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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/06/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del G.O.P., Avv. Chiara Malerba, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 96/2017 del ruolo generale affari contenziosi in data 12/01/2017 e spedita alla pubblica udienza di discussione del 21/02/2025 vertente tra
rappresentato e difeso dall'avv. Vito Barbuzi, come da mandato in atti Parte_1
parte opponente contro
e , nella qualità di eredi di titolare Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 della impresa edile “Edilartistica di Riccardi Donato”, rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe
Claudio Lasala, giusta procura in atti parte opposta
e rappresentati e difesi dall'avv. Teodoro Palma Controparte_3 Controparte_4
parte opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: I difensori delle parti costituite concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si intendono come riportate integralmente.
PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 976/2016, R.G. n. 3350/2016, con cui il Tribunale di Potenza, su istanza del sig. , titolare della impresa edile “Edilartistica di Riccardi Donato” Persona_1 ingiungeva ad esso opponente il pagamento della somma di € 13.936,00 oltre interessi, costituita dalle rate mensili relative ai mesi di luglio, agosto e settembre 2016 e dalla somma pattuita per la
1 regolare esecuzione dei lavori di cui ai punti 6) e 7) del verbale del 26/4/2016, il tutto come meglio riportato nella fattura n. 17 del 16/9/2016, posta a base del decreto ingiuntivo.
Concludeva pertanto l'opponente chiedendo;
“1. Ritenere e dichiarare l'adempimento del
alle obbligazioni assunte in contratto e nella scrittura del 26/04/2016; Parte_1
2.accertare e dichiarare l'inadempimento di titolare della impresa individuale Persona_1
Edilartistica di Riccardi Donato corrente in Banzi alle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto come integrato il 16/09/2015 e del verbale del 26/04/2016; 3. Accertare e dichiarare la cattiva esecuzione dei lavori appaltati e la presenza dei vizi denunziati stabilendone il valore economico anche al fine dei ripristini;
4 condannare nella qualità alla esecuzione Persona_1
dei lavori per eliminare tutti i vizi riscontrati, denunziati e verificati nel contraddittorio delle stesse parti;
5. In difetto di adempimento, dichiarare la risoluzione del contratto di appalto, autorizzando
l'opponente alla esecuzione dei lavori di ripristino in danno dell'impresa;
6. Dichiarare per quanto di ragione la compensazione giudiziale e legale tra i rispettivi crediti, dichiarando estinto il credito principale dedotto nel decreto ingiuntivo;
7. Dichiarare la nullità ex lege del contratto di locazione stipulato dall'opposto e dall'opponente nel novembre 2011, per violazione di norme imperative e relative alla necessità della forma scritta e della registrazione;
8. condannare alla Persona_1 restituzione dei canoni pagati per l'ammontare di Euro 16.800,00 oltre accessori;
9. condannare il
anche nella spiegata qualità al risarcimento dei danni per il grave inadempimento Persona_1
contrattuale da liquidare anche in via equitativa dall'adito Tribunale;
10. condannare agli interessi legali sulle somme riconosciute e liquidate;
11. Vinte spese e competenze di giudizio.”
A sostegno della opposizione, deduceva il di aver stipulato tre contratti di appalto con Parte_1
il sig. , titolare della impresa edile Edilartstica di Riccardi Donato, e precisamente Persona_1
il primo in data 19/2/2014, avente ad oggetto la demolizione e ricostruzione di un fabbricato adibito a civile abitazione da realizzarsi in Banzi, per il corrispettivo di € 61.000,00, il secondo contratto in data 16/9/2015 per lavori supplementari, per un ammontare di € 21.000,00 e il terzo contratto in data 19/12/2015 per ulteriori lavori per un ammontare di € 26.625,00.
Deduceva ancora l'opponente che, eseguiti i lavori, in data 26/4/2016 veniva eseguito sopralluogo alla presenza delle parti e dei rispettivi tecnici a seguito del quale venivano determinati i lavori ancora da realizzare e concordato il corrispettivo residuo e le modalità di pagamento, il tutto come da verbale redatto in pari data e sottoscritto da tutti i partecipanti;
in tale verbale veniva dato atto dell'impegno assunto dal di provvedere ad eseguire lavori idonei ad eliminare le Per_1
irregolarità ed omissioni riscontrate, come evidenziate nel verbale stesso.
