subordine”, ammettersi la prova orale già dedotta in primo grado in merito.
Chiede peraltro confermarsi la condanna a carico dell'appellante ex art. 96, comma III, c.p.c. e condannarsi il sig. ex art. 96, commi I o III, c.p.c. anche in esito al gravame;
con Parte_1
vittoria delle spese del giudizio.
Il Consigliere Istruttore formulava alle parti proposta conciliativa, anche integrata in considerazione delle valutazioni dapprima espresse dall'appellante in merito, che tuttavia veniva positivamente accolta unicamente dall'appellato; disponeva quindi per la rimessione della causa in decisione.
Preliminarmente la Corte rileva che nell'atto di gravame l'appellante chiede pronunciarsi
“previa ammissione dei dedotti ( e non ammessi ) mezzi di istruttoria orale e peritale” non meglio specificati.
Risulta peraltro che nel contesto dell'atto di citazione in primo grado l'attore aveva in effetti chiesto
“ammettersi prova per interpello e testi sul capitolato dedotto in premessa, con i testi indicandi nei termini e tuttavia le premesse dell'atto non recavano in effetti alcuna capitolazione relativa a fatti pagina 6 di 14 suscettibili di prova orale;
l'attore aveva quindi indicato un unico teste nella prima memoria depositata ex art. 183, comma VI, c.p.c. Aveva chiesto inoltre “disporsi C.T.U. con il compito di valutare la congruità e la aderenza del canone corrente di mercato indicato nelle prodotte relazioni di perizia e di acclarare, comunque, il canone corrente di mercato del compendio immobiliare per cui è causa”.
Con ordinanza riservata in data 19.01.2021 il Giudice a quo aveva quindi “ritenuto inammissibili e/o irrilevanti le prove per interpello e testi dedotte dalla parte attrice in atto di citazione, vertendo su circostanze non capitolate nel rispetto delle previsioni dell'art. 244 c.p.c., comunque irrilevanti ai fini della decisione”, né la parte deducente aveva quindi chiesto modifica o revoca di detto provvedimento, limitandosi in sede di p.c. a riproporre istanza di “previa ammissione delle prove orali e peritali dedotte”.
Orbene, “in osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere “specifica”, dovendo la parte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, riprodurre nel suo atto di costituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado (cfr. Cass., Sez. II, 23/3/2016, n. 5812) ( Cass. Civ. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 16420 del 09/06/2023 ).
Peraltro “nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione;
tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi. ( Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n.
33103 del 10/11/2021 ).
Le istanze istruttorie solo genericamente riproposte quindi nel gravame dall'appellante, in carenza di alcuna capitolazione delle circostanze dedotte, devono ritenersi, dunque, all'evidenza inammissibili.
Nel merito la Corte rileva, in relazione al primo motivo di gravame formulato dall'odierno appellante, che, seppur la declaratoria di inammissibilità delle domande attoree resa dal Giudice a quo nella pronuncia gravata, non può ritenersi in effetti meritevole di essere condivisa, nondimeno la domanda risarcitoria riproposta quindi dal sig. risulta comunque, alla luce delle Parte_1
risultanze in atti, radicalmente infondata.
pagina 7 di 14 Ed infatti, nel giudizio definito quindi con sentenza del Tribunale di Alessandria n. 790/2015, confermata in sede di gravame con sentenza della Corte di appello di Torino n. 1468/2017, solo in parte cassata dalla Suprema Corte con sentenza n. 199/2022, con declaratoria di ammissibilità dell'ulteriore domanda svolta in appello dal sig. per la condanna del fratello al pagamento delle Parte_1
somme corrispondenti al controvalore degli immobili di cui aveva in precedenza chiesto il trasferimento ( domanda infine accolta con sentenza n. 662/2024 di questa Corte, richiamata dall'appellante in comparsa conclusionale ) l'odierno appellante aveva chiesto “dichiararsi tenuto e condannarsi il convenuto all'adempimento delle pattuizioni contenute nella prodotta scrittura privata
30.11.2011, all. 1 e 2, relativamente ai beni immobili pertoccanti al conchiudente e 7, relativamente all'autoveicolo Mercedes Classe A, dedotti in premessa, e/o di conseguenza trasferirsi al conchiudente”
i predetti beni “con sentenza sostitutiva di rogito ed avente efficacia traslativa tra le parti”. Aveva chiesto inoltre “dichiararsi tenuto e condannarsi il convenuto alla corresponsione di indennità di occupazione degli immobili oggetto del punto che precede, a decorrere dall'1.12.2011, sino alla data di definitivo adempimento che precede (…).
Nel giudizio a quo l'odierno appellante chiedeva invece “dichiarare tenuto e condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni emersi ed emergendi, dalla data di pubblicazione della sentenza Trib.
Alessandria n. 790/2015, sino al suo adempimento ad opera del convenuto, nella misura di 30.600,00 euro annue, ovvero nella misura e somma in causa acclaranda, ovvero in via equitativa”.
La domanda risarcitoria già formulata nel primo giudizio dinanzi al Tribunale di Alessandria e definita quindi con sentenza n. 790/2015 ( confermata in appello ed anche, in parte qua, in NE ) per la corresponsione di “indennità di occupazione degli immobili a lui assegnati in forza della scrittura stessa” è dunque la stessa proposta nel presente giudizio , ma è relativa all'intero periodo decorso dalla sottoscrizione dell'accordo di divisione tra le parti sino al compiuto adempimento della scrittura. Nelle conclusioni formulate nella citazione del giudizio a quo si chiede invece “condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni emersi ed emergendi dalla data di pubblicazione della sentenza Trib.
Alessandria n. 790/15 sino al suo adempimento ad opera del convenuto.
Posto che la sentenza richiamata n. 790/2015 recava comunque “condanna” del sig. CP_1
“all'adempimento in favore dell'attore delle pattuizioni contenute nella scrittura privata del
[...]
30.11.2011 agli artt. 2) all. 1 colonna B e all. 2 colonna A;
all'art. 7” ben può ritenersi la domanda attorea fondata non già solo sulla scrittura di divisione sottoscritta, ma anche sulla causa petendi sopravvenuta in forza della sentenza di condanna di cui innanzi, recante condanna a carico del sig.
all'adempimento della scrittura stessa. Tale domanda ha peraltro un “petitum” Controparte_1
diverso e ben più circoscritto rispetto alla pretesa risarcitoria svolta nel pregresso giudizio fra le parti,
pagina 8 di 14 limitato alla sola indennità di occupazione relativa agli immobili che il sig. Controparte_1
avrebbe dovuto trasferire al fratello in forza della predetta sentenza solo a decorrere dal deposito della pronuncia stessa, e non dal tempo della sottoscrizione dell'accordo di divisione.
Trattasi, dunque, di domande giudiziali qualificate da diversi elementi costitutivi, come tali diverse fra loro, sicché il previo rigetto della prima non osta certo alla proposizione della seconda.
Risulta peraltro, pur dalla scarna e solo parziale documentazione prodotta dalle parti in merito alle vicende occorse a seguito del deposito della sentenza n. 790/2015, che entrambe le parti si erano attivate quindi per promuoverne l'attuazione in sede esecutiva.
Con atto notificato ex art. 140 c.p.c. in data 4.01.2016 il sig. ha infatti intimato al Parte_1
fratello precetto “di adempiere alle pattuizioni contenute nella anzidetta scrittura privata del
30.11.2011 agli artt. 2) all. 1 colonna B e all. 2 colonna A relativamente agli immobili” ivi compresi e situati in Acqui Terme, Ponzone e Bardineto, richiamando in premessa la sentenza n. 790/2015, contestualmente notificata in forma esecutiva ( v. documento n. 3 di parte attrice in primo grado ). Egli ha promosso quindi esecuzione ex art. 612 c.p.c., sospesa tuttavia in sede di opposizione ed infine dichiarata inammissibile, con sentenza del Tribunale di Savona n. 850/2017, sul presupposto che “non
è suscettibile di esecuzione diretta il facere consistente in un'attività negoziale e, più in generale, nel compimento di atti giuridici, posto che gli organi esecutivi non potrebbero sostituirsi all'obbligato stesso a favore dell'avente diritto, stante il disposto dell'art. 2908 c.c. che riserva alla sola Autorità
Giudiziaria il potere di costituire modificare o estinguere rapporti giuridici contro la volontà della parti”
( v. documento n. 5 prodotto dall'attore in primo grado ).
Con la stessa sentenza n. 790/2015 il Tribunale adito aveva del resto ritenuto che la domanda ex art. 2932 c.c., proposta dall'attore, sig. , volta ad ottenere sentenza costitutiva degli Parte_1
effetti traslativi in relazione ai beni sopra specificati, non può essere accolta, ai sensi del comma secondo della medesima disposizione, non avendo egli finora eseguito la sua prestazione e nemmeno offerto di farlo”.
Parimenti il sig. , con atto notificato in data 26.04.2016, ha intimato al fratello Controparte_1
precetto sulla base del medesimo titolo esecutivo, diffidandolo “a consegnare entro il termine perentorio di giorni 10 dalla notifica dell'atto a i seguenti beni: Controparte_1
- telepass;
- viacard.
- un mouse Logitech HP DV7-7004 15
- l'autovettura modello Opel Combi L1H1 2,0 CDTI targata EM192ZG;
- un IPHONE 5 Apple Back;
pagina 9 di 14 - un IPHONE 5 Apple Back;
- un BROTHER LASMON;
- una saldatrice TELWIN 145;
- un BROTHER TN2010 – DLINK – BROTHER LASMON;
CP_3
- un HAMA CAVO HQ WD 2TB 3,5 SAT – CAVO RETE;
- un HAMA CAVO WD 2TB 3,5 SAT.
- A pagare entro il termine perentorio di giorni 10 dalla notifica dell'atto a. la Controparte_1 somma complessiva di € 94.874,73, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali decorrendi, alle spese di notifica a margine segnate del presente atto ed alle competenze e spese successive occorrende”.
Pertanto l'iniziativa giudiziale promossa dal sig. nell'ambito del presente giudizio Parte_1
non può ritenersi per sé – oltre che inammissibile - del tutto ingiustificata, non avendo egli ottenuto in sede esecutiva l'attuazione degli obblighi di trasferimento immobiliare disposti in suo favore con la sentenza richiamata;
e tuttavia la domanda risarcitoria svolta si appalesa, nel merito, del tutto infondata.
Risulta infatti dall'esame della corrispondenza intercorsa tra le parti a seguito del deposito della sentenza n. 790/2015 in data 21.08.2015 che, già con pec in data 27.08.2015 inviata al legale della controparte, il difensore dell'odierno appellante aveva richiesto “lo spontaneo adempimento da parte del suo assistito di quanto col dispositivo della sentenza è stato statuito a suo carico” ( v. documento n.
7 di parte attrice in primo grado ).
In risposta a tale comunicazione il legale del sig. aveva a sua volta diffidato la Controparte_1
controparte all'adempimento delle obbligazioni a suo carico in forza della medesima sentenza, rilevando peraltro che, per rendere possibile il trasferimento degli immobili assegnati al fratello in sede di divisione, si sarebbero dovute previamente acquisire certificazioni energetiche relative ai beni in questione, occorrendo al fine incaricare un tecnico, ed individuare quindi un Notaio per la stipula del rogito, rappresentando di aver già in passato incaricato un tecnico, al quale tuttavia il sig. Pt_1
, già nel possesso dei beni in questione, aveva tuttavia precluso l'accesso agli immobili,
[...]
sollecitando quindi la designazione di altro tecnico ( v. documento n. 9 di parte convenuta ).
Risulta quindi che le parti si erano in effetti attivate per l'acquisizione delle certificazioni energetiche ed il sig. aveva individuato il Notaio Dott. per la stipula del Parte_1 Persona_1
rogito ( v. documenti nn. 8 di parte attrice e 11, 12 e 13 di parte convenuta ).
Con comunicazione in data 19.11.2015 il legale dell'odierno appellante aveva comunicato che il
Notaio sollecitava tuttavia previe rettifiche catastali ed acquisizione di documentazione per il rogito del pagina 10 di 14 trasferimento, rilevando infine che “gli immobili in Bardineto sono immediatamente trasferibili, il sig.
domanda l'immediato trasferimento” ( v. documento n. 10 di parte attrice in primo Parte_1
grado ).
Con comunicazione a mezzo pec in data 3.01.2016 il legale dell'odierno appellato rilevava tuttavia ingiustificato che la controparte non avesse in alcun modo provveduto od almeno offerto l'adempimento a sua volta degli obblighi a suo carico in forza della predetta sentenza, contestando peraltro che il sig. avesse ingiustificatamente rifiutato di provvedere al pagamento Parte_1
del compenso del custode delle quote sociali della IMAC s.r.l. posto a suo carico in sede giudiziale, nonché della quota del compenso dovuto al tecnico incaricato della redazione delle certificazioni energetiche per gli immobili da trasferire e della stessa tassa di registro dovuta per la sentenza più volte richiamata, sollecitando quindi il pagamento e sottolineando come tutti i trasferimenti in favore del sig.
dovessero effettuarsi “con un unico atto notarile, perché altrimenti vi sarebbe un Parte_1
ingiustificato aggravio di spese” ( v. documento n. 14 di parte convenuta ) .
In risposta a tale comunicazione, tuttavia, il legale del sig. , pur rilevando che Parte_1
continuava a contestare l'avverso inadempimento, concludendo ( v. documento n. 12 di parte attrice )
E, dunque, valutato comparativamente il comportamento tenuto dalle parti a seguito della sentenza n.
790/2015 ed in vista della sua attuazione non è dato in alcun modo ravvisare una condotta non collaborativa del sig. per l'attuazione delle prestazioni a suo carico in forza del Controparte_1
provvedimento richiamato, essendosi egli, al contrario, tempestivamente attivato per consentire l'acquisizione della documentazione necessaria per provvedere al trasferimento degli immobili assegnati in forza della scrittura di divisione tra le parti in favore del fratello, non trovando, tuttavia, pari disponibilità allo scopo del sig. , mai del resto a sua volta attivatosi per Parte_1
l'adempimento della correlative obbligazioni a suo carico. Deve al riguardo rilevarsi come la stessa sollecitazione rivolta al fratello al pagamento “degli importi relativi a quegli immobili che risultano non essere più presenti nel noto elenco”, perché venduti nelle more dallo stesso sig. Parte_1
a terzi, per i quali pendeva ancora contenzioso tra le parti a seguito di impugnazione promossa pagina 11 di 14 dall'odierno appellante avverso la suddetta sentenza n. 790/2015, non potesse non assumere carattere provocatorio, tanto più a fronte del mancato pagamento della correlativa somma già riconosciuta a credito del sig. ad integrazione del corrispettivo ricavato dall'indebita alienazione, Controparte_1
compiuta dal fratello, di due immobili assegnati in suo favore in sede di divisione.
Deve peraltro rilevarsi che, a fronte dell'evidente carenza di prova alcuna di un inadempimento imputabile del sig. alle obbligazioni poste a suo carico in forza della sentenza Controparte_1
richiamata, manca comunque, alla luce delle risultanze in atti, prova alcuna del danno lamentato dall'odierno appellante per il mancato godimento degli immobili da trasferirsi in sua proprietà. Ed infatti se taluni di tali immobili risultavano già da tempo alienati a terzi dallo stesso sig. Pt_1
- ed in specie, come si evince dalla lettura, nel contesto della sentenza di questa Corte n.
[...]
662/2024 richiamata dall'appellante in comparsa conclusionale, in esito al giudizio di riassunzione a seguito di cassazione parziale della sentenza di gravame confermativa della pronuncia n. 790/2015 del
Tribunale di Alessandria, delle conclusioni di parte attrice: immobili di: - Acqui Terme Palladium
125.000,00; - Acqui Terme Via De Gasperi 100.000,00; Acqui Terme Via Emilia 80.000,00; - Acqui
Terme Via Trasimeno 65.000,00; - Cipressa appartamento 145.000,00; - Cipressa posto auto 2
7.000,00; - Cipressa posto auto 3 7.000,00; - Bardineto villa 100.000,00 - , gli altri devono ritenersi già in possesso dell'odierno appellante da epoca antecedente al deposito della sentenza dedotta a fondamento della pretesa risarcitoria svolta. Tale circostanza trova del resto conferma dall'esame della stessa corrispondenza intercorsa tra le parti e di cui innanzi , come del resto ammesso dal legale dello stesso sig. nella comunicazione in data 12.01.2015 ( v. documento n. 12 di parte attrice ), nel Pt_1
dare disponibilità a consentire l'accesso a terzi negli immobili da trasferirsi al suo assistito, ove necessario al fine del perfezionamento dei trasferimenti immobiliari in suo favore ). E' ben vero che, pur avendone materiale disponibilità, trattandosi comunque di beni in proprietà alla IMAC s.r.l. ed essendo le relative quote sociali nelle more pervenute al fratello, il sig. non potesse Parte_1
comunque disporne, per l'alienazione o la locazione a terzi. E, tuttavia, l'odierno appellante non ha mai offerto prova alcuna di aver tentato di disporre di tali beni o di aver dovuto rifiutare proposte di acquisto o locazione degli stessi pervenutegli da terzi.
E, tuttavia, “il danno da indisponibilità diretta dell'immobile patito dal proprietario - configurabile quando si verifica, quale conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto dominicale, la soppressione o compressione della facoltà di fruire direttamente del cespite e di ritrarne le utilità congruenti alla sua destinazione - può essere risarcito a condizione che lo stesso venga provato, anche presuntivamente, sulla base dell'allegazione, da parte del danneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con pagina 12 di 14 ragionevole certezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche” ( Cass. Civ.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 10477 del 17/04/2024; Cass. Civ. Sez. U - , Sentenza n. 33645 del 15/11/2022 ).
In specie non consta invece neppure se gli immobili fossero in condizioni tali da consentirne la pronta locazione a terzi.
Venendo quindi alla disamina del secondo motivo di gravame formulato dall'appellante, dovendosi ritenere comunque ammissibile, seppure nel merito infondata, la domanda risarcitoria svolta dal sig. nel giudizio a quo per le ragioni innanzi motivatamente esposte, devono Parte_1
ravvisarsi perciò solo carenti in specie i presupposti per la condanna disposta a suo carico con la pronuncia ora gravata al risarcimento dei danni ex art. 96, terzo comma, c.p.c., non potendosi ravvisare nell'iniziativa giudiziale promossa dalla parte pure rimasta soccombente in primo grado, “l'ultimo atto di una serie di azioni giudiziali che lasciano intuire un vero e proprio accanimento giudiziale contro l'odierno convenuto”. Vero è piuttosto che l'amplissimo contenzioso già intercorso e tuttora aperto tra le parti risulta , alla luce delle risultanze in atti, ingiustificatamente alimentato ed ampliato da un atteggiamento di reciproca sfiducia che vanifica ogni tentativo promosso da ultimo in sede di tentativo di conciliazione rinnovato nel presente giudizio - per addivenire ad una piana esecuzione da parte di entrambe le parti delle ormai risalenti pattuizioni di cui all'accordo di divisione.
Addivenendosi comunque, anche in sede di gravame, a parziale accoglimento del primo motivo ed a pieno accoglimento del secondo motivo di impugnazione formulato dall'appellante, non è dato ravvisare neppure nell'ambito del presente giudizio i presupposti per la condanna del sig. Pt_1
ex art. 96 c.p.c.
[...]
Venendo quindi a riforma pure parziale della sentenza impugnata, deve rivalutarsi, ai fini del riparto delle spese del giudizio, l'esito complessivo del giudizio nelle due fasi esperite.
Ed infatti “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Cass. Civ.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27056 del 06/10/2021 ).
Pertanto, “in tema di regolamento delle spese processuali in appello, per il principio di soccombenza pagina 13 di 14 (ex art. 91 c.p.c.) - la quale va individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio - e tenuto conto dell'infrazionabilità della domanda, deve ritenersi implicita nella richiesta di condanna alle spese di lite formulata dall'appellante anche quella di regolamento delle spese del primo grado”( Cass. Civ. Sez. 5 - , Ordinanza n. 23639 del 03/09/2024 ).
Permane, tuttavia, anche in esito al gravame la preminente soccombenza dell'odierno appellante rispetto a tutte le domande formulate in primo grado e riproposte quindi in sede di gravame ai fini dell'integrale addebito delle spese dei due gradi del giudizio a suo carico. Dette spese, non contestate nel loro ammontare come già liquidate nella sentenza impugnata per il primo giudizio, si liquidano per il giudizio di gravame come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia – indeterminabile, basso - come già valutato in primo grado, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale riforma della sentenza impugnata, n. 292/2023 depositata in data 3.04.2023 dal
Tribunale di Alessandria, rigetta nel merito la domanda risarcitoria formulata dal sig. Pt_1
;
[...]
2) Dichiara insussistenti i presupposti per la condanna del sig. ex art. 96 c.p.c. Parte_1
in relazione al giudizio di primo grado;
3) Rigetta la domanda risarcitoria formulata da parte appellata nel gravame ex art. 96 c.p.c.;
4) Condanna il sig. al pagamento in favore del sig. delle Parte_1 Controparte_1
spese dei due gradi del giudizio, come già liquidate nella sentenza impugnata per il giudizio a quo e che liquida per il presente giudizio in complessivi € 6.946,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 16/04/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Dott.ssa Rossana Zappasodi
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