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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 14792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14792 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 68300/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 68300/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
OR RO e OC NC ANNIBALE;
con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso i difensori;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 ELl'avv.to NUSINER CECILIA e FA LE PAOLA;
con elezione di domicilio in indirizzo telematico, presso i difensori;
RESISTENTE
e con l'intervento EL Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili EL matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza EL 14.05.2025
Ragioni di fatto e di diritto ELla decisione
Con sentenza parziale n. 11455/2024, pubblicata il 04.07.2024, il Tribunale di Roma ha pronunciato la cessazione degli effetti civili EL matrimonio contratto dalle parti e con separata ordinanza ha disposto la rimessione ELla causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Ciò premesso, con ricorso depositato il 10.11.2022 ha chiesto Parte_1 che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili EL matrimonio contratto il
16.04.1973 in Roma con deducendo che dall'unione Controparte_1 erano nate le figlie e maggiorenni ed economicamente autonome. Per_1 Per_2
1 In particolare, il ricorrente rappresentava: che in data 02.02.2015, il Tribunale di
Roma aveva omologato con decreto (Cron. n. 2752/2015) la separazione consensuale ELle parti stabilendo testualmente che: “la casa coniugale sita in Roma, Via Pietro
Foscari n. 70, di proprietà ELle figlie sarebbe rimasta assegnata alla che CP_1 il marito avrebbe contribuito al mantenimento ELla moglie versando alla CP_1
l'assegno mensile di € 600,00, che le figlie maggiorenni, e Per_1 Per_2 disponendo entrambe di propri redditi, avrebbero provveduto di conseguenza ciascuna al proprio mantenimento;
che in sede di separazione consensuale le parti raggiungevano ulteriori accordi in merito alla società EL srl, agli oneri condominiali e fiscali gravanti sulla casa coniugale ed alle relative utenze;
agli immobili in comproprietà, ai conti corrente ed a quanto dovuto dal marito EL proprio patrimonio azionario alla moglie”; che nelle more ELl'intervenuta separazione legale, con scrittura privata EL 05.04.2018 entrambi i coniugi, lasciando immutata la contitolarità ELle unità immobiliari (ovvero le abitazioni site in Roma,
Via Ivanoe Bonomi n. 127, ed in Rocca di Mezzo, Strada Statale 5 bis, con annesse pertinenze), erano addivenuti alla divisione bonaria ELla comunione residuale in cui erano state conferite tutte le rispettive liquidità finanziarie;
che per l'effetto la moglie, oltre a quanto già riconosciutole in sede di separazione omologata aveva ottenuto la liquidazione ELla propria quota di comproprietà residuale sulla giacenza EL c/c n.
23538 acceso presso NC EL CI (ed intestato al Sig. , nonché sui titoli Pt_1 azionari e/o obbligazionari gestiti dallo nel conto Controparte_2 custodia titoli n. 263200 (anch'esso intestato al Sig. percependo Pt_1 conseguentemente dal ricorrente l'importo complessivo di € 700.000,00; che la beneficiava certamente di un trattamento pensionistico di CP_1 vecchiaia/anzianità non inferiore ad € 1.000,00 calcolato sulla scorta ELla contribuzione versata dalla società EL S.r.l. (le cui compartecipazioni appartenevano ad entrambi i coniugi) alle cui dipendenze la resistente aveva lavorato sino al 2019; che, di contro, si è trovato costretto ad acquistare un'abitazione sostenendo un Pt_1 esborso superiore ad € 300.000,00; che in seguito al recente pensionamento, aveva ridotto gli impegni lavorativi con una sostanziale riduzione EL proprio reddito imponibile continuando ad onorare puntualmente le obbligazioni assunte in sede di separazione, ovvero il pagamento ELle imposte sulle proprietà immobiliari (ivi compresa la quota ELla Sig.ra di cui s'è fatto carico il Sig. , degli CP_1 Pt_1 oneri condominiali ordinari/straordinari relativamente agli immobili siti in Roma (Via
Foscari n. 70 e Via Bonomi n. 127) e in Rocca di Mezzo, nonché ELle utenze ELl'immobile sito in Rocca di Mezzo.
