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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 22/05/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1317/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1317/2021
promossa da
nato a [...] il [...] (C.F.: ), e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F.: ), entrambi Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Piazza ER (EN) alla piazza Boris Giuliano n. 23 presso lo studio dell'Avv. Alessio Cugini Borgese (C.F.: ), che li rappresenta e difende, giusta C.F._3
procura in atti
-Opponenti-
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata dalla procuratrice speciale in persona del legale rappresentante pro- Parte_3
tempore (C.F.: , a sua volta rappresentata dalla procuratrice speciale P.IVA_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F.: ), Parte_4 P.IVA_3
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Pesenti (C.F.: ) e Francesco Concio C.F._4
pagina 1 di 6 (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata in Enna alla via Libertà n. 93 presso lo C.F._5
studio dell'Avv. Paolo Gioveni, giusta procura in atti
-Opposta-
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., l'opposta ha concluso come in atti.
L'attrice opponente, con la prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. ha così concluso: “IN VIA
PRELIMINARE 1. accertare e dichiarare il mancato effettivo esperimento della fase di componimento stragiudiziale della vicenda demandata dal Tribunale e dichiarare l'improcedibilità della pretesa creditoria di controparte;
2. dichiarare il difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio della sig.ra ; NEL MERITO dichiarare nullo, inefficace e comunque revocare il decreto Controparte_2
ingiuntivo opposto, in quanto emesso in carenza dei presupposti di legge;
in accoglimento delle eccezioni formulate, respingere integralmente le rivendicazioni e domande tutte di parte opposta, in quanto infondate in fatto e in diritto;
revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Enna in sede civile in data 20.05.2021
(depositato in cancelleria in pari data), n. 220/21, in causa 622/21 RGAC, e per i motivi di cui in narrativa;
in estremo subordine voglia l'On.le Tribunale adito ridurre ad equità il contratto intercorso con il sig. , nella qualità, anche in ragione delle condizioni di disagio economico in cui il Pt_1
medesimo versa. … Con vittoria di spese …, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. nei confronti del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
La convenuta opposta ha precisato le conclusioni, chiedendo di: “In via preliminare: - dichiarare
l'inammissibilità dell'opposizione (tardiva) avversaria, per tutte le ragioni esposte nei propri precedenti atti e, al contempo, precisare che l'importo di credito ingiunto e di cui al decreto ingiuntivo
n. 622/2021 (R.G. n. 622/2021) emesso il 20 maggio 2021, deve intendersi quello di Euro 20.026,84, oltre interessi convenzionali di mora dal 29/07/2020 sino al saldo;
Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di Euro 20.026,84, oltre interessi convenzionali di mora dal 29/07/2020 sino al saldo. In via subordinata: - nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto
pagina 2 di 6 ingiuntivo opposto, condannare i sig.ri e , in solido tra Parte_1 Controparte_2 loro, al pagamento in favore della convenuta opposta dell'importo di Euro 20.026,84, oltre interessi convenzionali di mora dal 29/07/2020 sino al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 220/2021, emesso da questo Tribunale il 20.05.2021, è inammissibile poiché tardiva.
L'opposta, costituitasi in giudizio, ha infatti rilevato, già nella comparsa di costituzione e risposta, che il Decreto Ingiuntivo n. 220/2021 è stato notificato agli opponenti in data 14.06.2021 a mezzo del servizio postale, presso l'abitazione degli stessi in Piazza ER (EN) alla contrada Candilia, e ha allegato scansione degli avvisi di ricevimento dell'atto spedito per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., trattandosi di notifica in proprio ad opera di avvocato, autorizzata ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 53/1994 (cfr. “Fascicolo monitorio – Decreto ingiuntivo notificato” allegato alla comparsa di costituzione dell'opposta).
Segnatamente, l'opposta ha allegato scansione dell'atto spedito dall'ufficio postale di Milano 18 il
28.05.2021, giunto presso l'indirizzo degli opponenti il 03.06.2021, con comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) spedita in pari data, allegando altresì avvisi di ricevimento dai quali l'atto risulta non ritirato al decimo giorno (14.06.2021).
L'opposta ha dato piena prova della notifica dell'atto, allegando altresì gli avvisi di ricevimento della raccomandata C.A.D. (immessa nella casetta postale il 07.06.2021), in ossequio al principio di diritto statuito dalle Sezioni Unite: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto
pagina 3 di 6 notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima” (Cassazione civile, Sez. Un., 15/04/2021, n. 10012).
La notifica del D.I. opposto si è quindi perfezionata per i destinatari il 14.06.2021, per compiuta giacenza.
L'atto di citazione in opposizione è stato notificato ben oltre il termine di quaranta giorni, ossia il
13.10.2021.
Ebbene, le sopra riferite circostanze non sono state contestate dagli opponenti che, da un lato, sono consapevoli della tardività della odierna opposizione ma, dall'altro lato, ritengono ammissibile la proposta opposizione, sebbene tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., avendo provato di avere ritirato l'atto in data 12.10.2021 e riferendo che “ciò è avvenuto solo perché in precedenza i due si sono dovuti attestare fuori Regione per gravi problemi di salute di un familiare ciò che ha loro impedito di procedere al rito del plico raccomandato prima di quella data (peraltro vivendo in campagna e senza numero civico e avendo solo con difficoltà recuperato l'avviso di giacenza)” (cfr. pagg. 1 e 2 dell'atto di opposizione).
Gli opponenti null'altro hanno dedotto sul punto, né hanno fornito prova delle circostanze addotte a cagione del ritardo nel ritiro dell'atto.
Ebbene, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., l'opposizione tardiva è ammissibile solo se l'intimato provi di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo “per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”.
Nella fattispecie a mani, la notifica risulta regolarmente eseguita a mezzo del servizio postale.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, “ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario” (Cass. Civ., sez. III,
pagina 4 di 6 21.08.2018, n. 20850); e ancora, “ai fini dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art.
650 c.p.c., la forza maggiore e il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto e in un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria;
dette circostanze non possono, pertanto, essere invocate nell'ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza, configurandosi
l'allontanamento come un fatto volontario ed essendo imputabile all'assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo di assenza” (Cass. Civ., sez. II, 29.11.2016 n. 24253).
Nel caso di specie, l'opposta ha prodotto, in allegato al ricorso monitorio, le diffide previamente trasmesse agli odierni opponenti, recapitate allo stesso indirizzo di trasmissione del D.I. opposto
(contrada Candilia, Piazza ER) e dagli stessi regolarmente ricevute.
Con l'atto di opposizione gli opponenti hanno, altresì, confermato di essere residenti presso la suddetta abitazione, rilevando esclusivamente una temporanea assenza per ragioni rimaste comunque non provate.
Appare, pertanto, evidente che non ricorrano, nel caso di specie, i presupposti per invocare, in capo agli opponenti, sia la forza maggiore che il caso fortuito, secondo la ricostruzione come sopra operata dalla giurisprudenza di legittimità, ancor più considerato che gli opponenti non hanno dedotto né provato alcunché in ordine ai sopra richiamati elementi da ritenere essenziali per l'ammissibilità della odierna opposizione tardiva.
Il profilo esaminato risulta del tutto assorbente, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto che, per l'effetto, deve essere confermato e acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del D.M. 55/2014, in misura pari ai valori minimi previsti per lo scaglione di valore da € 26.001,00 a € 52.000,00, esclusa la fase istruttoria in concreto non espletata, e quindi in € 2.906,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Giudice Unico, Dott. Rosario Vacirca, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g.a.c.
