Articolo 3 della Legge 13 luglio 1965, n. 845
Articolo 2Articolo 4
Versione
8 agosto 1965
Art. 3.
Tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 81 della legge 3 aprile 1958, n. 460 , e' inserito il comma seguente:
"I vincitori del concorso, i quali, per infermita' o per altra causa indipendente dalla loro volonta', non abbiano potuto essere inviati al corso allievi sottufficiali, sono ammessi a frequentare il corso successivo. Il rinvio puo' avvenire per una sola volta".
Entrata in vigore il 8 agosto 1965