Il ricorrente pertanto chiedeva: che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili EL matrimonio;
che fosse dichiarato non dovuto l'assegno divorzile;
che fosse revocato ELl'obbligo di ottemperare a tutti gli oneri fiscali e/o tributari, alle quote condominiali ordinarie e straordinarie, nonché infine ai costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria con riferimento all'immobile sito in Roma, Via Foscari n. 70
2 ed annesse pertinenze, di proprietà ELle figlie, e , in cui viveva la Per_2 Per_1 moglie;
che con riferimento all'immobile sito in Roma, Via Ivanoe Bonomi n. 127 ed annesse pertinenze, in comunione indivisa fra le parti ed occupato dalle figlie, Per_2
e , fosse statuita la ripartizione al 50% fra i predetti coniugi, di tutti gli oneri Per_1 fiscali e/o tributari e dei costi di manutenzione straordinaria, nonché la revoca ELl'obbligo di contribuzione sulla manutenzione ordinaria e sugli oneri condominiali ordinari e straordinari e che fosse disposta la ripartizione al 50% fra le parti, di tutti gli oneri fiscali e/o tributari, dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli oneri condominiali ordinari e straordinari e, infine, ELle utenze domestiche con riferimento all'immobile sito in Rocca di Mezzo, Strada Statale 5 bis ed annesse pertinenze, anch'esso in comunione indivisa fra le parti ed in uso ad entrambe.
Si costituiva la quale, eccependo che le domande di controparte, Controparte_1 ulteriori rispetto a quelle di cessazione degli effetti civili EL matrimonio e di mancato riconoscimento ELl'assegno divorzile, fossero inammissibili in quanto riguardanti pattuizioni autonome, estranee alla separazione, rappresentava: di non godere ELl'assegnazione a titolo gratuito ELla casa familiare atteso che detto appartamento era di proprietà ELle figlie, le quali a loro volta abitavano nell'appartamento in comproprietà avendo i coniugi destinato tale abitazione alle figlie;
di Controparte_3 percepire una pensione di € 900,00 mensili alla quale si aggiunge l'assegno di mantenimento di € 600,00 corrispostole da di non avere altri redditi, né di Pt_1 avere modo di procurarseli, avendo 68 anni e soffrendo di gravi patologie (morbo di e aneurisma intracranico); di essere comproprietaria al 50% con Per_3 Pt_1 ELl'appartamento sito in Roma, Via Ivanoe Bonomi n. 127 con annessa cantina e n. 2 autorimesse, occupato dalle figlie e;
di essere, altresì, Per_2 Per_1 comproprietaria al 50% ELl'appartamento sito in Rocca di Mezzo, Strada Statale n. 5 bis, con annessa cantina e n. 2 autorimesse;
di essere titolare di un conto di gestione n. 16232 presso la RS e di un c/c bancario n. 8507 presso la NC Popolare di
Milano, sui quali residuavano complessivamente circa € 470.000,00, derivanti dalla divisione dei valori mobiliari attuata inter partes in data 5 aprile 2018; che Pt_1 produttore TV presso la “Ballandi” e braccio destro operativo EL notissimo produttore oltre a percepire la pensione aveva anche un reddito da CP_4 lavoro autonomo che gli consentiva di continuare a godere di rilevanti redditi e di vantare, peraltro, un'importante liquidità giacente sia sul c/c presso la banca EL
CI sia presso la RS, che complessivamente ammontava a oltre € 564.000,00, come risultava dalla stessa dichiarazione sostitutiva avversaria.
La resistente, dunque, chiedeva che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili EL matrimonio, disponendo a carico di la corresponsione di un Parte_1 assegno divorzile di € 1.500,00 mensili e dichiarando inammissibili le domande di controparte che esulavano ELla richiesta di cessazione degli effetti civili EL matrimonio e ELl'assegno divorzile.
3 All'udienza presidenziale EL 12.04.2023, sono comparse personalmente le parti e, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, il Presidente ha confermato i provvedimenti ELla separazione come vigenti;
ha quindi disposto la prosecuzione EL giudizio dinanzi al Giudice Istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
Dichiarata con sentenza la cessazione degli effetti civili EL matrimonio tra le parti, all'udienza EL 14.05.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa rinuncia ELla parte ricorrente ai termini di cui all'art.190 c.p.c.
.
§§§
Attesa la pronuncia sullo status già resa da questo Tribunale, occorre passare all'esame ELle ulteriori questioni controverse.
Assegno divorzile chiede che non sia disposto alcun assegno divorzile in favore di Parte_1
mentre la resistente chiede che sia disposto in suo favore un Controparte_1 assegno divorzile pari ad € 1.500,00 mensili.
