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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/09/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 508/2023 R.G., vertente TRA
, C.F. – P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 con sede in Roma, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n.82, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Dario Adornato, Angelo Labrini, Angela Fazio, Valeria Grandizio ( e Ettore Triolo, dai quali è rappresentato e difeso, sia C.F._1 congiuntamente che disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti per atto Notar del 23.01.2023 in Roma (repertorio 37590 – raccolta 7131). Ai sensi e per Persona_1 gli effetti di cui agli artt.134 co III e 176 co. II c.p.c., come modificati dal d.l. n. 35/2005 conv. in legge n.80/2005, pec t Email_1 appellante CONTRO
, C.F. , elettivamente domiciliato in Reggio Controparte_1 C.F._2 Calabria, alla via Ravagnese II Traversa Scagliola n. 7, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Panuccio, C.F. , fax 0965/642388, pec avv. C.F._3 Email_2 dal quale è rappresentato e difeso appellato E
, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar, n. Controparte_2
14 – 00142 (codice fiscale/partita iva ), in persona di ST SC in P.IVA_3 qualità di Responsabile Contenzioso CALABRIA, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 Persona_2 del 22/06/2023, rilasciata dall' , rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Graziella Castrenze, CF con domicilio eletto presso il suo C.F._4 studio legale, in Roma, Via Domenico Tardini, n. 5, pec fax 06.99334069 Email_3 appellata CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, Controparte_1 chiedeva dichiararsi non più dovuto il pagamento del carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento contrassegnata dal n.09420229006202528000, notificata il 04.01.2023, con specifico riferimento agli avvisi di addebito contrassegnati dai nn. 2
39420160003495527000 (notificato il 13.11.16; relativo a contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive e spese di notifica;
anni 2015, 2016; importo € 2.119,18); 39420170001870232000 (notificato il 10.10.17; relativo a contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive e spese di notifica;
anni 2016, 2017; importo € 2.084,77). Costituitisi in giudizio, l' anche nella qualità di mandatario della e CP_3 CP_4 l contestavano l'avversa domanda, chiedendo la Controparte_2 reiezione del ricorso in quanto infondato nel merito.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 560/2023, pubblicata il 15.05.2023, il Tribunale di Reggio Calabria così statuiva: “dispone l'estromissione della compensando le spese di lite stanti CP_4 le ragioni esposte in parte motiva;
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara Controparte_1 non tenuto al pagamento del carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento n. 09420229006202528000 oggetto di causa, con specifico riferimento agli avvisi di addebito nn. 39420160003495527000; 39420170001870232000; pone a carico dell' e CP_3 dell' , in solido tra loro e ciascuno secondo il proprio titolo, Controparte_2 l'onere di rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, che liquida ex D.M. 55/2014 in complessivi € 886,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Giorgio Panuccio, dichiaratosi antistatario”. Il Tribunale, qualificata la domanda come opposizione ex art. 615 c.p.c., preliminarmente disponeva l'estromissione della non trattandosi di carico CP_4 contributivo oggetto di cartolarizzazione ex art.13 – 15 L.448/1998 s.m.i., disponendo la compensazione delle spese di lite. Nel merito, confermava sussistente la legittimazione passiva dell' Controparte_2
pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass.,
[...] Sez. Un., 7514/2022), poiché il ricorrente aveva richiesto anche l'annullamento di atti di competenza propria dell' , segnatamente dell'intimazione Controparte_2 di pagamento n. 09420229006202528000, in tal modo rendendo quest'ultima legittimata passiva sul punto. Affermava il Tribunale che il carico contributivo oggetto di causa doveva considerarsi non più dovuto stante il maturarsi della relativa prescrizione ex L.335/1995. Gli avvisi di addebito risultavano documentalmente notificati tramite pec in data 13.11.2016 e 10.10.2017. Al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420229006202528000 (04.01.2023), la prescrizione quinquennale ex L.335/1995 della contribuzione era già venuta a maturarsi, non sussistendo prova di validi atti interruttivi. In particolare, gli atti interruttivi prodotti dall' (i Controparte_2 preavvisi di fermo amministrativo nn. 09480201700000335000, 09480201800004080000) risultavano sprovvisti di prova quanto alla loro valida ed effettiva notifica e non potevano considerarsi idonei a interrompere la prescrizione. Il ricorso andava, quindi, accolto, con declaratoria di sopravvenuta non tenutezza del ricorrente al pagamento delle somme portate dall'intimazione di pagamento Controparte_1
n. 09420229006202528000 e conseguente annullamento di quest'ultima, con specifico riferimento agli avvisi di addebito nn. 39420160003495527000; 39420170001870232000. Le spese di lite seguivano la soccombenza e andavano poste a carico delle parti soccombenti in solido tra loro, con distrazione in favore del difensore del ricorrente.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' , che ne invocava la CP_3 riforma, rassegnando le seguenti conclusioni: “accogliere il presente atto e riformare 3
parzialmente l'impugnata sentenza con accertamento della fondatezza della pretesa contributiva sottesa all'avviso di addebito n. 39420170001870232000 e alla intimazione di pagamento indicata per la parte de qua, con condanna di parte appellata al versamento delle somme corrispondenti e dunque dichiarando la parziale infondatezza delle pretese di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Spese come per legge”. Impugnava parzialmente la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che con riferimento al credito contributivo sotteso all'avviso di addebito n. 39420170001870232000 fosse intervenuta la prescrizione. Ne chiedeva la parziale riforma, con accertamento della fondatezza della pretesa contributiva sottesa all'avviso di addebito n. 39420170001870232000 e la condanna di parte appellata al versamento delle somme corrispondenti. Il Tribunale, nel dichiarare l'intervenuta la prescrizione, aveva omesso di pronunziarsi sulla eccepita interruzione in ragione della sospensione dei termini prevista dal legislatore in ragione dell'emergenza Covid. Nel calcolo dei termini di prescrizione doveva tenersi conto della successione normativa conseguente all'emergenza epidemiologica, che aveva introdotto diverse cause di sospensione dell'obbligo contributivo che, ovviamente, ponendo l nella condizione Pt_1 di non poter procedere alla riscossione del credito contributivo, in virtù dell'art. 2935 c.c., avevano determinato lo spostamento in avanti del termine finale di prescrizione. In particolare, erano stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni). L'avviso di addebito n. 39420170001870232000 (riferito ai periodi 2-3/2016) avente ad oggetto l'omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione Commercianti, risultava notificato il 10 ottobre 2017 e il termine quinquennale di prescrizione sarebbe scaduto il 10 ottobre 2022. Applicando entrambe le sospensioni previste dalla legge (129 gg.+ 182 gg.) il termine era slittato al 17 agosto 2023.
