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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 19/06/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1697/2023
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 19.6.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. MIMOLA Gaetano, V.le Bovio 189 - Pescara
CONTRO
Controparte_1 avv. CORRERA Luisa, C.so di Porta Vittoria 29 - Milano
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 19.12.2023 Parte_1 proponeva opposizione avverso un decreto ex art. 633 c.p.c. da questo Ufficio in funzione di magistratura del lavoro, recante l'ingiunzione del pagamento in favore di della complessiva somma di Controparte_1
€5.054,00 a titolo di indennità di mancato preavviso di n.6 mesi (come previsto dall'art.8 del contratto di agenzia in data 12.11.2018), in ragione delle dimissioni dal predetto, già agente della predetta società, comunicate in data 14.6.2023 con effetto immediato.
L'opponente , premettendo che era stato agente non solo Parte_1 della società opposta ma anche della società HIC S.r.l., Controparte_1 esponeva che “(…) In data 14.06.2023 il Sig. recedeva per giusta causa Parte_1 dal contratto di agenzia che lo ha legato nel tempo alla Società Controparte_1 ma non solo;
Con lo stesso recesso era comunicato il rece S.r.l. S.r.l. perché il contratto di agenzia intrattenuto con quest'ultima società è strettamente correlato, a tratti simbiotico, con quello per cui è la presente causa”.
Richiamava pertanto il tenore testuale dei motivi delle dimissioni comunicate a HIC S.r.l., soggiungendo che si trattava di “Problematiche rappresentate nei confronti della HIC Srl, ma opposte anche a perché il CP_1 contratto di agenzia stipulato con quest'ulti on a caso ingiungente contemporaneamente alla HIC con modalità di estrinsecazione della pretesa del tutto sovrapponibili) è strettamente correlato con quello che lega l'agente alla prima delle due società citate”.
Domandava pertanto la revoca del d.i. opposto ed in via riconvenzionale domandava, deducendo trattarsi di dimissioni per giusta causa, il pagamento dell'indennità di mancato preavviso che quantificava nella medesima somma di
€5.054,00 oggetto dell'ingiunzione opposta, domandando altresì le indennità di fine rapporto ex art.1751 c.c., che quantificava in €19.000,00 (pari alla media delle provvigioni conseguite dall'agente nell'ultimo quinquennio).
si costituiva in giudizio insistendo per la conferma del d.i. Controparte_1 opposto e contestando le eccezioni avversarie.
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
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Occorre preliminarmente richiamare il tenore testuale della nota di dimissioni dell'agente opposto (pacificamente comunicate in data 14.6.2023):
• “Oggetto: Dimissioni per giusta causa dai contratti di Agenzia HIC S.r.l. del 23.10.2018 et del 12.11.2018 Controparte_1 Il sottoscritto agente di commercio contrattualizzato dalle Vostre spettabili Parte_1
2 Società con i titoli di cui in oggetto fa presente che non è proprio più possibile proseguire nell'impegno professionale che ha assunto con Voi.
Di seguito un elenco dei motivi che inducono a cessare il rapporto con HIC Srl:
1. È stata revocata unilateralmente la “quota fissa” che veniva erogata all'Agente;
2. Numerose sono state le vendite dirette che hanno invaso la zona di competenza dell'agente (il mercato parallelo è fuori controllo);
3. La fissazione unilaterale di Target irrealizzabili (anche a ragione dell'esistenza del mercato parallelo, i cui benefici per la HIC Srl andrebbero computati anche a favore dell'agente);
4. Il pagamento dilazionato delle provvigioni maturate;
5. I cambi contrattuali unilaterali applicati agli Affiliati;
6. Gli ex stilisti che si sono aggiunti al mercato parallelo vendendo corsi a danno dell'agente; In buona sostanza il mercato zonale che doveva, data l'esclusiva, rendere alla spett. HIC Srl quanto procacciato dall'Agente è ormai divenuto una giungla, forse a ragione del mutamento di orizzonti della Mandante. Il tutto, però, non pare congeniale alle esigenze del sottoscritto e, soprattutto, non in linea con gli obblighi contrattuali assunti.
Per le suddette motivazioni, con la presente si rassegnano le dimissioni per giusta causa dal contratto 23.10.2018 sottoscritto con HIC S.r.l.. In ultimo arrivano mail come quella del 08.06.23 con ricostruzioni dello storico assolutamente pretestuose.
Per conseguenza si è costretti a rassegnare le dimissioni anche con riguardo al contratto di agenzia che vige con considerato che a farla da padrone in Controparte_1 entrambi i contratti è il marchio “ ” che rende le due posizioni contrattuali di Parte_2 fatto inscindibili.
Le presenti dimissioni avranno effetto immediato, data la giusta causa di recesso. Con la presente è fatta richiesta formale di liquidazione delle competenze, tutte, maturate dall'agente e di adeguata indennità ex art. 1751 c.c. per cui la presente missiva costituisce, altresì, atto interruttivo della prescrizione e decadenza prevista al comma V° del citato articolo del codice civile”.
Come evidente, i motivi rappresentati sono relativi esclusivamente allo svolgimento del rapporto di agenzia con HIC S.r.l., mentre le dimissioni sono state comunicate anche alla opposta in ragione -come del resto Controparte_1 rappresentato espressamente anche nel ricorso introduttivo del presente giudizio- di un ritenuto collegamento contrattuale dei due rapporti di agenzia (simul stabunt, simul cadent) (“(…) Problematiche rappresentate nei confronti della HIC Srl, ma opposte anche a perché il contratto di agenzia CP_1 stipulato con quest'ulti (non a caso ingiungente contemporaneamente alla HIC con modalità di estrinsecazione della pretesa del tutto sovrapponibili) è strettamente correlato con quello che lega l'agente alla prima delle due società citate”).
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Occorre dunque premettere la nozione di collegamento negoziale, come specificata dalla giurisprudenza di legittimità, che richiede la sussistenza di una causa che accomuni i vari contratti, distinta ed ulteriore rispetto alla causa di ciascun contratto, dimostrativa della volontà delle parti di concludere i diversi contratti
“allo scopo di realizzare un ulteriore interesse pratico”, sì che i contratti, oltre che alla loro causa concreta, siano finalizzati ciascuno “ad un unico regolamentazione dei reciproci interessi”:
• “Il collegamento contrattuale non dà luogo ad un autonomo e nuovo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e
3 complesso, attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi. Pertanto, in caso di collegamento funzionale tra più contratti, gli stessi restano conseguentemente soggetti alla disciplina propria del rispettivo schema negoziale, mentre la loro interdipendenza produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui essi "simul stabunt, simul cadent".” (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 7255 del 22/03/2013, Rv. 625719 – 01; conforme, Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15757 del 10/07/2014, Rv. 632113 - 01);
• “L'acquisto di un notebook non obbliga ad accettare il sistema operativo preinstallato e qualora l'acquirente, all'avvio dell'hardware, manifesti il suo rifiuto alla licenza d'uso del predetto sistema e del suo software applicativo, il mancato consenso si ripercuote unicamente sul contratto di licenza d'uso e non sul negozio di compravendita del computer, dovendosi ritenere che, tra la vendita del prodotto hardware e la licenza d'uso del sistema operativo, non sussista un collegamento negoziale ove manchino elementi idonei a dimostrare la volontà delle parti di concludere entrambi i negozi allo scopo di realizzare un ulteriore interesse pratico, causa concreta dell'intera operazione negoziale, unitario ed autonomo rispetto a quello proprio di ciascuno di essi. Ne consegue che l'acquirente del notebook, qualora non aderisca alle condizioni predisposte unilateralmente per l'accesso al sistema operativo e al software applicativo, rifiuta il perfezionamento del contratto di licenza d'uso ad essi relativo, senza che ciò incida sulla già perfezionata compravendita del computer” (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19161 del 11/09/2014, Rv. 633009 - 01; conforme, Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4390 del 07/03/2016, Rv. 639202 - 01);
• “Il collegamento negoziale non dà luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo negozio ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, che conservano una loro causa autonoma, ancorché ciascuno sia finalizzato ad un unico regolamentazione dei reciproci interessi, sicché il vincolo di reciproca dipendenza non esclude che ciascuno di essi si caratterizzi in funzione di una propria causa e conservi una distinta individualità giuridica, spettando i relativi accertamenti sulla natura, entità, modalità e conseguenze del collegamento negoziale al giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18585 del 22/09/2016, Rv. 641188 - 01).
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Tuttavia, il rappresentato collegamento contrattuale non è rinvenibile nella fattispecie all'esame, trattandosi di contratti relativi a prodotti diversi (da un lato, corsi di aggiornamento professionale per parrucchieri, quanto a CP_1
dall'altro prodotti relativi a linee tricologiche ed elementi di arredo per
[...] parrucchieri, quanto a HIC S.r.l.), conclusi con società diverse ed autonome.
È del resto lo stesso agente opponente a richiamare il contratto “primigenio” intervenuto in data 4.6.2012 con la (sola) società HIC S.r.l., “prima della scissione in due tronconi dei prodotti che il mondo “ ” (ricorso, pag.4), Parte_2 circostanza questa dimostrativa della volontà di dif ziché unificare, i rapporti contrattuali, instaurati con soggetti giuridici differenti ed autonomi.