Deve premettersi che la determinazione ELl'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità ELle discipline sostanziali, ELla natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni e alle rispettive decisioni giudiziali,
l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento EL matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti operanti nel regime di convivenza e di separazione (così, tra le altre, Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 6641 EL 09/05/2002).
Con specifico riferimento all'art. 5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n.
74/87, si evidenzia che in esso è contenuto il riconoscimento ELl'assegno in favore EL coniuge divorziato solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”; è indubbia, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale ELl'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione ELlo stesso in concreto, ossia tenendo conto ELle qualità personali e sociali ELle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con la nota pronuncia n. 11504 EL
10/05/2017, secondo cui il Giudice EL divorzio, richiesto ELl'assegno di cui all'art. 5, comma 6, ELla l. n. 898 EL 1970, come sostituito dall'art. 10 ELla l. n. 74 EL
1987, nel rispetto ELla distinzione EL relativo giudizio in due fasi: a) deve verificare, nella fase ELl'“an debeatur”, se la domanda ELl'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un
“tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con
4 esclusivo riferimento all'“indipendenza o autosufficienza economica” ELlo stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – EL possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e EL costo ELla vita nel luogo di residenza ELl'ex coniuge richiedente), ELla capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato EL lavoro dipendente o autonomo), ELla stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò sulla base ELle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria ELl'altro ex coniuge;
b) deve tener conto, nella fase EL
“quantum debeatur”, di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni ELla decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione EL patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata EL matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura ELl'assegno divorzile, sulla base ELle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione ELl'onere ELla prova.
Con successiva pronuncia n. n. 18287 EL 11/07/2018 la Corte di Cassazione, nell'evidenziare che all'assegno di divorzio in favore ELl'ex coniuge deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi ELl'art. 5, comma 6, ELla l. n. 898 EL 1970, ha precisato nuovamente che detta disposizione di legge richiede, in primis, l'accertamento ELl'inadeguatezza dei mezzi ELl'ex coniuge istante, e ELl'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte ELla norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione ELl'assegno. La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che tale giudizio dovrà essere espresso “alla luce di una valutazione comparativa ELle condizioni economico-patrimoniali ELle parti, in considerazione EL contributo fornito dal richiedente alla conduzione ELla vita familiare ed alla formazione EL patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata EL matrimonio ed all'età ELl'avente diritto”.
In merito alla situazione reddituale e patrimoniale ELle parti appare necessario osservare che il usufruisce di un trattamento pensionistico diretto e continua a Pt_1 svolgere occasionali prestazioni professionali di consulenza;
egli è proprietario al
50% ELl'appartamento in Roma via Ivanoe 124, in uso alle figlie, e ELle relative due autorimesse e cantina nonché sempre al 50% ELl'appartamento in Rocca di Mezzo, usato da entrambi i coniugi, e ELle relative autorimesse;
è, altresì, usufruttuario ELl'appartamento a Roma via R.R. Peirera in cui vive, con diritto acquistato nel 2016 per € 300.000,00 senza ricorrere al mutuo. Dalle dichiarazioni dei redditi di Pt_1 risulta che ha percepito un reddito imponibile di € 23.018,00 nel 2020, di € 27.993,00
5 nel 2021, di € 23.352,00 nel 2022 e di € 19.479,00 nel 2023; inoltre a dicembre 2022 egli vantava un saldo positivi di € 90.234,00 sul proprio conto corrente presso la
NC EL CI e risultava, a marzo 2023, titolare di un conto custodia titoli presso
RS con un saldo di € 474.106,86.
Quanto alla oggi pensionata, percepisce una pensione di € 900,00 mensili, CP_1 vive nell'appartamento in Roma di proprietà ELle figlie, le quali a loro volta abitano nell'appartamento di proprietà ELla e EL avendo i coniugi destinato CP_1 Pt_1 tale abitazione alle figlie;
è comproprietaria al 50% con il ELl'appartamento in Pt_1
Roma via Ivanoe 124, che come anzidetto è in uso alle figlie, e ELle relative due autorimesse e cantina nonché sempre al 50% ELl'appartamento in Rocca di Mezzo, usato da entrambi i coniugi, e ELle relative autorimesse. Ha goduto di un reddito imponibile pari ad € 19.200,00 nel 2019; ad € 5.076,00 nel 2020; ad € 4.309,00 nel
2021 e ad € 18.035,00 nel 2022. Dopo la separazione la resistente ha raggiunto un accordo (prodotto da entrambe le parti) con inerente alla divisione dei valori Pt_1 mobiliari, EL denaro e dei titoli in comunione percependo dal marito € 700.000,00, tanto che la stessa vantava al 30.06.2024 un saldo di € 70.286,11 su un conto custodia titoli presso RS oltre che, al 31.12.2022, un saldo di conto corrente di € 414.357,36 presso la NC Popolare di Milano.