Considerato che
l'intimazione era stata notificata il 04.01.2023, era evidente che nessuna prescrizione era maturata. Costituitosi, chiedeva il rigetto dell'appello, affermando che la Controparte_1 documentazione allegata agli atti non era idonea a comprovare né la rituale notifica degli avvisi di addebito presupposti all'intimazione impugnata né, tanto meno, la regolare notifica dei presunti atti interruttivi dei termini prescrizionali. Richiamando quanto già esposto nel giudizio di primo grado, affermava che nessuna valenza probatoria era possibile attribuire agli atti allegati dall'Agente per la Riscossione, poiché questi aveva fornito copia di due preavvisi di fermo, producendo due semplici “buste”, senza produrre alcuna relata che attestasse l'intervenuta notificazione. Passando alla disamina della documentazione prodotta dall'Ente creditore, anche gli CP_ avvisi di addebito emessi dall' , risultavano irrilevanti, poiché le Direzioni Territoriali dell' si limitavano a recapitare alle imprese un messaggio di posta elettronica CP_3 certificata avente ad oggetto “avvisi di addebito -aziende con lavoratori dipendenti” sprovvisto di alcuna relazione di notifica e privo di attestazione di conformità e di firma digitale, con inesistenza, giuridica e di fatto, di notifica. Lamentava, ancora, che l aveva inoltrato i propri avvisi di addebito tramite Pt_1
l'account “ ”, che, in quanto non registrato presso l'IPA, Email_4 non poteva essere utilizzato per alcuna notificazione, con conseguente nullità della stessa. Infine, il periodo di sospensione non poteva essere applicato al caso di specie, atteso che trovava applicazione la disciplina dell'articolo 68 del D.L. 18/2020 (cosiddetto decreto
“Cura Italia”). Tale articolo era stato addizionato dal legislatore del comma 4-bis che, alla lettera b), proroga di 24 mesi i termini di decadenza e prescrizione relativamente ai soli carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione 4
durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis (ossia 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021) e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021. Poiché la posizione CP_ creditoria vantata dall non era stata affidata all'Agente per la Riscossione in quest'ultimo arco temporale, ne derivava l'impossibilità di prorogare i termini di decadenze e prescrizione, per il periodo sopra citato. Concludeva chiedendo accertare e dichiarare che la documentazione prodotta dalle controparti e, in particolare, dall' , non poteva atteggiarsi alla stregua di Controparte_5 un valido atto interruttivo della prescrizione e, dunque, era inidonea ad esplicare gli effetti tipici della costituzione in mora;
per l'effetto, confermare, anche con riferimento all'avviso di addebito nr. 39420170001870232000, l'intervenuta prescrizione della relativa pretesa previdenziale, con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
in ogni caso, porre a carico dell'odierno appellante tutte le spese e le competenze di questo grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso le seconde. Costituitasi con memoria ad adiuvandum, l , faceva Controparte_2 proprie le conclusioni di cui al motivo di appello avente ad oggetto l'omessa e/o erronea di motivazione sulla prescrizione in relazione all'avviso di addebito n. 39420170001870232000, per mancata applicazione della sospensione dei termini prevista dal legislatore in ragione dell'emergenza Covid-19. Come già evidenziato sin dal primo grado del giudizio, l'avviso di addebito n. 39420170001870232000 era stato notificato da in data 10.10.2017 ed era stato CP_3 seguito dalla notifica in data 22.10.2018 del preavviso di fermo 09480201800004080000 ed in data 04.01.2023 dalla notifica dell'avviso di intimazione n. 09420229006202528000 opposto nel primo grado del presente giudizio. L'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. L'articolo 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, aveva introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato D.L., al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiungeva a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del D.L. n. 18/2020. Venendo, pertanto, al caso di specie, l'avviso di addebito n.39420170001870232000 (riferito ai periodi 2-3/2016) avente ad oggetto l'omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione Commercianti, risultava notificato il 10.10.2017. A fronte delle sopra richiamate disposizioni di legge, il termine quinquennale di prescrizione sarebbe scaduto il 10.10.2022. Applicando entrambe le sospensioni previste dalla legge (129 gg.+ 182 gg.) il termine è slittato al 17.08.2023.
Considerato che
l'intimazione di pagamento n. 09420229006202528/000 (opposta con il ricorso introduttivo del primo grado del presente giudizio) era stata notificata in data 04.01.2023, era evidente che nessuna prescrizione era maturata, anche senza voler considerare la precedente notifica di alcun ulteriore atto della riscossione. Per completezza, sempre ai fini del corretto calcolo del termine prescrizionale, non poteva non tenersi in considerazione anche la sospensione ex lege dei termini di notifica 5
degli atti della riscossione conseguente alla emergenza Covid 19, avvenuta in base prima al D.L. 18 del 2020, che aveva sospeso la possibilità di notifica dall'08.03.2020 al 31.05.2020; poi alla Legge n. 77/2020 (di conversione del D.L. n. 34/2020) che aveva rinviato detto termine sino al 31.08.2020; poi al D.L. n. 104/2020 che lo aveva rinviato fino al 15.10.2020; poi in base al D.L. 125/2020 che lo aveva rinviato al 31.12.2020; poi al D.L. 41/2021 che lo aveva rinviato al 30.04.2021 ed infine dal D.L. 73/2021 che lo aveva rinviato al 30.06.2021 e successivamente rinviato al 31.08.2021 (in tutto 541 giorni, pari a 1 anno e 176 giorni), con conseguente sospensione legale dei relativi termini decadenziali e prescrizionali in tale arco temporale. Da ultimo, richiamava il disposto dall'art. 68 del D.L. 18 del 2020 letto in combinato disposto con l'art. 12 comma 1 del D. Lgs. 159/2015. Pertanto, in nessun caso, poteva dirsi decorso alcun termine prescrizionale in relazione al credito di cui all'avviso di addebito n. 39420170001870232000, sotteso all'avviso di intimazione n. 09420229006202528000. Quanto sin qui esposto produceva conseguenze anche in ordine alle spese del primo grado e pertanto, chiedeva che, in esito alla riforma della sentenza, per il primo grado di giudizio venisse disposta, se non la condanna del ricorrente, almeno la compensazione delle stesse. Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Preliminarmente, deve osservarsi che, sebbene entrambi gli appellati nei propri scritti difensivi, abbiano richiamato gli atti astrattamente interruttivi della prescrizione compiuti dall' , la questione, già decisa dal Tribunale, non Controparte_2 ha costituito oggetto del devolutum con i motivi di impugnazione. Invero, il Tribunale ha così dichiarato: “gli atti interruttivi prodotti dall'
[...]