Deduceva ancora l'opponente che in data 9/5/2016, a seguito di sopralluogo, veniva redatta la scrittura apposta in calce al verbale del 26/4/2016, con cui si dava atto dell'esecuzione dei lavori e
2 nel contempo veniva consegnato al assegno portante la somma di € 5.616,00, comprensiva Per_1 di IVA, come pattuito, e successivamente veniva versata l'ulteriore somma di € 8.000,00 relativa al pagamento delle rate per i mesi di maggio e giugno 2016, come concordato tra le parti nel predetto verbale.
Deduceva infine l'opponente la cattiva esecuzione delle opere da parte del e la presenza di Per_1 vizi come analiticamente indicati nella relazione dell'ing. direttore dei lavori, oltre alla Per_2
errata realizzazione del solaio di piano che non consentiva l'ingresso del camion per il cui ricovero era stato creato.
Infine spiegava domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna del alla Per_1
restituzione dei canoni pagati e relativi al contratto di locazione verbale, stipulato nel novembre
2011, per l'abitazione in Banzi, per un ammontare di € 16.800,00.
Con comparsa depositata il 29/3/2017 si costituiva il sig. , nella qualità di titolare Persona_1
della impresa edile Edilartistica di Riccardi Donato, chiedendo il rigetto della opposizione per la sua infondatezza;
eccepiva la decadenza dalla garanzia per omessa denuncia dei vizi e difformità nel termine di cui all'art. 1667 c.c., la inoperatività della garanzia per intervenuta accettazione dell'opera da parte del committente, la inammissibilità della richiesta di risoluzione del contratto, formulata in via subordinata dall'opponente, non sussistendo alcun grave inadempimento ed infine la inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata con riferimento alla nullità del contratto di locazione e alla restituzione di presunti canoni.
Nelle more del giudizio, a seguito di regolare istanza, veniva espletato accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza dei vizi lamentati, l'ammontare e i rimedi per eliminarli;
il procedimento terminava con il deposito dell'elaborato tecnico da parte del CTU nominato.
Ammessi ed espletati i mezzi di prova richiesti, in data 19/7/2024 la causa veniva dichiarata interrotta a seguito dell'intervenuto decesso de sig. , comunicato dal suo difensore. Persona_1
Con ricorso depositato il 18/10/2024 l'opponente chiedeva che il giudizio fosse riassunto nei confronti degli eredi del per cui veniva fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio;
Per_1
ricorso e decreto venivano regolarmente notificati.
Si costituivano le sigg.re e , nella qualità di eredi del Controparte_1 Controparte_2
, richiamando le difese formulate da quest'ultimo e chiedendo il rigetto della Persona_1
domanda.
Con comparsa depositata il 9/1/2025 si costituivano i sigg. e i Controparte_3 Controparte_4 quali dichiaravano di aver rinunciato all'eredità del proprio de cuius, , per cui Persona_1
chiedevano che fosse dichiarata la loro estromissione dal giudizio, con condanna del al Parte_1
3 pagamento delle spese di giudizio atteso che la loro chiamata nel giudizio ben poteva essere evitata con la semplice consultazione dei registri delle successioni.
La causa all'udienza del 21/2/2025 veniva riservata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve osservarsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione che presenta una struttura particolare: in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo il legislatore lascia all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito). Tale particolare struttura del procedimento per decreto ingiuntivo, nel quale non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, si riflette non soltanto sulla distribuzione dell'onere della prova, ma anche sulla possibilità della proposizione di domande riconvenzionali in senso tecnico, oltre che sulla possibilità della emendatio libelli e della introduzione da parte dell'opposto di domande accessorie, soltanto impropriamente definite domande riconvenzionali. Mentre l'opponente, convenuto in senso sostanziale, può proporre domande riconvenzionali con l'atto di opposizione, l'opposto, in quanto attore in senso sostanziale, può semplicemente precisare oppure modificare la domanda ai sensi del quinto comma dell'articolo 183 c.p.c., ma non può operare una mutatio libelli, proponendo una domanda diversa da quella fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo, ad eccezione della domanda riconvenzionale che sia conseguenza di quella proposta dall'opponente (reconventio reconventionis) – in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 12922 del 1991.
Quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, nel giudizio di opposizione l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore - attore in senso sostanziale - l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore - convenuto in senso sostanziale- ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea.
L'impresa edile Edilartistica di Riccardi Donato, nella persona del suo titolare , ha Persona_1
agito in giudizio con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di Parte_1
con l'azione contrattuale sul presupposto dell'avvenuta conclusione fra le parti di tre
[...]
contratti di appalto al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo non ancora pagato.
4 In base al principio consacrato nell'articolo 2697 c.c. onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat, l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso contrattualmente assunta nei suoi confronti oppure il risarcimento del danno arrecatogli dall'inadempimento della controparte dell'obbligazione su di essa gravante ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio,
l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata e, nel caso in cui chieda il risarcimento del danno arrecatogli dal comportamento inadempiente dell'altro contraente, il danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento: mentre l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si vedano in tal senso Corte di cassazione n.
2221 del 1984 e n. 8336 del 1990, secondo le quali l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, Corte di cassazione Sezioni Unite n. 13533 del 2001 e Corte di Cassazione n. 3373 del 2010: in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno
o per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento…. anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione della inesattezza dell'adempimento - per violazione dei doveri accessori, come quello di informazione, o per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative o qualitative dei beni -, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento).
Lo stesso criterio di riparto dell'onus probandi opera anche nell'ipotesi in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, per la risoluzione del contratto o per il risarcimento del danno, si avvalga dell'exceptio inadimpleti contractus di cui all'articolo 1460 c.c.: in tal caso il debitore, al fine di paralizzare la domanda proposta nei suoi confronti, può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento o inesatto adempimento, gravando sul creditore, che agisce in giudizio, l'onere di provare il suo corretto adempimento (si vedano in tal senso Corte di cassazione Sezioni Unite n. 13533 del 2001,
5 Corte di cassazione n. 3472 del 2008 e di recente in tema di contratto di appalto Corte di cassazione n. 936 del 2010: in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'articolo 1667 c.c., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto a prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo, abbia l'onere - allorchè il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione - di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di avere eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte).
Nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente ha riconosciuto di avere commissionato al sig. , titolare della impresa edile Edilartistica di Riccardi Donato, i lavori per il Persona_1 cui pagamento quest'ultimo ha agito in giudizio, esonerando in tal modo la controparte dall'onere di fornire la prova della fonte negoziale dell'obbligazione dedotta in giudizio, ma ha eccepito l'inesatto adempimento dell'obbligazione contrattualmente assunta dal creditore opposto (sotto il profilo dell'esistenza di vizi e di difformità riscontrati nel corso dell'esecuzione dei lavori e del mancato completamento delle opere commissionate), avvalendosi dello strumento di autotutela disciplinato dall'articolo 1460 c.c.
A fronte di tale specifica contestazione, gravava sul creditore opposto per le suindicate ragioni l'onere di fornire la prova di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione e, a fronte dell'eccezione di inadempimento dallo stesso sollevata, l'onere di dimostrare la scadenza dell'obbligazione gravante sull'altra parte che assume che sia rimasta inadempiuta.
Quanto all'exceptio inadimpleti contractus sollevata dall'opponente, in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di decadenza dalla denuncia dei vizi, tempestivamente sollevata dal creditore opposto nella comparsa di costituzione e risposta: infatti, al fine di paralizzare l'eccezione di inesatto adempimento sollevata dall'opponente, l'impresa appaltatrice ha allegato che il committente non avrebbe denunciato i vizi dell'opera nei termini di cui all'art. 1667, 2° comma, c.c.
Premesso che i contratti in virtù dei quali l'impresa edile Edilartistica di Riccardi Donato ha agito in giudizio devono essere qualificati come contratti di appalto, in quanto sono finalizzati alla realizzazione di un'opera verso un corrispettivo in denaro con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il quadro normativo deve essere individuato nell'articolo 1667 c.c.
