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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 19/02/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1656/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 1656/2024 Vol. giur. promosso da:
, nato a [...] il [...] (c.f. ) residente a Parte_1 C.F._1
Ferrara, Via Gorni Kramer n. 6/A, rappresentato e difeso, per procura allegata telematicamente e da intendersi stesa in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Marcella Mantovani (C.F.
del Foro di Ferrara, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec C.F._2
ovvero presso lo studio del difensore a Ferrara, Via Email_1
Spadari n. 3, fax 0532.211647
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
residente a [...], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale depositata nel fascicolo informatico in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti
Mirca Magnoni (c.f. e Silvia Genedani (c.f. ), C.F._4 C.F._5
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Modena, Via Giardini n. 25; PEC:
– Email_2 Email_3
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Avente ad oggetto: regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio
Conclusioni:
pagina 1 di 9 Per_
- Le conclusioni di parte ricorrente: “1) La figlia minore rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, che di comune accordo ne cureranno il mantenimento,
l'educazione e l'istruzione tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue necessità nonché delle sue inclinazioni naturali e aspirazioni, nonchè curando che la stessa mantenga un rapporto Per_ continuo anche con i parenti di ciascun ramo famigliare;
2) rimarrà collocata con residenza anagrafica privilegiata presso la madre e il padre potrà vederla e tenerla con sé quando vorrà, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della bambina e comunque quantomeno a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dopo la scuola fino alla domenica sera alle ore 20,00 oltre a due pomeriggi infrasettimanali da concordare, dall'uscita da scuola con cena presso il padre che la riaccompagnerà a casa entro le ore 21,30;
3) durante le vacanze Natalizie i genitori rimarranno con la figlia, ad anni alterni, il giorno di
Natale e la notte di Capodanno, e previo accordo, ciascuno di loro potrà trascorrere alcuni giorni consecutivi con la bambina;
4) i genitori staranno con la figlia, ad anni alterni, il
Giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; 5) per le vacanze estive ciascun genitore potrà stare con la figlia per 15 giorni, anche non consecutivi, previo accordo tra gli stessi sul periodo
Per_ prescelto da concordare entro il 31/05 di ogni anno;
6) terminerà il quinto anno della scuola primaria presso l'Istituto Matteotti di Ferrara, che sta attualmente frequentando;
7) il padre verserà alla madre, quale contributo al mantenimento ordinario della figlia minore, la somma mensile di € 100,00 a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente che verrà indicato;
8) la madre potrà percepire interamente l'Assegno Unico dall'INPS nonché tenere a proprio favore al 100% le detrazioni fiscali per le spese sostenute per la figlia;
9) per quanto riguarda le spese straordinarie, le stesse verranno ripartite al 50% tra i genitori secondo il Protocollo del Tribunale di Ferrara (Omissis). 10) il genitore che avrà anticipato la spesa straordinaria potrà richiederne il rimborso del 50% all'altro genitore previa trasmissione della documentazione attestante l'esborso, l'altro genitore dovrà provvedere al rimborso entro i successivi 15 giorni. Con vittoria di spese e compensi legali”.