(e quindi i preavvisi di fermo amministrativo nn. Controparte_2
09480201700000335000, 09480201800004080000) risultano sprovvisti di prova quanto alla loro valida ed effettiva notifica. Non posso pertanto considerarsi idonei a interrompere la prescrizione di cui si discute”. (così sentenza pag. 3). Tale statuizione non è stata gravata da motivi di impugnazione, sì che ultronee ai fini per i quali in questa sede si procede sono le argomentazioni difensive che, con valenza opposta, entrambi gli appellati hanno operato in raffronto agli atti : essi sono stati già CP_6 dichiarati inidonei ad interrompere il corso della prescrizione e tale punto della decisione non è stato gravato da impugnazione.
5. A seguito dei motivi di impugnazione proposti dall' , assumono, invece, CP_3 rilevanza i rilievi di criticità articolati dal ricorrente, reiterati nell'atto di costituzione in appello, sulla validità delle notifiche degli avvisi di addebito eseguiti dall' , sui quali il Tribunale CP_3 non si è pronunciato, evidentemente ritenendoli assorbiti dalla declaratoria di prescrizione successivamente maturata. La sentenza, infatti, così afferma: “Gli avvisi di addebito risultano documentalmente notificati tramite pec in data 13.11.16, 10.10.17. Al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420229006202528000 (4.1.23) oggetto di causa, quindi, la prescrizione (quinquennale e non decennale: Cass., Sez. Un., 23397/2016) ex L.335/1995 della contribuzione di cui si discute era già venuta a maturarsi, non sussistendo prova di validi atti interruttivi.” Invero, se la dichiarata prescrizione, maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, assorbiva l'interesse del ricorrente ad una pronuncia sulla validità di tali 6
notifiche – interesse esplicitato sin dal ricorso introduttivo e peculiarmente dettagliato nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.04.2023, ove sono state illustrate le ragioni poste a fondamento delle dedotte inesistenza e nullità, ragioni reiterate in questo grado di giudizio – caducando un eventuale interesse a proporre autonoma impugnazione, a seguito della proposizione dell'appello da parte dell' , si riespande l'interesse ad una pronuncia CP_3 sul punto, in quanto la questione costituisce antecedente logico giuridico rispetto alla decisione dei motivi di impugnazione, che riguardano un posterius, vale a dire il corretto computo dei termini prescrizionali includendo le sospensioni disposte con la legislazione emergenziale, il che presuppone la valida notifica degli avvisi di addebito. Sono infondate le doglianze del ricorrente/appellato con cui è stato lamentato che, contrariamente a quanto disposto nel protocollo di redazione e notificazione degli avvisi di addebito adottato dall' con il messaggio n. 18947/20132, le Direzioni Territoriali CP_3 dell' si limitavano a recapitare alle imprese datrici un messaggio di posta elettronica CP_3 certificata avente ad oggetto “avvisi di addebito -aziende con lavoratori dipendenti” e del seguente tenore: “Spett.le Ditta, Si inviano in allegato comunicazioni in merito a: avvisi di addebito – aziende con lavoratori dipendenti. Cordiali saluti. Il direttore”. Ha affermato il ricorrente/appellato che il messaggio pec inviato dalle Direzioni Territoriali dell' non era provvisto di alcuna relazione di notifica ed era Controparte_5 privo di attestazione di conformità e di firma digitale. Da tale carenza faceva derivare l'inesistenza, giuridica e di fatto, di una qualsiasi notifica. La doglianza è priva di pregio, posto che, in assenza di sanzioni di inesistenza/invalidità contemplate da fonti di normazione primaria, dall'assolvimento di un incombente senza la pedissequa riproduzione delle previsioni di un protocollo non può farsi derivare l'inesistenza di un atto che, invece, è stato validamente compiuto ed è regolarmente pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario. Inoltre, l'appellato non ha neanche dedotto se vi sia stato e in cosa si possa essere sostanziato, ai fini della compiuta conoscenza dell'atto, il pregiudizio derivato. Osserva la Corte che, all'atto della costituzione nel giudizio di primo grado, l ha CP_3 depositato il messaggio, corredato da ricevuta di avvenuta consegna: Avvisi Di Addebito - Commercianti" proveniente da " "ed indirizzato a Email_4
. Email_5 A tale messaggio sono acclusi gli avvisi di addebito oggetto di contestazione in formato PDF, tale che il destinatario degli atti oggetto della notificazione è stato compiutamente reso edotto del contenuto del messaggio e gli è stata consentita l'immediata ed agevole consultazione dei documenti allegati. Non è dato, quindi, poter apprezzare alcun pregiudizio concretamente realizzatosi nella sfera giuridica del destinatario, né questi lo ha dedotto. Analogamente priva di pregio è la censura concernente l'assenza di attestazione di conformità e di firma digitale, posto che la trasmissione tramite notifica pec è di per sé idonea a garantire la riferibilità, l'integrità e l'immodificabilità del documento. Il sistema stesso di posta elettronica certificata fornisce le garanzie legali di una raccomandata con ricevuta di ritorno, assicurando la provenienza del messaggio e la data di consegna, e deve ritenersi perfettamente valida una notifica a mezzo pec anche se l'allegato è un file PDF e non un file con firma digitale (p7m), con la conseguenza che l'assenza di una firma digitale p7m non determina automaticamente l'inesistenza o la nullità della notifica, a meno che il destinatario non sollevi, e ciò non è avvenuto nella fattispecie in esame, contestazioni specifiche e concrete sulla conformità del contenuto. I principi sopra esposti sono confermati da Cass. civ. sez. lav., 22/08/2025 n. 23732, che ha così affermato: “Il quarto motivo è inammissibile, perché nel ritenere che il documento debba essere formato con modalità idonee a garantire la sicurezza, l'integrità e 7
l'immodificabilità del documento e, in maniera manifesta ed inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, non si confronta con l'evoluzione giurisprudenziale sul tema dei documenti prodotti in formato pdf (cfr. Cass. n. 30922/2024 sulla validità della notifica di una cartella di pagamento a mezzo PEC in formato ".pdf", non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario), sul tema delle modalità idonee al raggiungimento dello scopo in presenza di violazione di forme digitali che non integrano l'inesistenza della notifica bensì una nullità sanabile (cfr. Cass. n. 14063/2024), sul tema dei formati "eml" e "msg" di documenti che possono essere stampati
o salvati e attestati come conformi all'originale (cfr. Cass. n. 25686/2023), sul tema della esclusione della necessità di una firma digitale nel formato "pdf" ed irrilevanza del formato "p7m" (cfr. Cass. n. 11222/2022). La rilevanza dei requisiti tecnico giuridici degli atti di notifica va poi commisurata al grado di pregiudizio arrecato al diritto di difesa, ma, in virtù delle allegazioni dello stesso ricorrente, non emerge la concreta riduzione di tutela atteso che, come riportato in ricorso nella trascrizione di uno degli avvisi di addebito esaminati, è riportato in calce all'avviso il nominativo del responsabile del procedimento e rileva la compilazione meccanografica dell'atto con indicazione del nominativo del direttore di cui è annotata la "firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2, del D. Lgs. n.39/1993". Il motivo di ricorso, inoltre, non è specifico nella parte in cui non illustra i dati formali da cui desumere che si tratti di documenti privi di attestazione di conformità, tornando poi a discorrere in tema di notifica, in tal modo superando gli argomenti sulla validità di formazione dell'atto nativo digitale e senza specificare le ragioni di una divergenza compilativa o contenutistica dell'atto notificato rispetto alla sua riproduzione cartacea. Va comunque privilegiato, come è stato affermato in Cass. ord. n.27677/24, il principio di "strumentalità delle forme" processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all'effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito (Cass., n. 6583/24); l'argomento è stato sviluppato in un caso di notificazione dell'appello a mezzo PEC e di costituzione della parte appellante in modalità analogica in cui si osservava che l'omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell'atto d'impugnazione e della relativa notificazione non determina l'improcedibilità dell'appello, atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell'originale dell'atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità. Nel caso in esame, i dedotti vizi formali, ancorché non inficianti sull'aspetto sostanziale della conoscenza dell'atto portato in notifica, non risultano neppure censurati all'epoca della provata avvenuta notifica degli avvisi di addebito. L'argomento si collega con l'ultimo motivo di ricorso”.