(difformità e vizi dell'opera), che stabilisce che l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità
e i vizi delle opere, salvo che il committente abbia accettato l'opera ed i vizi erano da lui conosciuti o conoscibili con l'uso dell'ordinaria diligenza, purchè in questo caso non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore, che il committente deve, a pena di decadenza, denunciare all'appaltatore le
6 difformità e i vizi nel termine di sessanta giorni dalla scoperta, salvo che l'appaltatore abbia riconosciuto le difformità e i vizi oppure li abbia occultati e, infine, che il committente, convenuto in giudizio per il pagamento, può far valere la garanzia anche se non ha rispettato il termine di prescrizione di due anni dalla consegna dell'opera, purchè abbia denunciato i vizi e le difformità entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi due anni dalla consegna.
Quindi, la denuncia dei vizi e delle difformità dell'opera costituisce una condizione dell'azione di garanzia, esercitata in via principale o in via di eccezione dal committente, che - a fronte della contestazione della sua tempestività ad opera dell'appaltatore - ha l'onere di fornire la prova di avere tempestivamente denunciato i vizi e le difformità dell'opera che non erano immediatamente riconoscibili al momento della consegna (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 6774 del 2001
e Corte di cassazione n. 10579 del 2012).
Quanto all'accettazione dell'opera da parte della committente, appare condivisibile l'orientamento costantemente seguito dalla giurisprudenza di legittimità che distingue fra la consegna dei lavori, che costituisce un atto materiale che si compie attraverso la messa a disposizione del bene a favore del committente, e l'accettazione dell'opera senza riserve, che esige che il committente esprima, anche per facta concludentia, il gradimento con una manifestazione negoziale che ha effetti determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per le difformità ed i vizi dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del corrispettivo (Corte di cassazione n. 7260 del 2003, nello stesso senso Corte di Cassazione n. 15711 del 2013 e Corte di Cassazione n. 11 del
2019).
L'accettazione senza riserve dell'opera, anche se presunta, libera l'appaltatore dalla garanzia per la difformità ed i vizi dell'opera che siano conosciuti o riconoscibili dal committente con l'ordinaria diligenza al momento della verifica o del collaudo, mentre se si tratta di vizi occulti o non immediatamente rilevabili l'appaltatore non è liberato dalla garanzia per effetto dell'accettazione dell'opera senza riserve, a condizione che il committente abbia tempestivamente denunciati i vizi e le difformità nel termine di sessanta giorni dalla loro scoperta (in tal senso Corte di cassazione n.
5285 del 1980 e Corte di cassazione n. 10580 del 1994).
Tanto premesso in punto di diritto, in punto di fatto occorre rilevare che alla data del 9/5/2016, come emerge documentalmente, i lavori erano stati eseguiti ed accettati dal committente, odierno opponente;
così leggesi, infatti, nella dichiarazione scritta in calce al verbale del 26/4/2016: “Si dà atto che oggi, nove maggio duemilasedici, presso lo studio dell'ing. in Banzi (PZ), Persona_3
il sig. , committente, dopo sopralluogo eseguito alla presenza di tutti i Parte_1
firmatari della presente, dal quale si è evinta la regolare esecuzione dei lavori ai punti da 1) a 12) inclusi, elencati a pag. 1 del presente foglio, consegna a assegno c.c.b. Banca Persona_1
7 Popolare di Bari di cui si allega fotocopia controfirmata dai presenti, dell'importo di € 5.616,00
(cinquemilaseicentosedici) IVA inclusa al 4%”.
In altri termini l'opera è stata consegnata ed accettata dal tanto che lo stesso, in Parte_1
esecuzione dell'impegno assunto al punto 1) del richiamato verbale del 26/4/2016, versa all'appaltatore, sig. la somma di € 5.616,00, comprensiva di IVA, e, Persona_1 successivamente, la somma di € 8.000,00, oltre IVA, in adempimento dell'obbligazione assunta al punto 3 del citato verbale del 26/4/2016.