La difesa della società opposta ha inoltre evidenziato i singoli aspetti differenziali tra i due contratti (diversa data di sottoscrizione, differenti attività ed oggetti sociali delle due società, differente regime provvigionale, diverse limitazioni territoriali della zona che era concessa in esclusiva all'agente), sicchè non può ritenersi significativa di un collegamento contrattuale la sola circostanza che entrambe le società siano concessionarie del marchio “ ”. Parte_2
4 *** Considerata dunque l'assenza della giusta causa di dimissioni, va pertanto altresì rigettata la domanda riconvenzionale relativa all'indennità di fine rapporto ex art.1751(Indennità in caso di cessazione del rapporto) c.c., che al comma 2 dispone infatti che “2. L'indennità non è dovuta: quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività; quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia”.
In giurisprudenza è stato pertanto affermato che “L'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., non è dovuta all'agente in ogni caso di scioglimento del rapporto e, in particolare, non è dovuta quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività; la stessa conclusione vale per l'indennità suppletiva di clientela e per l'indennità meritocratica (art. 10 dell'AEC), posto che questa norma prevede che i citati trattamenti economici non sono dovuti se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all'agente o rappresentante, ad esclusione di talune ipotesi (dimissioni dovute a invalidità permanente e totale o successive al conseguimento della pensione di vecchiaia)” (Corte appello Bari sez. lav., 02/05/2019, n.969).
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Giova ad ogni modo evidenziare che, il (similare) giudizio di opposizione R.G.1698/2023 al decreto ingiuntivo emesso invece in favore di HIC S.R.L. (per la medesima causa petendi) è stato definito con Sentenza del Tribunale di Pescara n.386/2025 in data 29.5.2025, che ha disatteso le identiche censure dall'opposto avanzate ed, in particolare:
• ha ritenuto in via generale “(…) che non sia, nella specie, ravvisabile alcuna giusta causa che possa aver indotto il a rassegnare le dimissioni con Parte_1 effetto immediato. Già da una prim delle motivazioni addotte dal a sostegno del proprio recesso, non emergono fatti di gravità tale che Parte_1 giustificare l'interruzione immediata del rapporto con conseguente esonero dell'agente dall'onere di corrispondere la relativa indennità. Non è, infatti, dato comprendere quali sarebbero i gravi inadempimenti o le gravi violazioni di obblighi contrattuali dei quali la HIC s.r.l. si sarebbe resa responsabile e, dunque, quali sarebbero le clausole che la stessa con il proprio modus operandi avrebbe omesso di rispettare”;
• ha quindi analiticamente escluso la sussistenza di alcuna giusta causa con riferimento ad ogni singola ragione addotta dall'opposto nella nota di dimissioni comunicata in data 14.6.2023 e sopra richiamata (sia pure nei
5 confronti della HIC S.R.L., parte opposta in detto giudizio);
• ha infine altresì rigettato la domanda riconvenzionale dell'agente di indennità di fine rapporto ai sensi dell'art. 1751 c.c. (sia pure nei confronti della HIC S.R.L., parte opposta in detto giudizio), affermando che “(…) è chiaro che nel caso in esame difettino tutti i presupposti legittimanti la corresponsione dell'indennità di fine rapporto. Come visto, infatti, essa non spetta in caso di recesso dell'agente salvo che esso sia stata determinato da fatto del preponente (il quale, nella specie, come osservato, non sussiste) o da fatti quali infermità o età o malattia dell'agente che non rendono possibile la prosecuzione del rapporto;
circostanze queste assolutamente non ricorrenti con riguardo alla persona del Stando, infatti, al dettato normativo il difetto di una Parte_1 giusta causa legittimante il recesso impedisce il riconoscimento in favore dell'odierno ricorrente dell'indennità dovuta ex art. 1751 c.c. in caso di cessazione del rapporto. Dunque, essendo il recesso stato comunicato dall'agente e non risultando in alcun modo, per quanto anzidetto, che esso sia stato determinato da fatti imputabili al preponente, tale emolumento non può essere riconosciuto”.
***
L'opposizione dev'essere pertanto rigettata ed il d.i. opposto va confermato.
Le spese seguono la soccombenza della parte opponente.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- rigetta l'opposizione, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto (n.276/2023) e per l'effetto lo dichiara esecutivo;
- rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da parte opposta;
- condanna a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio che liquida in complessivi €3.000,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Pescara in data 19.6.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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