5.1 Parimenti infondata è la doglianza, sempre riproposta dal contribuente appellato, avente ad oggetto l'invalidità della notifica per non essere stata eseguita dall'indirizzo pec del mittente risultante da registri abilitati alla notifica telematica. Infatti, in punto di indirizzo pec del notificante, deve farsi applicazione del principio di diritto secondo cui “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia “ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”. (Cass. civ. sez. trib., 03/07/2023, n. 18684; Cass. civ. sez. trib., 17/07/2024, n.19677). 8
Tale principio è uniformemente affermato dal giudice di legittimità: “In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”. (Cass. SS.UU. 15979/2022). La Suprema Corte ha altresì affermato che laddove l'ente abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo pec non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verificava alcuna nullità della notifica, venendo in rilievo il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informavano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI- Pec non inficiava ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risultava provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorreva che il contribuente evidenziasse quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa fossero derivati dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però era comunque evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023). Nel caso in esame il contribuente non ha allegato alcun pregiudizio eventualmente derivato dalla ricezione della notifica della cartella proveniente da un indirizzo del mittente differente da quello presente nel registro INI-Pec, laddove dall'indirizzo era agevolmente individuabile il mittente: . Email_4
La doglianza è, pertanto, generica, non corredata dai necessari elementi illustrativi della lesione che sarebbe derivata e/o di un eventuale l'errore di individuazione del mittente in cui sarebbe incorso il contribuente. L'avviso di addebito n. n. 39420170001870232000, unico oggetto dell'impugnazione e unico oggetto della cognizione devoluta alla Corte di Appello, è, pertanto, un atto validamente notificato.
6. Infondati i motivi di resistenza proposti avverso gli atti dell'ente impositore, vanno esaminati i motivi di appello proposti dall' , il quale ha chiesto l'accertamento della CP_3 fondatezza della pretesa contributiva sottesa all'avviso di addebito n. 39420170001870232000, chiedendo la riforma della sentenza che aveva dichiarato il credito prescritto, ma erroneamente, per non aver computato nel termine quinquennale di prescrizione la sospensione dei termini dettata dalla legislazione emergenziale COVID. Orbene, l'avviso di addebito n. 39420170001870232000 è stato notificato al contribuente il 10.10.2017, come da pec di avvenuta consegna, sì che il termine quinquennale di prescrizione sarebbe andato a scadere il 10.10.2022. Il quinquennio ora in esame è stato interessato dalla sospensione derivante dalla normativa emergenziale (D.L. n. 18/2020 e successive modifiche). L'art. 83, c.2., D.L. n. 18/2020 ha disposto: “Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti 9
esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. … “. L'art. 36, D.L. n. 23/2020 ha disposto che: “Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020.”. L'art. 67 D.L. 18/2020 ha disposto: Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Il comma 4 della norma ha disposto: Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. La sospensione normativa dell'attività di riscossione ha inciso evidentemente anche sui termini di prescrizione, rimasti sospesi per il medesimo lasso temporale. Il decorso della prescrizione deve, infatti, intendersi sospeso, atteso che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 il quale al comma 2 così statuisce: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”. L'art. 68 D.L. 18/2020 ha disposto: Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Il D.L. n. 73/2021 - convertito con modifiche con L. 106/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) - ha prorogato la sospensione già prevista dall'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 in materia di versamenti dovuti in base alle cartelle esattoriali, nonché in base agli avvisi di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010. La sospensione in questione ha operato, dunque, dall'8 marzo 2020 sino a tutto il 31 agosto 2021, osservato che “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con il quale il Tribunale, rigettando l'opposizione allo stato passivo presentata dall' , ha erroneamente Controparte_2 rilevato il decorso del termine quinquennale di prescrizione in relazione al periodo intercorrente tra la data di notifica dell'avviso di accertamento e quella di inoltro dell'istanza 10
di insinuazione allo stato passivo, senza considerare il periodo di sospensione collegato all'emergenza Covid)”. (Cass. civ. sez. I, 15/01/2025, n. 960). Alla data, del 04.01.2023, data di notifica dell'intimazione di pagamento nr. 094 2022 90062025 28/000, il termine di prescrizione, computata la sospensione per l'emergenza COVID, non era decorso. L'appello è, dunque, fondato e va accolto e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, deve esser dichiarato che il credito recato dall'avviso di addebito n. 39420170001870232000 e dall'intimazione di pagamento nr. 094 2022 90062025 28/000 in parte qua non è prescritto. Per l'effetto, va rigettata la relativa domanda proposta da . Controparte_1 La reciproca soccombenza delle parti, quale registrata in esito a questo giudizio di appello, determina a disporre la compensazione fra le parti delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti Parte_2 di e , avverso la sentenza n. 560/2023 Controparte_1 Controparte_2 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 15.05.2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara che il credito recato dall'avviso di addebito n. 39420170001870232000 e dall'intimazione di pagamento nr. 094 2022 90062025 28/000 in parte qua non è prescritto.