Pertanto, sulla base ELle considerazioni economiche appena svolte, non emerge l'esigenza di porre rimedio ad uno stato di disagio economico ELla resistente la quale gode di una pensione di € 900,00 mensili, non sopporta spese abitative, vivendo nell'appartamento di proprietà ELle figlie a cui ha dato in godimento altro appartamento di cui la resistente è proprietaria unitamente a la stessa Parte_1
è inoltre proprietaria con il di un altro appartamento sito a Rocca di Mezzo e Pt_1 relative pertinenza, che le parti preferiscono usare direttamente piuttosto che metterlo a reddito. Oltre al patrimonio immobiliare appena indicato la resistente può, inoltre, contare su cospicue somme di denaro accumulate dai coniugi nel corso degli anni di matrimonio e percepite nel 2018 in seguito alla divisione ELla comunione con il marito, di valori mobiliari, denaro e titoli. Di tale importo oggi residuano alla oltre ad € 400.000,00 ed anche dei titoli per un valore di circa € 70.000,00. CP_1
La resistente, dunque, gode oggi di somme accumulate, insieme al marito, durante gli anni EL matrimonio e che oggi sono state ripartite tra gli stessi;
non si rilevano peraltro particolari squilibri patrimoniali tra le parti.
In relazione a ciò, deve rigettarsi la domanda di assegno divorzile, attesa l'autonomia patrimoniale e reddituale ELla resistente, fermi i provvedimenti resi in corso di causa.
Ulteriori domande articolate
Parte ricorrente chiede: che sia revocato ELl'obbligo di ottemperare a tutti gli oneri fiscali e/o tributari, alle quote condominiali ordinarie e straordinarie, nonché infine ai costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria con riferimento all'immobile sito in Roma, Via Foscari n. 70 ed annesse pertinenze, di proprietà ELle figlie, e Per_2
, ed abitato dalla resistente;
che con riferimento all'immobile sito in Roma, Per_1
6 Via Ivanoe Bonomi n. 127 ed annesse pertinenze, in comunione indivisa con la resistente ed occupato dalle figlie, e , sia statuita la ripartizione al Per_2 Per_1
50% fra le parti, di tutti gli oneri fiscali e/o tributari e dei costi di manutenzione straordinaria, nonché la revoca ELl'obbligo di contribuzione sulla manutenzione ordinaria e sugli oneri condominiali ordinari e straordinari e che fosse disposta la ripartizione al 50% fra le parti, di tutti gli oneri fiscali e/o tributari, dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli oneri condominiali ordinari e straordinari e, infine, ELle utenze domestiche con riferimento all'immobile sito in
Rocca di Mezzo, Strada Statale 5 bis ed annesse pertinenze, anch'esso in comunione indivisa fra le parti ed in uso ad entrambe. Parte resistente ha invece chiesto che dette domande fosse dichiarate inammissibili.
Le richieste articolate da sono finalizzate alla revoca o alla modifica ad accordi Pt_1 intercorsi tra le parti in sede di separazione relativamente alla gestione ordinaria e straordinaria nonché al regime fiscale di immobili o di proprietà ELle figlie o in comproprietà con la moglie. Orbene, tali istanze attengono a pattuizioni che, seppur raggiunte in sede di separazione, sono autonome ed accessorie ed esulano da contenuto proprio ELla separazione medesima e, pertanto, sono assoggettate all'ordinaria disciplina dei rapporti tra privati.
Le istanze in questione devo perciò essere dichiarate inammissibili.
Spese di giudizio
Motivi di equità, suggeriti dalla natura ELle questioni controverse e dalla reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione tra le parti ELle spese EL presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda di di assegno divorzile, statuendo che Controparte_1 ciascuna parte provvederà al proprio mantenimento;
2. dichiara inammissibili le ulteriori domande di parte ricorrente, come indicate in parte motiva;
3. compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio EL Tribunale di Roma, in data 07/10/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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