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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/10/2025, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1051/2019
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Giovanni Limina
Email_1
contro
Controparte_1
- parte resistente- Avv. Mariagrazia Carnovale
t Email_2
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 21.3.2019, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33420180006882752000, notificato in data 21.2.2019, intimante il pagamento della somma complessiva di € 5.217,44 a titolo di contributi I.V.S. dovuti alla Gestione Artigiani sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2013.
Ha dedotto che la pretesa creditoria è scaturita dall'accertamento unificato effettuato per detto periodo dall'Agenzia delle Entrate e impugnato innanzi alla Commissione Tributaria di Cosenza. Tanto premesso, ha chiamato in causa , chiedendo la sospensione del giudizio in ragione della CP_2 pregiudizialità del contenzioso tributario e l'annullamento dell'avviso di addebito per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' , si è costituito deducendo l'infondatezza CP_2 dell'opposizione, con conseguente conferma dell'atto opposto.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione documentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È pacifico che l'avviso di addebito impugnato sia fondato sull'accertamento unificato n.
TD3010301864/2017 condotto dalla Agenzia delle Entrate, relativo al periodo di imposta 2013 (v. schermata accertamento agenzia entrate in atti di ), nel quale il reddito della contribuente è stato CP_2 ricostruito in termini maggiori rispetto a quanto dichiarato fiscalmente, a sua volta impugnato davanti alla Controparte_3
Ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d. lgs. n. 46/1999 "Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice".
Secondo l'orientamento della Suprema Corte “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l'art. 24, comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che prevede la non iscrivibilità
a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice, qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia CP_ delle entrate, né è necessario, ai fini della non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario.” (Cfr .Cass. Civ. Sez. Lav. n.
8379/2014).
Anche successivamente la giurisprudenza di legittimità ha confermato che l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali è subordinata, ex art. 24 citato, in caso di impugnazione dell'accertamento, all'emissione di un provvedimento esecutivo del giudice, senza distinguere se esso sia eseguito dall'ente previdenziale o da altro ufficio pubblico e senza richiedere la conoscenza, da parte dell'ente creditore, dell'impugnazione proposta (cfr. Cass. 18.02.2015, n. 12333, e Cass.
01.03.2016, n. 4032).
Pertanto, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e sulla scorta del richiamato orientamento della Suprema Corte, che consente di saldare insieme la duplice esigenza di scongiurare, da un lato, contrasti di giudicati e di evitare, dall'altro, inutili duplicazioni di attività processuali, deve ritenersi inibito all' , nella situazione in esame, di emettere avvisi di addebito per pretesi recuperi CP_2 contributivi sino all'intervenuta definitività del giudizio relativo all'accertamento della legittimità del verbale di accertamento dell'Agenzia delle Entrate.
Deve essere, dunque, dichiarata l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato.
Si rileva, tuttavia, che il giudice dell'opposizione che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo (come nel caso, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 12102/2017; Cass. 12333/2015; Cass., n. 14149/2012).
Ne consegue che la pendenza dell'impugnativa innanzi alla Commissione Tributaria dell'atto di accertamento presupposto integra una pregiudiziale di fatto e non di diritto, tale da non comportare la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. ma implica che il Giudice del lavoro proceda al vaglio nel merito della pretesa contributiva, risolvendo la questione sulla base dei principi generali in tema di onere probatorio ex art. 2697 c.c.
Ebbene, la pretesa contributiva trae origine dall'accertamento condotto dall'Agenzia delle Entrate che ha quantificato il maggior reddito di impresa, sul quale sono stati calcolati i contributi previdenziali conseguentemente dovuti.
Posto che l'opposizione all'avviso di addebito dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cfr. Cass. n. 3279/2020; Cass. n. 10583/2017, Cass. n.
19469/2018). Secondo il consolidato insegnamento del giudice di legittimità, "nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all' l'onere di CP_2 provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva" (Cass. ordinanza n. 2929/2020; Cass. ordinanza n. 23038/2019; Sez. L, sentenza n. 14965/2012; Cass. Sez. L, sentenza n. 22862/2010).
L' è pertanto tenuto a provare l'effettività del maggior reddito che si assume percepito da parte CP_2
CP_ ricorrente. Nel caso di specie, difetta la prova del maggior reddito prodotto avendo l' omesso di produrre non solo il verbale di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, quale atto-presupposto della pretesa contributiva -accertamento peraltro impugnato in sede tributaria e dunque non definitivo- ma soprattutto i documenti contabili attestanti il maggior reddito dell'anno in contesa, sul quale applicare la maggiore contribuzione . CP_2
Risulta pertanto impossibile effettuare accertamenti in ordine alla veridicità e fondatezza dei fatti menzionati nel verbale dell'amministrazione finanziaria (che comunque, in questa sede, non risulta prodotto). Pertanto, da tale carenza probatoria, deriva l'insussistenza della pretesa creditoria del resistente istituto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa Manuela Esposito, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'opposizione di merito di parte ricorrente e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme pretese dall' nell'avviso di addebito oggetto di opposizione;
CP_1
- condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.865,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore costituito che si è dichiarato antistatario.
Castrovillari, 20.10.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Giovanni Limina
Email_1
contro
Controparte_1
- parte resistente- Avv. Mariagrazia Carnovale
t Email_2
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 21.3.2019, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33420180006882752000, notificato in data 21.2.2019, intimante il pagamento della somma complessiva di € 5.217,44 a titolo di contributi I.V.S. dovuti alla Gestione Artigiani sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2013.
Ha dedotto che la pretesa creditoria è scaturita dall'accertamento unificato effettuato per detto periodo dall'Agenzia delle Entrate e impugnato innanzi alla Commissione Tributaria di Cosenza. Tanto premesso, ha chiamato in causa , chiedendo la sospensione del giudizio in ragione della CP_2 pregiudizialità del contenzioso tributario e l'annullamento dell'avviso di addebito per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' , si è costituito deducendo l'infondatezza CP_2 dell'opposizione, con conseguente conferma dell'atto opposto.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione documentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È pacifico che l'avviso di addebito impugnato sia fondato sull'accertamento unificato n.
TD3010301864/2017 condotto dalla Agenzia delle Entrate, relativo al periodo di imposta 2013 (v. schermata accertamento agenzia entrate in atti di ), nel quale il reddito della contribuente è stato CP_2 ricostruito in termini maggiori rispetto a quanto dichiarato fiscalmente, a sua volta impugnato davanti alla Controparte_3
Ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d. lgs. n. 46/1999 "Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice".
Secondo l'orientamento della Suprema Corte “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l'art. 24, comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che prevede la non iscrivibilità
a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice, qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia CP_ delle entrate, né è necessario, ai fini della non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario.” (Cfr .Cass. Civ. Sez. Lav. n.
8379/2014).
Anche successivamente la giurisprudenza di legittimità ha confermato che l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali è subordinata, ex art. 24 citato, in caso di impugnazione dell'accertamento, all'emissione di un provvedimento esecutivo del giudice, senza distinguere se esso sia eseguito dall'ente previdenziale o da altro ufficio pubblico e senza richiedere la conoscenza, da parte dell'ente creditore, dell'impugnazione proposta (cfr. Cass. 18.02.2015, n. 12333, e Cass.
01.03.2016, n. 4032).
Pertanto, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e sulla scorta del richiamato orientamento della Suprema Corte, che consente di saldare insieme la duplice esigenza di scongiurare, da un lato, contrasti di giudicati e di evitare, dall'altro, inutili duplicazioni di attività processuali, deve ritenersi inibito all' , nella situazione in esame, di emettere avvisi di addebito per pretesi recuperi CP_2 contributivi sino all'intervenuta definitività del giudizio relativo all'accertamento della legittimità del verbale di accertamento dell'Agenzia delle Entrate.
Deve essere, dunque, dichiarata l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato.
Si rileva, tuttavia, che il giudice dell'opposizione che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo (come nel caso, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 12102/2017; Cass. 12333/2015; Cass., n. 14149/2012).
Ne consegue che la pendenza dell'impugnativa innanzi alla Commissione Tributaria dell'atto di accertamento presupposto integra una pregiudiziale di fatto e non di diritto, tale da non comportare la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. ma implica che il Giudice del lavoro proceda al vaglio nel merito della pretesa contributiva, risolvendo la questione sulla base dei principi generali in tema di onere probatorio ex art. 2697 c.c.
Ebbene, la pretesa contributiva trae origine dall'accertamento condotto dall'Agenzia delle Entrate che ha quantificato il maggior reddito di impresa, sul quale sono stati calcolati i contributi previdenziali conseguentemente dovuti.
Posto che l'opposizione all'avviso di addebito dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cfr. Cass. n. 3279/2020; Cass. n. 10583/2017, Cass. n.
19469/2018). Secondo il consolidato insegnamento del giudice di legittimità, "nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all' l'onere di CP_2 provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva" (Cass. ordinanza n. 2929/2020; Cass. ordinanza n. 23038/2019; Sez. L, sentenza n. 14965/2012; Cass. Sez. L, sentenza n. 22862/2010).
L' è pertanto tenuto a provare l'effettività del maggior reddito che si assume percepito da parte CP_2
CP_ ricorrente. Nel caso di specie, difetta la prova del maggior reddito prodotto avendo l' omesso di produrre non solo il verbale di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, quale atto-presupposto della pretesa contributiva -accertamento peraltro impugnato in sede tributaria e dunque non definitivo- ma soprattutto i documenti contabili attestanti il maggior reddito dell'anno in contesa, sul quale applicare la maggiore contribuzione . CP_2
Risulta pertanto impossibile effettuare accertamenti in ordine alla veridicità e fondatezza dei fatti menzionati nel verbale dell'amministrazione finanziaria (che comunque, in questa sede, non risulta prodotto). Pertanto, da tale carenza probatoria, deriva l'insussistenza della pretesa creditoria del resistente istituto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa Manuela Esposito, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'opposizione di merito di parte ricorrente e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme pretese dall' nell'avviso di addebito oggetto di opposizione;
CP_1
- condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.865,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore costituito che si è dichiarato antistatario.
Castrovillari, 20.10.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.