2. Per l'effetto, rigetta la relativa domanda proposta da . Controparte_1
3. Dichiara compensate fra le parti le spese dei due gradi di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 26 settembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 508/2023 R.G., vertente TRA
, C.F. – P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 con sede in Roma, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n.82, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Dario Adornato, Angelo Labrini, Angela Fazio, Valeria Grandizio ( e Ettore Triolo, dai quali è rappresentato e difeso, sia C.F._1 congiuntamente che disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti per atto Notar del 23.01.2023 in Roma (repertorio 37590 – raccolta 7131). Ai sensi e per Persona_1 gli effetti di cui agli artt.134 co III e 176 co. II c.p.c., come modificati dal d.l. n. 35/2005 conv. in legge n.80/2005, pec t Email_1 appellante CONTRO
, C.F. , elettivamente domiciliato in Reggio Controparte_1 C.F._2 Calabria, alla via Ravagnese II Traversa Scagliola n. 7, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Panuccio, C.F. , fax 0965/642388, pec avv. C.F._3 Email_2 dal quale è rappresentato e difeso appellato E
, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar, n. Controparte_2
14 – 00142 (codice fiscale/partita iva ), in persona di ST SC in P.IVA_3 qualità di Responsabile Contenzioso CALABRIA, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 Persona_2 del 22/06/2023, rilasciata dall' , rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Graziella Castrenze, CF con domicilio eletto presso il suo C.F._4 studio legale, in Roma, Via Domenico Tardini, n. 5, pec fax 06.99334069 Email_3 appellata CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, Controparte_1 chiedeva dichiararsi non più dovuto il pagamento del carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento contrassegnata dal n.09420229006202528000, notificata il 04.01.2023, con specifico riferimento agli avvisi di addebito contrassegnati dai nn. 2
39420160003495527000 (notificato il 13.11.16; relativo a contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive e spese di notifica;
anni 2015, 2016; importo € 2.119,18); 39420170001870232000 (notificato il 10.10.17; relativo a contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive e spese di notifica;
anni 2016, 2017; importo € 2.084,77). Costituitisi in giudizio, l' anche nella qualità di mandatario della e CP_3 CP_4 l contestavano l'avversa domanda, chiedendo la Controparte_2 reiezione del ricorso in quanto infondato nel merito.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 560/2023, pubblicata il 15.05.2023, il Tribunale di Reggio Calabria così statuiva: “dispone l'estromissione della compensando le spese di lite stanti CP_4 le ragioni esposte in parte motiva;
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara Controparte_1 non tenuto al pagamento del carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento n. 09420229006202528000 oggetto di causa, con specifico riferimento agli avvisi di addebito nn. 39420160003495527000; 39420170001870232000; pone a carico dell' e CP_3 dell' , in solido tra loro e ciascuno secondo il proprio titolo, Controparte_2 l'onere di rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, che liquida ex D.M. 55/2014 in complessivi € 886,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Giorgio Panuccio, dichiaratosi antistatario”. Il Tribunale, qualificata la domanda come opposizione ex art. 615 c.p.c., preliminarmente disponeva l'estromissione della non trattandosi di carico CP_4 contributivo oggetto di cartolarizzazione ex art.13 – 15 L.448/1998 s.m.i., disponendo la compensazione delle spese di lite. Nel merito, confermava sussistente la legittimazione passiva dell' Controparte_2
pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass.,
[...] Sez. Un., 7514/2022), poiché il ricorrente aveva richiesto anche l'annullamento di atti di competenza propria dell' , segnatamente dell'intimazione Controparte_2 di pagamento n. 09420229006202528000, in tal modo rendendo quest'ultima legittimata passiva sul punto. Affermava il Tribunale che il carico contributivo oggetto di causa doveva considerarsi non più dovuto stante il maturarsi della relativa prescrizione ex L.335/1995. Gli avvisi di addebito risultavano documentalmente notificati tramite pec in data 13.11.2016 e 10.10.2017. Al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420229006202528000 (04.01.2023), la prescrizione quinquennale ex L.335/1995 della contribuzione era già venuta a maturarsi, non sussistendo prova di validi atti interruttivi. In particolare, gli atti interruttivi prodotti dall' (i Controparte_2 preavvisi di fermo amministrativo nn. 09480201700000335000, 09480201800004080000) risultavano sprovvisti di prova quanto alla loro valida ed effettiva notifica e non potevano considerarsi idonei a interrompere la prescrizione. Il ricorso andava, quindi, accolto, con declaratoria di sopravvenuta non tenutezza del ricorrente al pagamento delle somme portate dall'intimazione di pagamento Controparte_1
n. 09420229006202528000 e conseguente annullamento di quest'ultima, con specifico riferimento agli avvisi di addebito nn. 39420160003495527000; 39420170001870232000. Le spese di lite seguivano la soccombenza e andavano poste a carico delle parti soccombenti in solido tra loro, con distrazione in favore del difensore del ricorrente.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' , che ne invocava la CP_3 riforma, rassegnando le seguenti conclusioni: “accogliere il presente atto e riformare 3
parzialmente l'impugnata sentenza con accertamento della fondatezza della pretesa contributiva sottesa all'avviso di addebito n. 39420170001870232000 e alla intimazione di pagamento indicata per la parte de qua, con condanna di parte appellata al versamento delle somme corrispondenti e dunque dichiarando la parziale infondatezza delle pretese di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Spese come per legge”. Impugnava parzialmente la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che con riferimento al credito contributivo sotteso all'avviso di addebito n. 39420170001870232000 fosse intervenuta la prescrizione. Ne chiedeva la parziale riforma, con accertamento della fondatezza della pretesa contributiva sottesa all'avviso di addebito n. 39420170001870232000 e la condanna di parte appellata al versamento delle somme corrispondenti. Il Tribunale, nel dichiarare l'intervenuta la prescrizione, aveva omesso di pronunziarsi sulla eccepita interruzione in ragione della sospensione dei termini prevista dal legislatore in ragione dell'emergenza Covid. Nel calcolo dei termini di prescrizione doveva tenersi conto della successione normativa conseguente all'emergenza epidemiologica, che aveva introdotto diverse cause di sospensione dell'obbligo contributivo che, ovviamente, ponendo l nella condizione Pt_1 di non poter procedere alla riscossione del credito contributivo, in virtù dell'art. 2935 c.c., avevano determinato lo spostamento in avanti del termine finale di prescrizione. In particolare, erano stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni). L'avviso di addebito n. 39420170001870232000 (riferito ai periodi 2-3/2016) avente ad oggetto l'omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione Commercianti, risultava notificato il 10 ottobre 2017 e il termine quinquennale di prescrizione sarebbe scaduto il 10 ottobre 2022. Applicando entrambe le sospensioni previste dalla legge (129 gg.+ 182 gg.) il termine era slittato al 17 agosto 2023.
