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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8988/2021
TRIBUNALE ORDINARIO FIRENZE
Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8988/2021
Oggi 10 aprile 2025 ad ore 9,30 innanzi al dott. Silvia Orani, sono comparsi:
l'Avv. CAMILLA CIULLI in sost. Avv.ti BARTALENA, MERLINI E LERA;
l'Avv. MICHELA D'ANGELO per parte convenuta. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'Avv. CIULLI si riporta agli atti e precisa le conclusioni come da memorie conclusionali. Ribadisce che la convenuta è debitrice nei confronti dell'attrice, stante l'esecuzione dei trasporti. E' significativo Cont che la pre-fattura sia stata mandata a . Sussiste delegazione cumulativa di pagamento. Rileva che vi è rinuncia alla domanda ex art. 2497 cc, inizialmente proposta in via subordinata. L'Avv. D'ANGELO si riporta agli atti. Osserva che mancano i presupposti della delegazione di pagamento: i trasporti, come indicati nelle fatture e nelle e mail, sono stati commissionati da su Pt_1 Cont indicazione di CONAD e quindi non è debitrice. I rapporti commerciali tra le parti esulano da Cont quelli per cui è causa. svolgeva alcune attività di amministrazione per , il rapporto era di Pt_1 servizio e, in questo contesto, gestiva corrispondenza via e mail che però nulla prova, se non che Pt_1
è committente. L'Avv. CIULLI contesta le deduzioni avversarie. Dopo breve discussione orale, il Giudice riserva il deposito della Sentenza, a norma dell'art. 281 sexies ult. comma cpc.
Il Giudice
dott. Silvia Orani
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TRIBUNALE ORDINARIO FIRENZE
Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8988/2021
Oggi 10 aprile 2025 ad ore 9,30 innanzi al dott. Silvia Orani, sono comparsi:
l'Avv. CAMILLA CIULLI in sost. Avv.ti BARTALENA, MERLINI E LERA;
l'Avv. MICHELA D'ANGELO per parte convenuta. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'Avv. CIULLI si riporta agli atti e precisa le conclusioni come da memorie conclusionali. Ribadisce che la convenuta è debitrice nei confronti dell'attrice, stante l'esecuzione dei trasporti. E' significativo Cont che la pre-fattura sia stata mandata a . Sussiste delegazione cumulativa di pagamento. Rileva che vi è rinuncia alla domanda ex art. 2497 cc, inizialmente proposta in via subordinata. L'Avv. D'ANGELO si riporta agli atti. Osserva che mancano i presupposti della delegazione di pagamento: i trasporti, come indicati nelle fatture e nelle e mail, sono stati commissionati da su Pt_1 Cont indicazione di CONAD e quindi non è debitrice. I rapporti commerciali tra le parti esulano da Cont quelli per cui è causa. svolgeva alcune attività di amministrazione per , il rapporto era di Pt_1 servizio e, in questo contesto, gestiva corrispondenza via e mail che però nulla prova, se non che Pt_1
è committente. L'Avv. CIULLI contesta le deduzioni avversarie. Dopo breve discussione orale, il Giudice riserva il deposito della Sentenza, a norma dell'art. 281 sexies ult. comma cpc.
Il Giudice
dott. Silvia Orani
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