1317/2021:
- Dichiara inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo;
- Condanna gli opponenti alla refusione delle spese processuali in favore dell'opposta che liquida in €
2.906,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Enna, 21 maggio 2025
IL GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1317/2021
promossa da
nato a [...] il [...] (C.F.: ), e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F.: ), entrambi Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Piazza ER (EN) alla piazza Boris Giuliano n. 23 presso lo studio dell'Avv. Alessio Cugini Borgese (C.F.: ), che li rappresenta e difende, giusta C.F._3
procura in atti
-Opponenti-
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata dalla procuratrice speciale in persona del legale rappresentante pro- Parte_3
tempore (C.F.: , a sua volta rappresentata dalla procuratrice speciale P.IVA_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F.: ), Parte_4 P.IVA_3
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Pesenti (C.F.: ) e Francesco Concio C.F._4
pagina 1 di 6 (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata in Enna alla via Libertà n. 93 presso lo C.F._5
studio dell'Avv. Paolo Gioveni, giusta procura in atti
-Opposta-
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., l'opposta ha concluso come in atti.
L'attrice opponente, con la prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. ha così concluso: “IN VIA
PRELIMINARE 1. accertare e dichiarare il mancato effettivo esperimento della fase di componimento stragiudiziale della vicenda demandata dal Tribunale e dichiarare l'improcedibilità della pretesa creditoria di controparte;
2. dichiarare il difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio della sig.ra ; NEL MERITO dichiarare nullo, inefficace e comunque revocare il decreto Controparte_2
ingiuntivo opposto, in quanto emesso in carenza dei presupposti di legge;
in accoglimento delle eccezioni formulate, respingere integralmente le rivendicazioni e domande tutte di parte opposta, in quanto infondate in fatto e in diritto;
revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Enna in sede civile in data 20.05.2021
(depositato in cancelleria in pari data), n. 220/21, in causa 622/21 RGAC, e per i motivi di cui in narrativa;
in estremo subordine voglia l'On.le Tribunale adito ridurre ad equità il contratto intercorso con il sig. , nella qualità, anche in ragione delle condizioni di disagio economico in cui il Pt_1
medesimo versa. … Con vittoria di spese …, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. nei confronti del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
La convenuta opposta ha precisato le conclusioni, chiedendo di: “In via preliminare: - dichiarare
l'inammissibilità dell'opposizione (tardiva) avversaria, per tutte le ragioni esposte nei propri precedenti atti e, al contempo, precisare che l'importo di credito ingiunto e di cui al decreto ingiuntivo
n. 622/2021 (R.G. n. 622/2021) emesso il 20 maggio 2021, deve intendersi quello di Euro 20.026,84, oltre interessi convenzionali di mora dal 29/07/2020 sino al saldo;
Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di Euro 20.026,84, oltre interessi convenzionali di mora dal 29/07/2020 sino al saldo. In via subordinata: - nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto
pagina 2 di 6 ingiuntivo opposto, condannare i sig.ri e , in solido tra Parte_1 Controparte_2 loro, al pagamento in favore della convenuta opposta dell'importo di Euro 20.026,84, oltre interessi convenzionali di mora dal 29/07/2020 sino al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 220/2021, emesso da questo Tribunale il 20.05.2021, è inammissibile poiché tardiva.
L'opposta, costituitasi in giudizio, ha infatti rilevato, già nella comparsa di costituzione e risposta, che il Decreto Ingiuntivo n. 220/2021 è stato notificato agli opponenti in data 14.06.2021 a mezzo del servizio postale, presso l'abitazione degli stessi in Piazza ER (EN) alla contrada Candilia, e ha allegato scansione degli avvisi di ricevimento dell'atto spedito per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., trattandosi di notifica in proprio ad opera di avvocato, autorizzata ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 53/1994 (cfr. “Fascicolo monitorio – Decreto ingiuntivo notificato” allegato alla comparsa di costituzione dell'opposta).
Segnatamente, l'opposta ha allegato scansione dell'atto spedito dall'ufficio postale di Milano 18 il
28.05.2021, giunto presso l'indirizzo degli opponenti il 03.06.2021, con comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) spedita in pari data, allegando altresì avvisi di ricevimento dai quali l'atto risulta non ritirato al decimo giorno (14.06.2021).
L'opposta ha dato piena prova della notifica dell'atto, allegando altresì gli avvisi di ricevimento della raccomandata C.A.D. (immessa nella casetta postale il 07.06.2021), in ossequio al principio di diritto statuito dalle Sezioni Unite: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto
pagina 3 di 6 notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima” (Cassazione civile, Sez. Un., 15/04/2021, n. 10012).
La notifica del D.I. opposto si è quindi perfezionata per i destinatari il 14.06.2021, per compiuta giacenza.
L'atto di citazione in opposizione è stato notificato ben oltre il termine di quaranta giorni, ossia il
13.10.2021.
Ebbene, le sopra riferite circostanze non sono state contestate dagli opponenti che, da un lato, sono consapevoli della tardività della odierna opposizione ma, dall'altro lato, ritengono ammissibile la proposta opposizione, sebbene tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., avendo provato di avere ritirato l'atto in data 12.10.2021 e riferendo che “ciò è avvenuto solo perché in precedenza i due si sono dovuti attestare fuori Regione per gravi problemi di salute di un familiare ciò che ha loro impedito di procedere al rito del plico raccomandato prima di quella data (peraltro vivendo in campagna e senza numero civico e avendo solo con difficoltà recuperato l'avviso di giacenza)” (cfr. pagg. 1 e 2 dell'atto di opposizione).
Gli opponenti null'altro hanno dedotto sul punto, né hanno fornito prova delle circostanze addotte a cagione del ritardo nel ritiro dell'atto.
Ebbene, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., l'opposizione tardiva è ammissibile solo se l'intimato provi di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo “per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”.
Nella fattispecie a mani, la notifica risulta regolarmente eseguita a mezzo del servizio postale.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, “ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario” (Cass. Civ., sez. III,
pagina 4 di 6 21.08.2018, n. 20850); e ancora, “ai fini dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art.
650 c.p.c., la forza maggiore e il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto e in un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria;
dette circostanze non possono, pertanto, essere invocate nell'ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza, configurandosi
l'allontanamento come un fatto volontario ed essendo imputabile all'assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo di assenza” (Cass. Civ., sez. II, 29.11.2016 n. 24253).
Nel caso di specie, l'opposta ha prodotto, in allegato al ricorso monitorio, le diffide previamente trasmesse agli odierni opponenti, recapitate allo stesso indirizzo di trasmissione del D.I. opposto
(contrada Candilia, Piazza ER) e dagli stessi regolarmente ricevute.
Con l'atto di opposizione gli opponenti hanno, altresì, confermato di essere residenti presso la suddetta abitazione, rilevando esclusivamente una temporanea assenza per ragioni rimaste comunque non provate.
Appare, pertanto, evidente che non ricorrano, nel caso di specie, i presupposti per invocare, in capo agli opponenti, sia la forza maggiore che il caso fortuito, secondo la ricostruzione come sopra operata dalla giurisprudenza di legittimità, ancor più considerato che gli opponenti non hanno dedotto né provato alcunché in ordine ai sopra richiamati elementi da ritenere essenziali per l'ammissibilità della odierna opposizione tardiva.
Il profilo esaminato risulta del tutto assorbente, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto che, per l'effetto, deve essere confermato e acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del D.M. 55/2014, in misura pari ai valori minimi previsti per lo scaglione di valore da € 26.001,00 a € 52.000,00, esclusa la fase istruttoria in concreto non espletata, e quindi in € 2.906,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Giudice Unico, Dott. Rosario Vacirca, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g.a.c.
1317/2021:
- Dichiara inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo;
- Condanna gli opponenti alla refusione delle spese processuali in favore dell'opposta che liquida in €
2.906,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Enna, 21 maggio 2025
IL GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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