Considerato che
l'intimazione era stata notificata il 04.01.2023, era evidente che nessuna prescrizione era maturata. Costituitosi, chiedeva il rigetto dell'appello, affermando che la Controparte_1 documentazione allegata agli atti non era idonea a comprovare né la rituale notifica degli avvisi di addebito presupposti all'intimazione impugnata né, tanto meno, la regolare notifica dei presunti atti interruttivi dei termini prescrizionali. Richiamando quanto già esposto nel giudizio di primo grado, affermava che nessuna valenza probatoria era possibile attribuire agli atti allegati dall'Agente per la Riscossione, poiché questi aveva fornito copia di due preavvisi di fermo, producendo due semplici “buste”, senza produrre alcuna relata che attestasse l'intervenuta notificazione. Passando alla disamina della documentazione prodotta dall'Ente creditore, anche gli CP_ avvisi di addebito emessi dall' , risultavano irrilevanti, poiché le Direzioni Territoriali dell' si limitavano a recapitare alle imprese un messaggio di posta elettronica CP_3 certificata avente ad oggetto “avvisi di addebito -aziende con lavoratori dipendenti” sprovvisto di alcuna relazione di notifica e privo di attestazione di conformità e di firma digitale, con inesistenza, giuridica e di fatto, di notifica. Lamentava, ancora, che l aveva inoltrato i propri avvisi di addebito tramite Pt_1
l'account “ ”, che, in quanto non registrato presso l'IPA, Email_4 non poteva essere utilizzato per alcuna notificazione, con conseguente nullità della stessa. Infine, il periodo di sospensione non poteva essere applicato al caso di specie, atteso che trovava applicazione la disciplina dell'articolo 68 del D.L. 18/2020 (cosiddetto decreto
“Cura Italia”). Tale articolo era stato addizionato dal legislatore del comma 4-bis che, alla lettera b), proroga di 24 mesi i termini di decadenza e prescrizione relativamente ai soli carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione 4
durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis (ossia 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021) e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021. Poiché la posizione CP_ creditoria vantata dall non era stata affidata all'Agente per la Riscossione in quest'ultimo arco temporale, ne derivava l'impossibilità di prorogare i termini di decadenze e prescrizione, per il periodo sopra citato. Concludeva chiedendo accertare e dichiarare che la documentazione prodotta dalle controparti e, in particolare, dall' , non poteva atteggiarsi alla stregua di Controparte_5 un valido atto interruttivo della prescrizione e, dunque, era inidonea ad esplicare gli effetti tipici della costituzione in mora;
per l'effetto, confermare, anche con riferimento all'avviso di addebito nr. 39420170001870232000, l'intervenuta prescrizione della relativa pretesa previdenziale, con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
in ogni caso, porre a carico dell'odierno appellante tutte le spese e le competenze di questo grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso le seconde. Costituitasi con memoria ad adiuvandum, l , faceva Controparte_2 proprie le conclusioni di cui al motivo di appello avente ad oggetto l'omessa e/o erronea di motivazione sulla prescrizione in relazione all'avviso di addebito n. 39420170001870232000, per mancata applicazione della sospensione dei termini prevista dal legislatore in ragione dell'emergenza Covid-19. Come già evidenziato sin dal primo grado del giudizio, l'avviso di addebito n. 39420170001870232000 era stato notificato da in data 10.10.2017 ed era stato CP_3 seguito dalla notifica in data 22.10.2018 del preavviso di fermo 09480201800004080000 ed in data 04.01.2023 dalla notifica dell'avviso di intimazione n. 09420229006202528000 opposto nel primo grado del presente giudizio. L'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. L'articolo 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, aveva introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato D.L., al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiungeva a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del D.L. n. 18/2020. Venendo, pertanto, al caso di specie, l'avviso di addebito n.39420170001870232000 (riferito ai periodi 2-3/2016) avente ad oggetto l'omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione Commercianti, risultava notificato il 10.10.2017. A fronte delle sopra richiamate disposizioni di legge, il termine quinquennale di prescrizione sarebbe scaduto il 10.10.2022. Applicando entrambe le sospensioni previste dalla legge (129 gg.+ 182 gg.) il termine è slittato al 17.08.2023.
Considerato che
l'intimazione di pagamento n. 09420229006202528/000 (opposta con il ricorso introduttivo del primo grado del presente giudizio) era stata notificata in data 04.01.2023, era evidente che nessuna prescrizione era maturata, anche senza voler considerare la precedente notifica di alcun ulteriore atto della riscossione. Per completezza, sempre ai fini del corretto calcolo del termine prescrizionale, non poteva non tenersi in considerazione anche la sospensione ex lege dei termini di notifica 5
degli atti della riscossione conseguente alla emergenza Covid 19, avvenuta in base prima al D.L. 18 del 2020, che aveva sospeso la possibilità di notifica dall'08.03.2020 al 31.05.2020; poi alla Legge n. 77/2020 (di conversione del D.L. n. 34/2020) che aveva rinviato detto termine sino al 31.08.2020; poi al D.L. n. 104/2020 che lo aveva rinviato fino al 15.10.2020; poi in base al D.L. 125/2020 che lo aveva rinviato al 31.12.2020; poi al D.L. 41/2021 che lo aveva rinviato al 30.04.2021 ed infine dal D.L. 73/2021 che lo aveva rinviato al 30.06.2021 e successivamente rinviato al 31.08.2021 (in tutto 541 giorni, pari a 1 anno e 176 giorni), con conseguente sospensione legale dei relativi termini decadenziali e prescrizionali in tale arco temporale. Da ultimo, richiamava il disposto dall'art. 68 del D.L. 18 del 2020 letto in combinato disposto con l'art. 12 comma 1 del D. Lgs. 159/2015. Pertanto, in nessun caso, poteva dirsi decorso alcun termine prescrizionale in relazione al credito di cui all'avviso di addebito n. 39420170001870232000, sotteso all'avviso di intimazione n. 09420229006202528000. Quanto sin qui esposto produceva conseguenze anche in ordine alle spese del primo grado e pertanto, chiedeva che, in esito alla riforma della sentenza, per il primo grado di giudizio venisse disposta, se non la condanna del ricorrente, almeno la compensazione delle stesse. Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Preliminarmente, deve osservarsi che, sebbene entrambi gli appellati nei propri scritti difensivi, abbiano richiamato gli atti astrattamente interruttivi della prescrizione compiuti dall' , la questione, già decisa dal Tribunale, non Controparte_2 ha costituito oggetto del devolutum con i motivi di impugnazione. Invero, il Tribunale ha così dichiarato: “gli atti interruttivi prodotti dall'
[...]
