Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/04/2025, n. 2236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2236 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quinta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Rosetta
Rita Torrisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 50 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2024
PROMOSSA DA
(Cod. fisc. C.F. 1 elettivamente domiciliato in Catania, Via Parte 1
Dalmazia n. 79, presso lo studio dell'Avv. Antonio Borzì che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
elettivamente domiciliato in (C.F. C.F. 2 Controparte_1
Catania, via Umberto n. 300 presso lo studio dell'Avvocato Giovanni Cinardo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: occupazione sine titulo di immobile
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
,ha convenuto in giudizio, dinanzi questo tribunale, Parte 1 Il ricorrente, Parte 1
[...] per sentire dichiarare che occupa sine titulo l'unità immobiliare sita in San Gregorio di Catania (CT),
via Tevere n. 101, identificato al N.C.E.U. del Comune al foglio 4, mapp. 932, sub 1 di sua proprietà e per sentire ordinargli l'immediata restituzione, con vittoria di spese e compensi di causa.
A sostegno delle sue ragioni ha specificato che il suddetto immobile gli è pervenuto per donazione della
Per propria madre, coniuge separata del resistente.CP_2
Ha lamentato di avere richiesto all'odierno resistente, ma inutilmente, formalmente la restituzione dell'immobile e di avere esperito, prima di introdurre il presente giudizio, il tentativo di mediazione con esito negativo.
ex art 269 c.p.c, la propria moglie, dalla quale è legalmente separato, sig.ra Controparte_3 nonché di
suo figlio, ritenendola infondata in fatto ed rigettare la domanda avanzata dal sig. Parte 1 '
in diritt. Ha chiesto, inoltre, dichiarare la nullità della donazione dell'immobile per cui è causa, accertare e dichiarare l'esistenza di un patto fiduciario tra CP 1 e Controparte_3 secondo cui
quest'ultima si sarebbe obbligata al “ri-trasferimento" dell'immobile al coniuge in ipotesi di scioglimento del matrimonio, ovvero "costituire in suo favore del diritto di usufrutto vitalizio, e, per l'effetto, la conseguente interposizione reale della terza chiamata Controparte_3 nella stipula del contratto di compravendita
CP 1 nonché nella intestazione deglidel bene immobile, in favore e per conto del resistente immobili, pronunciare sentenza ex art. 2932 c.c., in luogo del contratto omesso, con cui si obblighi la sig.ra
Controparte_3 al ritrasferimento dell'immobile compravenduto, sito in San Gregorio di Catania, via
Tevere 101 (foglio 4, part. 923 sub 1, l'abitazione, e sub 2, il garage) in favore del Sig. CP_1 In
subordine, ha chiesto ordinare alla Sig.ra Controparte_3 di concedere al Sig. Controparte_1
[...] il diritto di usufrutto vitalizio sul medesimo bene e, in via ulteriormente gradata, in ipotesi di rigetto della domanda di nullità della donazione, ha chiesto la condanna della sig.ra Controparte_3 al
Parte risarcimento del danno pari al valore del bene secondo le risultanze dell' (doc. 24), ovvero complessivamente € 700.000,00 (euro 550.000,00 l'abitazione ed € 150.000,00 il garage) od il diverso maggiore o minore valore che dovesse risultare a seguito dell'espletanda CTU. In in estremo subordine,
dichiarare che l'immobile sia formalmente in comproprietà tra i due, ovvero disporre la condanna della Sig.ra
Per alla metà del valore del bene come sopra determinato, ovvero € 350.000,00".
A sostegno delle sue richieste ha sostenuto, in particolare, di detenere l'immobile legittimamente affermando che, nonostante la casa familiare sia stata formalmente intestata alla moglie, di fatto è stata pagata "con il denaro derivante dalla sua attività imprenditoriale con l'accordo che detti cespiti avrebbero dovuto essere a lui restituiti nell'eventualità di una separazione personale tra i due o comunque sarebbero dovuto rimanere vita natural durante nella sua esclusiva disponibilità con riserva di usufrutto". Ha specificato che lui, "come molti imprenditori, però, al fine di tutelare il proprio patrimonio dal Fisco ed in particolare proteggere l'abitazione familiare, decideva in accordo con la moglie, di intestarla alla stessa" con la quale era in regime di separazione patrimoniale dei beni.
Innanzitutto si rileva che la domanda è procedibile essendo stato esperito, sebbene con esito negativo, il procedimento obbligatorio di mediazione ex art.5 dlgs 28/2010 (all. n. fascicolo di parte ricorrente).
Con ordinanza del 05.06.2024, questo giudicante, non ha autorizzato la chiamata in causa del terzo rilevando che non è fondata su una domanda di garanzia e manleva e che l'ammissione avrebbe comportare un pregiudizio del principio di ragionevole durata del processo.
La causa è stata istruita con produzione documentale e prova per testi. La domanda è fondata e va accolta.
Parte ricorrente ha provato, per tabulas, di essere titolare del diritto di proprietà sull'immobile per cui è causa giusto atto di donazione a rogito notaio dott. Persona 2 del 16.10.2019, Rep. 50830 - Cron. 22342
(All.1 fascicolo di parte ricorrente) ed ha allegato l'occupazione sine titulo da parte del resistente.
Dalle dichiarazioni dei testi escussi, della cui credibilità non vi è motivo di dubitare, si evince che l'immobile
è occupato, da diversi anni, dal resistente il quale lo adibisce a propria abitazione.
Parte resistente ha sostenuto di detenere l'immobile legittimamente ma allo stato, dalle risultanze processuali, non risulta che egli abbia un titolo per detenerlo.
Si osserva, all'uopo, che, ai fini della decisione di questo giudizio, sono irrilevanti le questioni esposte dal resistente nella sua memoria di costituzione.
Deve ritenersi pertanto provato che il resistente occupa, sine titulo, l'immobile per cui è causa e, pertanto,
deve essere condannato al rilascio dell'immobile nella disponibilità del ricorrente.
Non deve essere fissato alcun termine per l'esecuzione in quanto l'occupazione senza titolo costituisce materia sottratta all'operatività dell'art. 56 L.392/78, come successivamente modificato. Data la natura della causa si ritiene che possa essere disposta l'integrale compensazione delle spese legali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento parziale della domanda di parte ricorrente, così dispone:
Dichiara che l'immobile sito in San Gregorio di Catania (CT), via Tevere n. 101, identificato al
N.C.E.U. del Comune al foglio 4, mapp. 932, sub 1 è occupato, sine titulo, da [...]
Controparte_1 Condanna Controparte_1 alla immediata restituzione dell'immobile
sopra individuato libero e sgombro da cose e persone in favore del ricorrente;
. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso il 17.04.2024
La Got
dott.ssa C. Torrisi