Pur in presenza della consegna dell'opera e conseguente accettazione da parte del committente, devesi rilevare che i vizi e difformità denunciati dallo stesso non erano riconoscibili con l'ordinaria diligenza al momento della consegna, come è emerso dall'accertamento tecnico eseguito nel corso del giudizio, per cui l'appaltatore non poteva ritenersi liberato dalla garanzia.
Va ora verificata la data della scoperta dei vizi lamentati e, conseguentemente, la tempestività o meno da parte del committente della denuncia dei vizi.
La data di scoperta dei vizi può farsi risalire all'inizio di giugno 2016, così come anche la contestazione, come è emerso dalle risultanze istruttorie;
infatti il teste, ing. direttore dei Per_2 lavori, escusso all'udienza del 28/9/2018, ha così' riferito: “Preciso che mi sono recato sul posto all'inizio di giugno 2016 e, in tale occasione, ho fatto presente al sig. la presenza di altri Per_1
vizi non elencati nel verbale del 26.04.2016. In particolare le infiltrazioni del terrazzo ed inoltre problematiche connesse all'installazione delle grondaie e discendenti”.
Tali vizi, sebbene denunciati verbalmente e personalmente all'appaltatore, sig. come Per_1
riferito dal teste della cui attendibilità non può dubitarsi, non furono eliminati tanto che in Per_2
data 6/9/2016 il direttore dei lavori, a seguito delle ulteriori piogge verificatesi e del relativo sopralluogo eseguito, provvedeva a redigere elenco delle problematiche riscontrate a seguito della non corretta esecuzione dei lavori;
la relativa contestazione veniva ulteriormente eseguita dal per il tramite del proprio legale, con missiva inviata a mezzo fax in data 7/10/2016 al Parte_1
legale del in riscontro alla richiesta di pagamento delle somme ancora dovute, formulata Per_1
con raccomandata ricevuta dal committente in data 3/8/2016.
Pertanto, in considerazione delle sopra analizzate risultanze istruttorie, la eccezione di decadenza dalla garanzia formulata dall'opposto non può essere accolta, ritenendosi tempestivamente eseguita la contestazione dei vizi non riconoscibili al momento della consegna dell'opera.
La conferma che i vizi lamentati dal committente fossero non riconoscibili è stata atresì raggiunta attraverso l'accertamento tecnico espletato nel corso del giudizio.
Invero il CTU, geom. , con elaborato esauriente e immune da vizi logici, giuridici e di Per_4
ragionamento, per cui pienamente condivisibile, sulla scorta della documentazione in atti, nonché
8 del sopralluogo e dei rilievi effettuati e delle prove di tenuta, quanto al terrazzo, ha accertato, rispondendo allo specifico quesito posto del Giudice, che i vizi lamentati, come riportati nella relazione tecnica dell'ing. non erano riconoscibili alla data del 9/5/2016, data di Per_2 accettazione dell'opera da parte del e che gli stessi richiedevano una particolare Parte_1
competenza tecnica e che non riguardavano elementi strutturali.
Il CTU ha altresì quantificato, come richiesto dal Giudice, gli importi necessari per porre rimedio ai vizi lamentati, indicando per ciascuno dei vizi riscontrati il relativo importo;
a seguito delle osservazioni del consulente di parte dell'opposto, l'importo complessivamente quantificato dal
CTU per rimediare alla non corretta esecuzione dei lavori era di € 5.981,94, compresi gli oneri di sicurezza.
Ciò comporta che il decreto ingiuntivo n. 976/2016, emesso dal Tribunale di Potenza, debba essere revocato e per l'effetto l'opponente va condannato al pagamento della somma di € 7.418,06, oltre
IVA, quale saldo dei lavori eseguiti dalla impresa edile opposta, per i titoli riportati nel decreto ingiuntivo, fatte salve le ulteriori somme dovute in forza del verbale del 26/4/2016, oltre interessi ex D.L.vo 231/2002.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, 8 sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n.
11356).
Quanto alla posizione dei sigg. e evocati in giudizio perché Controparte_3 Controparte_4 ritenuti eredi di , avendo gli stessi rinunciato all'eredità del de cuius, sin dal Persona_1
25/6/2022, come provato documentalmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva degli stessi con conseguente loro estromissione:
Quanto alla richiesta di condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giudizio in loro favore, la stessa va rigettata dovendosi condividere il principio di diritto affermato dalla S.C., secondo cui “sovvengono ragioni di tutela del diritto di difesa che consentono alla parte non colpita dall'evento introduttivo di proseguire il giudizio nei confronti dei discendenti legittimi della controparte deceduta, senza costringerla ad attività defatiganti di ricerca delle prove dell'accettazione o della rinuncia all'eredità di questi ultimi. D'altronde, il chiamato all'eredità può restare tale per 10 anni (prescrivendosi… in 10 anni il suo diritto di accettare l'eredità) ed è conforme ai principi che, durante detto periodo, la controparte sia tutelata (il che per l'appunto avviene mediante la legitimatio ad causam del semplice chiamato)… sarebbe contrario ai principi del giusto processo (oltre che a evidenti ragioni di economia processuale) affermare che la parte non colpita
9 dall'evento interruttivo debba iniziare un sub-procedimento (quale quello previsto dall'art. 481
c.c. e art. 749 c.p.c.) affinchè l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato all'eredità dichiari se accetti ovvero rinunci all'eredità… in ogni caso, il chiamato all'eredità, pur non assumendo la qualità di erede per il solo fatto di aver accettato la notifica dell'atto…, ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la riassunzione. Sovviene al riguardo il generale principio di vicinanza della prova, in quanto il chiamato all'eredità ha l'agevole possibilità di costituirsi e di allegare di non aver accettato l'eredità, mentre la parte non colpita dall'evento interruttivo si troverebbe nella difficoltà di dimostrare l'effettiva qualità di erede del chiamato, vista la complessità dei fenomeni ereditari e non essendovi un sistema di pubblicità che consenta un controllo da parte dei terzi sull'effettiva acquisizione della qualità di erede da parte del chiamato”.
Le spese di giudizio, quanto alle altre parti, seguono la soccombenza, ma vengono compensate per un terzo atteso l'accoglimento parziale della opposizione, con riferimento al minor importo dovuto,
e vengono liquidate come da dispositivo
P. Q. M.
il G.O.P., avv. Chiara Malerba, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 976/2016- R.G. n. 3350/2016, emesso dal Tribunale di Potenza in data 08/11/2016, proposta con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti del sig. Parte_1 Per_1
, titolare della impresa edile Edilartistica di Riccardi Donato, e a seguito del decesso di
[...] quest'ultimo, nei confronti dei suoi eredi sigg. e , Controparte_1 Controparte_2
nonché di e , così provvede: Controparte_3 Controparte_4
1)accoglie parzialmente l'opposizione, per quanto esposto nella parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 976/2016 emesso dal Tribunale di Potenza in data 08/11/2016;
2)ridetermina il credito vantato dall'opposto nei confronti dell'opponente in € 7.418,06, oltre IVA
e, per l'effetto, condanna al pagamento di tale somma in favore della parte Parte_1
opposta, sigg.re e , nella loro qualità di eredi di Controparte_1 Controparte_2
, oltre interessi ai sensi del D.L.vo n. 231/2002 fino al soddisfo, fatte salve le Persona_1 ulteriori somme dovute dall'opponente in forza del verbale del 26/4/2016;
3)dichiara il difetto di legittimazione passiva dei sigg. e , per Controparte_3 Controparte_4 avere gli stessi rinunciato all'eredità di;
Persona_1
4)rigetta tutte le altre domande proposte dalle parti per quanto esposto nella parte motiva;
5)condanna l'opponente al rimborso in favore della parte opposta, sigg.re CP_1
e , quali eredi di , delle spese di giudizio che liquida
[...] Controparte_2 Persona_1
10 per l'intero in € 5.077,00, compensandone per 1/3, oltre rimborso spese, CAP e IVA, come per legge;
6)pone definitivamente a carico dell'opponente le spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio, nella misura di 2/3, mentre il residuo terzo va posto a carico delle opposte, sigg.re
[...]
e , quali eredi di;
Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
7)compensa le spese di giudizio tra l'opponente e i sigg. e , Controparte_3 Controparte_4
Così deciso in Potenza, li 26/6/2025
IL G.O.P.
avv. Chiara Malerba
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