(e quindi i preavvisi di fermo amministrativo nn. Controparte_2
09480201700000335000, 09480201800004080000) risultano sprovvisti di prova quanto alla loro valida ed effettiva notifica. Non posso pertanto considerarsi idonei a interrompere la prescrizione di cui si discute”. (così sentenza pag. 3). Tale statuizione non è stata gravata da motivi di impugnazione, sì che ultronee ai fini per i quali in questa sede si procede sono le argomentazioni difensive che, con valenza opposta, entrambi gli appellati hanno operato in raffronto agli atti : essi sono stati già CP_6 dichiarati inidonei ad interrompere il corso della prescrizione e tale punto della decisione non è stato gravato da impugnazione.
5. A seguito dei motivi di impugnazione proposti dall' , assumono, invece, CP_3 rilevanza i rilievi di criticità articolati dal ricorrente, reiterati nell'atto di costituzione in appello, sulla validità delle notifiche degli avvisi di addebito eseguiti dall' , sui quali il Tribunale CP_3 non si è pronunciato, evidentemente ritenendoli assorbiti dalla declaratoria di prescrizione successivamente maturata. La sentenza, infatti, così afferma: “Gli avvisi di addebito risultano documentalmente notificati tramite pec in data 13.11.16, 10.10.17. Al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420229006202528000 (4.1.23) oggetto di causa, quindi, la prescrizione (quinquennale e non decennale: Cass., Sez. Un., 23397/2016) ex L.335/1995 della contribuzione di cui si discute era già venuta a maturarsi, non sussistendo prova di validi atti interruttivi.” Invero, se la dichiarata prescrizione, maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, assorbiva l'interesse del ricorrente ad una pronuncia sulla validità di tali 6
notifiche – interesse esplicitato sin dal ricorso introduttivo e peculiarmente dettagliato nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.04.2023, ove sono state illustrate le ragioni poste a fondamento delle dedotte inesistenza e nullità, ragioni reiterate in questo grado di giudizio – caducando un eventuale interesse a proporre autonoma impugnazione, a seguito della proposizione dell'appello da parte dell' , si riespande l'interesse ad una pronuncia CP_3 sul punto, in quanto la questione costituisce antecedente logico giuridico rispetto alla decisione dei motivi di impugnazione, che riguardano un posterius, vale a dire il corretto computo dei termini prescrizionali includendo le sospensioni disposte con la legislazione emergenziale, il che presuppone la valida notifica degli avvisi di addebito. Sono infondate le doglianze del ricorrente/appellato con cui è stato lamentato che, contrariamente a quanto disposto nel protocollo di redazione e notificazione degli avvisi di addebito adottato dall' con il messaggio n. 18947/20132, le Direzioni Territoriali CP_3 dell' si limitavano a recapitare alle imprese datrici un messaggio di posta elettronica CP_3 certificata avente ad oggetto “avvisi di addebito -aziende con lavoratori dipendenti” e del seguente tenore: “Spett.le Ditta, Si inviano in allegato comunicazioni in merito a: avvisi di addebito – aziende con lavoratori dipendenti. Cordiali saluti. Il direttore”. Ha affermato il ricorrente/appellato che il messaggio pec inviato dalle Direzioni Territoriali dell' non era provvisto di alcuna relazione di notifica ed era Controparte_5 privo di attestazione di conformità e di firma digitale. Da tale carenza faceva derivare l'inesistenza, giuridica e di fatto, di una qualsiasi notifica. La doglianza è priva di pregio, posto che, in assenza di sanzioni di inesistenza/invalidità contemplate da fonti di normazione primaria, dall'assolvimento di un incombente senza la pedissequa riproduzione delle previsioni di un protocollo non può farsi derivare l'inesistenza di un atto che, invece, è stato validamente compiuto ed è regolarmente pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario. Inoltre, l'appellato non ha neanche dedotto se vi sia stato e in cosa si possa essere sostanziato, ai fini della compiuta conoscenza dell'atto, il pregiudizio derivato. Osserva la Corte che, all'atto della costituzione nel giudizio di primo grado, l ha CP_3 depositato il messaggio, corredato da ricevuta di avvenuta consegna: Avvisi Di Addebito - Commercianti" proveniente da " "ed indirizzato a Email_4
. Email_5 A tale messaggio sono acclusi gli avvisi di addebito oggetto di contestazione in formato PDF, tale che il destinatario degli atti oggetto della notificazione è stato compiutamente reso edotto del contenuto del messaggio e gli è stata consentita l'immediata ed agevole consultazione dei documenti allegati. Non è dato, quindi, poter apprezzare alcun pregiudizio concretamente realizzatosi nella sfera giuridica del destinatario, né questi lo ha dedotto. Analogamente priva di pregio è la censura concernente l'assenza di attestazione di conformità e di firma digitale, posto che la trasmissione tramite notifica pec è di per sé idonea a garantire la riferibilità, l'integrità e l'immodificabilità del documento. Il sistema stesso di posta elettronica certificata fornisce le garanzie legali di una raccomandata con ricevuta di ritorno, assicurando la provenienza del messaggio e la data di consegna, e deve ritenersi perfettamente valida una notifica a mezzo pec anche se l'allegato è un file PDF e non un file con firma digitale (p7m), con la conseguenza che l'assenza di una firma digitale p7m non determina automaticamente l'inesistenza o la nullità della notifica, a meno che il destinatario non sollevi, e ciò non è avvenuto nella fattispecie in esame, contestazioni specifiche e concrete sulla conformità del contenuto. I principi sopra esposti sono confermati da Cass. civ. sez. lav., 22/08/2025 n. 23732, che ha così affermato: “Il quarto motivo è inammissibile, perché nel ritenere che il documento debba essere formato con modalità idonee a garantire la sicurezza, l'integrità e 7
l'immodificabilità del documento e, in maniera manifesta ed inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, non si confronta con l'evoluzione giurisprudenziale sul tema dei documenti prodotti in formato pdf (cfr. Cass. n. 30922/2024 sulla validità della notifica di una cartella di pagamento a mezzo PEC in formato ".pdf", non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario), sul tema delle modalità idonee al raggiungimento dello scopo in presenza di violazione di forme digitali che non integrano l'inesistenza della notifica bensì una nullità sanabile (cfr. Cass. n. 14063/2024), sul tema dei formati "eml" e "msg" di documenti che possono essere stampati
o salvati e attestati come conformi all'originale (cfr. Cass. n. 25686/2023), sul tema della esclusione della necessità di una firma digitale nel formato "pdf" ed irrilevanza del formato "p7m" (cfr. Cass. n. 11222/2022). La rilevanza dei requisiti tecnico giuridici degli atti di notifica va poi commisurata al grado di pregiudizio arrecato al diritto di difesa, ma, in virtù delle allegazioni dello stesso ricorrente, non emerge la concreta riduzione di tutela atteso che, come riportato in ricorso nella trascrizione di uno degli avvisi di addebito esaminati, è riportato in calce all'avviso il nominativo del responsabile del procedimento e rileva la compilazione meccanografica dell'atto con indicazione del nominativo del direttore di cui è annotata la "firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2, del D. Lgs. n.39/1993". Il motivo di ricorso, inoltre, non è specifico nella parte in cui non illustra i dati formali da cui desumere che si tratti di documenti privi di attestazione di conformità, tornando poi a discorrere in tema di notifica, in tal modo superando gli argomenti sulla validità di formazione dell'atto nativo digitale e senza specificare le ragioni di una divergenza compilativa o contenutistica dell'atto notificato rispetto alla sua riproduzione cartacea. Va comunque privilegiato, come è stato affermato in Cass. ord. n.27677/24, il principio di "strumentalità delle forme" processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all'effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito (Cass., n. 6583/24); l'argomento è stato sviluppato in un caso di notificazione dell'appello a mezzo PEC e di costituzione della parte appellante in modalità analogica in cui si osservava che l'omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell'atto d'impugnazione e della relativa notificazione non determina l'improcedibilità dell'appello, atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell'originale dell'atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità. Nel caso in esame, i dedotti vizi formali, ancorché non inficianti sull'aspetto sostanziale della conoscenza dell'atto portato in notifica, non risultano neppure censurati all'epoca della provata avvenuta notifica degli avvisi di addebito. L'argomento si collega con l'ultimo motivo di ricorso”.