- Le conclusioni di parte resistente: “1) Le parti, interrompendo la convivenza, vivranno separate continuando a serbarsi reciproco rispetto e potranno stabilire la loro residenza ove riterranno opportuno. 2) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori in Persona_2
modo che la responsabilità genitoriale sia esercitata congiuntamente, apparendo il regime dell'affidamento condiviso conforme agli interessi della minore;
le decisioni di maggiore importanza relative alla sua istruzione, educazione e salute verranno assunte dai genitori di
Per_ comune accordo, tenute conto delle inclinazioni, capacità, aspirazioni della figlia. 3)
pagina 2 di 9 manterrà la collocazione prevalente con la madre, con la quale continuerà a risiede Pt_1 anagraficamente, a seguito del trasferimento nell'abitazione sita nel comune di Occhiobello
(RO), frazione di in Santa Maria Maddalena, via Vicolo delle Istituzioni 53/b, con facoltà per il padre di vederla quando vorrà, compatibilmente con le esigenze della figlia, previo avviso alla madre, in ogni caso: il mercoledì dall'uscita da scuola quando il padre la andrà a prendere e sino alla sera entro le ore 21.30, quando egli la accompagnerà presso l'abitazione materna;
nei fine settimana alternati dal venerdì sera e sino alla domenica sera alle ore 20.00, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
cinque giorni anche non consecutivi durante le vacanze invernali alternando di anno in anno il giorno di Natale e Capodanno e tre giorni durante le vacanze pasquali (Pasqua
e i due giorni precedenti e Pasquetta e i due giorni successivi ad anni alterni). Nei periodi di vacanza, il genitore che si allontana dalla normale dimora si obbliga a comunicare prima della partenza luogo, indirizzo e recapito telefonico ove la figlia sarà reperibile. 4) Parte_1
verserà a ogni mese, mediante bonifico bancario sulla coordinata IBAN che gli Controparte_1 indicherà la stessa, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di €
250,00, importo da attualizzare annualmente sulla base degli indici Istat. Controparte_1 percepirà inoltre in via esclusiva l'assegno unico per la figlia minore. 5) Entrambi i genitori saranno obbligati a concorrere, nella misura del 50% ciascuno, alle spese che si renderanno necessarie per lo sviluppo psicofisico della figlia secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Ferrara da intendersi qui integralmente richiamato;
la madre usufruirà interamente delle detrazioni fiscali. 6) L'assegno unico verrà interamente percepito dalla madre. 7) I genitori si impegnano a concedersi l'autorizzazione al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per la figlia minore. Con emissione di ogni provvedimento conseguente le domande svolte. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
- Il P.M. pur se intervenuto non ha rassegnato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex articoli 337 bis e seguenti cod. civ. depositato in data 23 agosto 2024, Parte_1
chiedeva disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore , nata a [...] il [...] Per_1
dalla relazione e convivenza more uxorio fra le parti, con collocazione prevalente presso di sé, visite libere con la madre, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della bambina e, comunque, quantomeno a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dopo la scuola fino alla domenica sera alle ore 20,00, oltre a due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola fino alle ore pagina 3 di 9 21,00; chiedeva, inoltre, in ragione della asserita forte disparità reddituale fra le parti, porsi a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore col versamento dell'importo di €
300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Ferrara.
Deduceva di essere stato dichiarato invalido al 100% in conseguenza di un grave episodio di malasanità presso l'ASL di Bari risalente all'anno 2011; di aver ricevuto un risarcimento per i danni subiti di €
100.000,00 circa, attualmente investito per poter far fronte al proprio mantenimento e a tutte le spese mediche necessarie, a fronte del percepimento della sola pensione di invalidità che ammonta ad €
8.646,00 annui;
che a seguito della crisi separativa i genitori avevano concordato che rimanesse a Per_1
settimane alterne presso ciascuno di essi, dal venerdì dopo la scuola fino al venerdì successivo, con contribuzione diretta al mantenimento ordinario della bambina a carico di entrambi e spese straordinarie ripartite al 50%; che questa modalità di collocazione era stata scelta di comune accordo sia per consentire una maggiore stabilità alla bambina, sia per venire incontro alle esigenze anche economiche dei genitori.
i costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 15 novembre Controparte_1
2024, condividendo la richiesta di affidamento condiviso della figlia , ma opponendosi Per_1
fermamente al quella di collocamento alternato in relazione alla quale deduceva, non solo di intrattenere un bellissimo rapporto con la minore, ma anche di essersi sempre occupata in modo prevalente della gestione della figlia, sia negli spostamenti, sia nell'educazione e nella crescita della stessa, stando sempre molto attenta alle esigenze di . Rappresentava, inoltre, che dalla interruzione Per_1
della convivenza fra le parti, la minore aveva mantenuto la collocazione prevalente con residenza anagrafica presso di sé, nella abitazione dei nonni materni;
di essere impiegata con qualifica di Parte
“Sanitario” con contratto a tempo indeterminato presso l' di Ferrara dal giugno 2022, ed assegnata alla sede di Cento-Bondeno presso il Dipartimento di Emergenza-Urgenza, con una retribuzione mensile netta di circa 1600 euro;
che il divario patrimoniale mobiliare fra le parti è tale da non giustificare le pretese economiche di cui in ricorso.
Intervenuto il Pubblico Ministero, all'udienza in data 18 dicembre 2024 il giudice delegato, sentite personalmente le parti, ne tentava la conciliazione, sottoponendo alla loro attenzione una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 473 bis 21 ultimo comma c.p.c. che, tuttavia, con successive note scritte, le parti dichiaravano di non accettare in punto di provvidenze economiche.
All'esito dell'udienza cartolare del 5 febbraio 2025, il procedimento veniva, quindi, rimesso al Collegio per la decisione.
***
pagina 4 di 9 Ciò premesso, tenuto conto della comune volontà delle parti e considerato che non sono emerse circostanze contrarie all'interesse della minore, ne va disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori. Ed invero, per quanto riguarda le capacità genitoriali delle parti, malgrado la conflittualità che ancora oggi ne connota il rapporto, si ritiene che entrambi i genitori siano in grado di garantire la soddisfazione dei bisogni di accudimento, protezione, educativi, di socializzazione e di co-genitorialità.
La responsabilità genitoriale sarà, quindi, esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, c.c. ovvero, ciascun genitore eserciterà la responsabilità sulla figlia minore separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, prendendo le opportune decisioni nel periodo di permanenza di presso di sé, mentre sulle questioni di maggior interesse relative alla sua istruzione, educazione e Per_1
salute i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni, cercando di armonizzare comportamenti e strategie, sì da assumere criteri decisionali condivisi e garantire a un effettivo e reale apporto Per_1
congiunto, costante ed univoco al suo sviluppo ed alla sua educazione.
I genitori cureranno, inoltre, il mantenimento di relazioni significative con i nonni e con gli altri familiari, con l'obbligo per entrambi e per i rispettivi familiari di astenersi nel modo più assoluto, in presenza della minore, da considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore, anche in relazione alle cause del fallimento della relazione fra le parti.
Per quanto riguarda il collocamento della minore e la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, le parti hanno rassegnato conclusioni pressoché comuni.
Come riferito dal padre in udienza, non vi sono opposizioni da parte del medesimo a che la minore rimanga collocata in via prioritaria presso la madre, tale essendo, peraltro, la soluzione preferita dalla minore al momento (cfr. verbale udienza del 18/12/2024).
Nulla osta neppure al trasferimento della residenza anagrafica della minore presso la nuova residenza materna in Occhiobello, ove è situato l'immobile di recente acquistato dalla resistente come propria abitazione principale. La distanza che separa la nuova abitazione di madre e figlia da Ferrara, città in cui continua ad abitare il padre e ove si trovano ancora tutti i luoghi di riferimento della bambina, fra cui la scuola, la residenza dei nonni materni e il pattinaggio, è tale da garantire alla minore continuità nelle relazioni e nelle sue principali abitudini di vita.
Dunque rimarrà collocata con residenza anagrafica privilegiata presso la madre. Per_1
Il padre potrà vederla e tenerla con sé quando vorrà, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della bambina e, comunque, quantomeno a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dopo la scuola fino alla domenica sera alle ore 20,00 oltre a due pomeriggi infrasettimanali da concordare, dall'uscita da scuola con cena presso il padre che la riaccompagnerà a casa entro le ore
21,30; starà, altresì, col padre due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
cinque pagina 5 di 9 giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando con la madre, di anno in anno, il giorno di Natale e Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali (Pasqua e i due giorni precedenti e Pasquetta e i due giorni successivi ad anni alterni).
Nei periodi di vacanza, il genitore che si allontana dalla normale dimora avrà cura di comunicare, prima della partenza, luogo, indirizzo e recapito telefonico ove la figlia sarà reperibile.
Negli atti introduttivi del giudizio era sorta questione in merito alla scelta della scuola elementare per
. Nel precisare le conclusioni parte resistente, che aveva inizialmente domandato l'autorizzazione Per_1 al trasferimento della minore per l'inizio del nuovo anno scolastico 2025-2026 presso la scuola primaria “C. Collodi” sita a Santa Maria Maddalena-Occhiobello (RO), via Bassa 15, non ha rinnovato la richiesta, sicché la stessa deve intendersi come rinunciata.
***
Per quanto concerne il contributo al mantenimento, si deve preliminarmente effettuare un rapido esame delle situazioni reddituali e patrimoniali delle parti, quali risultano dalla documentazione reddituale versata in atti e dalle dichiarazioni rese in udienza.
è stato riconosciuto invalido al 100% e percepisce una pensione di invalidità oltre Parte_1 all'accompagnamento pari ad euro 1580,00 mensili;
ha un patrimonio mobiliare, che risulta dall'investimento della somma di 100.000,00 euro percepita quale risarcimento del danno in conseguenza di episodio di mala sanità nel 2011, di cui non è dato conoscere con precisione l'ammontare, non essendo stata prodotta documentazione specifica a riguardo. Purtuttavia sulla scorta della movimentazione dei conti correnti al medesimo intestati (Credem, Credem estero e BancoPosta) quanto asserito dalla resistente circa l'esistenza di un patrimonio mobiliare ad oggi ben superiore ai
100.000,00 euro appare quanto mai verosimile, posto peraltro che la stessa affermazione non è stata specificamente contestata dal ricorrente che si è limitato a replicare che la somma investita non fa parte del “reddito” propriamente inteso, e trattasi di un accantonamento necessario a garantirgli sicurezza nel far fronte alle ingenti spese conseguenti alla propria condizione di salute, essendo da solo e non avendo aiuti, e alle spese ordinarie di mantenimento nei mesi in cui la pensione non è sufficiente.
Il ricorrente è poi proprietario dell'immobile in cui risiede (cfr. doc. 13 di parte ricorrente) per il quale ha contratto un mutuo con rata mensile di 335,75 euro.
Sostiene inoltre il pagamento di 200,00 euro mensili a titolo di assegno di mantenimento per la figlia primogenita che risiede in Puglia con la madre.
è impiegata con qualifica di “Sanitario” con contratto a tempo indeterminato presso Controparte_1
Parte l' di Ferrara dal giugno 2022, ed assegnata alla sede di Cento-Bondeno presso il Dipartimento di
Emergenza-Urgenza, con una retribuzione mensile netta di circa 1600,00 euro.
pagina 6 di 9 E' proprietaria dell'immobile di recente acquistato in Occhiobello, Frazione Santa Maria Maddalena
(RO), via Vicolo delle Istituzioni 53/b, ove si è trasferita a vivere con la figlia minore a gennaio 2025.
Versa una rata mensile di mutuo di 490,00 euro (cfr. doc. 17 di parte resistente).
Percepisce per intero l'AUU che ammonta ad euro 57,00 mensili.
Nel riferito contesto, tenuto conto del divario non tanto reddituale quanto di patrimonio mobiliare fra le parti, ma anche dell'origine e delle finalità di quello intestato al ricorrente;
valutati i criteri di cui all'art. 337 ter, 4° comma c.c. e quindi tenuto conto: a) dell'età di che oggi ha quasi dieci anni, Per_1
rapportata alle relative esigenze;
b) dei tempi di permanenza presso ciascun genitore come sopra individuati;
c) della situazione patrimoniale, reddituale e personale di entrambi i genitori come sopra rappresentata e valutata;
d) che l'AUU è attualmente percepito, per accordo fra le parti, interamente dalla madre;
si ritiene equo porre a carico del padre un contributo mensile di 200,00, da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
c) corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica.
pagina 7 di 9 6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) campi estivi;
b) baby- sitter.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
***
L'esito complessivo del giudizio, con reciproca parziale soccombenza, giustifica l'integrale compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando;
visto l'art. 337 bis e seguenti c.c. e 737 e seguenti c.p.c.;
1) Dispone l'affidamento condiviso di (nata a [...] il [...]) ad entrambi i genitori, Per_1
con collocazione prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, c.c. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà la figlia con sé. Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ. l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni. Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.
2) Dispone che il padre possa tenere con sé con le modalità di cui in parte narrativa. Per_1
3) Con decorrenza dalla domanda e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo per il medesimo titolo, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando alla madre la somma mensile di € 200,00, da versare anticipatamente entro il 5 Per_1
di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sopra individuate.
4) Compensa integralmente fra le parti le spese del presente procedimento.
Si comunichi.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 18 febbraio 2025.
Il Presidente dott. Stefano Scati
pagina 8 di 9 Il Giudice estensore dott.ssa Costanza Perri
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 1656/2024 Vol. giur. promosso da:
, nato a [...] il [...] (c.f. ) residente a Parte_1 C.F._1
Ferrara, Via Gorni Kramer n. 6/A, rappresentato e difeso, per procura allegata telematicamente e da intendersi stesa in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Marcella Mantovani (C.F.
del Foro di Ferrara, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec C.F._2
ovvero presso lo studio del difensore a Ferrara, Via Email_1
Spadari n. 3, fax 0532.211647
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
residente a [...], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale depositata nel fascicolo informatico in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti
Mirca Magnoni (c.f. e Silvia Genedani (c.f. ), C.F._4 C.F._5
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Modena, Via Giardini n. 25; PEC:
– Email_2 Email_3
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Avente ad oggetto: regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio
Conclusioni:
pagina 1 di 9 Per_
- Le conclusioni di parte ricorrente: “1) La figlia minore rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, che di comune accordo ne cureranno il mantenimento,
l'educazione e l'istruzione tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue necessità nonché delle sue inclinazioni naturali e aspirazioni, nonchè curando che la stessa mantenga un rapporto Per_ continuo anche con i parenti di ciascun ramo famigliare;
2) rimarrà collocata con residenza anagrafica privilegiata presso la madre e il padre potrà vederla e tenerla con sé quando vorrà, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della bambina e comunque quantomeno a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dopo la scuola fino alla domenica sera alle ore 20,00 oltre a due pomeriggi infrasettimanali da concordare, dall'uscita da scuola con cena presso il padre che la riaccompagnerà a casa entro le ore 21,30;
3) durante le vacanze Natalizie i genitori rimarranno con la figlia, ad anni alterni, il giorno di
Natale e la notte di Capodanno, e previo accordo, ciascuno di loro potrà trascorrere alcuni giorni consecutivi con la bambina;
4) i genitori staranno con la figlia, ad anni alterni, il
Giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; 5) per le vacanze estive ciascun genitore potrà stare con la figlia per 15 giorni, anche non consecutivi, previo accordo tra gli stessi sul periodo
Per_ prescelto da concordare entro il 31/05 di ogni anno;
6) terminerà il quinto anno della scuola primaria presso l'Istituto Matteotti di Ferrara, che sta attualmente frequentando;
7) il padre verserà alla madre, quale contributo al mantenimento ordinario della figlia minore, la somma mensile di € 100,00 a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente che verrà indicato;
8) la madre potrà percepire interamente l'Assegno Unico dall'INPS nonché tenere a proprio favore al 100% le detrazioni fiscali per le spese sostenute per la figlia;
9) per quanto riguarda le spese straordinarie, le stesse verranno ripartite al 50% tra i genitori secondo il Protocollo del Tribunale di Ferrara (Omissis). 10) il genitore che avrà anticipato la spesa straordinaria potrà richiederne il rimborso del 50% all'altro genitore previa trasmissione della documentazione attestante l'esborso, l'altro genitore dovrà provvedere al rimborso entro i successivi 15 giorni. Con vittoria di spese e compensi legali”.
- Le conclusioni di parte resistente: “1) Le parti, interrompendo la convivenza, vivranno separate continuando a serbarsi reciproco rispetto e potranno stabilire la loro residenza ove riterranno opportuno. 2) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori in Persona_2
modo che la responsabilità genitoriale sia esercitata congiuntamente, apparendo il regime dell'affidamento condiviso conforme agli interessi della minore;
le decisioni di maggiore importanza relative alla sua istruzione, educazione e salute verranno assunte dai genitori di
Per_ comune accordo, tenute conto delle inclinazioni, capacità, aspirazioni della figlia. 3)
pagina 2 di 9 manterrà la collocazione prevalente con la madre, con la quale continuerà a risiede Pt_1 anagraficamente, a seguito del trasferimento nell'abitazione sita nel comune di Occhiobello
(RO), frazione di in Santa Maria Maddalena, via Vicolo delle Istituzioni 53/b, con facoltà per il padre di vederla quando vorrà, compatibilmente con le esigenze della figlia, previo avviso alla madre, in ogni caso: il mercoledì dall'uscita da scuola quando il padre la andrà a prendere e sino alla sera entro le ore 21.30, quando egli la accompagnerà presso l'abitazione materna;
nei fine settimana alternati dal venerdì sera e sino alla domenica sera alle ore 20.00, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
cinque giorni anche non consecutivi durante le vacanze invernali alternando di anno in anno il giorno di Natale e Capodanno e tre giorni durante le vacanze pasquali (Pasqua
e i due giorni precedenti e Pasquetta e i due giorni successivi ad anni alterni). Nei periodi di vacanza, il genitore che si allontana dalla normale dimora si obbliga a comunicare prima della partenza luogo, indirizzo e recapito telefonico ove la figlia sarà reperibile. 4) Parte_1
verserà a ogni mese, mediante bonifico bancario sulla coordinata IBAN che gli Controparte_1 indicherà la stessa, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di €
250,00, importo da attualizzare annualmente sulla base degli indici Istat. Controparte_1 percepirà inoltre in via esclusiva l'assegno unico per la figlia minore. 5) Entrambi i genitori saranno obbligati a concorrere, nella misura del 50% ciascuno, alle spese che si renderanno necessarie per lo sviluppo psicofisico della figlia secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Ferrara da intendersi qui integralmente richiamato;
la madre usufruirà interamente delle detrazioni fiscali. 6) L'assegno unico verrà interamente percepito dalla madre. 7) I genitori si impegnano a concedersi l'autorizzazione al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per la figlia minore. Con emissione di ogni provvedimento conseguente le domande svolte. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
- Il P.M. pur se intervenuto non ha rassegnato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex articoli 337 bis e seguenti cod. civ. depositato in data 23 agosto 2024, Parte_1
chiedeva disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore , nata a [...] il [...] Per_1
dalla relazione e convivenza more uxorio fra le parti, con collocazione prevalente presso di sé, visite libere con la madre, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della bambina e, comunque, quantomeno a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dopo la scuola fino alla domenica sera alle ore 20,00, oltre a due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola fino alle ore pagina 3 di 9 21,00; chiedeva, inoltre, in ragione della asserita forte disparità reddituale fra le parti, porsi a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore col versamento dell'importo di €
300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Ferrara.
Deduceva di essere stato dichiarato invalido al 100% in conseguenza di un grave episodio di malasanità presso l'ASL di Bari risalente all'anno 2011; di aver ricevuto un risarcimento per i danni subiti di €
100.000,00 circa, attualmente investito per poter far fronte al proprio mantenimento e a tutte le spese mediche necessarie, a fronte del percepimento della sola pensione di invalidità che ammonta ad €
8.646,00 annui;
che a seguito della crisi separativa i genitori avevano concordato che rimanesse a Per_1
settimane alterne presso ciascuno di essi, dal venerdì dopo la scuola fino al venerdì successivo, con contribuzione diretta al mantenimento ordinario della bambina a carico di entrambi e spese straordinarie ripartite al 50%; che questa modalità di collocazione era stata scelta di comune accordo sia per consentire una maggiore stabilità alla bambina, sia per venire incontro alle esigenze anche economiche dei genitori.
i costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 15 novembre Controparte_1
2024, condividendo la richiesta di affidamento condiviso della figlia , ma opponendosi Per_1
fermamente al quella di collocamento alternato in relazione alla quale deduceva, non solo di intrattenere un bellissimo rapporto con la minore, ma anche di essersi sempre occupata in modo prevalente della gestione della figlia, sia negli spostamenti, sia nell'educazione e nella crescita della stessa, stando sempre molto attenta alle esigenze di . Rappresentava, inoltre, che dalla interruzione Per_1
della convivenza fra le parti, la minore aveva mantenuto la collocazione prevalente con residenza anagrafica presso di sé, nella abitazione dei nonni materni;
di essere impiegata con qualifica di Parte
“Sanitario” con contratto a tempo indeterminato presso l' di Ferrara dal giugno 2022, ed assegnata alla sede di Cento-Bondeno presso il Dipartimento di Emergenza-Urgenza, con una retribuzione mensile netta di circa 1600 euro;
che il divario patrimoniale mobiliare fra le parti è tale da non giustificare le pretese economiche di cui in ricorso.
Intervenuto il Pubblico Ministero, all'udienza in data 18 dicembre 2024 il giudice delegato, sentite personalmente le parti, ne tentava la conciliazione, sottoponendo alla loro attenzione una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 473 bis 21 ultimo comma c.p.c. che, tuttavia, con successive note scritte, le parti dichiaravano di non accettare in punto di provvidenze economiche.
All'esito dell'udienza cartolare del 5 febbraio 2025, il procedimento veniva, quindi, rimesso al Collegio per la decisione.
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pagina 4 di 9 Ciò premesso, tenuto conto della comune volontà delle parti e considerato che non sono emerse circostanze contrarie all'interesse della minore, ne va disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori. Ed invero, per quanto riguarda le capacità genitoriali delle parti, malgrado la conflittualità che ancora oggi ne connota il rapporto, si ritiene che entrambi i genitori siano in grado di garantire la soddisfazione dei bisogni di accudimento, protezione, educativi, di socializzazione e di co-genitorialità.
La responsabilità genitoriale sarà, quindi, esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, c.c. ovvero, ciascun genitore eserciterà la responsabilità sulla figlia minore separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, prendendo le opportune decisioni nel periodo di permanenza di presso di sé, mentre sulle questioni di maggior interesse relative alla sua istruzione, educazione e Per_1
salute i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni, cercando di armonizzare comportamenti e strategie, sì da assumere criteri decisionali condivisi e garantire a un effettivo e reale apporto Per_1
congiunto, costante ed univoco al suo sviluppo ed alla sua educazione.
I genitori cureranno, inoltre, il mantenimento di relazioni significative con i nonni e con gli altri familiari, con l'obbligo per entrambi e per i rispettivi familiari di astenersi nel modo più assoluto, in presenza della minore, da considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore, anche in relazione alle cause del fallimento della relazione fra le parti.
Per quanto riguarda il collocamento della minore e la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, le parti hanno rassegnato conclusioni pressoché comuni.
Come riferito dal padre in udienza, non vi sono opposizioni da parte del medesimo a che la minore rimanga collocata in via prioritaria presso la madre, tale essendo, peraltro, la soluzione preferita dalla minore al momento (cfr. verbale udienza del 18/12/2024).
Nulla osta neppure al trasferimento della residenza anagrafica della minore presso la nuova residenza materna in Occhiobello, ove è situato l'immobile di recente acquistato dalla resistente come propria abitazione principale. La distanza che separa la nuova abitazione di madre e figlia da Ferrara, città in cui continua ad abitare il padre e ove si trovano ancora tutti i luoghi di riferimento della bambina, fra cui la scuola, la residenza dei nonni materni e il pattinaggio, è tale da garantire alla minore continuità nelle relazioni e nelle sue principali abitudini di vita.
Dunque rimarrà collocata con residenza anagrafica privilegiata presso la madre. Per_1
Il padre potrà vederla e tenerla con sé quando vorrà, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della bambina e, comunque, quantomeno a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dopo la scuola fino alla domenica sera alle ore 20,00 oltre a due pomeriggi infrasettimanali da concordare, dall'uscita da scuola con cena presso il padre che la riaccompagnerà a casa entro le ore
21,30; starà, altresì, col padre due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
cinque pagina 5 di 9 giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando con la madre, di anno in anno, il giorno di Natale e Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali (Pasqua e i due giorni precedenti e Pasquetta e i due giorni successivi ad anni alterni).
Nei periodi di vacanza, il genitore che si allontana dalla normale dimora avrà cura di comunicare, prima della partenza, luogo, indirizzo e recapito telefonico ove la figlia sarà reperibile.
Negli atti introduttivi del giudizio era sorta questione in merito alla scelta della scuola elementare per
. Nel precisare le conclusioni parte resistente, che aveva inizialmente domandato l'autorizzazione Per_1 al trasferimento della minore per l'inizio del nuovo anno scolastico 2025-2026 presso la scuola primaria “C. Collodi” sita a Santa Maria Maddalena-Occhiobello (RO), via Bassa 15, non ha rinnovato la richiesta, sicché la stessa deve intendersi come rinunciata.
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Per quanto concerne il contributo al mantenimento, si deve preliminarmente effettuare un rapido esame delle situazioni reddituali e patrimoniali delle parti, quali risultano dalla documentazione reddituale versata in atti e dalle dichiarazioni rese in udienza.
è stato riconosciuto invalido al 100% e percepisce una pensione di invalidità oltre Parte_1 all'accompagnamento pari ad euro 1580,00 mensili;
ha un patrimonio mobiliare, che risulta dall'investimento della somma di 100.000,00 euro percepita quale risarcimento del danno in conseguenza di episodio di mala sanità nel 2011, di cui non è dato conoscere con precisione l'ammontare, non essendo stata prodotta documentazione specifica a riguardo. Purtuttavia sulla scorta della movimentazione dei conti correnti al medesimo intestati (Credem, Credem estero e BancoPosta) quanto asserito dalla resistente circa l'esistenza di un patrimonio mobiliare ad oggi ben superiore ai
100.000,00 euro appare quanto mai verosimile, posto peraltro che la stessa affermazione non è stata specificamente contestata dal ricorrente che si è limitato a replicare che la somma investita non fa parte del “reddito” propriamente inteso, e trattasi di un accantonamento necessario a garantirgli sicurezza nel far fronte alle ingenti spese conseguenti alla propria condizione di salute, essendo da solo e non avendo aiuti, e alle spese ordinarie di mantenimento nei mesi in cui la pensione non è sufficiente.
Il ricorrente è poi proprietario dell'immobile in cui risiede (cfr. doc. 13 di parte ricorrente) per il quale ha contratto un mutuo con rata mensile di 335,75 euro.
Sostiene inoltre il pagamento di 200,00 euro mensili a titolo di assegno di mantenimento per la figlia primogenita che risiede in Puglia con la madre.
è impiegata con qualifica di “Sanitario” con contratto a tempo indeterminato presso Controparte_1
Parte l' di Ferrara dal giugno 2022, ed assegnata alla sede di Cento-Bondeno presso il Dipartimento di
Emergenza-Urgenza, con una retribuzione mensile netta di circa 1600,00 euro.
pagina 6 di 9 E' proprietaria dell'immobile di recente acquistato in Occhiobello, Frazione Santa Maria Maddalena
(RO), via Vicolo delle Istituzioni 53/b, ove si è trasferita a vivere con la figlia minore a gennaio 2025.
Versa una rata mensile di mutuo di 490,00 euro (cfr. doc. 17 di parte resistente).
Percepisce per intero l'AUU che ammonta ad euro 57,00 mensili.
Nel riferito contesto, tenuto conto del divario non tanto reddituale quanto di patrimonio mobiliare fra le parti, ma anche dell'origine e delle finalità di quello intestato al ricorrente;
valutati i criteri di cui all'art. 337 ter, 4° comma c.c. e quindi tenuto conto: a) dell'età di che oggi ha quasi dieci anni, Per_1
rapportata alle relative esigenze;
b) dei tempi di permanenza presso ciascun genitore come sopra individuati;
c) della situazione patrimoniale, reddituale e personale di entrambi i genitori come sopra rappresentata e valutata;
d) che l'AUU è attualmente percepito, per accordo fra le parti, interamente dalla madre;
si ritiene equo porre a carico del padre un contributo mensile di 200,00, da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
c) corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica.
pagina 7 di 9 6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) campi estivi;
b) baby- sitter.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
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L'esito complessivo del giudizio, con reciproca parziale soccombenza, giustifica l'integrale compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando;
visto l'art. 337 bis e seguenti c.c. e 737 e seguenti c.p.c.;
1) Dispone l'affidamento condiviso di (nata a [...] il [...]) ad entrambi i genitori, Per_1
con collocazione prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, c.c. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà la figlia con sé. Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ. l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni. Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.
2) Dispone che il padre possa tenere con sé con le modalità di cui in parte narrativa. Per_1
3) Con decorrenza dalla domanda e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo per il medesimo titolo, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando alla madre la somma mensile di € 200,00, da versare anticipatamente entro il 5 Per_1
di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sopra individuate.
4) Compensa integralmente fra le parti le spese del presente procedimento.
Si comunichi.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 18 febbraio 2025.
Il Presidente dott. Stefano Scati
pagina 8 di 9 Il Giudice estensore dott.ssa Costanza Perri
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