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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/10/2025, n. 2059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2059 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5010 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2023, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
AI AR EL presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. NUZZI CP_1
TI presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/12/2023 e , Parte_1 CP_1 premettendo di aver contratto matrimonio in Davoli il 28/08/2014, dalla cui unione sono nati
(4/11/2014) e (2/5/2016), rappresentavano la volontà di separarsi in quanto Per_1 Per_2 vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deducevano, altresì, che il è stato iscritto nel registro degli indagati per il reato di cui CP_1 all'art. 572 co. 1 e 2 cp, nell'ambito del quale lo stesso è stato destinatario della misura cautelare
1 dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai familiari conviventi (moglie e figli), aggravata dalla custodia cautelare in carcere e, ad oggi, applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, concessi per motivi di lavoro, nell'ambito del procedimento penale n. 1590/23 R.g.n.r n pendente dinanzi al Tribunale penale collegiale di
Catanzaro, proc. n. 1631/23Trib. CZ.
Ascoltati i coniugi all'udienza del 7 maggio 2024 ed evidenziato che in caso di violenza domestica non è possibile recepire alcun accordo tra i coniugi, né emanare provvedimenti temporanei ed urgenti dal momento che il nostro ordinamento non consente di modificare la domanda consensuale in giudiziale ma solo viceversa, la causa veniva rinviata all'udienza del l'11 aprile 2025 e rimessa al Collegio per la decisione.
Rilevato che la Convenzione di Istanbul prevede che il giudice della separazione debba tenere in debita considerazione gli episodi di violenza domestica (art. 31 Conv. Istanbul) sia a tutela della sicurezza e della integrità psicofisica della madre e dei minori ma anche per evitare la c.d. vittimizzazione secondaria della donna che ha subito violenza, l'accordo, seppur redatto nell'interesse della prole, non può essere recepito in sentenza.
Pertanto, la domanda deve essere dichiarata inammissibile
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara il ricorso inammissibile b) nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 01/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
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