5.1 Parimenti infondata è la doglianza, sempre riproposta dal contribuente appellato, avente ad oggetto l'invalidità della notifica per non essere stata eseguita dall'indirizzo pec del mittente risultante da registri abilitati alla notifica telematica. Infatti, in punto di indirizzo pec del notificante, deve farsi applicazione del principio di diritto secondo cui “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia “ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”. (Cass. civ. sez. trib., 03/07/2023, n. 18684; Cass. civ. sez. trib., 17/07/2024, n.19677). 8
Tale principio è uniformemente affermato dal giudice di legittimità: “In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”. (Cass. SS.UU. 15979/2022). La Suprema Corte ha altresì affermato che laddove l'ente abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo pec non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verificava alcuna nullità della notifica, venendo in rilievo il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informavano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI- Pec non inficiava ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risultava provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorreva che il contribuente evidenziasse quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa fossero derivati dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però era comunque evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023). Nel caso in esame il contribuente non ha allegato alcun pregiudizio eventualmente derivato dalla ricezione della notifica della cartella proveniente da un indirizzo del mittente differente da quello presente nel registro INI-Pec, laddove dall'indirizzo era agevolmente individuabile il mittente: . Email_4
La doglianza è, pertanto, generica, non corredata dai necessari elementi illustrativi della lesione che sarebbe derivata e/o di un eventuale l'errore di individuazione del mittente in cui sarebbe incorso il contribuente. L'avviso di addebito n. n. 39420170001870232000, unico oggetto dell'impugnazione e unico oggetto della cognizione devoluta alla Corte di Appello, è, pertanto, un atto validamente notificato.
6. Infondati i motivi di resistenza proposti avverso gli atti dell'ente impositore, vanno esaminati i motivi di appello proposti dall' , il quale ha chiesto l'accertamento della CP_3 fondatezza della pretesa contributiva sottesa all'avviso di addebito n. 39420170001870232000, chiedendo la riforma della sentenza che aveva dichiarato il credito prescritto, ma erroneamente, per non aver computato nel termine quinquennale di prescrizione la sospensione dei termini dettata dalla legislazione emergenziale COVID. Orbene, l'avviso di addebito n. 39420170001870232000 è stato notificato al contribuente il 10.10.2017, come da pec di avvenuta consegna, sì che il termine quinquennale di prescrizione sarebbe andato a scadere il 10.10.2022. Il quinquennio ora in esame è stato interessato dalla sospensione derivante dalla normativa emergenziale (D.L. n. 18/2020 e successive modifiche). L'art. 83, c.2., D.L. n. 18/2020 ha disposto: “Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti 9
esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. … “. L'art. 36, D.L. n. 23/2020 ha disposto che: “Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020.”. L'art. 67 D.L. 18/2020 ha disposto: Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Il comma 4 della norma ha disposto: Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. La sospensione normativa dell'attività di riscossione ha inciso evidentemente anche sui termini di prescrizione, rimasti sospesi per il medesimo lasso temporale. Il decorso della prescrizione deve, infatti, intendersi sospeso, atteso che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 il quale al comma 2 così statuisce: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”. L'art. 68 D.L. 18/2020 ha disposto: Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Il D.L. n. 73/2021 - convertito con modifiche con L. 106/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) - ha prorogato la sospensione già prevista dall'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 in materia di versamenti dovuti in base alle cartelle esattoriali, nonché in base agli avvisi di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010. La sospensione in questione ha operato, dunque, dall'8 marzo 2020 sino a tutto il 31 agosto 2021, osservato che “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con il quale il Tribunale, rigettando l'opposizione allo stato passivo presentata dall' , ha erroneamente Controparte_2 rilevato il decorso del termine quinquennale di prescrizione in relazione al periodo intercorrente tra la data di notifica dell'avviso di accertamento e quella di inoltro dell'istanza 10
di insinuazione allo stato passivo, senza considerare il periodo di sospensione collegato all'emergenza Covid)”. (Cass. civ. sez. I, 15/01/2025, n. 960). Alla data, del 04.01.2023, data di notifica dell'intimazione di pagamento nr. 094 2022 90062025 28/000, il termine di prescrizione, computata la sospensione per l'emergenza COVID, non era decorso. L'appello è, dunque, fondato e va accolto e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, deve esser dichiarato che il credito recato dall'avviso di addebito n. 39420170001870232000 e dall'intimazione di pagamento nr. 094 2022 90062025 28/000 in parte qua non è prescritto. Per l'effetto, va rigettata la relativa domanda proposta da . Controparte_1 La reciproca soccombenza delle parti, quale registrata in esito a questo giudizio di appello, determina a disporre la compensazione fra le parti delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti Parte_2 di e , avverso la sentenza n. 560/2023 Controparte_1 Controparte_2 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 15.05.2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara che il credito recato dall'avviso di addebito n. 39420170001870232000 e dall'intimazione di pagamento nr. 094 2022 90062025 28/000 in parte qua non è prescritto.
2. Per l'effetto, rigetta la relativa domanda proposta da . Controparte_1
3. Dichiara compensate fra le parti le spese dei due gradi di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 26 settembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti